PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Consiglio di Stato
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E
CONSIGLIO DI STATO
VISTO l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
VISTO l’art. 100 della Costituzione che annovera il Consiglio di Stato tra gli organi a rilevanza costituzionale con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione;
VISTO l’art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa che sostituisce integralmente il decreto
del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005”, che assegna alla Direzione generale per le risorse informatiche e la statistica il compito di garantire l’accesso alle banche dati esterne;
VISTA la l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza negli uffici giudiziari) e, in particolare, l’art.
19, che ha disposto il trasferimento all’ANAC dei compiti e delle funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 8 della l. n. 190/2012 e all’articolo 48 del d.lgs. n. 33/2013;
VISTO l’art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP);
VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare l’art. 213, comma 8, che attribuisce ad ANAC la gestione della BDNCP, nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
VISTO l’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, che prevede che i dati formati, raccolti e conservati dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili alle condizioni fissate dall’ordinamento;
VISTO l’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, che definisce “base di dati di interesse nazionale” l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti;
VISTO l’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, il quale dispone che, ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate;
VISTO l’art. 60, comma 3-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005, che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse nazionale;
VISTO l’art. 50 ter del d.lgs. n. 82 del 2005, che istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali;
VISTO il Regolamento ANAC disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n.
241/1990 e, in particolare, l’art. 14, comma 4, che stabilisce l’acquisizione dei documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della l. n. 241/1990;
VISTO l’art. 5, paragrafo II del Regolamento ANAC dell’1 marzo 2018, concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che prevede la stipula di un protocollo d’intesa o convenzione tra le
parti su iniziativa dell’ANAC o della parte interessata per l’accesso ai dati secondo le modalità di cui alla lettera b) del medesimo articolo;
VISTO l’art. 73 del d.lgs. n. 82 del 2005, concernente l’istituzione del sistema pubblico di connettività della pubblica amministrazione;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato elabora studi e relazioni ricognitive in materia di contratti pubblici;
CONSIDERATO che in BDNCP sono disponibili informazioni relative al mercato dei contratti pubblici ed altre informazioni utili a supportare l’adempimento delle attività istituzionali del Consiglio di Stato;
CONSIDERATO che appare necessario fornire estrazioni ed elaborazioni specifiche relativamente alle informazioni contenute nella BDNCP da parte del Consiglio di Stato, al fine di ottimizzare il grado di efficacia delle proprie funzioni istituzionali.
Tutto quanto sopra visto e considerato,
l’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora in avanti ANAC), nella persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxxx,
e
il Consiglio di Stato, nella persona del Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx sottoscrivono il presente
Protocollo d’Intesa
Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Con il presente protocollo d’intesa le parti intendono regolare il trasferimento verso il Consiglio di Stato delle informazioni di cui ANAC è titolare e che sono utili a supportare l’adempimento delle attività istituzionali dello stesso Consiglio di Stato.
2. Le parti intendono altresì regolare i trasferimenti che comportino un accesso massivo ai dati ovvero attività di estrazione complesse oppure che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, così come previsto dall’art. 5 lett. b) del Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
3. Nell’ambito del medesimo accordo le parti regolano l’acquisizione di informazioni, nel rispetto degli obiettivi del piano di e-government volti ad assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione.
Articolo 2
Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori
1. Le parti conservano l’esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità di integrazione del presente protocollo d’intesa.
2. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente protocollo d’intesa, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi.
Articolo 3 Modifiche all’accordo
1. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto del Protocollo d’intesa che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di AgID e/o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; in particolare, a regime i dati potranno essere messi a disposizione e scambiati anche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati prevista dal d.lgs. n. 82 del 2005, art.50-ter (PDND).
Articolo 4 Finanziamenti e oneri
Il presente Protocollo d’Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti. Ogni impegno assunto dall’ANAC e dal Consiglio di Stato nell'ambito del presente protocollo d’intesa dipenderà dalle disponibilità di bilancio ovvero dalle risorse eventualmente destinate a specifiche iniziative.
Articolo 5 Riservatezza
1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’altra parte o le Terze parti di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l’altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
2. Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione
delle attività oggetto del presente Protocollo. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione del presente Protocollo.
Articolo 6
Sicurezza e tutela dell’informativa trattamento dati
1. Ciascuna Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento, da parte dell’altra, dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo. Il trattamento di dati personali è soggetto alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ed è improntato ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo.
2. È fatto divieto alle parti di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopraccitate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.
3. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Esso è inoltre soggetto all’applicazione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate ai rischi. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza che comprendono quanto meno quelle indicate all’art. 32 del Regolamento.
Articolo 7 Coordinamento
1. Per la gestione del presente Protocollo d'Intesa, ivi incluse la determinazione delle modalità di conservazione e di divulgazione dei dati, ciascuna Parte designa un proprio referente, coadiuvato dal gruppo di lavoro composto da non più di tre membri per Parte.
Il referente per l’Autorità è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il referente per il Consiglio di Stato è il Cons. Xxxxxx Xxxxxx.
Con successivo scambio di note le Parti indicheranno i nominativi dei partecipanti ai rispettivi gruppi di lavoro.
2. È in facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
3. I referenti e i rispettivi gruppi di lavoro potranno collaborare all’individuazione di ulteriori attività ed ambiti di cooperazione, finalizzati a valutare la possibilità di un reciproco scambio delle informazioni di propria titolarità, utili a supportare l’adempimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. Da tali approfondimenti potrà emergere l’esigenza di sottoscrivere accordi successivi, tesi a regolamentare compiutamente questi ulteriori ambiti di collaborazione.
Articolo 8
Durata, modifica e recesso
1. Il presente Accordo ha una validità di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o
modificato di comune accordo prima della scadenza.
2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo d’Intesa, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi.
4. Le Parti concordano che l’eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo d’Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.
Articolo 9 Risoluzione delle controversie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d’intesa, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.
Roma, 27 maggio 2021
Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente
Xxxxxxxx Xxxxx
Consiglio di Stato Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx