CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO STUDI PROFESSIONALI
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE XXXXX XXXXXXX
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO STUDI PROFESSIONALI
Xxxxxxxxxx Xx Xxx
16 Novembre 2011 - ODCEC MILANO
PARTE SECONDA Discipline del rapporto di lavoro Titolo XV - Classificazione del personale
Premessa
In coerenza con il modello di Struttura Contrattuale definito dal presente CCNL, ed in attuazione di quanta già previsto dal Titolo I, art. 2, del CCNL del 3 maggio 2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di definire l’Istituto della Classificazione del personale, ritenuto strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile ed efficiente della organizzazione interne di uno studio professionale.
Le parti prendono atto che i processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa da un lato e I'evoluzione delle dinamiche formative e professionali dall’altro hanno comportato la presenza nel comparto di sempre nuovi e più articolati profili professionali, per i quali si rende necessario provvedere ad una revisione della precedente classificazione, in favore di una normativa che meglio rappresenta il quadro contrattuale e formativo del lavoro nel settore degli studi professionali.
Le parti riconoscono che il settore degli Studi professionali è un segmento molto importante per il mercato del lavoro nazionale e costituisce lo sbocco professionale privilegiato per i sempre numerosi corsi di laurea breve cui non corrisponde un'adeguata domande di lavoro.
Consapevoli, infine, della necessità di una sempre maggiore collaborazione tra il titolare dello studio professionale ed i propri dipendenti e dell'importanza delle risorse umane del Comparto per una migliore e più efficiente funzionalità degli studi professionali, le parti si impegnano ad investire nella formazione e nella crescita professionale dei lavoratori, dichiarando il loro impegno a predisporre specifici progetti di formazione da sottoporre a "Fondoprofessioni".
Art. 71
Definizione dei profili professionali
Nell'ottica di rendere l'Istituto della classificazione del personale uno strumento più dinamico e rispondente alla sempre maggiore complessità organizzativa degli studi professionali, le parti hanno convenuto di inquadrare i lavoratori cui si applica il presente CCNL in una classificazione articolata su cinque Aree
– Area economico-amministrativa, Area giuridica, Area tecnica, Area medico-sanitaria ed odontoiatrica, Altre attività professionali – e su otto livelli classificatori e retributivi, ivi compresa la categoria "Quadri", per ciascuno dei quali si fornisce sia una declaratoria, che tipizza con precisione la tipologia di mansioni svolte dal lavoratore in rapporto al suo livello formativo, sia un elenco, non tassativo nè esaustivo, di esemplificazioni dei profili professionali rientranti in quel livello. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nelle esemplificazioni dei profili, consentono, per analogia, di inquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.
Dall’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali - del 27/09/2011
Il Contratto Collettivo di Xxxxxx si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche " Aree":
A) Area professionale Economia — Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industrial', Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico — Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali
Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificati come segue ed in ogni caso in base all' Area di appartenenza:
A) AREA ECONOMICA-AMMINISTRATIVA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria Quadri i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevate responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operative. Appartengono alla stessa categoria anche lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire I'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo a l’attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria; Responsabile CED (Centro elaborazione dati); Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio professionale.
Livello primo (I)
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Capo servizio amministrativo e contabile; Esperto di sviluppo organizzativo.
A) AREA ECONOMICA-AMMINISTRATIVA
Livello secondo (II)
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di costi aziendali; Capo ufficio; Bilancista (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale a relative relazioni illustrative).
Livello terzo super (III super)
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di nature tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganali e valutarie; Contabile/impiegato amministrativo preposto alto svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire conseguenti interventi operativi; Addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche, elaborare le relative dichiarazioni annuali.
A) AREA ECONOMICA-AMMINISTRATIVA
Livello terzo (III)
Appartengono al livello terzo i lavoratori che, nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolate dello studio professionale, svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico – amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione del rapporto con la clientele.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Contabile di concetto; Segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientele o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa; Collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici.
Livello quarto super (IV super)
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, dei contributi e della relative modulistica; Addetto a scritture contabili in partite doppia; Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientele.
Livello quarto (IV)
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Operatore meccanografico; Centralinista; Segretario d'ordine; Contabile d'ordine; Archivista schedarista; Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; Autista; Addetto at disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
B) AREA GIURIDICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri" i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevate responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione a nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operative. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio professionale.
Livello primo (I)
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva sull'intera attività dello studio della struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori o progetti predeterminati dallo studio professionale. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Capo servizio, Responsabile e Coordinatore team di segreteria, Xxxxxxx di sviluppo organizzativo, assistente notarile in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, addetto all’esecuzione, in piena autonomia, di tutte le fasi d'ufficio relative alla professione notarile.
B) AREA GIURIDICA
Livello secondo (II)
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per Ia redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente addetto alla gestione, organizzazione e pianificazione delle udienze; Responsabile della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte; Responsabile dei rapporti con sedi distaccate ed Autorità estere, con buona conoscenza di una o più lingue straniere; Assistente notarile che, con almeno tre anni di esperienza lavorativa nell'area professionale giuridica, si occupa delle seguenti attività: predisposizione di contratti preliminari di vendita ed atti immobiliari (compravendita,donazioni,permute, costituzione di servitù, divisioni/transazioni) - atti mortis causa e dichiarazioni di successione atti societari (verbali affitti – cessioni di azienda – atti costitutivi – etc.) - ricorsi di volontaria giurisdizione, controllo poteri dei rappresentanti delle società e dei procuratori nonchè delle amministrazioni ed enti pubblici - analisi di documenti urbanistici ricerche e analisi mediante svolgimento di visure ipotecarie e catastali - preventivi per varie tipologie di atti (immobiliari e societari) – procure per atti societari – fideiussioni – cancellazione di ipoteche mutui – redazione relazioni preliminari ventennali – determinazione e controllo delle imposte e tasse da riscuotere.
B) AREA GIURIDICA
Livello terzo super (III super)
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario di concetto con funzione di assistenza nella preparazione degli atti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti giurisprudenziali; Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto; Responsabile della gestione del repertorio; Contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti mansioni: controllo delle imposte e tasse da riscuotere, pratiche di assunzione e tenuta libri paga, gestione contabile e amministrativa dello studio (prima nota e fatturazione, incassi e versamenti, amministrazione, contabilità e rapporti con le banche), controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici uffici (Agenzie delle Entrate, Agenzie del Territorio, Camere di Commercio) successivamente all'invio telematico degli atti (Adempimento Unico e Fedra), cura della Xxxxx Xxxxxxxx.
B) AREA GIURIDICA
Livello terzo (III)
Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio e/o dell'attività professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell’attività di altri lavoratori e la gestione del rapporti con la clientela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario addetto alla predisposizione e al controllo di parcelle e pagamenti, nonchè alla gestione del report periodico della attività di billing; Addetto alle ricerche ipotecarie e catastali; Addetto alla tenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio, segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla redazione e traduzione di lettere e atti legali, segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e gestionali aziendali uniti alla capacità di lettura ed analisi della documentazione giuridica o contabile; Assistente notarile addetto ai seguenti adempimenti: Adempimento Unico (registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotamento atti) ed Adempimento Fedra (mediante utilizzo del sistema di firma digitate), gestione autonoma di rapporti ed adempimenti presso Conservatorie del Registri Immobiliari, Catasto, Camere di Commercio Industrie e Artigianato, Archivi Notarili - predisposizione copie esecutive per banche e singole spedizioni - relazioni notarili definitive - contratto proforma per imposte - deposito pratiche presso le Agenzie delle Entrate e le Conservatorie del Registri Immobiliari.
B) AREA GIURIDICA
Livello quarto super (IV super)
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti con la clientela; Segretario addetto in maniere prevalente a esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giudiziari; Addetto all’attività telematica dello studio (es. visure catastali - ispezioni potecarie - spedizioni telematiche); Contabile d'ordine; Segretario d'ordine, Segretario notarile di primo ordine, addetto ai seguenti compiti: messa a repertorio di tutti gli atti, inserimento postille e lancio copie, preparazione copie per ufficio del territorio - stampa del repertorio, predisposizione ed invio dichiarazioni avvenuta stipule banche - cure del passaggi auto - gestione materiale di cancelleria (ordini e successivi controlli al ricevimento del materiale) - gestione in autonomia della cancelleria e delle macchine di ufficio (fotocopiatrici, stampanti, personal computer, scanner ecc.) - consegne missive presso Uffici Postali ed effettuazione di pagamenti - compilazione schede RGT per testamenti - estratti notarili ed autentiche notarili di ogni genere, preparazione degli atti Cessioni Crediti, dello Matrici, nonchè di tutte le copie utili e necessarie per il buon fine della pratica - preparazione copie parti - complete di tutti i dati necessari quali ad esempio gli estremi di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotamento, ecc. - preparazione dichiarazioni di rogito.
B) AREA GIURIDICA
Livello quarto (IV)
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Centralinista; Addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere con contenuti standard sulla base di modelli predisposti, accoglienza clienti e filtro chiamate; Archivista - schedarista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti ed Uffici, sia pubblici (Tribunale Archivio Notarile - Comune - Agenzia delle Entrate) che privati; Segretario notarile di secondo ordine e/o addetto alla segreteria con i seguenti compiti: fotocopiare atti o documenti - predisporre spedizioni postali ordinare ed acquistare marche da bollo, vidimare libri in genere - archiviare e curare la regolare tenuta delle pratiche in archivio, smistare posta e fax, Autista; Addetto alla segreteria con i seguenti compiti: fotocopiare atti e documenti - predisporre spedizioni postali, ordinare ed acquistare marche da bollo, vidimare libri in genere - archiviare e curare la regolare tenuta delle pratiche in archivio - smistare posta e fax.
Livello quinto (V)
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
Titolo XXIX - PASSAGGI DI QUALIFICA (precedente CCNL)
Art. 128
(Mansioni del lavoratore)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 129
(Mansioni promiscue)
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 130
(Passaggi di livello)
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale nel nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
Titolo XIX - Riposo settimanale e festività
Articolo 80
RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto at riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Articolo 81
FESTIVITA'
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività Nazionali
25 Aprile – Ricorrenza della Liberazione 1° Maggio – Festa dei lavoratori
3. 2 Giugno – Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali
1. Il 1° giorno dell'anno II 6 Gennaio l'Epifania
Il giorno del Lunedi di Pasqua
Il 15 Agosto – festa dell'Assunzione
5. Il 1° Novembre – Ognissanti
L'8 Dicembre – Immacolata Concezione Il 25 Dicembre – Natale
Il 26 Dicembre – X. Xxxxxxx
La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro
Titolo XIX - Riposo settimanale e festività
Articolo 81
Segue FESTIVITA‘
A. In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione a trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera – qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra cause imputabile al lavoratore stesso.
C. In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
D. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n°, 54 , il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma precedente.
E. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli art. 80 e 81 del precedente Titolo XVIII del presente contratto.
F. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto di godere ai lavoratori il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo delle disposizioni di Xxxxx in materia, quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.
Titolo XIX - Riposo settimanale e festività
Articolo 82
FESTIVITA' ABOLITE
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali abolite dal combinato disposto della Legge 5 Marzo 1977, no 54, e del D. P. R. 28 Dicembre 1985, n° 792, e cioé:
19 Xxxxx X. Xxxxxxxx
Il giorno dell'Ascensione
Il giorno del Corpus Domini
Il 29 Giugno SS. Xxxxxx x Xxxxx
Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
In coerenza con quanta previsto all'articolo 77 lettere A) e B), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento di cui al precedente articolo 83 lettere C) La normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività abolite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto ( ad esempio: in ferie; in congedo matrimoniale; in malattia ecc.), fermo restando che in ogni
caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività
di cui al precedente articolo 83.
Titolo XXI - Ferie
Articolo 90
MISURA DEL PERIODO DI FERIE
A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (Ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l’orario è distribuito su 5 giorni. In caso di regime di "settimana corta" il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Articolo 91
DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI FERIE
E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del Dlgs. 66/2003 in materia.
Le ferie non potranno avere inizio di domenica, nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.
Titolo XXI - Ferie
Articolo 92
NORMATIVA RETRIBUZIONE FERIE – NORMATIVA PER CESSAZIONE Dl RAPPORTO - IRRINUNCIABILITA' RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto;
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, così come previsto dall'articolo 122.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Titolo XVII - Orario di lavoro – (Riduzione Orario di Lavoro – ROL)
X. Xxxxxx settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
B. Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del Sabato.
In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Dichiarazione a Verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo:
➢l'assenza facoltativa post-partum,
➢i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali,
➢la malattia e I'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributive.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 95
MALATTIA
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento al fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Articolo 96
Normativa
Salvo il caso di giustificato a comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alto studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente ai datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medicofiscali.
Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare al datore di lavoro o a chi ne fa le veci, il certificato medico di prima visita e i successivi in caso di prolungamento della malattia, rispettivamente entro il terzo giorno dall'inizio della malattia a dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste all'articolo 91.
Si applica anche al settore degli Studi professionali quanta previsto dall'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento della procedure telematiche da parte dell'INPS (trasmissione telematica dell'attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell'istituto) e delle strutture sanitarie.
E' fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perchè impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Segue Normativa
L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 89 e dal Titolo XXXIII (Norma Disciplinari).
Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. AI rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicate dal certificato del medico di controllo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al Titolo (Risoluzione del rapporto di lavoro), con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonchè dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 97
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti Ia permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati dal secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonchè le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediate notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque I'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 14° comma, nonchè l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste all'articolo 91 del presente contralto.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 98
PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA
Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare (365 giorni – ndr) i periodi di malattia inferiori a 180 gg.
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporta di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 gg., durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi e il 50% della retribuzione per il terzo mese.
I periodi di degenza ospedaliera, i giorni di assenza per malattia sia le giornate di day hospital che quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto.
In assenza della richiesta di aspettativa di cui all’art. 105 del presente Contratto e trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
II periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento economico di cui al successivo, articolo 99 Titolo XXX (Trattamento Economico) sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 98
PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA
Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare (365 giorni – ndr) i periodi di malattia inferiori a 180 gg.
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporta di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 gg., durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi e il 50% della retribuzione per il terzo mese.
I periodi di degenza ospedaliera, i giorni di assenza per malattia sia le giornate di day hospital che quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto.
In assenza della richiesta di aspettativa di cui all’art. 105 del presente Contratto e trascorsi i periodi di cui ai commi precedenti e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
II periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento economico di cui al successivo, articolo 99 Titolo XXX (Trattamento Economico) sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
NOTA A VERBALE: Per le gravi malattie invalidanti debitamente certificate dal SSN nel periodo successivo ai 6 mesi l'integrazione retributive del 50% della retribuzione del terzo mese di cui all'art. 98 sarà a carico dell'Ente Bilaterale qualora il datore di lavoro sia in regola con i versamenti alla bilateralità del settore nei 12 mesi precedenti alla richiesta. Le modalità di richiesta ed erogazione saranno determinati dall'Ente Bilaterale.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 99
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
➢100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);
➢75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;
➢100% (cento per cento) delta retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21° giorno in poi.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità a carico dell’Istituto, se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 100
INFORTUNIO
Le attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
II lavoratore deve dare immediate notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Articolo 101
TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO
Ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60 per cento (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dello stesso INAIL.
La normative di cui al primo comma e l'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche nei confronti dei lavoratori apprendisti.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAlL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista della legge.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 101
Segue TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO
QUOTA GIORNALIERA PER MALATTIA E INFORTUNIO – FESTIVITA' CADENTI NEL PERIODO DI MALATTIA O INFORTUNIO
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.
Ai sensi della Legge 31 Marzo 1954, n° 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, II lavoratore ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di cui at Titolo XXX (Trattamento Economico).
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 103
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
Nei confronti del lavoratori ammalati, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni (centoventi), alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori affetti dalle particolari malattie di cui al comma due dell'art. 100 del presente Contratto possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, in aggiunta al periodo di conservazione del posto, della durata massima di 8 mesi (precedente ccnl prevedeva 120 giorni - ndr) in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'articolo 100 del presente contratto; il periodo stesso sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Articolo 104
PERIODO DI COMPORTO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER INFORTUNIO
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli articoli 100 e 105 del presente contratto.
I periodi di comporto per infortunio e/o malattia agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centoottanta giorni cadauno.
Titolo XXIII - Malattie e Infortuni
Articolo 105
RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Nota a verbale
Gli articoli dal 97 al 107 si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Le parti, visto la Legge n° 53 dell'8 Marzo 2000, concernente I "Congedi Parentali" , hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.
Articolo 106 NORMATIVA
1) La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all’istituto assicuratore
Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalità della lavoratrice;
b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto;
Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità. Al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici del servizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro e l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice stessa.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della Xxxxx.
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Articolo 106 Segue NORMATIVA
2) La lavoratrice a tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
3) Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato;
4) Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all'INPS inoltrando:
➢domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti l'avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;
➢copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;
➢copia del documento rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero adottiva.
5) E' vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
6) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante I'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e I'orario di effettuazione degli esami.
7) Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione provinciale del Lavoro, che le convalida, a tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste al Titolo XXXII (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presente contratto, indipendentemente dal motivo della dimissioni.
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Articolo 106 Segue NORMATIVA
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. (Corte Costituzionale sentenza n° 332/88).
7bis) Nel caso di cui al comma precedente, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata a questo diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso avvertimento in tal senso, il rapporto si intende risotto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla diffida.
8) La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve dame comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
9) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della retribuzione giornaliera, comprensiva degli eventuali superminimi, cosi come previsto dal presente contratto.
10) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Art. 107
ADOZIONE E/O AFFIDAMENTO
I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste della legge sulla maternità e della legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria)
Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico cosi come previsto dal Dlgs 151/2001.
B) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa)
Entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozioni nazionali ed internazionali.
C) Riposi orari e malattia del bambino
Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Articolo 108
DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO E DIVIETO DI LICENZIAMENTO
1) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste della legge (esito negativo della prove, licenziamento per giusta cause, cessazione dell’attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era state assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto).
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari.
2)Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione della quale risulti resistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Articolo 109
ASTENSIONE DAL LAVORO E PERMESSI PER ASSISTENZA AL BAMBINO
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
.
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)
Genitore Madre
Durata 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dallo Ispettorato del Lavoro
Periodo godimento Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi più
periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro.
Retribuzione Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 33.
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente art. 120.
Previdenza Copertura al 100%
Per le altre casistiche vedi ccnl Studi Professionali (riepilogato in formato pdf)
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 83
PERMESSI E CONGEDI FAMILIARI RETRIBUITI
Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista al precedente articolo 78, sono concessi a tutti i dipendenti del Settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate:
Giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso.
Giorni 3 (tre) lavorativi per natalità e lutti famigliari fino al terzo grado di parentela. In tali casi il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dall'evento.
Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione. Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Articolo 84
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE FAMILIARI RETRIBUITE
La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53/2000, nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
Giorni 3 (Tre) lavorativi all'anno;
In alternativa ai 3 (Tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: L'evento che da titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (Sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o necessità. Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l’accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare: i giorni di congedo (3 o più di 3), e le modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente contratto.
Titolo IV - ATTIVITA' SINDACALE
Articolo 13
PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALE
Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro - capita annue.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel II° livello di contrattazione regionale, per le rimanenti 2 (due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali, e/o per Ia consultazione del CCNL, con I'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.
Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.
DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo 23
DIRITTO ALLO STUDIO
1) Lavoratori studenti – Diritto alto studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno al lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi della formazione e dall’aggiornamento professionale statali *, ( più precisamente in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonchè corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e master universitari, nonche dottorati di ricerca), i seguenti benefici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonchè alla preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pad a 40 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;
e. Il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta.
* Introdotto dal nuovo ccnl
DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo 23
Segue DIRITTO ALLO STUDIO
2) Congedi per la formazione
Si applicano gli artt. 5 a 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire del congedi, i lavoratori interessati dovranno fame domande al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche del corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni della data della richiesta deve dare conferma dell'accoglimento della richiesta stessa.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Per eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al Titolo XXII (Contratti a tempo determinato) articolo 54 del presente CCNL.
3) Congedi per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti della "Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 85
PERMESSI PER HANDICAP (Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33, della Legge 5 Febbraio, 1992, n° 104 e dell'articolo 2, della Legge 27 Ottobre 1993, n° 423 e cioè:
a. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, ma avrà inizio a partire dal nono mese dopo il parto.
b. In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (Sei) ore, le ore saranno ridotte a una).
c. Dopo il terzo anno e fino at 18° anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa. Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e a), sono fruibili a condizioni che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domestici, lavorante a domicilio.).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il secondo ovvero terzo grado nei limiti previsti dall'art. 33, L. 104/1992.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona handicappata possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione the l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I genitori di figli maggiorenni e famigliari di persone handicappate possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona handicappata.
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 85
Segue PERMESSI PER HANDICAP (Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni)
Il genitore, parente o affine entro il secondo ovvero terzo grado di persona portatrice di handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza proprio consenso, qualora provvede all'assistenza del disabile secondo le previsioni contenute nell'art. 33, L. n. 104/1992.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente del congedi a giorni o ad ore, di cui alle lettera c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 86
PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art, 1, L. n° 684/1967, ant. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso, della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.
Articolo 87
ASPETTATIVE PER TOSSICODIPENDENZA E DIPENDENZA DA ALCOOL (La dipendenza da alcool è stata introdotta dal nuovo ccnl – ndr)
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o dipendenza da alcool, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutiche riabilitative e socio assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente o dipendente da alcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico, e socio – riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze o dipendenza da alcool ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabili e non ripetibile. Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessita.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 88
CONGEDI FAMILIARI NON RETRIBUITI
In ottemperanza di quanto disciplinato in materia dalla Legge n° 53, dell'8 Marzo 2000, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi famigliari qui sotto indicati:
Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persona:
➢ Il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i generi a le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
➢ Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente.
➢ Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
➢ Situazioni, riferite ai soggetti di cut al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
➢ Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
➢ Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.
➢ Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario.
➢ Patologie dell’infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 88
Segue CONGEDI FAMILIARI NON RETRIBUITI
Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (Trenta) giorni di calendario.
Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell’evento.
Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (Sette) giorni della data di cessazione della motivazione.
Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alle conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.
Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15 (Quindici) giorni di calendario.
Titolo XX - Permessi – Congedi – Aspettative Assenze
Articolo 89
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediate notizia della propria assenza al datore di lavoro o a chi ne fa le veci; in caso di mancata giustificazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerate ingiustificata.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata una trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), quante sono le giornate di assenza, fatta salve l'applicazione della sanzione prevista al successivo Titolo XXXIII (Norme Disciplinari).
Art. 133
(Obbligo del prestatore di lavoro)
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.
Art. 134
(Divieti)
E' vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art. 135
(Rispetto orario di lavoro)
Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta previa procedimento disciplinare.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Sono fatti salvi eventuali accordi presi in materia di flessibilità dell’orario di lavoro.
Art. 136
(Comunicazione mutamento di domicilio)
E' dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento del proprio domicilio, anche temporaneo, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizioni emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio interno alla sede di lavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
Art. 137
(Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'art. 141 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Secondo quanto previsto dall’art. 2119 del Codice Civile e fatta salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 6 (Licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Le parti del presente contratto individuano come tali:
➢ quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le norme di cui all'articolo 2105 del Codice civile:
a. violazione del vincolo fiduciario,
b. la concorrenza, la grave violazione del segreto d'ufficio,
c. nonchè nel caso previsto dall'articolo 91 (giustificazione delle assenze) del presente Contratto;
➢ grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il rifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
➢ assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia;
➢ aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione fuori dal rapporto di lavoro.
Art. 137
Segue (Provvedimenti disciplinari)
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso fino alla sentenza di primo grado oppure patteggiamento della pena.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna, anche quando questa sia state applicata su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento), il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di lavoro al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
IL CODICE DISCIPLINARE DEVE ESSERE AFFISSO IN LUOGO COMODAMENTE ACCESSIBILE AI SENSI DELLA LEGGE 300/1970.
LA MANCATA AFFISSIONE COMPORTA L’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.
Vedasi fac simile di Codice Disciplinare per Studi Professionali.
E’ possibile integrare il Codice Disciplinare con il Codice Comportamentale e le clausole di riservatezza oppure il Regolamento Interno dello Studio Professionale ove istituito.
Titolo XXXII Risoluzione del rapporto di lavoro
A. RECESSO
Articolo 124
NORMATIVA
La comunicazione del recesso intimato ai sensi dell'art. 2119 Codice civile deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 Codice civile (Recesso per giusta causa) la comunicazione deve contenere l'indicazione del motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta.
Articolo 125
LICENZIAMENTO SIMULATO
II licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa sede di lavoro deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione del diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
II licenziamento si presume comunque simulato - salvo prove del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.
PREAVVISO
Articolo 126
TERMINI DI PREAVVISO
I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti:
Livello | Fino a 5 anni di anzianità | Tra 5 e | 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
Quadro - 1° | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni | |
2° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni | |
3° S – 3° | 30 giorni | 40 giorni | 50 giorni | |
4° S – 4° | 20 giorni | 30 giorni | 40 giorni | |
5° | 15 giorni | 20 giorni | 25 giorni |
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
PREAVVISO
Articolo 126
Segue TERMINI DI PREAVVISO
I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di dimissioni sono i seguenti:
Livello | Fino a 5 anni di anzianità | Tra 5 e | 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
Quadro - 1° | 75 giorni | 105 giorni | 135 giorni | |
2° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni | |
3° S – 3° | 28 giorni | 35 giorni | 42 giorni | |
4° S – 4° | 15 giorni | 25 giorni | 30 giorni | |
5° | 10 giorni | 15 giorni | 25 giorni |
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° a dal 16° giorno di ciascun mese.
PREAVVISO
Articolo 127
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Ai sensi del 2° comma dell'articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
DIMISSIONI
Articolo 131
DIMISSIONI
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’ articolo 135.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente articolo 132.
Art. 132
DIMISSIONI PER MATRIMONIO
In conformità della norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intero trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 135 del presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 132 e confermate, a pena di nullità alla Direzione provinciale del lavoro, entro il termine di un mese.
Nel caso di cui ai commi precedenti, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la validità amministrativa e sia stata a questo diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso avvertimento in tal senso, il rapporto di lavoro si intende risolto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla diffida.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo 128 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato articolo 2120 Codice civile è quella composta
esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
➢- paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto;
➢- eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 151 del presente contratto;
➢- assegni "ad personam";
➢- aumenti di merito e/o superminimi;
➢- tredicesima mensilità e premio ferie.
➢- eventuali indennità erogate con continuità;
➢- acconti su futuri aumenti contrattuali,
➢- somme erogate a titolo di IVC;
➢- somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale.
A decorrere dal 1° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 c. c. come modificato della Legge Maggio 1982, n° 297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2120 c. c., come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297, a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell’attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell’attività stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano in caso di contratto a termine. (??)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo 129
CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
II trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui ella Legge 29 maggio 1982, n° 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
II sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° Gennaio 1978.
Articolo 130
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:
➢ Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
➢ Spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli.
➢ Spese durante l'astensione facoltativa per maternità.
➢ Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
II datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.
Sono fatti salvi migliori trattamenti in uso.
GESTIONE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI A LIVELLO DECENTRATO
Articolo 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE A LIVELLO DECENTRATO –
A) Tentativo di Conciliazione (recepimento del Collegato lavoro – ndr)
Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413 c.p.c. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro potrà conferire mandato ad una Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione.
In tal caso l'Organizzazione Sindacale alla quale a stato conferito mandato, ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione Sindacale ed alla Direzione Provinciale per l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e le fasi successive della procedura si applicano integralmente le disposizioni di cut all'art. 410 e seguenti del c.p.c.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negative, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrate irrituale con le procedure previste alla successiva lettera B).
GESTIONE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI A LIVELLO DECENTRATO
Articolo 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE A LIVELLO DECENTRATO –
B) Collegio Arbitrale
Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall'esito negative, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
II Collegio Arbitrate dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominate dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, uno nominate dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni.
In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata (prima era prevista la nomina da parte della DPL – ndr).
Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio Arbitrale che dovra esaminare la domanda nonchè le eventuali richieste di istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prove che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente.
Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione (il precedente ccnl prevedeva un termine di 15 giorni dalla prima convocazione – ndr) . Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta (il precedente ccnl prevedeva un termine di 10 giorni dalla richiesta – ndr) . Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità Giudiziaria.
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa
Le parti, in coerenza con gli obbiettivi assunti e richiamati al Titolo (Forme e modalità di impiego), riconoscono nel Telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una discipline dell'Istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del Settore, nella quale già risulta essere praticato. Le parti inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche a modalità di lavoro più flessibile possano fornire una risposta a importanti esigenze economico/sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la
gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali, anche conseguenti alla prevista riforma del Settore, possono offrire all'utenza e alla organizzazione dello stesso Xxxxxxx, concordano sull'obbiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi della sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dagli indirizzi Europei e dal presente CCNL.
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente Istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del CCNL, fatto salvo che in caso di regolamentazione legislative di tale Istituto le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente Titolo.
Art. 53
Definizione Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo — in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici — risultano modificate e che sono caratterizzato da:
➢la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale;
➢l'utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce;
➢il legame, di natura subordinata, con l'azienda.
A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:
➢Telelavoro mobile;
➢Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 54
Sfera di applicazione
Il presente Istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.
Art. 55
Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. Volontarietà delle parti;
2. Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
4. Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto del limiti di legge a di contratto;
5. Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6. Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica; (introdotto da nuovo ccnl)
8. Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore; (introdotto da nuovo ccnl)
9. Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati alto svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. (introdotto da nuovo ccnl)
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A. o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro.
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 56
Retribuzione
Le Parti convengono che la retribuzione per il Telelavoratore è quella prevista dal presente CCNL.
Art. 57
Sistema di comunicazione
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuate o di unità lavorativa per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche in via telematica.
Art. 58
Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessaria per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 59
Controlli a distanza
Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al Telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza del controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 60
Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale a lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.
Art. 61
Organizzazione della struttura lavorativa
Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 62
Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 63
Formazione
Le Parti, nel concordate circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 64
Diritti d’ informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Art. 65
Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
Art. 65
Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 67
Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute a di quella delle altre persone in prossimità del sue spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative al mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonchè della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso all'accordo applicativo del D.lgs 81/08 allegato al presente CCNL.
Art. 68
Infortunio
Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAlL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare a definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali domestici.