Articolo 1 Condizioni generali
Regolamento per l’attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero.
D.R. n. 661/2020 del 4 maggio 2020 - Modifiche D.R. Prot. n. 23504 del 10 aprile 2018 - Modifiche D.R. n. 709/2016 del 31 maggio 2016 - Modifiche D.R. n. 418/2016 del 30 marzo 2016 - Modifiche D.R. Prot. n. 17056 del 5 maggio 2015 - Modifiche D.R. Prot. n. 9300 del 24 marzo 2014 - Modifiche D.R. Prot. n. 21212 del 13 giugno 2013 - Modifiche D.R. Prot. n. 9918 del 18 luglio 2012 - Emanazione
Articolo 1 Condizioni generali
1. L’Università di Pisa bandisce concorsi per l’attribuzione di contributi di mobilità, a valere sulla competente voce del bilancio di previsione, destinati a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi, per un periodo di almeno due mesi continuativi presso istituzioni, enti, imprese o aziende straniere ovvero comunitarie o sovranazionali o internazionali con sede all’estero, di adeguato livello scientifico e culturale.
2. Il contributo, stabilito in misura uniforme per tutti i vincitori, è di Euro 2.000,00 (lordo amministrazione).
Articolo 2
Requisiti richiesti per la partecipazione
1. I contributi di mobilità sono riservati agli studenti dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti in qualità di regolari o fuori corso, che siano in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale, ad esclusione di coloro che hanno già svolto totalmente o parzialmente la preparazione della tesi di laurea all’estero prima dell’emanazione del bando di concorso.
2. Tali studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno:
- 60 CFU del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
- 000 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale,
- 300 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale.
B. essere assegnatari di un argomento, per lo svolgimento della tesi di laurea, da parte di un docente dell'Università di Pisa con funzione di relatore, secondo il regolamento didattico del corso di studio di appartenenza dello studente;
C. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
C1. la necessità, motivata in base agli obiettivi del lavoro di tesi, che il laureando si rechi all’estero presso una delle strutture previste all'art.1 del presente Regolamento;
C2. il periodo previsto di permanenza all'estero ed il programma di lavoro che il laureando deve svolgere in tale periodo che deve essere di almeno due mesi continuativi;
C3. l'istituzione, ente o azienda ospitante, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
C4. il nome, la qualifica ed i riferimenti del “tutor” del laureando nella sede all'estero;
3. L’esame di laurea deve essere sostenuto entro il quindicesimo mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale, o comunque non oltre il primo appello utile successivo alla scadenza del quindicesimo mese.
4. Fermo restando il termine finale di cui al comma precedente, il periodo di studi all’estero deve iniziare in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
Articolo 3
Modalità di inoltro delle domande di partecipazione
1. Alla domanda di assegnazione del contributo, redatta in conformità con il modello allegato al bando di concorso e presentata presso la Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale dell’Università di Pisa entro la data di scadenza del bando, il richiedente deve allegare, pena l’esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui al precedente art. 2, lett c), il Learning Agreement relativo al lavoro di tesi da svolgersi all’estero, compilato nella sezione “Before the mobility” e completo di tutte le sottoscrizioni (per l’Università di Pisa la firma deve essere quella del Coordinatore di Area per l’Internazionalizzazione - CAI - del dipartimento di riferimento) e una fotocopia di un documento di identità valido a norma di legge.
2. La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, approvata con Decreto Rettorale, è pubblicata entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando, a cura della Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale sul sito d’Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico e nella pagina web dell’Unità.
Articolo 4
Criteri per l’elaborazione della graduatoria generale d’ateneo
1. Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, viene formulata la graduatoria generale, elaborata secondo i seguenti criteri.
2. A tutti gli studenti iscritti allo stesso corso e appartenenti alla stessa coorte, (cioè appartenenti all’insieme degli studenti iscritti in un dato anno accademico), viene assegnato un punteggio sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto
- 10 agosto dell’a.a. immediatamente precedente a quello di pubblicazione del bando. Il 30 e lode vale 31. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, il punteggio viene assegnato sulla base del voto finale della laurea triennale. Il 110 e lode è considerato 111. Il corso di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla pubblicazione del bando. Gli esami di riferimento sono quelli che risultano regolarmente registrati nella carriera dello studente alla data del 31 dicembre del medesimo anno. I punteggi assegnati sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille quello più alto.
3. La graduatoria viene quindi formulata ordinando i valori relativi ai partecipanti al bando in possesso dei requisiti di partecipazione, in ordine decrescente del punteggio in millesimi; gli studenti regolari (iscritti da un numero di anni accademici pari o inferiore alla durata normale del corso aumentata di uno) precedono nella graduatoria gli studenti non regolari (iscritti da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso aumentata di uno)
4. A parità di punteggio prevalgono le condizioni economico-familiari valutate secondo quanto stabilito dal regolamento sulla contribuzione universitaria. Ai fini della definizione della graduatoria viene presa in considerazione la richiesta della riduzione tasse presentata entro il 31 gennaio dell’anno di pubblicazione del bando. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età. Il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore.
5. L’assegnazione dei 40 contributi previsti dal bando avviene sulla base della graduatoria, con riserva di un contributo per ciascun dipartimento (per un totale di 20 contributi) da attribuire al primo studente in graduatoria iscritto a un corso di studio afferente al dipartimento stesso.
6. Qualora la riserva non venga utilizzata dai dipartimenti, per mancanza di idonei, i contributi previsti a bando sono ugualmente assegnati fino ad esaurimento della graduatoria.
Articolo 5
Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori - Restituzione contributi
1. A seguito della pubblicazione di cui all’articolo precedente, ai vincitori è data tempestiva comunicazione scritta dell’utile collocamento in graduatoria nelle forme stabilite dall’apposito bando di concorso.
2. I vincitori del contributo devono comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alla nomina a vincitore e all’assegnazione del contributo di mobilità.
3. L’erogazione del contributo è disposta: per l’80% dopo l’accettazione da parte dei vincitori, compatibilmente con le disposizioni contabili dell’Ateneo; per il rimanente 20%, successivamente al superamento dell’esame di laurea da parte dell’interessato, purché questo avvenga entro il termine massimo previsto dal precedente art. 2, e comunque dopo che i competenti Consigli di Corso di Studio avranno trasmesso, alla Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale le delibere di approvazione del lavoro di tesi svolto all’estero dai vincitori con il relativo riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero.
4. Entro 15 giorni dal rientro dall’estero lo studente assegnatario del contributo deve presentare alla Segreteria del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio:
- il Learning Agreement, compilato nella sezione “After the mobility” e completo di tutte le firme (per l’Università di Pisa la firma deve essere quella del CAI del dipartimento di riferimento);
- una breve relazione, sottoscritta per approvazione dal relatore di tesi corredata da una dichiarazione del tutor estero, relativa al periodo di permanenza e al lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea.
4.bis Il Learning Agreement e la relazione, previa verifica da parte del dipartimento della correttezza della documentazione presentata, sono approvati dal Consiglio di corso di studio. Il dipartimento trasmette copia della delibera, accompagnata da una copia della relazione, della dichiarazione del tutor e del Learning Agreement compilato nella sezione “After the mobility”, alla Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione, Unità Cooperazione Internazionale.
5. In carenza della relazione, se essa non è approvata dal relatore di tesi, se manca la dichiarazione del tutor o qualora il superamento dell’esame di laurea non avvenga nel termine previsto dall’art. 2, lo studente deve restituire l’importo corrispondente alla prima rata e conseguentemente non si procede all’erogazione della seconda rata.
Articolo 6 Incompatibilità
1. I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:
- con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati;
- con le integrazioni di Ateneo alle borse di mobilità erogate dall’Università di Pisa.
2. Sono invece, compatibili (fermo restando che i periodi devono essere consecutivi e non coincidenti):
- con le borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa;
- con le borse di studio (di cui al regolamento DR del 29 settembre 2011 n. 12012 e successive modifiche) e i premi di laurea erogati dall’Università di Pisa (di cui al regolamento DR 14 dicembre 2006 n. 01/21363);
- con qualsiasi borsa di mobilità internazionale bandita dall’Ateneo, finanziate con qualsiasi fondo.
3. I contributi di mobilità di cui al presente Regolamento sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio.
Articolo 7 Norma finale
1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.