MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI - ARTIGIANATO
MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI - ARTIGIANATO
LOMBARDIA Ipotesi di accordo 24/07/2013
Ipotesi d'accordo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipen- denti delle Imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini e delle imprese Odontotecniche
Verbale di stipula
Il 24 luglio 2013, in Milano Tra:
le Associazioni Artigiane dei datori di lavoro:
- CONFARTIGIANATO Lombardia;
- CNA Lombardia;
- CLAAI Lombardia;
- CASARTIGIANI Lombardia; e
le Categorie sindacati dei lavoratori dipendenti:
- FIM CISL;
- UILM UIL.
Competenza del livello regionale
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro regola le normative demandate dai C.C.N.L. al se- condo livello e tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale.
Premessa
Premesso che:
le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli Accordi Interconfederali regionali sottoscritti, ritengono utile dare continuità al lavoro sino a oggi svolto:
- per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale;
- per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per rea- lizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.
L'esperienza lombarda dell'artigianato in materia di bilateralità, maturata a partire dagli anni ot- tanta, merita una positiva valutazione.
Tale esperienza ha, infatti, consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire ido- nei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
- l'attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla crea- zione di nuovi posti di lavoro;
- alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
- alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.
In una logica di forte evoluzione delle esigenze delle persone, la bilateralità dell’artigianato è
stata ampliata ed estesa a specifiche convezioni con la Regione Lombardia.
L'importante ruolo svolto da CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL e UIL della Lombardia, quali Parti Sociali, e le funzioni della bilateralità sono, infatti, ampiamente riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale.
Considerato che Le Parti Sociali:
- ritengono utile che la politica del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. A tale proposito è importante in particolare, che le misure di sostegno al reddito siano distinte per settore economico e tipolo- gie di impresa e collegate a più efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, con particolare attenzione alle peculiarità del comparto artigiano;
- intendono rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti so- no contenuti negli accordi interconfederali regionali;
- confermano la centralità della bilateralità quale un importante strumento della contrattazio- ne;
- riconoscono che il settore artigiano rappresenta infatti una parte rilevante dell'economia lombarda, una realtà significativa, anche nel contesto dell'Unione Europea;
- riconoscono che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, un ruolo della politica teso a di recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a di favorire lo svi- luppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti;
- confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che ge- stisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavora- tori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Nell'artigianato, infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte con- crete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto ca- ratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute;
- richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010;
- confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contratta- zione nazionale e regionale sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'appli- cazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento;
- ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali an- che attraverso un rafforzamento e lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prero- gative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi.
- confermano i contenuti stabiliti dalle "Linee guida per la riforma del sistema di assetti con- trattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato" sottoscritte il 21.11.2008.
Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai C.C.N.L.
Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate dalle "Linee gui- da per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro" sottoscritte da CON- FARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL UIL il 2 aprile 2012.
Tali linee guida indicano soluzioni che impegnano le Parti Sociali e costituiscono uno strumen- to utile al fine di realizzare i rinnovi dei singoli CCRL, le stesse non sono esaustive di argomenti specifici, che potranno trovare soluzione e sintesi nel presente C.C.R.L. unitamente ad altre materie non di competenza esclusiva dei C.C.N.L.
Una volta recepiti e disciplinati dal C.C.R.L. gli istituti contrattuali convenuti saranno esigibili a livello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi.
Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, si conviene quanto segue.
Il C.C.R.L. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia dei medesimi settori previsti dal C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmecca- nica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini e delle imprese Odontotecniche.
Campo d'applicazione
Ferme restando l'autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condivi- dendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un si- stema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evoluti- va dei vari comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto e al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risol- vere le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.
Osservatorio
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del vari settori merceologici e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipiate.
La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali ed E.L.B.A. (Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare un osservatorio del settore, nell'ambito dell'osservatorio orizzontale, che è un punto cardine del sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall'art. 3.
Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria dovrà realizzare, con il supporto di E.L.B.A., un progetto da presentare alla Regione destinato all'analisi del comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche che saranno volti alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.
A titolo esemplificativo, i temi delle ricerche sono i seguenti:
- Andamento della congiuntura;
- Struttura delle imprese;
- Politiche e livelli occupazionali;
- Uso degli ammortizzatori sociali;
- Sicurezza sul lavoro, ambiente, prevenzione e andamento antinfortunistico;
- Retribuzioni e costo del lavoro.
Altri indicatori individuati anche dall'indagine congiunturale dei settore artigiano quali quelli di UNIONCAMERE e Regione Lombardia.
Successivamente si terrà un incontro tra le Parti, di norma annuale, per analizzare i dati raccolti dall'osservatorio, che potrà produrre un rapporto sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai pro- grammi di sviluppo delle imprese.
Ambiente e sicurezza
Le Parti condividono che la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavo- ratori.
Le Parti riconoscono, infatti, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro opera professionale.
Con la sottoscrizione di specifici accordi sul tema, nel dichiarare che il comparto è parte essen- ziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione, le Parti sono consapevoli che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutti gli elementi dell'impresa, impegnate ad ottempera- re gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In questa filosofia si colloca la collaborazione precedentemente avviata con Regione Lombar- dia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
È pertanto necessario continuare a sviluppare un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori per affermare una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le Parti, infine, concordano che il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTI- GIANI e CGIL, CISL e UIL.
Formazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e in considerazione dell'evoluzione tecno- logica e della crescita competitiva delle imprese con particolare riferimento alle azioni che sa- ranno avviate da FONDARTIGIANATO, le Parti si attiveranno per individuare i fabbisogni for- mativi del settore.
Le Parti verificheranno l'opportunità di realizzare Piano Formativi su specifici comparti dell'A- rea.
In particolare:
- Azioni formative volte a migliorare la professionalità dei lavoratori, a partire da quelle meno qualificate;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e/o territoriale;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di inserimento per lavoratori diversamente abili;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di inserimento per i lavoratori e provenienti dai Paesi esteri;
- Azioni formative volte a realizzare, in caso di crisi aziendale, il reinserimento produttivo dei la- voratori nella stessa o in altre realtà aziendali;
- Azioni formative atte all'alfabetizzazione dei lavoratori stranieri;
- Azioni formative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in rapporto con gli OPTA.
Le Parti si impegnano a verificare l'opportunità di realizzare piani formativi, di carattere regio- nale, sugli specifici comparti che fanno riferimento alla sfera di applicazione del presente C.C.R.L.
In occasione dell'incontro annuale sarà realizzato il monitoraggio delle attività formative realiz- zate sul territorio.
Orario di lavoro
Le Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzati- ve per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo e l'adozione della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori.
Tali strumenti di gestione possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e professionali.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, le Parti riconoscono idonea l'adozione di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'o- rario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro:
- operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- calamità naturali.
Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore. Di dette modalità sarà data preventivamente informativa al rappresentante sindacale di bacino.
Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse, in fase di avvio o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno tempestivamente essere rese note ai lavoratori interessati.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part-time.
Flessibilità dell'orario di lavoro
La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitori richie- dono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all'a- zienda di essere competitiva e ai lavoratori di conseguire il premio di produttività.
In tale ottica, la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di competitività che le aziende si pongono.
In tal senso, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di La- voro, la flessibilità prevista dai C.C.N.L. è aumentata:
- a 132 ore nell'anno per il settore Metalmeccanico e Installazione di impianti;
- a 167 ore nell'anno per i settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed Odontotecnici.
Per il settore Metalmeccanico e installazione di impianti, per le ore prestate oltre la 120ª ora verrà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 3%, oltre alla maggiorazione del 10% prevista dal C.C.N.L., da liquidare nel periodo di superamento dei medesimi.
Per i settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed Odontotecnici, per le ore prestate oltre la 152ª ora verrà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 3%, oltre alla maggiorazione del 10% prevista dal C.C.N.L., da liquidare nel periodo di superamento dei medesimi.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi:
- per i settori Metalmeccanico e installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, entro un periodo di 9 mesi;
- per il settore Odontotecnica, entro un periodo di 15 mesi.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la regolamentazione prevista dal C.C.N.L..
Altri regimi di orario - banca ore
Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sarà realizzato co- me media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (Allegato 1).
Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retri- buibili del mese, saranno accantonate nel conto individuale denominato "banca ore", compren- sivo dei permessi retribuiti e delle ex festività, delle ore supplementari, dello straordinario, nonché della traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.
Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si potrà usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individual- mente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei pe- riodi feriali o dei permessi retribuiti straordinari di cui all'art. 42 del vigente C.C.N.L.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disciplinato dai C.C.N.L.
Trascorso il periodo fissato dal C.C.N.L., al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sul- la base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'Allegato 2 e dovrà inol- tre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) a E.L.B.A. La possibilità di adottare tale modali- tà gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione a E.L.B.A.
E.L.B.A. fornirà alle Parti, per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art. 4 del presente accordo, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confron- to congiunto.
La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'im- presa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, le Parti, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, in materia di cd. acausali- tà e di intervalli in caso di successione di contratti, ritengono che i contratti a tempo determi- nato rappresentino una caratteristica d'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività e sta- biliscono, a titolo esemplificativo, le seguenti ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dai C.C.N.L.:
- lavorazioni a fase successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità d'impiego nell'ambito dell'a- zienda;
- operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'orga- nizzazione d'impresa;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- calamità naturali.
Per le medesime ipotesi si applica la previsione dell'art. 7 comma 1 lettera b del D.L. 76/2013.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 150 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al C.C.N.L. Dichiarazione a verbale
Considerato che alla data di sottoscrizione della presente intesa il D.L. 76/2013 è all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 set- tembre 2013 per verificare la norma contrattuale rispetto alle modifiche legislative eventual- mente intervenute in materia di mercato del lavoro.
Permessi straordinari
A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, il lavoratore colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge), in aggiunta al permesso straor- dinario retribuito di 3 giorni, previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, potrà assentar- si per ulteriori 2 giorni, per un totale di 5 giorni lavorativi consecutivi.
Gli ulteriori 2 giorni di cui al presente articolo non rappresentano permessi retribuiti aggiuntivi. Pertanto, a copertura degli stessi, potranno essere utilizzate ferie, ROL ed eventuale banca ore a disposizione dei lavoratore.
Il permesso straordinario dovrà essere fruito, previa autorizzazione del datore di lavoro, entro trenta giorni dal decesso, fermo restando le esigenze tecniche, produttive ed organizzative delle aziende. L'interessato deve presentare preventiva e motivata richiesta scritta al datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende utilizzarlo.
In caso di mancato rientro alla data concordata, salvo giustificato e documentato motivo og- gettivo, i 2 giorni aggiuntivi di cui al presente articolo, verranno considerati quali assenza ingiu-
stificata e comunque non retribuita, fatta salva la possibilità di applicare i provvedimenti disci- plinari previsti dal C.C.N.L.
Premio di produttività
In considerazione della tematica relativa alla produttività, delle evoluzioni normative nazionali in corso e delle previsioni delle leggi regionali finalizzate a promuovere la contrattazione di se- condo livello, ed al fine raccogliere ogni possibilità per incrementare il beneficio per i lavoratori e per incentivare la produttività.
le Parti istituiscono, a titolo sperimentale e limitatamente dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 di- cembre 2014, il seguente premio di produttività.
Parametri oggettivi
Il premio di produttività, suddiviso in due modalità di calcolo, ognuna delle quali avrà un peso percentuale pari al 50% del totale del premio concordato nell'anno, dovrà fare riferimento alle tipologie di parametri di seguito indicati:
a. parametri da riferimento della prima tipologia
Il premio verrà erogato l’anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la ve- rifica tra le Parti Sociali darà esito positivo di almeno due dei parametri riferiti alla prima tipolo- gia sotto elencati forniti da E.L.B.A., sulla base di dati ufficiali:
- Numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero medio di imprese del periodo di riferimento concordato;
- Numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo pre- cedente a quello di riferimento concordato;
- Numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per lavoratore dipenden- te nel periodo di riferimento concordato.
La verifica delle Parti Sociali sarà effettuata per ogni anno di maturazione del premio rispetto alla media del periodo di riferimento. Per periodo di riferimento si intendono gli anni 2007, 2008, 2009, 2010.
b. parametri di riferimento della seconda tipologia
Il premio verrà erogato l’anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la ve- rifica dei sotto indicati parametri, sulla base di dati ufficiali, darà esito positivo. Gli indicatori ri- feriti a questa tipologia, anche sulla base dell'indagine congiunturale del settore artigiano (UNIONCAMERE LOMBARDIA - ISTAT), sono i seguenti:
- Produzione manifatturiera artigiana (fonte UNIONCAMERE LOMBARDIA);
- Andamento degli investimenti (fonte UNIONCAMERE LOMBARDIA);
- Consumo delle famiglie (fonte ISTAT: dato nazionale).
Ai fini del calcolo del premio di produttività, i suddetti parametri espressi in volume e sono ugualmente ponderati ed incidono singolarmente e nella stessa misura al raggiungimento del- lo stesso premio di produttività.
Criteri per la determinazione dei parametri
Ai fini del calcolo dei parametri di cui sopra è stato costruito un indice con base 2007=100 su cui si calcola il valore medio di riferimento 2007/2010.
Il premio, di cui al punto B, sarà erogato in seguito ad un incremento annuale percentuale supe- riore al 8%, calcolato sul valore dell'indice di ogni singolo anno, rispettivamente negli anni 2013 e 2014, rispetto alla media dell'indice del periodo 2007/2010, dei seguenti parametri:
- Produzione manifatturiera artigiana
(media dell'indice 2007-2010: 91,4 - Costruito un indice con base 2007=100)
Il suddetto parametro è riferito ad un'indagine congiunturale che ogni trimestre garantisce da- ti riguardanti 1100 imprese artigiane, (fonte Unioncamere Lombardia)
- Quota imprese artigiane che investono
(media dell'indice 2007-2010: 87,5 - Costruito un indice con base 2007=100)
Il suddetto parametro è riferito ad un'indagine congiunturale che ogni trimestre garantisce da- ti riguardanti 1.100 imprese artigiane (fonte Unioncamere Lombardia)
- Consumi delle famiglie
(media dell'indice 2007-2010: 98,9 - Costruito un indice con base 2007=100)
Il suddetto parametro è riferito alla spesa in milioni di euro (fonte ISTAT dato nazionale)
Parametri soggettivi
a. Parametri soggettivi valevoli per le singole imprese che si applicano alla 1ª tipologia 2ª tipo- logia:
Il premio di produttività non sarà comunque erogato nelle aziende che abbiano effettuato:
- per la prima tipologia, più di 300 ore medie di sospensione per lavoratore dipendente nell'an- no di riferimento;
- per la seconda tipologia, più di 100 ore medie di sospensione per lavoratore dipendente nell'anno di riferimento.
Disposizioni Comuni
Sussistendo le condizioni di cui sopra (oggettive e soggettive), il premio viene erogato ai di- pendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti nel corso dell'anno successivo a quello di maturazione del premio.
Il premio compete ai soli lavoratori in forza nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Per gli assunti nel corso dell'anno di maturazione il premio di produttività sarà erogato in dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori part-time l'erogazione del premio avverrà secondo i criteri di proporzionalità al- la misura della prestazione lavorativa.
Le due tipologie di calcolo del premio di produttività sono disgiunte tra loro in quanto il rag- giungimento dei parametri (oggettivi e soggettivi) di riferimento della prima tipologia darà di- ritto all'erogazione del premio nella misura del 50% così come di seguito convenuto.
Il restante 50% del premio sarà erogato al raggiungimento dei parametri (oggettivi e soggetti- vi) di riferimento della seconda tipologia.
La totalità del premio sarà corrisposto al raggiungimento di entrambi i parametri indicati nelle due tipologie sopra indicate.
Modalità di erogazione ai raggiungimento dei parametri soggettivi ed oggettivi relativi alla 1ª tipologia.
Anno | Anno di erogazione del premio | Importo del premio al raggiun- gimento dei parametri verifica- ti anno per anno |
2013 | 2014 | 160,00 euro |
2014 | 2015 | 240,00 euro |
Modalità di erogazione al raggiungimento dei parametri soggettivi ed oggettivi relativi alla 2ª tipologia.
Anno | Anno di erogazione del premio | Importo del premio al raggiun- gimento dei parametri verifica- ti anno per anno |
2013 | 2014 | 160,00 euro |
2014 | 2015 | 240,00 euro |
Per ambedue le tipologie di premio il raffronto del raggiungimento dei parametri individuati ri- spettivamente per gli anni 2013 e 2014 è calcolato con la media degli anni 2007-2008-2009 e 2010.
Le Parti si danno atto che le caratteristiche del Premio sono conformi anche ai fini di quanto stabilito in materia di decontribuzione e di detassazione.
Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti ed indiretti.
La verifica dei parametri dovrà avvenire, a cura delle Parti Sociali firmatarie, entro il mese di aprile di ogni anno successivo. L'eventuale erogazione dei premio avverrà, in un'unica soluzio- ne, con la retribuzione relativa al mese di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione del premio, o in alternativa, previa comunicazione al lavoratore dipendente, a decorrere sem- pre dalla retribuzione del mese di giugno, potrà essere erogato in forma mensile, fino a concor- renza dell'importo del premio concordato nell'anno.
Per il suo carattere innovativo, le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2014 per verificare l'efficacia e le prospettive del presente premio di produttività.
Chiarimento a verbale
L'eventuale raggiungimento dei parametri riferiti all'anno 2014, con i criteri sopra indicati, non comporta il trascinamento dell'eventuale premio riferito all'anno 2013, in quanto gli importi previsti per i singoli anni sono disgiunti e pertanto non sono cumulabili tra di loro.
Apprendistato
Viene recepito l'accordo regionale del 9 maggio 2012 relativo all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167.
Welfare integrativo - nuove provvidenze
Le Parti confermano l'interesse a prevedere forme di provvidenze integrative di carattere sa- nitario e sociale, a favore dei lavoratori e su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro, da realizzarsi attraverso la contrattazione collettiva regionale.
Per la realizzazione delle provvidenze a favore dei lavoratori, le imprese verseranno l'importo di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che saranno concordate dalle organizza- zioni interconfederali datoriali e sindacali.
Il C.C.R.L. recepirà l'intesa confederale e i versamenti decorreranno contemporaneamente per tutti i C.C.R.L. alla data decisa dalle organizzazioni confederali.
Quota di servizio sindacate
Con le modalità previste dal C.C.N.L., ai lavoratori non iscritti al sindacato sarà effettuata una trattenuta volontaria a sostegno delle spese contrattuali pari a euro 10 euro da trattenere con le competenze del mese di giugno 2014.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal C.C.R.L. si rinvia ai C.C.N.L. ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione congiunta
Copia del presente accordo verrà depositato c/o la Direzioni Territoriale del Lavoro di Milano e presso la direzione regionale dell'INPS e INAIL, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di decontribuzione e di detassazione.
Dichiarazione congiunta
A fronte di provvedimenti legislativi che determinino nuovi costi per le imprese o che modifi- chino gli istituti previsti dal presente accordo o, comunque, coinvolgano il sistema contrattuale e/o bilaterale dell'artigianato, le Parti si incontreranno immediatamente per le opportu- ne/necessarie valutazioni e per definire interventi adeguati.
Autodichiarazione congiunta di conformità
Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che dispone la proroga nel periodo 10 gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimen- tali per l'incremento della produttività del lavoro;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U.
n. 75 del 29.3.2013 recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013".
Visto la circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce istru- zioni operative in oggetto a: art. 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 - misure sperimen- tali per l'incremento della produttività del lavoro - D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
Le Parti dichiarano che
La "retribuzione di produttività" di cui al presente C.C.R.L. è conforme alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 75 del 29.3.2013 e alle relative istruzioni operative fornite dalla circolare n. 15/2013 del Mini- stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche ai fini dell'applicazione del regime fiscale age- volato di cui all'articolo 1 del suddetto decreto.
Le parti si incontreranno entro 30 giorni lavorativi dalla sigla della presente ipotesi d'accordo per la relativa ratifica.
Orario contrattuale di lavoro settimanale
Comunicazione
Per l'utilizzo orario ex …………
C.C.R.L. ………… Artigiano …………
Il sottoscritto ………… in qualità di (titolare/legale rappresentante) …………………… della ditta
………… p.iva/cod. fiscale …………………… con sede in …………………… cap ………… via ……………………
esercente l'attività di …………………… Con in forza ………… dipendenti (di cui nr. impiegati, nr.
………… operai e nr. apprendisti)
con la presente comunica
che applicherà dalla data del ………… alla data del , i regimi di orario così come previsto dal
………… del C.C.R.L. ………… artigiano …………
Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed accettazione.
Data …………
………… (ditta)
Il/la lavoratore/trice:
per accettazione e ricevuta.
…………………… (data e firma)
Orario contrattuale di lavoro settimanale
Tra la ditta …………………… sita in …………………… in via …………………… e rappresentata dal sig. …………
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto il contratto re-
gionale …………………… del settore ……………………, si conviene di adottare a decorrere dal e
sino al il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche.
Dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribui- bili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale, nel quale conflui- ranno anche le ore di Permessi retribuiti e ex Festività.
Per far fronte a situazioni di crisi o riduzioni imprevisti di ordini l'azienda potrà utilizzare tale monte ore fino ad un massimo del 50%.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individual- mente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei pe- riodi feriali.
Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ri- corso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della liquidazione.
L'azienda provvederà ad effettuare la prevista comunicazione a ELBA.
Data …………
Il legale rappresentante …………
……………………………….………………………… | |
(nome e cognome) | firma |
……………………………….………………………… | |
(nome e cognome) | firma |
Orario contrattuale di lavoro settimanale
Spett. ELBA
Comunicazione Monitoraggio
C.C.R.L. ………… Artigiano …………
Il sottoscritto …………………… in qualità di (titolare/legale rappresentante) della ditta
………… p. iva/cod. fiscale …………………… con sede in ………… Cap ………… via esercen-
te l'attività di …………………… con in forza ………… dipendenti (di cui nr. ………… impiegati, nr. …………
operai e nr. apprendisti)
Con la presente comunica:
Che intende applicare il sistema della banca ore dal ………… al ………… previsto dai C.C.R.L. …………
artigianato …………
coinvolgendo: | ||
Nr. | ………… | impiegati |
Nr. Nr. apprendisti | ………… | operai |
Che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati.
Data …………
(ditta) …………
Inizio modulo Fine modulo