ACCORDO SUL DISTACCO INFRAGRUPPO
ACCORDO SUL DISTACCO INFRAGRUPPO
Il giorno 29/10/2019, in Torino,
tra
la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, in proprio e per le Società Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Reale ITES S.r.l., Banca Reale S.p.A. e Blue Assistance S.p.A., nelle persone di Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
e
le R.S.A. delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Reale ITES S.r.l., Banca Reale S.p.A. e Blue Assistance S.p.A. nelle persone di:
• Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx per la FISAC/CGIL;
• Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx per la FIRST/CISL;
• Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx per la UILCA;
• Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx per la FNA;
• Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per lo SNFIA;
premesso che
1. Reale Group è costituito da Società che operano in differenti mercati di riferimento (assicurativo, bancario, di servizi e immobiliare), legate fra loro da un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un risultato economico unitario;
2. in tale ambito esistono settori di attività in cui la condivisione di professionalità e competenze può agevolare ciascuna Società a migliorare la propria capacità innovativa e/o competitiva, al fine di rispondere in modo più efficiente ed efficace ai diversi bisogni di soci, assicurati e clienti;
3. in tale ottica tra le Società di Reale Group è attivo un contratto di rete;
4. la creazione di tali xxxxxxxx contribuisce altresì alla valorizzazione del personale dipendente, allo sviluppo delle professionalità e delle competenze nonché alla possibilità di provare nuove e diverse esperienze aziendali;
5. le Parti, nel riconoscere il valore di quanto indicato al precedente punto 4., ritengono comunque opportuno apporre un limite temporale ai distacchi infragruppo che, non derivando da accordi sindacali, presentano una significativa differenza rispetto alla normativa contrattuale collettiva applicata;
si conviene quanto segue:
A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, che trova applicazione nel caso di ricorso all’istituto del distacco da parte di Blue Assistance
S.p.A. e/o Banca Reale S.p.A. (Società “distaccanti”) di propri dipendenti presso la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni o altra Società del Gruppo (Società “distaccatarie”);
B. la durata massima di tali distacchi è di cinque anni. In ogni caso per i distacchi che alla data di firma del presente accordo risultano attivi da oltre tre anni, quanto previsto alla successiva lettera C. troverà applicazione l’1/7/2021;
C. allo scadere della durata indicata al punto B., su valutazione congiunta da parte delle Società “distaccante” e “distaccataria”, il dipendente tornerà nella struttura organizzativa del datore di lavoro “distaccante” ovvero continuerà a svolgere la propria prestazione lavorativa presso la Società “distaccataria”, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultima, senza soluzione di continuità e con applicazione, dalla data di passaggio, della normativa contrattuale ivi prevista;
D. il presente accordo non trova applicazione nei confronti dei distacchi disciplinati da accordi sindacali nell’ambito di procedure inerenti fusioni, riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali e/o di Gruppo e finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali e/o le sedi di lavoro del personale dipendente, anche qualora il dipendente in distacco abbia successivamente cambiato mansione e/o ufficio. Non trova altresì applicazione nel caso in cui il datore di lavoro distaccante sia la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni o altra Società del Gruppo, nel caso
di distacchi tra le due Società definite “distaccanti” alla lettera A., nonché per i distacchi parziali e per i distacchi all’estero.
Capogruppo R.S.A.
Società Reale Mutua di Assicurazioni