COMUNE DI
COMUNE DI
CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 4 DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 4 LUGLIO 2012 TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LA REGIONE LAZIO, CONCERNENTE MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (P.N.E.A.), APPROVATO CON D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009: “INCREMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON RISORSE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCIE AUTONOME, DEGLI ENTI LOCALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, COMPRESE QUELLE DERIVANTI ANCHE DALL’ALIENAZIONE, AI SENSI E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE REGIONALI O STATALI VIGENTI, DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN FAVORE DEGLI OCCUPANTI MUNITI DI TITOLO LEGITTIMO.”
L’anno 201.…, il giorno ………….….…… del mese di , in Roma, presso gli uffici
della Regione Lazio, via ;
TRA
la Regione Lazio (C.F. n. 80143490581) con sede in Roma, , qui rappresentata
da ………….……, Direttore della Direzione Regionale ….………….…… , ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. ……… del ,
E
il Soggetto beneficiario del finanziamento (di seguito “Soggetto attuatore”), di cui all’Accordo di programma 4 luglio 2012 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio, Comune/A.T.E.R. ….……………. C. F. n. ……………..….… con sede in ……………………, qui rappresentato da ……………....…… che interviene nella sua qualità di nel nome
e per conto del Comune/A.T.E.R. stesso,
E
(se il Soggetto attuatore del finanziamento è l’A.T.E.R.)
il Comune di ….……………. C.F. n. ………….……. con sede in , qui rappresentato
da ……………… che interviene nella sua qualità di …...………….. nel nome e per conto del Comune stesso, nel cui territorio è localizzato l’intervento oggetto della presente Convenzione.
PREMESSO CHE
- con l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, “al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana”, è stato previsto il Piano nazionale di edilizia abitativa (di seguito “P.N.E.A.”), “rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.”
- con il D.P.C.M. 16 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. 19 agosto 2009, n. 191) è stato approvato il
P.N.E.A. definendo gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del piano. Nello specifico:
- l’art. 4 ha disposto che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati”;
- l’art. 5 “Parametri di finanziamento” ha definito le modalità di attribuzione del finanziamento agli interventi realizzati ai sensi del P.N.E.A.;
- l’art. 8 ha previsto che “per partecipare al piano, le regioni d’intesa con gli enti locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento previste all’art. 1, lettere da b) ad e);
- l’art. 9ha definito “le linee di indirizzo per la selezione degli interventi”;
- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U. 6 maggio 2010, n. 104) è stato ripartito fra le regioni il fondo nazionale disponibile, assegnando alla Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 17 giugno 2010,
n. B 3014 (pubblicata sul B.U.R.L. 7 luglio 2010, n. 25) è stato divulgato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte d’intervento da parte dei Comuni definiti ad Alta tensione abitativa e dalle A.T.E.R. del Lazio;
- con D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485 è stato approvato il “Programma coordinato di intervento nella Regione Lazio”, di importo complessivo pari ad euro 44.939.014,84 (euro 38.574.906,25 risorse statali ed euro 6.364.108,59 risorse regionali) e lo “Schema dell’Accordo di Programma” da sottoscrivere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le Politiche abitative, al fine della realizzazione degli interventi di cui alle linee previste all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), del P.N.E.A. e in particolare:
- linea b) “incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo”;
- con D.G.R.L. 25 novembre 2011, n. 558 sono stati definiti i requisiti di carattere generale e specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate dall’articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati con il P.N.E.A.;
- in data 4 luglio 2012, previo parere positivo espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
D.P.C.M. 16 luglio 2009 dal Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “l’Accordo di Programma ex articolo 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009” (di seguito “Accordo MIT-RL”), al fine di dare attuazione agli interventi compresi nel “Programma coordinato di intervento nella Regione Lazio”, approvato con D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485;
- con D.G.R.L. 30 dicembre 2016, n. 852 sono state definite le linee di indirizzo per la realizzazione del “Programma coordinato di intervento della Regione Lazio”;
- nel “Programma coordinato di intervento nella Regione Lazio” - interventi idonei alla linea b) ai sensi dell’art. 1, comma 1 del P.N.E.A. - è stato riconosciuto, con D.G.R.L. n. 485/2011, al
……..…….. il finanziamento di euro ….………… per realizzare l’intervento di ……................
localizzato ……………..…..…… .
CONSIDERATO CHE
ai sensi di quanto disposto all’articolo 4, comma 1 dell’Accordo MIT-RL relativo al P.N.E.A., occorre procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione tra le parti, al fine di stabilire le procedure per l’attuazione del programma finanziato, i tempi di realizzazione, le modalità di erogazione delle risorse, le attività dei Responsabili dell’attuazione, il monitoraggio, i criteri per eventuali revoche o rimodulazioni o utilizzo di economie, gli obblighi previsti dalla Disciplina
S.I.E.G. e quant’altro ritenuto necessario per la corretta realizzazione dell’intervento e la regolare esecuzione dei rapporti tra le parti.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Finalità ed oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’Accordo MIT-RL, al fine di consentire l’attuazione degli interventi relativi alla lettera b) articolo 1, comma 1 del P.N.E.A., da realizzarsi con i finanziamenti di cui al programma coordinato approvato con D.G.R.L. n. 485/2011.
2. La presente Convenzione ha ad oggetto le modalità di attuazione, e la disciplina dei rapporti tra le parti, relativamente all’intervento localizzato nel Comune di …….…..……. per la costruzione di n. ….… alloggi da destinare a locazione permanente a canone sociale a soggetti aventi i requisiti di carattere generale e specifici definiti dalla D.G.R.L. 25 novembre 2011, n. 558.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i premesso e considerato di cui sopra, gli allegati elencati all’articolo 19, nonché i seguenti documenti agli atti:
a) Progetto definitivo, redatto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) iniziale, redatto secondo modello CER;
c) Relazione esplicativa relativa all’effettiva domanda abitativa dell’ambito territoriale per quanto riguarda il fabbisogno di edilizia residenziale sociale;
d) Cronoprogramma dell’intervento con l’andamento previsionale dei lavori e della spesa;
e) Parere del Comitato Tecnico ex art. 9 L.r. n.30/02 dell’A.T.E.R. territorialmente competente;
f) Attestato di conformità del progetto relativo al livello di sostenibilità ambientale degli edifici perseguito, ai sensi della legge regionale n. 6/2008 e del relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato con D.G.R.L. n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15;
g) Piano Economico Finanziario dell’intervento in linea con quanto previsto dalla normativa europea sui “Servizi di Interesse Economico Generale” (S.I.E.G.);
h) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione di conformità agli originali dei documenti prodotti in copia.
4. Eventuali modifiche ai documenti agli atti di cui al comma 3 del presente articolo sono comunicate entro 30 giorni dalla avvenuta modifica, trasmettendo i relativi atti agli uffici regionali per le azioni di competenza.
Articolo 2
(Disposizioni generali)
1. I soggetti interessati partecipano, nei limiti e modalità indicati nella presente Convenzione, al procedimento di attuazione dell’Accordo MIT-RL.
2. La realizzazione degli interventi avviene in conformità a quanto previsto nel P.N.E.A, nell’avviso pubblico regionale e nell’Accordo MIT-RL nonché dal D.P.R. n. 380/2001 e xx.xx. e ii. e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di edilizia residenziale sociale, di prevenzione degli incendi, di tutela dall’inquinamento acustico, di efficientamento energetico, di architettura sostenibile e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
3. Gli alloggi realizzati non devono avere caratteristiche di lusso, così come stabilite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 in G.U. n. 218 del 27.08.1969.
Articolo 3
(Localizzazione dell’intervento)
1. L’area oggetto dell’intervento di cui alla presente Convenzione, è ubicata nel Comune di …. (indicare Foglio, Particelle, ecc.)……Piano di Zona …………..., con le seguenti destinazioni urbanistiche: …….....… , ed è nella disponibilità del Soggetto attuatore in virtù dell’atto: …….….... .
Articolo 4
(Costo dell’intervento e massimali di costo)
1. Il costo previsto per la realizzazione dell’intervento di cui alla presente Convenzione è dato dalle voci riepilogate nel seguente quadro economico:
- ………………..;
- ………………..;
- ………………..;
2. Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011 è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di costo dell’edilizia sovvenzionata, di cui alla D.G.R.L. n. 93/1997 aggiornati, al momento della stipula della presente Convenzione, sulla base della variazione percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su dati ISTAT.
3. Il finanziamento non può in nessun caso essere maggiore degli importi riconosciuti nella tabella “A” allegata alla D.G.R.L. n. 485/2011, concessi in rispetto a quanto previsto all’articolo 5 del DPCM 16 luglio 2009.
4. Il valore del massimale dell’edilizia sovvenzionata, di cui al comma 2, è incrementato in relazione al punteggio indicato dall’attestato di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g) e all’articolo 13, comma 1 della presente Convenzione, fino ad un importo massimo del C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
Articolo 5
(Finanziamento)
1. Il finanziamento, confermato/rimodulato ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione, corrisponde ad euro ed è sostenuto con l’apporto di risorse Stato/Regione.
2. Il Soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione è destinatario di altro contributo e/o finanziamento pubblico pari ad € e si
impegna con un cofinanziamento di euro , attestato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
dell’Accordo MIT-RL, impegno assunto con ……………… .
3. Il finanziamento Stato/Regione viene definitivamente determinato al completamento dei lavori.
Articolo 6
(Modalità di erogazione del finanziamento)
1. Il finanziamento è liquidato al Soggetto attuatore, nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 20% a seguito della esecutività della presente Convenzione, per spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
b) 20% alla presentazione del contratto di appalto, del verbale di inizio lavori e del Q.T.E. post gara;
c) 30% alla presentazione della dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 35%;
d) 10% alla presentazione della dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 70%.
2. Le rate di cui al presente articolo, comma 1, lettere b), c) e d), sono calcolate detraendo il ribasso d’asta, comprensivo di I.V.A., dall’intero importo finanziato, sulla base del Q.T.E. post gara.
3. Al completamento dei lavori il Soggetto attuatore trasmette:
a) il parere del C.T. ex art. 9 legge regionale n. 30/02 dell’A.T.E.R. territorialmente competente in ordine alla congruità economica e al rispetto dei vincoli tecnico- dimensionali dell’intervento ultimato;
b) l’atto di approvazione del C.R.E./xxxxxxxx;
c) l’atto di approvazione della rendicontazione dell’intervento con individuazione della spesa effettivamente sostenuta sulla base dei documenti amministrativo – contabili meglio specificati al successivo articolo 11, commi 4 e 5 e relativo Q.T.E. finale;
d) il certificato di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 13.
4. A seguito dell’inoltro dei documenti di cui al precedente comma, l’Ufficio regionale competente in xxxxx, ai sensi della D.G.R.L. n. 563/2012, prende atto del costo finale dell’intervento, delle eventuali economie e determina l’esatto ammontare del finanziamento Stato/Regione, nonché l’importo relativo al saldo o dell’eventuale recupero nel caso sia stato erogato un contributo superiore a quello dovuto.
Articolo 7
(Tempi di attuazione)
1. L’inizio dei lavori relativi alle opere ammesse a finanziamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di esecutività della presente Convenzione, previa verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti dall’applicazione delle vigenti normative. L’ultimazione dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento, deve avvenire entro 3 anni dalla data di inizio lavori, salvo deroghe regolarmente autorizzate.
Articolo 8
(Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di Programma)
1. La Regione Lazio ha individuato quale Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio, il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di Politiche abitative, al quale sono affidati i seguenti compiti:
a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione della presente Convenzione;
b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore, mediante la presente Convenzione;
c) concedere, su motivata richiesta per cause sopravvenute ed imprevedibili, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma;
d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine della successiva approvazione:
1) modifiche e/o rimodulazioni del programma che incidano in modo sostanziale sul programma ammesso a finanziamento;
2) motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni del programma costruttivo conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
3) riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
4) iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
e) predisporre, fino alla conclusione degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio, di cui all’articolo 13 del P.N.E.A.;
f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste nelle modalità di cui all’articolo 5 dell’Accordo MIT-RL.
Articolo 9
(Responsabile dell’intervento)
1. Ai fini del coordinamento, della realizzazione e del monitoraggio di tutte le azioni previste dal programma, il Soggetto attuatore individua un Responsabile dell’intervento ……… (nominativo e dati di riferimento) …..….. con …… (atto di incarico/nomina) …………….... .
2. Al Responsabile dell’intervento sono attribuiti i seguenti compiti:
a) pianificare il processo operativo finalizzato alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste, anche mediante l’adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al project management;
b) monitorare costantemente l’avanzamento di ciascuna azione compresa nel programma, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti;
c) segnalare tempestivamente al Responsabile regionale eventuali ostacoli tecnico amministrativi che ritardino o impediscano l’attuazione del programma;
d) assicurare la conservazione dei documenti comprovanti le spese ammesse al finanziamento pubblico, così come indicato nell’articolo 11 della presente Convenzione.
3. Il Responsabile dell’intervento deve altresì garantire, nei confronti della Regione Lazio, come indicato all’art.11 comma 2 della presente Convenzione, il flusso informativo relativo all’avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte le azioni previste e la trasmissione dei seguenti documenti:
a) relazione semestrale di monitoraggio relativa all’avanzamento delle opere e allo stato di avanzamento complessivo di tutte le azioni previste dall’intervento oggetto della presente Convenzione e la valutazione degli eventuali fattori ostativi;
b) scheda di rendicontazione semestrale relativa alle spese effettivamente sostenute e documentate (stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, ecc.).
Articolo 10
(Comitato Tecnico ex art. 9 L.r. n. 30/2002)
1. Il Soggetto attuatore provvede ad acquisire i pareri del Comitato Tecnico ex art. 9
L.r. n. 30/2002 dell’A.T.E.R. territorialmente competente, in ordine alla congruità economica e al rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali.
Articolo 11
(CUP, monitoraggio e rendicontazione del programma costruttivo)
1. All’intervento oggetto della presente Convenzione si applicano, in rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 del P.N.E.A., le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuati con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per la comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al collaudo degli alloggi. A tal fine, il Responsabile dell’intervento trasmette alla Regione, entro i 30 giorni successivi a tali scadenze, la relazione semestrale di monitoraggio e la scheda di rendicontazione.
3. Qualora nel periodo oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo dell’intervento, l’aggiornamento della scheda di rendicontazione deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi di realizzazione; in tal caso alla scheda di rendicontazione deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere.
4. Le voci di spesa ammissibili in rendicontazione dovranno essere congruenti con quanto previsto nel Q.T.E. del progetto allegato alla presente Convenzione.
5. Le spese rendicontate dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini e le modalità di pagamento ed essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, conformi alla vigente normativa civilistica e fiscale e, altresì, pagate in conformità alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla L. n. 217/2010).
6. La documentazione tecnico-amministrativa e i documenti giustificativi delle spese sostenute dovranno essere conservati in originale o copia autenticata conforme presso i Soggetti attuatori, in appositi fascicoli ed essere messi a disposizione per ogni eventuale verifica, ispezione o controllo, anche in loco, da parte dei soggetti incaricati dalla Direzione competente in materia di Politiche
Abitative della Regione Lazio e/o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa.
Articolo 12
(Collaudo degli interventi)
1. Ciascun Soggetto attuatore procede al collaudo degli interventi, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo MIT-RL e secondo la normativa vigente in materia.
Articolo 13
(Certificato di sostenibilità ambientale)
1. Il certificato di collaudo deve essere integrato dal certificato di sostenibilità ambientale di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento regionale 23 aprile 2012, n. 6, approvato con
D.G.R.L. 23 marzo 2012, n. 125, così come modificato con la D.G.R.L. 20 ottobre 2015, n. 557.
Articolo 14
(Rimodulazioni, revoche ed economie)
1. Ai sensi dell’art. 58 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, le eventuali richieste da parte del Soggetto attuatore concernenti la rimodulazione degli interventi contenuti nell’Accordo MIT-RL sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 15
(Disciplina S.I.E.G.)
1. Il Soggetto attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE.
Articolo 16
(Controversie)
1. Le parti esaminano eventuali controversie che derivino dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente Convenzione al fine di raggiungere un accordo.
2. Qualora non si pervenga ad un accordo, il Foro competente è quello di Roma.
Articolo 17
(Consenso al trattamento dei dati)
1. Le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione e nei documenti da essa originati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi contrattuali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 18
(Disposizioni finali)
1. La presente Convenzione, corredata degli allegati di seguito indicati, è redatta in …. esemplari e diviene esecutiva dalla data di sottoscrizione. Copia della stessa sarà trasmessa, a cura della Regione Lazio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 19
(Allegati)
1. Sono allegati alla presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
- Allegato 1) Accordo di Programma del 4 luglio 2012 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Lazio;
- Allegato 2) D.G.R.L. n. 485/2011;
- Allegato 3) Copia del Documento di identità dei sottoscrittori della presente Convenzione;
- Allegato 4) ……… .
(Riportare in elenco altri eventuali atti o documenti)
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Lazio ………………………………
Per il Soggetto attuatore ………………………………
Per il Comune di…………………… ………………………………