AI
AI
SIGG. CONSULENTI UFFICI PAGHE LORO SEDI
Marghera, 27 Febbraio 2020
Circolare n. 01/2020
Oggetto: rinnovo CCNL Imprese Artigiane e PMI
In data 30 gennaio u.s. è stato sottoscritto a Roma il verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e Affini.
L'accordo prevede due tranches salariali di aumento dei minimi, che saranno erogate a marzo 2021 e a gennaio 2022 (per adeguare alcuni livelli); con il mese di febbraio 2020 vengono aggiornati i minimi contrattuali prevedendo l'assorbimento definitivo dell'AFAC (clicca qui per scaricare la nuova tabella retributiva).
Denuncia mensile da Febbraio 2020
Con i nuovi aggiornamenti sui minimi contrattuali, a partire dalla denuncia mensile di Febbraio 2020 la paga oraria utilizzata per generare l’imponibile per l’Assistenza Sanitaria Integrativa e Fondo Incentivo Occupazione sarà pertanto comprensiva dell’AFAC, che è stato assorbito nel minimo tabellare. Questo significa che la paga oraria da considerare dovrà essere quella minima contrattuale.
Relativamente alla Previdenza Complementare, l'accordo di rinnovo prevede che, a partire dal mese di Marzo 2020, il contributo contrattuale a Prevedi venga incrementato di euro 2,00 con riferimento al 1° livello, riparametrato per gli altri livelli come indicato nella tabella pubblicato nell'accordo di rinnovo. Pubblichiamo di seguito le tabelle con i nuovi valori del contributo contrattuale, ottenute in base ai nuovi coefficienti.
Denuncia mensile da Marzo 2020
CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (operai – apprendisti operai)
operai (coefficiente orario) | Da 03/2020 |
Operaio di quinto livello | 0,1027 |
Operaio di quarto livello | 0,0952 |
Operaio specializzato | 0,0890 |
Operaio qualificato | 0,0788 |
Operaio comune | 0,0685 |
b)Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0570 |
c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio, apprendisti operai | 0,0625 |
Si ricorda che il coefficiente riportato in tabella va moltiplicato per le sole ore ordinarie effettivamente prestate: ai fini del calcolo non si tiene conto delle ore di malattia, cassa integrazione,etc.
CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (impiegati – apprendisti impiegati)
impiegati (comprensa la quota di 13° e 14° mensilità) | Da 03/2020 |
Settimo Livello - Impiegato di 1° cat. super | 23,92 |
Sesto Livello - Impiegato di 1° cat. | 21,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx - Impiegato di 2° cat. | 17,50 |
Xxxxxx Xxxxxxx - Assistente tecnico già in 3° cat. | 16,22 |
Terzo Livello - Impiegato di 3° cat. | 15,17 |
Secondo Livello - Impiegato di 4° cat. | 13,42 |
Xxxxx Xxxxxxx - Impiegato di 4° cat. primo impiego | 11,67 |
apprendista | 11,67 |
Si ricorda che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Il contributo mensile non sarà riconosciuto se il mese sia stato lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Non si considerano utili al raggiungimento del predetto requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non xxxxxxxxxx.Xx contributo mensile per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l’erogazione della 13° e 14° mensilità. Per gli impiegati part-time il contributo contrattuale deve essere riproporzionato in relazione all’orario di lavoro pattuito
Il Direttore
Xxxxxx Xxxxxxx