Comune di Massa
Comune di Massa
Regolamento Taxi e Ncc
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 dell’ 08/02/2016, modificato negli artt. 10 e 38 con deliberazione di consiglio n. 54 del 27/10/2016.
Sommario
Art. 1 - Definizione del servizio 1
Art. 2 - Disciplina del servizio 1
Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione 1
Art. 5 - Numero delle licenze 2
Art. 6 - Segni identificativi delle vetture 2
CAPO II - LA PROFESSIONE DI TASSISTA 2
Art. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista 2
CAPO III - LA LICENZA DI ESERCIZIO 3
Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze (Art 8 comma 1 legge 21/92) 3
Art. 9 - Contenuto del bando 3
Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione 3
Art. 11 - Assegnazione e rilascio della licenza 4
Art. 12 - Validità della licenza 4
Art. 13 - Trasferibilità della licenza 4
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 5
Art. 14 - Caratteristiche delle vetture 5
Art. 15 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 5
Art. 16 - Turni di servizio e di riposo ed acquisizione della corsa 5
Art. 17 - Comportamento del tassista in servizio 5
Art. 18 - Comportamento degli utenti 6
Art. 19 - Sostituzione e collaborazione alla guida 6
Art. 20 - Interruzione del servizio 7
Art. 21 - Trasporto soggetti portatori di handicap 7
CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 8
Art. 24 - Definizione del servizio 8
Art. 25 - Disciplina del servizio 8
Art. 26 - Numero delle autorizzazioni 8
Art. 27 - Figure giuridiche di gestione 8
Art. 28 - Condizioni d’esercizio 9
Art. 29 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 9
Art. 30 - Utilizzo di aree pubbliche destinate allo stazionamento di taxi 9
Art. 31 - Operatività del servizio 9
CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE E DI CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 10
Art. 32 - Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore 10
Art. 33 - Accesso alla professione di noleggiatore 10
Art. 34 - Requisiti per l’esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 10
CAPO III - L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 11
Art. 35 - Autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 11
Art. 36 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni 11
Art. 37 - Contenuti del bando di concorso 11
Art. 38 - Titoli oggetto di valutazione 12
Art. 39 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione 13
Art. 40 - Validità dell’autorizzazione 13
Art. 41 - Trasferibilità dell’autorizzazione 13
CAPO IV - L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 14
Art. 42 - Caratteristiche delle autovetture 14
Art. 43 - Riconoscibilità delle autovetture 14
Art. 44 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 14
Art. 45 - Acquisizione della corsa 15
Art. 46 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio 15
Art. 47 - Comportamento degli utenti 16
Art. 48 - Interruzione del trasporto 16
Art. 51 - Responsabilità derivanti dall’esercizio del servizio 17
CAPO I - VIGILANZA SUL SERVIZIO 17
Art. 53 - Addetti alla vigilanza 17
Art. 54 - Idoneità dei mezzi di servizio 17
Art. 56 - Sospensione dell’autorizzazione e della licenza 18
Art. 57 - Revoca dell’autorizzazione e della licenza 19
Art. 58 - Decadenza dell’autorizzazione e licenza taxi e cessazione dell'attività abusiva 19
Art. 59 - Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione 19
Art. 60 - Irrogazione delle sanzioni 20
Art. 61 - Abrogazione delle norme precedenti 20
Art. 62 - Approvazione del regolamento e sua entrata in vigore 20
Art. 63 - Norme transitorie e finali 20
TITOLO I
CAPO I - IL SERVIZIO TAXI
Art. 1 - Definizione del servizio
Il servizio taxi come definito dall'art. 1, comma 1 della Legge 21 del 15.01.1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale con utenza indifferenziata ed avviene in luogo pubblico.
Art. 2 - Disciplina del servizio
1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e consuetudini.
Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione
1) L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
Ogni licenza consente 1'immatricolazione di una sola autovettura.
Ai sensi dell’art. 7 della L.21/1992 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n° 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 punti a),b),c),d), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 punti a),b),c),d), la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 4 - Norme d'esercizio
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) II cumulo di più licenze per servizio taxi anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi;
2. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ove esercitati con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 21/92.
5. Il titolare della licenza trasmette entro 10 giorni all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati alla guida dei mezzi in possesso dei requisiti di cui all' art. 10 della L. 21/1992.
L'elenco relativo ai nominativi, vidimato dal competente ufficio del Comune, è allegato alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.
Art. 5 - Numero delle licenze
Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lett. a), della legge 21/92 iI Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 della Deliberazione della regione Toscana n° 131 del 01.03.1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto non di linea).
Art. 6 - Segni identificativi delle vetture
Le autovetture in servizio taxi dovranno essere di colore bianco e tutti i segni distintivi delle stesse dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 19.11.1992 pubblicato sulla G.U. n° 283 del 01.12.1 992.
CAPO II - LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
1. L'esercizio della professione di tassista è consentito a coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, dotati dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale,
b) idoneità professionale,
2.Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale n° 67 del 06.09.1993.
CAPO III - LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze (Art 8 comma 1 legge 21/92)
1.Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del mezzo e che alla data del bando siano già in possesso dell’idoneità professionale nonché della iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 15/1/1992 n° 21 .
2. II bando è indetto entro 90 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 9 - Contenuto del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per 1'assegnazione delle licenze sono i seguenti: a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
c) indicazione dei requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso;
d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione
1) Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, l’Ufficio Competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) Diploma di scuola secondaria di 2° grado : punti 2
b) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare- sostituto o dipendente da una impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea Punti 1 a semestre, fino ad un massimo di 8 punti.
c) Titolo di studio/attestato conseguito presso un Istituto pubblico o privato legalmente riconosciuto dal quale sia possibile evincere la conoscenza di una lingua straniera: punti 3 per ogni lingua certificata fino ad un massimo di punti 6.
I titoli (di cui ai punti a, b, c,) dovranno essere autocertificati e le relative dichiarazioni saranno soggette a controllo.
Attribuzione del punteggio
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
2) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso, assegnando la precedenza a chi ha presentato la domanda per primo, fatto
salvo il caso in cui uno dei candidati abbia esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida di titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno 6 mesi.
Art. 11 - Assegnazione e rilascio della licenza
1. L’Ufficio competente, approva la graduatoria di merito;
2. Il rilascio di titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.
Art. 12 - Validità della licenza
1. La licenza d'esercizio ha validità a carattere permanente ed è condizionata alla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per la professione di tassista.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
Art. 13 - Trasferibilità della licenza
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario della licenza da almeno 5 anni;
b) aver compiuto sessant’anni;
c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In ogni caso è necessario il contratto di cessione di azienda stipulato nelle forme previste dal codice civile;
2 Il trasferimento della licenza "mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, purché iscritto nel ruolo dei conducenti, nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso.
E' inoltre necessario per il trasferimento “mortis causa” presentare dichiarazione di successione depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
0.Xx entrambi i casi è necessario il possesso dei requisiti, di cui all' articolo 9 della L. n°21/1992 da parte del cessionario o dell’erede avente titolo.
4 Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere all'assegnazione di una nuova licenza o procedere all'acquisto di nuova licenza.
5. Il titolare o l’erede, che intende rinunciare all’esercizio dell’attività , deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 14 - Caratteristiche delle vetture
Le vetture adibite al servizio taxi dovranno essere di colore bianco e riportare i segni identificativi di cui all'art. 6. La Giunta Comunale approva nella forma e contenuti gli stemmi da applicare alle vetture.
Art. 15 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'art. 13 comma 3°del presente regolamento.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi in materia.
Art. 16 - Turni di servizio e di riposo ed acquisizione della corsa
1. I turni di servizio sono stabiliti con decreto del Sindaco, sulla base dei seguenti criteri:
- il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore;
- è obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore;
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno
45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
- è altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte;
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione e, previo assenso del conducente, verso destinazioni oltre il limite comunale. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) Nelle zone di sosta opportunamente stabilite dalla Giunta Comunale;
b) Mediante chiamate Radio – Taxi
c) A chiamata diretta quando l’ utente si rivolge direttamente al tassista in transito.
Art. 17 - Comportamento del tassista in servizio
Nell'esercizio della propria attività i1 tassista ha l'obbligo di:
1. Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
2. Seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
3. Consentire 1'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
4. Rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
5. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
6. Presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
7. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria;
8. Consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
9. Curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
10. Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
11. Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto secondo quanto disposto dalle normative in materia ;
12. Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo all'utente.
13. Tenere esposti sull'autovettura i turni di servizio. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
1. Seguire percorsi diversi dalla via più breve;
2. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
3. Portare animali propri in vettura;
4. Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
5. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa maggiorata di eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
6. Rifiutare il trasporto del bagaglio non eccedente i limiti di capienza del veicolo;
7. Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
Art. 18 - Comportamento degli utenti
Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
1. Fumare all'interno della vettura;
2. Scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati (nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone);
3. Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
4. Pretendere trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il tassista tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
5. Pretendere il trasporto di merci diverse da bagaglio al seguito;
6. Pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del codice della strada.
Art. 19 - Sostituzione e collaborazione alla guida
1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore ai trenta giorni annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare della licenza per il servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare o l'erede deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi. (Art. 10 legge 21/92 e leggi di riferimento).
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
Art. 20 - Interruzione del servizio
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare i1 veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 21 - Trasporto soggetti portatori di handicap
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap provvedendo alla sistemazione degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 22 - Tariffe
1. La Giunta Comunale determina le tariffe per l’esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza mentre per il servizio extra urbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. Le tariffe vengono adeguate con scadenza annuale sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 21/92 e dalla Deliberazione della Regione Toscana n° 13I de101.03.1995.
4. II tariffario deve essere apposto in modo ben visibile nella parte anteriore e posteriore all'interno della vettura.
5. Per il servizio taxi dalle ore 24:00 alle ore 05:00 fornito esclusivamente alle donne sono previste tariffe agevolate concordate tra amministrazione comunale e associazioni di categoria.
Art. 23 - Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio Taxi sono dotate di tassametro di tipo omologato e predisposto secondo il tariffario di cui all'art. 22.
2. Il Comune può disporre in qualsiasi momento verifiche sulla funzionalità dei tassametri.
TITOLO II
CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
Art. 24 - Definizione del servizio
Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno di rimesse ubicate nel territorio comunale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 25 - Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Quanto non previsto dai successivi articoli è disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione, dagli usi e dalle consuetudini.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.
Art. 26 - Numero delle autorizzazioni
Il numero di autorizzazioni previste per il Comune di Massa, tenuto conto delle esigenze della popolazione e sulla base della forte vocazione turistica del territorio, è determinato dal Consiglio Comunale con proprio atto.
Art. 27 - Figure giuridiche di gestione
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata a soggetti che possono:
a) essere iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane, come previsto dall’art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 53 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 7 ottobre 2009 n. 55/R;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati, che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente, indicate alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 21/1992;
3. Alle imprese in possesso dell’autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus, in qualsiasi forma costituite, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003 n. 218 e dell’art.4, comma 1, della L.R. 16.06.2008 n. 36.
4. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente si associ in cooperativa di produzione e lavoro o in consorzio tra imprese artigiane e/o nelle altre forme previste dalla legge, gli è consentito conferire l’autorizzazione stessa alla cooperativa o al consorzio o alle altre forme associative previste dalla legge. In caso di decadenza od esclusione del titolare da tali organismi lo stesso rientra in possesso dell’autorizzazione con effetto immediato. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione receda dalla cooperativa o dal consorzio, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, così come previsto dall’art. 7 comma 3 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.
Art. 28 - Condizioni d’esercizio
In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di Taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi.
E’ ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo nel numero massimo di 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente tramite autovetture.
Ogni autorizzazione, di cui all'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo ai sensi dell'art. 8 c. 2 della L.15/1/1992 n° 21.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione. Il titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente, nell’espletamento del servizio, può avvalersi di un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 comma 4 della Legge 21/1992.
Art. 29 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea, nel rispetto degli articoli 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992.
2. Nel rispetto della vigente normativa l’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l’altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 30 - Utilizzo di aree pubbliche destinate allo stazionamento di taxi
Nel caso in cui il servizio taxi non sia esercitato, il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento in tali aree.
Art. 31 - Operatività del servizio
La prestazione del servizio non è obbligatoria.
CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE E DI CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Art. 32 - Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge che:
a) siano in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; b) non abbiano riportato condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione; c) siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni; d) non siano stati assoggettati e non abbiano in corso procedure fallimentari ovvero abbiano riacquistato la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia; e) abbiano a disposizione una rimessa, nel comune di Massa, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; f) siano proprietari o abbiano la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
2. Nel caso di cui all’art. 2, comma 4, della legge 218/2003 e dell’art. 4 della L.R. n.36/2008 di cui al precedente art. 4 comma 2.2, se trattasi di società, i requisiti di onorabilità di cui alle precedenti lettere b), d) devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 252/1988.
3. Limitatamente alle imprese di nuova costituzione, la documentazione attinente l’ubicazione della rimessa, di cui al precedente comma 1 lettera e), può essere sostituita da formale atto di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel comune di Massa entro 120 giorni dall’eventuale aggiudicazione dell’attività. Tale condizione deve essere specificata nella domanda di partecipazione al Concorso.
Art. 33 - Accesso alla professione di noleggiatore
1. L’accesso alla professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti nel “Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della
L.R. 06.09.1993 n. 67 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’accesso alla professione di noleggiatore con autovettura è consentito anche alle imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell’autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus ai sensi della legge n.218/2003 e della legge regionale n. 36/2008.
Art. 34 - Requisiti per l’esercizio della professione di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con
conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; nel caso l’autorizzazione sia intestata ad un’impresa, possesso della patente di guida cat. D e apposita abilitazione professionale prevista dal Codice della strada e iscrizione nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 63/1993;
b) non aver riportato condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
c) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO III - L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Art. 35 - Autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso.
2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3. L’autorizzazione è rilasciata: a) ai singoli in possesso dei requisiti di cui al precedente art.27 del presente regolamento; b) alle imprese, in qualsiasi forma costituite, già in possesso dell’autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus (ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003 n. 218 e dell’art.4, comma 1, della L.R. 16.06.2008 n. 36);
Art. 36 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
Entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento, l’Amministrazione comunale indice il bando di concorso per l’assegnazione delle nuove autorizzazioni.
Nel caso in cui si verifichino nuove disponibilità di autorizzazioni, anche queste sono messe a bando entro sei mesi dalla data in cui si verifica tale disponibilità.
Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all’Albo Pretorio del Comune e ne è data adeguata pubblicizzazione nel sito web del Comune.
Art. 37 - Contenuti del bando di concorso
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
c) indicazione dei requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso;
d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando di concorso deve contenere ogni altra indicazione utile a consentire la conoscenza delle condizioni necessarie alla partecipazione.
Art. 38 - Titoli oggetto di valutazione
In sede di concorso di cui al precedente articolo 37, per l’assegnazione delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, l’Ufficio comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato:
Titoli di servizio
a) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente con vettura o autobus ovvero servizio taxi: punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo di punti 5;
b) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o servizio taxi: punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo di punti 5;
c) possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura o autobus da dimostrare mediante dichiarazione del richiedente: punti 1 per ogni autorizzazione fino al massimo di punti 2;
I titoli (di cui ai punti a, b, c,) dovranno essere autocertificati e le relative dichiarazioni saranno soggette a controllo.
Titoli di Studio
a) Diploma di scuola secondaria di 2° grado : punti 2
b) Titolo di studio/attestato conseguito presso un Istituto pubblico o privato legalmente riconosciuto dal quale sia possibile evincere la conoscenza di una lingua straniera: punti 3 per ogni lingua certificata fino ad un massimo di punti 6.
c) Ulteriori titoli:
uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e con altre tecnologie rinnovabili e a bassa emissione di anidride carbonica: punti 5 a veicolo fino ad un massimo di 10 punti per due autorizzazioni.
I titoli (di cui ai punti a, b, c,) dovranno essere autocertificati e le relative dichiarazioni saranno soggette a controllo.
Attribuzione del punteggio
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Non sono cumulabili i punti a) e b) dei titoli di servizio di cui al presente articolo
3) Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso, assegnando la precedenza a chi ha presentato la domanda per primo, fatto salvo il caso previsto dal comma 4 dell’art.8 della L.15.1.1992 n° 21 ( essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.)
Art. 39 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
1. L’ufficio comunale competente controlla ed esamina le domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile del settore competente.
2. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dopo aver acquisito la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
Art. 40 - Validità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente ha validità permanente a condizione che il mezzo adibito al noleggio venga sottoposto annualmente a verifica tecnica (art. 80 c. 4 del C.d.s.).
2. L’autorizzazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento in tutti i casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.
Art. 41 - Trasferibilità dell’autorizzazione
1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su richiesta del titolare il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio è consentito per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
b) aver compiuto sessanta anni d’età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
Pur in presenza di una delle condizioni predette, è fatto divieto di trasferire l’autorizzazione ad un soggetto che si trovi nelle condizioni previste nel successivo comma 5 del presente articolo.
3. Il trasferimento “mortis causa” dell’autorizzazione comunale d’esercizio è ammesso a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 della L. n°21/1992. In caso di mancato accordo tra i coeredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo entro il termine perentorio di due anni dalla data di apertura della successione. Durante tale periodo il servizio deve comunque essere esercitato, pena la revoca, direttamente da un erede, da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché in possesso dei requisiti previsti. Qualora entro il termine di due anni, il trasferimento a terzi non venga perfezionato, l’autorizzazione viene comunque revocata e messa a concorso.
4. È autorizzato il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) contratto di cessione stipulato nelle forme previste dal codice civile;
b) dichiarazione di successione depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
c) possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 9 della L. n°21/1992 da parte del cessionario o dell’erede avente titolo.
5. Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni dalla data di cessione prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione di una nuova attività.
6. Il titolare o l’erede, che intende rinunciare all’esercizio dell’attività deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.
CAPO IV - L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 42 - Caratteristiche delle autovetture
1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, etc.).
Art. 43 - Riconoscibilità delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta “NOLEGGIO” unitamente allo stemma del Comune di Massa. Le vetture devono altresì essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC”, il numero dell’autorizzazione e lo stemma del Comune di Massa.
2. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno, in posizione visibile al cliente trasportato, un cartello indicante il numero di telefono dell’Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio. Deve, inoltre, essere tenuta a bordo una copia del presente Regolamento, che deve essere esibito al cliente che ne faccia richiesta.
Art. 44 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve, pena la revoca del titolo, iniziare obbligatoriamente il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Tale termine può essere prorogato per altri 2 mesi nel caso in cui l’assegnatario non abbia la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della domanda o nei giorni immediatamente successivi, o per altri gravi motivi debitamente documentati.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente Ufficio comunale entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di avvio della sospensione. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno fatta eccezione per i casi di gravidanza e per comprovati casi di malattia , previsti dalle leggi in materia.
3. Durante il servizio il conducente dell’automezzo autorizzato deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo di cui al precedente articolo 38 comma 1 lett. c) e, nel caso non si tratti del titolare dell’autorizzazione, il titolo di lavoro
che lo lega al titolare dell’autorizzazione o all’azienda che ha in uso l’autorizzazione stessa.
Art. 45 - Acquisizione della corsa
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all’interno del territorio comunale. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”.
Il foglio di servizio deve essere compilato e conservato secondo le modalità indicate nell'art. 11 comma 4 della legge n. 21/92.
2. Il servizio è offerto altresì presso le aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 21/1992 e dei precedenti articoli 16 e 24.
3. Presso l’Albo Pretorio, il Comando Polizia Municipale e i locali uffici di Informazioni Turistiche sono pubblicati gli elenchi indicanti i noleggiatori da rimessa autorizzati nel territorio comunale ed il loro recapito telefonico.
Art. 46 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell’espletamento del servizio e nei confronti dell’utenza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) prestare servizio nei confronti dell’utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
d) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
e) prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
f) curare la qualità del servizio in tutti i particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
h) effettuare, per recarsi al luogo indicato dal cliente, il percorso più vantaggioso in termini economici per il cliente, salvo espressa richiesta o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;
i) esporre in modo ben visibile sull’autoveicolo:
- l’apposito contrassegno rilasciato dal Comune;
- gli estremi dell’autorizzazione;
- il numero telefonico e l’indirizzo email dell’Ufficio Comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
tenere a bordo copia del regolamento comunale, relativo al servizio, da esibire al cliente che ne faccia richiesta;
m) tenere a bordo e compilare il “foglio di servizio” così come indicato nel precedente art. 46 del presente regolamento;
n) consegnare all’Ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno della vettura;
o) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.
2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone diverse dal richiedente se non autorizzate dal richiedente stesso;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata con il cliente; rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti della capienza del veicolo;
rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap.
Art. 47 - Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente codice della strada.
Art. 48 - Interruzione del trasporto
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del motore o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 49 - Tariffe
1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di attività del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente, che li comunica all’Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. Le tariffe devono essere tenute esposte al pubblico all’interno dell’autovettura e della rimessa e/o ufficio.
4. L’Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazioni delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente Responsabile del Servizio l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività.
5. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 50 - Contachilometri
1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente.
Art. 51 - Responsabilità derivanti dall’esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell’attività, al collaboratore familiare o al dipendente.
2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 52 - Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Gli organi, di cui al comma precedente, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile di riferimento sui provvedimenti già adottati, proponendo eventualmente gli ulteriori atti, che ritengono di adottare.
3. All’interno di ogni vettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali, a cui indirizzare i reclami.
TITOLO III
CAPO I - VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 53 - Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale e ad altri organi di Polizia di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 54 - Idoneità dei mezzi di servizio
1. I veicoli in servizio devono essere mantenuti in uno stato conforme alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione e in eventuale sede di revisione periodica.
2. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi al servizio.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
Art. 55 - Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste in xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e punita secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, 689 e dall’articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a
€ 500,00 e con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell’attività quando espressamente indicate .
La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all’art. 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 24 novembre 1981, 689, la Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l’importo in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso art. 16.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell’attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell’eventuale responsabilità penale.
4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
6. Il provvedimento è adottato dal competente Responsabile del servizio.
Art. 56 - Sospensione dell’autorizzazione e della licenza
1. La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio, non inferiore a 7 giorni e non superiore a 6 mesi, è applicata, con provvedimento del Responsabile competente nei seguenti casi:
a) violazione di norme del Codice della Strada, tale da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b) mancato rispetto da parte del tassista delle turnazioni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli;
d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
e) violazione di norme relative alla determinazione delle tariffe minime e massime;
f) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio;
g) manomissione del tassametro.
h) manomissione dei segni identificativi delle autovetture adibite al servizio di taxi o di ncc;
i) rifiuto di prestare il servizio di taxi nell'area a cui la licenza si riferisce;
l) violazione delle norme che disciplinano la acquisizione della corsa da parte del titolare dell'ncc;
Il Responsabile competente dispone circa il periodo di sospensione della licenza o dell’autorizzazione da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
2. La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di competenza, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 57 - Revoca dell’autorizzazione e della licenza
1. La licenza o l’autorizzazione all’esercizio vengono revocate dal Responsabile competente nei seguenti casi:
a) perdita da parte del titolare del requisito dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’articolo 3 della legge 67/1993 nonché degli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività previsti dalla normativa e dal presente regolamento;
b) cumulo, da parte del titolare, nell’arco di un quinquennio, di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
c) interruzione ingiustificata del servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno, formalmente rilevata e documentata dal servizio di Polizia Municipale;
d) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona di autorizzazioni all’esercizio di noleggio con licenze per il servizio di Taxi;
e) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dal presente regolamento;
f) per motivi di interesse pubblico;
2. La revoca è comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.
Art. 58 - Decadenza dell’autorizzazione e licenza taxi e cessazione dell'attività abusiva
1. Il Responsabile del Settore competente dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento.
2. La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.
3. L'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone, è soggetto oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, anche all'ordinanza di cessazione immediata dell'attività.
Art. 59 - Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario o ai suoi aventi causa in caso di sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell’autorizzazione.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi Comunitarie, dello Stato e della Regione Toscana vigenti in materia.
Art. 60 - Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 21 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.
Art. 61 - Abrogazione delle norme precedenti
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le precedenti norme regolamentari in materia di servizio di taxi e di noleggio con conducente sono abrogate.
Art. 62 - Approvazione del regolamento e sua entrata in vigore
1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di taxi e di servizio di noleggio con conducente sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131 del 1/3/1993, dell’approvazione del presente regolamento sarà data notizia sul B.U.R.T..
Art. 63 - Norme transitorie e finali
I titolari di autorizzazione di taxi e di noleggio con conducente rilasciata prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l’attività senza ulteriori adempimenti.