INDICE
di assicurazione (CGA) Linea di prodotti ÖKK LIVE
Edizione 2020
ÖKK Versicherungen AG, edizione 1.1.2020
INDICE
1. | Fondamenti assicurativi | 10 | 8. Premi e pagamenti | 15 |
1.1 | Principio | 10 | 8.1 Determinazione dei premi | 15 |
1.2 | Enti assicuratori | 10 | 8.2 Adeguamento delle tariffe dei premi e | |
1.3 | Oggetto dell’assicurazione | 10 | della partecipazione ai costi | 15 |
1.4 | 10 | 8.3 Pagamento dei premi | 15 | |
1.5 | Condizioni per l’assicurazione collettiva | 10 | 8.4 Altre disposizioni di pagamento | 15 |
1.6 | Legge sul contratto d’assicurazione | 10 | 9. Prestazioni di terzi | 16 |
2. | Varianti assicurative | 10 | 9.1 Sussidiarietà | 16 |
2.1 | Prodotti assicurativi | 10 | 9.2 Assicurazioni sociali | 16 |
2.2 | Combinazioni | 10 | 9.3 Prestazioni anticipate e rivalsa | 16 |
2.3 | ÖKK OPZIONE 5/10 | 10 | 9.4 Sovrassicurazione | 16 |
2.4 | Prodotti assicurativi scelti | 11 | 10. Protezione dei dati | 16 |
3. | Persone assicurate | 11 | 10.1 Basi legali | 16 |
3.1 | Assicurazione individuale | 11 | 10.2 Scopo del trattamento | 16 |
3.2 | Assicurazione collettiva | 11 | 10.3 Trasmissione di dati a terzi per il relativo trattamento | 16 |
10.4 Conservazione dei dati | 16 | |||
4. | Inizio e durata dell’assicurazione | 11 | 10.5 Diritto d’accesso | 16 |
4.1 Procedura in caso di stipula dell’assicurazione 11
4.2 Inizio dell’assicurazione 11
4.3 Durata dell’assicurazione 12
4.4 Modifica dell’assicurazione 12
4.5 Sospensione dell’assicurazione 12
5. Fine dell’assicurazione 12
5.1 Disdetta da parte del contraente 12
5.2 Rinuncia alla disdetta da parte dell’assicuratore 12
5.3 Altri motivi di risoluzione 12
6. Prestazioni 13
6.1 Definizione dei termini 13
6.2 Ambito delle prestazioni 13
6.3 Prestazioni assicurate 13
6.4 Limitazione delle prestazioni 14
7. Obbligo di collaborare in caso di malattia e infortunio 14
7.1 Obbligo di notifica 14
7.2 Obbligo di contenimento del danno 14
7.3 Obbligo d’informazione 14
11. Comunicazioni 16
12. Foro competente 16
1. Fondamenti assicurativi
1.1 Principio
Conformemente alle presenti Condizioni generali di assicurazione ÖKK LIVE (in seguito: CGA ÖKK LIVE), vengono offerte assicurazioni complementari e supplementari.
1.2 Enti assicuratori
L’ente assicuratore è ÖKK Versicherungen AG, Landquart (in seguito: assi- curatore).
L’ente assicuratore dell’assicurazione di protezione giuridica sanitaria ÖKK PROTECT e dell’assicurazione di protezione giuridica viaggi di ÖKK TOURIST è Coop Protezione Giuridica SA, Aarau.
L’ente assicuratore dell’assicurazione delle spese di annullamento e dell’as- sicurazione bagagli di ÖKK TOURIST è la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo. Queste assicurazioni competono all’Assicura- zione viaggi europea, succursale dell’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicu- razioni SA, con sede a Basilea.
L’ente assicuratore di ÖKK Capitale di rischio in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio è SOLIDA Versicherungen AG, Zurigo.
L’ente assicuratore di ÖKK Capitale di rischio in caso di decesso o invalidità in seguito a malattia è Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea.
1.3 Oggetto dell’assicurazione
Sono assicurate le conseguenze finanziarie di malattia, infortunio e materni- tà, così come l’assistenza a persone, le spese di annullamento, i bagagli e la protezione giuridica in relazione a inconvenienti di viaggio per tutta la durata dell’assicurazione.
Se previsto nelle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi, la copertura infortuni può essere esclusa.
1.4 Condizioni generali di assicurazione
Il rapporto assicurativo è disciplinato dalle CGA ÖKK LIVE, a meno che non siano state concordate condizioni particolari nel singolo contratto. Le Di- sposizioni comuni delle CGA ÖKK LIVE (in seguito: DC ÖKK LIVE) valgono per tutti i prodotti assicurativi indicati di seguito. I dettagli concernenti le prestazioni sono riportati nelle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi. Qualora le disposizioni dei singoli prodotti assicurativi divergano dalle DC ÖKK LIVE, le disposizioni dei singoli prodotti assicurativi hanno la preceden- za sulle DC ÖKK LIVE.
1.5 Condizioni per l’assicurazione collettiva
Le CGA ÖKK LIVE si applicano anche alle assicurazioni collettive nel settore delle spese di cura. Nel singolo contratto collettivo è possibile concordare condizioni divergenti, in particolare concernenti l’ammissione, l’entità delle prestazioni, la determinazione dei premi, la durata dell’assicurazione e la disdetta nonché la suddivisione dei diritti e degli obblighi tra il contraente e la persona assicurata.
Le disposizioni indicate nel contratto collettivo hanno la precedenza sulle CGA ÖKK LIVE.
1.6 Legge sul contratto d’assicurazione
Se nelle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi non sono stabilite re- golamentazioni diverse, fanno stato le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
2. Varianti assicurative
2.1 Prodotti assicurativi
I prodotti assicurativi secondo le presenti CGA ÖKK LIVE sono:
Modulo di base
− ÖKK START
Moduli complementari
− ÖKK OSPEDALE Livelli di prestazione: FLEX MINI, FLEX, SEMI PRIVATA,
PRIVATA, MONDO
− ÖKK NATURA Livelli di prestazione: MINI, MIDI, PLUS
− ÖKK PREVENZIONE
− ÖKK SMILE Livelli di prestazione: 1’000, 1’500, 3’000, 5’000
− ÖKK GENITORI
Prodotti supplementari
− ÖKK OSPEDALE INFORTUNI PRIVATA
− ÖKK TOURIST
− ÖKK PROTECT
− ÖKK Capitale di rischio in caso di decesso o invalidità in seguito a malattia
− ÖKK Capitale di rischio in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio
− ÖKK COMPENSA
2.2 Combinazioni
È possibile combinare i prodotti assicurativi indicati in precedenza (modulo di base, moduli complementari, prodotti supplementari).
Per i prodotti assicurativi seguenti, la stipula del modulo di base ÖKK START rappresenta un presupposto:
− ÖKK NATURA (MINI, MIDI, PLUS)
− ÖKK PREVENZIONE
− ÖKK SMILE (1’000, 1’500, 3’000, 5’000)
− ÖKK GENITORI
2.3 ÖKK OPZIONE 5/10
ÖKK OPZIONE offre la garanzia di poter effettuare upgrade ed estensioni in futuro. Con ÖKK OPZIONE le persone assicurate hanno la possibilità di stipu- lare determinati prodotti entro la durata convenuta dell’opzione nel rispetto del periodo di attesa concordato e senza che sia necessaria una nuova veri- fica dello stato di salute.
2.3.1 Stipula dell’opzione sul modulo di base ÖKK START
Il modulo di base ÖKK START può essere prenotato per una durata dell’opzio- ne di cinque o dieci anni dietro pagamento di un canone.
Presupposti per la stipula dell’opzione:
Affinché sia possibile stipulare l’opzione occorre superare la verifica dello stato di salute, che avviene in base alle indicazioni nella dichiarazione sullo stato di salute del modulo di base ÖKK START. Le disposizioni ai sensi del punto 4.1 si applicano per analogia.
2.3.2 Stipula dell’opzione sui moduli complementari e sui prodotti supplementari
Dietro pagamento di un canone, chi dispone di un modulo di base ÖKK START attivo o interessato da un’opzione può riservare i seguenti prodotti assicura- tivi per una durata di cinque o dieci anni:
− ÖKK OSPEDALE (FLEX MINI, FLEX, SEMI PRIVATA, PRIVATA, MONDO)
− ÖKK OSPEDALE INFORTUNI PRIVATA
− ÖKK NATURA (MINI, MIDI, PLUS)
− ÖKK SMILE (1’000, 1’500, 3’000, 5’000)
Presupposti per la stipula dell’opzione:
− modulo di base ÖKK START attivo o interessato da un’opzione;
− superamento della verifica dello stato di salute, che avviene in base alle indicazioni nella dichiarazione sullo stato di salute del prodotto assicu- rativo interessato dall’opzione. Le disposizioni ai sensi del punto 4.1 si applicano per analogia.
2.3.3 Esercizio dell’opzione
L’opzione può essere esercitata per il primo giorno di ogni mese previa co- municazione scritta all’assicuratore. L’opzione può essere esercitata al mas- simo fino al 31 dicembre dell’anno in cui si compiono 60 anni.
L’opzione sui moduli complementari e sui prodotti supplementari può essere esercitata solo se al contempo viene esercitata l’opzione sul modulo di base ÖKK START o se ÖKK START è già assicurata attivamente.
Fa stato il periodo di attesa indicato sulla polizza, a partire dal momento in cui viene esercitata l’opzione. Con «periodo di attesa» si intende il periodo che trascorre dall’esercizio dell’opzione fino all’inizio dell’assicurazione. Il periodo di attesa non viene considerato nella durata minima del relativo pro- dotto assicurativo.
Eventuali periodi di carenza contemplati per un prodotto assicurativo inizia- no a decorrere solo dopo la scadenza del periodo di attesa.
2.3.4 Durata dell’opzione
L’opzione può essere stipulata per la durata di cinque o dieci anni.
L’opzione può essere rinnovata dopo la scadenza della durata scelta; sono determinanti i presupposti conformemente ai punti 2.3.1 e 2.3.2.
2.3.5 Cessazione dell’opzione
L’opzione può essere disdetta per iscritto ogni volta entro il 30 settembre per il 31 dicembre. Le disposizioni relative alla disdetta conformemente al punto
5.1 valgono per analogia.
La possibilità di disdetta vale anche durante il termine di attesa dell’opzione.
Con la disdetta viene a cadere la possibilità di stipulare il prodotto assicu- rativo in questione senza doversi sottoporre a una nuova verifica dello stato di salute.
L’opzione viene inoltre a cadere nei seguenti casi:
− se è stata raggiunta la durata massima dell’opzione (cinque o dieci anni);
− se la persona assicurata disdice il modulo di base ÖKK START o la relativa opzione oppure se ÖKK START viene a cadere per altro motivo (a eccezio- ne del modulo di base ÖKK START interessato da un’opzione conforme- mente al punto 2.3.1)
− al raggiungimento del limite di età, ovvero al 31 dicembre dell’anno in cui sono stati compiuti 60 anni.
2.3.6 Canone dell’opzione
Viene riscosso un canone a seconda del prodotto assicurativo interessato da un’opzione (canone dell’opzione).
Durante il periodo di attesa si paga il canone dell’opzione. Al termine di tale periodo vale il premio del prodotto assicurativo interessato dall’opzione.
Il canone dell’opzione decade alla cessazione dell’opzione.
2.4 Prodotti assicurativi scelti
I prodotti assicurativi stipulati vengono indicati nella polizza assicurativa. Sono indicati nella polizza assicurativa anche le disposizioni particolari o gli accordi che differiscono dalle CGA ÖKK LIVE.
3. Persone assicurate
3.1 Assicurazione individuale
Sono assicurate le persone indicate nella polizza assicurativa.
3.2 Assicurazione collettiva
Nel contratto collettivo viene definita la cerchia delle persone assicurate o assicurabili.
Sono assicurati le persone o i gruppi di persone indicati nella polizza assi- curativa.
4. Inizio e durata dell’assicurazione
4.1 Procedura in caso di stipula dell’assicurazione
4.1.1 Presentazione della domanda
La domanda di stipula dell’assicurazione avviene per iscritto o in un’altra for- ma che permetta una prova scritta. La persona richiedente deve rispondere in modo completo e veritiero alle domande sul modulo.
Le persone che non hanno l’esercizio dei diritti civili possono essere rappre- sentate solo dai propri rappresentanti legali.
4.1.2 Obbligo d’informazione
Se al momento della domanda vengono fornite indicazioni non corrette o incomplete, l’assicuratore può disdire il contratto entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza.
In caso di risoluzione del contratto viene meno anche l’obbligo di prestazione dell’assicuratore per i danni già intervenuti, se il fatto oggetto della reticenza ha influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Qualora l’obbligo di pre- stazione sia già stato adempiuto, l’assicuratore ha diritto a una restituzione.
Con la domanda di stipula dell’assicurazione la persona richiedente auto- rizza l’assicuratore a raccogliere presso il personale medico e presso altri assicuratori le informazioni necessarie per la stipula dell’assicurazione e per l’accertamento di un futuro obbligo di prestazione nonché per imporre un diritto di rivalsa.
L’assicuratore può richiedere un certificato medico o una visita medica a proprie spese.
Il contraente deve provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie sulla persona assicurata.
4.1.3 Documenti
Dopo la stipula dell’assicurazione il contraente riceve:
− la polizza assicurativa
− le Condizioni generali di assicurazione (la versione attuale delle Condizio- ni generali di assicurazione è disponibile all’indirizzo xxx.xxxx.xx/xxx. È possibile richiedere una copia cartacea presso ogni agenzia ÖKK).
4.1.4 Diritto di revoca
La domanda di stipula dell’assicurazione può essere ritirata entro 14 giorni dalla richiesta. Con il rilascio della dichiarazione di revoca cessano tutti gli obblighi dell’assicuratore.
Se il contenuto della polizza assicurativa o delle relative aggiunte non do- vesse coincidere con quanto concordato, il contraente è tenuto a chiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento, in caso contrario il contenuto viene considerato approvato.
4.2 Inizio dell’assicurazione
L’assicurazione decorre a partire dalla data confermata sulla polizza assi- curativa.
4.3 Durata dell’assicurazione
4.3.1 Aspetti generali
La durata assicurativa dei rispettivi prodotti assicurativi si orienta alle di- sposizioni del modulo di base ÖKK START nonché alle disposizioni dei singoli moduli complementari.
I prodotti supplementari possono essere stipulati ogni volta per la durata di un anno.
4.3.2 Durata assicurativa superiore
Se oltre al modulo di base ÖKK START vengono stipulati dei moduli comple- mentari (una combinazione conformemente al punto 2.1), la durata dell’assi- curazione per il modulo di base ÖKK START si orienta alla durata dell’assicu- razione dell’ultimo modulo complementare stipulato.
4.3.3 Momento di stipula dell’assicurazione
La stipula dell’assicurazione è possibile in qualsiasi momento, anche durante l’anno civile. Il premio è calcolato in funzione della durata rimanente dell’as- sicurazione fino alla scadenza principale del 31 dicembre dell’anno civile.
4.3.4 Rinnovo dell’assicurazione
Alla scadenza della durata contrattuale stabilita, il contratto assicurativo è prorogato tacitamente per un anno, se non viene disdetto dal contraente entro il termine di preavviso ordinario.
4.4 Modifica dell’assicurazione
4.4.1 Modifica da parte del contraente
Le domande di modifica del contratto assicurativo con una copertura su- periore e le domande per prodotti per i quali è richiesta una dichiarazione sullo stato di salute vengono considerate come una domanda di un nuovo contratto assicurativo.
In caso di riduzione della copertura assicurativa fanno stato le disposizioni relative alla disdetta.
4.4.2 Modifica da parte dell’assicuratore
Se dopo la stipula dell’assicurazione si verificano importanti cambiamenti nelle condizioni quadro dell’assicurazione per le conseguenze finanziarie a seguito di malattia, maternità e infortunio, l’assicuratore è autorizzato ad adeguare le CGA. Tra questi importanti cambiamenti rientrano ad esempio l’aumento del numero di fornitori di prestazioni mediche oppure nuove cate- gorie di fornitori di prestazioni mediche, l’ampliamento dell’offerta di presta- zioni mediche, l’introduzione di nuove forme terapeutiche o farmaci costosi e sviluppi simili oppure modifiche nella legislazione relativa all’assicurazione sociale.
Le nuove CGA vengono comunicate al contraente 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Egli ha il diritto di disdire i prodotti assicurativi interessati per la data della modifica assicurativa entro 30 giorni dalla comunicazione. Se non avviene una disdetta da parte del contraente significa che egli accetta le nuove CGA.
4.5 Sospensione dell’assicurazione
4.5.1 Presupposto
La sospensione dell’assicurazione per tutti i prodotti assicurativi o per sin- goli prodotti attivi può essere richiesta se è dimostrata l’esistenza di una copertura assicurativa equivalente.
L’assicuratore si riserva il diritto di non accogliere la domanda di sospen- sione.
Durante la sospensione può essere riscosso un premio ridotto.
4.5.2 Durata ed entità della sospensione
La sospensione inizia dopo la presentazione della domanda, al più presto all’inizio del mese successivo all’insorgere del motivo della sospensione.
La sospensione deve essere richiesta per almeno tre mesi e può essere con- cordata per una durata massima di sei anni. È possibile chiedere un’ulteriore proroga della sospensione.
Se l’assicuratore non approva la proroga della sospensione, la protezione as- sicurativa viene ripristinata integralmente, a condizione che venga presenta- ta una richiesta in tal senso entro 30 giorni. Se la protezione assicurativa non viene riattivata entro questo termine, l’assicurazione viene a cadere senza ulteriore preavviso.
Se viene meno il motivo della sospensione, la protezione assicurativa viene ripristinata integralmente, a condizione che venga presentata una richiesta in tal senso entro 30 giorni. Se la protezione assicurativa non viene riatti- vata entro questo termine, l’assicurazione viene a cadere senza ulteriore preavviso.
In caso di soggiorno all’estero deve essere indicato un indirizzo di contatto in Svizzera.
5. Fine dell’assicurazione
5.1 Disdetta da parte del contraente
5.1.1 Disdetta ordinaria
Al termine della durata dell’assicurazione, l’assicurazione o un prodotto as- sicurativo può essere disdetto per iscritto ogni volta entro il 30 settembre per il 31 dicembre. Sono fatte salve disposizioni di disdetta diverse di singoli prodotti assicurativi.
5.1.2 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni caso di sinistro per cui l’assicuratore ha fornito delle prestazioni, il contraente ha la possibilità di disdire per iscritto la rispettiva parte del contratto entro 14 giorni dal versamento oppure dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’assunzione delle prestazioni da parte dell’assicuratore. Il premio è dovuto fino alla fine del contratto.
5.1.3 Diritto di passaggio in caso di disdetta del contratto collettivo
Le persone assicurate la cui assicurazione viene meno a causa della disdetta del contratto collettivo hanno il diritto di passare a un’assicurazione indivi- duale (stessa copertura) senza una nuova dichiarazione sullo stato di salute.
Il diritto di passaggio deve essere fatto valere entro 30 giorni dalla fine del contratto collettivo. È determinante la data della ricezione della dichiarazio- ne presso l’assicuratore (non la data del timbro postale).
5.1.4 Ricezione della disdetta
In caso di disdetta è determinante la data della ricezione della disdetta pres- so l’assicuratore (non la data del timbro postale).
5.2 Rinuncia alla disdetta da parte dell’assicuratore
L’assicuratore rinuncia espressamente al proprio diritto legale di disdire il contratto alla scadenza o di recedere dal contratto in caso di sinistro. È fatto salvo
− il diritto di disdetta in caso di contratti collettivi
− il recesso dal contratto in caso di reticenza al momento della domanda nonché in caso di tentata o perpetrata frode assicurativa.
5.3 Altri motivi di risoluzione
L’assicurazione viene inoltre a cadere nei seguenti casi:
a) in caso di decesso della persona assicurata;
b) in caso di partenza all’estero (fatta eccezione per i casi in cui l’assicura- zione è stata sospesa);
c) in caso di raggiungimento del limite d’età fissato per la protezione assi- curativa;
d) in caso di esaurimento definitivo dei diritti a prestazioni per tutte le pre- stazioni di un prodotto assicurativo;
e) se il contratto non viene rinnovato al raggiungimento della durata d’assi- curazione massima o in caso di sospensione;
f) nei casi previsti dalla legge, in particolare in caso di premi o partecipa- zioni ai costi scoperti (vedi in merito il punto 8.3.2).
6. Prestazioni
6.1 Definizione dei termini
6.1.1 Malattia
È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
6.1.2 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involonta- rio, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che com- prometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Le seguenti lesioni corporali elencate in maniera esaustiva sono equiparate a infortuni, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a) fratture;
b) lussazioni di articolazioni;
c) lacerazioni del menisco;
d) lacerazioni muscolari;
e) stiramenti muscolari;
f) lacerazioni dei tendini;
g) lesioni dei legamenti;
h) lesioni del timpano.
Non rappresentano lesioni corporali ai sensi del capoverso precedente i dan- ni non imputabili a infortuni causati a oggetti applicati in seguito a malattia e che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione.
Sono considerati infortuni anche le malattie professionali riconosciute come infortuni dall’assicurazione contro gli infortuni.
6.1.3 Maternità
La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convale- scenza della madre. Le prestazioni in relazione a gravidanza e parto sono assicurate alla stregua di quelle per malattia se, al momento del parto, la madre era assicurata presso l’assicuratore da almeno 360 giorni (periodo di carenza) oppure, in caso di assicurazione equivalente presso un altro as- sicuratore, se la stipula dell’assicurazione è stata confermata almeno 360 giorni prima del parto.
6.1.4 Infermità congenita
Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avve- nuta.
6.1.5 Ospedale acuto
Si considerano ospedali acuti i nosocomi che forniscono prestazioni medi- che e di cura e che dispongono dell’infrastruttura tecnica necessaria per la cura di malattie acute, infortuni e parti che richiedono un costante controllo medico.
Per trattamenti acuti si intendono esclusivamente i trattamenti stazionari in ospedali acuti (senza cliniche psichiatriche o cliniche di riabilitazione).
6.1.6 Clinica psichiatrica
Una clinica psichiatrica, detta anche clinica neurologica o anche solo psi- chiatria, è un ospedale specialistico per il trattamento di malattie mentali e disturbi psichiatrici.
6.1.7 Clinica di riabilitazione
Sono considerate cliniche di riabilitazione gli istituti che dispongono dei ne- cessari presupposti tecnico-sanitari e infrastrutturali nonché di persona- le medico, di cura e terapeutico sufficientemente qualificato per eseguire provvedimenti di riabilitazione stazionari specifici e mirati.
6.1.8 Forme di ospedali acuti, cliniche psichiatriche e cliniche di riabilitazione
6.1.8.1 Ospedale dell’elenco ospedaliero
Istituto che figura in un elenco ospedaliero cantonale conformemente all’art. 39 LAMal. Tale istituto è considerato riconosciuto dall’assicuratore.
6.1.8.2 Ospedale convenzionato
Istituto con cui l’assicuratore ha stabilito degli accordi sulla definizione delle tariffe o le cui tariffe sono riconosciute dall’assicuratore. Su richiesta, un elenco degli istituti riconosciuti può essere visionato presso l’assicuratore.
6.1.8.3 Altro ospedale
Istituto che non figura in un elenco ospedaliero cantonale e le cui tariffe non sono riconosciute dall’assicuratore.
6.1.9 Medico LAMal
Un medico è considerato medico LAMal se soddisfa le condizioni per l’au- torizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (conformemente alla LAMal). Sono autorizzati i medici titolari del diploma federale che dispongono di un perfezionamento ricono- sciuto dal Consiglio federale.
6.1.10 Dentista
È considerato dentista chi è titolare del rispettivo diploma federale o di un diploma equivalente oppure chi ha ricevuto dal cantone l’autorizzazione all’esercizio della professione sulla base di un attestato scientifico.
6.2 Ambito delle prestazioni
6.2.1 Ambito territoriale delle prestazioni
L’assicurazione vale di principio per prestazioni in Svizzera e per trattamenti di emergenza in tutto il mondo. Le disposizioni dei singoli prodotti assicura- tivi relative alla validità territoriale hanno la precedenza.
6.2.2 Ambito temporale delle prestazioni
Vi è un diritto a prestazioni nel corso della durata dell’assicurazione. Per i costi che risultano prima o dopo il periodo di assicurazione non vi è alcun diritto a prestazioni.
Fa stato la data del trattamento o l’inizio del ricorso alla prestazione assi- curata.
6.3 Prestazioni assicurate
6.3.1 Entità delle prestazioni
Sono assicurate le prestazioni secondo la copertura indicata nella polizza assicurativa e in base alle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi.
6.3.2 Economicità del trattamento
I trattamenti sono coperti se sono efficaci, appropriati, economici e neces- sari dal punto di vista medico. Questo significa che le spese per i trattamenti medici e terapeutici vengono assunti se avvengono nell’interesse della per- sona assicurata e si limitano allo scopo di cura. L’efficacia deve essere dimo- strata con metodi scientifici (a eccezione della medicina complementare).
Per ottenere un’assistenza ottimale delle persone assicurate, l’assicuratore può concordare con i fornitori di prestazioni autorizzati dei provvedimenti accompagnatori con lo scopo di garantire, grazie a una migliore collabora- zione e coordinamento tra fornitori di prestazioni e assicuratore, il tratta- mento più efficace, opportuno ed economico per la persona assicurata. Per l’attuazione di tali provvedimenti l’assicuratore può ricorrere a un consulen- te in salute pubblica.
In caso di evidente fatturazione maggiorata l’assicuratore può ridurre di conseguenza le proprie prestazioni o vincolare il proprio pagamento alla ces- sione della richiesta di riduzione.
6.3.3 Trattamenti da parte di fornitori di prestazioni mediche riconosciuti
I trattamenti da parte di fornitori di prestazioni mediche sono assicurati se questi sono riconosciuti ai sensi della LAMal. Le prestazioni fornite da altre persone o istituti sono assicurate soltanto se ciò è previsto dai singoli prodotti assicurativi.
6.4 Limitazione delle prestazioni
6.4.1 Malattie e infortuni preesistenti
L’assicuratore può escludere dalla copertura assicurativa le malattie e le conseguenze di infortuni esistenti oppure che esistevano al momento della stipula dell’assicurazione.
La limitazione della copertura viene comunicata per iscritto alla persona assicurata.
Se una persona assicurata ha optato per la stipula di moduli complementari ÖKK OPZIONE, fanno stato le regolamentazioni stabilite al punto 2.3.
6.4.2 Esclusione di prestazioni
Non sussiste alcun diritto a prestazioni assicurative:
a) in caso di malattie e conseguenze di infortunio che esistevano già al momento della stipula dell’assicurazione e che l’assicuratore ha escluso dall’assicurazione;
b) in caso di malattie e conseguenze di infortunio che esistevano già alla presentazione della domanda e che non sono state indicate o sono state indicate solo parzialmente;
c) durante un periodo di carenza;
d) nel caso in cui un trattamento non serva a eliminare un disturbo o le relative conseguenze. Sono fatti salvi i provvedimenti che impediscono l’insorgere o il peggioramento di un disturbo nel caso in cui sia già pre- sente una condizione patologica;
e) in caso di trattamenti eseguiti da un fornitore di prestazioni non ricono- sciuto dall’assicuratore;
f) in caso di trattamenti odontoiatrici se nel prodotto assicurativo stipulato non è esplicitamente disciplinata la copertura;
g) in caso di sospensione dell’assicurazione;
h) in caso di ritardo nei pagamenti, a partire dalla scadenza del termine di sollecito o diffida fino al completo pagamento di tutto il dovuto;
i) in caso di partecipazione ad atti di guerra, terrorismo, disordini e simili nonché in caso di servizio militare all’estero;
k) in caso di malattie e infortuni quale conseguenza di eventi bellici, se si sono manifestati già da oltre 14 giorni;
l) in caso di malattie e infortuni quale conseguenza della partecipazione attiva a risse, scontri e ad altri atti di violenza nonché quale conseguenza della partecipazione attiva ad atti punibili o nel tentativo di parteciparvi;
m) in caso di conseguenze di terremoti e altre catastrofi naturali;
n) in caso di danni alla salute quale conseguenza di eventi industriali su vasta scala oppure di danni dovuti all’energia nucleare;
o) in caso di trapianti di organi conformemente all’Ordinanza sulle presta- zioni dell’assicurazione (OPre), Allegato 1, sezione Chirurgia di trapianto, indipendentemente da dove avviene il trapianto;
p) in caso di partecipazioni ai costi previste per legge e concordate dell’as- sicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
q) in caso di malattie epidemiche;
r) in caso di abuso di alcol, farmaci o altre droghe;
s) in caso di danni alla salute riconducibili ad atti temerari, ovvero quando la persona assicurata si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a un livello ragionevole. Fanno eccezione gli atti di salvataggio di persone. Sono con- siderati atti temerari ai sensi della presente disposizione in particolare la partecipazione a gare automobilistiche o il relativo allenamento;
t) se il danno alla salute è stato provocato intenzionalmente, anche quale conseguenza di tentativi di suicidio o autolesionismo;
u) in caso di trattamenti e interventi cosmetici.
Eventuali altre esclusioni di prestazioni sono contemplate nelle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi.
6.4.3 Limitazioni delle prestazioni Le prestazioni vengono ridotte:
a) se in caso di sinistro vengono violati i necessari obblighi di notifica o doveri;
b) in caso di danni alla salute provocati da un comportamento gravemente negligente;
c) se, nonostante sollecito scritto, i giustificativi necessari per la determi- nazione dell’obbligo assicurativo non vengono presentati entro quattro settimane.
7. Obbligo di collaborare in caso di malattia e infortunio
7.1 Obbligo di notifica
La persona assicurata deve presentare all’assicuratore i propri diritti a pre- stazioni entro i termini e conformemente alle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi. Il verificarsi di un infortunio deve essere annunciato al più tardi entro dieci giorni.
La notifica deve essere veritiera. Quando vengono rivendicate delle presta- zioni, all’assicuratore devono essere messe a disposizione tutte le necessa- rie informazioni di natura medica e amministrativa. Vengono riconosciute solo fatture originali dettagliate.
7.2 Obbligo di contenimento del danno
La persona assicurata è tenuta ad adoperarsi per contenere il danno, in par- ticolare adottando provvedimenti che favoriscano la guarigione e astenendo- si da tutto ciò che possa rallentarla.
Nel quadro dei provvedimenti accompagnatori dell’assicuratore, la persona assicurata sostiene l’attività del case manager fornendo le informazioni ne- cessarie.
7.3 Obbligo d’informazione
La persona assicurata esonera i medici curanti, gli ulteriori fornitori di pre- stazioni mediche e gli altri assicuratori dall’obbligo di segreto professionale nei confronti dell’assicuratore. L’assicuratore ha facoltà di richiedere infor- mazioni.
Su richiesta, la persona assicurata deve lasciarsi visitare da un secondo medico o dal medico di fiducia dell’assicuratore. I costi sono a carico dell’as- sicuratore.
La persona assicurata rilascia all’assicuratore informazioni relative a tutte le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio, invalidità e maternità. Se richiesto, i conteggi di terzi vanno inoltrati all’assicuratore.
In caso di persone che non hanno l’esercizio dei diritti civili, il contraente è tenuto a fare rispettare l’obbligo d’informazione.
8. Premi e pagamenti
8.1 Determinazione dei premi
8.1.1 Aspetti generali
I premi vengono fissati in una tariffa dei premi per ogni prodotto assicura- tivo.
8.1.2 Ammontare dei premi
L’ammontare dei premi viene fissato in base al rischio.
È fatto salvo un eventuale premio minimo, che viene indicato sulla polizza e vale per persona assicurata e anno di assicurazione.
Le modifiche del premio in seguito al cambiamento del gruppo di rischio avvengono automaticamente.
La persona assicurata è tenuta a notificare i cambiamenti delle condizioni personali determinanti per il calcolo del premio. Se la persona non adempie a tale obbligo, un’eventuale differenza del premio è dovuta retroattivamente.
Per le opzioni di prodotti assicurativi (ÖKK OPZIONE, vedi punto 2.3) viene riscosso un premio ridotto rispetto alla copertura assicurativa attiva.
8.1.3 Sconti sui premi
L’assicuratore può concedere uno sconto famiglia a bambini e giovani fino a 25 anni compiuti.
Hanno diritto allo sconto i bambini e i giovani che vivono nella stessa econo- mia domestica di almeno un genitore e sono assicurati nella stessa polizza famigliare.
Per beneficiare dello sconto famiglia, per i bambini/giovani e per il genitore si presuppongono le seguenti coperture assicurative presso l’assicuratore:
− assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
− ÖKK START;
− almeno un modulo complementare conformemente al punto 2.1.
Il modulo di base ÖKK START e i moduli complementari non possono essere interessati da ÖKK OPZIONE.
Lo sconto famiglia viene concesso per i moduli complementari assicurati conformemente al punto 2.1.
8.2 Adeguamento delle tariffe dei premi e della partecipazione ai costi
Le tariffe dei premi e l’ammontare della partecipazione ai costi possono es- sere adeguati allo sviluppo dei costi e all’andamento dei sinistri.
I premi vengono inoltre adeguati al passaggio alla fascia d’età immediata- mente superiore.
Ciò si applica per analogia al canone dell’opzione.
Gli adeguamenti dei premi vengono comunicati al contraente 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assicurato- re, egli ha il diritto di disdire i prodotti assicurativi interessati per la data dell’entrata in vigore dell’adeguamento dei premi.
Se non avviene alcuna disdetta, significa che il contraente approva l’adegua- mento dei premi.
Se la persona assicurata perde il diritto a uno sconto anche se le condizioni per il suo ottenimento sono rimaste invariate, tale fatto non viene considera-
to come adeguamento dei premi. Se cambiano le condizioni per l’ottenimento dello sconto, viene garantito il diritto di disdetta.
Una modifica della tariffa a seguito del cambiamento di residenza non è considerato un adeguamento dei premi.
8.3 Pagamento dei premi
8.3.1 Scadenza
I premi devono essere pagati in anticipo. I premi devono essere versati senza interruzione, dunque anche in caso di malattia, infortunio, gravidanza e ma- ternità, incapacità lavorativa o in caso di esaurimento del diritto di pretesa.
8.3.2 Sollecito e conseguenze della mora
Se i premi o le partecipazioni ai costi dovuti non vengono pagati entro 30 giorni, l’assicuratore invita il contraente al pagamento degli importi scoperti e delle spese di sollecito entro 14 giorni dall’invio del sollecito, sotto commi- natoria delle conseguenze della mora previste per legge.
Se il sollecito rimane senza effetto, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore è sospeso a fare data dalla scadenza del termine di sollecito.
Se l’assicuratore non richiede il premio scoperto entro due mesi dalla sca- denza del termine di sollecito, si ritiene che l’assicuratore sia receduto dal contratto. Così facendo l’assicuratore rinuncia al pagamento del premio do- vuto.
Se l’assicuratore esige il premio o lo accetta a posteriori, la copertura as- sicurativa viene ripristinata dal momento in cui viene pagato il premio ar- retrato comprensivo di interessi e spese. Per malattie, infortuni e relative conseguenze intervenuti durante la sospensione dell’obbligo di prestazione non è possibile fare valere un diritto a prestazioni, nemmeno nel caso di un pagamento a posteriori del premio.
Le spese amministrative e di sollecito generate dai mancati pagamenti sono a carico del contraente.
8.4 Altre disposizioni di pagamento
8.4.1 Compensazione
L’assicuratore può compensare le prestazioni esigibili con pretese nei con- fronti della persona assicurata o del contraente.
La persona assicurata o il contraente non hanno nessun diritto di compensa- zione nei confronti dell’assicuratore.
8.4.2 Pignoramento e cessione
Le pretese nei confronti dell’assicuratore non possono essere né pignorate, né cedute senza il suo consenso.
8.4.3 Pagamento delle prestazioni
Ove non concordato diversamente tra l’assicuratore e i fornitori di presta- zioni, la persona assicurata è tenuta a pagare l’onorario dei fornitori di pre- stazioni.
Se tra l’assicuratore e i fornitori di prestazioni esistono contratti e tariffe di tenore diverso, il pagamento viene effettuato direttamente dall’assicu- razione ai fornitori di prestazioni. In caso di pagamento diretto ai fornitori di prestazioni da parte dell’assicuratore, la persona assicurata è tenuta a rimborsare all’assicuratore la partecipazione ai costi concordata entro 30 giorni dalla fatturazione.
Gli accordi sull’onorario tra emittente della fattura e persone assicurate non sono vincolanti per l’assicuratore. Un obbligo di prestazioni esiste solo nel quadro della tariffa riconosciuta dall’assicuratore per il relativo fornitore di prestazioni.
L’assicuratore può chiedere il rimborso di prestazioni percepite ingiusta- mente.
8.4.4 Prescrizione
Il diritto a prestazioni della persona assicurata nei confronti dell’assicurato- re si prescrive entro due anni dal verificarsi del fatto che motiva l’obbligo di prestazioni dell’assicuratore.
disbrigo delle prestazioni) per il disbrigo del contratto d’assicurazione se- condo la LCA. Può inoltre usare i dati per analisi di natura regolamentare e per offrire consulenza e assistenza ai clienti.
L’assicuratore può inoltre analizzare i dati con metodi matematici e statistici
per migliorare la qualità di prodotti e servizi in base alle conoscenze acquisi-
9. Prestazioni di terzi
9.1 Sussidiarietà
9.1.1 Aspetti generali
Se un terzo risponde di una malattia o di un infortunio notificati per legge o per colpa, l’assicuratore non è soggetto all’obbligo di prestazioni o lo è al massimo per la parte non coperta.
Nell’ambito dei diritti a prestazioni nei confronti di terzi non esiste alcun obbligo di prestazione in base alle presenti CGA ÖKK LIVE.
9.1.2 Prestazioni di enti pubblici
Anche nell’ambito dei diritti a prestazioni e a riduzioni nei confronti di can- toni e comuni non esiste alcun obbligo di prestazione in base alle presenti CGA ÖKK LIVE.
9.1.3 Assicurazione multipla
In presenza di più assicuratori privati soggetti all’obbligo di prestazioni viene calcolata la somma che ogni singolo assicuratore dovrebbe pagare in caso di obbligo di prestazioni esclusivo. Ciò si applica anche nel caso in cui l’obbligo di prestazioni degli altri assicuratori fosse solo sussidiario. L’indennizzo che deve essere versato in base alle presenti CGA ÖKK LIVE si limita alla parte della somma complessiva assicurata corrispondente a tale copertura.
9.1.4 Rinuncia alle prestazioni
Se la persona assicurata, senza l’approvazione dell’assicuratore, rinuncia interamente o parzialmente alle prestazioni nei confronti di terzi, viene a cadere l’obbligo di prestazioni secondo le presenti CGA ÖKK LIVE. Anche la capitalizzazione di un diritto di prestazioni è considerata una rinuncia.
9.2 Assicurazioni sociali
Non vengono assunte prestazioni che vanno a carico di altre assicurazioni sociali. Il diritto a prestazioni va notificato all’assicurazione sociale com- petente.
9.3 Prestazioni anticipate e rivalsa
Nel rapporto con altri terzi che non siano assicurazioni sociali è possibile assumere prestazioni anticipate. Il presupposto è che la persona assicurata abbia tentato in ogni modo ragionevolmente esigibile di far valere i propri diritti senza però riuscirvi e che ceda all’assicuratore le sue pretese nei con- fronti di terzi nella misura delle prestazioni corrisposte.
9.4 Sovrassicurazione
Secondo le presenti CGA ÖKK LIVE la persona assicurata non può trarre profitto dalle prestazioni in considerazione delle prestazioni di terzi. In caso di sovrassicurazione, le prestazioni vengono ridotte di conseguenza.
10. Protezione dei dati
10.1 Basi legali
L’elaborazione dei dati di persone assicurate si orienta alle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992.
10.2 Scopo del trattamento
L’assicuratore tratta i dati (per esempio dati personali, informazioni sullo stato di salute, esame delle indicazioni registrate nella domanda, incasso,
te e informare le persone assicurate in merito.
Per gli scopi indicati, limitatamente al settore dell’assicurazione comple- mentare, all’assicuratore è dunque espressamente consentito elaborare i dati personali e di contratti (a eccezione di dati personali degni di particola- re protezione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati) nonché i profili dei clienti allestiti in base all’assicurazione di base e complementare delle società del Gruppo ÖKK nonché dei loro partner di outsourcing.
L’assicuratore tratta le informazioni richieste con la massima confidenzia- lità.
10.3 Trasmissione di dati a terzi per il relativo trattamento L’assicuratore può trasferire a terzi l’intero trattamento dei dati o parte di esso (per esempio centro di calcolo, partner di outsourcing). In tal caso l’as- sicuratore provvede affinché il trattamento dei dati sia conforme a quanto previsto.
Negli altri casi l’assicuratore fornisce informazioni solo con il consenso della persona assicurata.
10.4 Conservazione dei dati
L’assicuratore conserva i dati scrupolosamente e li protegge dai non autoriz- zati grazie ad adeguate misure tecniche e organizzative.
10.5 Diritto d’accesso
La persona assicurata ha il diritto di richiedere all’assicuratore informazioni in merito ai dati trattati. La richiesta deve avvenire per iscritto e con suffi- ciente prova dell’identità (fotocopia della carta d’identità o del passaporto).
11. Comunicazioni
I cambiamenti delle condizioni personali della persona assicurata che sono fondamentali per l’assicurazione, come ad esempio il cambiamento di domi- cilio, devono essere comunicati all’assicuratore per iscritto entro 30 giorni.
In caso di soggiorno all’estero deve essere indicato un indirizzo di contatto in Svizzera.
Tutte le comunicazioni del contraente o della persona assicurata devono es- sere rivolte all’ufficio competente dell’assicuratore.
Le comunicazioni dell’assicuratore vanno effettuate per iscritto e con va- lidità giuridica alla persona assicurata o al contraente all’ultimo indirizzo indicato oppure all’indirizzo di contatto in Svizzera.
Ulteriori informazioni vengono comunicate alla persona assicurata o al con- traente tramite la rivista per gli assicurati o sul sito web dell’assicuratore.
12. Foro competente
In caso di controversie derivanti dalle assicurazioni secondo le presenti CGA ÖKK LIVE e dalle disposizioni dei singoli prodotti assicurativi, la parte attrice può adire il tribunale del domicilio svizzero o della sede dell’assicuratore (ÖKK Versicherungen AG, Landquart).
ÖKK Versicherungen AG Coop Protezione Giuridica SA Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Edizione 1.1.2020 | ||||
INDICE | ||||
FONDAMENTI ASSICURATIVI | 40 | 5. | Obblighi in caso di sinistro | 42 |
1. Enti assicuratori 40
2. Disposizioni comuni 40
3. Scopo 40
4. Varianti assicurative proposte 40
5. Stipula dell’assicurazione 40
6. Persone assicurate 40
6.1 Assicurazione individuale 40
6.2 Assicurazione per famiglie 40
7. Inizio, durata e fine dell’assicurazione 40
8. Scioglimento del contratto collettivo 40
9. Partecipazione ai costi 40
10. Limitazioni delle prestazioni 40
10.1 Principio 40
10.2 Fatturazione maggiorata 40
11. Prescrizione 40
SPESE DI CURA E ASSISTENZA A PERSONE 41
1. Condizione per le prestazioni 41
2. Ambito di validità geografico 41
3. Ambito di validità temporale 41
4. Prestazioni assicurative 41
4.1 Spese di cura 41
4.2 Spese di trasporto, ricerca, salvataggio e recupero 41
4.3 Viaggio di visita e costi di viaggio supplementari 41
4.4 Somma di copertura 41
4.5 Servizi di assistenza 41
4.6 Esclusione di prestazioni 42
5.1 Informazione della centrale di emergenza ÖKK 42
5.2 Esonero dall’obbligo del segreto professionale 42
5.3 Esercizio del diritto 42
5.4 Conteggio di biglietti del treno o dell’aereo 42
6. Prestazioni di terzi 42
6.1 Aspetti generali 42
6.2 Rinuncia alle prestazioni 42
6.3 Assicurazioni sociali 42
6.4 Assicurazioni in essere presso l’assicuratore 42
6.5 Guardia aerea di salvataggio o organizzazioni simili 42
PROTEZIONE GIURIDICA VIAGGI 43
1. Ambito di validità geografico 43
2. Ambito di validità temporale 43
3. Qualità/caratteristiche assicurate 43
4. Casi di protezione giuridica viaggi coperti
da assicurazione 43
5. Prestazioni assicurative 43
6. Esclusioni 43
7. Notifica di caso di protezione giuridica 43
8. Elaborazione di un caso di protezione giuridica 44
9. Procedura in caso di divergenze di opinione 44
10. Foro competente 44
SPESE DI ANNULLAMENTO 45
1. Ambito di validità geografico 45
2. Ambito di validità temporale 45
3. Eventi assicurati 45
4. Prestazioni assicurative 45
4.1 Principio 45
4.2 Spese di annullamento 45
4.3 Costi supplementari 45
4.4 Prestazione di viaggio non fruita 45
4.5 Somme di copertura 45
4.6 Esclusione di prestazioni 45
4.7 Malati cronici 46
4.8 Cessione del credito 46
4.9 Responsabilità dell’ente assicuratore 46
5. Obblighi comportamentali in viaggio 46
6. Obblighi in caso di sinistro 46
7. Foro competente 46
BAGAGLI 47
1. Ambito di validità geografico 47
2. Ambito di validità temporale 47
3. Oggetti assicurati 47
4. Xxxxxxx non assicurati 47
5. Eventi assicurati 47
6. Prestazioni assicurative 47
6.1 Entità delle prestazioni 47
6.2 Somme di copertura 47
6.3 Esclusione di prestazioni 47
6.4 Cessione del credito 48
6.5 Responsabilità dell’ente assicuratore 48
7. Obblighi comportamentali in viaggio 48
8. Obblighi in caso di sinistro 48
9. Foro competente 48
FONDAMENTI ASSICURATIVI
1. Enti assicuratori
Per assicuratore s’intende l’assicurazione malattie indicata sulla polizza as- sicurativa. L’assicuratore è il punto di riferimento per tutte le questioni della persona assicurata, a meno che in queste disposizioni non venga espressa- mente citata un’altra società.
L’ente assicuratore dell’assicurazione spese di cura e assistenza a persone è ÖKK Versicherungen AG, Landquart (in seguito: ÖKK).
L’ente assicuratore dell’assicurazione di protezione giuridica viaggi è Coop Protezione Giuridica SA, Aarau (in seguito: Coop Protezione Giuridica). ÖKK ha stipulato con Coop Protezione Giuridica in qualità di ente assicuratore un contratto collettivo di assicurazione a favore delle persone assicurate. In forza di questo contratto, le persone assicurate godono di un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione giuridica per l’assicurazione di protezione giuridica viaggi.
L’ente assicuratore dell’assicurazione delle spese di annullamento e dell’as- sicurazione bagagli è la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo. Queste assicurazioni competono all’Assicurazione viaggi europea, succursale dell’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con sede a Basilea (in seguito: ERV). ÖKK ha stipulato con l’ERV in qualità di ente assicuratore un contratto di assicurazione collettiva a favore delle persone assicurate. In forza di questo contratto, le persone assicurate godono di un diritto di credito diretto nei confronti dell’ERV per l’assicurazione delle spese di annullamento e dei bagagli.
2. Disposizioni comuni
Salvo non esplicitamente escluse, si applicano le Disposizioni comuni (DC) della linea di prodotti ÖKK UNO o ÖKK LIVE riportate nella polizza assicu- rativa. Esse sono parte integrante delle disposizioni del presente prodotto assicurativo. Qualora le disposizioni del presente prodotto assicurativo di- vergano dalle DC, le disposizioni del presente prodotto assicurativo hanno la precedenza sulle DC.
3. Scopo
L’assicurazione eroga – a seconda del modulo scelto – le seguenti prestazioni per i casi che sono occorsi durante un viaggio di vacanza o d’affari e/o un soggiorno all’estero:
− prestazioni sui costi scoperti di trattamenti urgenti in caso di malattia, infortunio e parto prematuro,
− prestazioni sulle spese di trasporto, ricerca, salvataggio e recupero,
− servizi di assistenza,
− contributi alle spese di avvocati, esperti e tribunali (protezione giuridica all’estero)
− spese di annullamento, se la persona assicurata non può effettuare il viaggio prenotato e
− prestazioni in caso di furto, perdita durante il trasporto e danneggiamen- to del bagaglio di viaggio personale.
Per la copertura sono determinanti le seguenti disposizioni relative alle pre- stazioni.
4. Varianti assicurative proposte
All’interno di ÖKK TOURIST è possibile optare per i seguenti moduli:
− Spese di cura e assistenza a persone
− Protezione giuridica viaggi
− Spese di annullamento
− Bagagli
5. Stipula dell’assicurazione
Possono stipulare l’assicurazione tutte le persone, senza limiti di età, che sono coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e hanno il domicilio legale in Svizzera.
Possono altresì stipulare l’assicurazione coloro che sono coperti dalla corri- spondente assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Princi- pato del Liechtenstein e al contempo hanno il domicilio legale nel Principato del Liechtenstein.
6. Persone assicurate
Il contraente è la persona che ha stipulato il contratto d’assicurazione con l’assicuratore.
6.1 Assicurazione individuale
È assicurata la persona indicata nella polizza assicurativa.
6.2 Assicurazione per famiglie
Sono assicurati il contraente indicato nella polizza d’assicurazione, nonché il suo coniuge o partner e i suoi/loro figli, a patto che essi vivano con il contra- ente nella stessa economia domestica.
7. Inizio, durata e fine dell’assicurazione
Inizio, durata e fine dell’assicurazione si orientano alle DC applicabili in base alla polizza.
8. Scioglimento del contratto collettivo L’assicurazione cessa con lo scioglimento del contratto collettivo tra Coop Protezione Giuridica e/o l’ERV e ÖKK Versicherungen AG. Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto alla persona assicurata al più tardi un mese prima dell’estinzione della copertura assicurativa.
9. Partecipazione ai costi
Sulle prestazioni di ÖKK TOURIST non viene riscossa alcuna partecipazione ai costi.
10. Limitazioni delle prestazioni
10.1 Principio
Per ÖKK TOURIST non si applica la regolamentazione concernente le limita- zioni di prestazioni ai sensi delle DC applicabili in base alla polizza.
10.2 Fatturazione maggiorata
In caso di evidente fatturazione maggiorata l’assicuratore può ridurre di conseguenza le proprie prestazioni o vincolare il proprio pagamento alla ces- sione della richiesta di riduzione.
11. Prescrizione
Il diritto a prestazioni della persona assicurata nei confronti dell’assicurato- re si prescrive entro due anni dal verificarsi del fatto che motiva l’obbligo di prestazioni dell’assicuratore.
SPESE DI CURA E ASSISTENZA A PERSONE
1. Condizione per le prestazioni
Si ottengono prestazioni soltanto se il trattamento è appropriato al caso e risulta necessario dal punto di vista medico, nonché se viene effettuato da persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria.
2. Ambito di validità geografico
L’assicurazione vale per trattamenti di emergenza al di fuori del cantone di residenza in Svizzera e nel mondo.
Il Principato del Liechtenstein è equiparato a un cantone di residenza, a condizione che la persona assicurata vi risieda ufficialmente.
3. Ambito di validità temporale
Le prestazioni vengono fornite solo finché il rimpatrio in Svizzera non è pos- sibile per motivi medici.
L’obbligo di prestazione per malattie e infortuni intervenuti durante la durata dell’assicurazione si estingue in ogni caso al più tardi 91 giorni dopo la sca- denza dell’assicurazione.
4. Prestazioni assicurative
4.1 Spese di cura
L’assicurazione si assume le prestazioni in relazione alle spese di cura in caso di trattamento di emergenza ambulatoriale o stazionario a integrazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF e delle assicurazioni complementari eventualmente in essere presso l’assicu- ratore o altre compagnie assicurative.
Per quanto riguarda il rapporto con altre compagnie assicurative si rimanda al punto 9.1.3. delle DC applicabili in base alla polizza assicurativa e relative all’assicurazione multipla.
Sono coperti malattia, infortunio e parto prematuro alle tariffe locali o con- trattuali. Il parto è considerato prematuro se avviene in modo imprevisto e oltre sei settimane prima del termine stabilito dal medico.
La partecipazione ai costi prevista per legge e valida per la Svizzera non è assicurata.
4.2 Spese di trasporto, ricerca, salvataggio e recupero
Se una persona assicurata si ammala gravemente, subisce un infortunio gra- ve o muore, l’assicuratore in virtù di una diagnosi corrisponde le seguenti prestazioni organizzate dalla centrale di emergenza ÖKK e paga le spese per
a) le operazioni di salvataggio necessarie dal punto di vista medico e per i trasporti di emergenza in un veicolo adeguato fino al luogo di cura idoneo più vicino;
b) operazioni di ricerca svolte in vista di un soccorso o di un salvataggio della persona assicurata, nonché azioni di salvataggio fino a un importo complessivo di CHF 20’000 per persona assicurata;
c) rimpatrio necessario dal punto di vista medico della persona assicurata ammalata o infortunata in un ospedale adeguato nel cantone di residenza per il trattamento stazionario e
d) rimpatrio della persona deceduta al luogo di residenza.
4.3 Viaggio di visita e costi di viaggio supplementari
4.3.1 Viaggio di visita
Se una persona assicurata si ammala gravemente o subisce un infortunio grave all’estero e deve essere ricoverata in ospedale per più di 7 giorni, la centrale di emergenza ÖKK organizza un viaggio di visita per una persona cara alla persona assicurata (biglietto in treno in 1ª classe, biglietto aereo in Economy). I costi vengono assunti dall’assicuratore.
4.3.2 Viaggio di rientro straordinario
Se una persona assicurata deve essere rimpatriata in un ospedale adegua- to nel cantone di residenza per un trattamento stazionario, la centrale di emergenza ÖKK organizza il viaggio di rientro straordinario per i membri della famiglia assicurati o per una persona cara. Sono coperti i costi supple- mentari risultati.
Se una persona assicurata si ammala o subisce un infortunio e a seguito di un soggiorno in ospedale non può effettuare il viaggio di ritorno previsto, la centrale di emergenza ÖKK organizza il viaggio di rientro straordinario della persona assicurata, per i membri della famiglia assicurati o per una persona cara. Sono coperti i costi supplementari risultati.
4.4 Somma di copertura
4.4.1 ÖKK TOURIST 50/100
La somma di copertura ammonta, per tutte le prestazioni, a un totale di CHF 50’000 per persona assicurata, tuttavia a un massimo di CHF 100’000 per famiglia assicurata.
Varianti durata del soggiorno all’estero:
− fino a un massimo di 17 giorni
− fino a un massimo di 40 giorni.
4.4.2 ÖKK TOURIST 250/500
La somma di copertura ammonta, per tutte le prestazioni, a un totale di CHF 250’000 per persona assicurata, tuttavia a un massimo di CHF 500’000 per famiglia assicurata.
Varianti durata del soggiorno all’estero:
− fino a un massimo di 17 giorni
− fino a un massimo di 40 giorni
− fino a un massimo di 365 giorni.
4.5 Servizi di assistenza
4.5.1 Anticipo sulle spese ospedaliere
Se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all’estero, se necessario l’assicuratore eroga un anticipo per le spese ospedaliere fino a CHF 20’000. Se una parte della somma anticipata non è coperta dall’assicu- razione attuale, questa parte viene addebitata alla persona assicurata. La somma richiesta deve essere restituita entro 30 giorni.
4.5.2 Informazione di persone a casa
Se la centrale di emergenza ÖKK ha organizzato delle misure, essa informa i familiari della persona assicurata in merito alla fattispecie e alle misure adottate.
4.5.3 Indicazione di ospedali e contatti medici all’estero
In caso di necessità, la centrale di emergenza ÖKK indica ai suoi assicurati un medico o un ospedale nei dintorni del luogo in cui si svolge il soggiorno. Se la comunicazione in loco risulta difficoltosa, la centrale di emergenza ÖKK offre sostegno nella traduzione.
4.5.4 Consulenza medica a cura di medici
Se durante il viaggio una persona assicurata necessita di un sostegno me- dico che non può essere richiesto nel luogo del soggiorno, i medici della centrale di emergenza ÖKK offrono consulenza medica. Questa consulenza rappresenta solo un consiglio e non può essere considerata in nessun caso come una diagnosi.
4.6 Esclusione di prestazioni
Non sussiste alcun diritto a prestazioni assicurative:
a) in caso di malattie e postumi di infortunio che esistevano già all’inizio del viaggio;
b) se la persona assicurata si è recata all’estero per trattamenti, cure o per partorire;
c) se la centrale di emergenza ÖKK non ha autorizzato previamente l’opera- zione di ricerca, il rimpatrio, la visita o il viaggio di rientro straordinario;
d) in caso di partecipazione ad eventi bellici, a sommosse ed azioni simili, nonché in caso di servizio militare all’estero;
e) in caso di malattie e infortuni quale conseguenza di eventi bellici, se si sono manifestati già da oltre 14 giorni;
f) in caso di malattie e infortuni quale conseguenza della partecipazione attiva ad azioni criminose, risse e altri atti di violenza;
g) in caso di malattia o infortunio provocati da un comportamento grave- mente negligente, in particolare a seguito dell’abuso di alcol, medica- menti o altre droghe;
h) in caso di danni alla salute riconducibili ad atti temerari, ovvero quando la persona assicurata si espone a un pericolo senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a un livello ragionevole. Fanno eccezione gli atti di salvataggio di persone. Sono considerati atti temerari ai sensi della presente disposizione in particolare la partecipa- zione a gare automobilistiche o il relativo allenamento e
i) se il danno alla salute è stato provocato intenzionalmente, anche quale conseguenza di suicidio, tentativi di suicidio o autolesionismo.
Se il trasporto di emergenza o il rimpatrio è reso impossibile da circostanze esterne come scioperi, disordini, atti di violenza, eventi derivanti da danni industriali su vasta scala, radioattività, catastrofi naturali, malattie epide- miche o cause di forza maggiore, l’organizzazione e la realizzazione del tra- sporto di emergenza o del rimpatrio non possono essere pretese.
5.4 Conteggio di biglietti del treno o dell’aereo
I biglietti del treno o dell’aereo non più necessari vanno inoltrati spontane- amente all’assicuratore. Se i biglietti inutilizzati sono stati venduti a terzi o rimborsati, gli indennizzi ottenuti vengono detratti dalle prestazioni assicu- rative. In caso di violazione di questo obbligo, l’assicuratore può richiedere alla persona assicurata interessata la restituzione di una somma stabilita a discrezione secondo gli obblighi, oppure detrarla dal diritto a prestazioni.
6. Prestazioni di terzi
6.1 Aspetti generali
Se un terzo risponde di una malattia o di un infortunio notificati per legge o per colpa, l’assicuratore non è soggetto all’obbligo di prestazioni o lo è al massimo per la parte non coperta.
6.2 Rinuncia alle prestazioni
Se persone assicurate, senza l’approvazione dell’assicuratore, rinunciano interamente o parzialmente alle prestazioni nei confronti di terzi, viene a cadere l’obbligo di prestazioni secondo le presenti CGA. Anche la capitalizza- zione di un diritto di prestazioni è considerata una rinuncia.
6.3 Assicurazioni sociali
Non vengono assunte prestazioni che vanno a carico di altre assicurazioni sociali (AMal, AInf, AI, AM, AVS, AD, ecc.). Il diritto a prestazione va notifica- to all’assicurazione sociale competente.
Se una persona assicurata non dispone di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal o di una copertura equivalente nel Principato del Liechtenstein valide, l’assicuratore fornisce prestazioni come se tale copertura esistesse.
6.4 Assicurazioni in essere presso l’assicuratore
Le altre assicurazioni complementari in essere presso l’assicuratore hanno la precedenza sulle prestazioni di ÖKK TOURIST.
6.5 Guardia aerea di salvataggio o organizzazioni simili
Se è presente un’affiliazione (tesseramento) presso una guardia aerea di salvataggio o un’organizzazione simile, vengono assunti costi solo se non sono state fornite prestazioni da queste organizzazioni. Sono fatti salvi ac-
cordi contrattuali diversi.
5. Obblighi in caso di sinistro
5.1 Informazione della centrale di emergenza ÖKK
In caso di malattia, infortunio o parto prematuro improvvisi in Svizzera e all’estero che rendono necessario un ricovero in ospedale o misure di sup- porto occorre in ogni caso informare immediatamente la centrale di emer- genza ÖKK.
5.2 Esonero dall’obbligo del segreto professionale
La persona assicurata esonera i medici curanti e l’ulteriore personale medi- co nonché gli assicuratori dall’obbligo del segreto professionale nei confronti della centrale di emergenza ÖKK e dell’assicuratore.
5.3 Esercizio del diritto
La persona assicurata deve inoltrare immediatamente all’assicuratore il suo diritto a prestazioni e deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie di natura medica e amministrativa. Vengono riconosciute solo fatture originali dettagliate. Se i dettagli delle fatture sono insufficienti e le informazioni complementari richieste non vengono messe a disposizione, la determinazione delle prestazioni avviene a discrezione secondo gli obblighi.
PROTEZIONE GIURIDICA VIAGGI
1. Ambito di validità geografico
La protezione giuridica è valida in tutto il mondo al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
5. Prestazioni assicurative
Nei casi di protezione giuridica assicurati vengono concesse le seguenti pre- stazioni:
a) tutela degli interessi giuridici da parte del servizio giuridico di Coop
Protezione Giuridica,
2. Ambito di validità temporale
La protezione assicurativa vale per la durata della copertura riportata sulla polizza d’assicurazione.
La protezione giuridica viene concessa per controversie che si presentano nel corso della durata dell’assicurazione riportata sulla polizza d’assicurazio- ne. Il caso subentra al momento della violazione del diritto; nei casi di diritto assicurativo al momento in cui subentra l’evento assicurato.
3. Qualità/caratteristiche assicurate
La persona assicurata beneficia di protezione giuridica nella sua qualità di
a) detentore, conducente o locatore di un veicolo a motore,
b) persona praticante sport, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto,
c) locatario di una casa-vacanza,
d) partecipante a un corso presso una scuola all’estero,
e) parte contrattuale di un contratto di viaggio,
f) vittima di un atto di violenza e
g) titolare di una carta di credito.
b) versamento fino a un massimo di CHF 300’000 (al di fuori dell’Europa CHF 100’000) per caso, se non sono stati fissati limiti speciali delle pre- stazioni, in particolare delle
− spese sostenute da avvocati e mediatori incaricati,
− spese sostenute da periti incaricati,
− spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata,
− indennità processuali da versare alla controparte,
− spese di viaggio per l’obbligatoria comparsa davanti a un tribunale estero fino a un massimo di CHF 5’000,
− spese di traduzione fino a un massimo di CHF 5’000 e
− cauzioni penali per evitare una detenzione preventiva fino a un mas- simo di CHF 100’000. Questa prestazione viene erogata solo come anticipo e deve essere rimborsata a Coop Protezione Giuridica.
Non vengono pagati:
a) multe,
b) risarcimento danni e riparazione morale,
c) costi la cui assunzione fa capo a un terzo responsabile,
d) costi per atti pubblici e iscrizioni in registri e
e) costi per permessi, autorizzazioni e controlli da parte delle autorità.
La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Coop Protezione Giuridica le
spese processuali e le spese ripetibili accordatele nell’entità delle presta-
4. Casi di protezione giuridica viaggi coperti da assicurazione
Sono assicurati i seguenti casi di protezione giuridica:
a) esercizio del diritto al rimborso danni extracontrattuale nei confronti di chi ha cagionato il danno e/o la sua assicurazione di responsabilità civile per un danno corporale o materiale subito,
b) controversie con un’assicurazione, cassa malati o cassa pensioni in rela- zione a eventi accaduti all’estero,
c) rappresentanza in un procedimento nei confronti di autorità penali e amministrative in seguito a violazione, dovuta a negligenza, della legisla- zione del Paese estero, in caso di inchiesta per via di un reato doloso, i costi vengono assunti solo in seguito ad assoluzione o all’interruzione del procedimento in corso e
d) controversie derivanti dai contratti, di seguito elencati (elenco xxxxxxx- xx), assoggettati al Codice delle obbligazioni, a patto che la persona assi- curata vi sia coinvolta in una delle qualità indicate al punto 3 del presente documento:
− contratto di locazione
− contratto di riparazione
− contratto di trasporto merci
− contratto di trasporto
− contratto di viaggio
− contratto con istituto scolastico/formativo
− contratto di carta di credito.
zioni erogate.
6. Esclusioni
La protezione giuridica non viene concessa
a) per casi di protezione giuridica tra le persone assicurate indicate nella stessa polizza di famiglia,
b) in relazione diretta o indiretta con la commissione dolosa di un reato,
c) per casi di protezione giuridica cagionati intenzionalmente nonché per le controversie civili e amministrative che ne conseguono,
d) nei confronti di avvocati, mediatori, periti ed esperti che intervengono o sono intervenuti in un caso di protezione giuridica di un assicurato,
e) in relazione a crediti che sono stati ceduti a una persona assicurata e crediti che sono stati ereditati da persone assicurate e
f) per casi nei confronti di Coop Protezione Giuridica e/o dei suoi organi.
7. Notifica di caso di protezione giuridica L’insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere notificato imme- diatamente all’assicuratore, per iscritto se quest’ultimo lo richiede. L’assi- curatore inoltra immediatamente il caso a Coop Protezione Giuridica per l’ulteriore elaborazione.
La persona assicurata deve sostenere Coop Protezione Giuridica nell’elabo- razione del caso di protezione giuridica, rilasciare le procure e le informa- zioni necessarie, nonché inoltrare immediatamente le comunicazioni che le sono state indirizzate, in particolare dalle autorità.
In caso di violazione colposa di questi obblighi, Coop Protezione Giuridica può ridurre le sue prestazioni in modo proporzionale ai costi aggiuntivi risultati. In caso di violazione grave, le prestazioni possono essere rifiutate.
8. Elaborazione di un caso di protezione giuridica Coop Protezione Giuridica adotta i provvedimenti adeguati alla tutela degli interessi della persona assicurata, previo accordo con la stessa.
Se si rende necessario il coinvolgimento di un avvocato, in particolare per procedimenti giudiziari o amministrativi o in presenza di conflitti di interes- se, la persona assicurata può sceglierlo liberamente. Se Coop Protezione Giuridica non condivide questa scelta, la persona assicurata può proporre altri tre avvocati, che non devono appartenere allo stesso studio legale. Coop Protezione Giuridica deve accettare uno di questi tre avvocati proposti.
Prima di incaricare l’avvocato, la persona assicurata deve ottenere il con- senso e l’approvazione dei costi da Coop Protezione Giuridica.
Se non vi sono motivi validi per cambiare l’avvocato, la persona assicurata è tenuta ad assumersi le spese risultanti dal cambiamento.
9. Procedura in caso di divergenze di opinione
In caso di divergenze di opinione, soprattutto se Coop Protezione Giuridica ritiene un caso senza possibilità di successo, la persona assicurata può ri- chiedere una procedura arbitrale. La funzione di arbitro viene attribuita a una persona scelta insieme dalle due parti. Per il resto, la procedura si basa sulle disposizioni sull’arbitrato contenute nel Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Se una persona assicurata affronta il processo a proprie spese e nella causa principale ottiene un risultato migliore di quello stimato da Coop Protezione Giuridica, quest’ultima eroga le prestazioni contrattuali.
10. Foro competente
In caso di controversie derivanti da questa assicurazione di protezione giu- ridica viaggi, la parte ricorrente può adire il tribunale del domicilio svizzero o della sede dell’ente assicuratore (Coop Protezione Giuridica SA, Aarau).
SPESE DI ANNULLAMENTO
1. Ambito di validità geografico
La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.
2. Ambito di validità temporale
La copertura assicurativa è valida per il periodo indicato sulla polizza d’as- sicurazione.
La copertura inizia con la stipula dell’assicurazione o, se sussiste già la protezione assicurativa, con la prenotazione del viaggio e termina con la conclusione del viaggio assicurato (check-in, salita sul mezzo di trasporto prenotato, ecc.).
3. Eventi assicurati
La protezione assicurativa si applica qualora la persona assicurata non pos- sa effettuare il viaggio prenotato per via di uno dei motivi di seguito citati, a condizione che tale evento sia occorso dopo la stipula dell’assicurazione o della prenotazione del viaggio:
a) malattia grave imprevedibile, ferimento grave, complicanze gravi di gra- vidanza o morte
− di una persona assicurata,
− di una persona che accompagna la persona assicurata,
− di una persona che non accompagna la persona assicurata ma che è molto cara a quest’ultima,
− del diretto sostituto sul posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata,
b) sciopero (purché la persona assicurata non vi abbia preso parte atti- vamente) sull’itinerario di viaggio programmato all’estero, sommosse di ogni genere, quarantena, epidemie o eventi naturali nella località meta del viaggio, se tali eventi mettono concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata,
c) gravi danni alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in seguito a incendio, evento naturale, furto o allagamento, tali da rende- re indispensabile la sua presenza a casa,
d) annullamento o ritardo – entrambi a seguito di difetto tecnico o infortu- nio del personale – del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per rag- giungere il luogo ufficiale della partenza (aeroporto, stazione ferroviaria di partenza, porto o pullman),
e) se nei 30 giorni prima della partenza
− la persona assicurata ottiene inaspettatamente un posto di lavoro a lungo termine presso un nuovo datore di lavoro (sono esclusi casi di promozioni o simili) oppure
− se il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per cause non riconducibili a colpa della persona as- sicurata o per
f) furto di biglietti di viaggio, passaporto o carta d’identità.
Se la persona che cagiona l’annullamento in seguito a un evento assicurato non è né parente né affine con la persona assicurata, il diritto a prestazione sussiste solamente se la persona assicurata fosse costretta a partire per il viaggio da sola.
4. Prestazioni assicurative
4.1 Principio
Per la valutazione del diritto alla prestazione è determinante l’evento che causa l’annullamento del viaggio. Non vengono presi in considerazione eventi precedenti o successivi.
4.2 Spese di annullamento
All’insorgere dell’evento assicurato, l’assicurazione si assume le spese effet- tive risultanti dall’annullamento (escl. tasse di sicurezza e tasse aeroportua- li). Complessivamente, questa prestazione è limitata al prezzo del viaggio o della somma assicurata.
Non sono assicurate le spese amministrative inappropriate o ripetute.
4.3 Costi supplementari
L’assicurazione rimborsa i costi supplementari conseguenti alla partenza ritardata del viaggio, se quest’ultimo non ha potuto avere inizio al momento prestabilito a causa dell’evento assicurato. Se vengono fatti valere costi sup- plementari, decade il diritto alle spese di annullamento.
4.4 Prestazione di viaggio non fruita
L’assicurazione rimborsa i costi proporzionali della prestazione di viaggio non fruita (escl. i costi del viaggio di ritorno inizialmente prenotato) in caso di interruzione anticipata del viaggio. Questa prestazione è limitata al prezzo del viaggio o alla somma assicurata indicata sulla polizza d’assicurazione.
4.5 Somme di copertura
Le prestazioni per le spese di annullamento sono limitate a CHF 20’000 per evento e persona, ovvero CHF 50’000 per evento e famiglia.
Le prestazioni nell’ambito della protezione del tempo libero (escursioni gior- naliere, corsi di aggiornamento, biglietti per concerti, abbonamenti sciistici, quote di iscrizione a gare podistiche cittadine, ecc.) sono limitate a CHF 500 per persona ed evento.
4.6 Esclusione di prestazioni
Le prestazioni non vengono erogate
a) se il fornitore delle prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore, ecc.) disdice la prestazione concordata o avrebbe dovuto disdirla per motivi oggettivi,
b) se l’evento si era già verificato o era già prevedibile al momento della stipula dell’assicurazione o della prenotazione del viaggio,
c) se la sofferenza che ha dato adito all’annullamento è stata la compli- canza o la conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già pianificato all’inizio dell’assicurazione o della prenotazione del viaggio,
d) se la malattia o le conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e si sono protratte fino alla data del viaggio,
e) in caso di annullamento senza indicazione medica o qualora il certifica- to medico non sia stato emesso immediatamente quando sarebbe stato possibile constatare la non idoneità al viaggio o sia stato ottenuto in seguito a consultazione telefonica,
f) se un annullamento conseguente a sofferenza psichica o psicosomatica
− non può essere motivato attraverso la constatazione e il certificato rilasciato da un medico psichiatra il giorno dell’annullamento e,
− in caso di persone con rapporto di lavoro subordinato, non sia possi- bile presentare una conferma di assenza al 100 del datore di lavoro per la durata della non idoneità al viaggio certificata dal medico,
g) se il perito (esperto, medico ecc.) che avanza constatazioni sul sinistro trae diretto vantaggio dall’annullamento o è parente/affine con la perso- na assicurata,
h) in caso di eventi che sono conseguenza di decisioni di autorità (detenzio- ne o divieto di espatrio, chiusura dello spazio aereo ecc.),
i) in caso di annullamento o interruzione del viaggio in conseguenza di eventi bellici o terrorismo,
j) in caso di annullamento o interruzione del viaggio per via di eventi con- seguenti a radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, anche e soprattutto di trasmutazioni del nucleo dell’atomo,
k) se l’evento che dà adito all’annullamento o all’interruzione del viaggio è conseguenza di atti dolosi, negligenza grave o trascuratezza, o se è riconducibile alla mancata osservazione del comune obbligo di diligenza,
l) se l’evento che ha determinato l’annullamento o l’interruzione del viaggio è stato causato per effetto di alcol, droghe, stupefacenti o farmaci e
m) se l’evento che ha dato adito all’annullamento o all’interruzione del viag- gio si è verificato a seguito di crimini o delitti commessi intenzionalmente o del tentativo di compierli.
4.7 Malati cronici
I malati cronici devono farsi confermare l’idoneità al viaggio tramite certi- ficato medico da rilasciare immediatamente prima della prenotazione del viaggio.
Se una persona assicurata è affetta da una malattia cronica, ma al momen- to della stipula dell’assicurazione e/o del viaggio tale malattia non sembra mettere in dubbio l’idoneità al viaggio, l’assicurazione paga i costi assicurati risultanti qualora il viaggio debba essere annullato a seguito di un peggio- ramento imprevedibile, grave e acuto di questa malattia o se a seguito della malattia cronica interviene il decesso.
4.8 Cessione del credito
Con il pagamento del danno da parte dell’ERV, la persona assicurata cede globalmente e automaticamente all’ERV il proprio credito derivante dal con- tratto assicurativo.
4.9 Responsabilità dell’ente assicuratore
L’ERV offre copertura assicurativa e risponde di indennizzi o altre agevola- zioni solo se questi non implicano una violazione di sanzioni o una limitazione delle risoluzioni ONU e se non comportano una violazione di sanzioni com- merciali o economiche della Svizzera, dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’America.
5. Obblighi comportamentali in viaggio
In linea di principio sono le raccomandazioni vigenti delle autorità svizzere a stabilire se sia o no ragionevole recarsi in un Paese in cui vi è il rischio di sciopero, sommosse, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc. Tali autorità sono, in primo luogo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
6. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicuratore deve essere immediatamente informato. L’assicuratore inoltra il caso all’ERV per l’ulteriore elaborazione.
Il centro prenotazioni (agenzia di viaggi, società di trasporti, locatore ecc.) deve essere informato immediatamente al verificarsi dell’evento.
In caso di sopraggiunta malattia o infortunio, va richiesto immediatamente l’intervento di un medico, che deve essere informato dei programmi di viag- gio e le cui prescrizioni devono essere osservate. La persona assicurata/ avente diritto deve esonerare i medici che l’anno curata dall’obbligo del se- greto nei confronti degli assicuratori.
All’ERV dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
− conferma della prenotazione / fattura di viaggio e fatture relative alle spese di annullamento o alle spese per riprendere il viaggio (in originale),
− certificato medico dettagliato o certificato di morte o altro attestato xx- xxxxxxx e
− copia della polizza d’assicurazione.
7. Foro competente
In caso di controversie derivanti da questa assicurazione delle spese di an- nullamento, la parte ricorrente può adire il tribunale del domicilio svizzero o della sede dell’ente assicuratore (Assicurazione viaggi europea, Basilea).
BAGAGLI
1. Ambito di validità geografico
La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.
2. Ambito di validità temporale
La protezione assicurativa vale per la durata della copertura riportata sulla polizza d’assicurazione, nella fattispecie per tutto il tempo e per tutte le volte in cui gli oggetti assicurati si trovano al di fuori della dimora abituale della persona assicurata.
La protezione assicurativa vale inoltre durante il trasporto con mezzi pubbli- ci per tutto il tempo in cui gli oggetti assicurati si trovano sotto la custodia di una compagnia di trasporti.
3. Oggetti assicurati
Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio per il proprio fabbisogno personale.
In merito ad attrezzature sportive, sedie a rotelle o carrozzine per bambini, la protezione assicurativa è valida solo durante il trasporto con mezzi pubbli- ci e per tutto il tempo in cui questi oggetti si trovano sotto la custodia della compagnia di trasporti.
6. Prestazioni assicurative
6.1 Entità delle prestazioni
L’assicurazione rimborsa
a) in caso di danno totale di oggetti assicurati, il valore attuale; per valore attuale si intende il prezzo di acquisto originario detratto un deprezza- mento di almeno il 10 all’anno a partire dalla data di acquisto, comun- que non oltre il 60 ,
b) in caso di danno parziale, i costi per la riparazione, comunque non oltre il valore attuale,
c) per la totalità di oggetti preziosi, fino a un massimo del 50 della somma assicurata,
d) denaro contante e biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina e fino al 20 della somma assicurata e comunque per un massimo di CHF 1’000, che salgono a CHF 2’000 per la sostituzione del biglietto,
e) danni da rottura fino al 20 della somma assicurata,
f) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20 della som- ma assicurata,
g) le spese di ripristino/riproduzione in caso di furto e/o perdita di passa- porto, carta d’identità, licenza di condurre, carta di circolazione o altri documenti simili e delle chiavi,
h) le operazioni (ma non le spese) di blocco in caso di furto e/o perdita di carte di credito e telefoni cellulari,
i) le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 1’000 a persona e
4. Oggetti non assicurati
Non sono assicurati
a) denaro contante e biglietti di viaggio (salvo punto 6.1 d),
b) titoli, attestati e documenti di ogni genere (salvo punto 6.1 g),
c) software,
d) metalli preziosi, pietre preziose e perle,
e) francobolli,
f) articoli commerciali e campionario,
g) oggetti con valore artistico o collezionistico,
h) strumenti musicali,
i) tavole da surf,
j) veicoli a motore, rimorchi, camper, barche e velivoli, tutti quanti compre- si i loro accessori,
k) oggetti di valore coperti da un’assicurazione speciale,
l) oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (ad es. souvenir), che non appartengono al fabbisogno personale di viaggio e
m) oggetti che vengono portati con sé in viaggio ma che non rientrano nel fabbisogno personale di viaggio (regali, merce per terzi ecc.)
5. Eventi assicurati
Sono assicurati i seguenti eventi:
a) furto e furto con scasso,
b) rapina,
c) danneggiamento e distruzione,
d) perdita durante il trasporto su un mezzo pubblico e
e) consegna tardiva (almeno 6 ore) con un mezzo di trasporto pubblico.
In caso di campeggio, questi eventi sono assicurati solo all’interno delle aree camping ufficiali.
per un massimo di CHF 4’000 a famiglia ovvero a polizza d’assicurazione ed evento in caso di ritardi nella consegna del bagaglio dovuti a un mezzo di trasporto pubblico. Durante il viaggio di ritorno al domicilio non sussi- ste alcun diritto al rimborso,
j) per gli oggetti non di valore dimenticati in un veicolo chiuso, in un’imbar- cazione o in una tenda fino al 50 della somma assicurata, comunque per un massimo di CHF 2’000 per viaggio assicurato in caso di assicura- zione individuale e CHF 5’000 in caso di assicurazione per famiglie.
6.2 Somme di copertura
Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano a un mas- simo di CHF 4’000 a persona e CHF 10’000 a famiglia o polizza d’assicurazio- ne ed evento.
6.3 Esclusione di prestazioni
Sono escluse prestazioni per danni
a) conseguenti a usura, deperimento autoindotto, influsso di agenti atmo- sferici, insufficiente o difettosa natura degli oggetti o dell’imballaggio,
b) conseguenti all’abbandono, al trasferimento, alla perdita, alla caduta o a colpa personale,
c) a oggetti lasciati incustoditi, anche per breve tempo, in un luogo accessi- bile a chiunque, al di fuori della sfera d’influenza della persona assicurata,
d) a oggetti la cui custodia non sia adeguata al loro valore,
e) a oggetti di valore che sono stati lasciati su un veicolo, un’imbarcazione o in una tenda o che vengono consegnati a una compagnia di trasporto per il trasferimento, per tutto il tempo in cui questi oggetti si trovano sotto la custodia della compagnia di trasporti,
f) a oggetti che sono stati lasciati sopra o dentro a veicoli, imbarcazioni o tende durante la notte (dalle 22:00 alle 6:00),
g) riconducibili a eventi bellici o a terrorismo,
h) causati da eventi conseguenti a radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, anche e soprattutto a trasmutazioni del nucleo dell’atomo,
i) provocati da atti dolosi, negligenza grave o trascuratezza o riconducibili alla mancata osservazione del comune obbligo di diligenza,
j) conseguenti a crimini o delitti commessi intenzionalmente o al tentativo di compierli.
6.4 Cessione del credito
Con il pagamento del danno da parte dell’ERV, la persona assicurata cede globalmente e automaticamente all’ERV il proprio credito derivante dal con- tratto assicurativo.
6.5 Responsabilità dell’ente assicuratore
L’ERV offre copertura assicurativa e risponde di indennizzi o altre agevola- zioni solo se questi non implicano una violazione di sanzioni o una limitazione delle risoluzioni ONU e se non comportano una violazione di sanzioni com- merciali o economiche della Svizzera, dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’America.
7. Obblighi comportamentali in viaggio
Gli oggetti di valore, se non vengono indossati o utilizzati, devono
− essere affidati a una struttura ricettiva o a un guardaroba sorvegliato ai fini della custodia o
− essere custoditi all’interno di una stanza chiusa, non accessibile a nes- suno e ivi conservati separatamente. Le borse di ogni tipo, i beauty case e le valigette ventiquattrore o i portagioie non sono contenitori adeguati.
Occorre osservare e seguire le indicazioni di viaggio fornite dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in merito alla rispettiva destinazione del viaggio, in particolare per quanto riguarda la criminalità locale e le relative misure cautelative da adottare.
8. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicuratore deve essere immediatamente informato. L’assicuratore inoltra il caso all’ERV per l’ulteriore elaborazione.
La persona assicurata deve,
a) in caso di furto e rapina, richiedere entro 24 ore un’indagine ufficiale, ovvero far verbalizzare l’accaduto (rapporto di polizia, denuncia di smar- rimento del biglietto aereo, ecc.) presso la stazione di polizia più vicina,
b) in caso di danneggiamento, ritardi nella consegna o perdita del baga- glio durante il trasporto, farsi confermare tempestivamente dall’ufficio competente (direzione dell’hotel, guida turistica, compagnia di trasporti, ecc.) le cause, le circostanze e l’entità del danno in un verbale di accer- tamento dei fatti, sul quale dovrà anche richiedere un indennizzo e
c) informare immediatamente per iscritto l’ERV motivando le richieste dopo il rientro dal viaggio.
All’ERV dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
a) l’originale del verbale di accertamento dei fatti (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.),
b) la conferma in originale, gli scontrini o le ricevute di acquisto e
c) copia della polizza d’assicurazione.
Gli oggetti danneggiati devono essere messi a disposizione dell’ERV.
9. Foro competente
In caso di controversie derivanti da questa assicurazione bagagli, la parte ricorrente può adire il tribunale del domicilio svizzero o della sede dell’ente assicuratore (Assicurazione viaggi europea, Basilea).