Documentazione Precontrattuale ai fini dell’intermediazione assicurativa:
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Documentazione Precontrattuale ai fini dell’intermediazione assicurativa:
Il presente file contiene i seguenti documenti:
Informativa sui contratti a distanza | |
Informativa sulla privacy | |
Informativa allegato 3 | |
Informativa allegato 4ter | |
Informativa allegato 4 |
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Informativa sulle tecniche di promozione e collocamento a distanza dei contratti di assicurazione
DL 209/2005 (Codice delle assicurazioni)
Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza) comma 1,
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità del distributore e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto il relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206
Art. 67-duodecies Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
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a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento e gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se a un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
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Regolamento IVASS 40 del 2018
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c);
d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;
d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività di distribuzione che non hanno condotto all’effettiva conclusione di contratti assicurativi.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx
DEL
TITOLARE TRATTAMENTO
DATI PERSONALI TRATTATI
Dati Personali in senso stretto: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo familiare, data e luogo di nascita, datore di lavoro, qualifica e storia lavorativa, relazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente.
Estremi identificativi: numeri di identificazione rilasciati da agenzie o enti governativi (ad esempio, a seconda del paese di residenza dell'interessato, numero di previdenza sociale o nazionale, numero di passaporto, numero di carta di identità, codice fiscale, numero di patente).
Informazioni finanziarie: numero della carta di pagamento, numero di conto e coordinate bancarie, reddito e altre informazioni di carattere finanziario.
Dati sanitari: condizioni fisiche e mentali attuali o precedenti, stato di salute, informazioni su infortuni o disabilità, cure mediche ricevute, abitudini personali rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica, storia clinica
Informazioni sulla polizza: informazioni sui preventivi ricevuti e sulle polizze stipulate dall’interessato.
Precedenti richieste di indennizzo: informazioni su richieste di indennizzo precedenti
Richieste di indennizzo in corso: informazioni su richieste di indennizzo in corso, che possono includere categorie particolari di Dati Personali (secondo la definizione fornita nel paragrafo relativo al Rischio assicurato).
Dati di marketing: informazioni relative al consenso espresso o negato dall’interessato a ricevere comunicazioni di marketing dal titolare e da terzi.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO | PERIODO CONSERVATIVO DEI DATI |
Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale tra il Cliente e la Società. | Esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. | Durata contrattuale e dopo la cessazione cinque anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini d’esperibilità delle azioni d’impugnazione. |
Adempimenti a obblighi previsti dai regolamenti e dalla normativa nazionale e sovrannazionale applicabile. | Necessità di assolvere agli obblighi di legge. |
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Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria. | Interesse legittimo. | |
Recupero crediti stragiudiziale. | Interesse legittimo. | |
Finalità di marketing a titolo esemplificativo, invio con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche | Consenso facoltativo e revocabile in qualsiasi momento. | 24 mesi |
Finalità di profilazione analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate | Consenso facoltativo e revocabile in qualsiasi momento. | 12 mesi |
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. |
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:
a. Autorità e organi di vigilanza e controllo;
b. Compagnie di Assicurazione;
c. Periti e liquidatori;
d. Studi legali;
e. Altri intermediari assicurativi professionali.
I dati possono altresì essere trattati per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. Società che offrono servizi di outsourcing sistematico e applicativo del software presso (IDC);
b. Società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
DESTINATARI DEI DATI
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c. Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO |
Contattando l’Ufficio via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx gl’interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inseriti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti all’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nella ipotesi di legittimo interesse del titolare. |
Gl’interessati, inoltre, nel caso il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. |
Gl’interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. |
Gl’interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. |
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Allegato 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse
SEZIONE I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome XXXXXXX XXXXXXXX
Sezione RUI B Numero B000061542
Data iscrizione 05/03/2007 Indirizzo Tel e-mail sito internet
Nella sua qualità di:
( ) Ditta individuale
(x ) Rappresentante legale
( ) Amministratore delegato ( ) Direttore Generale
( ) Responsabile dell’attività d’intermediazione
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker ( ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker
( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
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Nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un
collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome Cognome/Denominazione sociale _ Sede operativa _ _
N° Iscrizione RUI Sez.E ( ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio_ _ Data iscriz. _
Telefono _ E-mail _
_ _
2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Denominazione sociale : Broker(pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 XXXX 00000 XX
Sede operativa: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0XXXX00000XX Filiale
N° Iscriz. RUI/Sez. B B000061542 Data iscriz. 05/03/2007 Sito internet xxxxx://xxxxxxxxx.xx
Telefono/Fax 00 0000 0000 E-mail xxxx@xxxxxxxxx.xx PEC: Xxxxxxxxx@xxx.xx
3. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: xxx.xxxxx.xx - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx.
SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet xxxxx://xxxxxxxxx.xx
1. L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
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2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1)
SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di qualsiasi Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.
SEZIONE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il broker informa:
a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
- Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx Via Cremuzio Cordo, 6 ROMA 00136 RM
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 11
45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio
Vigilanza Intermediari – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000- Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.
- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/00000000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
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Allegato 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente
DATI DELL’INTERMEDIARIO
Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0
00000 Xxxx
Numero iscrizione al rui: B000061542 del 05/03/2007
documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
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c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi1
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
1 Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)
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Allegato 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
DATI DELL’INTERMEDIARIO
XXXXXXX XXXXXXXX
N° DI ISCRIZIONE AL RUI B000061542
OPERA PER CONTO DI Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx
SEZIONE I.
Informazioni sul modello di distribuzione
a. L’attività del broker Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx viene svolta su incarico del cliente
b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): Intermediario ex art 22 L.221/2012 : DUAL Italia S.p.A., società iscritta alla sezione A del RUI con il numero A000167405. con il ruolo di Agente dell'impresa:
- Arch Insurance (EU) DAC;
- Great Lakes Insurance SE;
- Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE);
- Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
- ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.;
Non presta attività di consulenza ai sensi dell’art. 119-ter commi 3 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private; Previene l’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse, tenuto conto delle attività svolte e dei prodotti assicurativi venduti e, nel caso di insorgenza, le gestisce; nel caso in cui ritenga vi sia un rischio
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di nuocere agli interessi del contraente, informa il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse.
SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto il Broker Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx dichiara che:
a) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza2
c) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;
d) x propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:
a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro ;
b. x commissione inclusa nel premio assicurativo + una commissione corrisposta dal cliente pari a € 29,00;
c. altra tipologia di compenso;
d. combinazione delle diverse tipologie di compenso
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
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(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx dichiara che:
1. X I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
ovvero
2. Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
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Con riferimento al contratto proposto emesso (o emittendo) n°, emittendo dell’Impresa assicurativa Arch insurance Europe DAC e relativo al rischio Responsabilità civile professionale è collocato come segue:
con l’Impresa Dual Italia Spa senza autorizzazione ex art. 118 Cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”;
Broker(Pro) di Xxxxxxxx Xxxxxxx