REGOLAMENTO DIDATTICO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
REGOLAMENTO DIDATTICO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende:
1. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell’università e della ricerca,
2. per Istituzione o Accademia, l’Accademia di Belle Arti di Bologna
3. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l’Alta formazione Artistica e Musicale;
4. per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
5. per C.A., il Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;
6. per C. di A., il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;
7. per CDP il Collegio dei professori dell’Accademia, già Consiglio dei docenti;
8. per sistema, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
9. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
10. per Decreti Ministeriali, il D.M. n°89 del 03-07-2009 e n°123 del 30-09-2009 emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari di competenza nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso.
11. per regolamenti didattici, i regolamenti adottati dall’Accademia di Bologna, redatti nel rispetto del
D.P.R. n° 212 del 28 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
12. D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge n. 508;
13. per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all’estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
14. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009;
15. per area disciplinare, l’insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
16. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso l’Accademia di Bologna come di seguito definito (diploma accademico di 1° e 2° livello, diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, equiparabile al Dottorato di ricerca universitario, ed i diplomi di perfezionamento o master di 1° e 2° livello, come individuati nell’art. 3 del
D.P.R. 8 luglio 2005 n.212);
17. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
18. per scuola, l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
19. per corsi di studio, i corsi di indirizzo attivati all’interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di 1° livello come da D.M. n°123 del 30-09-2009, di diploma accademico di 2° livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master come individuati nell’art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
20. per credito formativo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
21. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio;
22. per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extraccademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
23. per debito formativo, la mancanza dei specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
24. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all’esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, mostre spettacoli nonché all’insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
25. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l’offerta didattica dei corsi di studio trasformati, istituiti ed attivati dall’Accademia;
26. per organi di riferimento, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;
27. per CDA il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
28. per CDSA il Corso di Diploma Accademico di 2° livello;
29. per CUR il Corso di Diploma Accademico di 2° Livello in Restauro
30. per CFRA, i Corsi di Formazione alla ricerca artistica o Dottorato;
31. per TFA, Corso di specializzazione accademica;
32. per MA1 e MA2, i Master di 1° e 2° livello.
Art. 2 - Finalità
1. Il presente Regolamento didattico come previsto dalla normativa di riferimento e dallo Statuto di autonomia dell’Accademia di Bologna:
a. disciplina l’ordinamento degli studi dei corsi svolti nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all’art. 2 comma 5 della Legge 508/1999;
b. definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall’Accademia di cui all’art. 3 del DPR 212/2005;
c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’Accademia in attuazione dell’art. 3 del DPR 212/2005;
d. disciplina la carriera accademica degli studenti;
2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente stabilito dai CCNL.
TITOLO I - Offerta Didattica
Art. 3 - Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio istituiti
1. I corsi di studio attivati dall’Accademia di Bologna sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento;
eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel seguente Regolamento;
2. L’Accademia organizza,e può organizzare ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005 e dell’art. 7 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
a) corsi di diploma di 1° livello (CDA);
b) corsi di diploma di 2° livello (CDSA);
c) xxxxx xx xxxxxxx xx 0x xxxxxxx (XXX)
d) corso di diploma quadriennale ex-ordinamentale (in via transitoria, ad esaurimento);
e) corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
f) corsi di formazione alla ricerca artistica o Dottorato di ricerca (CFRA);
g) Master accademici di 1° livello (MA1);
h) Master accademici di 2° livello (MA2).
3. L’Accademia organizza e può organizzare altresì, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:
a. Scuola libera del nudo;
x. xxxxx di aggiornamento professionale o di perfezionamento anche per la formazione esterna compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;
c. ogni altro corso o attività volti a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive;
x. xxxxx di preparazione agli esami di stato;
e. stage e seminari, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico- culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
x. xxxxx e laboratori per l’educazione permanente, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie
g. pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
x. xxxxx estivi aperti anche a studenti universitari non italiani;
i. corsi intensivi e di orientamento per studenti.
4. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:
a. ai corsi di aggiornamento del personale docente e tecnico amministrativo;
b. ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
6. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del C.A.; esse vengono altresì deliberate dal C. di A., per quanto di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto.
Art. 4 - Titoli rilasciati dall’Istituzione
1. L’Istituzione, alla fine dei rispettivi corsi di studio e di percorsi formativi speciali di eccellenza, rilascia i titoli corrispondenti.
2. I titoli rilasciati dall’Istituzione al termine di Corsi di studi appartenenti alla medesima Scuola sono equivalenti sotto tutti gli aspetti giuridici. Oltre alla Scuola di appartenenza, in essi saranno indicati denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studi corrispondente.
3. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l’Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 5 - Ammissione ai Corsi di studi
1. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti, fatte salve le indicazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 6 - Corsi di Diploma Accademico di 1° livello (CDA)
1. Il CDA ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l’accesso ai corsi di studi di 2° livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.
2. L’ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.
3. Per essere ammessi ad un CDA occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste in Parte seconda, Capo 1, nel rispetto degli accordi internazionali.
4. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso è di tre anni. Eventuali crediti eccedenti saranno presi in considerazione in sede di tesi finale in ragione di 0,25 per credito acquisito e non oltre i 4 crediti da aggiungersi alla votazione di partenza.
5. Ove si preveda una limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.
6. Dai singoli regolamenti dei CDA, ai sensi del precedente art.5, comma 3, possono essere richiesti altri requisiti formativi e culturali per l’accesso e possono essere previste modalità perché lo studente possa provvedere all’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.
7. Il regolamento del Corso può anche prevedere la partecipazione, consigliata e facoltativa, ad attività formative propedeutiche svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal C.A. in vista dell’accesso al primo anno.
8. Le attività previste allo scopo dell’assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da docenti afferenti la Scuola e/o Corso di diploma, sulla base di un ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale.
9. La verifica dei requisiti formativi e culturali eventualmente richiesti per l’assolvimento del debito formativo può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative.
Art. 7 - Corsi di Diploma Accademico di 2° livello (CDSA)
1. Il CDSA ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali per l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali e per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. L’ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal
C.A. La durata normale del CDSA è di due anni per un totale di 120 crediti formativi. Eventuali crediti eccedenti saranno presi in considerazione in sede di tesi finale in ragione di 0,25 per credito acquisito da aggiungersi alla votazione di partenza non oltre i 4 crediti.
3. Per essere ammessi occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 1° livello conseguito alla fine del Corso corrispondente (CDA), o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali e comunque come previsto da specifico regolamento di Corso.
4. I Regolamenti dei Corsi possono richiedere ulteriori requisiti curriculari di accesso indicativi di una adeguata preparazione personale e possono prevedere specifiche prove di ammissione, nel caso il titolo conseguito alla fine di un Corso non corrispondente.
5. I regolamenti possono prevedere l’ammissione ai Corsi con il riconoscimento sia di eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del CDA o Laurea, sia di un debito formativo da parte dello studente, indicando i crediti necessari per colmare il debito formativo da assolvere entro una data stabilita dai regolamenti del corso.
6. L’assolvimento di tale debito da parte dello studente potrà avvenire:
a. con l’iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l’Istituzione o presso altre Accademie italiane riconosciuti come apportatori di credito dal C.A., sentito il Coordinatore della Scuola, e con il superamento delle relative prove di verifica;
b. concordando con il Coordinatore del Corso, con ratifica del C.A. Consiglio di Scuola, specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell’inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studi. In prima applicazione, è demandato alla Commissione didattica;
c. concordando con il Coordinatore del Corso, con ratifica del C.A., sentito il Consiglio di Scuola, un percorso curriculare diverso da quello ordinario. Ai fini dell’ammissione ai CDSA, i relativi regolamenti possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
Art. 8 –Corso Ciclo Unico Restauro (CUR)
Il Corso Ciclo Unico Restauro per il conseguimento del Diploma Accademico della Scuola di Restauro ha l’obiettivo di formare restauratori di beni culturali secondo profili specifici come da normativa.
Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello Ciclo Unico in Restauro attualmente prevede un percorso formativo quinquennale strutturato in tre distinti indirizzi. Il corso ha l’obiettivo di formare specifiche figure professionali qualificate nell’ambito del restauro, conservazione e tutela dei Beni Culturali con attività professionali che potranno svolgersi sia in contesti pubblici che privati. Il corso, accanto ad un numero di discipline di base e caratterizzanti ogni percorso, al fine di arricchire e ampliare le competenze specifiche, prevede una gamma di insegnamenti opzionali attraverso i quali lo studente potrà calibrare e orientare al meglio il proprio piano di studi.
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono conseguire una formazione specialistica, attraverso l’acquisizione di una cultura che si fondi sulla conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie del restauro, basata sullo studio di:
a) discipline scientifiche di base applicate al restauro come chimica, fisica, biologia, geologia;
b) approfondimento delle tecniche del disegno e di ricostruzione grafica finalizzate alla documentazione secondo le norme vigenti;
c) discipline teoriche e storico artistiche, della storia delle tecniche nonché delle metodologie di documentazione;
d) tecniche esecutive, materiali artistici, procedimenti e tecnologie; e)metodologia di indagine diagnostica;
f) discipline giuridiche inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, legislazione per la sicurezza
g) fondamenti di economia, management e gestione delle imprese;
h) tecnologie informatiche e multimediali applicate alla tutela e al restauro;
i) moderne metodologie di manutenzione e restauro;
j) storia e teoria del restauro;
k) informatica e lingua inglese, quali conoscenze di base;
Art. 9 - Corsi di formazione alla ricerca artistica o Dottorato di ricerca
1. I Corsi di formazione alla ricerca artistica o di dottorato di ricerca hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademia, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Sono attivati, in via sperimentale, si sensi dell’Art. 5 del DPR 2012/2005 con Decreto del Ministro.
2. L’istituzione da parte dell’Accademia dei Corsi di dottorato, l’approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all’assegnazione delle borse di studio sono disciplinate in conformità alla normativa vigente.
3. I dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell’Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal regolamento di Istituzione, anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e straniere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 2° livello o della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero ai sensi delle leggi vigenti. L’accesso ai Corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi o di Lauree conseguiti in base alle normative previgenti all’applicazione della legge di riforma 508/99 e 509/99.
5. L’accesso ai Corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del corso.
6. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun corso di dottorato e l’ammontare e il numero, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del C.A. e del C. di A.
7. L’Istituzione può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato di ricerca congiunti o Corsi di dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti, anche in deroga al precedente comma 6, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di dottorato di ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell’eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro Regolamento.
9. Parte delle attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di dottorato può essere svolta anche all’estero, presso Accademia estere, Università o istituti equiparati, anche nell’ambito dei programmi europei ed internazionali di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.
Art. 10 - Corsi di perfezionamento. Master Accademico
1. Il Corso di Master è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale previsto dal comma 7 dell’art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un’annualità, alla cui conclusione è rilasciato il titolo corrispondente.
2. La proposta formativa concernente il master deve essere trasmessa al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM.
3. L’Istituzione può attivare Master di 1° livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di 1° livello, laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di 2° livello (MA2) destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di 2° livello, la Laurea Magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.
4. I Master possono essere istituiti anche in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera dell’organo di gestione dell’Istituzione.
6. I relativi regolamenti didattici possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
7. L’offerta didattica dei Corsi di Master deve essere specificatamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l’esistenza reale e le provate esigenze del mercato del lavoro, in ambito non solo locale.
8. A tale scopo l’impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità.
Art. 11 - Scuola Libera del Nudo
1. Presso l’Accademia di Bologna, in omaggio alla propria tradizione storica, è attiva la Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, il cui fine è l’apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’arte.
2. L’insegnamento del Corso libero del nudo, della durata di 300 ore, è affidato a docenti dell’Accademia. Gli insegnamenti di Tecniche dell’incisione e Storia dell’Arte vengono seguiti presso i corsi ordinario presso corsi dedicati nell’ambito del monte. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti.
3. L’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, è subordinata eventualmente a specifica prova di accesso deliberata dal C.A. e pubblicata sul Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice presieduta dal docente della Scuola Libera del Nudo.
4. La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione.
5. In considerazione del numero programmato, di norma viene consentito ad un frequentante la Scuola Libera del Nudo l’iscrizione a 3 successive annualità. Al termine di tale durata, l’iscrizione non è rinnovata onde consentirne di nuove. Nel caso in cui il numero programmato non venisse raggiunto, sarà concessa la reiterazione dell’iscrizione oltre il triennio.
6. I candidati respinti alle eventuali prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prevista prova di accesso.
7. Presso la scuola libera del nudo, è istituita la figura di coordinatore
TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E/O DI RICERCA
Art. 12a - Strutture didattiche e/o di ricerca
1. Sono strutture didattiche e/o di ricerca dell’Accademia:
a. i Dipartimenti stabiliti dal D.M. 30 settembre 2009 n. 123 in cui confluiscono le Scuole;
b. le Scuole con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di 1° livello (CDA) , 2° livello (CDSA), 2° livello a ciclo unico e Corsi di Specializzazione;
c. le strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano la formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza, ovvero i Master di 1° e 2° livello, i Corsi di formazione alla ricerca o Dottorato, i Corsi di perfezionamento;
d. le strutture del Patrimonio storico o Fondo dei Beni culturali;
e. Politecnico delle Arti e/o Polo o Distretto delle Arti.
2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.
3. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore nominato con decreto direttoriale, sentito il C.A.
4. Attraverso l’adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il C.A., per il funzionamento delle strutture didattiche e/o di ricerca successivamente potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell’Accademia, l’istituzione di organi ristretti all’interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
5. I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti.
6. Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche e/o di ricerca sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal C.A., sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.
7. Ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dello Statuto, l’Accademia di Bologna attiva il Politecnico delle Arti e Polo delle Arti regolamentati da specifici protocolli di intesa.
Art. 12b - Patrimonio o Fondo dei Beni culturali e spazi per didattica, esposizione, produzione
1. Il patrimonio storico dell’Accademia di Bologna o Fondo dei Beni culturali dell’Accademia è ricchezza riconoscibile anche come struttura e luogo di didattica, ricerca, sperimentazione e produzione. Ne fanno parte:
a. La Biblioteca;
b. La Galleria Guidi;
c. La Gipsoteca;
d. L’Archivio storico;
e. L’Aula Magna
f. Il Teatro;
2. Con decreto direttoriale, sentito il C.A., è individuato un responsabile per ogni settore sulle attività da svolgere e svolte e sarà monitorata periodicamente dal C.A. o svolgimento delle sue funzioni.
3. Con decreto direttoriale, sentito il C.A., tale incarico potrà essere revocato anche prima dello scadere del mandato.
4. I singoli settori saranno strutturati secondo specifici regolamenti istruiti dai responsabili, approvati dal
C.A. e dal C. di A. per quanto di rispettiva competenza.
Art. 13 - Competenze e organi delle strutture didattiche e di ricerca
1. Gli organi dell’Accademia e le rispettive competenze sono definiti dallo Statuto, dal presente Regolamento, dall’offerta formativa dell’Accademia e dalla normativa specifica.
2. Sono quindi definite nuove figure e organi di riferimento. Per quanto non qui esplicitato, si rimanda ai Titoli e Regolamenti delle singole strutture.
3. In attesa dell’istituzione di tutti gli organi indicati, è istituita una Commissione didattica composta da 3 docenti del C.A., il Coordinatore della Scuola e/o Corso, eventualmente designato dal Direttore, sentito il C.A., uno studente indicato dalla Consulta. La Commissione didattica:
a. esercita una supervisione per l’ordinato andamento dei Corsi, l’effettivo coordinamento delle attività didattiche, la qualità dell’offerta formativa, la coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all’obiettivo di favorire la ordinaria corrispondenza tra durata curriculare prevista e durata effettiva dei Corsi di studi;
b. propone al Consiglio Accademico ogni iniziativa atta a migliorare l’organizzazione della didattica;
c. esprime pareri al C.A. sui regolamenti didattici dei Corsi di studi e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
d. redige il manifesto degli studi che viene approvato dal C.A.
Art. 13a - Dipartimenti
1. Il dipartimento è struttura organizzativa di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di
produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, in cui confluiscono professori dell’Accademia con incarico a tempo indeterminato e determinato(a contratto)
2. Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l’altro, i corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca e master afferenti. Il regolamento di dipartimento è parte integrante del regolamento generale dell’Accademia.
3. E’ possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
4. Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:
a. Promuove e coordina l’attività didattica e di ricerca nell’ambito delle scuole ad esso afferenti,
b. elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
c. Concorre allo svolgimento dell’attività didattica e ai piani dell’offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del C.A. e in base alle risorse disponibili;
d. Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
e. Propone l’istituzione di corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento e Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
f. Sentito il CDP, esprime parere e avanza proposte al C.A. in merito alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di docenza;
g. Avanza al C.A. e C. di A. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca;
h. Programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all’ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al C.A. che delibera in materia.
5. Le istituzioni di Dipartimenti avverranno con decreto del Direttore dell’Accademia su delibera del C.A. e parere conforme del C. di A.
6. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie il dipartimento al quale afferire. La mancata opzione del dipartimento di afferenza da parte del docente comporta l’assegnazione d’ufficio ad opera del C.A. Ogni 3 anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di afferenza ad altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al programma di ricerca del docente.
7. Sono organi del dipartimento:
a. Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio di dipartimento, viene designato dal Consiglio Accademico fra i professori in posizione contrattuale a tempo indeterminato o determinato compatibile con il periodo temporale del mandato, fra coloro che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio partecipando attivamente alla vita dell’Ente e siano afferenti al dipartimento medesimo ed è nominato con decreto direttoriale. Xxxx in carica 3 anni e può essere rinominato una sola volta consecutivamente. Il Coordinatore può designare, fra i componenti del consiglio di dipartimento, un vice-coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
b. Il Consiglio di dipartimento, che è l’organo d’indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell’attività di ricerca, è formato da tutti i professori di 1a e 2a fascia afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.
Art. 13b - Scuole
1. Le singole Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di 1° e 2° livello, nonché dei master di 1° e 2° livello ad esse afferenti. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti.
2. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti di ruolo di 1a e 2a fascia afferenti alla Scuola e da 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma afferenti la Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti.
3. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore designato dal CA tra i professori di ruolo o in servizio a tempo determinato annuale continuativa da almeno 3 anni, per un periodo di 3 anni rinominato non più di una volta consecutivamente.
4. Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma, sarà designato un responsabile di Corso, eletto dal Consiglio di Corso, che comprende tutti i docenti di ruolo afferenti al corso, e nominato dal Direttore.
Art. 14 - Corso di Diploma di 1° livello CDA
1. Il Consiglio di Corso di diploma coincide con il Consiglio di Scuola, laddove nella Scuola sia attivo un solo Corso di Diploma, anche se con più percorsi.
2. Nel caso di più Corsi di Diploma afferenti alla stessa Scuola; l’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del CDA singolo sono affidate al Consiglio di corso di diploma che verrà istituito, avente il compito di:
a) provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, coordinarne lo svolgimento, proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
c) formulare al C.A. proposte in ordine all’utilizzo delle risorse;
d) proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;
3. Il Consiglio di corso è costituito:
a) da tutti i professori che ricoprono un insegnamento del corso, nonché da una rappresentanza di 2 studenti iscritti al corso designata dalla Consulta degli Studenti.
b) dal Coordinatore del corso, designato tra i professori di ruolo o in servizio a tempo determinato con contratto annuale continuativo per almeno 3 anni, del Consiglio di corso per un periodo di 3 anni rinominato per non più di una volta consecutivamente.
Art. 15 - Corso di Diploma di 2° livello CDSA
1. Il Consiglio di Corso di diploma coincide con il Consiglio di Scuola, laddove nella Scuola sia attivo un solo Corso di Diploma, anche se con più percorsi.
2. Nel caso di più Corsi di Diploma afferenti alla stessa Scuola; l’organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del CDSA singolo sono affidate al Consiglio di corso di
diploma che verrà istituito, avente il compito di:
a. provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative;
b. proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, coordinarne lo svolgimento, proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
c. proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finali
d. formulare al C.A. proposte in ordine all’utilizzo delle risorse;
e. proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;
3. Il Consiglio di corso è costituito:
x. xxx professori che ricoprono un insegnamento del corso nonché dalla rappresentanza di 1 studente iscritto al corso designata dalla Consulta degli Studenti;
b. dal Coordinatore del corso, designato tra i professori di ruolo o in servizio a tempo determinato con contratto annuale continuativo per almeno 3 anni, del Consiglio di corso per un periodo di 3 anni rinominato per non più di una volta consecutivamente.
TITOLO III – CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI
Art. 16 - Conseguimento del diploma di 1° livello (CDA)
1. Per conseguire il diploma del CDA, lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, di altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua straniera e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova di idoneità.
Art. 17 - Conseguimento del diploma di 2° livello (CDSA e CUR)
1. Per conseguire il diploma di 2° livello lo studente deve aver acquisito 120 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dal regolamento del
Corsi di diploma di 2° livello e recepito nel Manifesto degli studi.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua straniera e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di 1° livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività di stage, di tirocinio e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del corso di diploma di 2° livello.
3. Per conseguire il diploma di 2° livello Ciclo Unico Restauro lo studente deve aver acquisito 300 CFA, comprensivi degli insegnamenti, di altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.
Art. 18 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che può comprendere un’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° e 2° livello si rimanda al regolamento tesi già vigente.
5. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore e sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici e comunque composte almeno da cinque membri docenti.
6. Il Presidente della commissione deve essere un docente afferente alla Scuola che rilascia il titolo. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Xxxxxx diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell’anno accademico interessato.
7. Nei Corsi di studi interScuole la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.
8. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei cento decimi.
9. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.
10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
Art. 19 - Valutazione
0.Xx Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma mediante:
a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:
b. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
c. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
2.Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del NdV e saranno prese in esame da cura ciascun Consiglio di corso e dal CA.
TITOLO IV - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 20 - Ammissione
1. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma accademico di 2° livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale e deliberati dal C.A.
3. L’ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
4. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di 3 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del Direttore dell’Accademia.
5. La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di specializzazione è definita da specifico regolamento del dipartimento competente approvata dal C.A.
Art. 21 - Conseguimento del Diploma
1. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 180 CFA, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e/o saggio grafico-scrittografico che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione come da specifico regolamento, con nomina direttoriale.
3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio dipartimentale competente e approvato dal C.A.
Art. 22 - Istituzione e attivazione
1. Un corso di specializzazione, comprensivo della struttura didattica, su proposta della struttura dipartimentale competente, viene approvato dal C.A., sentito il C. di A. per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione e previa approvazione ministeriale, viene istituito con delibera direttoriale.
2. Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
a. la denominazione;
b. gli obiettivi formativi specifici;
c. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
d. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
e. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
f. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
g. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
Art. 23 - Valutazione
0.Xx Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica di ricerca e di produzione dei singoli corsi di diploma di specializzazione mediante:
d. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti:
e. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
f. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
2.Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del NdV e saranno prese in esame da cura ciascun Consiglio di corso e dal CA.
Art. 24 - Specializzandi
x. Xx specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, esercitazioni, attività laboratoriali e di tirocinio, nonché ad ogni altra attività prevista dall’ordinamento degli studi.
b. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.
Art. 25 - Strutture didattiche e organi
1. Sono organi del corso di specializzazione, presso il Dipartimento competente, il Coordinatore del corso e il Consiglio di corso
2. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del corso, è designato dal Consiglio del corso fra i docenti di ruolo o in servizio a tempo determinato con contratto annuale da almeno 3 anni , dura in carica 3 anni ed e può essere rinominato una sola volta consecutivamente. Convoca il Consiglio di corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di corso e al C.A. la relazione sul funzionamento del corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.
3. Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti di 1a e 2a fascia cui sono affidati compiti e attività didattiche nel corso e dalla rappresentanza di 1 specializzando designato dalla Consulta degli studenti.
4. Il Consiglio di corso di specializzazione:
a. programma e coordina le attività d’insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale;
b. designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo
c. all’inizio di ogni anno, per ripartire le attività e i compiti dei docenti, fornisce un piano che il C.A. delibera;
d. elegge il Coordinatore del corso che viene nominato dal Direttore;
e. avanza proposte al C.A. in merito all’attivazione di insegnamenti previsti nell’ordinamento didattico del corso,
f. propone al C.A. l’impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d’insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento
x. xxxxxxx i piani di studio e le attività professionalizzandi degli studenti dandone comunicazione al C.A.
x. xxxxxxxxx, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.
TITOLO V - Corsi di Formazione alla ricerca artistica e Master accademici CAPO 1 - Corsi di Formazione alla ricerca artistica o Dottorato di ricerca (CFRA)
Art 26 - Ammissione
1. I corsi di formazione alla ricerca artistica (CFRA) sono strutture didattiche volte alla formazione di esperti nell’ambito di un particolare settore della ricerca artistico-culturale aventi l’obiettivo di fornire competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione secondo percorsi virtuosi.
2. I CFRA si svolgono presso le strutture dell’Accademia o presso strutture consorziate o convenzionate.
3. I CFRA rilasciano titolo equiparato al dottorato di ricerca universitario.
4. L’ammissione ai CFRA richiede il possesso del diploma accademico di 2° livello, o dove consentito dal regolamento del corso, di laurea magistrale.
5. Ai CFRA, di durata almeno triennale, si accede mediante concorsi pubblici banditi annualmente dall’Accademia.
6. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.
7. Le strutture dipartimentali di competenza propongono annualmente al C.A., con delibera motivata, l’istituzione di corsi di formazione alla ricerca. Ogni proposta deve contenere:
a) il tema della ricerca definito all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;
b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;
c) requisiti di partecipazione al corso;
d) le strutture utilizzabili;
e) il piano di fattibilità finanziaria;
f) le risorse economiche disponibili;
g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi;
i) la composizione del Consiglio di corso di formazione alla ricerca artistica in cui siano presenti almeno 3 docenti;
k) l’indicazione del coordinatore del corso di formazione individuato tra i docenti di ruolo.
Art. 27 - Conseguimento del Diploma
1. Per conseguire il diploma di CFRA lo studente deve aver acquisito non meno di 180 CF in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo corso di Formazione alla Ricerca Artistica, fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca innovativo ed originale approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o saggio grafico-scrittografico, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi del corso di formazione, discusso pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal C.A.
Art. 28 - Valutazione
1.I CFRA saranno valutati dal Nucleo di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
a) sussistenza dei requisiti di idoneità per l’istituzione del CFRA;
b) rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi
c) programmi di “didattica strutturata” per la formazione alla ricerca con forte integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica
d) aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell’Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell’Accademia in relazione al comprensorio in cui opera
e) proiezione in ambito internazionale mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie e Facoltà di Belle Arti o Università straniere e/o con periodi di studio-ricerca all’estero della durata di un anno accademico o 2 semestri
f) convenzioni con altre istituzioni accademiche o universitarie italiane o straniere, o con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica per una co-progettazione e co- gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell’ambito di gruppi di ricerca specializzati
Art. 29 - Organi
Sono organi del Corso di formazione alla ricerca artistica:
1. Il Coordinatore del corso di formazione, scelto tra i docenti di ruolo o in servizio a tempo determinato con contratto annuale continuativo da almeno 3 anni che dura in carica 3 anni e può essere rinominato una sola volta consecutivamente, ha il compito di:
a. coordinare l’attività didattica dei dottorandi;
b. convocare il consiglio di corso e presiederlo;
c. comunicare al Direttore dell’Accademia le deliberazioni assunte dal Consiglio di corso;
d. autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell’attività programmata;
e. redigere la relazione finale sull’andamento del corso di formazione a conclusione del corso
f. attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del corso
2. Il Consiglio di corso, formato da tutti i docenti che operano sul corso medesimo, avente il compito di:
a. definire articolatamente i curricola dei dottorandi tramite l’approvazione del progetto di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie
b. organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni
c. designare tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio
d. relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone la maturazione nell’ambito artistico, scientifico e metodologico
e. promuovere le collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti
pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca
f. proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio
x. approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l’ammissione agli anni successivi
h. deliberare eventuali esclusioni dal proseguimento del corso
i. designare eventuali tutor di alto profilo artistico-professionale, scelti fra ricercatori di Enti pubblici o privati convenzionati con l’Accademia per la realizzazione del corso di formazione.
j. I tutor partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di corso.
CAPO 2 - CORSI DI MASTER ACCADEMICO
Art. 30 - Attivazione
1. Un corso di Master Accademico di 1° o 2° livello viene istituito su proposta di uno dei Consigli competenti e approvata dal C.A.
2. L’attivazione del Master e il relativo decreto direttoriale di istituzione devono indicare:
a. l’ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
b. la durata e il periodo di svolgimento del master;
c. il numero massimo di partecipanti;
d. le modalità di accesso dei partecipanti;
e. l’ammontare delle quote di iscrizione;
f. la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella dell’Accademia;
3. La proposta didattica dopo l’approvazione degli organi, sarà trasmessa al Miur per la verifica di congruità con le apposite linee generali predisposte dal Cnam.
Art. 31 - Conseguimento del Diploma
1. Per conseguire il diploma di Master Xxxxxxxxxx lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del master.
2. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, con discussione pubblica davanti ad una commissione nominata dal Direttore dell’Accademia.
Art. 32 - Organi
1. Il corso è organizzato e seguito da:
a. Il Coordinatore del Master che vigila sul suo corretto funzionamento, ha responsabilità della gestione e conclusione del corso, presenta al C.A. la relazione finale sui risultati conseguiti;
b. L’eventuale Consiglio del Master, composto dai docenti interessati che nell’ambito del corso, oltre alla funzione didattica, esercitano quella di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.
Art. 33 - Finanziamento
1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.
TITOLO VI - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
Art. 34 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente
1. Questi corsi hanno l’obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari. Si caratterizza per una durata massima di un’annualità, per un numero massimo di 60 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.
2. Per l’ammissione ai corsi è previsto il possesso del Diploma Accademico o laurea di 1° e/o 2° livello.
3. L’ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.
Art. 35 - Progettazione dei corsi
1. Un corso di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente viene proposto dalle strutture didattiche interessate sulla base di un progetto ove siano definiti:
a. denominazione e obiettivi formativi specifici del corso;
b. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale;
c. le dimensioni della potenziale domanda di iscrizioni;
d. le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;
e. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
f. il piano di fattibilità.
Art. 36 - Attivazione dei corsi
1. I corsi vengono proposti dalle strutture didattiche interessate, approvati dal C.A. e dal C. di A. per quanto di loro competenza, ed istituiti con decreto direttoriale.
2. Il decreto di attivazione deve indicare:
a. l’ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA;
b. durata del corso e numero massimo di partecipanti;
c. modalità di selezione dei partecipanti;
d. ammontare delle quote d’iscrizione;
e. sede e periodo di svolgimento del corso.
Art. 37 - Organizzazione dei corsi
1. I corsi sono organizzati e seguiti dal Coordinatore, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso e ha la responsabilità di gestione e coordinamento delle attività formative, di stage e laboratoriali dell’eventuale gruppo di lavoro e presenta al C.A. la relazione conclusiva sui risultati conseguiti.
2. Svolgono insegnamento sul corso di perfezionamento i professori di ruolo, i docenti a contratto ed esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell’ambito delle discipline del corso.
Art. 38 - Finanziamento
1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del corso di perfezionamento si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti, istituzioni, imprese esterne pubbliche e private anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.
Art. 39 - Attestato di frequenza
1. A conclusione dei corso, agli iscritti che, a giudizio del Responsabile, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia e del professore responsabile del corso.
2. La carriera accademica degli iscritti ai corsi di perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel
presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di diploma di 1° e di 2° livello.
TITOLO VII - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI
Art. 40 - Corsi di orientamento
1. L’Accademia di Bologna, d’intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento pre accademico, riservati agli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre
iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell’Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
3. L’Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l’iscrizione a corsi post-diploma.
Art. 41 - Attività integrative
1. Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, anche su richiesta della Consulta studentesca previa delibera del C.A., l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base
dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e ad esso funzionali.
2. Ove se ne ravvisi la necessità, l’Accademia può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. I corsi propedeutici possono sostituire eventuali esami di ammissione se istituiti per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per iscrizione ai corsi e livelli vari.
4. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.
Art. 42 - Attività formative autogestite dagli studenti
1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il C.A. e il C. di A. per quanto di loro competenza:
a. autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
b. possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.
2. All’inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al C.A. per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
3. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell’Accademia.
4. Le strutture didattiche dell’Accademia, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, come singoli, Consulta o associazioni riconosciute.
5. Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all’interno dei locali dell’Accademia senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.
6. I numeri dei crediti relativi all’attività autonomamente scelte dallo studente, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, saranno definite dagli ordinamenti didattici.
Art. 43 - Corsi di formazione, attività di stage e seminariali
1. L’Accademia ha facoltà di organizzare stage, cantieri-scuole, seminari in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. L’Accademia, anche in regime “conto terzi”, ha la facoltà di organizzare attività di stage, seminariali e corsi di formazione, su richiesta di enti ed istituzioni.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal C.A. e attivato con decreto
direttoriale che prevede:
a. durata del corso, dello stage o del cantiere;
b. numero minimo e massimo di partecipanti;
c. quote di iscrizione;
d. sede e periodo di svolgimento;
e. coordinatore;
f. eventuali borse di studio.
4. Le attività di cui al comma 2 possono essere finanziate da soggetti esterni e saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista “attività conto terzi”.
Art. 44 - Attività di tirocinio post-diploma
1. L’Accademia di Bologna attiva attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza tramite specifiche convenzioni.
2. Per lo svolgimento di dette attività, il Centro orientamento e tutorato definirà:
a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
c. obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
x. xxxxxxxx dell’attestato di partecipazione;
e. eventuali cause di invalidità del tirocinio.
Art. 45 - Corsi e attività di perfezionamento all’estero
I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso Istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall’Accademia di Bologna sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.
PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 46 - Figure professionali dell’organizzazione didattica
Sono figure professionali necessarie all’organizzazione della didattica per l’offerta formativa e la ricerca dell’Accademia:
a. docenti di 1a fascia a tempo indeterminato e determinato ;
b. docenti di 2a fascia a tempo indeterminato e determinato ;
c. docenti a contratto;
d. tecnici di laboratorio;
e. tutor;
f. cultori della materia.
Art. 46a - Manifesto degli studi
1. Il Manifesto degli studi è il documento annuale che contiene l’offerta didattica dei corsi di studio di 1° e 2° livello trasformati, istituiti ed attivati dall’Accademia e disciplina, in base agli ordinamenti di riferimento, le norme e procedure di accesso, i requisiti e le modalità di immatricolazione e iscrizione, gli importi delle tasse, le scadenze e la gestione della carriera per gli studenti italiani e stranieri ad ogni livello.
2. Il Manifesto relativo a Master, Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione sono contenute negli specifici bandi per l’accesso a ciascun corso che vengono pubblicati sul sito web ed, in assenza, negli specifici Regolamenti. I Manifesti si applicano anche a detti corsi di studio, in base all’ordinamento di
3. riferimento, per i principi di carattere generale e per le norme non in contrasto con i bandi e i Regolamenti di cui sopra.
Art. 47 - Crediti Formativi Accademici (CFA)
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base di CFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente.
2. Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento di 25 ore di lavoro, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, come da frazionamento deliberato dal C.A. per ciascun credito, (lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali e laboratoriali il 50%), richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005.
4. Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è fissato dalla normativa in vigore. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta delle Scuole, su delibera del C.A., esclusivamente attraverso decreto direttoriale.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno.
6. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche di cui al successivo art. 6, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti al fine di valutare l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. L’Istituzione può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina, secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici di Dipartimenti, Scuole o Corsi.
8. L’Istituzione, in base all’art. 9 comma 4 del D.P.R. 212 determina il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento
Art. 48 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiti ai sensi dell’art. 5 DPR 212/2005 determinano l’offerta formativa complessiva dell’Accademia, distinguendola nei piani di studio relativi ai Corsi di vario livello appartenenti alle scuole e attribuendone l’afferenza ai dipartimenti e in particolare specificano:
a. la denominazione del corso di studio;
b. il dipartimento di appartenenza;
c. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
d. i curricola in cui è eventualmente articolato il corso;
e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività autonomamente scelte dagli studenti;
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
i. ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma di 2° livello, ai corsi di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.
2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di 1° e 2° livello sono individuati nella tabella A allegata al presente Regolamento ed afferenti a Scuole e Dipartimenti come da tabella A del D.P.R. 212. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si procederà ad eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.
3. Fino all’adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, i corsi di 2° livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
4. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo- interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
Art. 49 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di Diploma Accademico di 1° e 2° livello, dei Corsi di Specializzazione, dei Corsi di formazione alla ricerca o Dottorato, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento e, comunque, di ogni iniziativa didattico- formativa dell’Accademia.
2. Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell’organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal C.A., sentita la Consulta degli Studenti, e, per quanto di competenza, dal C. di A. secondo lo Statuto.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
a. l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;
b. il settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento;
c. il numero dei crediti formativi assegnati;
d. gli obiettivi formativi specifici;
e. l’eventuale articolazione in moduli;
f. le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
g. la tipologia delle forme didattiche;
h. la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
i. la denominazione e la struttura dei curricola offerti agli studenti;
j. le regole sugli obblighi della frequenza.
Art. 50 - Valutazione
1. Il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica mediante:
a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti;
b. l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
c. l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
2. Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale redatta dal NdV come da DPR.132/03
CAPO 2 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA
Art. 51 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi
1. L’Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. L’attivazione dei corsi di diploma accademico deve essere sottoposta all’approvazione del
Ministero. I Corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello, gli eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inseriti nelle tabelle concernenti l’offerta formativa allegate al presente Regolamento.
2. L’istituzione di una nuova Scuola in sede di prima applicazione è deliberata dal C.A.
3. L’istituzione di un nuovo Corso di studi di 1° livello avviene su proposta di una Scuola e delibera dal C.A.
4. L’istituzione di un nuovo Corso di studi di 2° livello attualmente avviene su delibera del C.A. e del C. di A., parere del CNAM e successivo decreto ministeriale.
5. L’organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Ordinamento didattico, in cui si definiscono in particolare:
a. La denominazione del Corso di studi, la sua durata, gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione è finalizzato, la classe di appartenenza, la Scuola o Dipartimento di afferenza;
b. L’elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all’acquisizione dei crediti che costituiscono i “curricula” previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico- disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l’assegnazione dei relativi crediti;
c. La tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d. Eventuali modalità di accesso dei partecipanti, il numero massimo o minimo di iscritti previsto;
e. L’ammontare delle quote d’iscrizione previste;
f. Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
g. La sede di svolgimento del corso;
h. Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
i. Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;
j. Il piano di fattibilità finanziario, ovvero l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
6. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al presente regolamento, è approvata come definita con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.A e del C di A. per quanto di loro competenza ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall’inizio del successivo anno accademico, salvo diversa delibera del C.A.
7. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:
a. rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
b. sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, xxxx, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.
8. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell’Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra altre Accademie o Università (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l’iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni.
9. Il C.A., sentiti il coordinatore del corso di studio interessato e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica, attivazione o disattivazione dei corsi.
10. Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi:
a) il venire meno delle ragioni giustificative di cui ai precedenti comma;
b) una significativa persistente riduzione delle immatricolazioni;
c) la compatibilità o meno con il mantenimento della qualità dell’offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell’Istituzione.
11. In caso di disattivazione di un corso di studi, l’Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al C.A. la disciplina delle relative carriere.
Art .52 - Programmazione didattica
1. Ai sensi dello Statuto, il C.A. è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico- culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all’approvazione annuale del Manifesto degli studi dell’Accademia di Bologna, sentito il CDP.
2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi il C.A. si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali e comunque entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
b. piano di copertura degli insegnamenti;
c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali.
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal C.A. in corso d’anno, in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.
Art. 53 - Incompatibilità
1. L’incarico di Direttore dell’Accademia è incompatibile con altri incarichi di responsabile delle strutture didattiche, ma può assumere incarico ad interim qualora sia necessario.
2. L’incarico di responsabile delle strutture didattiche a qualunque livello, così come i docenti componenti il C.A. e la componente docente in C. di A. sono incompatibili con le figure di componente della RSU, non possono essere altresì componenti delle Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie dei Docenti. Infine i componenti il C.A. e la componente Docente in C di A, possono assumere soltanto un altro incarico relativo alle strutture didattiche.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda allo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e al CCNL vigente.
Art. 54 - Piano degli studi annuale
1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, laboratorio e esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento
2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del Corso di studio. Esso dovrà essere consegnato 3 settimane prima della data di pubblicazione di cui all’art. 56 comma 3.
Art. 55 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente saranno indicati l’orario di ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
3. Il piano è approvato dal C.A., quindi pubblicato all’albo dell’Istituto e per xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 00
giorni prima dell’inizio di ciascun periodo didattico ed è un Ordine di servizio immediatamente esecutivo e definitivo.
Art. 56 - Manifesto annuale degli studi
1. Entro il 30 luglio di ogni anno il C.A. e, per quanto di sua competenza, il C.A.e il CdA, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
a. il piano annuale di ciascun xxxxx xx xxxxxx;
x. xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
c. le modalità di immatricolazione e d’iscrizione;
d. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
e. i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;
f. l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al C.A. entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 1° novembre di ogni A.A.
Art .57 - Coordinamento delle attività didattiche
1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività all’interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l’organo collegiale del corso viene riunito entro il 30 maggio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L’organo collegiale si riunisce altresì prima dell’inizio dell’A.A. per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi d’insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.
3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo collegiale della struttura didattica medesima.
4. Il coordinamento e le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al C.A.
5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il C.A. potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai Coordinatori delle diverse strutture didattiche.
Art .58 - Verifica dei risultati delle attività formative
1. L’Accademia di Bologna si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3. I Consigli di Scuola e/o di Corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi
formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi.
CAPO 3 - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI
Art. 59 - Forme didattiche
1. Le attività didattiche svolte dall’Accademia di Bologna possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista.
2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o laboratoriali, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
Art. 60 - Corsi d’insegnamento
1. I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.
2. Il C.A. ha il compito di affidare gli incarichi che esulino dalle discipline di titolarità ai docenti in organico, mediante valutazione comparativa e su richiesta del docente.
3. Le discipline che costituiscono i corsi ufficiali d’insegnamento possono essere di durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
4. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
5. Per quanto non specificato, si rinvia alla sezione del CCNL vigente del personale docente.
6. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo.
7. A motivo dell’alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici assumono valenza autonoma e rappresentano momenti necessari di formazione dello studente.
Art. 61 - Manifestazioni culturali
I seminari, gli incontri, le conferenze, i cantieri, gli allestimenti, visite a musei e gallerie e ogni attività organizzata dell’Accademia sono riconosciute come attività formativa consistenti nella partecipazione attiva degli studenti, poiché presentano, approfondiscono, praticano i temi oggetto di insegnamento.
Art. 62 - Tirocini
1. Il tirocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.
2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l’Accademia e la struttura proposta e lo studente sarà seguito nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
5. Il tirocinio deve terminare entro la sessione precedente di tesi.
CAPO 4 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI
Art. 63 - Accertamento della preparazione degli studenti
L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
1. prove di ammissione ai corsi di studio;
2. prove di accertamento della preparazione iniziale;
3. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
4. prove finali di tesi.
A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Xxxxx restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all’inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante la votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 3 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia.
L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di 1° e di 2° livello che prevede 3 sessioni con 5 appelli di esami nel corso dell’A.A. approvate dal C.A. Di norma le sessioni
d’esame sono: sessione estiva (due appelli, giugno-luglio); autunnale (un appello, settembre) straordinaria (2 appelli febbraio, di cui uno riservato agli studenti iscritti al 1°anno che terminano i corsi nel primo semestre ) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo. Appelli straordinari possono essere autorizzate di volta in volta dal C.A. dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Nella stessa sessione, tra un appello e l’altro devono di norma trascorrere massimo 15 giorni.
La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo visto, alla segreteria didattica, alla Consulta studentesca mediante affissione all’albo e per xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso in cui un docente debba svolgere esami di più discipline, si definisce una verifica unica delle presenze tale da poter considerare il numero complessivo degli studenti iscritti agli esami in ciascun appello.
Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
La sessione degli esami finali di profitto ha inizio normalmente almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria attività didattica, fatte salve diverse delibere del C.A.
Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il C.A. può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.
Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Xxx consegua il voto massimo può essere concessa la lode.
Art. 64 - Ammissione agli esami di profitto
1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
a) essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
b) essere in regola con gli obblighi di frequenza se previsti per ogni singolo corso.
2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
3. Lo studente può sostenere nel corso dell’A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.
5. Lo studente supera un esame finale di profitto quando ottiene la votazione minima di 18/30. Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati dallo studente non devono e non possono essere verbalizzati. Lo studente può ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo.
6. Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità e quindi non si possono sostenere più esami della stessa disciplina nel medesimo appello.
Art. 65 - Commissione degli esami di profitto
1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta da 3 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia. Possono partecipare alla commissione d’esame, i cultori della materia, come da regolamento.
2. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente.
3. La verbalizzazione dell’esito dell’esame è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
4. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente validata esclusivamente dal Presidente della commissione.
Art. 66 - Ammissione ai corsi di studio
1. I corsi di studio presso l’Accademia di Bologna sono ad accesso programmato e subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
2. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi allo svolgimento delle prove.
3. Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal C.A., sentito il C. di A., sulla base di relazioni tecniche predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
a. disponibilità di professori di ruolo di 1a e 2a fascia;
b. disponibilità di aule e laboratori;
c. monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni;
d. monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni;
e. possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.
4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti
disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.
5. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
6. I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.
7. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione
8. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
9. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è nominata dal Direttore dell’Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l’ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l’identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell’Istituto almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
10. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il 1° anno accademico.
11. I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione dell’esito dell’ammissione agli interessati.
Art. 67 - Accertamento della preparazione iniziale
1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per le determinazione di eventuali obblighi formativi.
Art. 68 - Prova finale di diploma
1. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° e 2° livello si rimanda al regolamento tesi, deliberato dal C.A.
2. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di 1° e 2° livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento e approvato dal C.A.
3. La prova finale di diploma deve comunque consistere in un lavoro che testimoni produzione e ricerca artistica opportunamente corredato da adeguato supporto teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca storico-teorica o metodologica, secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
4. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo.
5. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
a. aver frequentato il rispettivo corso di studio;
b. aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di
crediti;
c. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA.
d. essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi;
6. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal C.A. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi.
7. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi che deve essere consegnata in copia digitale presso la segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito dal Direttore, e in copia cartacea alla Commissione di Tesi, completa della firma del Docente del Corso principale e del Docente relatore.
8. Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi un professore di ruolo o a contratto dell’Accademia.
9. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
10. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento potrà contemplare la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata;
11. Per la prova finale di diploma di 1° e 2° livello, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore minimo 6 mesi prima della prova finale di diploma.
12. Per la prova finale di diploma di 1° e 2° livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
13. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore e/o correlatore a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
14. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dal relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l’eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “dignità di pubblicazione” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconoscimenti di merito.
15. Le commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica, formate da tutti i docenti del corso massimo da 5 docenti compresi il relatore ed eventuale correlatore e vengono nominate dal Direttore. Per ogni commissione vengono nominati inoltre 2 docenti supplenti.
16. Le commissioni per i Diplomi di 2° livello in Restauro saranno composte come da normativa vigente.
17. Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato.
18. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, anche esperti e ricercatori esterni.
19. La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di
riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.
20. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
21. I verbali dell’esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.
CAPO 5 - QUALITÀ DELLA DIDATTICA
Art. 69 - Attività di orientamento e tutorato
1. Ai sensi dello Statuto, l’Accademia organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato attraverso l’Ufficio di orientamento e tutorato.
2. L’attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al suo interesse e vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio
3. L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia e approvato dal C.A. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Direttore. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e in uscita con attività di tirocinio e stages presso istituti e
aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.
4. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
5. L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a: a) contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi; b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento; c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica; d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
6. L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’Accademia e approvato dal C.A. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.
7. Annualmente il C.A. approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
8. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d’Istituto.
9. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da personale tecnico-amministrativo e da allievi.
Art. 69a – Xxxxxxx Xxxxxxx e Ufficio per l’internazionalizzazione
1. L’Accademia di Belle Arti di Bologna ha attivato un Ufficio che favorisce gli scambi internazionali e partecipa al Programma Erasmus istituito dall’Unione Europea per la promozione e la reciproca conoscenza dei cittadini dei diversi Paesi membri dell’Unione e de gli altri paesi candidati (Bulgaria, Romania, Turchia) e l’integrazione dei vari sistemi accademici, universitari e di formazione. L’Ufficio Xxxxxxx favorisce la possibilità che studenti, professori dell’Accademia trascorrano un periodo di
studio, ricerca artistica o preparazione della tesi presso le Accademie/Università straniere con cui si sono stipulati accordi bilaterali.
2. L’Accademia di Belle Arti di Bologna ha attivato un Ufficio per l’Internazionalizzazione che favorisce gli scambi internazionali extra comunitari e partecipa al Programma Turandot.
3. Per quanto riguarda i regolamenti e le modalità di accesso ai programmi di scambio si rimanda alla normativa nazionale vigente.
CAPO 6 - TITOLI ACCADEMICI
Art. 70 - Rilascio dei Diplomi accademici
I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia di Bologna vengono rilasciati dal Direttore.
Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte dal Direttore o suo delegato e dal Direttore amministrativo o suo delegato. Le autorità preposte ala firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
Art. 71 - Rilascio di titoli congiunti
1. L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L’Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi cfa con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal C. di A. su parere favorevole del C.A.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.
Art. 72 - Certificazioni dei titoli di studio
1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato il diploma accademico di 1° livello, di 2° livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artistica e di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l’Accademia rilascia certificazione (Diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al
“curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
TITOLO VIII - STUDENTI CAPO 1 - NORME GENERALI
Art. 73 - Rapporto formativo
1. Con l’iscrizione dello studente e l’accettazione di essa da parte dell’Accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2. Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.
3. L’iscrizione ai corsi di diploma di 1° e 2° livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
4. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi
internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma di 2° livello e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
7. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di 1° o 2° livello, di diploma di 2° livello o di master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto o acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.
Art. 74 - Immatricolazioni
1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° e 2° livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata, anche per via telematica, entro i termini stabiliti annualmente dal C.A. e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
Art. 75 - Iscrizioni e libretti accademici personali
1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro i termini prescritti. il termine stabilito dal C.A. e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell’Accademia.
3. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi a quello d’immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
a. documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
c. documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.
Art. 76 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
1. L’Accademia di Bologna applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, nonché nelle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi
competenti per gli scambi internazionali, ovvero l’Ufficio Erasmus e per l’internazionalizzazione, il C.A.:
a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al 1° anno di corso per ogni A.A. e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche;
x. xxxxxxx, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
c. emana ogni altra disposizione per attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero eventualmente resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che:
a. consenta l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello scelto all’Accademia;
b. qualora tale corso non esista, consenta l’accesso ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
c. sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
4. Apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l’ammissione ai corsi dell’Accademia portando le risultanze ad approvazione del C.A.
Art. 77 - Iscrizione di diplomati
1. I diplomati di 1° e 2° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di 1° e 2° livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.
2. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3. Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste, se non per le discipline d’indirizzo.
Art. 78 - Iscrizione a corsi singoli
1. Su delibera dei Consigli di Scuola, gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere, Facoltà delle arti o corsi corrispondenti, possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per tasse e contributi per l’iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dagli organi competenti. La delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.
2. Su delibera del C.A., sentiti i Coordinatori del Corso di studi, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo di quanto dovuto per l’iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dagli organi competenti.
Art. 79 - Curricola e piani di studio individuali
1. L’ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricola”.
2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce.
3. Nel caso in cui lo studente intende motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.
4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal
C.A. su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.
Art. 80 - Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive
1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi che devono prevederne modalità di rilevazione, definendo anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
2. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata all’attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
3. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente.
4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l’intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
6. Lo studente fuori corso che non ne abbia già ottenuto l’attestazione di frequenza deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica.
7. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di re-iscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
8. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente. Lo studente tuttavia ha facoltà di acquisire, in ogni anno accademico, crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso usufruendo, nel rispetto di quanto previsto da successivo articolo, di offerte formative presenti nell’Accademia di Bologna e presso altre Accademie o Atenei. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.
Art. 81 - Periodi di studio all’estero
1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell’ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L’Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all’Ufficio Erasmus e per l’internazionalizzazione e al Centro orientamento e tutorato, e il C.A. delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deliberato dal C.A., sentito l’Ufficio Erasmus e per l’internazionalizzazione e il Centro orientamento e tutorato, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
5. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il C.A. abbia approvato, nell’ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l’Accademia partner.
6. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all’estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
7. Il C.A. attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all’estero.
9. Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell’esame finale.
Art. 82 - Sanzioni disciplinari
1. Spetta al Direttore la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a. ammonizione;
b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
d. espulsione temporanea dall’Accademia, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
e. radiazione dell’Accademia.
3. Le sanzioni vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente, in successione.
1. Nei casi previsti di cui alle lett. b), c), d), e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell’audizione e può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
2. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
3. La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.
CAPO 2 - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA
Art. 83 - Trasferimento ad altre Accademie
1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni A.A., purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso l’Accademia di Bologna, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
3. L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.
Art. 84 - Trasferimenti da altre Accademie
1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore, deve pervenire all’Accademia di Bologna entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola
3. disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento.
4. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricola pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia di Bologna; b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricola pregressi e piani di studio attivati dall’Accademia di Bologna.
5. Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.
Art. 85 - Passaggi di corso
1. E’ consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell’Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo da una scuola ad un’altra scuola del medesimo livello è consentito solo a conclusione dell’A.A. e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l’intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all’ammissione diretta all’Accademia possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Prova riservata ,meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.
4. Per quanto riguarda il cambio di docente della stessa disciplina, tale richiesta va formulata dallo studente entro il 30 novembre. in corso. L’accettazione di tale richiesta sarà subordinata all’accordo tra i docenti in uscita e in entrata e all’eventuale tetto massimo di iscritti.
Art. 86 - Riconoscimento degli studi pregressi
1. E’ consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
a. in possesso di titolo accademico o universitario;
b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all’estero;
c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Xxxxxxx e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
5. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti dalla Commissione didattica e deliberati dal C.A.
Art. 87 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e re-iscriversi per concludere il corso, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a. curriculum accademico svolto;
b. versamento della tassa di ricognizione per ogni annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda
Art. 88- Rinuncia agli studi
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
Art. 89 - Decadenza della qualifica di studente
1. Decade dalla qualifica di studente:
x. xxx non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
x. xxx, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra
2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
Art. 90 - Cessazione della qualifica di studente
La qualifica di studente iscritto all’Accademia di Bologna cessa per:
a. conseguimento del titolo di studio;
b. trasferimento ad altra Accademia;
c. rinuncia agli studi;
d. decadenza.
TITOLO IX - DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 91 - Diritto allo studio
1. L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3. L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
a. partecipanti ad attività di produzione dell’Accademia, stage e cantieri;
b. aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
c. studenti iscritti corsi di specializzazione;
d. studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;
e. neo-diplomati (massimo 18 mesi) per perfezionamento;
x. xxxxx di ricerca post-dottorato
4. La regolamentazione di cui al presente comma viene approvata dal C.A., sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al C. di A. per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.
Art. 92 - Studenti diversamente abili
L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.
TITOLO X - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
Art. 93 - Comunicazione
1. L’Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli
2. utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
3. Il C.A., su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.
4. Le informazioni vengono fornite mediante:
a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’Accademia;
b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
c. comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’Accademia;
d. comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e orientamento, segreteria, Xxxxxxx Xxxxxxx e per l’internazionalizzazione.
TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 94 – Norme finali e transitorie
1. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l’indicazione delle scuole e del Dipartimento di riferimento.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriali ed inserimento nel presente Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
Indice
REGOLAMENTO DIDATTICO DELL’ACCADEMIA
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Finalità
TITOLO I - OFFERTA DIDATTICA
Art. 3 - Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio attivati Art. 4 - Titoli rilasciati dall’Istituzione
Art. 5 - Ammissione ai Corsi di studi
Art. 6 - Corsi di Diploma Accademico di 1° Livello Art. 7 - Corsi di Diploma Accademico di 2° Livello
Art. 8 - Corso di Diploma Accademico di 2° Livello in Restauro Art. 9 - Corsi di formazione alla ricerca artistica o di Dottorato Art. 10 - Corsi di perfezionamento. Master
Art. 11 - Scuola Libera del Nudo
TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 12 - Strutture didattiche e di ricerca
Art. 12b - Patrimonio storico o Fondo dei Beni culturali
Art. 13 - Competenze e organi delle strutture didattiche e di ricerca Art. 13a - Dipartimenti
Art. 13b - Scuole
Art. 14 - Corso di Diploma di 1° livello CDA
Art. 15 - Corso di Diploma di 2° livello di 2°livello CDSA
TITOLO III - Conseguimento del Diplomi di 1° e 2° livello Art. 16 - Conseguimento del diploma di 1° livello (CDA) Art. 17 - Conseguimento del diploma di 2° livello (CDSA) Art. 18 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio Art. 19 - Valutazione
TITOLO IV CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 20 - Ammissione
Art. 21 - Conseguimento del Diploma di specializzazione Art. 22 - Istituzione e attivazione
Art. 23 - Valutazione Art. 24 - Specializzandi
Art. 25 - Strutture didattiche e organi
TITOLO V - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA E MASTER ACCADEMICI
CAPO 1 - Corsi di Formazione alla ricerca artistica o Dottorato di ricerca (CFRA) Art. 26 - Ammissione
Art. 27 - Conseguimento del Diploma Art. 28 - Valutazione
Art. 29 - Organi
CAPO 2 - CORSI DI MASTER ACCADEMICO
Art. 30 - Attivazione del Master Accademico Art. 31 - Conseguimento del Diploma
Art. 32 - Organi
Art. 33 - Finanziamento
TITOLO VI -CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
Art. 34 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente Art. 35 - Progettazione dei corsi
Art. 36 - Attivazione dei corsi Art. 37 - Organizzazione dei corsi Art. 38 - Finanziamento
Art. 39- Attestato di frequenza
TITOLO VII - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI
Art. 40 - Corsi di orientamento Art. 41 - Attività integrative
Art. 42 - Attività formative autogestite dagli studenti
Art. 43 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali Art. 44 - Attività di tirocinio post-diploma
Art. 45 - Corsi e attività di perfezionamento all’estero
PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 46 - Figure professionali dell’organizzazione didattica Art. 46 a - Manifesto degli studi
Art. 47 - Crediti Formativi Accademici (CFA) Art. 48 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio Art. 49 - Regolamenti didattici dei corsi di studio Art. 50 - Valutazione
CAPO 2 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA
Art. 51 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi Art .52 - Programmazione didattica
Art. 53 - Incompatibilità
Art .54 - Piano degli studi annuale
Art .55- Piano di utilizzo degli spazi e degli orari Art .56- Manifesto annuale degli studi
Art .57- Coordinamento delle attività didattiche
Art .58- Verifica dei risultati delle attività formative
CAPO 3 - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI
Art. 59- Forme didattiche
Art. 60- Corsi ufficiali d’insegnamento Art. 61- Manifestazioni culturali
Art. 62- Tirocini
CAPO 4 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI
Art. 63- Accertamento della preparazione degli studenti Art. 64- Ammissione agli esami di profitto
Art. 65- Commissione degli esami di profitto Art. 66- Ammissione ai corsi di studio
Art. 67- Accertamento della preparazione iniziale Art. 68- Prova finale di diploma (caratteri generali)
CAPO 5 - QUALITÀ DELLA DIDATTICA
Art. 69- Attività di orientamento e tutorato
Art. 69a- Ufficio Erasmus e per l’internazionalizzazione
CAPO 6- TITOLI ACCADEMICI
Art. 70- Rilascio dei Diplomi accademici Art. 71- Rilascio di titoli congiunti
Art. 72- Certificazioni dei titoli di studio
TITOLO VIII - STUDENTI CAPO 1 - NORME GENERALI
Art. 73- Rapporto formativo Art. 74- Immatricolazioni
Art. 75- Iscrizioni e libretti accademici personali
Art. 76- Immatricolazione in base a titolo di studio straniero Art. 77- Iscrizione di diplomati
Art. 78- Iscrizione a corsi singoli
Art. 79- Curricola e piani di studio individuali Art. 80- Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive Art. 81- Periodi di studio all’estero
Art. 82- Sanzioni disciplinari
CAPO 2 - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA
Art. 83- Trasferimento ad altre Accademie Art. 84- Trasferimenti da altre Accademie Art. 85- Passaggi di corso
Art. 86- Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 87- Sospensione e interruzione temporanea degli studi Art. 88- Rinuncia agli studi
Art. 89- Decadenza della qualifica di studente Art. 90- Cessazione della qualifica di studente
TITOLO IX - DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 91- Diritto allo studio
Art. 92- Studenti diversamente abili
TITOLO X - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
Art. 93- Comunicazione
TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 94– Norme finali e transitorie