CAPITOLATO D’ONERI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
CAPITOLATO D’ONERI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
composto da n. 112 pagine e da n. 138 articoli
Sede legale Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX Tel. 0461/803111 - fax 0461/827989
Cap. Soc. Euro 3.412.077,00 con socio unico
Reg. Impr. / C.F. / P. IVA 00123080228 - REA n. 142512
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento C.F. 00337460224
ACCORDO QUADRO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ITEA
S.p.A. E AD ESSA AFFIDATI IN GESTIONE SITI NELLA
ZONA FU
COSTITUITA DALLA SEGUENTE AREA GEOGRAFICA DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI ROVERETO:
- X.X. xx Xxxxxxxx;
- X.X. xx Xxxxxxxx, Lizzana, Xxxxx e l’edificio di Via Udine in C.C. Xxxxx;
LOTTO M343
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO EURO 1.992.000,00
(di cui € 1.972.080,00 per lavori ribassabili ed € 19.920,00 per oneri di sicurezza generali pari all’1% non soggetti a ribasso)
ITEA S.p.A.
Il Dirigente del Settore Tecnico
- xxx. Xxxxx Xxxxx –
documento firmato digitalmente
Trento, lì 3 maggio 2019
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PREMESSA
ARTICOLAZIONE CAPITOLATO e CLAUSOLE GENERALI
A. Il presente Capitolato d’Oneri dell’accordo quadro e Capitolato Speciale d’Appalto dei contratti attuativi, in breve “Capitolato”, è articolato in tre parti:
1. TITOLO I - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA GENERALE: disciplina dal punto di vista giuridico, amministrativo ed economico le condizioni generali dell’accordo quadro e dei contratti attuativi;
2. TITOLO SII - DISCIPLINA SPECIFICA: contiene la speciale disciplina amministrativa, contabile, procedurale, operativa dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, le modalità di esecuzione e le procedure operative per la realizzazione dei lavori, ad integrazione della disciplina generale contenuta nel TITOLO I;
In questa parte rivestono carattere di particolare rilevanza i CAPI S2, S3, S7.
3. TITOLO TIII - DISCIPLINA TECNICA: riporta la disciplina tecnica generale per l’esecuzione dei lavori.
B. Nelle disposizioni degli articoli del Titolo I relativi alla disciplina generale i commi con la lettera “S.” riportano le ulteriori condizioni speciali riportate negli articoli della disciplina specifica.
C. I commi della disciplina generale non applicabili o non pertinenti con i lavori oggetto dell’accordo quadro sono indicati con la dicitura “omissis”.
D. Nel presente Capitolato qualsiasi riferimento al prezzo di offerta/prezzo contrattuale è da intendersi il prezzo al netto del ribasso unico offerto compresi i costi della sicurezza generale non soggetti a ribasso come definito dagli artt. S21 ed S22 del presente Capitolato.
E. Ogni riferimento al progetto va inteso agli elaborati di gara.
F. In caso di incompatibilità o contrasto tra la disciplina generale e quella specifica trova applicazione LA DISCIPLINA SPECIFICA poiché più adeguata alla peculiarità dei lavori di manutenzione oggetto dell’accordo quadro.
G. Ai fini del presente Capitolato la Stazione Appaltante sarà indicata indifferentemente: Istituto, ITEA S.p.A., Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A..
H. Qualora all’interno del presente Capitolato o dell’Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. per lavori di manutenzione o dell’Elenco Prezzi della P.A.T. o di altri atti contrattuali risulti il richiamo al D. Lgs. 494/96 oppure al D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza, si deve far riferimento integrale al nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato con le norme del D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e dal D. Lgs. 159/2016 e ss. mm. ed ii..
INDICE GENERALE
PREMESSA 3
TITOLO I - PARTE AMMINISTRATIVA GENERALE 10
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 10
Articolo 1 10
Oggetto dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 10
Articolo 2 10
Ammontare dell’accordo quadro e dei contratti attuativi e classificazione dei lavori 10
Articolo 3 13
Modalità di stipulazione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 13
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 13
Articolo 4 13
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento 13
Articolo 5 13
Documenti che regolano e fanno parte dell’accordo quadro e dei contratti attuativi 13
Articolo 6 14
Disposizioni generali 14
Articolo 7 16
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 16
Articolo 8 16
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 16
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 16
Articolo 9 16
Consegna e inizio dei lavori 16
Articolo 10 17
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 17
Articolo 11 17
Sospensioni e proroghe 17
Articolo 12 18
Penali 18
Articolo 13 18
Programma dei lavori dell’appaltatore 18
Articolo 14 19
Inderogabilità dei termini di esecuzione 19
Articolo 15 20
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 20
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 20
Articolo 16 20
Anticipazione 20
Articolo 17 20
Pagamenti in acconto 20
Articolo 18 22
Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto 22
Articolo 19 24
Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo 24
Articolo 20 24
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 24
Articolo 21 25
Ritardi nel pagamento della rata a saldo 25
Articolo 22 25
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici 25
Articolo 23 25
Cessione del contratto e cessione di crediti 25
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 25
Articolo 24 25
Cauzione definitiva 25
Articolo 25 26
Coperture Assicurative 26
Articolo 26 29
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile 29
CAPO 6 - VARIAZIONI 29
Articolo 27 29
Variazioni al progetto e modifiche al contratto 29
Articolo 28 30
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia 30
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 31
Articolo 29 31
Norme di sicurezza generale 31
Articolo 30 31
Piani di sicurezza 31
Articolo 31 31
Piano operativo di sicurezza 31
Articolo 32 32
Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza 32
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 33
Articolo 33 33
Subappalto 33
Articolo 34 35
Responsabilità in materia di subappalto 35
Articolo 35 36
Pagamento dei subappaltatori 36
Articolo 36 36
Subaffidamenti 36
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 37
Articolo 37 37
Tutela dei lavoratori 37
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 37
Articolo 38 37
Controversie 37
Articolo 39 38
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative 38
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 38
Articolo 40 38
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 38
Articolo 41 39
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 39
Articolo 42 39
Presa in consegna dei lavori ultimati 39
CAPO 12 - NORME FINALI 40
Articolo 43 40
Qualità e accettazione di materiali in genere 40
Articolo 44 40
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 40
Articolo 45 44
Spese contrattuali, imposte e tasse 44
TITOLO SII - DISCIPLINA SPECIFICA 45
CAPO S1 – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 45
Articolo S1 45
Tipologia lavori oggetto dell’accordo quadro 45
Articolo S2 45
Lavori esclusi dall’accordo quadro 45
Articolo S3 46
Modalità di stipulazione dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi 46
Articolo S4 47
Durata dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi 47
CAPO S2 – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI 47
Articolo S5 47
Prescrizioni organizzative 47
Articolo S6 48
Prescrizioni operative per le diverse tipologie di richieste d’intervento 48
Articolo S7 51
Preordini per l’esecuzione di sopralluoghi ed interventi 51
Articolo S8 51
Modalità e tempistica di inserimento rapportino di intervento e preventivi 51
Articolo S9 52
Ordini per l’esecuzione degli interventi manutentivi 52
Articolo S10 53
Emissione ordini di lavoro ed inizio esecuzione lavori 53
Articolo S11 53
Tempi per l’esecuzione dei singoli interventi manutentivi 53
Articolo S12 54
Tipologie interventi per la ristrutturazione alloggi sfitti (di risulta) 54
Articolo S13 55
Tempi massimi per la ristrutturazione di alloggi sfitti (di risulta) 55
Articolo S14 56
Sospensioni e proroghe dei singoli interventi manutentivi 56
Articolo S15 57
Penali specifiche 57
CAPO S3 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE PER LA GESTIONE PROCESSO MANUTENTIVO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATICO DI ITEA S.P.A 58
Articolo S16 58
Adempimenti sul sistema informatico per la gestione del processo manutentivo 58
a carico dell’Appaltatore 58
Articolo S17 59
Comunicazione dei lavori al coordinatore della sicurezza 59
Articolo S18 59
Comunicazione data di ultimazione lavori per ogni singolo ordine 59
Articolo S19 60
Utilizzo della APP di ITEA S.p.A. dedicata al processo manutentivo da parte delle ditte esecutrici 60
CAPO S4 - DISCIPLINA ECONOMICA SPECIFICA 61
Articolo S20 61
Compenso di chiamata 61
Articolo S21 62
Elenco prezzi 62
Articolo S22 62
Costi della sicurezza 62
Articolo S23 63
Fornitura, lavori e prestazioni in economia 63
Articolo S24 63
Quantità contabilizzabili 63
Articolo S25 64
Sistemi di misurazione 64
Articolo S26 65
Procedura contabilizzazione dei lavori 65
Articolo S27 67
Pagamenti e procedure connesse 67
CAPO S5 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA 67
Articolo S28 67
Documenti di sicurezza: D.U.V.R.I. - P.S.C. e Piani di sicurezza 67
CAPO S6 - GESTIONE COMMESSA 70
Articolo S29 70
Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e gestione commessa 70
Articolo S30 70
Responsabile della Commessa 70
Articolo S31 70
Responsabile della direzione di cantiere dei lavori di manutenzione 70
Articolo S32 71
Controllo del contratto - Rappresentanza di ITEA S.p.A 71
Articolo S33 71
Ruolo assunto dall’Appaltatore nell’ambito del rapporto contrattuale 71
CAPO S7 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE 71
Articolo S34 71
Responsabilità ed obblighi contrattuali a carico dell’Appaltatore 71
Articolo S35 74
Ulteriori oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore compresi nei prezzi contrattuali 74
Articolo S36 75
Oneri a pagamento a carico dell’Appaltatore 75
Articolo S37 77
Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici (riscaldamento, idrico-sanitario, gas) 77
CAPO S8 - CERTIFICAZIONI E GARANZIE LAVORI ESEGUITI 78
Articolo S38 78
Certificazioni, dichiarazione e fornitura chiavi 78
Articolo S39 79
Garanzia sull’esecuzione dei lavori 79
CAPO S9 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI 79
Articolo S40 79
Risoluzione accordo quadro e contratti attuativi ed esecuzione d’ufficio 79
Articolo S41 80
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto 80
TITOLO TIII - PARTE TECNICA 81
CAPO T1 - DISCIPLINA GENERALE 81
Articolo T1 81
Norme tecniche principali 81
Articolo T2 81
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale minimi 81
Articolo T3 81
Modalità di esecuzione delle diverse categorie di opere 81
CAPO T2 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED OPERE XXXXXXX XXXXXXXXXX 00
Articolo T4 82
Descrizioni e caratteristiche generali, dimensionamento 82
Articolo T5 84
Posa delle tubazioni, giunzioni e lavorazioni 84
Articolo T6 84
Rivestimento e protezione delle condotte - tubazioni 84
CAPO T3 - DEMOLIZIONI O RIMOZIONI E SCAVI 85
Articolo T7 85
Demolizioni o rimozioni e attraversamenti 85
Articolo T8 86
Scavi 86
CAPO T4 - CALCESTRUZZI, STRUTTURE IN C.A., LEGNO E ACCIAIO 86
Articolo T9 86
Calcestruzzi - Cementi armati 86
Articolo T10 88
Strutture in Legno 88
Articolo T11 88
Strutture in acciaio 88
CAPO T5 - MURATURE VARIE E INTONACI 89
Articolo T12 89
Murature varie 89
Articolo T13 89
Intonaci 89
CAPO T6 - SOLAI - SOFFITTI - CONTROSOFFITTI 91
Articolo T14 91
Xxxxx - Xxxxxxxx 00
Articolo T15 92
Controssoffitti 92
CAPO T7 - COPERTI E MANTI DI COPERTURA - OPERE DA XXXXXXXXXX E AFFINI 93
Articolo T16 93
Coperti e manti di copertura 93
Articolo T17 93
Opere da xxxxxxxxxx ed affini 93
CAPO T8 - IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI 94
Articolo T18 94
Impermeabilizzazioni 94
Articolo T19 94
Isolamenti termici ed acustici 94
Articolo T20 95
Isolamento a cappotto 95
CAPO T9 - FOGNATURE, SCARICHI, TUBAZIONI INTERRATE E FUORI TERRA 96
Articolo T21 96
Fognature, condotte e tubazioni interrate 96
Articolo T22 96
Scarichi e tubazioni fuori terra 96
CAPO T10 - IMPIANTI IDRICO SANITARI 96
Articolo T23 96
Tubazioni 96
Articolo T24 97
Apparecchi igienico-sanitari 97
CAPO T11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA E RETI GAS 98
Articolo T25 98
Impianti di riscaldamento 98
Articolo T26 98
Corpi scaldanti 98
Articolo T27 98
Tubazioni per i collegamenti e circuiti di acqua calda 98
Articolo T28 99
Prove a caldo 99
Articolo T29 99
Reti gas 99
CAPO T12 - IMPIANTI ELETTRICI - CITOFONICI - TELEFONICI - TV 99
Articolo T30 99
Impianti elettrici - citofonici - telefonici - TV 99
CAPO T13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E OPERE IN PIETRA 101
Articolo T31 101
Pavimenti 101
Articolo T32 102
Rivestimenti 102
Articolo T33 103
Opere in pietra naturale e artificiale 103
CAPO T14 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, VETRI E PORTONCINI D’INGRESSO 103
Articolo T34 103
Infissi 103
Articolo T35 104
Vetri 104
Articolo T36 104
Serramenti interni 104
Articolo T37 104
Portoncini d’ingresso 104
Articolo T38 104
Serramenti esterni 104
Articolo T39 105
Sistemi oscuranti 105
Articolo T40 106
Norme specifiche per i serramenti in PVC 106
Articolo T41 106
Norme specifiche per i serramenti in legno 106
Articolo T42 107
Norme specifiche per i serramenti metallici 107
Articolo T43 108
Criteri di posa dei serramenti 108
CAPO T15 - CANCELLI E MANUFATTI METALLICI 108
Articolo T44 108
Cancelli 108
Articolo T45 108
Manufatti metallici 108
CAPO T16 - OPERE DA PITTORE 109
Articolo T46 109
Generalità 109
Articolo T47 110
Tinteggiature murali 110
Articolo T48 110
Verniciatura di opere in legno 110
Articolo T49 111
Verniciatura di opere in ferro 111
CAPO T17 - OPERE VARIE 111
Articolo T50 111
Reti da fumo e aerazione 111
Articolo T51 111
Opere di vetrocemento 111
Articolo T52 112
Sistemazioni esterne 112
TITOLO I - PARTE AMMINISTRATIVA GENERALE
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Articolo 1
Oggetto dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
1. L’oggetto dell’accordo quadro riguarda l’esecuzione di lavori consistenti in interventi manutentivi comprensivi di tutte le opere, i noli, le forniture e le prestazioni di manodopera necessarie per l'esecuzione delle opere murarie, idrico-sanitarie, termiche, elettriche, da pittore, falegname, fabbro, serramentista, carpentiere, lattoniere, manutenzione del verde ed in genere tutte le lavorazioni inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo (art. 3 lett. a, b e c del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss. mm. e ii.), da eseguirsi negli immobili di proprietà di ITEA S.p.A. e ad essa affidati in gestione siti nella ZONA FU costituita dalla seguente area geografica del Comune Amministrativo di Rovereto:
- X.X. xx Xxxxxxxx;
- X.X. xx Xxxxxxxx, Lizzana, Xxxxx e l’edificio di Via Udine in C.C. Xxxxx;
LOTTO M343
come risulta dall’Elenco Fabbricati di ITEA S.p.A..
Si precisa che il presente Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio gestito da ITEA S.p.A. successivamente alla stipula dell’accordo stesso, senza che l’operatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di escludere taluni degli stabili dall’ambito del presente accordo senza che l’operatore economico possa avanzare pretese di indennizzo e ferme restando le condizioni contrattuali.
Tra gli immobili affidati in gestione ad ITEA S.p.A. vanno ricompresi anche quelli di terzi da mettere in sicurezza per finalità istituzionali e quelli di altri enti o privati oggetto di interventi a favore di persone anziane nel contesto dell’applicazione della L.P. n. 16 del 18.06.1990 e ss. mm. e ii. tramite organizzazione, progettazione e direzione lavori di ITEA S.p.A..
2. Sono compresi nell’accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente eseguiti, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dalle leggi vigenti, dalle voci di elenco prezzi e dalle disposizioni della D.L..
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. L’appaltatore è tenuto a rilevare e fare presente alla Stazione Appaltante gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli articoli S1, S2, S5, S7,S9, S10, S12 del TITOLO SII.
Articolo 2
Ammontare dell’accordo quadro e dei contratti attuativi e classificazione dei lavori
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro 1.992.000,00 come risulta negli elaborati di gara e nel prospetto sotto riportato:
Euro | |
TOTALE LAVORI RIBASSABILI | Euro 1.972.080,00 |
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI PARI ALL’1% DELL’IMPORTO LORDO ONERI | Euro 19.920,00 |
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA COMPRESI ONERI | Euro 1.992.000,00 |
2. L’importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza generali stimati in Euro 19.920,00 (diconsi Euro diciannovemilanovecentoventi/00), somma che non è soggetta a ribasso d’asta,
nonché l’importo di Euro 1.972.080,00 (diconsi Euro unmilionenovecentosettantaduemila zeroottanta/00) per i lavori soggetti a ribasso d’asta.
S. Il ribasso unico in percentuale offerto dall’operatore economico in sede di gara per l’accordo quadro verrà applicato, come indicato agli artt. S21 e S22 del presente capitolato, alla parte ribassabile dei prezzi relativi alle lavorazioni contenute nell’Elenco Prezzi di ITEA
S.p.A. e nell’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento di cui all’art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm. ed ii. in vigore alla data di formulazione dell’offerta dell’accordo quadro.
3. Le categorie di lavoro previste nell’accordo quadro con i rispettivi importi presunti comprensivi degli oneri della sicurezza sono riportate nella seguente tabella riepilogativa:
CATEGORIE DI LAVORAZIONI PREVISTE NELL’APPALTO | |||||
Codifica categoria | Descrizione categoria | % categoria | 1 Importo ribassabile | 2 Importo oneri di sicurezza non ribassabili | 3 (1+2) Importo lordo oneri |
A) CATEGORIA PREVALENTE OG1 | |||||
OG1 | Opere edili | 32,70 | 644.870,16 | 6.513,84 | 651.384,00 |
Lavorazioni di rimozione materiale contenente amianto per le quali è richiesta una speciale abilitazione (riconducibile alla categoria OG12) | 3,00 | 59.162,40 | 597,60 | 59.760,00 | |
TOTALE (A) CATEGORIA PREVALENTE OG1 | 35,70 | 704.032,56 | 7.111,44 | 711.144,00 | |
B) CATEGORIE SCORPORABILI | |||||
CATEGORIA SCORPORABILE S.I.O.S. > 10% e > ai 150.000,00 Euro | |||||
OS30 | Opere elettriche | 12,00 | 236.649,60 | 2.390,40 | 239.040,00 |
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA > 10% e > ai 150.000,00 Euro | |||||
OS3 | Opere idrico-sanitarie | 12,00 | 236.649,60 | 2.390,40 | 239.040,00 |
OS28 | Opere termiche | 11,00 | 216.928,80 | 2.191,20 | 219.120,00 |
CATEGORIE SCORPORABILI NON A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA > 10% e > ai 150.000,00 Euro | |||||
OS6 | Opere da carpentiere, xxxxxxxxxx, fabbro, falegname, serramentista e pavimentista | 16,80 | 331.309,44 | 3.346,56 | 334.656,00 |
OS7 | Opere da pittore | 12,50 | 246.510,00 | 2.490,00 | 249.000,00 |
TOTALE (B) CATEGORIE SCORPORABILI | 64,30 | 1.268.047,44 | 12.808,56 | 1.280.856,00 | |
TOTALE A) + B) | 100,00 | 1.972.080,00 | 19.920,00 | 1.992.000,00 |
RIEPILOGO | |
TOTALE LAVORI RIBASSABILI (TOTALE 1) | Euro 1.972.080,00 |
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI PARI ALL’1% DELL’IMPORTO LORDO ONERI (TOTALE 2) | Euro 19.920,00 |
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA COMPRESI ONERI (TOTALE 3) | Euro 1.992.000,00 |
Nella categoria prevalente s’intendono comprese le seguenti lavorazioni: pali e micropali, demolizioni e rimozioni, scavi, rinterri e movimenti di terra, conferimenti a discarica, conglomerati armati, ferri e
casseri, murature strutturali, calcestruzzi, solai, sistemi anticaduta (realizzazione, manutenzione e verifiche periodiche), tavolati e partizioni, massetti e sottofondi, condotte fumarie e di ventilazione, cavidotti, tubi e pozzetti interrati e fuori terra, reti da fumo e aerazione, intonaci, stucchi, cartongessi, gessi e silicati, pavimenti e rivestimenti freddi e caldi, controsoffitti, opere in pietra naturale ed artificiale interne ed esterne, impermeabilizzazioni ed isolazioni, opere da carpentiere (orditure portanti e secondarie, manti di copertura in tegole e coppi), opere da lattoniere (manti di copertura metallici, tubi pluviali e canali e lattonerie, opere da pittore interne ed esterne (pitture murali, verniciature di strutture in legno e metalliche), opere da xxxxxxx, sistemazioni e pavimentazioni esterne, disotturazioni scarichi/fognature, disinfestazioni, disinfezioni, pulizie, segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione del verde, assistenze murarie per impianti tecnologici, eventuali altre lavorazioni specifiche.
Le categorie di opere/lavorazioni se d’importo inferiore a 150.000,00 Euro potranno essere assunte anche da operatori economici non aventi la qualificazione SOA purché in possesso delle necessarie qualificazioni/abilitazioni all’esecuzione delle stesse richieste dalle leggi vigenti risultanti dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e/o da eventuali altri Albi ai quali è richiesta l’apposita iscrizione o in possesso di adeguata qualificazione SOA.
Trattandosi di interventi di manutenzione la cui entità/tipologia non è determinale a priori con precisione, le percentuali delle categorie sopra riportate potranno subire variazioni. Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro/contratti attuativi la Stazione Appaltante terrà monitorato l’andamento dei lavori e provvederà, se necessario, a rideterminare le stesse. Ciò consentirà all’aggiudicatario dell’A.Q. di adeguare gli importi dei subappalti già autorizzati e di richiedere eventuale nuova autorizzazione.
In considerazione dell’eterogeneità delle opere specialistiche costituenti l’appalto è ammesso il subappalto nella quota massima prevista dal combinato disposto dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come aggiornato dalla L. 55/2019 del 14.06.2019 (conversione del D.L. 32/2019).
La categoria prevalente OG1, la categoria scorporabile OS6 e la categoria S.I.O.S. OS30 comprendono lavorazioni rientranti nelle attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e ss. mm. e ii. per le quali è richiesta l’iscrizione nelle white list; nello specifico tutte e tre le categorie suindicate comprendono tutte e due le lavorazioni indicate ai punti a) e b) come di seguito riportato:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
N.B.: L’iscrizione alla White list in corso di validità o, in alternativa, l’aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco è un requisito obbligatorio per l’operatore economico che esegue una delle attività rientranti nell’art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e dal D.P.C.M. 18.04.2013, come aggiornato dal
D.P.C.M. 24.11.2016.
Le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS7 NON comprendono lavorazioni di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, sopra indicate.
4. Le lavorazioni individuate con un unico prezzo nell’Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. o nel Prezziario P.A.T. non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura, ad eccezione di quelle ricadenti nelle seguenti categorie:
1. opere da pavimentista e controsoffittatore;
2. opere da carpentiere in legno;
3. opere da falegname e serramentista;
4. opere da fabbro e serramentista;
5. opere in pietra naturale.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S20, S21, S22 del TITOLO SII.
Articolo 3
Modalità di stipulazione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
1. I contratti attuativi sono stipulati interamente a misura.
2. I prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dell’accordo quadro costituiscono i prezzi contrattuali dei contratti attuativi e saranno applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. e nel rispetto dell’art. 27 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii., nonché in conformità alla normativa nazionale per quanto applicabile. Per le categorie di lavori non previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 e art. S21 del presente Capitolato.
4. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 46 ter della L.P. 26/1993 e xx.xx. e ii. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a revisione prezzi nemmeno ai sensi dell’art. 1664 del Codice Civile. Si devono applicare i prezzi desunti dai prezziari indicati dal presente Capitolato vigenti alla data di formulazione dell’offerta dell’accordo quadro.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S3, S4, S21 del TITOLO SII.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1. In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità dell’accordo quadro e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione dell’accordo quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
con il termine “appaltatore” si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo; con il termine “appalto” si intende il contratto di accordo quadro, del contratto attuativo o di cottimo.
Articolo 5
Documenti che regolano e fanno parte dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Accordo Quadro e contratti attuativi le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
a) Bando di gara;
b) Capitolato d’oneri dell’accordo quadro e Capitolato Speciale d’Appalto dei contratti attuativi suddiviso in parte amministrativa e parte tecnica, in breve “Capitolato”;
c) Elenco prezzi di ITEA S.p.A. costituito da: Riepilogo sintetico Elenco Prezzi Unitari e Descrizione Voci Elenco Prezzi Unitari;
d) Elenco prezzi della P.A.T.;
e) Elenco dei fabbricati di proprietà di ITEA S.p.A. e ad essa affidati in gestione siti nell’area geografica in oggetto;
f) Documento DUVRI-PSC di un tipico edificio di proprietà di ITEA S.p.A.;
g) Disciplinare alloggi di risulta;
h) N° 5 progetti “rappresentativi” di tipici interventi di manutenzione su alloggi di risulta;
i) Offerta economica e relativi allegati presentati in sede di gara;
j) Piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. e ii..
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati al contratto, ad eccezione del capitolato speciale d’appalto e dell’elenco prezzi unitari di ITEA S.p.A., a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.
Articolo 6
Disposizioni generali
1. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’accordo quadro nonché delle peculiarità dei lavori di manutenzione e delle condizioni che attengono all’esecuzione degli interventi manutentivi.
2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto.
L’accordo quadro e i relativi contratti attuativi sono disciplinati dalla normativa provinciale sui lavori pubblici costituita da:
- Legge Provinciale n. 2 del 16.03.2016 e ss. mm. e ii.;
- Legge Provinciale n. 26 del 10.09.1993 e ss. mm. e ii. recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
- D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. regolamento di attuazione della L.P. 26/1993;
Per quanto non previsto dalle suddette disposizioni provinciali trovano applicazione le seguenti norme nazionali in materia per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale:
- D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.;
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss. mm. e ii.;
- D.M. del MIT n. 248 del 10.11.2016;
- Linee guida in materia;
- Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e ss. mm. e ii.;
- Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.;
- D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.
Le suddette normative formano parte integrante dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, quantunque non vengano ad esso allegate.
Si precisa altresì che l’Appaltatore e le ditte esecutrici sono tenuti alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato e dalle suddette normative, anche di ulteriori leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc.. sebbene non espressamente citati.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’Appaltatore, a pena di nullità dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii..
5. L’Appaltatore deve inserire in tutti i contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche:
“Art. (…)(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…) identificato con il C.I.G. “derivato” n. (…)/C.U.P. n. (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
2. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) s’impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) s’impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
6. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario dei lavori ed i subappaltatori ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010 e ss. mm. e ii.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’art. 2041 del codice civile.
9. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Detta comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. E’ onere dell’Appaltatore comunicare eventuali variazioni dei dati sopra indicati;
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., il C.I.G. “derivato” ed il Codice Unico del Progetto (C.U.P.) indicati negli atti contrattuali. Ciascun contraente s’impegna ad inserire in tutti i documenti contabili i codici CIG derivato e CUP e gli estremi del conto corrente dedicato.
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente i contratti attuativi rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
E’ comunque fatta salva ogni successiva integrazione o variazione normativa in materia sopravvenuta.
12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
13. Xxxxx restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
Articolo 7
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 58.8 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii..
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 58.10 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii., la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all’amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Articolo 8
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori.
2. L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall’accordo quadro e contratti attuativi sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto dall’Appaltatore, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. aggiornato con il D. Lgs. n. 179 del 26.08.2016 e ss. mm. e ii. nonché norme collegate).
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Articolo 9
Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera d’invito/bando di gara dell’accordo quadro in applicazione dell’art. 46 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. per quanto riguarda la consegna anticipata dei lavori, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato per la consegna di lavori l’Appaltatore non si presenta, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di incamerare la cauzione e di risolvere l’accordo quadro ed il contratto attuativo o di non procedere alla stipula nel caso di consegna anticipata, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore, in quanto ciò costituisce grave inadempimento per negligenza accertata.
3. Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
Articolo 10
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo previsto di esecuzione di ciascun contratto attuativo è stabilito in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori stabilita dal relativo verbale di consegna dei lavori.
S1. L’oggetto dell’appalto è costituito da un insieme di distinti interventi manutentivi per ciascuno dei quali la D.L. emette uno specifico ordine di lavoro e pertanto per ognuno di essi è stabilito uno specifico termine di ultimazione dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale complessivo e nei tempi specifici di esecuzione di ogni singolo intervento manutentivo fissati nel rispettivo ordine di lavoro sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei termini di ultimazione lavori fissati dai singoli ordini di lavoro disposti dalla Stazione appaltante. Quest’ultima nell’ambito di particolari interventi potrà fissare ulteriori scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, saranno applicate le penali contrattuali di cui all’art. S15.
S2. Ai sensi degli artt. 124 comma 5 del D.P.P. 9-84/Leg. del 11.05.2012 l’Appaltatore deve dare alla D.L. formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori di contratto.
S3. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S4, S6, S11, S13, S15 del TITOLO SII.
Articolo 11
Sospensioni e proroghe
1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all’art.
123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art. 10 e S14 del presente Capitolato non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dell’art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel
cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’articolo 10 del presente Capitolato. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.
7. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell’art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere, ove presente, il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 13 del presente Capitolato.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate all’art. S14 del TITOLO SII.
Articolo 12
Penali
1. Omissis.
S1. Agli artt. S6 e S8 del Titolo SII sono previsti particolari adempimenti contrattuali il cui mancato rispetto da parte dell’Appaltatore prevede l’applicazione di specifiche penali come indicate all’art. S15.
2. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale di ciascun contratto attuativo. Qualora gli inadempimenti dell’Appaltatore determinino un importo complessivo delle penali superiore al limite massimo del 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’art. 58.4 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii..
S2. Al raggiungimento di tale importo l’Amministrazione avrà titolo in ogni caso per procedere con la risoluzione in danno dell’Accordo Quadro.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi e restano pertanto impregiudicate tutte le responsabilità civili e penali dell’Impresa che sarà comunque obbligata a risarcire eventuali danni.
4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
S3. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S6, S8, S15 del TITOLO SII ove sono dettagliatamente definite le penali specifiche.
Articolo 13
Programma dei lavori dell’appaltatore
1. Non è redatto il crono programma economico di cui all’art. 97 del D.P.P. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
S1. In generale per la natura dei lavori di manutenzione oggetto dell’accordo quadro non è definibile a priori una programmazione dei lavori. La programmazione dei lavori sarà definita dalla D.L. sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento con
l’emissione degli specifici ordini di lavoro.
2. La S.A. per interventi di manutenzione di particolare rilevanza potrà richiedere all’Appaltatore ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. Il programma dei lavori dell’appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS (Work Breakdown Structure) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
5. La Stazione Appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. Qualora richiesto, ai sensi dell’art. 105, comma 3 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., l’appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori.
Articolo 14
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. L’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di contratto e specifico fissato dal singolo ordine di lavoro per le seguenti cause:
a) ritardo nella preparazione dei singoli cantieri e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato;
d) eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate all’art. S14 del TITOLO SII.
Articolo 15
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Xxxxxx, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 58.4 della L.P. 26/1993.
2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori di contratto e specifici fissati dai singoli ordini di lavoro o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dall’eventuale programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 58.4 della L.P. 26/1993.
3. In ogni caso, l’appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S40, S41 del TITOLO SII.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 16
Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 46 bis della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. e ii. è dovuta all’Appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 5% (cinque per cento) dell’importo originario di ciascun contratto attuativo. In caso di variante l’anticipazione non è integrata.
2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell’Appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera al totale dell’anticipazione ancora da recuperare.
3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in acconto, effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.
4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 17
Pagamenti in acconto
1. Ai sensi dell’art. 171 del regolamento D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. gli stati di avanzamento (S.A.L.) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
2. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale del contratto attuativo, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi. Per consentire il rispetto della predetta percentuale l’amministrazione contraente può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all’ultimo.
3. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte
salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da parte dell’appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato e ove richiesto dalla D.L..
5. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate in virtù di procedure concorsuali o vicende soggettive dell’Appaltatore o altri casi contemplati dalle normative vigenti. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La Stazione Appaltante dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l’emissione di appositi mandati di pagamento nei confronti di Xxxxxxxxxxx e subappaltatori, fatto salvo l’avvenuto accertamento positivo di quanto segue:
− di quanto previsto dall’art. 170, comma 1, lettera a) del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
− della regolarità dei documenti fiscali (fatture) emesse dall’appaltatore e dai subappaltatori;
− degli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
− della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. e ii. e del D.M. n.
40/2008 e ss. mm. e ii., ove richiesta;
− S.: delle dichiarazioni sottoscritte da Appaltatore e ciascun subappaltatore intervenuto nell’esecuzione dei lavori attestanti quanto spettante a ciascun subappaltatore per i lavori eseguiti e contabilizzati nello stato di avanzamento, comprese ritenute.
8. Qualora la Stazione Appaltante rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.
9. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall’art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l’amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l’inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall’art. 169 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa, senza che l’Appaltatore possa vantare interessi per ritardato pagamento, nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante dalla concessione di proroghe;
c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 108 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all’effettuazione dell’aggiornamento bimestrale del programma dei lavori secondo l’andamento effettivo dei lavori in
adempimento al disposto dell’art. 105, comma 3 del D.P.P. 9-84/Leg. del 11.05.2012, limitatamente agli interventi per cui trova applicazione la programmazione dei lavori.
11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
12. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
13. A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall’art. 43 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S26, S27 del TITOLO SII.
Articolo 18
Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto
1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Per le modalità di annotazione si applica l’art. 154 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg..
b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all’atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari contrattuali al netto del ribasso offerto.
c) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro impiego.
d) Xxxxxx imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme di cui agli artt. 28, S21, S22, S24, S25 del presente Capitolato.
2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate a misura. Si stabilisce che:
a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà sostenere.
a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Omissis
b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta).
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, interni all’immobile per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre che non sia previsto con pagamento separato.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.
Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dai tipi prescritti.
d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.
g) Delineatori stradali – Omissis.
h) Mano d’opera: Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori e che, quindi, non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d’opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
i) Noleggi – Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d’opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l’applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto, previo benestare della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio di carri, autocarri, piattaforme e di qualsiasi altra attrezzatura verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
j) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S24, S25, S26, S27 del TITOLO SII.
Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Il conto finale dei lavori di ciascun contratto attuativo è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall’art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e da questo Capitolato.
2. Ai sensi dell’art. 163 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. il conto finale è sottoscritto dall’Appaltatore entro 30 giorni dal momento in cui l’esecutore è invitato a prenderne visione.
3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore, previa verifica, con esito positivo di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge e dal presente Capitolato, ivi comprese le seguenti verifiche:
- ai sensi dell’art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 lettera a) del DPP. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all’ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all’ultimo SAL liquidato;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.
- S.: delle dichiarazioni sottoscritte da Appaltatore e ciascun subappaltatore intervenuto nell’esecuzione dei lavori attestanti quanto spettante in sede di conto finale a ciascun subappaltatore, a saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati comprese ritenute.
4. Se l’amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S24, S25, S26, S27 del TITOLO SII.
Articolo 20
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi degli articoli 17, S26, S27 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
3. In nessun caso sono dovuti interessi legali e moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con particolare riferimento agli articoli 17, 19, S26, S27 del presente Capitolato.
S1. Il suindicato comma 3 si applica anche in caso di mancata presentazione da parte dell’Appaltatore dei documenti propedeutici all’emissione del certificato di pagamento previsti dagli articoli S26 e S27 del TITOLO SII.
S2. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S26, S27 del TITOLO SII.
Ritardi nel pagamento della rata a saldo
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
3. Si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del presente Capitolato.
S1. Il comma 3 dell’articolo 20 del presente Capitolato si applica anche in caso di mancata presentazione da parte dell’Appaltatore dei documenti propedeutici all’emissione del certificato di pagamento a saldo previsti dagli artt. S26 e S27 del TITOLO SII.
S2. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S26, S27 del TITOLO SII.
Articolo 22
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica l’art. 46 ter della L.P. 26/1993.
2. Omissis.
Articolo 23
Cessione del contratto e cessione di crediti
1. E’ vietata la cessione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 58.10 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii..
2. Come previsto dal comma 12 dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii., la Stazione Appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi del comma 2 lettera a) del medesimo articolo.
3. La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 58.11 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
S1. La sola stipula dell’accordo quadro e non dei successivi contratti attuativi non da alcun diritto all’operatore economico di attivare l’istituto della cessione del credito.
S2. L’istituto del silenzio assenso decorsi inutilmente i quarantacinque giorni senza espresso rifiuto della Stazione Appaltante di cui al comma 3 del presente articolo non si applica nel caso in cui la cessione del credito non risulti conforme alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 24
Cauzione definitiva
1. Per effetto dell’art. 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall’articolo 28, comma 11 della l.p. 19/2016, all’accordo quadro è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo
103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell’appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall’articolo 26 della L.P. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all’appaltatore.
5. L’amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
S1. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale.
S2. Ai sensi dell’art. 161 comma 4 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012, la mancata tacitazione dei crediti vantati da soggetti terzi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, comporta la sospensione della restituzione della cauzione definitiva, anche oltre il termine di cui all’art. 26, comma 2, della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii., per un tempo almeno corrispondente all’ultima delle prescrizioni dei predetti crediti.
Articolo 25
Coperture Assicurative
1. Ai sensi dell’art. 23 bis della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. e dell’art. 84 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 l’Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo, a stipulare una polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato. La polizza
deve inoltre assicurare l’amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi.
Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi, per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente.
2. In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello schema tipo alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii. e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss. mm. e ii. la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:
a) in deroga allo schema tipo previsto dalla normativa nazionale, l’assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della legge provinciale n. 26/1993 e ss. mm. e ii. e del relativo regolamento di attuazione D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.;
b) ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al “collaudo”;
c) qualora il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non sia approvato nei termini di cui all’art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii., ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all’Appaltatore;
d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la Stazione appaltante, foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante;
e) ogni altro riferimento fatto dallo schema tipo di polizza 2.3 alla normativa statale deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell’ordinamento provinciale;
f) ogni riferimento contenuto nello Schema Tipo di polizza 2.3 alla normativa statale applicabile nell’ordinamento provinciale deve intendersi riferito alla normativa statale vigente.
3. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e l’appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse all’amministrazione aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
4. La scheda tecnica deve prevedere:
Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(edificio oggetto dell’intervento ed edifici adiacenti)
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero
(dell’edificio/i interessato/i dai danni causati dai lavori)
Importo di aggiudicazione di ciascun contratto attuativo
Euro 2.500.000,00 con un limite per sinistro di Euro 2.500.000,00.
Fino a 10% della partita 2 con un limite per sinistro di Euro 250.000,00.
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari ad Euro 5.000.000,00, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del D.P.P. n. 9- 84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii..
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve inoltre comprendere:
a) danni a cose dovuti a vibrazione: importo Euro 100.000,00;
b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere: importo Euro 150.000,00;
c) danni a cavi e condutture sotterranee: importo Euro 120.000,00;
d) manutenzione estesa della durata di 12 mesi importo Euro 200.000,00;
e) danni causati da colpa grave dell’Assicurato e quelli causati da dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
f) R.C. incrociata per una pluralità di assicurati sia su persone che su cose: importo Euro 100.000,00;
g) danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali e parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi importo Euro 150.000,00;
h) danni causati da inquinamento/contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di operazioni di rifornimento, di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari, di proprietà del Committente o di terzi, o da ogni altra causa di cui l’Appaltatore possa essere chiamato responsabile importo Euro 120.000,00;
5. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla scheda tecnica o dovranno essere riportate nell’appendice alla scheda tecnica e debitamente sottoscritte.
6. In caso di sinistro, l’esecutore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.
7. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata, l’esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la scheda tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.
S1. La polizza dovrà contenere altresì le seguenti clausole specifiche:
a) Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell’Appaltatore, ferma ogni obbligazione di quest’ultimo nei confronti di ITEA S.p.A. per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte.
b) L’Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia della Compagnia Assicuratrice al diritto di rivalsa o surroga nei confronti di ITEA S.p.A., e dei suoi amministratori, dipendenti e consulenti.
c) In caso di recesso del contratto di assicurazione la Compagnia Assicuratrice si impegna a darne comunicazione al Committente - Assicurato, mediante comunicazione via pec/lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni.
d) Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
e) La denominazione di Assicurato dovrà valere per il Contraente, il Committente, l’Appaltatore, i Sub- Appaltatori, i tecnici dell’Ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e quanti altri partecipano ai lavori.
S2. La polizza assicurativa deve espressamente riportare inoltre un vincolo assicurativo che impegni la Compagnia Assicuratrice a:
a. attestare che i diritti derivanti dalla polizza sono vincolati a tutti gli effetti a favore del Committente, a garanzia del contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato;
b. comunicare tempestivamente ogni sinistro al Committente;
c. non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso scritto del Committente ed a scegliere, nel caso si debba procedere a perizia di parte, il soggetto designato dal Committente di concerto con l’Appaltatore;
d. pagare esclusivamente al Committente, sino alla concorrenza dei crediti, l’importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dello stesso Committente-Assicurato; la quietanza rilasciata dal Committente deve risultare liberatoria per la Compagnia Assicuratrice anche nei confronti del Contraente;
e. notificare tempestivamente al Committente-Assicurato, a mezzo pec/raccomandata, l’eventuale inadempimento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza, e ad impegnarsi a tenere operante l’assicurazione nei soli confronti del Committente-Assicurato per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla scadenza. Il Committente-Assicurato può pagare direttamente il premio senza che la Compagnia Assicuratrice possa eccepire alcunchè, salva la rivalsa da parte del Committente-
Assicurato sull’Appaltatore-Contraente tramite trattenuta sul primo pagamento dovuto allo stesso o mediante incameramento della cauzione definitiva;
f. a notificare al Committente-Assicurato ogni eventuale evenienza che condizioni la validità dell’assicurazione;
g. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Committente- Assicurato, fatto salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti dall’applicazione dell’articolo 1898 C.C..
S3. L’Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di possedere le seguenti altre polizze assicurative:
A) POLIZZA GARANZIA DI FORNITURA.
Alla polizza relativa alla copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione deve essere abbinata la “Polizza garanzia di fornitura” per la garanzia, ai sensi dell’art. 1667 del Codice Civile, di tutti i componenti impiantistici in genere, apparecchiature idrauliche, elettriche e meccaniche per un periodo di 2 (due) anni dalla loro installazione: “A decorrere dalla fine dei lavori e per un periodo massimo di 24 mesi, la garanzia è estesa, per le sole parti impiantistiche ai danni derivanti da errori di progettazione e di calcolo, da vizi o difetti di costruzione nonché da errori di montaggio”, con un massimale assicurato, per tutta la durata del contratto, pari ad Euro 200.000,00 con un limite di massimo indennizzo per sinistro di Euro 50.000,00 e con un limite pari ad Euro 120.000,00 per anno.
La garanzia assicurativa è sostitutiva della garanzia di legge rilasciata dal fabbricante, che rimane valida esclusivamente per il rapporto tra l’Appaltatore, in qualità di Acquirente e il Fabbricante stesso e/o il Venditore.
B) POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DIPENDENTI (RCO)
L’Appaltatore deve inoltre dimostrare di possedere adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile verso i propri dipendenti (RCO) per tutta la durata dell’accordo quadro oltre alle altre assicurazioni obbligatorie per legge.
C) POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
riferita agli automezzi eventualmente impiegati nell’area dei lavori con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.
S4. L’Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente la documentazione delle avvenute coperture almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori nonché analoghe periodiche conferme della prosecuzione di dette coperture nel corso o anche dopo l’ultimazione dei lavori, qualora si tratti di polizze a regolarizzazione periodica.
S5. Inoltre l’Appaltatore deve inserire, in eventuali sub-contratti, clausole analoghe a quelle del presente articolo, per regolamentare l’obbligo dei subappaltatori a stipulare e mantenere operanti polizze assicurative e deve controllare, sia prima dei lavori che dopo, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle condizioni del presente articolo nonché la loro validità nel tempo. Di tutto ciò l’Appaltatore deve dare responsabile conferma al Committente.
S6. Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore, Subappaltatori, loro dipendenti o comunque delle persone di cui deve rispondere.
Articolo 26
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile
1. La Polizza di assicurazione indennitaria decennale NON è dovuta in quanto l’importo dei lavori è inferiore a 10.000.000,00 di euro.
CAPO 6 - VARIAZIONI
Articolo 27
Variazioni al progetto e modifiche al contratto
1. Le previsioni progettuali potranno variare in fase esecutiva tanto in aumento quanto in diminuzione,
ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall’articolo 127 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg.
3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 51 della L.P. n. 26/93, dell'art. 27 della L.P. 2/2016 e dell’art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., per quanto applicabili alla specificità dei lavori di manutenzione.
4. Al fine dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell’art. 126, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg in materia di equo compenso si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelle lavorazioni appartenenti alla stessa categoria/subcategoria, secondo la tabella della classificazione delle categorie/subcategorie di gara riportata nel presente Capitolato, considerate al netto degli oneri della sicurezza.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S1, S2, S4 del TITOLO SII.
Articolo 28
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
1. Qualora si rendano necessarie nuove lavorazioni, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per le quali non siano previsti i relativi prezzi né nell’Elenco Prezzi di ITEA S.p.A., né nell’Elenco Prezzi P.A.T., l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirle e l’Amministrazione le valuterà previa determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 129 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e secondo quanto indicato dal presente Capitolato, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio o Buono d’ordine o atto equipollente.
4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell’art. 152 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg..
A) CRITERIO DI RAGGUAGLIO:
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe lavorazioni di contratto al netto degli oneri della sicurezza, contenute nei prezziari contrattuali, di cui all’art. S21 del presente Capitolato, costituiti dall'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e dall'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento vigente alla data di formulazione dell’offerta dell’accordo quadro.
B) CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA P.A.T.:
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco Prezzi della P.A.T. di cui all’art. 13 della L.P. 26/93 relativo all’anno di formulazione dell’offerta dell’accordo quadro.
Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l’applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente.
Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco Prezzi P.A.T. in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l’inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.
C) CRITERIO DELL’ANALISI PREZZI:
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri il nuovo prezzo sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l’Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e l’Elenco Prezzi P.A.T., per i costi elementari del nuovo prezzo medesimo (mano d’opera, noli, materiali).
Nell’impossibilità di applicare tale procedura, il Nuovo Prezzo (N.P.) si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell’offerta dell’accordo quadro.
I nuovi prezzi così formulati saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara nel rispetto del criterio generale previsto dall’art. S22 per la corresponsione dei costi della sicurezza. Eventuali nuovi prezzi relativi a misure della sicurezza specifica non saranno soggetti a ribasso di gara.
5. Omissis
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S21, S22, S23 del TITOLO SII.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 29
Norme di sicurezza generale
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione degli interventi manutentivi.
3. L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente Capitolato.
S1. Nel presente Xxxxxxxxxx, ogni riferimento al piano di sicurezza e coordinamento è da intendersi riferito al documento DUVRI-PSC redatto per ogni edificio comprensivo dei relativi allegati/integrazioni che saranno redatti dal coordinatore della sicurezza per gli interventi manutentivi per cui si applica il TITOLO IV del D. Lgs. 81/2008.
S2. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate all’art. S28 del TITOLO SII.
Articolo 30
Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate all’art. S28 del TITOLO SII.
Articolo 31
Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto di accordo quadro e relativo contratto attuativo secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza almeno 7 giorni naturali consecutivi prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro il nuovo termine fissato dalla Stazione Appaltante, trascorso inutilmente il quale non si procede alla consegna anticipata dei lavori e alla successiva stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
S1. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx dovrà essere redatto da ciascuna impresa esecutrice secondo le disposizioni dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. per la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con le misure di sicurezza relative ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del medesimo decreto. Detto piano operativo sarà integrato a seguito di:
1. mancanze/prescrizioni segnalate dal coordinatore della sicurezza;
2. eventuali necessità nella versione in corso del POS a causa delle caratteristiche del singolo cantiere o dell’esecuzione di lavorazioni non previste inizialmente;
3. necessità di redigere POS specifico per il singolo cantiere nel caso di intervento ordinato tramite ordine di lavoro ed eseguito da unica ditta, ove vi siano rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 metri, rischi di seppellimento a profondità superiore a 1,5 ml. o di altri rischi di cui all’Allegato XI del D. Lgs. 81/2008;
4. a seguito di eventuali necessità non previste nella prima stesura e delle caratteristiche del singolo cantiere.
S2. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate all’art. S28 del TITOLO SII.
Articolo 32
Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate all’art. S28 del TITOLO SII.
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Articolo 33
Subappalto
1. Le opere/singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo nel rispetto della disciplina generale in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 26 delle L.P. 2 del 9 marzo 2016 e ss. mm. e ii., dell’art. 42 della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. e ii., del Capo IV del Titolo VII del
D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii., e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento in relazione alle quote subappaltabili ed alle fattispecie penali e secondo le modalità specificate nel bando di gara, nel presente Capitolato, nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi.
2. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto (compresi gli oneri della sicurezza), a cui si aggiunge l’ulteriore quota del 30% dell’importo delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate dal D.M. 10/11/2016, n. 248, di importo superiore al 10% dei lavori.
3. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione delle lavorazioni elencate all’art. 2 del presente Capitolato.
4. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.
5. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto, l’importo di affidamento e quant’altro richiesto dalla Stazione Appaltante.
7. Per l’autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, l’appaltatore deve produrre la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
⮚ Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);
⮚ Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni/ribasso unico in percentuale da applicare ai prezzi ribassabili delle lavorazioni che si intendono subappaltare. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello eventualmente indicato in offerta per le medesime lavorazioni;
- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso;;
- le seguenti clausole, a pena di nullità:
1) “Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010, procede a darne tempestiva comunicazione al Commissariato del Governo di Trento.”
2) “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
3) “Le parti prendono atto che l’Amministrazione procederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e ss. mm. e ii., delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore non contestate dall’Appaltatore, secondo le modalità specificate nel Capitolato ed in conformità all’art. 139 del D.P.P. n. 9- 84/Leg. del 11/05/2012 e ss. mm. e ii. ed alla normativa statale in materia per quanto applicabile”.
⮚ Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. N. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l’impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
⮚ Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante l’eseguita verifica dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO
⮚ dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:
⮚ comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;
⮚ altre eventuali dichiarazioni richieste dall’Amministrazione.
(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=)
⮚ attestazione SOA;
⮚ certificazione sistema di qualità;
8. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata
già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto attuativo ai sensi dell'articolo 58.4 della legge provinciale e dell’accordo quadro secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.
9. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto.
10. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.
11. É considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.
12. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
X. Xxxxxxx in corso d’opera si verificasse l’esigenza di realizzare lavorazioni non previste in sede di gara e l’Appaltatore non fosse specializzato per l’esecuzione delle stesse, la Stazione Appaltante valuterà le modalità di affidamento in subappalto nel rispetto delle leggi in materia.
Articolo 34
Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione alla Stazione Appaltante.
Articolo 35
Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 4 della L.P. 26/1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.
S1. Il subappaltatore dovrà esporre in fattura l’importo dei lavori eseguiti, l’importo delle ritenute applicate dall’appaltatore e il netto da liquidare da parte della Stazione Appaltante.
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni.
S2. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S26, S27 del TITOLO SII.
Articolo 36
Subaffidamenti
1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.
3. Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, possono inviare all’amministrazione aggiudicatrice e all’affidatario copia delle fatture inevase.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l’Amministrazione aggiudicatrice verifica l’integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all’integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall’appaltatore e trasmessa da questo all’Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Articolo 37
Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell’appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo e dalla Stazione Appaltante.
7. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l’appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all’amministrazione aggiudicatrice l’ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
8. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
S. Le ulteriori condizioni specifiche sono riportate all’art. S28 del TITOLO SII.
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 38
Controversie
1. Le riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall’art. 58.12 della L.P. 26/1993. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, il foro competente è quello di Trento.
S1. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta comunque tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, senza sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate ed ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.
2. E’ escluso l’arbitrato.
3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
S2. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S40, S41 del TITOLO SII.
Articolo 39
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative
1. L’Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto di accordo quadro e relativi singoli contratti attuativi, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii., anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti dall’art. 58.4 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio delle singole lavorazioni o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori e/o rispetto ai termini previsti di ultimazione dei singoli interventi, inadempienze che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’accordo quadro, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss. mm. e ii. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’art. 58.4 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno o comunicazione via posta elettronica con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/singoli interventi.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori/singoli interventi, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo, per quanto applicabile ai lavori di manutenzione.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà previste dall’art. 58.8 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii..
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S40, S41 del TITOLO SII.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Articolo 40
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. A seguito dell’avvenuta conclusione dei lavori dell’ultimo intervento eseguito nell’ambito di ciascun contratto attuativo ed in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contradditorio con l’Appaltatore della regolarità dei lavori eseguiti, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Omissis.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. S40, S41 del TITOLO SII.
Articolo 41
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativo, in quanto l’importo dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Euro.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Omissis.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
S1. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità o altre difformità si procederà ai sensi delle norme vigenti e nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato.
S2. Se il certificato di certificato di regolare esecuzione non viene approvato entro sei mesi dalla sua emissione, l'Appaltatore stesso, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di certificato di regolare esecuzione e fatta salva la dimostrazione del completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.
Articolo 42
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all’art. 199 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
2. Se la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
5. L’amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
CAPO 12 - NORME FINALI
Articolo 43
Qualità e accettazione di materiali in genere
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise, disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’Appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Articolo 44
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore
1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza: dovrà pertanto essere sempre presente in cantiere una persona tecnicamente formata per ricevere gli ordini della D.L. anche in sostituzione del Responsabile della direzione di cantiere. L’appaltatore deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero
derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici e dal D.P.P. n. 9- 84/Leg. del 11.05.2012 e a quelli particolari inerenti alle singole lavorazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato e alle voci di elenco prezzi, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi e compensati nei prezzi di Elenco e nel corrispettivo d’appalto i seguenti ONERI e OBBLIGHI:
a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento/formazione dei cantieri da attrezzare in relazione all'entità dei singoli interventi, quali:
− gli allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica e forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento dei cantieri di manutenzione e le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi. L’Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti di approvvigionamenti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere prestabilite;
− la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
− l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
− l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili ivi compresa la redazione del piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) che, considerata la particolare natura del contratto, dovrà essere redatto dall’impresa affidataria e/o esecutrice, aggiornato di volta in volta per ogni singolo lavoro e prima dell’inizio dei lavori stessi, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
− la posa nella bacheca degli edifici di avvisi agli inquilini in occasione dell’effettuazione di lavori, del verificarsi di disservizi e comunque ogni qualvolta sia opportuno;
b) l’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni.
c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
d) la fornitura di fotografie delle opere in corso/ultimate, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla D.L..
e) effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni, a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo (ove costituito) possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’Appaltatore. A seguito di prove distruttive rimane obbligo dell’Appaltatore ripristinare a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che sia stato alterato o demolito.
f) la custodia del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.
g) Omissis.
h) Omissis.
i) Provvedere alla Direzione del cantiere: l’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dell’accordo quadro, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del Cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
j) L’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.
k) Denunciare, a norma dell’art. 110 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012, all’Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggetto comunque alle norme del D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999 e ss. mm. e ii.. L’ente Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.
l) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta, ove indispensabile e/o ove richiesto dalla D.L., tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera.
m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori.
n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
p) espletare tutte le pratiche per l’occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. ITEA S.p.A. sosterrà esclusivamente la tassa di occupazione temporanea delle aree pubbliche o private da versare all’ente competente/soggetti privati.
4. Resta contrattualmente stabilito che:
a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg. per quanto compatibile con i lavori oggetto del contratto.
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.,
sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
b) L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.
c) L'appaltatore deve eventualmente apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
f) Omissis
g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti.
h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
i) L’appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.
j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle singole opere fino a alla messa in esercizio delle stesse.
k) Omissis.
l) L’appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.
m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
n) Nei casi in cui preventivamente alla realizzazione delle opere l’Amministrazione fornisca gli elaborati progettuali delle p, Si impiantistiche e meccaniche dell’opera da realizzare, l’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al
fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
S. Le ulteriori condizioni speciali sono riportate agli artt. X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, S39 del TITOLO SII.
Articolo 45
Spese contrattuali, imposte e tasse
1) Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all’art. 100 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2) A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
3) L’accordo quadro ed i contratti attuativi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)., come regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
TITOLO SII - DISCIPLINA SPECIFICA
CAPO S1 – NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Articolo S1
Tipologia lavori oggetto dell’accordo quadro
1. Trattasi in prevalenza di interventi di manutenzione ordinaria connessi a guasti, atti a ripristinare le caratteristiche di funzionalità impianti, usufruibilità, sicurezza, igienicità, adeguamento normativo, decoro ecc. degli immobili e delle unità immobiliari facenti parte del patrimonio immobiliare gestito da ITEA S.p.A., prevalentemente ad uso abitativo e marginalmente adibito a destinazione diversa (commerciale od altro);
2. Le caratteristiche degli interventi manutentivi del presente accordo quadro si possono desumere dalle descrizioni delle voci dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara e l’individuazione delle specifiche lavorazioni da eseguirsi avverrà, di volta in volta, soltanto con l’emissione degli specifici ordini di lavoro da parte della D.L., come meglio indicato nei successivi articoli da S5 a S14 compresi.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderanno tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle singole unità immobiliari e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno interventi su edifici, su singole unità immobiliari e relativi servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici in genere, sempre che non alterino volumi e superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
5. Tra i lavori di manutenzione straordinaria possono essere ordinati, in via marginale e non sostanziale rispetto all’importo della gara o comunque in situazioni occasionali e puntuali, interventi di rifacimento manti di copertura, lavori di tinteggiatura e/o rivestimento a cappotto, sostituzione di serramenti degli alloggi di parti/interi edifici, rifacimento reti acque bianche e nere.
6. Nell’ambito degli interventi manutentivi, sia di natura ordinaria che straordinaria, rivestono primaria importanza quelli volti alla sistemazione/ristrutturazione di alloggi sfitti, denominati “alloggi di risulta”, al fine di rimetterli nel circolo delle assegnazioni.
7. ITEA S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di indire specifiche gare di appalto per interventi di manutenzione, quali ad esempio lavori di rifacimento coperture, rivestimento a cappotto, la verifica periodica degli impianti antincendio e le disotturazioni di tubazioni di acque nere e bianche, la manutenzione di caldaie autonome, ecc..
8. ITEA S.p.A. potrà avvalersi dell’operato dell’Impresa Aggiudicataria di questo appalto anche al di fuori dell’area geografica contrattuale per sopperire a difficoltà organizzative createsi in altre zone limitrofe, per inadempienze di altre ditte, per i tempi necessari all’espletamento di nuove gare d’appalto o altri problemi similari. In questi casi le prestazioni dovranno essere assolte alle stesse condizioni contrattuali, senza che l’Appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi. Peraltro la ditta aggiudicataria dell’appalto in una zona nulla potrà eccepire o pretendere se ITEA S.p.A. si avvarrà della facoltà suddetta.
9. In considerazione della diversa ripartizione del territorio provinciale individuata per i nuovi appalti rispetto a quella ormai consolidata degli appalti precedenti, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi manutentivi senza interruzione, ITEA S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto, di procedere alla stipula di più contratti attuativi che possono riguardare anche solo quota parte delle unità immobiliari site nell’area geografica in oggetto per periodi temporali limitati. Tale sistema consentirà ad ITEA S.p.A. di affidare al nuovo aggiudicatario la gestione manutentiva degli edifici man a mano che si chiudono i contratti in corso, riguardanti settori dell’area geografica oggetto dell’appalto e porzioni territoriali adiacenti.
Articolo S2
Lavori esclusi dall’accordo quadro
1. Restano escluse dal contratto le prestazioni connesse con il “contratto energia” per la gestione degli impianti di riscaldamento centralizzati e le prestazioni connesse con l’appalto per gli “impianti di elevazione”, affidate direttamente dal Committente con apposite gare a ditte specializzate del settore.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare, a suo insindacabile giudizio, ad altre Ditte l'esecuzione parziale o totale di opere progettualizzabili, relative ad immobili siti nella zona di cui all’art.
1, aggiudicate mediante specifica gara o opere e/o forniture specialistiche di qualsiasi natura nonché lavori di allaccio a pubbliche reti gas, energia elettrica, acqua, teleriscaldamento, fognature e servizi di pulizie, gestione del verde e similari in particolare quando trattasi di spese a carico dell’utenza.
3. In un contesto di solidarietà sociale, il Committente potrà affidare una piccola quota di lavori a Cooperative di tipo B.
4. Per eventuali lavori non affidati all’aggiudicatario dell’accordo quadro, nessun compenso o risarcimento per mancato guadagno potrà essere richiesto dall'aggiudicatario stesso.
Articolo S3
Modalità di stipulazione dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi
1. L’accordo quadro sarà concluso con un unico operatore economico e prevede la stipula da 2 a 4 contratti attuativi con l’operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro senza successivo confronto competitivo, il cui ammontare sarà definito al momento in cui sono certe le disponibilità finanziarie, le unità immobiliari oggetto di manutenzione nonché i periodi temporali di riferimento.
2. L’affidamento dell’accordo quadro avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione della legge provinciale medesima ed in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale per quanto applicabile.
3. L’accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 16 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii. con l'individuazione delle offerte anomale di cui al comma 1 dell’art. 40 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. secondo i criteri fissati dall’art. 63 del regolamento di attuazione D.P.P. 9- 84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. della medesima legge provinciale.
4. La stipula dei contratti attuativi rimane subordinata ai finanziamenti disponibili. L’ammontare dell’accordo quadro è stato desunto dai dati storici a disposizione della Stazione Appaltante.
5. Con la stipula dell’accordo quadro, l’operatore economico si impegna ad eseguire i lavori e le prestazioni che saranno disciplinati tramite i contratti gli appalti attuativi derivanti dall’accordo quadro.
6. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti attuativi per l’importo risultante dall’aggiudicazione dell’accordo stesso e l'operatore economico non potrà pretendere indennizzi o maggiori compensi.
7. L’importo di ciascun contratto attuativo sarà definito al momento in cui sono certe le disponibilità finanziarie, le unità immobiliari oggetto di manutenzione nonché i periodi temporali di riferimento.
8. In ogni caso l’importo totale dei contratti attuativi non potrà superare l’importo complessivo dell’accordo quadro comprensivo di eventuali varianti.
9. L’operatore economico che si aggiudica l’accordo Quadro con la sua sottoscrizione, si obbliga a sottoscrivere in forma di scrittura privata digitale in forma elettronica i contratti attuativi proposti da ITEA S.p.A. nei modi e termini di cui al presente Capitolato, mantenendo fermo il ribasso offerto. Il rifiuto e/o la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi da parte dell’Affidatario nei termini indicati da ITEA S.p.A., darà facoltà alla stessa di risolvere in danno l’Accordo Quadro oltre all’applicazione della sotto indicata penale.
10. Per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto attuativo, rispetto al termine assegnato, si applicherà una penale pari allo 0,1% dell’importo dello stipulando contratto.
11. La modalità di stipula dei singoli contratti attuativi è la seguente:
− ITEA S.p.A. inoltra a mezzo pec la proposta contrattuale per il contratto attuativo, con l’indicazione dell’importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, indicando, altresì, il termine massimo per la stipulazione del contratto attuativo;
− L’Affidatario dovrà fornire la documentazione richiesta comprese la garanzia definitiva e la copertura assicurativa secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di cui al punto precedente per addivenire alla stipulazione del contratto attuativo entro il termine massimo indicato da ITEA S.p.A., pena l’applicazione delle penali di cui sopra.
Articolo S4
Durata dell’accordo quadro e dei relativi contratti attuativi
1. La durata naturale dell’accordo quadro è di quattro anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo medesimo.
2. I contratti attuativi da 2 a 4 potranno essere stipulati nei quattro anni di durata dell’accordo quadro.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante dare avvio alla consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione dell’accordo quadro, ma prima della stipula del relativo atto e dei contratti attuativi, fatto salvo l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti per l’assunzione dei lavori e l’insussistenza di impedimenti ai sensi della vigente normativa.
4. Alla scadenza naturale dell’Accordo Quadro rimane l’obbligo dell’Appaltatore di ultimare i lavori già affidati che si protraessero oltre il termine di scadenza dell’accordo stesso.
5. Si precisa inoltre che, qualora per qualsiasi motivazione alla scadenza naturale dell’accordo quadro risultasse impegnato sul contratto attuativo in corso, tramite ordini di lavoro, un importo inferiore ai quattro quinti dell’importo risultante dall’aggiudicazione dell’accordo stesso, la durata dell’accordo/contratto attuativo si intenderà automaticamente prorogata fino alla concorrenza dei quattro quinti, fatta salva la disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario di proseguire i lavori fino alla concorrenza dell’intero importo a parità di prezzi e condizioni senza poter pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta. Anche in questo caso rimane l’obbligo dell’Appaltatore di ultimare i lavori già affidati che si protraessero oltre il nuovo termine di scadenza dell’accordo.
6. Qualora l’intero importo risultasse impegnato tramite ordini di lavoro entro la scadenza naturale dell’accordo quadro, ITEA S.p.A. si riserva di valutare l’opzione di estendere l’importo dell’accordo quadro a parità di prezzi e condizioni e nel rispetto dei presupposti di legge, considerata la necessità di garantire la prosecuzione dei lavori di manutenzione senza interruzione presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
7. Per periodo di validità dell’accordo quadro s’intende il periodo temporale costituito da quattro anni dell’accordo e dall’eventuale proroga temporale.
8. E’ facoltà di ITEA S.p.A. affidare i lavori in tempi diversi nei vari settori della zona geografica oggetto dell’accordo quadro, tenuto conto della necessità di chiudere i contratti con ditte precedentemente assegnatarie di parti della stessa zona, anche in considerazione della diversa distribuzione del territorio individuata per il presente accordo quadro rispetto a quella degli appalti precedenti.
9. Nel periodo di transizione opereranno contemporaneamente la ditta uscente per il completamento dei lavori avviati e la ditta aggiudicataria del presente accordo per l’esecuzione dei nuovi lavori.
10. Si precisa che data la necessità di garantire con continuità il pronto intervento non saranno concesse sospensioni del tempo complessivo per l’esecuzione del contratto, fermo restando che ITEA S.p.A. potrà valutare a suo insindacabile giudizio eventuali circostanze particolari, senza che l’Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
CAPO S2 – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI
Articolo S5
Prescrizioni organizzative
1. Al fine di garantire uno svolgimento razionale ed efficace degli interventi di manutenzione si forniscono le seguenti specifiche minime da rispettare:
a) l’Appaltatore dovrà predisporre una base operativa, dotata di uomini e mezzi strumentali necessari a coordinare ed effettuare i lavori, presso idonea struttura fisica, situata a non più di 2,00 ore di strada, percorsa rispettando i limiti di velocità, da qualsiasi luogo della zona territoriale stessa ove sono siti gli immobili di proprietà o affidati in gestione alla Società;
b) l’Appaltatore dovrà individuare almeno un tecnico responsabile sempre reperibile 24 ore su 24 per le emergenze su un telefono cellulare per le comunicazioni con i tecnici ed il call-center di ITEA S.p.A.;
c) l’Appaltatore dovrà inoltre garantire un apposito servizio continuativo 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto attuativo per il ricevimento via telefono, telefax, e-mail e pec delle segnalazioni di guasti e disservizi sia da parte di ITEA S.p.A. che da parte del relativo call center;
d) l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare per iscritto prima della consegna dei lavori i seguenti dati:
− indirizzo sede operativa e relativi n. di telefono e di fax, indirizzo mail e PEC;
− nominativo, n. cellulare e indirizzo mail del responsabile di commessa;
− nominativo, n. cellulare e indirizzo mail del responsabile tecnico dei cantieri di manutenzione;
− nominativo, n. cellulare e indirizzo mail del/dei tecnico/i reperibile/i 24 ore su 24;
− nominativo e relativo cellulare dei soggetti sostituti e di altro personale eventualmente referente. Lo stesso Appaltatore sarà tenuto a comunicare ad ITEA S.p.A. tempestivamente eventuali variazioni ai dati sopra indicati.
Al di fuori dell’orario d’ufficio, gli inquilini ITEA S.p.A. possono segnalare ai vigili del fuoco guasti e disservizi che richiedono un intervento immediato. I vigili del fuoco interverranno sul posto e/o, se lo riterranno necessario, chiameranno il call center di ITEA S.p.A., operativo 24 ore su 24, per comunicare quanto accaduto ed eventualmente per richiedere l’intervento della ditta di manutenzione. In tal caso il call center contatterà il tecnico reperibile dell’Appaltatore che sarà tenuto a valutare quanto comunicato ed il livello di urgenza con cui intervenire, in conformità alle indicazioni contenute ai seguenti punti A), B) e C) dell’articolo S6 in funzione della natura del guasto e delle possibili sue conseguenze.
Nei casi di ordinaria amministrazione (ad esempio per gli intasamenti delle fognature), l’Appaltatore dovrà far intervenire direttamente la ditta incaricata esecutrice di manutenzione per risolvere il guasto/disservizio segnalato.
Nei casi più complessi, l’Appaltatore provvederà a contattare i responsabili di ITEA S.p.A. per concordare le modalità d’intervento;
e) l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale di segreteria per ricevere tutte le segnalazioni, comunicazioni e chiamate provenienti da ITEA S.p.A. e dal relativo call-center, durante il normale orario di ufficio nelle giornate dal lunedì al venerdì (ore 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00).
Articolo S6
Prescrizioni operative per le diverse tipologie di richieste d’intervento
1. Ogniqualvolta perverranno all’Appaltatore richieste d’intervento inviate tramite il sistema informatico REF (via e-mail/PEC/fax), denominate “preordini” o, eventualmente, richieste verbali/telefoniche o via e- mail da parte di ITEA S.p.A. o del call center di ITEA S.p.A., l’Appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo iniziale ricognitivo, contattando l’utente segnalante, per valutare causa, entità e natura del problema riscontrato. Nel caso di richiesta d’intervento ricevute direttamente dall’Appaltatore tramite il call center di ITEA S.p.A., sarà onere dello stesso Appaltatore valutare prontamente quanto comunicato e definire il livello di urgenza con cui intervenire.
2. L’Appaltatore dovrà effettuare il sopralluogo nel rispetto dei tempi definiti ai seguenti punti A),
B) e C) in funzione del livello d’urgenza, assegnato dalla D.L. alla richiesta d’intervento o valutato dallo stesso Appaltatore nel caso di richiesta d’intervento proveniente direttamente dal Call Center di ITEA S.p.A..
3. Nel caso di ritardo nell’effettuare il sopralluogo ricognitivo verrà applicata la penale di cui all’art. S15.
A) Nel caso di RICHIESTE DI INTERVENTO URGENTISSIME relative a guasti/situazioni che possano presagire situazioni di pericolo per persone o cose o risultino comunque di emergenza, sia scritte che verbali provenienti dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal Call Center di ITEA S.p.A., l’Appaltatore dovrà organizzarsi per raggiungere il luogo dell’intervento ed intervenire con la massima tempestività entro massimo 3 ore dal ricevimento della richiesta d’intervento avente ad oggetto guasti della tipologia, indicativa e non esaustiva, elencati nella tabella n. 1 sotto riportata. L’Appaltatore dovrà verificare sul posto immediatamente la natura e consistenza delle segnalazioni ed intervenire tempestivamente per impedire la possibilità di crolli, cadute o incidenti in genere (ad esempio allestendo protezioni e transennature) e per eliminare inconvenienti, rotture o guasti che
possano causare pericolo per l’incolumità delle persone o danno alle cose e/o agli immobili. L’Appaltatore dovrà, inoltre, relazionare ai tecnici di ITEA S.p.A. onde ricevere eventuali ulteriori direttive.
Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto dall’Appaltatore qualora suoi dipendenti o subappaltatori, nel contesto di sopralluoghi connessi ad altri interventi manutentivi, rilevino o vengano informati dagli utenti di situazioni di pericolo per persone o cose.
Tabella n. 1
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GUASTI CLASSIFICATI URGENTISSIMI
TIPOLOGIE DI GUASTO Elenco non esaustivo | TEMPO MASSIMO PER INTERVENIRE |
– incendio, | |
– allagamento, | |
– infiltrazioni d’acqua con gocciolamento, | |
– perdite/fughe gas, | |
– intasamento fognature, | 3 ORE |
– guasto all’impianto elettrico per cui gli interruttori del centralino non si riarmano (rimangono abbassati), | compreso il tempo del viaggio per raggiungere il luogo dell’intervento |
– altri guasti che possono causare pericolo imminente a persone o cose (es.: caduta tegole, antenne e camini pericolanti, rottura di vetri, cavi elettrici scoperti, ecc.) – guasti ai serramenti di ingresso al fabbricato e agli alloggi, che ne impediscono l’accesso o che potrebbero causare danni a persone e/o cose (rischio di cedimento/caduta di infisso/anta/vetro), | NB: in casi particolari è facoltà della D.L. richiedere che il sopralluogo avvenga in tempi più ristretti |
– guasti ai cancelli/portoni nei casi in cui sono bloccati e non consentono l’entrata/uscita di veicoli da piazzali/autorimesse |
Successivamente al sopralluogo/intervento, l’Appaltatore dovrà compilare la maschera “inserimento preventivo” nel sistema informatico REF entro i tempi previsti al successivo articolo S8.
B) Nel caso di RICHIESTE DI INTERVENTO URGENTI relative a guasti/situazioni che possono pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti o causare disservizi e/o degrado di strutture e impianti, sia scritte che verbali provenienti dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal Call Center di ITEA S.p.A., l’Appaltatore dovrà organizzarsi per raggiungere il luogo dell’intervento ed intervenire con tempestività entro la seguente tempistica dal ricevimento della richiesta d’intervento:
– entro le ore 19.00 del giorno stesso nel caso di ricevimento della richiesta d’intervento entro le ore 14.00;
– entro le ore 13.00 del giorno seguente nel caso di ricevimento della richiesta d’intervento dopo le ore 14.00.
Nella tabella n. 2 sotto indicata si riporta un elenco indicativo e non esaustivo di guasti/situazioni relativi a richieste d’intervento urgenti.
L’Appaltatore dovrà verificare sul posto la natura e consistenza delle segnalazioni ed intervenire per eliminare inconvenienti, rotture o guasti che causano malfunzionamenti o disservizi agli utenti. L’Appaltatore dovrà, inoltre, relazionare ai tecnici di ITEA S.p.A. onde ricevere eventuali ulteriori direttive.
Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto dall’Appaltatore qualora suoi dipendenti o subappaltatori, nel contesto di sopralluoghi connessi ad altri interventi manutentivi, rilevino o vengano informati dagli utenti di situazioni urgenti o che possono pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti o causare il degrado di strutture e impianti.
Tabella n. 2
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GUASTI CLASSIFICATI URGENTI
TIPOLOGIE DI GUASTO Elenco non esaustivo | TEMPO MASSIMO PER INTERVENIRE |
– infiltrazioni d’acqua, – mancanza d’acqua, – mancanza d’illuminazione, – prima accensione caldaia dell’impianto di riscaldamento autonomo solo nel periodo invernale e nel caso di alloggio già abitato (da ottobre ad aprile), – malfunzionamento impianto di riscaldamento autonomo e/o produzione di acqua calda sanitaria solo nel periodo invernale (da ottobre ad aprile), – guasti ai portoncini di ingresso all’alloggio che non si chiudono, – svuotamento estintori, furto estintori o manichette, svuotamento polvere estintori nel caso in cui siano interessati tutti gli estintori / manichette di una scala o di una autorimessa | entro le ore 19.00 del giorno stesso nel caso di richieste d’intervento pervenute all’Appaltatore entro le ore 14.00 entro le ore 13.00 del giorno seguente nel caso di richieste d’intervento pervenute all’Appaltatore dopo le ore 14.00 |
Successivamente al sopralluogo/intervento l’Appaltatore dovrà compilare la maschera “inserimento preventivo” nel sistema informatico REF entro i tempi previsti al successivo articolo S8.
C) Nel caso di RICHIESTE DI INTERVENTO NON URGENTI, relative a guasti della tipologia, indicativa e non esaustiva, elencati nella tabella n. 3 sotto riportata, sia scritte che verbali, provenienti dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal Call Center di ITEA S.p.A., l’Appaltatore dovrà organizzarsi per raggiungere il luogo dell’intervento ed intervenire con tempestività entro 1 o 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d’intervento come da tabella n. 3 sotto riportata:
Tabella n. 3
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GUASTI CLASSIFICATI NON URGENTI
TIPOLOGIE DI GUASTO Elenco non esaustivo | TEMPO MASSIMO PER INTERVENIRE |
– malfunzionamento impianto di riscaldamento autonomo e/o produzione di acqua calda sanitaria nel periodo non invernale (da maggio a settembre), – malfunzionamento impianto TV, – impianto citofonico di un’intera scala non funzionante, – guasti a porte di ingresso al fabbricato che non si chiudono, – guasti a cancelli/portoni che non si chiudono, – guasti a impianti elettrici che costituiscono un disagio evidente per la fruizione delle parti comuni e/o delle singole unità immobiliari | 1 GIORNO LAVORATIVO NB: in casi particolari è facoltà della D.L. richiedere che il sopralluogo/intervento avvenga in tempi più ristretti |
– tutti i restanti tipi di guasti | 3 GIORNI LAVORATIVI NB: in casi particolari è facoltà della D.L. richiedere che il sopralluogo/intervento avvenga in tempi più ristretti |
NOTA BENE: Per tempo massimo pari a 1 o 3 giorni lavorativi s’intende che il sopralluogo iniziale dovrà avvenire rispettivamente entro 1 o 3 giorni lavorativi seguenti al giorno in cui l’Appaltatore riceve la richiesta di intervento (escluso pertanto il giorno stesso).
Successivamente al sopralluogo, l’Appaltatore dovrà compilare la maschera “inserimento preventivo” nel sistema informatico REF entro i tempi previsti al successivo articolo S8.
Articolo S7
Preordini per l’esecuzione di sopralluoghi ed interventi
1. A seguito di segnalazioni pervenute ad ITEA S.p.A. da inquilini o altri segnalanti, il tecnico di ITEA S.p.A. valuterà se inviare all’Appaltatore una richiesta di intervento, denominata di seguito “preordine”, per richiedere il sopralluogo oppure emettere direttamente l’ordine di lavoro.
2. Le richieste d’intervento trasmesse all’Appaltatore in forma verbale o via mail dai tecnici di ITEA S.p.A. o dal call center verranno successivamente perfezionate con l’emissione del preordine da parte della D.L..
3. In ogni caso la data del preordine sarà quella della richiesta dell’intervento fatta all’Appaltatore in qualsiasi forma.
4. Sono abilitati ad emettere preordini:
a) il Direttore Lavori (denominato anche “tecnico di zona”) e l’eventuale assistente, che costituiscono l’Ufficio della Direzione Lavori;
b) il sostituto del tecnico di zona o altro tecnico abilitato dal Responsabile del Procedimento, in caso di assenza od impedimento del tecnico di zona;
c) il Direttore dell’Ufficio che coordina l’attività di manutenzione per la zona oggetto del presente Capitolato;
d) il Responsabile del Procedimento o, in sua assenza, il Sostituto del Dirigente.
5. Il preordine viene emesso dal tecnico di ITEA S.p.A. tramite il programma informatico REF e trasmesso all’Appaltatore in formato digitale via posta elettronica. Il preordine di lavoro conterrà i riferimenti al Comune, al fabbricato, alla scala, all'alloggio, all'inquilino e la descrizione sommaria della richiesta d’intervento. La descrizione potrà essere generica, nel caso in cui non siano ben chiare le cause del guasto e le modalità con cui poter intervenire o, dettagliata, nel caso in cui siano noti il guasto e la natura dello stesso ed il tecnico di ITEA S.p.A. sia in grado di impartire direttive precise sull’intervento da eseguire.
Articolo S8
Modalità e tempistica di inserimento rapportino di intervento e preventivi
1. Per ogni richiesta d’intervento (preordine), con qualsiasi livello di urgenza (urgentissimo, urgente e non urgente), l’Appaltatore dovrà inserire, nel rispetto dei tempi definiti nella tabella n. 4, nella maschera “inserimento rapportino” del programma informatico REF, apposito rapportino, completo di eventuali computi metrici e altri allegati (foto, documenti), contenente i seguenti dati:
− descrizione del guasto diagnosticato, delle eventuali cause e dell’intervento manutentivo [nel campo “note preventivo”];
− importo preventivo dell’intervento al netto del ribasso di gara [nel campo “importo preventivo ditta”] sulla base dei prezzi contrattuali;
N.B.: per ogni preventivo di importo superiore ai 2.000,00 Euro ed ogniqualvolta la D.L. ne faccia espressa richiesta, al relativo preordine presente nel programma informatico REF dovrà essere inserito il computo metrico estimativo dettagliato utilizzando le voci degli elenchi prezzi previsti dal contratto;
− tempo previsto per la realizzazione dell’intervento [nel campo “durata lavori prevista da ditta”]. Le tempistiche dovranno rispettare quanto previsto all’articolo S11 del presente Capitolato.
2. Il programma informatico registrerà la data di inserimento dati da parte dell’Appaltatore in modo da poter verificare tramite lo stesso programma il rispetto dei tempi previsti dalla seguente tabella n. 4. Nel caso di ritardo dell’Appaltatore nell’inserimento dei dati verrà applicata la penale di cui all’art. S15.
Tabella n. 4
TEMPI PER INSERIMENTO RAPPORTINI D’INTERVENTO
completi di note ed eventuale computi metrici estimativi
CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI DEL PREVENTIVO DITTA al netto del ribasso | N° MASSIMO DI GIORNI LAVORATIVI decorrenti dal giorno successivo al ricevimento da parte dell’Appaltatore del preordine |
fino ad € 5.000,00 | 4 giorni |
tra € 5.000,01 ed € 15.000,00 | 8 giorni |
tra € 15.000,01 ed € 25.000,00 | 10 giorni |
tra € 25.000,01 ed € 80.000,00 | 15 giorni |
3. Importo dei preventivi: al fine di garantire un’adeguata gestione dei fondi contrattuali l’Appaltatore dovrà porre la massima attenzione nel redigere preventivi corretti e coerenti con la tipologia dell’intervento.
Si precisa che per gli ordini di lavoro il cui preventivo ditta supera i 2.000,00 Euro, nel caso in cui l’importo a consuntivo netto dei lavori differisca in più o in meno del 20% rispetto all’importo del preventivo ditta, verrà applicata la penale di cui all’art. S15.
La ripetuta trasmissione di rapportini, computi o documentazioni che risultino inesatti, difformi, non sufficientemente documentati o valutati e/o aventi lo scopo di eludere le responsabilità ricadenti sull’Appaltatore, sarà considerata da ITEA S.p.A. come circostanza di grave negligenza, con tutte le conseguenze del caso, che potranno portare fino alla risoluzione del contratto.
Articolo S9
Ordini per l’esecuzione degli interventi manutentivi
1. Tutti i lavori e le somministrazioni verranno commissionati da ITEA S.p.A. mediante l’emissione di appositi ordini d’intervento denominati di seguito "ordini di lavoro" che saranno trasmessi all’Appaltatore in formato digitale via posta elettronica. Tali ordini di lavoro saranno emessi tramite il programma informatico REF ed identificati con apposito n. di protocollo.
2. Sono abilitati ad emettere gli ordini di lavoro:
- il Direttore Xxxxxx (denominato anche “tecnico di zona”) e l’eventuale assistente, che costituiscono l’Ufficio della Direzione Lavori ed in caso di sua assenza od impedimento il suo sostituto o altro tecnico autorizzato dal Responsabile del Procedimento;
- il Direttore dell’Ufficio che coordina l’attività di manutenzione per la zona oggetto del presente Capitolato;
- il Dirigente del Settore in qualità di Responsabile del Procedimento, o in sua assenza, il suo sostituto.
3. I nominativi dei predetti funzionari saranno comunicati all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento alla consegna dei lavori. L’Appaltatore non dovrà eseguire interventi su richieste provenienti da soggetti non abilitati quali, ad esempio, gli utenti; in tali casi dovrà comunicare alla D.L. le richieste pervenutegli dagli utenti e richiedere l’autorizzazione ad intervenire, se lo ritiene opportuno.
4. L'ordine di lavoro conterrà i riferimenti al Comune, al fabbricato, alla scala, all'alloggio, all'inquilino, la descrizione sommaria dell'intervento, il tempo concesso per l'esecuzione delle opere, eventuali schizzi o disegni e l’importo presunto dei lavori, nonché l’aliquota I.V.A. da applicarsi. L'Appaltatore che accerti la mancata rispondenza con la situazione reale di uno o più degli elementi riportati sull’ordine di lavoro,
avrà cura di effettuare tempestivamente la relativa segnalazione alla D.L. per le eventuali opportune modifiche.
Articolo S10
Emissione ordini di lavoro ed inizio esecuzione lavori
1. PER LAVORI SU RICHIESTE URGENTISSIME ED URGENTI:
l’Appaltatore dovrà organizzarsi per iniziare i lavori il prima possibile senza attendere l’emissione ed il ricevimento dello specifico ordine di lavoro tramite il programma informatico REF. La D.L. provvederà ad emettere successivamente il relativo ordine di lavoro, a perfezionamento della richiesta d’intervento, a seguito dell’inserimento del preventivo in REF da parte dell’Appaltatore. Il relativo ordine di lavoro avrà quale data inizio lavori la data del preordine.
2. PER LAVORI SU RICHIESTE NON URGENTI:
a) di modesta entità il cui preventivo ditta non supera i 500,00 Euro l’Appaltatore ha la facoltà di dare immediata esecuzione all’intervento o programmare l’esecuzione (ad es. ordinare materiali/componenti di ricambio), prima del ricevimento dell’ordine di lavoro emesso e trasmesso tramite il programma informatico da parte della D.L., fermo restando il potere della D.L. di ordinare all’Appaltatore di procedere all’esecuzione dei lavori solo ad avvenuta preventiva autorizzazione da parte della stessa D.L. dopo aver valutato l’intervento proposto dall’Appaltatore;
b) di entità non modesta il cui preventivo ditta è superiore a 500,00 Euro l’Appaltatore potrà iniziare i lavori soltanto a seguito del ricevimento dell’ordine di lavoro emesso e trasmesso tramite il programma informatico da parte della D.L..
3. In caso di assenza della D.L. o altra situazione che impedisca l’emissione dell’ordine di lavoro, ITEA
S.p.A. potrà autorizzare l’Appaltatore ad eseguire i lavori tramite richiesta scritta, via mail o altra forma.
Articolo S11
Tempi per l’esecuzione dei singoli interventi manutentivi
1. Il Direttore dei Lavori assegnerà il tempo utile per l’esecuzione dei singoli interventi manutentivi e la data per l’ultimazione degli stessi, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
2. L’Appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto del tempo assegnato per l’esecuzione degli interventi.
3. Il mancato rispetto del termine previsto per l’esecuzione dei singoli interventi comporta l’applicazione della penale fissata dall’art. S15 comma 1 lettera d) del presente Capitolato.
A tal proposito si precisa quanto segue:
1. nei casi di guasti o situazioni critiche che possano comportare pericoli per l'incolumità delle persone o danni alle cose o che possano causare agli utenti una grave limitazione nell'uso della/e unità immobiliare/i e/o delle parti comuni e/o dei servizi/impianti tecnologici, la D.L. potrà disporre che i lavori vengano eseguiti in tempi molto ristretti.
2. nei casi di ristrutturazione di alloggi sfitti (di risulta): i tempi per l’esecuzione dei lavori sono quelli previsti all’art. S13 del presente Capitolato.
4. In caso di ritardata, incompleta o errata esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, o qualora si rilevi che i tempi ed i ritmi degli interventi siano pregiudizievoli a garantire la sicurezza delle persone nonché a preservare da danni gli immobili oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva, previo ordine di servizio, la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle opere non eseguite, addebitando maggiori spese ed oneri all'Appaltatore oltre all’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. Per i predetti lavori, nessun compenso o risarcimento per mancato guadagno potrà essere richiesto dall'Appaltatore.
5. Si richiama l’attenzione dell’Appaltatore sulla necessità di dare esecuzione anche agli interventi manutentivi non urgenti con la massima diligenza. Al fine di garantire omogeneità nei tempi d’esecuzione degli interventi si riporta di seguito la tabella n. 5 con l’indicazione dei tempi di esecuzione massimi che potranno essere assegnati per l’esecuzione dei lavori non urgenti, esclusi alloggi di risulta, oggetto del contratto. Si precisa che i tempi per l’esecuzione dei lavori saranno definiti dalla
D.L. che valuterà quelli indicati sul preventivo ed assegnerà, a suo insindacabile giudizio, il numero di giorni adeguati all’esecuzione dell’intervento.
6. A tal proposito si precisa che la durata lavori proposta dall’Appaltatore sul preventivo dovrà rispettare le
soglie massime indicate nella tabella n. 5 e comunque dovrà essere congrua ai tempi tecnici oggettivamente necessari per l’esecuzione dello specifico intervento in funzione della tipologia e dell’organizzazione dei lavori da eseguirsi, fatti salvi i casi in cui i tempi esposti in tabella sono oggettivamente non sufficienti all’esecuzione dell’intervento. In tali casi sarà onere dell’Appaltatore specificare nel campo note del preventivo i motivi per cui espone una durata lavori superiore a quella massima risultante dalla tabella. Qualora la D.L. valuti che i motivi esposti sono effettivamente fondati assegnerà una durata lavori superiore a quella prevista in tabella, che potrà coincidere con quella proposta dall’Appaltatore.
7. Per importi di preventivo ditta superiori a 5.000,00 Euro non è definita una soglia massima di durata lavori causa la complessità e l’eterogeneità dei lavori. Pertanto l’Appaltatore dovrà indicare sul preventivo una durata lavori congrua come sopra specificato e la D.L. provvederà di seguito a valutare quanto proposto e ad assegnare i giorni ritenuti a suo giudizio adeguati.
Tabella n. 5
TEMPI MASSIMI ASSEGNABILI PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI NON URGENTI
(esclusi alloggi di risulta)
CLASSI D’IMPORTO LAVORI DEL PREVENTIVO DITTA al netto del ribasso | N° MASSIMO GIORNI NATURALI CONSECUTIVI decorrenti dalla data di inizio lavori prevista sull’ordine di lavoro |
fino ad € 500,00 | 10 giorni |
da € 500,01 ad € 1.000,00 | 15 giorni |
da € 1.000,01 ad € 2.000,00 | 20 giorni |
da € 2.000,01 ad € 5.000,00 | 30 giorni |
Articolo S12
Tipologie interventi per la ristrutturazione alloggi sfitti (di risulta)
1. Le tipologie degli interventi di ristrutturazione sono state definite sulla base di due classi di superfici e di cinque livelli di ristrutturazione.
2. Le due classi di superfici sono le seguenti:
a) alloggi con superficie calpestabile minore di 65 mq., composti generalmente da zona giorno, 1-2 stanze da letto, 1 servizio igienico (raramente sono 2);
b) alloggi con superficie calpestabile eguale o maggiore di 65 mq., composti generalmente da zona giorno, 2-3 stanze da letto (raramente sono più di 3), 1-2 servizi igienici.
3. I cinque livelli di ristrutturazione sono stati definiti in funzione del numero di rifacimenti completi delle componenti, di seguito elencate, che possono interessare la sistemazione/ristrutturazione di ciascuna unità immobiliare:
1. solai,
2. tramezze,
3. xxxxxxxx,
4. impianto elettrico,
5. impianto idraulico,
6. sostituzione sanitari
7. impianto del riscaldamento,
8. impianto del gas,
9. serramenti esterni, 10.serramenti interni, 11.portoncino blindato, 12.intonaci, 13.pavimenti freddi, 14.pavimenti caldi, 15.rivestimenti ceramici, 16.tinteggiature,
4. I cinque livelli di ristrutturazione sono i seguenti:
1. SISTEMAZIONE MINIMALE: prevede il controllo e l’eventuale sistemazione minimale dei
vari componenti dell’alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L..;
2. SISTEMAZIONE PARZIALE: prevede il completo rifacimento da uno a tre componenti su
indicazione della D.L. e l’eventuale sistemazione degli altri componenti dell’alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
3. SISTEMAZIONE COMPLETA: prevede il completo rifacimento da quattro a sei componenti
su indicazione della D.L. e l’eventuale sistemazione degli altri componenti dell’alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
4. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE: prevede il completo rifacimento da sette a dieci componenti
su indicazione della D.L e l’eventuale sistemazione degli altri componenti dell’alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
5. RISTRUTTURAZIONE COMPLETA:prevede il completo rifacimento da undici a sedici
componenti su indicazione della D.L e l’eventuale sistemazione degli altri componenti dell’alloggio perché ritenuti in buono stato a parere della D.L.;
5. Le modalità relative all’esecuzione delle lavorazioni sono meglio descritte agli articoli della Parte Tecnica del presente Capitolato.
Articolo S13
Tempi massimi per la ristrutturazione di alloggi sfitti (di risulta)
1. Tra gli obiettivi principali di ITEA S.p.A. vi è quello di rimettere nel circolo delle affittanze gli alloggi che si liberano (denominati di seguito “alloggi di risulta”), previa ristrutturazione degli stessi se necessario e compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Statisticamente nella zona geografica oggetto del presente Capitolato si liberano mediamente 30÷50 alloggi all’anno (numero non garantito contrattualmente) con una distribuzione temporale e geografica non definibile a priori. Per ristrutturarli sono necessari interventi di varia natura, che possono andare dalla semplice sistemazione con l’esecuzione di piccole riparazioni fino alla ristrutturazione completa.
3. L’ordine di lavoro per la sistemazione/ristrutturazione di un alloggio di risulta s’intende ultimato ad avvenuta completa esecuzione delle seguenti attività:
a) esecuzione a regola d’arte dei lavori di sistemazione/ristrutturazione dell’alloggio e delle relative pertinenze (cantina,