Assicurazione della Responsabilita’ Civile PATRIMONIALE
Assicurazione della Responsabilita’ Civile PATRIMONIALE
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo: RC Patrimoniale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione per Colpa Grave
Documento predisposto a cura di Xxxxx’x Insurance Company S.A. registrata in Belgio. Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione 3094.
Prodotto: Responsabilitá Civile Patrimoniale Dipendenti Pubblici
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell’Attività Professionale assicurata.
Che cosa non è assicurato? | ||||
✓ L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell’Assicurato. L'assicurazione s'intende estesa: a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi. b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che | 🗶 I sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso 🗶 Le richieste di risarcimento che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori 🗶 I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura 🗶 Sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento: (i) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo; (ii) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; (iii) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attivitá professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale. Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Fascicolo informativo. |
Riferimento Nr.:[1907ALK2432-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 1 di 3
l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro I ‘Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 30 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al
Fascicolo informativo.
✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Principali limitazioni: ! L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per: ! danni corporali di qualsiasi tipo; ! attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato all’estensione di copertura 3 e salvo che l’Assicurato non abbia pagato il premio previsto all’Art. 3 per il caso di cumulo di cariche; ! responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente; ! la stipulazione, e/o mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; ! inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; ! calunnia, ingiuria, diffamazione; ! multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato; ! il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209 del 2005; ! alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l’Assicurato derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato; ! sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; ! guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; ! investimenti effettuati con l’utilizzo di Strumenti Derivati; ! esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c; ! danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria; ! danni materiali di qualsiasi tipo; |
Riferimento Nr.:[1907ALK2432-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 2 di 3
! smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Fascicolo informativo. | |
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, esclusi San Marino e la Città del Vaticano. | |
- Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio. - In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 gironi da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato-Ente Pubblico-Corte dei Conti etc.) (b) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilitá contabile. L’inadempimento di tale obbligo puó comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C.C.) | |
Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's o al Broker incaricato specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente. Il premio deve essere pagato non oltre la data di decorrenza dello stesso. | |
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato entro i 30 giorni di mora previsti dal giorno indicato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30esimo giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo o obbligo di disdetta. | |
- Non essendo prevista la possibilità di rinnovare tacitamente la polizza, il contratto cessa alla sua naturale scadenza indicata nel modulo del certificato di polizza. - Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Riferimento Nr.:[1907ALK2432-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 3 di 3
Assicurazione della Responsabilita’ Civile Patrimoniale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa:Lloyd’s Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile Prodotto: RC Patrimoniale
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 18/03/2019 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenuteneldocumento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazionepatrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Xxxxxxx.Xx sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000.
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000
Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 1 di 8
Non vi è nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto giá indicato nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP). | |
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Lettera E Periodo di postuma decennale nel caso di morte, pensionamento | Il sovrappremio pagabile per l’estensione piena del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell’attivitá presso qualsiasi pubblica amministrazione ammonta al 150% del Premio annuo corrisposto, piú qualsiasi altro sovrappremio pagato nell’ultima annualitá. |
dell’Assicurato, | |
nonché di | |
cessazione | |
dell’attivita’senza | |
che sia stata | |
intrapresa una | |
nuova attivitá | |
compresa tra quelle | |
assicurabili, | |
escluso il caso di | |
licenziamento per | |
giusta causa | |
Lettera B Responsabilitá Civile per danni materiali e Corporali verso terzi | Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato. Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi per le Forze dell’Ordine è da intendersi pari al 60% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato, fermo restando che tale |
estensione è applicabile esclusivamente alle cariche amministrative delle suddette Forze | |
dell’Ordine. | |
Lettera D | Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo0 piú qualsiasi altro sovrappremio pagato. |
amministrativa e | |
contabile a seguito | |
di calunnia, ingiuria, | |
diffamazione verso | |
terzi |
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 2 di 8
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto giá indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), si specificano le seguenti esclusioni: - I sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso - Le richieste di risarcimento che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori - I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura - Sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento: (i) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo; (ii) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; (iii) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attivitá professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale. - Danni corporali di qualsiasi tipo. - attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e salvo che l'Assicurato/Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche - atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato - responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente - la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi - azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente - inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto - calunnia, ingiuria, diffamazione - multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente; - il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005; - fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione; - alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; - guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; - investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati; - esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c. Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione: q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. L’Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti: r) danni materiali di qualsiasi tipo, s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio. |
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 3 di 8
Ci sono limiti di copertura? |
Si sono presenti i seguenti limiti di copertura: Limiti di Indennizzo L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall’ Assicurato/Contraente nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell’ Assicurato/Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato. Massimale di Polizza Soggetta a previa approvazione da parte del Sottoscrittore, i massimali selezionabili sono quelli di Euro 500.000; Euro 1.000.000; Euro 1.500.000; Euro 2.500.000; Euro 3.000.000; Euro 5.000.000. L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilitá di piú Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 7.500.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro. Nell’eventualitá che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 7.500.000,00 le indennitá spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.) Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 C. C.). |
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 4 di 8
Spese legali e gestione delle vertenze di Sinistro
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’ Assicurato, l’Assicurato ha facoltá di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.
Si prende atto che a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell’ambito del Massimale per Costi e Spese:
a) I costi propri di segreteria (spese di avvio) per l’istruttoria conseguente all’istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione;
b) Le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
c) Le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
L'assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attivitá previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Cosa fare in caso di sinistro? | Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro: In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (a) Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato- Ente Pubblico – Corte dei Conti etc); (b) Ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilitá contabile. L’inadempimento di tale obbligo puó comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C. C.) |
Assistenza diretta / in convenzione: Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite ne’ direttamente ne’ indirettamente dall’impresa. | |
Prescrizione: diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto il diritto si fonda | |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. |
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 5 di 8
Obblighi dell’impresa | Espletata l’attivita’ istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo e/o il risarcimento, se dovuto, avverra’ entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Dopo ogni Sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Durata | L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del certificato. La data di inizio e la data di scadenza della polizza sono indicate nella scheda di copertura. |
Sospensione | A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile se l’Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell’assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilitá di disdire la polizza. Solo in caso di sinistro: - Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 6 di 8
Il prodotto é rivolto alla persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerá nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
Costi di intermediazione – La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18%. |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel..: x00 0000000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 Il sito IVASS www.ivass.itfornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero dellaGiustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati |
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 7 di 8
alternative di risoluzione delle controversie | all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
Riferimento Nr.:[1907ALK1405-LB] - Ultimo aggiornamento:[12/07/2019] - Pagina: 8 di 8
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti
per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale
Assicuratori:
Lloyd’s Insurance Company SA.
Assicurato/ Contraente:
La persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
Assicurazione:
Il contratto di Assicurazione.
Beni:
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Danno:
Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:
Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Ente di Appartenenza:
L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.
Franchigia:
L'importo di ciascun singolo Sinistro che non é coperto dal presente certificate e che resterá pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Xxxxx e Spese non sono soggetti alla Franchigia.
Indennizzo:
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:
Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell'Assicurazione:
La somma dovuta agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:
La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa- Contabile o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile:
La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato l Contraente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto
di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Scheda di Copertura:
Il documento allegato al certificato contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
Sinistro:
La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Strumenti Derivati:
Qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps,OverNight Index Average, Forward Rate Agreement,Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collaterized Debt Obligations).
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze
1) Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso al T.A.R (Tribunale amministrativo Regionale)
2) Xxxxxxxxx procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
3) Qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
4) Qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
5) Qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:
- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
6) Qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Xxxxxxx, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai punti 3, 4 o 5;
Ai fini della presente Copertura Assicurativa, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.
Dipendente - Dirigente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolga attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Società a partecipazione pubblica
Le Società costituite nelle forme previste dal codice civile, le cui quote di capitale sociale sono detenute per la totalità o per una parte da soggetti pubblici e pertanto, soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti, così anche per quelle quotate in borsa, purché per queste ultime, il capitale pubblico sia maggiore del 50%.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art.1892,1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente certificato così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato/ Contraente.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il premio è dovuto con periodicità annuale.
Frazionamenti del premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel modulo.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I premi devono essere pagati al corrispondente del Lloyd’s Insurance Company SA attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.
Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico- Corte dei Conti ecc.);
(b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 -Periodo di assicurazione e cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del certificato.
Art.10- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.
Art. 11- Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.
Art. 12- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Corresponsabilitá
L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.
Nell’eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 5.000.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione
1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge (Art. 1900, 2 C.C) fermo restando quanto escluso all’Art. 16 (f) – Rischi esclusi dall’Assicurazione.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.
2. Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Art. 15- Limiti di Indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall' Assicurato/ Contraente nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.
Art. 16- Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:
a) danni corporali di qualsiasi tipo;
b) attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e salvo che l'Assicurato/Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;
d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
l) alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
o) investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
p) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
L’Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:
r) danni materiali di qualsiasi tipo,
s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.
Art. 17- Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nel modulo, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.
Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante dalla data di scadenza indicata nel modulo di copertura, per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della prima polizza contratta per il tramite del Corrispondente Xxxxx’x Insurance Company SA e/o Lloyd’s Broker indicato in scheda di copertura, escluso il periodo retroattivo.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
Art. 18 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in
relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 19 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.
Art. 20- Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 21- Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di Xxxxxxxx sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
Art. 22- Gestione delle vertenze di Sinistro- Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato, l’Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.
Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per Costi e Spese:
a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all’stanza di mediazione, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia chiamato alla mediazione;
b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
Art. 23 - Clausola Broker
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento del contratto del Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Company SA indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Company SA si considererà come effettuata all'Assicurato / Contraente
b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Company SA si considererà come effettuata dall' Assicurato / Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Company SA di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Company SA, si considererà come effettuata agli Assicuratori.
b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd’s Insurance Company SA al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Art. 24. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Ufficio Italiano dei Lloyd’s Insurance Company SA
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd’s Insurance Company SA
Xxxxx Xxxxxxxxx,00 00000Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
Art. 25. - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Limitazioni ed Esclusioni
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
Art. 26 – Clausola di Continuità del Contratto
1) Il verificarsi di un evento associato all’unione economica e monetaria nell’Unione Europea non avrà l’effetto di:
i) concludere; o
ii) alterare o invalidare qualsiasi termine del, o assolvere o esonerare dall’esecuzione del; o
iii) conferire a ciascuna delle parti il diritto unilaterale di modificare o concludere; il presente Contratto.
2) Ai fini del presente Contratto, un “evento associato all’unione economica e monetaria nell’Unione Europea” include senza alcuna limitazione (e alcuna combinazione) ognuno dei seguenti eventi:
i) l’uscita dalla valuta dell’Euro;
ii) l’uscita dall’Unione Europea e/o dall’Euro da parte di uno o più membri dell’Unione Europea (Stato/i Membro/i);
iii) la sostituzione dell’Euro con qualsiasi valuta alternativa, singola o unificata, da parte di due o più Stati Membri (indipendentemente dal fatto che rimangano membri dell’Unione Europea)
o l’introduzione di una nuova valuta da parte di uno Stato Membro (indipendentemente dal fatto che rimanga un membro dell’Unione Europea).
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione
Art. 01- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 03 - Pagamento del Premio.
Art. 09 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. Art. 13 - Corresponsabilitá.
Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.
Data L'Assicurato/ Contraente
Estensione di Copertura 1 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato
Estensione di Copertura 2 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
Estensione di Copertura 3 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
Estensione di Copertura 4 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008
A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Estensione di Copertura 5 - Copertura personale distaccato
Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Estensione di Copertura 6 - Acquisizioni in economia
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 193.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.
Estensione di Copertura 7 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati
personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle
attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..
L'Assicurazione non vale:
- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
Estensione di Copertura 8 - Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.
Estensione di Copertura 9 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari A parziale deroga dell' Art 16, lettera o), la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di incarico per la gestione di tali strumenti finanziari. La presente garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 50.000,00 .
Estensione di Copertura 10 Levata protesti
La copertura assicurativa si intende anche all’attività di Levata Protesti svolta dall’Assicurato presso l’Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente.
Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di €200.000,00 per sinistro e per anno ricompenso massimale indicato dall’Assicurato, selezionato sul Modulo di Adesione e riportato sul Certificato di Assicurazione.
Estensione di Copertura 11 Ecologia ed ambiente
Ferme le altre condizioni di questo certificato l’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Estensione di Copertura 12 Estensione Copertura Cariche cessate
La copertura assicurativa si intende operante anche per eventuali Cariche esercitate in precedenza ed al momento della adesione alla presente copertura assicurativa cessate, purché ne venga dato atto in polizza.
Estensione di Copertura 13 - Continuous Cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità,
ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s Insurance Company SA;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Estensione di copertura 14 - Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL. 33/2013
L’Assicurazione viene estesa alla attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l’Assicurato provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale.
L’Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente Garanzia Accessoria s’intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell’Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Contabile ed erariale dell’Assicurato stesso.
Estensione di copertura 15 - Estensione Ufficio di Avvocatura o Ufficio di Affari Generali (la presente si intende operante solo per l’Ufficio di Avvocatura, Ufficio Affari Generali, Avvocati o Dirigenti Legali)
Qualora all’interno della struttura organizzativa dell’Ente fosse istituito un ufficio di Avvocatura o un ufficio di Affari Legali Generali, relativamente agli stessi, l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivane all’Assicurato ed ai suoi eredi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’Ente di appartenenza.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive sono valide solo se richiamate come Operanti nella scheda di copertura
Lettera A
ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO
Fermo quanto previsto dagli artt. 14 e 17 nonché nell’ambito dei Massimali convenuti in scheda di copertura, per gli Assicurati Dipendenti Tecnici come definiti in Polizza valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. 50/2016;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.Lgs. 50/2016.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione
dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Xxxxxxx Xxxxxx) e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.
c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico
dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Rischi Esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o
collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato nell’Estensione di copertura 3, salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
d) dolo dell'Assicurato;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un
Assicurato così come definito nel presente certificato ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005;
h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con
o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
j) multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
k) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Inoltre, l'Assicurazione non è operante:
l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
m) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
n) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
o) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel presente certificato;
p) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza
o l'uso di amianto
q) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
r) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
s) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
t) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.
3) Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera
A parziale deroga all' Art. 2) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
La presente estensione 'di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.
4) Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
5) Danni alle opere
A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione
e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
rovina totale o parziale delle opere stesse;
gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del presente certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.
6) Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per Sinistro e per anno pari al Massimale indicato nella Scheda di Copertura.
Lettera B
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI
L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.
La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata fino alla concorrenza di un Massimale di EUR 500.000,00 con una Franchigia fissa di Euro 500.00 per Sinistro.
L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con
Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.
Relativamente al personale Sanitario, Ospedaliero e Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra si intende esclusa.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi é da intendersi pari al 20% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi per le Forze dell’Ordine é da intendersi pari al 60% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato, fermo restando che tale estensione è applicabile esclusivamente alle cariche amministrative delle suddette Forze dell’Ordine.
Lettera C
ESTENSIONE PERIODO DI RETROATTIVITÀ – ILLIMITATO
Si prende atto che l'Articolo 17, primo paragrafo é sostituito dal seguente: L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel certificato, a condizione che per tali Sinistri non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.
Lettera D
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE VERSO TERZI.
A deroga della esclusione di cui all'Art. 16 lettera h), l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.
La suddetta garanzia s'Intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sottolimite di pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa
Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.
Lettera E
ESTENSIONE PIENA DEL PERIODO DI EFFICACIA IN CASO DI CESSAZIONE TOTALE DELL’ATTIVITA’ PRESSO QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Agli Assicurati che abbiano cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione e che siano stati continuamente assicurati da questa Copertura Assicurativa, è riservata la facoltà di acquistare l’Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica purché afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività previsto nel Certificato di Assicurazione, o salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria C se acquistata in corso di contratto.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione piena del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell’attivita’ presso qualsiasi pubblica amministrazione ammonta al 50% del Premio annuo corrisposto, più qualsiasi altro sovrappremio pagato nell’ultima annualità.
E’ altresì possibile estendere l’Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei confronti dell’Assicurato nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione della Carica purché afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività previsto nel Certificato di Assicurazione, o salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria C se acquistata in corso di contratto.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione piena del periodo di efficacia in caso di cessazione totale dell’attivita’ presso qualsiasi pubblica amministrazione ammonta al 150% del Premio annuo corrisposto, più qualsiasi altro sovrappremio pagato nell’ultima annualità.
Qualora il rischio sia colpito da sinistro e/o circostanza nota, il sovrappremio sarà valutato di volta in volta.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni di Assicurazione;
• Questionario Proposta.