P R O V I N C I A D I O R I S T A N O
COMUNE DI BOSA
P R O V I N C I A D I O R I S T A N O
XXXXX XXXXXXXXX x. 0 – C.A.P. 08013 Tel. 0000 000000 – Fax 0.785 373949
C.F. 83000090916 – P.I. 00202690913 – C.C.P. 11870086
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PERIZIA DI SPESA
Lavori di manutenzione copertura teatro civico
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELENCO PREZZI - XXXXXX XXXXX E CONDIZIONI – ELABORATI GRAFICI
DATA: Febbraio 2015 | TAVOLA: Unica |
APPROVAZIONE: Approvata con delibera di Giunta Comunale nr. del | |
PROGETTAZIONE: Area lavori pubblici e manutenzioni Xxxxx Xxxxxxxxx – Xxxx (XX) | IL PROGETTISTA e RUP: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Relazione Tecnica Illustrativa
La presente relazione riguarda le opere necessarie alla manutenzione straordinaria della copertura del teatro civico.
A seguito di richiesta di codesta Xxxxxx, lo scrivente ha provveduto in data 09/02/2015 ad effettuare un sopralluogo nella copertura sopra menzionata, di seguito si riepilogherà lo stato attuale e gli interventi previsti.
Stato attuale
La copertura del teatro, come si rileva dagli elaborati grafici allegati alla presente, è costituita in parte da terrazze praticabili ed in parte è realizzata da falde inclinate con al di sopra manto di tegole tipo coppo sardo.I problemi maggiori riscontrati riguardano essenzialmente le terrazze praticabili, si evidenzia su tutte il decadimento della guaina bitumata, essendo stata utilizzata una guaina molto sottile si evidenziano molteplici lacerazioni e crepe con conseguente infiltrazione diffusa dell’acqua con gravi danni anche all’interno della struttura.
Solamente la copertura al di sopra del corpo centrale del teatro (sopra la sala), è realizzata in guaina bitumata argentata, di buona qualità, però anche qui si registrano delle infiltrazioni, dovute al distaccamento della guaina in corrispondenza del sormonto.
I problemi maggiori comunque si rilevano nella terrazza esposta ad est, ove tra l’altro sono presenti i motori ed il gruppo impianti per il condizionamento del teatro, che maldestramente installati stanno ostruendo lo scolo dell’acqua meteorica con conseguenze rilevabili anche nella parte interna del teatro, inoltre costituiranno un problema per realizzare gli interventi di ripristino della impermeabilizzazione in quanto sarà difficile l’accesso in quelle parti, dunque in fase di esecuzione si valuterà lo smontaggio di alcune condutture per l’esecuzione dei lavori.
Si rilevano inoltre diversi particolari costruttivi, mal realizzati e/o progettati, ai quali si cercherà di porre rimedio con il presente intervento, quali:
⮚ discendenti sottodimensionati;
⮚ diametro degli scarichi sottodimensionati;
⮚ insufficiente il numero degli scarichi nella terrazza esposta ad est;
⮚ assenza del convogliamento dell’acqua della copertura centrale direttamente sulle coperture laterali.
Interventi previsti
Con il presente intervento dunque si realizzeranno gli interventi minimi ed essenziali, per impedire il formarsi di nuove infiltrazioni. Di seguito si riepilogano brevemente gli interventi da porre in essere, per un maggiore dettaglio si rimanda al computo metrico:
⮚ posa di massetto alleggerito per formazione pendenze, presso terrazza lato est;
⮚ posa di impermeabilizzazione presso terrazza lato est;
⮚ posa di guaina ardesiata presso camminamenti laterale e terrazze nord e sud;
⮚ rifacimento sormonto presso copertura sala centrale;
⮚ nuovo discendente lato sud.
Conclusioni
Occorre rilevare che sarebbe auspicabile la realizzazione di una copertura leggera a protezione degli impianti presenti nella terrazza est, chiusa lateralmente con rete a maglie fitte per impedire la presenza di piccioni.
I prezzi della presente perizia sono quelli del vigente prezzario regionale sui lavori pubblici 2009, salvo lievi adeguamenti derivanti dall’adattamento alla specificità dell’opera.
Quadro Economico
Di seguito si riporta il Quadro economico di spesa:
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | ||
A.1 | Importo dei lavori a base d'asta | € 19.336,50 | |
A.2 | Importo delle forniture a base d'asta | ||
A.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 500,00 | |
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) | € 19.836,50 | ||
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI- STRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
B.1 | Spese tecniche | € 0,00 | |
B.2 | Xxxxxxx, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, relazioni specia- listiche (relazione idraulica/studio compatibilità ) | € 0,00 | |
B,2,1 | Totale netto spese tecniche | € 0,00 | |
B,2,2 | CNAPAIA spese tecniche 4% | € 0,00 | |
B,2,3 | Totale spese tecniche comprensive CNAPAIA+IVA 22% | € 0,00 | |
B.3 | Allacciamento ai pubblici servizi | ||
B.4 | Imprevisti | € 300,00 | |
B.5 | Acquisizione aree o immobili | ||
B.6 | Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 | ||
B.7 | Spese per oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 2% di (A1+A2+A3) | € 396,73 | |
B.8 | Spese per commissioni giudicatrici | ||
B.9 | Spese per pubblicità | ||
B.10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ- ste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico ammini- strativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | ||
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10) | € 696,73 | ||
C. I.V.A. | |||
C. I.V.A | C.1 | I.V.A. su Lavori e Forniture 22% | € 4.364,03 |
C.2 | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
Totale | € 24.897,26 |
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Foglio Patti e Condizioni
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per: i “Lavori manutenzione copertura teatro civico” - secondo la perizia di spesa elaborata dall’ufficio tecnico comunale, nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente finito e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia di spesa con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 – Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto è dato a: MISURA, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
L’importo complessivo dei lavori, ammonta ad Euro 35.200,00 (Euro trentacinquemiladuecento/00) oltre IVA 22%, come risulta, dal prospetto di seguito sotto riportato.
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati progettuali e possono così riassumersi:
DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI COMPRESI NELL’APPALTO | IMPORTO COMPLESSIVO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO | |
Cat. | ||
OG1 | ||
LAVORI A MISURA | ||
01) Lavori edili | € 19.336,50 | |
02) | ||
03) | ||
04) | ||
T O T A L E | € 19.336,50 | |
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | € 500,00 | |
T O T A L E | € 19.836,50 |
Le cifre del sopra riportate, che indicano gli importi presuntivi delle diverse Categorie di Lavoro a Misura e/o a Cor- po, tutti soggetti al Ribasso d’Asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispet- tive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli n° 11 e n° 12 del vigente Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n° 145 del 19/04/2000.
L’eventuale importo previsto per il Compenso a Corpo, di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, fisso ed in- variabile, è soggetto anch’esso al reale Ribasso d’Asta Offerto.
Per quanto concerne la Sicurezza, non soggetta al Ribasso d’Asta, il suo importo, risultante da stima analitica, ammonta a €. 500,00 (diconsi Euro cinquecentocento/00).
Art. 3 – QUADRO ECONOMICO
1. L’importo complessivo dei lavori e delle provviste ammonta a euro come risulta dal quadro economico di perizia, e più precisamente:
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | ||
A.1 | Importo dei lavori a base d'asta | € 19.336,50 | |
A.2 | Importo delle forniture a base d'asta | ||
A.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 500,00 | |
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) | € 19.836,50 | ||
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI- STRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
B.1 | Spese tecniche | € 0,00 | |
B.2 | Xxxxxxx, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, relazioni specia- listiche (relazione idraulica/studio compatibilità ) | € 0,00 | |
B,2,1 | Totale netto spese tecniche | € 0,00 | |
B,2,2 | CNAPAIA spese tecniche 4% | € 0,00 | |
B,2,3 | Totale spese tecniche comprensive CNAPAIA+IVA 22% | € 0,00 | |
B.3 | Allacciamento ai pubblici servizi | ||
B.4 | Imprevisti | € 300,00 | |
B.5 | Acquisizione aree o immobili | ||
B.6 | Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 | ||
B.7 | Spese per oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 2% di (A1+A2+A3) | € 396,73 | |
B.8 | Spese per commissioni giudicatrici | ||
B.9 | Spese per pubblicità | ||
B.10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ- ste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico ammini- strativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | ||
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10) | € 696,73 | ||
C. I.V.A. | |||
C. I.V.A | C.1 | I.V.A. su Lavori e Forniture 22% | € 4.364,03 |
C.2 | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
Totale | € 24.897,26 |
2. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite; per la loro esecuzione sono fissati nel presente capitolato di appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.
3. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
4. Le somme - che nel precedente quadro indicano gli importi presunti delle categorie di lavoro a misura - potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco, purché l’importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell’art. 10 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 132 del codice dei contratti.
Art. 4 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’esecutore del contratto è tenuto a produrre la cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 comma 3 della L.R. nr. 5/2007.
Art. 5 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente foglio patti e condizioni, il capitolato generale (D.M. 145/2000) e gli elaborati di perizia.
Art. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori, forniture e noli richiesti, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall’invito per la partecipazione alla gara.
Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - XXXXXX XXXXXX
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del codice dei contratti, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile.
2. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 133 del codice dei contratti.
Art. 9 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
1. In genere l’appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.
2. La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 10 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori.
2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Xxx l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
4. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
9. L’eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L’inosservanza della norma sarà punita ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 11 - PROVVISTA DEI MATERIALI
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
1. L’appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e dalle seguenti ulteriori norme:
a) dalla L.R. nr. 5/2007 – disciplina del ciclo dell’appalto;
b) dal vigente Regolamento Comunale sui Lavori, Forniture e Servizi in Economia;
2. L’appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
3. In particolare l’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l’esecuzione dei lavori;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato;
d) della normativa vigente in merito all’impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l’impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l’appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l’esecuzione dei lavori e riguardino l’accettazione e l’impiego dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;
f) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, X.Xxx. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
La risoluzione del contratto è disciplinata dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del codice dei contratti.
Art. 14 – RECESSO
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Trova applicazione l’art. 134 del codice dei contratti
Art. 15 – INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTIBILI
Non sono previste opere scorporabili o subappaltabili.
Art. 16 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all’art. 132 del codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qalunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (diecipercento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinquepercento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 17 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano in relazione al disposto D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010:
a) desumendoli dal prezziario di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta dei nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’articolo 133, comma 3, del codice dei contratti.
5. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento di cui al DPR 207/2010, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
Art. 18 - PIANI DI SICUREZZA
1. In relazione al disposto dell’art. 131 del codice dei contratti entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:
a) quando non sia previsto il piano di sicurezza e di coordinamento, consegna il piano di sicurezza sostitutivo di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e successive modificazioni;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1 formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
3. L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e successive modificazioni, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Art. 19 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 20 – NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 21 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (capitolato generale) smi.
4. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Art. 22 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o - in caso di consegna parziale dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.
Art. 23 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contratti; queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
3. Trovano inoltre applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010, e gli artt. 24 e 25 del capitolato generale degli appalti di lavori pubblici, adottato con D.M. n. 145/2000.
Art. 24 – PROROGHE
L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 25 – PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali
xxxxxxxx non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Trovano applicazione il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010e l’art. 22 del capitolato generale degli appalti dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000).
Art. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, e dell’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribas- so d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 10.000,00.
Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la docu- mentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90, com- ma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualun- que sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, semprechè siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno com- presi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 27 – PAGAMENTI A SALDO
1. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata la rata di saldo qualunque sia la somma cui possa ascendere. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
2. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 28 – CONTO FINALE DEI LAVORI
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente quanto elencato nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010.
2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
3. L’appaltatore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo.
4. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. Firmato dall’appaltatore il conto finale, x xxxxxxx il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i documenti indicati dal X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/20106. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario.
Art. 29 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. In applicazione dell’art. 141 del codice dei contratti, non eccedendo l’importo dei lavori il milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel
conto finale.
3. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
4. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.
6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il direttore dei lavori, qualora ritenga i lavori regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione.
7. Il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento unico, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010.
9. La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.
10. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
11. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione l’art. 113, comma 3, del codice dei contratti.
12. Oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e regolamento di applicazione DPR 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resesi necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’assuntore dei lavori.
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegati:
⮚ Computo metrico estimativo;
⮚ Elenco prezzi unitari;
⮚ Planimetrie stato attuale e di intervento;
⮚ Documentazione fotografica.