Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, volta all’affidamento dei «Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività istituzionale e di assicurazione “All Risk...
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Acquisti e Appalti |
CENTRALE ACQUISTI |
Allegato 2a al Disciplinare di Gara CAPITOLATO DI POLIZZA
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, volta all’affidamento dei «Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”»
- Lotto 1 “Globale fabbricati”
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
DEFINIZIONI RELATIVA ALL’ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI
• Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
• Polizza | Il documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo, come definito dall’art. 1882 del c.c., e che riassume i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ad uno specifico rischio assicurativo. |
• Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |
• Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
• Società | L’impresa assicuratrice. |
• Premio | Il corrispettivo contrattuale stabilito in favore dell’Aggiudicatario, corrisposto dall’Istituto secondo le modalità previste dal presente Capitolato Tecnico e dal Contratto, a fronte della copertura assicurativa rilasciata dalla Società. |
• Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne. |
• Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
• Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
• Incendio | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
• Esplosione | Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
• Scoppio | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, non sono considerati scoppio. |
• Implosione | Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
• Fabbricato | L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze, quali centrale termica box, recinzioni, cancelli anche automatici e simili, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto. Si intendono altresì compresi gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria fissi e mobili, pannelli solari e fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, |
antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. | |
• Fissi ed infissi | I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. |
• Contenuto | (limitatamente agli immobili di proprietà e condotti dal Contraente ovvero immobili di terzi condotti dal Contraente in locazione o comodato) il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, attrezzature ed altro di pertinenza dei fabbricati, oggetti di cancelleria, denaro e valori, con l’esclusione di quanto compreso nella definizione “fabbricati” ed esclusi: computer, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, quadri ed oggetti d'arte di valore singolo superiore ad € 25.000,00. |
• Archivi cartacei – documenti | Gli archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti dati, modelli. |
• Franchigia | La parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato. |
• Scoperto | La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. |
• Danno corporale | La morte e le lesioni personali. |
• Danno materiale | La distruzione ed il deterioramento dei beni tangibili. |
• Perdite patrimoniali | Ogni pregiudizio economico cagionato a terzi che non sia conseguenza di danni corporali o materiali. |
• Terrorismo | Come definito alla Condizione Particolare n. 40 – assicurazione dei danni materiali da terrorismo. |
PREMESSA DI POLIZZA - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO
La presente polizza assicura i rischi di incendio ed eventi speciali, eventi naturali e catastrofali, relativi al patrimonio immobiliare, ubicato su tutto il territorio italiano, di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nonché per i rischi connessi con i fabbricati di proprietà di terzi nei quali si svolgono tutte le attività istituzionali, accessorie e complementari dell’Istituto.
A) Il Contraente dichiara che i fabbricati assicurati, risultanti dalle scritture contabili degli uffici tecnici e patrimoniali dell'INPS, che si impegna ad esibire a richiesta della Società, sono adibiti ad abitazioni civili, uffici ed attività commerciali e/o agricole. Si prende atto, peraltro, che esistono, a titolo esemplificativo e non limitativo, fabbricati adibiti a teatri, alberghi/pensioni, supermercati, stabilimenti termali, cinematografi, case di riposo, e strutture mobili galleggianti su fiumi.
B) I fabbricati assicurati, variamente elevati, sono costruiti prevalentemente in materiali incombustibili. Possono esistere e sono pertanto compresi in garanzia fabbricati costruiti parzialmente o totalmente in materiali combustibili.
Si intendono assicurati tutti gli immobili di proprietà del Contraente, come risultanti dai documenti e registri ufficiali, nonché i fabbricati di proprietà di terzi nei quali si svolgono tutte le attività istituzionali, accessorie e complementari dell’Istituto.
Si prende atto che nei locali di proprietà o in uso all’Assicurato a qualsiasi titolo, possono essere ricoverati automezzi di Sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.
C) Il Contraente dichiara che il valore complessivo degli immobili da assicurare è così ripartito:
RISCHIO ASSICURATO | CAPITALI ASSICURATI €. |
IMMOBILI STRUMENTALI | €. 2.650.000.000,00 |
IMMOBILI A REDDITO | €. 3.500.000.000,00 |
STRUTTURE SOCIALI | €.200.600.000,00 |
RISCHIO LOCATIVO | € 1.685.600.000,00 |
€.160.200.000,00 | |
CONTENUTO | |
8.196.400.000,00 | |
TOTALE | |
Il Contraente è esonerato dal dichiarare che:
a) le cose assicurate o altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo decennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
c) non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 metri.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché frutto di dolo del legale rappresentante dell'Assicurato.
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.
I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L’Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.
Resta ferma l’applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.
Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti e non accettati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.).
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 5 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di documentata diminuzione dei valori assicurati o di rischio la Società, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, provvederà alla relativa riduzione di premio con decorrenza dal giorno successivo all'avvenuta notifica, rimborsando la corrispondente quota di premio netto pagato e non goduto e rinuncia al relativo recesso.
La presente norma deve intendersi regolamentata da quanto previsto alla Condizione Particolare 25) Variazioni degli insediamenti.
Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.
In tale caso essa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 48 (quarantotto) mesi.
Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Roma.
Art. 10 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO
In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 del Contratto, sulla base dell’indice FOI specifico che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità successiva.
In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un
periodo massimo di 30 (trenta) giorni, successivo alla scadenza dell’annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, ai sensi del successivo art. 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 11 - OBBLIGHI INFORMATIVI E DOCUMENTATIVI DELLA SOCIETA’
Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, la Società è tenuta a dotarsi di tutti i più adeguati strumenti di archiviazione dei sinistri e dei dati informativi che li riguardino, al fine di conservarne gli estremi e comunicarne i contenuti all’Istituto.
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni:
• numero di sinistro ;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data di denuncia.
Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:
• sinistro agli atti senza seguito;
• sinistro liquidato in data per un importo pari a €…;
• sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ;
• sinistro respinto.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 14 - RISCHIO ASSICURATO
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi – fermo quanto stabilito in premessa - da:
- incendio;
- fulmine;
- scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- autocombustione, combustione spontanea anche senza sviluppo di fiamma;
- acqua condotta, spese per la ricerca ed eliminazione guasto, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compresi tubi interrati (C.P. 1);
- traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature (C.P. 2);
- colaggio da impianti automatici di estinzione (C.P. 3);
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- urto di veicoli stradali o di natanti, che non appartengono o che non sono in uso al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua o su area equiparata ad area pubblica o nell’ambito degli insediamenti utilizzati;
- onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere a velocità supersonica;
- furto di fissi o infissi o guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti a seguito di rottura di congegni;
- eventi atmosferici (C.P. 4);
- inondazioni, alluvioni, allagamenti (C.P. 5);
- sovraccarico neve (C.P. 6);
- grandine su fragili (C.P. 7);
- gelo (C.P. 8);
- eventi sociopolitici (C.P.9);
- terremoto (C.P. 10);
- fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (C.P. 11);
- terrorismo (C.P. 39);
- telelavoro (C.P. 40)
La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i danni causati dalla mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- i danni causati da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- i danni di colaggio o fuoriuscita di fluidi o liquidi;
- i danni causati da caduta di alberi o di distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine o di evento naturale garantito in polizza;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità ovvero non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o l’evento dannoso;
- i danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, dato in locazione o abitato dell'Assicurato proprietario, rimasto danneggiato a seguito di eventi garantiti dalla presente polizza (C.P. 12);
- costi di ricostruzione archivi cartacei, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico (C.P. 13);
- danni a monete, biglietti di banca, titoli di credito, carte valori (C.P. 14);
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residuati del sinistro compresi i residuati rientranti nella categoria “tossici e nocivi” come definiti dalle vigenti normative di settore - fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'articolo 21;
- maggiori costi (C.P. 18);
- spese peritali e onorari periti (C.P. 21);
- oneri di ricostruzione a Enti e/o Autorità pubblica (C.P. 29);
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate, o quelle non colpite da sinistro, qualora il sinistro abbia reso inagibile i locali. (C.P. 32);
- differenziale storico artistico (C.P. 34);
- costo di rimpiazzo del combustibile (C.P. 35);
- danni a impianti e apparecchi di misura (C.P. 36);
- spese per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas (C.P. 37); Si intendono inoltre garantiti:
- i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente che determini un evento garantito, in deroga all’art. 1900 del Codice civile;
- xxxxxxx xxxxx e ricorso locatari (C.P. 15);
- rischio locativo (C.P. 16);
- indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a € 150.000,00 (C.P. 18);
- i danni a vetri e cristalli (C.P. 21);
Art. 15 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da eruzioni vulcaniche, xxxxxxxx, mareggiate;
e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale.
f) indiretti, salvo quanto indicato alla C.P. 13 – Xxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 16 - SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate sui fabbricati corrispondono al relativo costo di ricostruzione a nuovo escluso il valore dell'area. Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 17 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
II Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;
b) rendere, nei dieci giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
d) predisporre un elenco particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. E' in facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità e il valore di tutte le cose garantite al momento del sinistro.
Art. 18 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ
Ricevuta la denuncia del sinistro la Società si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento, in modo da non pregiudicare l'attività, ancorché ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei siti danneggiati.
Art. 19 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 20 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro, ed anche prima su richiesta di uno di essi; il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 21 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 16); verificare l'esistenza, la
qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 22);
3) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, nonché tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 2) e 3) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 22 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione del fabbricato in base al valore a nuovo - intendendosi convenzionalmente, per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area - alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'articolo 23) delle Condizioni Generali di Assicurazione (assicurazione parziale), il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione "a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Per i danni al contenuto, vetri e cristalli si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra
circostanza concomitante; l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 23.- ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
In deroga alle previsioni dell’art. 1907 del Codice Civile, se dalle stime fatte ai sensi dell'articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, del contenuto, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.
L’art. 1907 del c.c. si intende completamente derogato. In virtù di ciò l’assicurato verserà all’assicuratore l’importo dovutogli in funzione della sommatoria dell’inflazione verificatesi nel triennio entro sei mesi dalla fine dello stesso.
Art. 24 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 25 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 15) Esclusioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEI FABBRICATI
Art. 27 – RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DEI FABBRICATI
La presente polizza assicura la responsabilità civile della proprietà e conduzione di immobili, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 28 - PRECISAZIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI PARTICOLARI
Il Contraente dichiara che le somme assicurate comprendono i valori della totalità dei fabbricati di proprietà, come riportati in premessa al punto C)
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo pari a €. 35.000.000,00
Art. 29 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI E TERRENI
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni e correlato patrimonio arboreo e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni materiali cagionati a terzi derivanti da
• proprietà di terreni, alberi anche di alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, piscine;
• spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, pluviali o grondaie;
• caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante:
Ai soli fini della presente garanzia, non si farà luogo all'applicazione della "regola proporzionale", come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata per il fabbricato cui il sinistro di riferisce, maggiorata del 20%, non sia superiore alle stime del valore di ricostruzione al momento del sinistro, così come indicate nella tabella di cui al punto C) delle "premesse di polizza- dichiarazioni del Contraente l Assicurato".
Art. 30 - ESCLUSIONI:
L’assicurazione non comprende i danni:
a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini, aree o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato;
b) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
c) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
d) derivanti da furto;
e) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
f) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
g) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
h) verificatesi in connessione o trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radiattivi, macchine acceleratrici ect);
i) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di
falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
k) conseguenti a guerra e terrorismo;
l) conseguenti direttamente o indirettamente da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
m) dalla generazione di campo elettrici e/o magnetici di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (emf).
Art.31 - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di €. 2.500,00 per ciascun sinistro.
Art. 32- DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di fabbricati dell'Assicurato. Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di €. 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI (C.P.)
1) ACQUA CONDOTTA SPESE PER LA RICERCA ED ELIMINAZIONE DEL GUASTO
La Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, pluviali e grondaie esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compresi tubi interrati.
La Società non risponde:
1) dei danni causati da umidità, stillicidio;
limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, pluviali e grondaie esistenti nel fabbricato assicurato, compresi tubi interrati, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad al precedente punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per periodo assicurativo annuo.
La garanzia viene prestata con una franchigia di € 525,00
2) TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE
La Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture, grondaie e pluviali.
La garanzia viene prestata con una franchigia di € 525,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 250.000,00 e di € 2.500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
3) COLAGGIO DA IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale della sostanza estinguente a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
4) EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d'aria, quando i detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di enti, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
c) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 12% con il minimo di € 6.000,00 per ogni sinistro, e con il limite di risarcimento pari al 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione.
5) INONDAZIONI – ALLUVIONI - ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, xxxxxxxx o marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all'aperto;
e) al contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 18% in caso di sinistro risarcibile con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di risarcimento pari al 30% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro, per anno e per il complesso delle ubicazioni.
6) SOVRACCARICO DI NEVE
Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
La Società non risponde dei danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 12% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno.
7) GRANDINE SU FRAGILI
Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 12% con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro, e con un limite di risarcimento pari a € 100.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
8) GELO E GHIACCIO
La Società indennizza i danni causati dal gelo e dal ghiaccio che comportino spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture, comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione.
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 15% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 1.000.000,00 e di € 2.500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
9) EVENTI SOCIOPOLITICI
(Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi) La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti, causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato o del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana, dispersione di liquidi;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggi o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine o impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia e dall’alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controllo o manovra;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
g) verificatisi a seguito di atti di terrorismo, come definiti nella Condizione Particolare 40.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.
Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'articolo 13) delle Norme che regolano la Sezione Incendio.
La garanzia viene prestata con uno scoperto del 12% con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro, e con il limite di risarcimento pari al 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione.
10) TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato e integralmente sostituito come segue:
Esclusioni
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia pari all’1% della somma assicurata per ogni singolo fabbricato con il minimo di € 50.000,00, e con un limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo per sinistro, per anno e per il complesso delle ubicazioni di € 15.000.000,00, ridotto a € 4.000.000,00 per sinistri che si verificassero nelle province di Napoli Avellino, Benevento, Bologna, Ancona, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Ferrara, Frosinone, Isernia, L’Aquila, Matera, Messina, Modena, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Xxxxxx, Rieti, Salerno, Teramo, Terni, Udine, Vibo Valentia.
11) FENOMENO ELETTRICO
La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza.
La garanzia viene prestata con una franchigia di € 850,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 100.000,00 per ubicazione e di € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
12) PERDITA DEI CANONI DI AFFITTO / PIGIONI
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro garantito a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali affittati e rimasti danneggiati.
Ciò per il solo tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite temporale di 1 anno.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto con un limite di risarcimento per sinistro pari al 10% del valore assicurato per il fabbricato danneggiato, con il massimo per sinistro e per anno assicurativo pari ad €. 200.000,00.
13) RICOSTRUZIONE ARCHIVI CARTACEI, DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO
La Società risponde, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, in deroga all’art. 1907 del Codice Civile, senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
14) MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI
La Società assicura, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per periodo assicurativo annuo, in deroga all’art. 1907 del Codice Civile, senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Il Contraente dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino a un massimo di € 250,00 per titolo.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
15) RICORSO TERZI / RICORSO LOCATARI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto di € 5.000.000,00 per sinistro e per singola ubicazione e di € 10.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, sino alla concorrenza del 20% del massimale e comunque entro il massimale stesso.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
b) qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
c) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b);
d) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c., nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
16) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da essa previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
17) – INDENNIZZO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PER SINISTRI FINO A € 150.000,00
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all’applicazione del successivo Art. 21 - “Assicurazione parziale”, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’Art. 20 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a €
150.000,00 la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”.
18) MAGGIORI COSTI
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”.
La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 per ubicazione e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
19) VETRI E CRISTALLI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche.
Sono assicurate le lastre di vetro, mezzocristallo e cristallo (comprese iscrizioni e/o decorazioni) esistenti nei locali assicurati, nonché installate negli ingressi, scale e vani di uso comune.
Sono escluse le rotture:
a) determinate da dolo del Contraente e dell'Assicurato;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provenienti dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
d) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o comici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
e) alle lastre aventi speciale valore artistico;
f) causati da difetto di costruzione;
g) causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e, pertanto, in caso di sinistro non verrà applicato il disposto dell'articolo 21) - assicurazione parziale.
La garanzia viene prestata con una franchigia di € 850,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 50.000,00 e di € 250.000,00 per periodo assicurativo annuo.
20) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
A integrazione di quanto previsto all'articolo 12) delle Norme che regolano l’assicurazione, la Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro – compresi i residuati rientranti nella categoria ”Tossici e Nocivi” come definiti dalle vigenti normative di settore – sino alla concorrenza dell'ulteriore importo di € 5.000.000,00 per sinistro e per singola ubicazione e € 10.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
21) SPESE PERITALI - ONORARI PERITI
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Inoltre la Società rimborserà all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare ad architetti, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite, escluse le spese per la preparazione di qualsiasi richiesta di indennizzo.
La garanzia viene prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per singola ubicazione e € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
22) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
23) MODIFICA DEI BENI ASSICURATI
Fermo quanto stabilito alla condizione particolare "Variazioni insediamenti" è in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati aggiungendo anche nuovi fabbricati ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati.
24) COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi danneggiati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, ne azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
25) VARIAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI – CESSIONI A TERZI – NUOVE ACQUISIZIONI
Relativamente alle variazioni comportanti modifiche delle somme assicurate, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere assicurate le maggiori somme derivanti dall’introduzione di nuovi enti con le seguenti modalità:
- Nel caso in cui il valore del nuovo insediamento, calcolato con le modalità previste al punto C delle Dichiarazioni dell’Assicurato, risultasse inferiore a € 10.000.000,00, l’assicurazione sarà operante automaticamente a condizione che il Contraente entro 30 (trenta) giorni dall’insorgenza dall’interesse assicurabile invii lettera raccomandata alla
Società riportante l'ubicazione dell'insediamento da garantire e la destinazione del medesimo. La comunicazione potrà essere anticipata mediante fax o e-mail certificata.
- Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione di insediamenti di valore assicurato superiore a € 10.000.000,00 essa sarà operante automaticamente dalla data risultante dal timbro della lettera raccomandata che l’Assicurato invierà alla Società, riportante l’ubicazione dell’insediamento da garantire e la destinazione del medesimo.
L'Assicurato si impegna a tenere le registrazioni contabili e/o amministrative dalle quali si possono desumere gli elementi necessari per la regolazione del premio.
Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società, entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, e pertanto entro il 30/04 di ogni anno, un rapporto analitico, aggiornato al 31/01 dello stesso anno, contenente i valori complessivi dei beni assicurati,così come definiti al Punto C delle Dichiarazioni del Contraente previste in premessa di polizza.
La Società provvederà alla regolazione delle variazioni intercorse come segue:
a) per i nuovi insediamenti segnalati: verrà calcolato il premio in base al tasso di polizza per il periodo di rischio corso;
b) per gli insediamenti ceduti verrà calcolato il premio in base al tasso di polizza per il periodo di rischio non corso.
Sulla scorta dei valori aggiornati la Società procederà altresì all'adeguamento delle rate di premio future.
I premi dovuti a termine della presente clausola di conguaglio, dovranno essere pagati dal Contraente, ovvero dalla Compagnia in caso di conguaglio a favore del Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento contrattuale.
In caso di cessione degli immobili di proprietà dell’ente Contraente a soggetti terzi è data la facoltà al nuovo acquirente di subentrare nella copertura assicurativa vigente, sino alla data di scadenza annuale della presente polizza; in tal caso le garanzie tutte di polizza si intendono prestate in nome e per conto del nuovo proprietario.
Resta inteso che, in caso di alienazione di un fabbricato, l’Assicurato è esonerato dal fare obbligo all'acquirente di continuare il contratto di assicurazione.
26) OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più fabbricati/reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei fabbricati/reparti danneggiati.
27) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
28) ANTICIPO INDENNIZZO
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00=.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta di anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00=, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che rassicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
29) ONERI DI RICOSTRUZIONE AD ENTI E/O AUTORITÀ' PUBBLICA
Si da atto che nella somma assicurata per la voce fabbricati sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.
30) VINCOLO
La presente polizza è vincolata, a tutti gli effetti, a favore dello o degli Istituti bancari o finanziari che risultassero precisati in apposita appendice, completandola con ogni altro dato necessario alla individuazione del vincolo.
Per questi ultimi la Società si obbliga:
- a riconoscere detti vincoli come se gli unici a essa dichiarati e da essa riconosciuti;
- a non liquidare e a non pagare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto vincolatario;
- a notificare tempestivamente all'Istituto vincolatario a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi e a considerare valida a tutti gli effetti rassicurazione, fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra, sia stata ricevuta dall'Istituto vincolatario;
- a non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Istituto vincolatario e a notificare tempestivamente all'Istituto stesso tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione, ivi compresa l'eventuale mancato rinnovo della polizza in scadenza.
Si conferma il disposto dell'articolo 6) "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
31) ADEGUAMENTO A NORME C.E.I. E ANTINCENDIO
Le garanzie tutte di polizza si intendono pienamente valide e operanti anche nel caso di mancato adeguamento alle norme C.E.I. e le norme inerenti la protezione/prevenzione incendi in vigore al momento del sinistro.
32) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI
La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro per singola ubicazione e € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
33) BUONA FEDE
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
34) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
A integrazione della somma assicurata per la partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dell’importo previsto nella clausola “Limiti di indennizzo” per maggiori danni che gli enti assicurati con particolare qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico.
La garanzia viene prestata con un limite di risarcimento di € 2.500.000,00 per sinistro e per singola ubicazione e € 2.500.000,00 periodo assicurativo annuo.
35) COSTO DI RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE
La Società indennizza il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso.
La garanzia viene prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per ubicazione e € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
36) DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI MISURA
La Società si obbliga a indennizzare i danni subiti dagli impianti e apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell’azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica che si trovino nei fabbricati assicurati, escluse le cabine di trasformazione dell’azienda elettrica e ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.
La garanzia viene prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per ubicazione e € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
37) SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE GAS
In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio dei fabbricati assicurati accertata dall’ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell’erogazione, la Società indennizza:
1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
2) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1) per la demolizione il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
La presente garanzia “ricerca e riparazione in caso di dispersione gas” è prestata con una franchigia di 850,00 euro, con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro e per ubicazione e di 500.000,00 euro per periodo assicurativo annuo.
Sono in ogni caso sempre escluse le spese diverse da quelle sopra indicate relative a spostamento di contatori di rogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.
38) ISPEZIONI E VERIFICHE
La Società ha il diritto – ma non l’obbligo - di ispezionare i Beni dell'Assicurato in qualunque momento. Il diritto della Società a effettuare ispezioni o l’effettiva esecuzione delle stesse, o l’eventuale redazione di rapporti non costituiscono un impegno, per conto o a beneficio dell'Assicurato o di terzi, a garantire la sicurezza dei Beni.
La Società può esaminare e verificare i libri e le scritture contabili dell'Assicurato in qualunque momento durante il periodo di efficacia della polizza ed entro due anni dalla scadenza della stessa.
39) – ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI DA TERRORISMO
In considerazione del premio versato e in fede alle garanzie e dichiarazioni rese dall'Assicurato, la Società, stabilisce con l’Assicurato quanto segue:
39.1) Oggetto dell’assicurazione
Nel rispetto delle Esclusioni, dei Limiti e delle Condizioni qui di seguito previste, la presente Condizione Particolare assicura gli edifici e quanto negli stessi contenuto, da qualsiasi perdita o danno materiale causato da un Atto di Terrorismo - così come qui di seguito definito - a condizione che tale perdita e danno si verifichi durante il periodo di validità della Polizza.
Ai fini della presente Assicurazione, per Atto di Terrorismo si intende un’azione, ivi incluso l’uso della forza o della violenza, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da soli ovvero per conto o nell’ambito di qualsiasi organizzazione con finalità politiche, religiose o ideologiche, ivi compresa quella di influenzare qualsiasi governo e/o per incutere paura nella collettività con le stesse finalità.
39.2) Rischi esclusi
La presente Condizione Particolare non assicura:
a) perdite o danni derivanti, direttamente o indirettamente, da esplosioni nucleari, reazioni, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive in qualunque modo provocate;
b) perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra, invasione o operazioni belliche in genere (indipendentemente dal fatto che lo stato di guerra sia stato formalmente dichiarato), atti di ostilità da parte di governi o altre autorità sovrane, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa popolare che assuma le proporzioni di o costituisca rivolta, presa del potere da parte di militari o usurpazione di potere, legge marziale o confisca da parte di qualsiasi autorità governativa o di altra autorità pubblica;
c) perdite derivanti da appropriazione o occupazione illegale;
d) perdite o danni derivanti da confisca, requisizione, detenzione, occupazione legale o illegale, embargo, quarantena, o dalle conseguenze di un ordine di una autorità pubblica o governativa che sottragga all’Assicurato l’uso o il valore di un suo bene, ovvero perdite o danni derivanti da atti di contrabbando o di trasporto illegale o di commercio illegale;
e) perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da o in conseguenza di dispersione di agenti inquinanti o contaminanti, ivi compresi, a titolo esemplificativo, qualsiasi agente irritante, solido, liquido, gassoso o termico, agente contaminante con sostanze tossiche o pericolose o qualsiasi altra sostanza la cui presenza, esistenza o rilascio pone in pericolo o minaccia la salute, la sicurezza, il benessere delle persone e dell’ambiente;
f) perdite o danni causate da rilascio di agenti chimici o biologici di qualsiasi tipo, o dall’esposizione agli stessi;
g) perdite o danni da attacchi condotti con mezzi elettronici, inclusi gli attacchi di hacker e qualsiasi forma di virus elettronico;
h) perdite o danni causati da vandali o da altri soggetti che agiscano con dolo, o per protesta o sciopero, rivolta o sommossa, salvo che la perdita o il danno materiale sia direttamente causato da un Atto di Terrorismo;
i) perdite o aumenti dei costi dipendenti dall’applicazione da parte di autorità pubbliche o civili di qualsiasi provvedimento o normativa disciplinante la ricostruzione, la riparazione o la demolizione delle cose assicurate;
j) danni indiretti di qualsiasi natura;
k) perdite di uso, ritardi, perdite di quota di mercato, in qualunque modo causate, anche nel caso in cui dipendano da un precedente danno indennizzabile;
l) perdite o danni dipendenti da interruzione, variazione, discontinuità o insufficienza delle forniture di acqua, gas o elettricità, o delle telecomunicazioni di qualsiasi genere;
m) perdite o aumenti dei costi derivanti da minaccia – vera o presunta - in assenza di un danno materiale dovuto a un Atto di Terrorismo;
n) perdite o danni causati da intrusioni, furti, violazioni della proprietà privata, appropriazioni, o dalle persone che a tali azioni prendano parte.
39.3) Beni esclusi
Dalla copertura prestata con la presente Condizione Particolare sono esclusi i seguenti Beni in quanto non assicurati:
a) il valore del terreno;
b) le linee elettriche o le linee di alimentazione che non insistono sulla proprietà dell’Assicurato;
c) qualsiasi edificio o costruzione, e qualsiasi bene in essi contenuto, che sia disabitato, inoccupato o non operativo per più di 30 (trenta) giorni;
d) qualsiasi velivolo e qualsiasi imbarcazione;
e) qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, inclusi i veicoli, le locomotive e i vagoni, a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia indicato come cosa assicurata e si trovi nella proprietà assicurata nel momento in cui subisce il danno;
f) animali, piante, organismi viventi di qualsiasi genere;
g) beni in transito che non si trovino sulla proprietà dell’Assicurato.
39.4) Onere della prova
Per ogni richiesta di indennizzo e/o azione legale finalizzata a ottenere il pagamento dell’indennizzo in forza della presente Condizione Particolare, resta a carico dell’Assicurato l’onere di provare:
a) che il danno è coperto da questa Condizione Particolare;
b) che non operano limitazioni o esclusioni;
c) l’ammontare del danno.
39.5) Altre assicurazioni
Questa Condizione Particolare non copre le perdite e/o i danni che, al momento in cui si verificassero, siano coperte – o lo potessero essere se non per l’esistenza della presente Condizione Particolare - da altre condizioni di altre polizze, indifferentemente di primo o di secondo rischio.
39.6) Operatività territoriale
Questa clausola assicura i beni di proprietà dell'Assicurato, ubicati nel territorio italiano.
39.7) Limite di indennizzo
Limite di risarcimento del 50% del valore di ogni ubicazione assicurata e relativo contenuto con il massimo per sinistro e per anno di € 40.000.000,00.
39.8) Franchigia
Ciascun sinistro sarà liquidato separatamente e dall’indennizzo liquidato per ciascun sinistro sarà detratta la franchigia di € 100.000,00.
Tale Franchigia deve rimanere a carico dell'Assicurato e non potrà essere coperta da alcuna assicurazione, anche successiva, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.
39.9) Sinistro
A maggior chiarimento di quanto esposto nelle “Definizioni”, per “Sinistro” si intende qualunque danno e/o serie di danni che traggano origine e siano conseguenza diretta di un Atto o di una serie di Atti di Terrorismo posti in essere per il medesimo scopo o per la stessa causa. La durata e l'estensione di ciascun singolo Sinistro saranno limitate ai danni - subiti dai
beni assicurati e originati dalla stessa causa o per lo stesso scopo – durante un periodo di 72 ore consecutive.
Resta inteso, comunque, che in nessun caso il suddetto periodo di 72 ore consecutive potrà estendersi oltre la scadenza di questa Condizione Particolare, a meno che l'Assicurato non abbia già subito danni materiali diretti derivanti da un Atto di Terrorismo prima di tale scadenza e, comunque, entro detto periodo di 72 ore consecutive. Inoltre, il periodo di 72 ore consecutive non potrà iniziare a decorrere prima della decorrenza del periodo di copertura.
39.10) Rimozione detriti
Questa Condizione Particolare copre anche, entro il Limite di Indennizzo e senza applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c. le spese sostenute dall’Assicurato per la rimozione e lo sgombero dei detriti e delle rovine delle cose assicurate, distrutte o danneggiate da un Atto di Terrorismo.
39.11) Diligenza
L'Assicurato (o qualunque rappresentante, agente, sub-appaltatore o co-appaltatore dell'Assicurato) si impegna a esercitare, in ogni momento, tutta l’ordinaria diligenza possibile e ragionevole, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’adozione di ogni cautela necessaria a proteggere o salvaguardare le proprietà e gli interessi assicurati, per evitare un sinistro o circostanze comunque coperte con la presente Condizione Particolare, e per contenere gli effetti di un d anno derivante da un Evento Assicurato.
39.12) Manutenzione dei sistemi di protezione
È convenuto che qualunque sistema di protezione adottato per la sicurezza delle cose assicurate dovrà essere mantenuto in buono stato in ogni sua parte per tutta la durata di questa Condizione Particolare e dovrà essere in funzione per tutto il tempo in cui la Condizione Particolare opera. Tali sistemi di protezione non potranno essere eliminati né modificati in modo da creare pregiudizio agli interessi della Società, senza il preventivo consenso della stessa.
39.13) Liquidazione
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione del fabbricato in base al “valore a nuovo” intendendosi convenzionalmente, per tale, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato assicurato, come definito al punto C) delle Dichiarazioni dell’Assicurato, escluso il valore dell'area.
E’ convenuto che, in caso di danno, l’indennizzo sarà determinato in base al minore tra i costi di riparazione, di sostituzione e di reintegrazione delle cose nel medesimo sito o nel sito più vicino disponibile (se di costo inferiore), con materiale dello stesso tipo, senza tener conto dei deprezzamenti dovuti al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, secondo i seguenti criteri:
(a) le riparazioni, le sostituzioni o il ripristino (di seguito le “Sostituzioni”) devono essere effettuate con ordinaria diligenza e celerità;
(b) finché le Sostituzioni non siano state effettuate, la Società risponderà solo dell’effettivo valore del bene al momento del sinistro;
(c) laddove le Sostituzioni con materiale dello stesso tipo e qualità siano limitate o proibite da qualsiasi statuto, provvedimento o normativa, l’eventuale aumento dei costi conseguente alla necessità di utilizzo di materiale diverso non sarà coperto da questa Condizione Particolare.
La responsabilità della Società per ciascun danno in base alla presente Condizione Particolare, ivi compreso questo paragrafo, non potrà in ogni caso eccedere il minore tra i seguenti importi:
(I) il Valore dichiarato sulla base di quanto stabilito al Punto C delle Dichiarazioni dell’Assicurato previste nella premessa della presente polizza, in relazione al bene distrutto o danneggiato;
(II) il costo di sostituzione del bene o di qualsiasi sua parte con altra identica e che consenta lo stesso uso;
(III) l’importo effettivamente speso in quanto necessario per sostituire il bene o qualsiasi sua parte.
39.14) Denuncia di sinistro
L'Assicurato, venuto a conoscenza di un evento che possa dar luogo ad una richiesta di indennizzo dovrà, previo avviso gli organi di Polizia o all'Autorità competente, darne immediata notifica scritta alla Società, espressamente individuata per tale scopo nella Scheda, che dovrà a sua volta avvisare la Società entro 72 ore.
L'Assicurato dovrà inoltre fornire un elenco particolareggiato dei beni distrutti o danneggiati dei danni subiti, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del sinistro (a meno che non sia stato stabilito un periodo più lungo in base ad accordo scritto con la Società). Nella relazione, l’Assicurato dovrà indicare il tempo, il luogo e la causa del danno subito, l'interesse dell'Assicurato e di tutti gli altri soggetti nella cosa danneggiata o distrutta, nonché il valore della cosa e l'ammontare della perdita o del danno.
Tale relazione dovrà pervenire alla Società entro 2 (due) anni dalla scadenza della Condizione Particolare; in caso contrario la Società non sarà tenuta ad alcun indennizzo,
39.15) Clausola arbitrale
Se l’Assicurato e la Società non dovessero trovare l’accordo su qualsiasi previsione della presente Condizione Particolare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta fatta da una delle due Parti, ciascuna Parte potrà nominare un arbitro competente e terzo rispetto alla questione ed i due arbitri così scelti dalle parti, a loro volta, nomineranno un presidente competente e terzo. I due arbitri decideranno insieme le questioni su cui è sorta controversia tra l’Assicurato e la Società ma, se i due arbitri non dovessero giungere ad un accordo, la decisione sarà rimessa al presidente da essi nominato.
40) TELELAVORO
Valore medio di una casa, (ricostruzione a nuovo) euro 300.000,00 limite di indennizzo per singolo luogo ove si svolge il telelavoro euro 300.000,00. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di €. 2.500 ad un massimo di €. 10.000,00
41) ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI.
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
42) LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente “RIEPILOGO GENERALE” potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza.
Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla Polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigie/scoperti più elevata tra quelle applicabili.
43) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
ù
RIEPILOGO GENERALE XXXXXXXXXX E LIMITI DI RISARCIMENTO
Eventi, Garanzie , Condizioni Particolari | Franchigie e scoperti | Limiti di risarcimento per sinistro e ubicazione | Limiti di risarcimento per anno |
Acqua condotta C.P. 1 | €. 525,00 | € 2.500.000,00 | € 5.000.000,00 |
Ricerca e riparazione guasti XX 0 | € 50.000,00 | € 250.000,00 | |
Traboccamento e rigurgito fognature – C.P. 2 | €. 525,00 | € 250.000,00 per sinistro | € 2.500.000,00 per anno |
Colaggio da impianti fissi di estinzione – C.P. 3 | € 2.500,00 | € 2.500.000,00 | € 5.000.000,00 |
Eventi atmosferici C.P. 4 | Scoperto 12% Min € 6.000,00 | 70% somma assicurata per ubicazione | 70% somma assicurata |
Alluvioni, inondazioni, allagamenti – C.P.5 | Scoperto 18% Min € 25.000,00 | 30% somma assicurata per ubicazione | € 10.000.000,00 |
Sovraccarico neve C.P.6 | Scoperto 12% Min 5.000,00 | 50% somma assicurata per ubicazione, max € 10.000.000,00 per sinistro | € 10.000.000,00 |
Grandine su fragili C.P. 7 | Scoperto 12% Min € 5.000,00 | € 100.000,00 | € 500.000,00 |
Gelo e ghiaccio – C.P. 8 | Scoperto 15% Min € 2.500,00 | € 1.000.000,00 | € 2.500.000,00 |
Eventi sociopolitici C.P. 9 | Scoperto 12% Min € 5.000,00 | 70% somma assicurata per ubicazione | 70% somma assicurata |
Terremoto – C.P. 10 | Franchigia 1% della somma assicurata Min € 50.000 Per singolo fabbricato e relativo contenuto | 50% somma assicurata per ubicazione, max € 15.000.000, ridotto a € 4.000.000 per eventi verificatisi nelle province di: x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx o Napoli o Bologna | 50% somma assicurata per ubicazione, max € 15.000.000, ridotto a € 4.000.000 per eventi verificatisi nelle province di: x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx o Napoli o Bologna |
x Xxxxxx x Xxxxxxxxxx o Caserta o Catania o Catanzaro o Cosenza o Xxxxxxx x Ferrara o Frosinone o Isernia o L’Aquila o Matera o Messina o Modena o Pescara o Pordenone o Potenza o Reggio Calabria o Reggio Emilia o Rieti o Salerno o Teramo o Terni o Udine o Vibo Valentia | x Xxxxxx x Xxxxxxxxxx o Caserta o Catania o Catanzaro o Cosenza o Xxxxxxx x Ferrara o Frosinone o Isernia o L’Aquila o Matera o Messina o Modena o Pescara o Pordenone o Potenza o Reggio Calabria o Reggio Emilia o Rieti o Salerno o Teramo o Terni o Udine o Vibo Valentia | ||
Fenomeno elettrico C.P. 11 | € 850,00 | € 100.000,00 | € 500.000,00 |
Perdita canoni di affitto C.P. 12 | = | 10% del valore assicurato per il fabbricato danneggiato | = |
Ricostruzione archivi cartacei – C.P. 13 | = | € 250.000,00 | € 1.000.000,00 |
Monete, titoli di credito, carte valori – C.P. 14 | = | € 50.000,00 | € 250.000,00 |
Ricorso terzi - Ricorso locatari – C.P. 15 | = | € 5.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
Maggiori costi – C.P. 18 | € 2.500,00 | € 2.500.000,00 | € 5.000.000,00 |
Vetri e cristalli – C.P. 20 | € 850,00 | € 50.000,00 | € 250.000,00 |
Spese di demolizione e sgombero in aumento C.P. 20 | = | € 5.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
Spese peritali e Xxxxxxx Xxxxxx – C.P. 21 | = | € 100.000,00 | € 500.000,00 |
Differenziale storico artistico – C.P. 34 | = | € 2.500.000,00 | € 2.500.000,00 |
Spese rimozione e ricollocamento mobili – C.P. 32 | = | € 100.000,00 | € 500.000,00 |
Costo rimpiazzo combustibile – C.P. 35 | = | € 100.000,00 | € 500.000,00 |
Danni a impianti ed apparecchiature di misura – C.P. 36 | = | € 100.000,00 | € 500.000,00 |
Spese ricerca e riparazione dispersione gas – C.P. 37 | € 850,00 | € 50.000,00 | € 500.000,00 |
Terrorismo – C.P. 39 | € 100.000,00 | 50% somma assicurata per ubicazione, max €40.000.000,00 per sinistro | € 40.000.000,00 |
Fumo, Onda sonica Art. 12 | = | 100% somma assicurata per ubicazione | 100% somma assicurata |
Rovina di ascensori Art. 12 | € 2.500,00 | 100% somma assicurata per ubicazione | 100% somma assicurata |
Urto veicoli – Art. 12 | € 2.500,00 | 100% somma assicurata per ubicazione | 100% somma assicurata |
Furto di fissi ed infissi o guasti – Art. 12 | € 850,00 | € 25.000,00 | € 100.000,00 |
Telelavoro – C.P. 40 | 10% | €. 2.500,00 | €. 10.000,00 |
R.C. Fabbricati – Art. 28 | € 35.000.000,00 | ||
Interruzioni e sospensione attività di terzi – Art. 31 | Scoperto del10% - Min. € 2.500,00 | € 2.500.000,00 | € 2.500.000,00 |
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI – PATRIMONIO IMMOBILIARE
RIEPILOGO GENERALE SOMME ASSICURATE E PREMI LORDI
Partita Assicurata | Tasso annuo lordo | Premio annuo lordo |
Immobili strumentali € 2.650.000.000,00 Immobili a reddito € 3.500.000.000,00 Strutture Sociali € 200.600,00 Rischio Locativo € 1.685.508.000,00 Contenuto € 160.200.000,00 Massimale RC Fabbricati € 35.000.000,00 Totale | % | € |
RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA € 2.550.000,00 | |||
Periodo | Imponibile | Imposta Governativa | Totale premio annuo lordo |
Annualità | |||
1^ annualità | € | € | € |
2^ annualità | € | € | € |
3^ annualità | € | € | € |
4^ annualità | € | € | € |
Totale quadriennio | € | € | € |
Concentrazioni di rischio
Ubicazione con maggiore concentrazione:
La maggiore concentrazione di rischio è presente presso la Direzione Generale dell’istituto, ubicata in Roma – Via Xxxx il Grande, 21: il complesso dei vari singoli fabbricati, costruiti in adiacenza, che sorgono nel quadrilatero compreso tra Viale Civiltà del Lavoro, Via Xxxx il Grande, Piazzale dell’Agricoltura e Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, ha un valore di ricostruzione a nuovo di circa € 150.000.000,00.