SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
16/02/2011 – /pr – K:\CONTRATTI\SCHEMI CONTRATTO\Edilizia\2011\ITAS Scarabelli consolidamento e miglioramento sismico.odt
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
ex art. 45 D.P.R. n. 554/99
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.T.A.S. “SCARABELLI” IN XXXXX (XX), XXX XXXXXX X. 00
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, nel presente Contratto, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Provincia Provincia di Bologna
Appaltatore Impresa aggiudicataria
Codice D.lgs 163/2006
Regolamento DPR 554/1999
Decreto D.M.LL.PP.145/2000 - Capitolato Generale
Capitolato Capitolato Speciale d’Appalto
D.L. Direttore dei Lavori o Direzione dei Lavori
RUP Responsabile Unico del Procedimento
Oggi, nell’anno ( ), alle ore
( ) nella sede della Stazione appaltante Provincia di Bologna – Via …………………… n. …… (città) … - avanti
al dott. ……………………, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale rogante della Stazione appaltante,
in assenza di testimoni avendovi le parti contraenti concordemente rinunziato, sono convenuti i seguenti signori:
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Servizio …………………… della Stazione appaltante Provincia di Bologna (C.F. 80022230371, P.IVA 03026170377), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce ai sensi dell’art. 47 dello Statuto della Provincia e dell’art. 31 del Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti;
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, in qualità di 1
dell’impresa …………………… con sede legale in …………………… via ,
C.F. …………………… e P.IVA ……………………, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …………………… al n.
……………………, come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot.
…………………… del ;
(ovvero, nel caso di associazione temporanea di imprese)
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………, capogruppo del raggruppamento costituito anche dalle seguenti imprese mandanti:
1) impresa ……………………, sede legale in …………………… via ……………………, C.F.
…………………… e P.IVA ……………………
2) impresa ……………………, sede legale in …………………… via ……………………, C.F.
…………………… e P.IVA ……………………
3) impresa ……………………, sede legale in …………………… via ……………………, C.F.
…………………… e P.IVA ……………………
4) ……………………
(il mandato collettivo speciale autenticato dal dott. ……………………, Notaio in
……………………, risulta in atti al fascicolo )
(ovvero, nel caso di consorzio)
- ……………………, nato a …………………… il ……………………, in qualità di legale rappresentante del consorzio …………………… con sede legale in ……………………
via ……………………, C.F. …………………… e P.IVA ……………………, iscritto al Registro
1 Indicare se trattasi di titolare (caso di impresa individuale), di legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale o generale. In quest’ultimo caso deve essere specificato anche che copia autentica della procura risulta in atti al fascicolo ……………………
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
PREMESSO CHE
- con determina dirigenziale PG n. 202778 del 18/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di lavori di consolidamento e miglioramento sismico dell'ITAS “Scarabelli”, xxx Xxxxxx 00, Xxxxx per l’importo complessivo di € 2.300.000,00 (Euro duemilionitrecentomila/00), comprendente lavori in appalto per € 1.781.803,35 (Euro unmilionesettecentottantunomilaottocentotre/35) di cui
€ 181.803,35 (Euro centottantunomilaottocentotre/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. ed è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G26E10000490004;
- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n ;
- a seguito dell’esperimento della gara, i lavori in appalto sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Appaltatore, con il ribasso percentuale del ……% (…… percento) per l’importo netto di € …………………… (Euro )
comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data ;
- previe verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con determinazione dirigenziale PG n. ……… del …………………… l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’Appaltatore/associazione temporanea/consorzio2 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa n ;
- (solo nel caso di società di capitali) la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M.
- (caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale consorziata esecutrice l’Impresa ....................... con sede in ,
via ;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su ……………………
- RUP dei lavori di cui al presente atto è l'xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, ai sensi dell’art. 10 del Codice;
- l’Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all’allegato XVII al D.Lgs. 81/08, verificata positivamente dal Committente;
2 Cancellare le dizioni che non interessano.
- il RUP e l’Appaltatore, rappresentato dal Sig. …………………… in qualità di
……………………, in data hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 71, comma
3, del Regolamento, il verbale, in atti al fascicolo ……………………, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
- (caso di consegna dei lavori già effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale) in data …………………… i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da apposito atto, previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 71, comma 3, del Regolamento, in atti al fascicolo ;
- la Provincia, mediante l’acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
…………………… in data , ha preso atto che nei confronti dell’Appaltatore
non sussistono cause ostative alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 575/65;
- l’Appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di €
…………………… (Euro ……………………) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. ……………………
della Società/Istituto …………………… rilasciata in data ;
- ai fini del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in Bologna, via
…………………… presso gli Uffici comunali/presso lo studio di professionista/presso gli uffici di società legalmente riconosciuta 3 . Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell’Appaltatore durante la conduzione dei lavori.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. La Provincia concede l’appalto relativo ai lavori di consolidamento e
3 Scegliere la dizione che interessa.
miglioramento sismico dell'ITAS “Scarabelli”, xxx Xxxxxx 00, Xxxxx all’Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio …………………… n. ………… del ……………………, nonchè delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all’articolo 2.
2. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice.
3. L’appaltatore è vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell’Offerta tecnica da parte dell’apposita Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative contenuti nell’Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell’Appaltatore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale.
Articolo 2
Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Xxxx, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) Decreto;
b) Capitolato;
c) elenco prezzi unitari posto a base di gara dalla Provincia;
d) elaborati grafici progettuali;
e) cronoprogramma dei lavori;
f) piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Provincia ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
g) piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/06;
h) offerta tecnica.
2. I documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) sottoscritti nel solo frontespizio dalle parti come sopra costituite e dall’Ufficiale Rogante contestualmente alla stipula del presente Atto, vengono depositati nel fascicolo ……………………
registrato al Protocollo Generale.
Articolo 3
Norme da applicare all’appalto
1. Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d’appalto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).
2. Si richiamano in particolare:
− il Codice;
− il Regolamento;
− le disposizioni contenute nel Decreto;
− il D. Lgs. n. 81/2008;
− il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
− le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
− le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
− la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell’ambiente;
− le norme in materia di prevenzione mafiosa;
− le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.
Articolo 4 Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € …………………… (Euro ),
comprensivo degli oneri per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 181.803,35 (Euro centottantunomilaottocentotre/35). Tale importo è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il D.L. terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.
2. Il corrispettivo comprende anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale,
nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera, opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del Codice al contratto si applica il prezzo chiuso, fatta salva la percentuale prevista dal medesimo comma.
Articolo 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Qualora la Provincia, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice, agli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento, agli artt. 10 e 11 del Decreto.
2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell’Elenco prezzi unitari posto a base di gara dalla Provincia.
TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6
Consegna dei lavori – Tempo utile per dare compiuti i lavori
1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento.
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. In caso di obiettiva necessità o di urgenza, tale consegna potrà avvenire anche in pendenza della formale stipula del contratto.
3. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 502 (cinquecentodue) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I tempi di cui sopra, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del Regolamento, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.
4. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal D.L., ai sensi dell’art. 172 del Regolamento, su richiesta dell’Appaltatore.
6. Le eventuali proroghe all’ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall’art. 26 del Decreto.
Articolo 7 Programma esecutivo dei lavori
1. L’Appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 45, comma 10, del Regolamento, e nel rispetto dell’art. 1.64 del Capitolato.
Articolo 8 Penalità in caso di ritardo
L’importo complessivo della penale sarà trattenuto dalla rata di saldo.
Articolo 9 Sospensioni dei lavori
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o
4 Verificare la corrispondenza del riferimento con il capitolato speciale
magazzinate in cantiere.
Articolo 10
Pagamenti in acconto e pagamento a saldo
1. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, non è ammessa la corresponsione di anticipazioni sul prezzo contrattuale.
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati nell’Elenco prezzi unitari della Provincia (costituenti i prezzi unitari contrattuali).
3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 400.000,00 (al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto). L’Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti e a trasmetterle alla competente Ragioneria.
4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.
5. I manufatti a piè d’opera, stabilito il prezzo a piè d’opera nel Capitolato e sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Decreto, compresi negli stati d’avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d’opera. L’Appaltatore, però, resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti manufatti e la
D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l’impiego e la messa in opera e di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego stesso risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
6. La redazione, da parte del D.L., di ciascuno degli stati d’avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell’importo stabilito al comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall’annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità).
In ogni caso il certificato di pagamento sarà emesso dal RUP non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal D.L.; il pagamento avverrà, con l’emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento.
7. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Provincia sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL.
9. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario
sul conto corrente IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti
persone: ................indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'Impresa..................................
10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal D.L. entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato come da lui definitivamente accettato.
11. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, deve avvenire dopo la redazione del conto finale e comunque entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
E’ facoltà della Provincia provvedere all’emissione di un ultimo stato d’avanzamento, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale.
12. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 205, comma 2, Regolamento) pari all’importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art. 102, comma 3, Regolamento). In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.
13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera prevista dall'art. 1666, comma 2, del codice civile.
14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui all’art. 116 del Regolamento e agli artt. 29 e 30 del Decreto.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:
• utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
• registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto,
• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bologna.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.
4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.
Articolo 11
Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi
Articolo 12
Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore
1. All’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all’INAIL.
2. Durante l’esecuzione l’Appaltatore dovrà:
a) trasmettere alla Provincia, al momento del deposito presso la stessa di copia autentica del contratto di subappalto, la copia del DURC relativo a ciascun subappaltatore;
b) trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Provincia nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori;
c) osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all’art. 2 del presente contratto.
3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto finale, la Provincia acquisirà direttamente il DURC riferito al cantiere.
Articolo 13
Cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e il cui oggetto sociale preveda l’attività di acquisto di crediti d’impresa.
3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx.
4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
Articolo 14
Risoluzione anticipata del contratto
1. La Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Provincia, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.
Articolo 15
Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo
oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall’art. 134 del Codice.
Articolo 16
Contenzioso e definizione delle controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L. e, ove costituito, dell’Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all’art. 240 comma 13 del Codice, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta la Provincia e l’Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.
3. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, non si farà ricorso all’arbitrato.
4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.
5. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziali di cui sopra.
Articolo 17
Collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine perentorio di
3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. (invito indicante un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d’ufficio addebitando la spesa all’Appaltatore.
TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto5, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Articolo 19 Subappalto
5 Se Cooperativa, anche nei confronti dei soci.
1. E’ ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 118 del Codice, art. 141 del Regolamento).
2. L’Appaltatore si impegna a verificare l’idoneità tecnico-professionale del 2. subappaltatore sulla base della documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
3. L’Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti dei sub-contraenti di cui all’art. 118 c.11 del D.Lgs. 163/06.
4. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.ii.
5. Al fine di consentire alla Provincia di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub- contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 20 Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all’Appaltatore.
2. Lo svincolo progressivo della cauzione avverrà ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice.
3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 21
Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice e dell’art. 103 del Regolamento, l’Appaltatore si impegna a costituire e a trasmettere, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 123/2004, con i seguenti massimali:
- per opere pari all’importo contrattuale
- per impianti ed opere preesistenti Euro 2.300.000,00
- per demolizione e sgombero Euro 100.000,00
- per danni a cose e danni a persone (R.C.T.) Euro 500.000,00.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
4. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata dall’impresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Articolo 22
Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’I.V.A., ai sensi dell’art. 112 del Regolamento, sono a carico dell’Appaltatore che ha versato la somma di € ……………………… (Euro )
a titolo di anticipo e salvo conguaglio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto.
Articolo 23 Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa a norma dell’art. 11 – tariffa “Parte I” e dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante della Provincia, ho ricevuto questo atto scritto in parte col sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me, sopra n. ………… fogli di carta bollata dei quali occupa ………… facciate intere e
………… righe della …………
Ne ho data lettura ai comparenti (esclusi gli allegati, avendone le parti presa conoscenza) i quali interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono in fine del presente atto, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
(Provincia) (Appaltatore)
Il Dirigente del servizio Il legale rappresentante
(………………………………) (………………………………)
Il Segretario Generale ( )