DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 8
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 gennaio 2023, n. 8
Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali. Ulteriore proroga del Disciplinare tra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1082/2021 ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157. Approvazione del prospetto di previsione dei costi da rimborsare dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della posizione organizzativa “Funzionario responsabile del coordinamento e monitoraggio dei tributi propri della Regione Puglia” e confermata dalla dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 con il quale, allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata le disposizioni fino ad allora vigenti in materia di tassa automobilistica, è stato approvato il “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”;
- il decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 recante “Misure in materia tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 con il quale, tra l’altro, sono state introdotte specifiche modificazioni ed integrazioni alla sopra citato testo unico;
- il decreto del Ministero delle Finanze 26 novembre 1986, n. 850800 con il quale è stata approvata la convenzione fra lo Stato e l’Automobile Club d’Italia (ACI) per lo svolgimento delle attività di riscossione e riscontro della predetta tassa, con validità fino al 31 dicembre 1995 e successive proroghe al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997;
- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l’articolo 17, comma 10, con il quale è stato stabilito che “A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze …omissis.”, nonché il comma 14 del medesimo articolo con il quale è stata prorogata ulteriormente sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere con l’ACI;
- il decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 2 del predetto Regolamento che ha stabilito che “il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi”;
- l’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31 recante “Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998” come integrato dall’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia” il quale ha disposto la possibilità di avvalersi dell’Automobile Club d’Italia per le attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica, rimborsando al suddetto ente i relativi costi, oggetto di apposita convenzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed, in particolare, l’articolo 15 il quale valorizza la cooperazione inter-istituzionale sotto forma di accordi fra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di approvazione del “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, il comma 6 dell’articolo 5 il quale esclude dall’ambito di applicazione del medesimo
decreto legislativo la cooperazione fra amministrazioni finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi e comuni sulla base esclusiva di considerazioni e finalità di pubblico interesse;
- l’articolo 51, commi 1, 2 bis e 2 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157 con il quale, per esigenze di efficientamento, integrazione e coordinamento degli archivi di dati, razionalizzazione e contenimento dei costi, è stato disposto che i dati delle tasse automobilistiche vengono acquisiti al sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA), con possibilità di gestione da parte degli Enti che ne sono titolari anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico;
- l’articolo 23 rubricato “Gestione archivio regionale tassa automobilistica” della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021”con il quale è stato disposto che “la gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica e delle connesse funzioni complementari è svolta, previa apposita sottoscrizione di disciplinare di cooperazione, dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico. La Giunta regionale adotta, nell’ambito degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) lo schema del disciplinare di cui al comma 1 con riguardo alla durata dell’accordo, agli oneri finanziari e alle attività svolte dalle amministrazioni coinvolte.”
Considerato che:
- In forza della normativa richiamata la Regione Puglia, pur conservando la titolarità e l’esercizio della propria funzione istituzionale, si è avvalsa dell’ACI per la gestione della tassa automobilistica ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, legalmente riconosciuto, quale forma di cooperazione fra due Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale l’una utilizza le capacità gestionali e le competenze tecniche insediate nell’apparato organizzativo dell’altra. In tale contesto la Giunta regionale ha autorizzato nel tempo la Sezione Finanze a stipulare con l’ACI appositi accordi di cooperazione disciplinanti le attività connesse e complementari alla gestione della tassa automobilistica; l’ultimo accordo in ordine di tempo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 29 giugno 2021 per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 9 agosto 2022;
- La GE.FI.L Spa (operatore economico nel settore dei tributi locali) ha impugnato diversi atti amministrativi riguardanti gli accordi conclusi tra le Regioni ed ACI, tra cui anche la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 29 giugno 2021. Il ricorso, notificato in data 8 settembre 2021 ed iscritto al n. 940/21/PL del TAR Puglia, dedurrebbe profili di nullità e/o annullamento o comunque di illegittimità del predetto atto giuntale unitamente a tutti gli allegati ad esso acclusi. Secondo la ricorrente, la norma nazionale su richiamata, vale a dire l’articolo 51 del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157, posta a base dell’Accordo sottoscritto e che lo giustificherebbe, non autorizzerebbe affidamenti diretti di questo tipo, né potrebbe derogare in materia di cooperazione a quanto disciplinato dal diritto dell’Unione europea. Dal canto suo la Regione Puglia si è opposta al ricorso costituendosi nel relativo giudizio, tuttora pendente. La giurisprudenza che si è venuta a determinare all’esito dei giudizi ad oggi conclusi ha fatto rilevare esiti contrastanti. Da ultimo, la recente sentenza
n. 395/2022 del 4 maggio 2022 del TAR Xxxxxx Xxxxxxx, intervenuta sul ricorso promosso dalla predetta società GE.FI.L. Spa contro la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ha sostanzialmente ribaltato e rivisto i presupposti su cui le precedenti sentenze hanno fondato il giudicato, peraltro richiamate dalla società GE.FI.L. Spa nel pendente giudizio opposto alla Regione Puglia. Tale sentenza, infatti, ha affermato con decisione l’esclusione dal novero dei servizi pubblici delle attività connesse alla gestione delle tasse automobilistiche regionali, così discostandosi sostanzialmente dall’interpretazione posta alla base del giudizio del Consiglio di Stato sull’analogo procedimento riguardante la Regione Lombardia. Pertanto, come argomentato nella sentenza del TAR Xxxxxx Xxxxxxx, “le norme previste dal D.lgs. n. 50/2016 sarebbero applicabili alla vicenda de qua, solo in caso di scelta della Regione di propendere
per l’evidenza pubblica e aprire “Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche” ex art. 2, D.M. 418/1998 ad una gara competitiva per svolgere tale funzione regionale (c.d. possibilità di esternalizzazione). A norma dell’art. 2, la Regione, ove non propendesse per l’evidenza pubblica, si avvarrebbe direttamente dei propri uffici per esercitare la funzione tributaria o potrebbe avvalersi, tramite avvalimento, di un altro Ente Pubblico con funzioni affini”. Nel panorama relativo agli esiti dei contenziosi conclusi non risultano ulteriori impugnative avanzate avverso accordi conclusi tra Regioni, Province autonome ed ACI. Anche la proroga approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1189 del 09 agosto 2022 non è stata impugnata e ciò farebbe propendere per un’interpretazione della natura dell’accordo di cooperazione più aderente al pronunciamento del TAR Xxxxxx Xxxxxxx.
Tenuto conto che:
- nelle more della definizione del ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia, con deliberazione di Giunta regionale n. 1189 del 09 agosto 2022, il cui contenuto è qui integralmente richiamato e confermato, è stato avviato un percorso di riorganizzazione amministrativa della tassa automobilistica regionale idoneo ad assicurare una gestione del tributo corretta, efficiente ed economica grazie all’internalizzazione di una serie di attività tra le quali, principalmente, quelle dell’assistenza ai contribuenti e della gestione diretta delle contestazioni per violazioni delle norme tributarie con relativa postalizzazione e recapito degli avvisi ai contribuenti; è stata altresì disposta la proroga del vigente accordo fino al 31 dicembre 2022;
- il cronoprogramma di transizione al nuovo modello organizzativo di gestione della tassa automobilistica regionale esplicitato nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 1189/2022 è subordinato al reclutamento delle risorse umane necessarie a garantire l’internalizzazione di tali attività;
- con deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 1558 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rideterminazione della dotazione organica e Piano dei fabbisogni triennale 2022-2024. Approvazione piano assunzionale anno 2022” si è dato atto della necessità di “incrementare la dotazione organica di n. 12 posti di categoria C per le esigenze dovute all’internalizzazione del servizio di gestione della tassa automobilistica regionale, come previsto dalla DGR n.1189 del 9 agosto 2022.”
Per tutto quanto sopra esposto, causa la scadenza della proroga dell’Accordo di cooperazione tra Regione ed ACI fissata, come anzidetto, al 31 dicembre 2022, stante la necessità di garantire la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale e in previsione della realizzazione dell’internalizzazione delle attività già dettagliate, si rende necessario procedere con un ulteriore proroga dell’accordo già vigente onde garantire una corretta transizione verso il nuovo modello gestionale non appena le attività di reclutamento ed inserimento delle risorse umane saranno completate.
Con nota pervenuta a mezzo posta elettronica in data 19 dicembre 2022, acquisita al protocollo r_puglia/ AOO_117/prot/20/12/2022/0012160, la Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali dell’Automobile Club Italia ha presentato alla Sezione Finanze della Regione Puglia il prospetto di previsione del rimborso dei costi afferente alla proposta di proroga dell’accordo di cooperazione; tale prospetto, ALLEGATO alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dettaglia i costi di gestione per dodici mesi di attività con validità dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quantificandoli in euro 2.507.986,00.
In merito si precisa che i citati costi hanno subìto nel tempo una contrazione in conseguenza dell’attività istituzionale esercitata da ACI – in qualità di gestore del Pubblico Registro Automobilistico – quale collettore dei dati delle tasse automobilistiche ai fini dell’integrazione e coordinamento degli archivi delle suddette tasse con il PRA secondo quanto previsto dal richiamato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124. Grazie all’implementazione di processi, ancora in atto, di ottimizzazione dell’uso delle risorse e delle nuove tecnologie è possibile registrare un ulteriore decremento complessivo dei costi, per i 12 mesi di proroga, pari al 2,2% che si aggiunge alla contrazione dei costi del 19,23% già registrata dal precedente accordo di cooperazione.
Nel periodo di transizione al nuovo modello di gestione della tassa automobilistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1189/2022, occorre continuare a rimborsare ad ACI i costi postali cosiddetti a consumo per il recapito degli atti di accertamento riferiti all’anno d’imposta 2021 e per gli avvisi bonari riferiti all’anno d’imposta 2022; questi sono stati stimati in 7 milioni di euro sulla base delle campagne di spedizione degli atti emessi nel corso degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per la postalizzazione degli avvisi bonari e per la notificazione degli avvisi di accertamento, fatti salvi eventuali aumenti tariffari dei servizi postali e dei volumi messi in spedizione.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto viene disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 302. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
☑ neutro
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in complessivi euro 9.507.986,00 di cui euro 2.507.986,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti da ACI per le attività gestite in cooperazione con Regione Puglia ed euro 7.000.000,00 a titolo di rimborso dei costi di postalizzazione sostenuti da ACI, da imputarsi all’esercizio finanziario 2023 e trova copertura sugli stanziamenti posti alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Spese correnti, capitolo U0003810 “Spese per competenze dovute all’ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale” (P.C.F. 1.3.2.99.000) del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024.
All’impegno di spesa si procederà con atto del Dirigente della Sezione Finanze nell’esercizio finanziario di competenza.
Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
2. di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale disponendo la proroga, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia (ACI) stipulato secondo lo schema di Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 e già prorogato con deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 09 agosto 2022 il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e confermato;
3. di approvare il prospetto di previsione del rimborso dei costi da corrispondere ad ACI secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente validità per il periodo di vigenza della proroga, dando atto che esso è stato oggetto di revisione in diminuzione rispetto al precedente Accordo di cooperazione in relazione ad attività di efficientamento, razionalizzazione e diversa
programmazione gestionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto elle vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. responsabile del coordinamento e monitoraggio dei tributi propri della Regione Puglia (Xxxxxxx Xxxxxxx)
La dirigente della Sezione Finanze (Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Bilancio (avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente con delega alle Finanze;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
2. di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale disponendo la proroga, per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia (ACI) stipulato secondo lo schema di Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 e già prorogato con deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 09 agosto 2022 il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e confermato;
3. di approvare il prospetto di previsione del rimborso dei costi da corrispondere ad ACI secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente validità per il periodo di vigenza della proroga, dando atto che esso è stato oggetto di revisione in diminuzione rispetto al precedente Accordo di cooperazione in relazione ad attività di efficientamento, razionalizzazione e diversa programmazione gestionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXX |
Puglia Gennaio Dicembre 2023 Attività
Valori in Euro
Stima Costi fissi
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Erogazione servizi archivio regionale e nazionale.
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,02 | 169.686 | 3.394 | 3.394 | |
Attività di gestione | a/p | 1,59 | 65.321 | 104.115 | 104.115 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,32 | 65.321 | 20.638 | 20.638 | |
Attività di gestione informatica | corpo | 381.129 | 381.129 | |||
Collaudi, Controllo e Qualità | a/p | 0,20 | 65.321 | 13.064 | 13.064 | |
Attività UUTT | a/p | 1,56 | 62.239 | 96.849 | 96.849 | |
Missioni e formazione | 7.857 | 7.857 | ||||
Totale | 627.046 | 422.688 | 204.358 |
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero.
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,01 | 169.686 | 1.697 | 1.697 | |
Attività di gestione | a/p | 0,53 | 65.321 | 34.705 | 34.705 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,32 | 65.321 | 20.638 | 20.638 | |
Attività UUTT | a/p | 0,52 | 65.321 | 33.882 | 33.882 | |
Collaudi, Controllo e Qualità | a/p | 0,40 | 62.239 | 24.895 | 24.895 | |
Attività di gestione informatica | corpo | 346.842 | 346.842 | |||
Totale | 462.659 | 392.375 | 70.284 |
Puglia Prospetto Rimborso Costi 2023 ver. 2.ods 2 19/12/2022
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,01 | 169.686 | 1.697 | 1.697 | |
Attività di gestione | a/p | 1,33 | 65.321 | 86.763 | 86.763 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,32 | 65.321 | 20.638 | 20.638 | |
Attività UUTT | a/p | 4,15 | 65.321 | 271.056 | 271.056 | |
Assistenza PDF | 350.000 | 350.000 | ||||
Attività di gestione informatica | corpo | 15.000 | 15.000 | |||
Totale | 745.153 | 385.638 | 359.515 |
4) Gestione degli accessi e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,01 | 169.686 | 1.697 | 1.697 | |
Attività di gestione | a/p | 1,33 | 65.321 | 86.763 | 86.763 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,32 | 65.321 | 20.638 | 20.638 | |
Attività UUTT | a/p | 4,15 | 62.239 | 258.264 | 258.264 | |
Assistenza CATA | 150.000 | 150.000 | ||||
Attività di gestione informatica | corpo | 15.000 | 15.000 | |||
Missioni e Formazione | 6.250 | 6.250 | ||||
Totale | 538.611 | 41.888 | 496.723 |
5) Cooperazione alle attività di bonifica puntuale e massiva
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Servizi | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,01 | 169.686 | 1.697 | 1.697 | |
Attività di gestione | a/p | 0,05 | 65.321 | 3.266 | 3.266 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,32 | 65.321 | 20.638 | 20.638 | |
Attività UUTT | a/p | 1,25 | 62.239 | 77.798 | 77.798 | |
Attività UUTT controllo e validazione istanze rete | a/p | 0,50 | 62.239 | 31.119 | 31.119 | |
Totale | 134.518 | 20.638 | 113.881 |
(1) Le Unità Territoriali ACI (Uffici Provinciali) assicurano la ricezione della pratica, la verifica della documentazione e la sua definizione.
(2) Il Call center ACI assicura assistenza al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center (detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza.
(3) Per le attività di assistenza in front office e in back office è stato quantificato un fabbisogno di risorse determinato dal numero di uffici ACI presenti in ogni capoluogo di provincia e dal circolante.
Puglia Prospetto Rimborso Costi 2023 ver. 2.ods 3 19/12/2022