PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) Contratto di Assicurazione Multiramo, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi
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Società del Gruppo Sara
Sara Bi-Fuel PIR
PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)
Contratto di Assicurazione Multiramo, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi
Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
CdA Sara Bi-Fuel PIR mod. V399 ed. 03/22
i nostri CONTATTI:
Agenzia di riferimento:
l’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto assicurativo è facilmente individuabile da xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx
Home Insurance e SaraConMe:
la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraCoMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto
Assistenza Clienti:
numero verde 800.095.095 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00)
indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
FAQ consulta le domande frequenti xxx.xxxx.xx/xxxx
Le comunicazioni di Sara Vita:
Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto vengono inviate da Sara Vita:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dal Contraente
● via posta ordinaria all’indirizzo di recapito indicato dal Contraente
● sull’Area riservata del Contraente.
Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Indice delle Condizioni di Assicurazione
PREMESSA
PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa pag. 3
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche del contratto Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente
pag. 3
pag. 3
Art. 5 - Prestazione pag. 4
Art. 6 - Limiti di età dell’Assicurato pag. 5
PARTE II VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 7 - Versamenti, costI e pagamenti pag. 6
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto pag. 7
Art. 9 - Durata pag. 8
Art. 10 - Recesso dal contratto pag. 8
PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 11 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE pag. 8
PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Art. 12 - Determinazione del capitale assicurato iniziale pag. 10
Art. 13 - Clausola di Rivalutazione pag. 10
Art. 14 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata pag. 11
Art. 15 - Determinazione del capitale variabile iniziale pag. 11
Art. 16 - Valorizzazione delle quote pag. 12
Art. 17 - Commissione di gestione da applicare al NAV pag. 13
PARTE VI - RISCATTO
Art. 18 - Liquidazione per riscatto pag. 13
PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI
Art. 19 - Cessione, Pegno e Vincolo pag. 14
Art. 20 - Beneficiario pag. 14
Art. 21 - Pagamenti dell'Impresa pag. 15
Art. 22 - Foro competente pag. 15
Art. 23 - Legge applicabile al contratto pag. 15
PARTE VIII - REGOLAMENTI: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO
Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA
pag. 16
pag. 18
GLOSSARIO pag. 22
CONFLITTO DI INTERESSI RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMESSA
Xxxx Xx-Fuel PIR rientra nella tipologia dei Piani di risparmio a lungo termine - PIR, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 - art. 1, commi da 100 a 114 - e successive modifiche e integrazioni.
Tale tipologia di prodotti finanziari prevede la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall’investimento.
In sintesi, alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le caratteristiche di Xxxx Xx-Fuel PIR, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, sono:
CONTRAENTE
● persona fisica (è possibile anche che sia un minore) che non esercita attività di impresa
● residente nel territorio dello Stato
● titolare di un solo PIR (inoltre il PIR non può essere condiviso con altre persone)
● Contraente coincide con l’Assicurato (caratteristica di prodotto, non prettamente normativa)
PERIODO DI DETENZIONE MINIMO PER CIASCUN VERSAMENTO
● per il premio unico deve essere di 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto
● per il versamento aggiuntivo deve essere di 5 anni dalla data di perfezionamento del versamento stesso
● il computo del quinquennio deve essere riferito ad ogni singolo versamento
LIMITE MASSIMO DEI VERSAMENTI
● per ogni anno solare non può essere superiore a Euro 40.000
● complessivamente non può essere superiore a Euro 200.000 TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
● Gestione Separata FONDO PIÙ: investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS
● Fondo Interno Assicurativo XXXX PMI ITALIA: oltre ad essere investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS, devono essere investimenti in “strumenti finanziari qualificati” emessi o stipulati da imprese residenti nel territorio italiano o con stabili organizzazioni in Italia, secondo i limiti previsti dalla normativa
TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
le plusvalenze realizzate, derivanti dall’investimento in prodotti PIR compliant - dunque in possesso dei requisiti e delle caratteristiche dettati dalla norma - godono di un beneficio fiscale costituito dalla totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall’investimento
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Xxxx Xx-Fuel PIR (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”).
Xxxx Xx-Fuel PIR è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (di seguito anche prestazione) in corso di contratto.
Nelle presenti Condizioni il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti.
Il codice tariffa di Sara Bi-Fuel PIR è tar.163G/163U.
Xxxx Xx-Fuel PIR è una multiramo, composta da due distinte componenti:
● una appartenente alla categoria dei contratti Rivalutabili - Xxxx X - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata FONDO PIÙ (di seguito anche Gestione Separata)
● una appartenente alla categoria dei contratti Unit Linked - Xxxx XXX - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo denominato SARA PMI ITALIA (di seguito anche Fondo Interno).
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
● KID - Documento contenente le informazioni chiave: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo
● DIP Aggiuntivo IBIP: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
● Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio unico corrisposto alla data di perfezionamento del contratto
● Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
I vari documenti che compongono il Set Informativo vengono:
● consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
● pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei
box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
sezioni bordate di arancione: per le informazioni relative specificatamente alla normativa in materia di PIR.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dalla proposta/polizza
● dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
● Contraente, che, per i Piani di risparmio di lungo periodo - PIR, coincide con l’Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa il premio unico
● Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare in proposta/polizza uno o più Beneficiari.
Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente
Relativamente alla normativa in materia di PIR il Contraente deve dichiarare appositamente in proposta/polizza di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa stessa:
● persona fisica che non esercita attività di impresa
● residente nel territorio dello Stato e possessore di un unico PIR.
La mancanza di questi requisiti, ovvero la loro perdita in corso di contratto, comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa.
Il Contraente, nel caso in cui trasferisca la propria residenza fuori dallo Stato, è tenuto a comunicare tempestivamente all’Impresa - al massimo entro 30 giorni dal trasferimento - il proprio cambio di residenza e di conseguenza, ai redditi realizzati a partire dalla data di efficacia del cambio di residenza si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.
In ogni caso, se il Contraente - anche successivamente al trasferimento della sua residenza all’estero - mantiene Xxxx Xx-Fuel PIR per l’intero periodo di detenzione minima prevista dei 5 anni (distintamente per ciascun versamento effettuato) l’agevolazione fiscale ad esso collegata resta pienamente valida.
Art. 4 - Caratteristiche del contratto
Sara Bi-Fuel PIR è strutturato come segue:
● una componente Rivalutabile, appartenente alla categoria dei contratti di Xxxx X, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata FONDO PIÙ
● una componente Unit, appartenente alla categoria dei contratti di Xxxx XXX, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno SARA PMI ITALIA.
I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte VIII).
Il Fondo Interno XXXX PMI ITALIA è PIR compliant, conforme dunque a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR e si rimanda al Regolamento dello stesso per le informazioni di dettaglio.
Ripartizione tra la Gestione Separata e Fondo Interno
La ripartizione del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento percentuale, è stabilita dal contratto ed è fissa: 30% in FONDO PIÙ e 70% in SARA PMI ITALIA.
Non sono previste operazioni di switch.
Prestazione prevista dal contratto
Xxxx Xx-Fuel PIR prevede una prestazione - definita anche prestazione in caso di decesso - che l’Impresa si impegna a riconoscere ai Beneficiari designati al verificarsi dell’evento, intendendo per esso il decesso dell’Assicurato. Tale prestazione è ottenuta come somma di due distinti importi:
● il capitale assicurato, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 12, 13 e 14
● il capitale variabile, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 15, 16 e 17.
Facoltà previste dal contratto
Il valore di riscatto è ottenuto, così come illustrato all’Art.19, come somma di due distinti importi:
● il capitale assicurato da riscattare, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata alla Gestione Separata
● il capitale variabile, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione.
Garanzia della prestazione e rischio di investimento
Relativamente alla quota parte dell’investimento collegata a:
● Gestione Separata: la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è contrattualmente garantita dall’Impresa
● Fondo Interno: il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto e decesso - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.
Art. 5 - Prestazione
Ai sensi della normativa in materia di PIR, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto viene mantenuta la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall’investimento afferente ai premi per i quali - al momento del decesso - non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima
A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi in caso di decesso dell’Assicurato - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito prestazione, ottenuto come somma di:
● componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
Tale capitale assicurato si ottiene sommando:
● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso, a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato.
● il capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato
● componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento).
Il capitale variabile afferente al Fondo Interno viene incrementato da una maggiorazione del capitale variabile
ottenuta applicando ad esso una percentuale che varia in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso. Di seguito si illustrano le percentuali di maggiorazione:
età dell’Assicurato alla data di decesso | fino a 39 anni | da 40 a 49 anni | da 50 a 59 anni | da 60 a 69 anni | da 70 anni e oltre |
% di maggiorazione | 25% | 10% | 5% | 1% | 0,5% |
Tale maggiorazione non può mai essere superiore a Euro 50.000. Essa viene riconosciuta:
● nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza)
● senza limitazioni nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza (Art.8) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.
In ogni caso l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della prestazione.
Esempio: come si determina la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
si ipotizzi che, a seguito del decesso di un Assicurato di 69 anni (% di maggiorazione dell’1%), l’Impresa abbia calcolato:
● un capitale assicurato rivalutato riferito alla Gestione Separata di Euro 10.000
● un capitale variabile riferito al Fondo Interno di Euro 15.000.
La prestazione sarà: Euro 10.000 + Euro 15.000 + (Euro 15.000*1%) = Euro 25.150
ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l’argomento trattato.
Di conseguenza non impegnano in alcun modo l’Impresa
Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente Unit)
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile afferente alla componente Unit collegata al Fondo Interno, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente Rivalutabile collegata alla Gestione Separata.
L'Impresa non applica tale limitazione, e di conseguenza corrisponde anche la maggiorazione, nei casi in cui il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:
● tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
● shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
● infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
Art. 6 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età massima dell’Assicurato di 85 anni (età assicurativa) alla data di decorrenza del contratto. Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 7 - Versamenti, caricamento e e pagamenti
La prestazione - descritta al precedente Art.5 - viene determinata dietro versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere in corso di contratto.
Premio unico
Il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.
Versamenti aggiuntivi
Fin dal giorno successivo della data di perfezionamento, il Contraente può corrispondere dei versamenti aggiuntivi.
L’Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno tali versamenti aggiuntivi.
Per la richiesta è necessario utilizzare il modulo di richiesta per i versamenti aggiuntivi, reso disponibile dall’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Importo massimo e minimo dei versamenti
Relativamente al premio unico il suo ammontare viene stabilito dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.
Simili obiettivi riguardano anche la scelta di corrispondere versamenti aggiuntivi in corso di contratto. Per entrambe le tipologie di versamento l’Impresa, in ogni caso, stabilisce i seguenti limiti:
tipologia di premio importo minimo importo massimo
premio unico Euro 5.000 Euro 40.000
versamento aggiuntivo Euro 2.000
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione il contratto prevede che l’importo dei versamenti: corrisposti nel corso di ciascun anno solare non possa essere superiore a Euro 40.000
complessivamente corrisposti in corso di contratto non possa essere superiore a Euro 200.000.
Caricamento da applicare a ciascun versamento
Ciascun versamento è corrisposto dal Contraente al lordo di un caricamento percentuale pari al 2%.
Ripartizione dei versamenti
Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento, viene investito dall’Impresa nella Gestione Separata e nel Fondo Interno in base alle seguenti percentuali fisse:
● 30% in FONDO PIÙ
● 70% in SARA PMI ITALIA.
Per entrambi i versamenti vengono così determinati:
● componente Rivalutabile: il capitale assicurato iniziale
● componente Unit: il capitale variabile iniziale.
Si rimanda alla Parte V per un maggior dettaglio sulla determinazione di entrambe le tipologie di capitali, che costituiscono la base per il calcolo della prestazione prevista dal contratto, così come per le liquidazioni del valore di riscatto.
componente Rivalutabile: Euro 29.400*30% = Euro 8.820 | Capitale assicurato iniziale afferente a FONDO PIÙ |
componente Unit: Euro 29.400*70% = Euro 20.580 | Capitale variabile iniziale afferente a SARA PMI ITALIA |
Esempio: come si determina il capitale assicurato iniziale e il capitale variabile iniziale
si ipotizzi:
● un premio unico lordo di Euro 30.000
● di conseguenza, un premio unico netto è pari a Euro 29.400
● l’allocazione del premio unico netto con le seguenti percentuali:
● 30% in FONDO PIÙ
Dunque, alla data di decorrenza del contratto avremo:
● 70% in SARA PMI ITALIA
Identica modalità di calcolo per i versamenti aggiuntivi.
Modalità di pagamento
Ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● assegno bancario, postale o circolare non trasferibile ● ordine di bonifico
● altro mezzo di pagamento bancario o postale ● sistema di pagamento elettronico
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
● a sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
● il pagamento del premio unico lordo.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.
Art. 9 - Durata
La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale la normativa in materia di PIR prevede che:
● il periodo di detenzione minimo del contratto debba essere di 5 anni (dalla data di perfezionamento)
● riguardo ad ogni singolo versamento aggiuntivo corrisposto in corso di contratto, il periodo di detenzione minimo di ciascun versamento debba essere ugualmente di 5 anni, a partire dalla sua corresponsione.
Il contratto si estingue nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso
● richiesta di riscatto totale
● decesso dell’Assicurato.
Art. 10 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.8, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:
● componente Rivalutabile: la quota parte del versamento corrisposto afferente alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
● componente Unit: il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all’Art.16 - maggiorato del costo applicato alla quota parte del versamento afferente al Fondo Interno e al netto della componente dello stesso riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
Relativamente alla componente Unit il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).
PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 11 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE
comunicazioni dell’Impresa al Contraente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’impresa si impegna ad inviare risposte a eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Le modalità di comunicazione dell’Impresa sono:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dal Contraente stesso
● via posta all’indirizzo del recapito comunicato
● sulla propria Area Riservata.
Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l’invio delle richieste all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
documentazione rilasciata dall’Impresa al Contraente
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi:
● modulo di proposta/polizza: viene consegnato al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero, al più tardi, alla data di perfezionamento delle stesso: in esso è indicata la data di decorrenza del contratto. Tale documento risulta essere parte integrante del contratto
● lettera di conferma dell’investimento: viene consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; tra le altre, in questo documento sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito distintamente per le diverse componenti
● lettera di conferma dell’investimento per il versamento aggiuntivo: viene consegnata - a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo - al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; in esso è indicata la data di versamento del versamento aggiuntivo
● comunicazione in caso di perdite: viene consegnata al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.
Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.
Annualmente, entro il 31 maggio, l’Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce - sia per la Gestione Separata che per il Fondo Interno - dati e informazioni riferiti all’anno immediatamente precedente (1° gennaio - 31 dicembre).
Tra le varie informazioni, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
● il cumulo dei versamenti dalla data di perfezionamento al 31 dicembre dell’anno precedente
● la ripartizione di ciascun versamento investito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno
● il capitale assicurato (componente Rivalutabile)
● la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)
● il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)
● l’informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato.
HOME INSURANCE: area riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’area riservata presente nella
home page di xxx.xxxx.xx.
L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:
● richiesta di modifica dei propri dati personali
● richiesta di riscatto.
L’area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
● coperture assicurative in essere
● condizioni contrattuali sottoscritte
● stato dei pagamenti
● valore di riscatto del contratto
● valore unitario delle quote del Fondo Interno
● nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole. Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO
La prestazione prevista dal contratto si ottiene come somma di due distinti importi: il capitale assicurato rivalutato e il
capitale variabile.
Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.
componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata Art. 12 - Determinazione del capitale assicurato iniziale
Il capitale assicurato iniziale si ottiene investendo nella Gestione Separata, in base alla percentuale di allocazione del
30% la quota parte di ciascun versamento netto.
Di conseguenza il capitale assicurato iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun versamento.
Il complessivo capitale assicurato iniziale costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa.
.
Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale valore minimo viene diminuito sulla base di quanto già liquidato.
Art. 13 - Clausola di Rivalutazione
Alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è stato concluso il contratto - sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale - corrispondente a ciascun versamento effettuato nell’intervallo compreso tra la data di perfezionamento del versamento e il 31 dicembre - viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.
In seguito, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima ricorrenza - sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato in essere viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.
A tal fine l’Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VIII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) misura annua di rivalutazione
Al 31 dicembre di ogni anno l’Impresa determina il tasso medio di rendimento, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata.
La misura annua di rivalutazione da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.
Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell’anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere il massimo tra 0% e la differenza tra rendimento della Gestione Separata e il rendimento trattenuto pari all’1,3%.
Se il tasso medio di rendimento è pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa viene riconosciuto al contratto un valore, indicato come misura annua di rivalutazione minima garantita, pari allo 0%.
B) rivalutazione del capitale assicurato
Al 31 dicembre di ogni anno - a partire da quello immediatamente successivo alla data di decorrenza (data di ricorrenza) - il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
L’aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A). La modalità di rivalutazione è la seguente:
● al capitale assicurato iniziale determinato così come illustrato all’Art.12 viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del versamento e il 31 dicembre immediatamente successivo
● al capitale assicurato rivalutato in essere viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione.
Viene garantito il consolidamento della misura annua di rivalutazione, poiché questa, una volta accreditata al contratto, resta definitivamente acquisita. Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.
Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro il 31 maggio, utilizzando il Documento unico di rendicontazione.
Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione
si ipotizzi quanto segue:
rendimento del 2,5%
tasso medio di
tasso medio di ⇒ misura annua di rivalutazione pari a (2,5%-1,3%)= 1,2%
●
inferiore
rendimento dell’1% o ⇒ misura annua di rivalutazione pari a (1%-1%)= 0%
Art. 14 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata
Annualmente l’Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una commissione di gestione, definita anche
rendimento trattenuto, pari all’1,30%.
Se il tasso medio di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque l’Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).
Esempio: come si determina la commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata:
si ipotizzi quanto segue:
tasso medio di rendimento del 2,5% ⇒ commissione di gestione pari a 1,3%
tasso medio di rendimento dell’1% ⇒ commissione di gestione pari all’1%
componente Unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno
Art. 15 - Determinazione del capitale variabile iniziale
Il capitale variabile iniziale si ottiene investendo nel Fondo Interno il 70% di ciascun versamento al netto del caricamento.
Di conseguenza il capitale variabile iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali variabili relativi a ciascun versamento.
Definite:
a) la quota parte del versamento netto investito, che corrisponde al capitale variabile iniziale
b) il valore unitario delle quote rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all’Art.16, dividendo il capitale variabile iniziale (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il numero di quote.
La prestazione del contratto e l’importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo.
Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l’Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.
Per la determinazione del capitale variabile l’Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
In termini generali, il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno - di seguito definito NAV - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all’Art.16.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.
Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale, tutti i mercoledì: nel caso in cui il mercoledì fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l’Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Esempio: come si calcola il capitale variabile iniziale
si ipotizzi quanto segue:
● la data di decorrenza del contratto il giovedì 3 febbraio 2022
● la quota parte del premio unico netto investito per il 70% in XXXX PMI ITALIA alla data di decorrenza sia di Euro
27.440 (capitale variabile iniziale = premio unico lordo 40.000 a cui si applica il caricamento del 2% [(40.000*(1-2%)*70%] )
● il valore unitario della quota alla data del mercoledì 16 febbraio 2022 (2° mercoledì successivo, come indicato all’Art.16) sia pari a Euro 10,600
avremo di conseguenza che il numero di quote iniziali riferite a questo Fondo Interno sarà pari a: Euro 27.440/Euro 10,6 = 2.589 quote.
Art. 16 - Valorizzazione delle quote
Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:
● giorno di valorizzazione: giorno che viene utilizzato dall’Impresa per effettuare il calcolo del NAV del Fondo Interno e di conseguenza il valore unitario delle quote è fissato al mercoledì di ogni settimana, se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
● giorno di riferimento: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota
Il giorno di riferimento è il secondo mercoledì non festivo immediatamente successivo alla data di:
● perfezionamento del versamento, per la determinazione del capitale variabile iniziale
● ricevimento della richiesta di recesso
● ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
● ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.
Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l’Impresa rileva il giorno di ricevimento della richiesta.
Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiario, vincolatario) arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all’Art.21.
Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell’intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta per recesso e di liquidazione per riscatto o decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.
Esempio: come si individuano i giorni di riferimento
si ipotizzi quanto segue:
● data di decorrenza del contratto: giovedì giovedì 3 febbraio 2022
● richiesta di liquidazione per riscatto totale: giovedì 29 maggio 2025.
Avremo che - ipotizzando che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta - il giorno di riferimento da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l’importo da liquidare, è il mercoledì 11 giugno 2025.
Art. 17 - Commissione di gestione da applicare al NAV
La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al 1,8% su base annua.
La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene:
● applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
● prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
● calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.
Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,2% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX PMI ITALIA.
Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.
Esempio: come si calcola il NAV e il valore unitario della quota al netto della commissione
si ipotizzi quanto segue:
● ad una generica data di valorizzazione, un NAV complessivo del Fondo Interno di Euro 100.000 (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
● un numero di quote complessive pari a 9.603.
L’applicazione della commissione di gestione determina il NAV netto anche di tale commissione di gestione, così come segue: [Euro 100.000 *(1-1,8%)] = Euro 98.200.
Di conseguenza il valore unitario della quota alla medesima data di valorizzazione sarà: Euro 98.200/9.603 = Euro 10,226.
PARTE VI - RISCATTO
Art. 18 Liquidazione per riscatto Riscatto totale
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che
siano trascorsi interamente almeno 6 mesi dall’entrata in vigore:
● del contratto, qualora non siano stati effettuati versamenti aggiuntivi
● del versamento aggiuntivo, qualora questo sia stato effettuato nel corso del primo semestre.
La richiesta deve essere inviata all’Impresa, ovvero all’Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata all’Art.21.
Il valore di riscatto totale è ottenuto - al netto delle eventuali commissioni, di cui di seguito - come somma di:
● componente Rivalutabile: il capitale assicurato da riscattare, quale risulta rivalutato alla data della richiesta di liquidazione, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
Tale capitale assicurato da riscattare si ottiene sommando:
● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun versamento - quota parte del versamento afferente alla componente Rivalutabile - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta e la data della richiesta, a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale, effettuate nel corso del periodo trascorso sopra indicato.
● il capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione.
● componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti in ciascun Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto per il valore unitario delle quote valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa.
La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita, indicate nella tabella che segue. Tali commissioni variano in base all’anzianità di ogni singolo versamento, ossia in base al periodo interamente trascorso tra la data di decorrenza del versamento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto totale.
Non viene applicato alcun costo nel caso in cui tale periodo risulti essere di almeno 3 anni.
periodo interamente trascorso, almeno | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni e oltre |
commissioni di uscita | 3,0% | 2% | 1,0% | - |
La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.
Riscatto parziale
È prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.
Le condizioni sono le seguenti:
● importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 2.000
● capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500.
A seguito della richiesta l’Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo.
In conformità a quanto previsto dalla normativa, al riscatto parziale viene applicato il criterio first in first out considerando riscattabili per primi i versamenti corrisposti in epoca più remota. .
Esempio: come si calcola il riscatto totale
si ipotizzi quanto segue:
● data di decorrenza del contratto il 1° giugno 2020
● il premio unico lordo è pari a Euro 15.000
● in corso di contratto, ad esempio, venerdì 8 gennaio 2021, l’Impresa riceve dal Contraente la richiesta di liquidare totalmente il proprio contratto
● il capitale assicurato alla data del 1° gennaio 2021 è di Euro 4.436 (ipotesi di misura annua di rivalutazione di 1,2% applicata pro-rata per 6 mesi)
● il capitale variabile alla data di mercoledì 20 gennaio 2021 è di Euro 10.290 (ipotesi di valore delle quote di Euro 10,250 e quote 1.004)
● il valore complessivo del capitale è pari a (Euro 10.290 + Euro 4.436) = Euro 14.726
di conseguenza, essendo trascorsi interamente 6 mesi, la commissione di uscita è del 3% e l’importo da liquidare è pari a (Euro 14.726*(1-3%)] = Euro 14.285
PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI
Art. 19 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 20 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione.
La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte del Contraente
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
Art. 21 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:
● verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
● individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
Indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
● modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dai Beneficiari. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
In caso di richiesta di liquidazione per decesso dell’Assicurato:
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
● se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi.
Le spese relative all’acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 22 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 23 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
PARTE VIII - REGOLAMENTI: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO
Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all’All.A) del Regolamento ISVAP
38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l’Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l’effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro. Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii) l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili. Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa. La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
● alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
● a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
● relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
● effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA
1. Aspetti generali
Xxxx Xxxx Spa (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata SARA PMI ITALIA (di seguito Fondo Interno).
L’operatività del Fondo Interno decorre dal 06/03/2018.
Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell’Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall’Impresa stessa.
Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.
Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno stesso. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro.
È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.
2. Obiettivi
Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio lungo periodo combinando in modo flessibile la componente azionaria con quella obbligazionaria ed investendo prevalentemente, anche attraverso Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), in strumenti finanziari di imprese italiane, di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.
Il Fondo Interno investe in strumenti che rientrano tra gli “strumenti finanziari qualificati” destinati ai Piani di risparmio a lungo termine - PIR, introdotti dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n.232/2016), integrata dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 80, della Legge n.205/17) e dal Decreto Fiscale (art. 13 bis, commi da 2 a 4, del DL n.124/19) collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/19) e successive modifiche e integrazioni.
Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.
3. Caratteristiche
Lo stile di gestione adottato è flessibile, ovvero senza vincoli sulla composizione degli investimenti, al fine di adattarsi in modo efficace alle mutevoli condizioni di mercato, senza restare vincolato ad un particolare indice di riferimento.
Le scelte d’investimento verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio.
Il Fondo Interno è gestito nel rispetto degli investimenti ammissibili nei vincoli, limiti e tipologia di attività finanziarie conferibili secondo quanto disposto dalla normativa in materia di Piani di Risparmio a lungo termine - PIR, indicate al precedente punto 2.
La normativa in materia di PIR specifica che:
● in ciascun anno solare di durata del PIR - per almeno i due terzi dell’anno stesso - le somme o i valori destinati ad esso devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo del Fondo Interno in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art.73 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.
Questa quota del 70% deve essere investita almeno per il:
● 25% (ossia il 17,5% del valore complessivo del Fondo Interno) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati
● 5% (ossia il 3,5% del valore complessivo del Fondo Interno) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
● le attività del Fondo Interno non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti
● le attività del Fondo Interno non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:
· in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati
· in altri strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria o monetaria.
Le aree geografiche di riferimento e le valute d’investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell’Europa.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
L’investimento in quote di OICR viene effettuata previa un’approfondita analisi di carattere quantitativo e qualitativo, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.
La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento.
L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati.
Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.
Parametro di riferimento
Il Fondo Interno è classificato come flessibile, che non prevede alcun vincolo sulla composizione degli investimenti, di conseguenza non è possibile individuare un benchmark rappresentativo dello stile di gestione adottato.
Una misura di rischio alternativa è rappresentata dalla volatilità media annua attesa dal Fondo Interno, che può essere stimata come segue:
Fondo Interno volatilità media annua attesa XXXX PMI ITALIA da 10% a 25%
4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
● tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione
● la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
● altre attività di pertinenza del Fondo Interno. Le passività sono:
● gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
● le commissioni di gestione
● le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
● gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
● altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.
Il valore delle attività si calcola come segue:
● la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima
quotazione ufficiale precedente
● la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
● le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
● il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.
La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10. L’Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo Interno.
5. Spese
Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:
● commissione di gestione:
⎼ pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
⎼ prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
⎼ calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
● eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
● spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000
● spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
● imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.
Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L’Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso.
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
6. Modifiche regolamentari
L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:
● normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
● mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
7. Rendiconto della gestione e revisione contabile
Ai sensi della vigente normativa l’Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell’esercizio.
Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.
La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.
In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:
● la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
● la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
● la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
● la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio. Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.
Sul sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx e presso la sede dell’Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.
8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa
A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa. I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell’operazione di fusione devono avere caratteristiche simili.
In particolare, l’operazione di fusione è prevista nei casi di:
● variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
● mutamenti negli scenari finanziari
● riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria. Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell’operazione, senza alcun onere e spesa.
Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all’ultima quotazione effettuata prima di questa data.
GLOSSARIO
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale assicurato iniziale: capitale determinato dalla quota parte del versamento investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ ed è pari al versamento eventualmente al netto del caricamento
Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata Capitale variabile: capitale determinato dalla quota parte del versamento investito nel Fondo Interno ed è ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all’andamento del valore delle quote
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo di tempo che intercorre tra l’entrata in vigore del contratto e l’inizio effettivo della garanzia. Valida per la sola maggiorazione caso morte
Caricamento: parte del premio unico corrisposto dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal NAV - valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno
Commissione di uscita: percentuale da applicare all’importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale. Per questo contratto la commissione di uscita viene applicata nei casi in cui la richiesta avvenga prima che siano trascorsi interamente tre anni
Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti
Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l’Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito. Per il presente contratto questa comunicazione è necessaria per la sola componente Unit
Conclusione del contratto: momento in cui viene incassato il premio
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione, rimane definitivamente acquisita al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire. Per il presente contratto è previsto il consolidamento per la sola componente Rivalutabile
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni previste dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data
Contratto Multiramo: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo ciascun versamento sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno
Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio unico
Documento unico di rivalutazione riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, inviato al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative
al contratto, tra cui il premio versato, il capitale assicurato rivalutato e la misura di rivalutazione riconosciuta alla componente Rivalutabile, il numero e il valore delle quote assegnate o di quelle eventualmente trattenute per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, relativamente alla componente Unit, le eventuali operazioni di riscatto parziale effettuate
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, coincide con la vita dell’Assicurato
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Fondo Interno: Fondo d’investimento per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall’Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari, relativamente alla sola componente Rivalutabile
Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce la quota parte del versamento, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell’evento considerato (ad esempio richiesta di recesso, decesso, scadenza, richiesta di riscatto)
Giorno di valorizzazione relativamente alla sola componente Unit, è il giorno con riferimento al quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì di ogni settimana non festivo e con Borse Valori aperte
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: area riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Lettera di conferma: documento che informa il Contraente, successivamente al perfezionamento del contratto delle informazioni relative al suo investimento
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale
NAV: valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno che viene calcolato, ad ogni giorno di valorizzazione, considerando tutte le attività e al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno
Numero di quote: quantità, relativa alla sola componente Unit, ottenuta dividendo il NAV calcolato in un determinato giorno di valorizzazione per il valore unitario delle quote corrispondente
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni di investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macro categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni di investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi ecc.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e l’Impresa lo incassa
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata. Per questo contratto il periodo di osservazione va dal 1° ottobre di un determinato anno al 30 settembre del successivo anno
Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto, comprensivo di tutti i costi
Premio investito: è il premio versato al netto dei costi
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge
Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati
Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile
Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione degli investimenti del Fondo Interno cui il contratto è collegato
Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato
Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata
Regolamento del Fondo Interno: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano il Fondo Interno
Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto
Rendiconto annuale del Fondo Interno: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dal Fondo Interno
Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile
Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile
Revoca: diritto del Contraente di annullare la proposta. Il presente contratto non prevede revoca.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta
Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale e viene calcolata il 31/12 di ciascun anno. Per il presente contratto la rivalutazione è relativa alla sola componente Rivalutabile
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione. Per il presente contratto la rivalutazione minima garantita è relativa alla sola componente Rivalutabile
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato
Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti
Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata e del Fondo Interno
Sostituto d’imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento
Valore unitario della quota: valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell’Impresa
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc.) in un dato periodo di tempo. È relativo alla sola componente Unit.
CONFLITTO DI INTERESSI
Xxxx Xxxx Xxx ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
Normativa specifica per i PIR (alla data di redazione di questo Set Informativo
● Legge di Bilancio 2017 - art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n.232/2016
● Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 80 della Legge n.205/17)
● Decreto Fiscale (art. 113 xxx, xxxxx xx 0 x 0, xxx Xxxxxxx Legge n.124/19, collegato alla Legge di Bilancio 2020 - Legge n.160/19)
● /HJJH GL %LODQFLR articolo 1, comma 26 della Legge n. 234/2021
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Perché e come trattiamo i tuoi dati
Xxxx tratta i tuoi dati personali:
● per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all’espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, all’occorrenza effettuata anche attraverso questionari anamnestici, visite mediche e altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all’esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la gestione del customer care e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, riassicurazione, controlli interno). Questi trattamenti sono necessari per l’esecuzione del contratto di cui sei parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all’erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l’impossibilità per Xxxx di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute - necessario sia per l’assunzione che per la gestione del contratto di polizza - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento senza pregiudizio alcuno della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca stessa. In mancanza del consenso Xxxx non potrà fornirti il servizio richiesto
● per l’adempimento di obblighi di legge, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all’esecuzione del contratto, le verifiche di adeguatezza e le obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l’impossibilità di erogare i servizi richiesti. Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà trattarli anche per altre finalità quali
● per prevenire, individuare o perseguire frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell’esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi
● per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso
● per finalità di analisi statistico/attuariale. Xxxx può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell’esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali
● per l’invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. soft spam). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR
● per mettere a disposizione della stessa Xxxx e di Sara Assicurazioni S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento, tutti i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Xxxx allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel legittimo interesse delle società contitolari, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni
● per finalità amministrative interne, sulla base del legittimo interesse di Xxxx (titolare), di Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.a. (titolare) nonché della stessa Xxxx e di Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari), ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell’esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l’altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.
N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, il Titolare ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito.
I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’interessato.
Le finalità(2) e le basi giuridiche(3) del trattamento sopra indicate sono riepilogate nella seguente tabella:
Svolgere le attività necessarie per l’assunzione e la gestione della polizza | Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali |
Trattamento dati sanitari per l’assunzione e la gestione della polizza (se il contraente è anche assicurato) | Il consenso è necessario ai fini del trattamento |
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria | Adempimento di obblighi di legge |
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Xxxx Xxxxxxx statistico-attuariale in forma aggregata o pseudonimizzata Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati | Questi trattamenti rientrano nell’interesse legittimo del Titolare |
Comunicare a Xxxx e Xxxx Assicurazioni S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Xxxx, a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso) | Questo trattamento rientra nell'interesse legittimo del Titolare e di Xxxx e Sara Assicurazioni in quanto contitolari del trattamento |
Finalità amministrative interne che implicano tra l’altro la circolazione infragruppo | Questo trattamento rientra nell’interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni |
(2) Le finalità del trattamento indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.
(3) La base giuridica è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali. Le basi giuridiche sono previste dall’art. 6 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Quali tipi di dati trattiamo
● dati anagrafici e di contatto
● dati bancari
● dati di polizza
● dati relativi al sinistro
● dati relativi alla salute
● dati relativi all’assicurato e al beneficiario
● dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria
● informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Xxxx e Xxxx Xxxxxxxxxxxxx
S.p.a. (contitolari).
Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:
● da Te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso;
● da Sara Assicurazioni S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Xxxx e da Sara Assicurazioni S.p.a.
congiuntamente intese come contitolari del trattamento.
Processi decisionali automatizzati
Alcuni trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati(4), anche basati sulla profilazione(5). Ci si riferisce in particolare a:
● la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale
● l’obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati; tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente
● le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici
● le valutazioni antiriciclaggio che portano all’individuazione di operazione sospette che possono comportare il blocco dell’operazione e la segnalazione all’UIF attraverso la profilatura e l’adeguata verifica della clientela e l’analisi di indicatori di anomalia determinati in virtù di criteri riferiti al cliente (natura giuridica, tipo di attività, comportamento
tenuto, area geografica) e riferiti all’operazione (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza in relazione all’attività svolta, ecc.).
Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
(4) Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l’intervento umano.
(5) La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.
A chi comunichiamo i tuoi dati
● Dipendenti di Xxxx autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy
● Soggetti esterni che agiscono come responsabili del trattamento sotto il controllo di Xxxx sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili e di servizi di consulenza
● Soggetti esterni che agiscono come titolari del trattamento in maniera autonoma secondo proprie finalità. Xxxx comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti finanziari e/o di factoring, società di revisione, società di riassicurazione, intermediari che operano come titolari autonomi
● I dati potranno inoltre essere comunicati a Xxxx Assicurazioni S.p.a. quale titolare del trattamento e alle stesse Xxxx e Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.
Dove trasferiamo i tuoi dati
Xxxx di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea.
In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Xxxx assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Xxxx garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d’impresa.
L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Dati necessari per l’esecuzione del contratto → per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto i dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza al fine di consentire a Xxxx l’adempimento di obblighi di legge connessi all’esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire a Xxxx la difesa dei propri diritti.
Dati necessari per il rilascio del preventivo → 6 anni dal rilascio del preventivo, se successivamente non è stata stipulata la polizza
Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Xxxx → 11 anni
Dati necessari per l’adempimento di obblighi di legge → per il tempo previsto dalla normativa e necessario per adempiere agli obblighi di legge
Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale → 6 anni
In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.
Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati
● Accesso → puoi chiedere conferma dell’esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l’accesso alle relative informazioni (es. finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato)
● Rettifica dei dati → in caso di dati incompleti e/o imprecisi
● Cancellazione dei dati → quando ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare, i dati sono stati trattati illecitamente o c’è un obbligo legale di cancellazione
● Limitazione del trattamento → quando contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati), il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati, i dati sono necessari per permetterti di
agire o difenderti in giudizio o ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare)
● Portabilità → puoi chiedere che Xxxx trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati
● Revoca del consenso → per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento revocare il consenso prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Xxxx non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso
● Opposizione → per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Xxxx, potrai esercitare il diritto di opposizione al trattamento. In questo caso Xxxx non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre, hai il diritto di opporti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all’invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendoti, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati
● Reclamo → se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per esercitare tali diritti puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell’Autorità.
Xxxx Xx-Fuel PIR ed. 03/22
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000