REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA
Indice
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA 3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3
art. 1. Definizione del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente 3
art. 2. Disciplina del servizio 3
art. 3. Commissione Consultiva 3
art. 4. Vigilanza sul servizio 4
TITOLO II AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 4
art. 5. Titolo per l’esercizio del servizio 4
art. 6. Figure giuridiche di gestione 4
art. 7. Rilascio e durata delle autorizzazioni 5
art. 8. Requisiti generali per il rilascio dell’autorizzazione 5
art. 9. Impedimenti soggettivi 6
art. 10. Concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione 6
art. 11. Contenuti del bando 7
art. 12. Titoli di preferenza 7
art. 13. Commissione di concorso 7
art. 14. Validità della graduatoria 8
art. 15. Rilascio dell’autorizzazione 8
art. 16. Validità dell’autorizzazione 8
art. 16-bis Rilascio delle autorizzazioni “in deroga” per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche 8
art. 17. Trasferibilità dell’autorizzazione 9
art. 18. Collaborazione familiare 9
TITOLO III NORME PER L’ESERCIZIO 10
art. 19. Condizioni di esercizio 10
art. 20. Sede dell’esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza 10
art. 21. Inizio del servizio 10
art. 22. Visite di controllo 11
art. 23. Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione 11
art. 24. Stazionamento degli autoveicoli 12
art. 25. Tariffe e condizioni di trasporto 12
TITOLO IV NORME DI SERVIZIO 12
art. 26. Doveri generali dei conducenti in servizio 12
art. 27. Comportamento dei conducenti in servizio 13
art. 28. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio 13
art. 29. Atti vietati agli utenti del servizio 14
TITOLO IV INFRAZIONI E SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MACATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 14
art. 31. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione 14
art. 32. Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare 14
art. 34. Sospensione dell’autorizzazione e classi di sospensione 15
art. 35. Revoca dell’autorizzazione all’esercizio di noleggio 16
art. 36. Decadenza dell’autorizzazione 16
art. 37. Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell’autorizzazione 17
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 17
art. 39. Disposizioni transitorie 17
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1. Definizione del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente ai sensi della legge 21/1992 e s.m.i. e della legge regionale 6/2012, esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione prescritta immatricolata in conformità all’art. 85 del D.Lgs 285/1992 “Codice della Strada”.
2. Il servizio viene esercitato a richiesta dell’utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa o la sede del vettore ubicate nel Comune di Peschiera Borromeo. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire esclusivamente dalla rimessa con ritorno alla stessa. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l’esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
art. 2. Disciplina del servizio
1. Il contingente degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente assegnato al Comune di Peschiera Borromeo viene stabilito dagli Enti territorialmente competenti.
2. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Non rientrano nel contingente indicato al precedente comma 1, le eventuali autorizzazioni “in deroga” rilasciate ai sensi dell’art. 14 della legge 21/1992 e s.m.i., per il “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”.
4. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente, viene disciplinato dal successivo articolo 16-bis del presente Regolamento.
Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.
art. 3. Commissione Consultiva
1. E’ costituita, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall’Assessore all’uopo delegato e composta dai seguenti membri :
a) due rappresentanti della maggioranza;
b) un rappresentante della minoranza;
c) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
d) tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale,
e) un impiegato dell’Ufficio Mobilità che funge da segretario della Commissione.
2. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico, congiuntamente al rappresentante supplente.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
5. La Commissione, oltre ai casi espressamente previsti dal presente Regolamento, formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l’applicazione del presente Regolamento e l’adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.
6. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.
art. 4. Vigilanza sul servizio
1. La vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso i funzionari ed il personale dell’Ufficio Mobilità e dalla Polizia Locale.
2. Per le necessarie operazioni di controllo gli incaricati della sorveglianza possono accedere, anche senza preavviso, alle autorimesse di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
3. Resta ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell’ambito del demanio aeronautico, ai sensi del Codice della navigazione nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
4. Alla cura dei procedimenti e degli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa, diversi da quelli della vigilanza, provvede il responsabile dell’Ufficio competente per materia.
TITOLO II AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
art. 5. Titolo per l’esercizio del servizio
1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio da parte del Comune a persona fisica iscritta, ai sensi dell’art. 6 della legge 21/1992 e s.m.i., nel “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Milano.
2. Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione.
3. Il numero delle autorizzazioni che costituiscono il contingente assegnato al Comune di Peschiera Borromeo è stabilito dalla Regione Lombardia su proposta della Provincia di Milano.
4. L’esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l’osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.
art. 6. Figure giuridiche di gestione
1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall’art. 7 della legge 21/1992:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all’art. 1, lett. b), comma 2 della legge 21/1992 e s.m.i..
2. È consentito conferire l’autorizzazione agli organismi collettivi previsti all’art. 7, comma 1 della legge 21/1992 e s.m.i., ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli
organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell’intestazione dei titoli.
3. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, il conferente deve presentare comunicazione al Comune contenente:
a) copia autentica dell’atto con il quale viene conferita l’autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell’organismo collettivo.
4. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Peschiera Borromeo il verificarsi del caso di recesso, decadenza o esclusione dall’organismo cui è stata conferita l’autorizzazione. Nel caso di recesso l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare presso il Comune di Peschiera Borromeo l’elenco dei propri associati dandone comunicazione entro 30 giorni delle variazioni intervenute.
art. 7. Rilascio e durata delle autorizzazioni
1. L’autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente regolamento ed esente da impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9. Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d’impianto.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 21/1992 e s.m.i. e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.
3. Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione prevista dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione.
4. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dall’Amministrazione Comunale attraverso un bando di pubblico concorso.
5. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui al successivo art. 8, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo comma 1, lettera c), i) e j) che devono essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo.
art. 8. Requisiti generali per il rilascio dell’autorizzazione
Per ottenere il rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. per le persone fisiche:
b) avere un’età non superiore ai 55 anni;
d) essere residenti nel Comune di Peschiera Borromeo o in uno dei comuni della Provincia di Milano;
e) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo all’art. 5, comma 1 del presente Regolamento;
f) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
g) non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse;
k) essere iscritti al Registro della Camera di Commercio del Comune di Milano;
2. per le persone giuridiche:
a) avere la sede principale o secondaria nel Comune di Peschiera Borromeo;
b) essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della legge 21/1992 e s.m.i.;
c) i titolari o legali rappresentanti devono possedere i requisiti richiesti al comma 1. del presente articolo ad eccezione dell’obbligo della residenza in un comune della Provincia di Milano.
3. Il titolare dell’autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 5 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.
4.Gli incaricati della vigilanza sono tenuti a verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, procedendo ad accertamenti, nonché chiedendo il rilascio di dichiarazioni e ordinando esibizioni documentali.
art. 9. Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell’autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;
c) l’essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell’art. 120 del X.X. 000/0000;
d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
e) l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.
art. 10. Concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario:
a) per le persone fisiche:
i. il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 8, comma 1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettere c), d) h), i), j) e k) che devono essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo;
b) per le persone giuridiche i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per le società in nome collettivo, da soci accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società previste dall’art. 7 della legge 21/1992.
3. Il requisito di cui all’art. 8, comma 1, lettera h) deve essere posseduto con riferimento ai 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso.
art. 11. Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) requisiti di partecipazione;
b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
d) elencazione dei titoli di preferenza;
e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
f) rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria;
g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.
art. 12. Titoli di preferenza
1. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza:
a) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, ovvero avere esercito servizio taxi in qualità di sostituto e/o seconda guida ai sensi dell’art. 6 della legge 248/2006, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 21/1992 e s.m.i.;
b) la minore età anagrafica;
c) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
art. 13. Commissione di concorso
1. La formazione della graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un’apposita Commissione composta da:
e) Responsabile del settore competente, che la presiede;
f) Responsabile del servizio di Polizia Locale, quale membro;
g) esperto in materia, anche esterno all’Ente.
2. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 11 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.
art. 14. Validità della graduatoria
1. In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d’organico che si rendono vacanti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
art. 15. Rilascio dell’autorizzazione
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.
art. 16. Validità dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento.
2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, procede alla sospensione dell’autorizzazione relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
3. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 34 del presente regolamento.
art. 16-bis Rilascio delle autorizzazioni “in deroga” per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche
1. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 295/1992, per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal codice della strada, il Responsabile del Settore competente provvede a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:
a) il contingente numerico delle autorizzazioni rilasciate “in deroga” non deve superare il 50% del numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale;
b) per il servizio possono essere utilizzati esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”;
c) i soggetti richiedenti l’autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8, commi a), c), e), f), j) del presente Regolamento;
d) il rilascio dell’autorizzazione è destinato esclusivamente all’appaltatore del servizio di trasporto disabili/anziani ed è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere dell’esigenza dimostrata e quindi fino alla scadenza del contratto;
e) in deroga a quanto stabilito dall’art. 17 del presente Regolamento, l’autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.
3. Gli assegnatari di autorizzazioni “in deroga” sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.
4. Agli autoveicoli utilizzati per il servizio di trasporto di persone in particolari condizioni fisiche di cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni previste all’art. 23, commi 2 e 3
art. 17. Trasferibilità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 9 della legge 21/1992 e s.m.i.:
a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell’autorizzazione alle seguenti condizioni:
a) persona fisica:
• sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, ad eccezione di quanto stabilito alla lettera b) del medesimo articolo del presente Regolamento;
b) persona giuridica:
• sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 2 - del presente Regolamento.
2. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all’Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
3. L’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data di decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
4. Nell’ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell’autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare fatte salve le prescrizioni di legge in materia.
5. L’autorizzazione rientra nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni ivi specificate.
art. 18. Collaborazione familiare
1. In conformità della vigente normativa, i titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all’art. 8 comma 1, lettere a), e), f), g), h) e i) - del presente Regolamento e purché non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.
2. In deroga a quanto disposto all’art. 8 comma 1, lettera i) del presente regolamento, possono svolgere l’attività quali collaboratori familiari, quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Il titolare dell’autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. In occasione della visita di controllo annuale di cui all’art. 22 del presente Regolamento, il titolare dell’autorizzazione dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
5. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione.
TITOLO III NORME PER L’ESERCIZIO
art. 19. Condizioni di esercizio
1. É vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno, il possesso del requisito di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Tale elenco deve essere allegato all’autorizzazione.
art. 20. Sede dell’esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza
1. I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio comunale competente la propria sede, la propria residenza e l’ubicazione delle autorimesse presso le quali devono stazionare i veicoli.
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo.
3. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.
4. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata all’Ufficio comunale competente entro 30 giorni.
art. 21. Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l’attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Nel caso di assegnazione tramite bando di concorso, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l’attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell’intervenuta intestazione dell’autorizzazione.
2. Tale termine può essere prorogato per altri 90 giorni o adeguato periodo di tempo, solo in presenza di legale certificazione attestante l’impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
3. L’inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
a) alla presentazione al competente Ufficio della documentazione comprovante l’osservanza di quanto disposto dall’art. 8, comma 1 lettere j) e k) del presente Regolamento;
b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
c) all’effettuazione della visita di controllo di cui all’art. 22 del presente Regolamento.
art. 22. Visite di controllo
1. Gli autoveicoli sono sottoposti all’inizio del servizio e, successivamente una volta all’anno, a visita di controllo.
2. In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l’adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio richiesta dall’Ufficio comunale competente.
3. L’Ufficio comunale competente può disporre, in qualsiasi tempo, visite straordinarie di controllo.
4. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell’ora che sono – di volta in volta – comunicati ai titolari dell’autorizzazione. I titolari hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
5. Per comprovati e documentati motivi, l’Ufficio comunale competente è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell’autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l’eventuale visita straordinaria.
6. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari dell’autorizzazione d’esercizio e/o i conducenti degli autoveicoli da sottoporre alla visita stessa.
7. Ai titolari dell’autorizzazione è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione degli autoveicoli.
8. Alle autovetture non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione.
art. 23. Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione
1. Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente devono:
a) avere idoneità e agibilità ed almeno tre sportelli laterali, con almeno 5 posti, compreso quello del conducente;
b) essere omologati per non più di 8 posti per passeggeri,
c) essere dotati di un contachilometri generale e parziale.
In particolare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. Ogni autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere contraddistinto:
- all’interno da un contrassegno collocato sul parabrezza anteriore;
- all’esterno da apposita targa inamovibile collocata in modo visibile sulla destra della targa di immatricolazione del veicolo,
entrambi forniti dal Comune a spese del titolare dell’autorizzazione riportanti i seguenti dati: il numero dell’autorizzazione, la dicitura “Noleggio con conducente”/”N.C.C.”, lo stemma e la scritta “Comune di Peschiera Borromeo”.
3. La targa deve essere sempre mantenuta in stato di perfetta visibilità e leggibilità.
4. Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti dell’autorizzazione per l’esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
5. I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell’attestazione dell’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio.
6. Il servizio dei conducenti è svolto in nome e per conto del titolare dell’autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.
art. 24. Stazionamento degli autoveicoli
1. Lo stazionamento delle autovetture adibite a noleggio con conducente deve avvenire all’interno delle rimesse situate nell’ambito del Comune di Peschiera Borromeo.
2. E’ fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell’ambito degli scali aeroportuali.
3. La rimessa è intesa come area privata coperta di superficie utile a contenere il veicolo, dotata di idonea area per l’espletamento delle attività amministrative e di un servizio igienico per il personale.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, ai fini di esercitare l’attività di noleggio con conducente presso il sistema aeroportuale o presso altri luoghi definiti da accordi intercomunali, il titolare dell’autorizzazione deve presentare istanza all’ufficio comunale competente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione alla sosta in area alternativa alla rimessa ubicata in Comune di Peschiera Borromeo.
art. 25. Tariffe e condizioni di trasporto
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente determinano annualmente le tariffe chilometriche minime e massime per l'esercizio del servizio tenuto conto del tipo e della potenza dell'autoveicolo, del chilometraggio e di particolari qualità del servizio commissionato, uniformandosi ai criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima stabiliti in merito dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.2003 e successive modificazioni.
2. Le tariffe devono essere depositate entro il 31 gennaio di ogni anno presso l’Ufficio comunale competente. Una copia del tariffario vistata dal competente ufficio comunale, deve essere esposta in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è quello che risulta convenuto tra l’esercente del servizio e l’utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma del punto 1 del presente articolo.
4. Qualora, per avaria dell’autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l’utente.
5. Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al comma precedente, e l’utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l’importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.
6. Il conducente è tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità di viaggio concordate.
art. 26. Doveri generali dei conducenti in servizio
1. I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:
b) tenere nel veicolo il “foglio di servizio” - ai sensi dell’art. 11 legge 21/1992 e s.m.i. – completo di fogli vidimati con progressione numerica, timbro dell’azienda e/o società titolare dell’autorizzazione.
I documenti di cui alle lettere a) e b) devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
f) adempiere agli obblighi di cui alla legge 125/2001 e al D.lgs. 81/2008 in materia di controllo antialcool e sostanze psicotrope.
art. 27. Comportamento dei conducenti in servizio
1. I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
b) compilare correttamente il “foglio di servizio” - ai sensi dell’art. 11 legge 21/1992 e s.m.i. con l’indicazione delle seguenti informazioni: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e km di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente;
c) indossare in servizio abiti decorosi;
d) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall’utente;
e) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
g) verificare al termine di ogni servizio che all’interno dell’autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell’utente. Qualora non fosse possibile l’immediata restituzione, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli senza ritardo al sindaco del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizione del codice civile;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento;
art. 28. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio
1. Ai conducenti di autoveicoli in servizio è espressamente fatto divieto di:
b) tenere nell’autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
art. 29. Atti vietati agli utenti del servizio
1. É vietato agli utenti del servizio:
a) insudiciare o guastare l’autoveicolo o le sue apparecchiature;
b) compiere atti contrari alla decenza;
c) fare schiamazzi o rumori molesti;
d) fumare nell’autoveicolo;
e) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell’autoveicolo;
f) mangiare e bere durante il trasporto.
art. 30. Reclami
art. 31. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 85 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e le sanzioni accessorie previste agli art. 33, art. 34 e art. 35 del presente Regolamento. Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, quelle di cui all’art. 11-bis della legge 21/1992 e s.m.i.
2. Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fatti inerenti lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura:
a) segnalati dagli organi di polizia,
b) segnalati dagli utenti entro 90 giorni dall’evento stesso.
3. Le violazioni compiute dai soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità di appartenenza dell’infrazione stessa, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
CLASSE | SANZIONE ACCESSORIA |
Classe 1 | Richiamo |
Classe 2 | Sospensione da 1 a 7 giorni |
Classe 3 | Sospensione da 7 a 30 giorni |
Classe 4 | Sospensione da 30 a 90 giorni |
4. In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall’irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50% con arrotondamento all’eccesso.
5. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.
art. 32. Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare
1. Sulla base dell'esposto ricevuto o della Relazione di servizio pervenuta da parte degli organi di Polizia, l'Ufficio comunale competente provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia
dell'avvio del procedimento, da redigersi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., mediante comunicazione personale al titolare dell’autorizzazione, al fine di accertare l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.
2. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio comunale competente definisce il procedimento disciplinare, sentita la Commissione Consultiva:
a) entro i successivi 105 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti di cui al punto 2;
b) entro 120 giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 1, nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente;
applicando le sanzioni pecuniarie ed accessorie riconducibili al caso.
4. Le sanzioni pecuniarie verranno irrogate dal Comando della Polizia Locale; i richiami e i provvedimenti di sospensione verranno emessi dall'Ufficio comunale competente.
5. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio comunale competente dispone l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta all'interessato.
art. 33. Richiamo
1. Il richiamo nei confronti dell’operatore e disposto nei seguenti casi:
a) inosservanza caratteristiche degli autoveicoli in circolazione di cui all’art. 23;
b) visita scaduta di cui all’art. 22;
c) effettuazione del servizio con contachilometri malfunzionante di cui all’art. 23, lettera c);
d) effettuazione servizio senza autorizzazione a bordo di cui all’art. 26, lettera a);
e) inottemperanza comunicazione modifiche di cui all’art. 20;
f) mancanza di abbigliamento decoroso di cui all’xxx.xxx. 27, lettera c);
g) inottemperanza a quanto disposto all’art. 27, lettera e),
h) mancata esposizione delle condizioni tariffarie praticate di cui all’art. 27 lettera i);
i) comportamento scorretto nei riguardi dell’utenza di cui all’art. 26;
j) mancata ottemperanza comunicazione elenco dei dipendenti e collaboratori di cui di cui all’art. 19, comma 4.
art. 34. Sospensione dell’autorizzazione e classi di sospensione
1. L’ufficio comunale competente sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità dell’inadempimento commesso ed alla recidiva, l’autorizzazione di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi di gravità di seguito individuate.
2. Nel caso in cui la sanzione applicata comporti il provvedimento di sospensione, il destinatario dello stesso dovrà provvedere a consegnare all’Ufficio comunale competente l’autorizzazione di esercizio, che verrà trattenuta per l’intero periodo specificato nel provvedimento.
CLASSE 2: da 1 a 7 giorni di sospensione dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) attivazione irregolare della collaborazione familiare di cui di cui all’art. 18.
b) guida con conducenti irregolari di cui all’art. 19, comma 4.
c) esposizione irregolare della targa di cui all’art. art. 23, comma 2;
d) inottemperanza visita di controllo di cui all’art. 22;
f) inottemperanza a quanto disposto all’art. 26, lettera c);
g) inottemperanza agli ordini ad alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all’art. 26, lettera e);
h) mancata predisposizione di servizio sostitutivo di cui all’art. 27, lettera f);
i) trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio di cui all’art. art. 28, lettera b);
j) inosservanza del divieto di fumare di cui all’art. 28, lettera d);
k) inosservanza del divieto di consumazione di cibi e bevande di cui all’art. 28, lettera e).
CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) guida con conducenti irregolari di cui all’art. 19, comma 4, sprovvisti del requisito di cui all’ all’art. 5, comma 1;
b) manomissione del contachilometri di cui all’art. 23, lettera c);
c) inottemperanza a quanto disposto all’art. 24, comma5;
d) inottemperanza a quanto disposto all’art. 27, lettera f);
e) interruzione di servizio di cui all’art. 28, lettera a);
f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata di cui all’art. 28, lettera c).
CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:
a) inottemperanza del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore di cui all’art. 24, comma 2;
b) inottemperanza del divieto di stazionamento su suolo pubblico di cui all’art. 24, comma 2;
c) inottemperanza al divieto di ubicare la sede del vettore fuori dal Comune di Peschiera Borromeo.
art. 35. Revoca dell’autorizzazione all’esercizio di noleggio
La autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata nei seguenti casi:
a) per mancata ottemperanza del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi;
c) per aver riportato nell’ultimo quinquennio la sospensione dell’autorizzazione di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
d) quando consti che il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente.
art. 36. Decadenza dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale per l’esercizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura viene a decadere oltrechè nei casi previsti dall’art. 17 (morte) e dall’art. 21 (mancato inizio del servizio):
a) per perdita dei requisiti in capo al titolare di cui all’art. 5, comma, comma 1;
b) per la perdita dei requisiti di cui all’art. 8, lettere c), d), f) e j) del presente Regolamento;
c) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all’autorizzazione;
d) per fallimento del titolare.
art. 37. Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell’autorizzazione
1. I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione di esercizio di cui all’art. 35 e all’art. 36 del presente Regolamento sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. I provvedimenti di revoca o di dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione saranno adottati previa notifica all’interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di 30 giorni per consentire all’interessato di regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari.
3. L’autorizzazione comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
4. In caso di sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx al titolare o all’erede, al collaboratore o all’assegnatario dell’autorizzazione.
art. 38. Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione Comunale.
art. 39. Disposizioni transitorie
1. Tutte le situazioni pre-esistenti che risultassero difformi da quanto stabilito nel presente Regolamento, debbono obbligatoriamente venire regolarizzate entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
art. 40. Norma di rinvio
1. La disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura dettata dal presente atto è integrata da tutte le disposizioni della legge 21/1992 e s.m.i. e della legge regionale n. 6/2012 e s.m.i. non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative applicabili.