ALLEGATO ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ALLEGATO ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI CON MEZZI DEDICATI, DA E PER LE SEDI ARPAT, DA DESTINARE AL CONTROLLO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER LA DURATA DI TRE ANNI (dal 1.04.2019)
Premessa
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto campioni con mezzi dedicati, da e per le sedi ARPAT, da destinare al controllo delle acque di balneazione per la durata di tre anni (il periodo di espletamento del servizio per ogni anno sarà dal 1 Aprile al 30 Settembre) per l’importo stimato in Euro 35.000,00 (Iva esclusa).
La procedura di affidamento è disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Affidamento diretto) a seguito di indagine di mercato.
Le sedi ARPAT interessate alla movimentazione dei campioni per i controlli relativi alla Balneazione sono le seguenti:
• Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx - 00000 – Xxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx, 0
• Dipartimento di Lucca / Settore Versilia-Massaciuccoli - 55045 Xxxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00
• Dipartimento di Pisa - 56100 – Pisa, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00
• Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - 00000 – Livorno, Xxx Xxxxxxx, 000
• Dipartimento di Piombino/Elba - 57025 – Xxxxxxxx (XX), xxx Xxxxx, 00
• Dipartimento di Grosseto - 58100- Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, 00
Per il solo anno 2019 le sedi di Grosseto e di Piombino non saranno interessate alla movimentazione dei campioni, che entreranno quindi nel contratto a far data dal primo Aprile 2020, fino al termine dello stesso.
Art. 1 - Oggetto del servizio
Il servizio di trasporto campioni, da e per le sedi ARPAT da destinare al controllo delle acque di balneazione della durata di tre anni, per un importo a base d’appalto complessiva di Euro 35.000,00 (Iva esclusa), dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
• Il servizio si svolgerà nel periodo 1° aprile – 30 settembre di ogni anno e prevederà il ritiro dalle sedi ARPAT di Grosseto, Piombino, Livorno, Pietrasanta, Massa e la consegna presso la sede ARPAT di Pisa entro la stessa giornata.
• Ciascuna sede potrà consegnare da 1 a 3 contenitori debitamente confezionati da parte dei propri operatori, per ogni spedizione.
• Il servizio si svolge di norma a cadenza settimanale o bisettimanale e prevede orientativamente:
◦ 4 ritiri mensili da Grosseto
◦ 4 ritiri mensili da Piombino
◦ 4 ritiri mensili da Livorno
◦ 1 ritiro mensili da Massa
◦ 1 ritiro mensili da Pietrasanta (a richiesta)
• Il servizio si baserà comunque su un calendario prefissato di ritiri che sarà consegnato all’affidatario del presente accordo entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
• I trasporti potranno avvenire in orario pomeridiano o mattutino e dovranno prevedere la consegna sempre alla sola sede ARPAT di Pisa:
• per la fascia mattutina entro le ore 10:30 per tutte le sedi (con orario di ritiro a partire dalle 7:30)
• per la fascia pomeridiana entro le ore 18:00 per le sedi di Massa, Pietrasanta e Livorno (con orario di ritiro a partire dalle ore 14:30), entro le ore 18:30 per le sedi di Piombino e Grosseto (con orario di ritiro a partire dalle ore 15:00)
• I servizi calendarizzati dovranno comunque poter essere disdettati entro le ore 9:00 del giorno di esecuzione per la fascia pomeridiana e entro le ore 17:00 del giorno precedente l'esecuzione per quelli di fascia mattutina.
• Dovrà essere prevista l'attivazione di servizi aggiuntivi (con le stesse caratteristiche di quelli ordinari) da attivare entro le ore 17:00 del giorno precedente l'esecuzione per quelli di fascia mattutina e entro le ore 9:00 del giorno previsto per lo svolgimento per quelli pomeridiani.
• Dovrà essere prevista l'attivazione di servizi nelle giornate di sabato, domenica e nei seguenti festivi: lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 8 maggio (patrono), 22 maggio (patrono), 2 giugno, 10 agosto (patrono), 15 agosto. Nelle giornate di sabato dovranno essere previsti servizi di ritiro negli stessi orari dei servizi ordinari (mattutini e pomeridiani); nelle giornate di domenica e negli altri festivi dovranno essere previsti servizi di ritiro solo negli orari mattutini.
• Saranno corrisposti solo i servizi effettivamente svolti, sempre che le richieste di disdetta e/o attivazione di servizi aggiuntivi avvengano secondo quanto previsto.
Per meglio evidenziare lo schema dei nostri ritiri e le distanze Chilometriche fra le varie sedi ARPAT interessate, si rimanda alla tabella sottostante:
Sede di partenza | Distanza Kilometrica da Pisa | Numero presunto ritiri mensili | Fascia oraria di ritiro campione per la consegna a Pisa | |
1 | GROSSETO | 121 | 4 | Pomeridiano 15:00-18:30 |
Mattutino 7:30-10:30 | ||||
2 | PIOMBINO | 106 | 4 | Pomeridiano 15:00-18:30 |
Mattutino 7:30-10:30 | ||||
3 | LIVORNO | 34 | 4 | Pomeridiano 14:30-18:00 |
Mattutino 7:30-10:30 | ||||
4 | PIETRASANTA | 40 | 1 | Pomeridiano 14:30-18:00 |
Mattutino 7:30-10:30 | ||||
5 | MASSA | 51 | 1 | Pomeridiano 14:30-18:00 |
Mattutino 7:30-10:30 |
Le prestazioni oggetto del servizio comprendono:
− Art. 1.1 Servizio di ritiro di campioni
Ciascuna struttura territoriale provvede a confezionare i campioni destinati alla spedizione in appositi contenitori isotermici,Il materiale da trasportare consiste in campioni di vario materiale, suddivisibili in matrici ambientali e/o materiale destinato al campionamento (vetreria e plasticheria).
I campioni verranno confezionati a cura del personale ARPAT in contenitori isotermici della portata massima consentita dal D.Lgs. n. 81/2008, corredati di materiale refrigerante e di materiale di riempimento a norma di sicurezza, recanti all'esterno le indicazioni circa l'eventuale fragilità e/o verso di trasporto (alto/basso) del contenitore stesso al fine di abbattere il rischio di rotture o rovesciamenti del materiale trasportato.
I contenitori saranno conferiti al Trasportatore adeguatamente confezionati e singolarmente corredati da DDT.
- Art. 1.2 Documento di trasporto o Bolla di trasporto interna
Il DDT dovrà riportare, al minimo, le seguenti informazioni:
− numero identificativo della spedizione per consentirne la tracciabilità nel tempo
− data e ora di ritiro della spedizione
− sede mittente
− numero dei contenitori che compongono la spedizione
− sede di destinazione
− indicazioni di eventuale anticipo alle ore 9,00 dell'orario di consegna
− data e ora di avvenuta consegna
− eventuali annotazioni
Al fine di comprovare l'avvenuta consegna alla sede destinataria dei contenitori e al fine di garantire la tracciabilità delle spedizioni di ciascun lotto, l’affidatario dovrà predisporre, prima della firma del contratto, un Documento di trasporto o Bolla di trasporto interna (nel seguito DDT) che le strutture mittenti dovranno compilare in triplice copia: una copia verrà apposta, a cura della stessa struttura mittente, in maniera visibile sul/sui contenitore/i di cui la spedizione si compone (comunque secondo le indicazioni fornite dall'affidatario), una copia verrà consegnata al corriere per comprovare il ritiro e una copia sarà tenuta, come ricevuta di consegna, dalla struttura mittente.
− Art. 1.3 Servizi di trasporto e consegna dei campioni:
I contenitori ritirati presso le sedi mittenti dovranno essere trasportati in sicurezza in modo da garantire la corretta conservazione dei campioni contenuti all'interno sia sotto l'aspetto dell'integrità fisica (rischio rotture, rovesciamenti), sia sotto l'aspetto del mantenimento della temperatura di conservazione, tramite l’uso di mezzi di trasporto dotati di vano di carico chiuso, nel numero necessario a garantire l’insieme del servizio.
Il ritiro e la consegna dei contenitori di campioni avverranno sempre presso gli Uffici Accettazioni delle diverse sedi.
Tutte le sedi dei locali Accettazione sono collocate a piano terra.
- Art. 1.4 Garanzia della temperatura del campione:
Il Trasportatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare sbalzi termici, in particolare nel periodo estivo, al fine di impedire danni ai campioni e di garantire il rispetto delle temperature del campione trasportato.
Ai contenitori inoltre, pur non prevedendo trasporti a temperatura controllata ,dovrà essere assicurato il mantenimento a condizioni di temperatura “ambiente”: Nel caso di uso di eventuali locali di stoccaggio temporaneo, ai contenitori deve essere garantita la protezione dalle intemperie e comunque i locali usati, dovranno essere idonei ad evitare rischi di congelamento e/o di surriscaldamento dei campioni stessi. Infatti non devono, in maniera inequivocabile, essere compromesse le condizioni di coibentazione predisposte a cura delle strutture ARPAT, durante la detenzione del contenitore da parte dell’affidatario.
- Art. 1.5 Formazione del personale atto al servizio
Il personale deve essere adeguatamente informato sulle caratteristiche del servizio, messo a conoscenza delle modalità di erogazione delle prestazioni e dei comportamenti da tenere per la corretta esecuzione degli oneri contrattuali, reso edotto delle temperature da rispettare, degli orari da garantire, delle modalità di gestione della guida e dei vincoli sulla pulizia e l’igiene del mezzo.
Il trasporto deve avvenire ai sensi del D.Lgs. 286/2005, Capo II.
- Art. 1.6 Reperibilità
L’affidatario è vincolato ad essere reperibile in normale orario di lavoro, per tutti i problemi che possono manifestarsi nell’esecuzione dei servizi, negli orari previsti, e per tutti i servizi a chiamata, negli orari di reperibilità concordati a seguito dell’aggiudicazione e dovrà, a tal proposito, fornire i numeri telefonici per le diverse ipotesi di chiamata, a cui ARPAT farà riferimento per contattare il Fornitore nei casi di attivazione/disdetta del trasporto.
Art. 2 - Importo dell’appalto del servizio
L’importo contrattuale sarà determinato dall’offerta dell’operatore economico a cui sarà affidato l’appalto a seguito dell’indagine di mercato.
Art. 3 - Durata del servizio
Il servizio ha una durata di anni tre e si svolgerà nel periodo 1° aprile – 30 settembre di ogni anno (2019 -2020- 2021).
Considerato i tempi ristretti per l’espletamento della procedura, l’affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora a seguito dei controlli che saranno attivati d’ufficio in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, risultassero elementi ostativi alla contrattazione pubblica.
Art. 4 - Modalità di pagamento e importo contrattuale
Il pagamento sarà effettuato a cadenza mensile posticipata in ragione dei corrispettivi spettanti per i servizi delle spedizioni effettuate, in applicazione dei prezzi unitari offerti e sulla base degli ordini/appalti attuativi emessi dalle strutture di ARPAT interessate al servizio.
Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione e non potrà essere imputato in fattura alcun costo aggiuntivo (spese di spedizione, spese amministrative, affrancature ecc.).
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, previa verifica del DURC entro il termine di 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione, da parte del DEC con esito positivo, che sarà effettuata entro il 15 del mese successivo a quello dell'espletamento del servizio, previa presentazione di regolare fattura.
Ogni fattura mensile dovrà riportare:
1. eventuali canoni
2. Numero delle spedizioni fatturate
3. La documentazione necessaria ad attestare la determinazione dei predetti canoni, laddove dovuta (esempio: disdette)
4. Eventuale conteggio dei tragitti chilometri fatturati
Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx - P.IVA 04686190481”. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.
Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.
Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013. A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l’Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment).
Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il valore S “scissione pagamenti”.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori. L’affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..I
Art. 5 - Responsabile del contratto
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, individuato da XXXXX, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, provvedendo ad emettere:
• certificato di ultimazione del servizio,
• dichiarazione di regolare e corretta esecuzione del servizio, ai fini del pagamento delle fatture.
Art. 6 - Deposito cauzionale
L‘affidatario è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – DUVRI e Sicureezza
Ai sensi dell’art. 26 del X.xx. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza.
La ditta aggiudicataria (appaltatore) deve prendere contatti con XXXXX al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.
L'affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e saranno tenuti al rispetto integrale ed all’osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza. A mero titolo esemplificativo, si ricordano il D.Lgs. 81/2008 e la L.R. Toscana n° 38/2007.
Art. 8 - Stipula del contratto
La stipula del contratto (accordo quadro) avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale, a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'affidatario.
L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 9 - Clausola anticorruzione
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.
(reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali) :
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.
(reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali).
Art. 10 - Cause di recesso
ARPAT oltre che nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):
- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all’affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’affidatario.
ARPAT, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell’affidatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all’affidatario (clausola ex art. 1341 C.C.).
Art. 11 - Contestazioni e penalità'
- Art. 11.1 Concetto di inadempimento ed inosservanza
L’affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare:
a) a garantire l’inizio del servizio;
b) al puntuale rispetto dei termini di ritiro e consegna dei campioni da trasportare;
c) al puntuale rispetto delle modalità di trasporto;
d) al puntuale rispetto della responsabilità assunta in merito alla garanzia di effettuare il servizio secondo modalità di qualità;
e) alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l’esecuzione del presente contratto d’appalto.
E’ pertanto considerato inadempimento (o mancato intervento) delle obbligazioni derivanti dal presente appalto il ritardo di oltre 2 ore se non siano state preventivamente date comunicazioni dall'affidatario di condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione del servizio.
Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione del servizio si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:
• condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto;
• rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale;
• scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza di cui al successivo art. 26.
La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.
La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione.
- Art. 11.2 Penalità
L'affidatario è soggetto al pagamento di penali nei casi di seguito indicati:
• in caso di ritardo oltre le 2 ore rispetto all'orario di consegna previsto, purchè il ritardo non abbia determinato la necessità di annullare i campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi - Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione;
• nel caso in cui il ritardo (di qualunque genere) abbia determinato la necessità di procedere all'annullamento dei campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato;
• nei casi in cui il ritardo di consegna sia derivato da rotture o sversamenti di campioni determinato da mancato rispetto delle modalità di trasporto di cui al presente CSA – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato.
XXXXX ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali società aggiudicataria rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente capitolato.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite PEC.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Affidatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.
Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'affidatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'affidatario.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Affidatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo (1/10) dell’importo contrattuale netto, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione del servizio mediante altro Affidatario, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.
Art. 12 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):
• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di falli- mento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’affidatario o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’ese- cuzione del contratto di appalto;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipa- zione alla gara;
• l'affidatario ceda il contratto;
• l'affidatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’ARPAT
• l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gra- vemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle pe- nalità;
• l'affidatario sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
• l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del pre- sente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del pre- sente appalto;
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
• si verifichi la fattispecie di due DURC Negativi per due volte consecutive.
• nel caso in cui si verifichino ritardi che abbiano determinato l’applicazione di una penale per ritardo superiore al 10% dell’importo del contratto.
In tali casi, XXXXX procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell’ulteriore danno.
In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l’ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l'affidata- rio dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.
Art. 13 - Foro competente
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAT e l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.