REGOLAMENTO
COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
REGOLAMENTO
per
L’ ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI INTERVENTI A TUTELA DELL’ AMBIENTE URBANO
A SOGGETTI PRIVATI E SPONSOR
Approvato con delibera C.C. n. 36 del 28.06.2004.-
Articolo 1 Finalità
Il presente Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l’ attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto ed alla protezione dell’ ambiente urbano e si rivolge, sia a “privati” che a “sponsor” (come meglio definito all’ art. 3).
Articolo 2 Individuazione degli interventi
L’ Amministrazione comunale, entro 3 mesi dall’ entrata in vigore del presente regolamento individuerà ed elencherà le aree verdi la cui progettazione – realizzazione – gestione – cura potranno essere affidate a soggetti “privati” che operino in regime volontario oppure a “sponsor”.
Nell’ individuazione di tali aree l’ Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell’ area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.
Ogni anno, entro il mese di giugno, l’ Amministrazione Comunale, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all’ elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.
Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.
Articolo 3 Soggetti ammessi
Possono accedere all’ assegnazione i sotto elencati soggetti:
1) “privati”:
- le organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi dell’ art. 4, c.5, della L.R. n. 22/93, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell’ art. 6 della l. n. 266/91;
- cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- istituti scolastici o singole classi;
- singoli cittadini;
2) “sponsor”:
- imprese e/o attività economiche/commerciali in genere.
I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all’ Amministrazione Comunale. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:
a) tipologia e dati del richiedente;
b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione – realizzazione – gestione – cura);
c) elenco delle persone coinvolte nell’ intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l’ Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione;
d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l’ intervento per conto dello “sponsor” o del soggetto “privato”;
e) schema dell’ insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti; e, limitatamente ai soggetti “privati”:
f) indicazione dei mezzi strumentali eventualmente da richiedere all’ Amministrazione Comunale per l’ intervento.
Articolo 4 Oggetto degli interventi
Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l’ impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate.
A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:
a) progettazione e realizzazione di nuove aree verdi;
b) manutenzione e gestione ordinaria dell’ area assegnata;
c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
d) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio;
e) educazione al corretto uso del verde.
L’ atto di assegnazione potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione o accordo di collaborazione cui all’ art. 6.
Articolo 5
Concorso dell’ Amministrazione Comunale
Limitatamente ai soggetti “privati” il concorso dell’ Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.
In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere concessi compatibilmente con l’ organizzazione logistica e con la temporanea disponibilità delle risorse umane e strumentali:
a) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell’ intervento;
b) rimborso dei premi attinenti idonee coperture assicurative contro il rischio di infortuni, e la responsabilità civile verso terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell’ intervento;
c) attrezzature e materiali per lo svolgimento dell’ attività previa assunzione di responsabilità in ordine al corretto uso degli stessi da parte degli utilizzatori;
d) esenzione o l’ eventuale rimborso delle spese per il consumo dell’ acqua per irrigazione e per lo smaltimento dei rifiuti conseguenti all’ intervento.
E’ esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie in assoluto ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all’ intervento.
L’ Amministrazione Comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutte o parte delle risorse materiali o strumentali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione o nell’ accordi di collaborazione.
L’ Amministrazione Comunale, nel favorire l’ attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell’ ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.
Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne e/o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l’ utilizzo pubblico dell’ area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l’ eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell’ assegnatario.
Articolo 6
Modalità di assegnazione degli interventi
Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti si riservano di verificare l ‘ idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi.
Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dalla giunta Comunale su relazione del competente Responsabile di Settore tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell’ intervento;
b) vicinanza dell’ area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti
“privati” (soprattutto se istituti scolastici o singole classi);
c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell’ iniziativa;
d) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti;
f) iscrizione dell’ Associazione all’ Albo specifico.
L’ istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione.
La Giunta delibera nei successivi 30 giorni. Contestualmente all’ atto di assegnazione verrà approvato uno schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall’ Amministrazione Comunale ai soggetti “privati” (allegati 1 e 2 del presente regolamento).
Gli uffici competenti all’ istruttoria, entro 30 giorni dalla presentazione dell’ istanza comunicano agli interessati l’ eventuale impossibilità ad accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.
Articolo 7
Oneri a carico del soggetto assegnatario
I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall’ accordo di collaborazione.
Impedimenti di qualsiasi natura all’ effettuazione o prosecuzione dell’ intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all’ Amministrazione Comunale, affinchè possa adottare gli opportuni provvedimenti.
La convenzione o l’ accordo di collaborazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell’ intervento assegnato.
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all’ accordo di collaborazione sono a carico dei soggetti assegnatari, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.
Per quanto riguarda gli “sponsor”, l’ importo del valore della convenzione – costo presunto degli interventi da effettuare – sarà quantificato in sede di presentazione del progetto. Restano a carico dell’ assegnatario la tassa sulla pubblicità e la Tosap.
L’ assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell’ intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
Lo “sponsor” o il soggetto “privato” assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’ esecuzione della convenzione o dell’ accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alla firma della convenzione o dell’ accordo di collaborazione.
E’ vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell’ accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un’ altra azienda, nel caso di cessione d’ azienda o di ramo d’ azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L’ area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.
Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario.
Tutte le opere realizzate sull’ area da parte del soggetto assegnatario – allo scadere della validità della convenzione – passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.
Articolo 8 Durata della gestione
La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell’ accordo di collaborazione e non potrà essere di durata superiore ad anni 3, eventualmente rinnovabili con apposito atto.
L’ Amministrazione Comunale – con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità ridisporre, direttamente o per altri fini, dell’ area – potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l’ atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d’ urgenza, un preavviso di 30 giorni.
Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell’ assegnatario, nei seguenti casi:
• quando l’ area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
• quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’ uso da parte del pubblico.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.
Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest’ ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.
Articolo 9 Controlli
Nella convenzione o nell’ accordo di collaborazione di cui all’ art. 6, verrà individuato l’ ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell’ intervento.
La convenzione o l’ accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno due per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.
Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell’ accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’ esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell’ ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall’ assegnatario. I danni arrecati dagli
utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l’area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il comune ed il soggetto assegnatario.
Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.
ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONVENZIONE
In Dolianova, il giorno ……, del mese ……….., dell’ anno ……., tra il Comune di Dolianova (CA) rappresentato da ……., in qualità di responsabile del settore U.T.C., che agisce in esecuzione della deliberazione G.C. n. …. del ……, esecutiva ai sensi di legge, e (da qui
innanzi denominata “la parte”), si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Comune di Dolianova affida alla parte, per il periodo di anni eventualmente
rinnovabili, l’ area comunale sita in via ….. nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.
La parte si impegna ad eseguire i lavori approvati con delibera della Giunta Comunale n. … del
……………..
2. Il progetto di intervento dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico vincolante del responsabile del settore U.T.C. Il progetto dovrà descrivere l’ esatta natura delle opere previste, nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.
3. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’ esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Dolianova. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L’ area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
5. La parte, per lo svolgimento delle attività convenzionate, mette a disposizione n. … persone come previsto nel progetto di intervento.
6. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant’ altro presente all’ atto della firma della convenzione:
(ELENCO)
Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Settore U.T.C. del Comune di Dolianova.
7. La parte comunicherà al Comune di Dolianova i soggetti inseriti nelle attività secondo quanto stabilito dall’ art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
8. Il Comune di Dolianova garantisce alla parte (sulla base di quanto previsto dall’ art. 5 del Regolamento e richiesto nel progetto di intervento) le seguenti risorse:
(ELENCO)
8. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione.Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l’ utilizzo pubblico dell’ area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l’ eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell’ assegnatario.
9. Il Comune di Dolianova, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n. 2 sopralluoghi per verificare lo stato dell’ area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se el caso, l’ esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d’ arte. Se durante l’ esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l’ indicazione del Settore U.T.C.. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l’ area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.
10. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al settore U.T.C. eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.
11. Il Comune di Dolianova – con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell’ area – potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l’ atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d’ urgenza, un preavviso di 30 giorni.
Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell’ assegnatario, nei seguenti casi:
- quando l’ area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’ uso da parte del pubblico.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente. La decadenza dell’ assegnazione avverrà con apposito atto dell’ Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.
Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all’ Amministrazione Comunale, quest’ ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l’ accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.
Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
12. Il presente accordo ha durata di …….. anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E’ vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.
13. Dopo il perfezionamento dell’ accordo, la parte deve comunicare per tempo l’ inizio dei lavori al Settore U.T.C.
14. Tutte le spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico del Comune di Dolianova.
15. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.
Letto approvato e sottoscritto
Per il Comune di Dolianova Per la Parte
ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONVENZIONE - SPONSOR
In Dolianova il giorno ……., del mese …….., dell’ anno ………, tra il Comune di Dolianova (CA) rappresentato da , in qualità di Settore U.T.C., che agisce in esecuzione della Deliberazione
G.C. n. …. del …….., esecutiva ai sensi di legge, e (da qui innanzi denominata “la
parte”), si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Comune di Dolianova affida alla parte, per il periodo di anni …. eventualmente rinnovabili, l’ area comunale sita in via nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in
alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.
La parte si impegna ad eseguire i lavori approvati con delibera della Giunta Comunale n. ….
del ……
A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere, come da progetto presentato.
2. Il progetto di intervento dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico vincolante del responsabile del settore U.T.C.. Esso avrà allegata anche una planimetria in scala adeguata in triplice copia. I confini dell’ area devono essere chiaramente individuati. Il progetto deve essere redatto dalla parte o da terzi o comunque su commissione della stessa. Il progetto dovrà descrivere in dettaglio l’ esatta natura delle opre previste, sia agronomiche che infrastrutturali, nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico della parte.
3. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’ esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Dolianova. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L’ area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
5. La parte si impegna a fornire un dettagliato preventivo di spesa. Tale importo, una volta ritenuto consono dall’ Amministrazione Comunale, verrà fatturato dalla parte e reintroitato dal Comune di Dolianova a titolo di sponsorizzazione. Restano a carico della parte la tassa sulla pubblicità e la Tosap.
6. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant’ altro presente all’ atto della firma della convenzione:
(ELENCO)
Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal responsabile del Settore U.T.C. del Comune di Dolianova.
7. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l’ utilizzo pubblico dell’ area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l’ eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell’ assegnatario.
8. Il Comune di Dolianova, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n. 2 sopralluoghi per verificare lo stato dell’ area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’ esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d’ arte. Se durante l’ esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l’ indicazione del Settore U.T.C.. I danni arrecati agli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l’ area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.
9. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al settore U.T.C. eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.
10. Il Comune di Dolianova – con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell’ area – potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l’ atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d’ urgenza, un preavviso di 30 giorni.
Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell’ assegnatario, nei seguenti casi:
- quando l’ area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’ uso da parte del pubblico.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del responsabile del settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.
Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest’ ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l’ accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.
Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
11. Il presente accordo ha la durata di ……. anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E’ vietata
la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un’ altra azienda, nel caso di cessione d’ azienda o di ramo d’ azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
12. Dopo il perfezionamento dell’ accordo, la parte deve comunicare per tempo l’ inizio dei lavori al Settore U.T.C.
13. Tutte le spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.
14. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.