ACCORDO CONVENZIONALE TRA
ALLEGATO 3 DELL’AVVISO “SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE”
ACCORDO CONVENZIONALE TRA
VENETO SVILUPPO S.P.A., con sede legale in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00/X, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00854750270 (di seguito il “Gestore”) che interviene nel presente atto in persona di XXXXXXXX XXXXXX, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente nonché Legale Rappresentante pro tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];
E
[•], con sede legale in [•], codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [•] numero [•], iscritta al n° [•] dell’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia (di seguito il “Finanziatore”) che interviene nel presente atto in persona del [•], nato a [•] ([•]) il [•] domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede del Finanziatore, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione/Procura del [•];
il Gestore e il Finanziatore vengono di seguito indicati, congiuntamente, anche come le “Parti”.
PREMESSO CHE
(A) Con deliberazione n. 711 del 13 maggio 2014, la Giunta Regionale ha costituito, presso il Gestore una specifica gestione del “Fondo regionale di Garanzia e controgaranzia” istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 in applicazione della legge regionale 13 agosto 2004,
n. 19, articolo 2, comma 1 lettera c), per le operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi a favore delle imprese agricole. Con il medesimo provvedimento ha dato avvio al regime di aiuto per le operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Consorzi di garanzia collettiva fidi afferenti al Settore Primario.
(B) Con deliberazione n. 1701 del 19 novembre 2019, la Giunta Regionale ha ulteriormente ampliato l’operatività della Sezione Speciale per il settore agricolo/agroalimentare del “Fondo regionale di Garanzia e controgaranzia” prevedendone l’intervento anche nella forma della garanzia diretta (di seguito il “Fondo”) e riservando allo scopo fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00. Nella medesima delibera ha stabilito inoltre di incaricare il Gestore della predisposizione dell’avviso pubblico per consentire ai Finanziatori di presentare istanza per l'assegnazione di un plafond finanziario finalizzato a operazioni di garanzia diretta da parte del Fondo e di pubblicare il medesimo nel proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui sopra nel B.U.R. regionale.
(C) In data [•], il Gestore ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso pubblico per la selezione dei Finanziatori al fine di dare attuazione a quanto previsto dalle Disposizioni Operative di cui all’allegato A alla DGR n. 1701 del 19 novembre 2019 (“Disposizioni Operative”).
(D) In data [•] il Finanziatore ha presentato l’Istanza di partecipazione corredata della documentazione indicata nell’Avviso e nelle Disposizioni Operative.
(E) In data [•] il Gestore, in esito alla procedura prevista nell’Avviso e nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’Avviso e alle Disposizioni Operative, ha assegnato al Finanziatore un Lotto Finanziario per complessivi euro [•].
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse e l’Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Convenzionale (di seguito “Accordo”) la cui sottoscrizione è condizione necessaria per l’avvio da parte del Finanziatore dell’operatività in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1701 del 19 novembre 2019.
Con la sottoscrizione del presente Accordo il Finanziatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nelle Disposizioni Operative e di impegnarsi ad osservarle in ogni sua parte.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
Ai fini del presente Accordo si richiamano integralmente le definizioni di cui all’articolo 1 delle Disposizioni Operative nonché i termini definiti nelle Premesse e all’articolo 1 del presente Accordo.
ARTICOLO 3
(Oggetto)
Il presente Accordo ha per oggetto la definizione degli ambiti di operatività del Gestore e del Finanziatore con riguardo alle finalità e modalità di utilizzo del Lotto finanziario assegnato al Finanziatore medesimo che si realizza mediante le Linee d’intervento denominate "Linea A" e "Linea B" a valere sul Fondo, la cui gestione è affidata al Gestore.
Il Finanziatore verifica la sussistenza dei requisiti in capo al Beneficiario, come previsti dalle Disposizioni Operative, ai fini dell'ottenimento della Garanzia da parte del Fondo sui Finanziamenti dallo stesso concessi.
I criteri, le modalità ed ogni altro aspetto riferito all'operatività per la concessione delle Garanzie rilasciate dal Gestore a copertura dei Finanziamenti sono contenuti nel presente Accordo e nel suo Allegato 1) (Disposizioni Operative).
ARTICOLO 4
(Decorrenza)
L'avvio dell'operatività delle Linee d’intervento è subordinata all'effettivo impegno delle risorse destinate al
Fondo da parte della Regione del Veneto.
ARTICOLO 5
(Composizione dei “Portafogli di garanzie”)
A mano a mano che il Finanziatore perfeziona gli affidamenti ammessi alla Garanzia del Fondo il Gestore
compone i portafogli accantonando le relative quote di Fondo (cap) fino a capienza del Lotto assegnato.
Qualora entro il termine di 12 mesi dall’assegnazione definitiva il Finanziatore non raggiunga l’impiego di almeno il 50% del Lotto assegnato, il Gestore potrà ridistribuire l’eccedenza mediante apposito avviso riservato agli altri Finanziatori originariamente selezionati che risultino aver conseguito sul proprio Lotto l’impegno minimo di risorse sopra indicato. La medesima procedura verrà eventualmente replicata alla scadenza dei successivi 12 mesi.
ARTICOLO 6
(Compiti e funzioni del Gestore e del Finanziatore)
Il Finanziatore, ferma restando la propria autonoma valutazione, nell'istruire l'ammissibilità delle domande di Finanziamento, si attiene al principio di sana e prudente gestione. L'istruttoria è gestita secondo le procedure proprie del Finanziatore.
Con riferimento all’articolo 4, lettera e), delle Disposizioni Operative relativo alla non cumulabilità con altri interventi di garanzia di natura pubblica, essa è da intendersi ad esclusione degli interventi di cui al Decreto MIPAF-MEF del 14 febbraio 2006 (G.U. n. 49 del 28/02/2006), laddove previsti.
Con riferimento all’articolo 8, lettera d) delle Disposizioni Operative con riguardo ai seguenti indicatori:
- Indebitamento bancario a breve/Fatturato < 0,50
- Debiti a medio/lungo periodo < Fatturato x 2
- Equity >=10% dell’Investimento per le sole società di capitale, inoltre:
- Patrimonio Netto/Immobilizzi Tecnici Netti > 0,25
si precisa quanto segue:
Indebitamento bancario a breve= debiti bancari con scadenza entro l’esercizio successivo a quello di riferimento, comprese le rate annue relative ai finanziamenti a medio/lungo termine in essere. Per i Beneficiari in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal Finanziatore a fini istruttori.
Fatturato= voce 1 lettera A del Conto Economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile. Per i Beneficiari in contabilità semplificata i valori potranno essere desunti dalla dichiarazione annuale IVA (Volume d’affari).
Debiti a medio/lungo periodo= totale della voce D del Passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile al netto degli importi esigibili entro l’esercizio successivo a quello di riferimento. Per i Beneficiari in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal Finanziatore a fini istruttori.
Equity= Patrimonio Netto/Mezzi Propri: totale della voce A del Passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile. Per i Beneficiari in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal Finanziatore a fini istruttori.
Investimento= è da intendersi l’oggetto dell’intervento ovverosia l’importo del Finanziamento concesso al
Beneficiario dal Finanziatore per investimenti e/o per supporto al circolante.
Patrimonio Netto= totale della voce A del Passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile.
Immobilizzi Tecnici Netti= somma delle voci I e II della lettera B dell’Attivo dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile.
Per ciascuna domanda di Garanzia il Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni acquisite e del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 8 delle Disposizioni Operative.
Ogni domanda di Garanzia deve riguardare una sola Linea d’intervento (anche per più affidamenti se con medesima durata e scadenza) ed una sola PMI Beneficiaria.
L’importo massimo del finanziamento per singolo Beneficiario (anche come cumulo di più Linee d’intervento contestualmente in essere) è il seguente:
– per il settore agricolo euro 180.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento de Minimis di riferimento n. 1408/2013 e s.m.i.);
– per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli euro 250.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento de Minimis di riferimento n. 1407/2013).
Il Finanziatore cura la conservazione dei documenti originali e si impegna ad assicurarne la trasmissione al
Gestore nei casi previsti dalle Disposizioni Operative e dal presente Accordo.
Il Gestore assegna al Finanziatore le credenziali di accesso al Portale informatico per la presentazione delle domande di Garanzia per conto dei Beneficiari. L’accettazione delle domande avviene fino ad esaurimento delle risorse.
La sottoscrizione della singola domanda di ammissione al Fondo da parte del Finanziatore si concretizza attraverso la presentazione della stessa tramite procedura informatica, da parte del proprio personale fornito delle credenziali di accesso.
All’atto di presentazione della domanda, l’affidamento per il quale viene richiesto l’intervento del Fondo non deve essere già deliberato dal Finanziatore, salvo che la delibera stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della Garanzia.
Il Finanziatore indica negli appositi spazi (ovvero effettua la scelta laddove previsto):
– i dati anagrafici del Beneficiario e del soggetto delegato a sottoscrivere il modulo di domanda;
– il Reg. UE (1407/2013 o 1408/2013) di riferimento;
– il possesso dei requisiti di “Impresa Unica” e gli importi degli aiuti de minimis ricevuti dal Beneficiario nell’ultimo triennio come da dichiarazione del Beneficiario nelle more dell’entrata a pieno regime del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
– Linea d’intervento della Garanzia richiesta ("Linea A" o "Linea B") unitamente ai dati del correlato
Finanziamento (forma tecnica, importo, durata, finalità).
L’inserimento dei dati sopra indicati consentirà al Finanziatore di stampare il modulo di domanda che, debitamente sottoscritto in ogni sua parte dal Beneficiario dovrà essere conservato unitamente agli allegati previsti dalle Disposizioni Operative.
Ad ogni domanda di Garanzia verrà assegnato un codice pratica univoco.
Ricevuta la domanda di Garanzia il Gestore procede a calcolare l’intensità di aiuto in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e ad inserire le informazioni richieste dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)/Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l’ottenimento del codice univoco in esito alla registrazione (COR).
Ottenuto il COR il Gestore sottopone le domande di Garanzia ai propri Organi Deliberanti.
Nel caso in cui la registrazione nel Registro di riferimento non vada a buon fine (ad esempio per il superamento del massimale dell’ESL) la domanda non potrà essere deliberata e sarà resa improcedibile.
Entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione, il Gestore rende disponibile a ciascun Finanziatore, l’elenco delle operazioni ammesse a Garanzia e comunica ai Beneficiari l’esito comprensivo dell’indicazione dell’aiuto concesso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).
Entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione al Fondo, il Finanziatore inserisce nel Portale informatico del Gestore le seguenti informazioni relative al perfezionamento del Finanziamento: data di messa a disposizione dell’affidamento o erogazione del finanziamento e relativo importo. Su richiesta motivata del Finanziatore il termine di 3 mesi potrà essere espressamente prorogato dal Gestore per un massimo di ulteriori 3 mesi.
Il Gestore mette a disposizione di ciascun Finanziatore gli elenchi aggiornati dei portafogli ammessi alla Garanzia del Fondo. In caso di totale impegno del Lotto assegnato, il Gestore sospende l’ammissione delle operazioni ai benefici del Fondo.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 delle Disposizioni operative, per tutta la durata della Garanzia sono previsti in favore del Gestore i seguenti obblighi informativi da parte del Finanziatore: entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla sua conoscenza, ogni informazione acquisita attraverso l’esame dell’andamento del rapporto con i Beneficiari che abbia riflessi sulla Garanzia, ivi compresi variazioni, modifiche, estinzioni e/o riduzioni anticipate del Finanziamento, inadempimenti temporanei o altre circostanze anomale. Il Finanziatore si impegna, altresì, ad assicurare la trasmissione al Gestore della documentazione richiesta in sede di verifica a campione di cui all’articolo 18 delle Disposizioni Operative.
Il Gestore, con cadenza almeno semestrale, verifica un campione pari al 10% delle Garanzie ammesse per ciascun Finanziatore nel semestre solare precedente. L’elenco delle operazioni da sottoporre a verifica viene estratto mediante un generatore di numeri casuali basato sulla funzione randomize di excel. Qualora le Garanzie ammesse nel periodo di riferimento siano inferiori a 10, le stesse saranno incluse nell’elenco del semestre solare successivo.
ARTICOLO 7
(Obblighi reciproci tra le parti)
Il Gestore e il Finanziatore si impegnano reciprocamente:
– a trattare i dati e le informazioni acquisite nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento n.679/16/UE.
– a tenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno e dalle conseguenze di qualsivoglia contenzioso civile/amministrativo che dovesse insorgere sulla base di un illegittimo o comunque non corretto espletamento dell'attività di competenza.
– a tenere a disposizione reciproca e della Xxxxxxx, xxx 00 (xxxxx) anni successivi alla chiusura di ogni operazione, tutta la documentazione relativa alle attività di propria competenza e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso per l'effettuazione di eventuali controlli.
ARTICOLO 8
(Contributo mutualistico)
Entro 3 mesi dalla delibera del Gestore, il Finanziatore deve versare a favore del Fondo, senza diritto di rivalsa e a pena di decadenza, un Contributo mutualistico “una tantum” pari allo 0,20% (zerovirgolaventi per cento) del valore della Garanzia.
Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione al Gestore, che opera a titolo gratuito nei confronti dei Finanziatori e dei Beneficiari.
Il contributo mutualistico non potrà essere in alcun modo addebitato ai Beneficiari.
ARTICOLO 9
(Attività promozionali)
Il Finanziatore si impegna a dare ampia pubblicità allo strumento finanziario di cui alle Disposizioni Operative, attraverso il proprio sito internet e mediante riunioni e informative specifiche.
ARTICOLO 10
(Escussione della Garanzia e azioni di recupero)
La Garanzia deve essere escussa dal Finanziatore entro il termine massimo di 12 mesi dall’accadimento del primo evento di cui all’articolo 14 delle Disposizioni Operative, a pena di inefficacia della Garanzia, presentando apposita richiesta di escussione al Gestore da trasmettere tramite PEC e allegando la documentazione prevista all’articolo 15 delle Disposizioni Operative (se non già trasmessa in sede di
controllo a campione) nonché la documentazione utilizzata dal Finanziatore per la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 8. Nella lettera di escussione il Finanziatore dovrà indicare il codice univoco della Garanzia, l’importo della perdita subita, l’importo per il quale viene escussa la Garanzia, le azioni di recupero avviate nei confronti del Beneficiario e/o dei suoi garanti.
Ricevuta la richiesta, il Gestore, verificata la capienza del cap riservato al Finanziatore, predispone l’istruttoria da sottoporre ai propri Organi Deliberanti secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento documentale. Ai fini del completamento dell’esame istruttorio della richiesta il Gestore si riserva la facoltà di richiedere al Finanziatore eventuali integrazioni documentali. Il Gestore comunica l’esito della richiesta al Finanziatore.
Autorizzata l’escussione della Garanzia e il relativo pagamento, il Finanziatore prosegue le azioni di recupero del credito anche per conto del Fondo. Le somme recuperate, detratte le sole spese giudiziali (con esclusione delle parcelle/onorari legali), andranno pro-quota a ridurre l’importo della perdita a carico del Fondo.
Nel caso in cui il Finanziatore rinunci a tali azioni in quanto ritenute antieconomiche, dovrà acquisire preventiva autorizzazione dal Gestore, a pena di inefficacia della Garanzia (con conseguente restituzione al Fondo delle somme eventualmente corrisposte).
Il Finanziatore che intenda perfezionare accordi stragiudiziali proposti dal Beneficiario e/o dai suoi garanti deve preventivamente fare richiesta di autorizzazione al Gestore, a pena di inefficacia della Garanzia (con conseguente restituzione al Fondo delle somme eventualmente corrisposte). Gli accordi “a saldo e stralcio” sono autorizzabili dal Gestore purché prevedano il recupero di almeno il 25% dell’esposizione bancaria.
ARTICOLO 11
(Durata)
Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 30/06/2021, salvo proroga da concordare tra le Parti, conservando tuttavia la propria efficacia sino alla totale estinzione dei Finanziamenti e sino alla conclusione delle azioni di recupero relative a Xxxxxxxx escusse.
ARTICOLO 12
(Risoluzione e Revoca)
Il Gestore si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore.
Il Gestore potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
(a) violazione di disposizioni di legge
(b) inadempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo e dalle Disposizioni Operative qualora non sanate nei successivi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di adempimento formulata dal Gestore.
(c) sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di presentazione dell’Istanza per la richiesta di Xxxxx Xxxxxxxxxxx (ad esclusione dei requisiti patrimoniali ivi indicati).
(d) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore;
(e) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto del Gestore.
Il Gestore può inoltre recedere dal presente Accordo in caso di revoca, totale o parziale, del Lotto Finanziario disposta dalla Regione del Veneto. Sono fatti salvi doveri e diritti conseguenti alle operazioni concluse o in istruttoria.
ARTICOLO 13
(Comunicazioni)
Le comunicazioni relative al presente Accordo verranno effettuate preferibilmente mediante PEC o in alternativa a mezzo di email aziendale (di seguito indicate) ovvero tramite raccomandata A.R. e si intenderanno ricevute alla data di pervenimento presso il destinatario. Qualora trattasi di giorno festivo la comunicazione si intenderà ricevuta il primo giorno lavorativo successivo.
Recapiti:
Veneto Sviluppo S.p.A. Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00/x
00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx (XX)
PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
[•]
ARTICOLO 14
(Riservatezza)
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.
ARTICOLO 15
(Tasse, costi e spese)
Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo o comunque connesso all’esecuzione dello stesso sarà sostenuto e versato dal Finanziatore.
Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d’uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.
ARTICOLO 16
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle previsioni contenute nelle Disposizioni Operative, che prevalgono in ogni caso, qualora difformi da quelle contenute nel presente Accordo.
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Il presente Accordo, dattiloscritto in n. [•] ([•]) fogli, è composto di [•] ([•]) articoli.
Il presente atto è redatto in numero 2 (due) originali, di cui, l (uno) per il Finanziatore e l (uno) per il
Gestore.
ARTICOLO 17
(Foro competente)
Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Venezia-Marghera, [•]
VENETO SVILUPPO S.P.A. [•]
Il Presidente [•]
Xxxxxxxx Xxxxxx [•]
*** *** ***
Allegato all’Accordo Convenzionale
Allegato 1: Disposizioni Operative di cui all’allegato A della DGR n. 1701 del 19 novembre 2019