REGOLAMENTO DEL S.I.I.
REGOLAMENTO DEL S.I.I.
PARTE PRIMA – NORME COMUNI 5
Art. 1 - Ambito di efficacia, Soggetto Gestore, obbligatorietà 5
PARTE SECONDA – ACQUEDOTTO 5
TITOLO I- NORME GENERALI 5
Art. 2 - Definizioni 5
Art. 3 - Servizio di distribuzione dell’acqua 7
Art. 4 - Tipi di fornitura 7
Art. 5 - Divieti e obblighi per gli Utenti 8
Art. 6 - Diritto di accesso alla fornitura 8
Art. 7 – Estensione del servizio 8
Art. 8 - Interruzioni e limitazioni del servizio 9
TITOLO II - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 9
Art. 9 - Domanda di allacciamento, contributo. 9
Art. 10 - Preventivo 10
Art. 11 - Contratto di fornitura 10
Art. 12 - Durata del contratto 11
Art. 13 – Recesso, subentro 11
Art. 14 - Subentro a persona deceduta 12
TITOLO III - NORME TECNICHE 12
Art. 15 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti 12
Art. 16 - Manutenzione degli allacciamenti 12
Art. 17 - Misura dell'acqua. 12
Art. 18 - Installazione degli apparecchi di misura 13
Art. 19 – Spostamento degli apparecchi di misura e degli allacciamenti 13
Art. 20 - Custodia degli apparecchi di misura 14
Art. 21 - Guasti agli apparecchi di misura 14
Art. 22 - Verifiche del funzionamento del contatore 14
Art. 23 - Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore 15
Art. 24 - Verifica del livello di pressione 15
Art. 25 - Bocche antincendio 15
Art. 26 - Impianti interni alle utenze 16
Art. 27 - Sistemi di disconnessione idraulica 17
Art. 28 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature private; responsabilità dell'Utente. 17
TITOLO IV - NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI. 18
Art. 29 - Tariffe in vigore. 18
Art. 30 - Determinazione dei consumi e fatturazione 18
Art. 31 - Anticipo o deposito cauzionale 19
Art. 32 - Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento 19
Art. 33 - Consumi industriali 20
Art. 34 - Addebiti vari 20
Art. 35 - Ulteriori casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto 20
Art. 36 – Fondo fughe 21
PARTE III – FOGNATURA E DEPURAZIONE 22
TITOLO I – NORME GENERALI 22
Art. 37 - Oggetto del Regolamento 22
Art. 38 - Normativa di riferimento 22
Art. 39 - Definizioni 22
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE 24
Art. 40 - Criteri generali e classificazioni degli scarichi. 24
Capo I – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 25
Art. 41 - Richiesta di allacciamento 25
Art. 42 - Realizzazione dell’allacciamento 26
Art. 43 - Adeguamento di un allacciamento esistente 27
Art. 44 - Manutenzione degli allacciamenti 27
Art. 45 - Contributo di allacciamento 27
Capo II – SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 7, LETTERE a), b), c), d), DEL D. LGS. 152/2006 28
Art. 46 - Obblighi e norme tecniche. 28
Art. 47 - Nuove urbanizzazioni, collaudo funzionale 29
Capo III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 7, LETTERE e), f), DEL D. LGS. 152/2006 29
Art. 48 - Autorizzazione. 29
Art. 49 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 29
Art. 50 - Domanda di autorizzazione allo scarico. 30
Art. 51 - Scadenza, rinnovo 30
Art. 52 - Parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato 31
Art. 53 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico 32
Art. 54 - Divieto di diluizione degli scarichi industriali. 33
Art. 55 - Accessibilità degli scarichi industriali 33
Art. 56 - Scarichi da attività sanitaria 33
Art. 57 - Acque meteoriche 33
Art. 58 - Acque di prima pioggia e di dilavamento 33
Art. 59 - Impianti di pretrattamento 34
Art. 60 - Scarichi tassativamente vietati 34
Art. 61 - Sversamenti accidentali 35
Art. 62 - Scarichi di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti 35
Capo IV ADEGUAMENTI ED ESTENSIONI DEL SISTEMA FOGNARIO – DEPURATIVO
........................................................................................................................................................ 36
Art. 63 - Separazione degli scarichi 36
TITOLO III – TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE o RIFIUTI E MATERIALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. 36
Art. 64 - Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue presso impianti di depurazione 36
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 37
Art. 65 - Tariffa di fognatura e depurazione 37
Art. 66 - Autodenuncia annuale 37
Art. 67 - Oneri per attività non comprese in tariffa 38
TITOLO V – CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI 38
Art. 68 - Accertamenti e controlli 38
Art. 69 - Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico 39
Art. 70 - Danno ambientale 40
Art. 71 - Sanzioni 40
TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE 41
Art. 72 - Divieto di cessione a terzi dell’uso dell’allacciamento 41
Art. 73 - Immissione di acque da altri sistemi idraulici 41
PARTE PRIMA – NORME COMUNI
Art. 1 - Ambito di efficacia, Soggetto Gestore, obbligatorietà
1) Le condizioni generali di fornitura del Servizio Idrico Integrato ed i rapporti fra Gestore ed Utente sono fissati nel Contratto di fornitura, nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2) Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio dell’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì – Cesena, di seguito denominata “Agenzia”, istituita ai sensi dell’art. 3 della L. R. 25/1999 e s.m.i., nel quale il Servizio Idrico Integrato è assunto dalla Società HERA S.p.A., di seguito denominata “Gestore”.
3) Il Regolamento è unico e obbligatorio per il Gestore e per tutti gli utenti, dal momento di entrata in vigore. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’Utente o mediante messaggio in bolletta.
4) L’Agenzia può modificare in qualunque momento il presente Regolamento, previa intesa con il Gestore.
5) Il presente Regolamento sarà affisso all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.
PARTE SECONDA – ACQUEDOTTO
TITOLO I- NORME GENERALI
Art. 2 - Definizioni
1) Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’alimentazione di uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione (presa) e termina al gruppo di misura (questo escluso).
2. Anticipo o deposito cauzionale: importo versato dall’Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
3. Articolazione tariffaria: parametri unitari della tariffa del servizio idrico, stabiliti secondo categorie di utenza e scaglioni di consumo.
4. Attacco: apparato atto al collegamento del contatore da parte del Gestore. Di norma rappresenta la parte finale dell’allacciamento. L’allacciamento può terminare con uno o più attacchi.
5. Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’alimentazione del punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell’impianto di derivazione di utenza.
6. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
7. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l’utilizzatore della risorsa idrica ed il Gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
8. Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature.
9. Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra.
10. Disattivazione della fornitura: sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte dell’Utente, o nei casi previsti dal Regolamento, con sigillatura o rimozione del gruppo di misura.
11. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale.
12. Disdetta o recesso: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il Titolare del contratto stesso.
13. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito.
14. Impianto interno: impianto di distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna. Tale impianto non rientra nelle competenze e nelle responsabilità del Gestore, essendone esclusivamente responsabili il proprietario e/o l’Utente. Il Gestore può effettuare controlli sugli impianti interni nei casi espressamente indicati nel Regolamento a fini di salvaguardia del servizio idrico. Nei confronti del Gestore, il primo responsabile dell’impianto interno è l’Utente intestatario del contratto di fornitura, ed eventualmente il proprietario, quando diverso, in solido.
15. Indennizzo: importo riconosciuto all’Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato,laddove previsto dalla Carta stessa. L’indennizzo può essere automatico.
16. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
17. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere.
18. Portata: misura della quantità di acqua che passa nell’unità di tempo.
19. Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
20. Presa: organo o punto di derivazione d’allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di “presa stradale”.
21. Punto di consegna: è il punto di confine fra l’impianto gestito dal Gestore e l’impianto o gli impianti dell’Utente, dove il Gestore consegna l’acqua all’Utente. Il punto di consegna è definito dal Gestore e, salvo accordi diversi o diverse previsioni del presente Regolamento, è rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra proprietà pubblica e privata. Per utenze preesistenti e contatori all’interno della proprietà privata, nel caso in cui siano state eseguite opere che impediscono una facile e corretta manutenzione dell’allacciamento, il punto di consegna diventa il confine di proprietà, restando di competenza e responsabilità del privato proprietario la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni (quale ad esempio derivazione prima del contatore) del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al contatore. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell’acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini).
22. Riattivazione: ripristino dell’alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
23. Richiesta d’allacciamento: richiesta fatta da chiunque ne abbia necessità a seguito della quale il Gestore avvia la pratica per la realizzazione dei lavori di allacciamento.
24. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste
di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio. Il Gestore non effettua la ripartizione dei consumi e si limita a fatturare i consumi del contatore che ha definito come punto di consegna.
25. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
26. Tipologia d’utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
27. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
28. Utenze divisionali: utenze situate all’interno di un condominio, servito da un unico contatore, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Il Gestore non ha rapporti con gli Utenti delle utenze divisionali trovandosi queste a valle del punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale con il quale viene misurata l’acqua da fatturare in relazione al contratto di fornitura.
29. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.
Art. 3 - Servizio di distribuzione dell’acqua
1) La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
2) Il Gestore garantisce che l’acqua erogata presenta, al punto di consegna, le caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie previste dall’ordinamento vigente per le acque destinate al consumo umano, fatte salve le deroghe eventualmente concesse dall’Autorità competente, nonché il rispetto degli standard tecnici del servizio previsti nella Carta del Servizio.
3) Il Gestore può, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, stipulare contratti per la fornitura di acqua non potabile o, comunque, destinata ad usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Le forme e modi, preventivamente concordati con l’Agenzia, saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’Utente nel Contratto di fornitura.
4) Il Gestore può inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle proprie disponibilità.
Art. 4 - Tipi di fornitura
1) Le forniture si distinguono in:
a) forniture per uso pubblico, se destinate al soddisfacimento di necessità idriche della popolazione negli spazi pubblici e per le esigenze connesse all’erogazione di servizi pubblici essenziali, quali:
- gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
- le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione;
- società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
- gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
b) forniture per uso privato, suddivise nelle seguenti categorie:
- uso domestico – forniture di acqua potabile utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati nelle unità abitative;
- uso non domestico – forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale e del settore terziario;
- uso allevamenti – forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali, dichiarate con idonea documentazione;
- uso antincendio – forniture di acqua potabile attraverso una presa allo scopo predisposta, per lo spegnimento di incendi.
- Altri usi: - comunità non aventi scopo di lucro - uso cantieri - spettacoli viaggianti, ecc.. e tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti
2) Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all’uso.
3) Qualora ciò non sia possibile, l’attribuzione alla giusta categoria tariffaria sarà effettuato sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’Utente dovrà dichiarare quale sia la prevalenza d’uso. Nel caso prevalga l’uso domestico, i vari scaglioni previsti dalla relativa tariffa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque, le unità immobiliari non adibite ad abitazione) distinte fra residenti e non residenti. In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.
4) Ove tecnicamente possibile, il Gestore potrà imporre punti di consegna diversificati in base all’uso. Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura di acqua potabile.
Art. 5 - Divieti e obblighi per gli Utenti
1) È fatto assoluto divieto, pena l’immediata risoluzione del contratto di fornitura:
- rivendere a terzi dell'acqua erogata dal Gestore;
- prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici e, comunque, è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d’altro materiale equivalente
- prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi.
2) Gli utenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
- non rivendere o sub-fornire l’acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
- non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura;
- autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Gestore o a suoi incaricati l'accesso ai contatori ed a tutti punti di diramazioni esterne ed interne per controllare lo stato degli impianti e l'esatta osservanza del Regolamento;
- eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dal Gestore.
Art. 6 - Diritto di accesso alla fornitura
1) Nelle strade e piazze ad uso pubblico dove già esiste una rete di distribuzione dell’acqua, il Gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua disponibile, é tenuto alla fornitura di acqua.
2) Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale, sia per condizioni di esercizio al contorno.
3) La fornitura può non essere concessa per impedimenti derivanti da mancata autorizzazione o concessione dell’ente proprietario o gestore della strada.
Art. 7 – Estensione del servizio
1) Nelle strade e piazze classificate comunali, provinciali, statali non provviste di rete di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito, redatto dall’Agenzia.
2) Le condotte, le reti ed ogni altro accessorio possono avere percorrenza in proprietà privata. In tale caso le attività del Gestore nei confronti del proprietario sono regolate da appositi accordi e/o servitù di passaggio. In mancanza di questi, oltre alle norme di legge si dovrà tenere conto della situazione di fatto e della caratteristica di servizio pubblico rivestita dal Servizio Idrico Integrato. In ogni caso deve essere salvaguardata l’integrità delle opere acquedottistiche pubbliche da parte di chiunque.
3) Nel caso la richiesta non possa essere soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato, da parte del richiedente, di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
4) Nel caso di cui al precedente comma 3, qualora per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchiature su beni di proprietà di terzi, l’Utente dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
5) Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica.
Art. 8 - Interruzioni e limitazioni del servizio
1) Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
2) Il Gestore non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua.
3) Il Gestore si impegna, nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
4) Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 12 ore, il Gestore deve attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
5) Le utenze che per loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio, devono provvedere a propria cura e spese all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
6) In nessuno dei casi sopraesposti l'Utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.
TITOLO II - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
Art. 9 - Domanda di allacciamento, contributo.
1) Per la realizzazione delle opere costituenti l’allacciamento il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare domanda ed a versare al Gestore il contributo di allacciamento.
2) Il contributo di allacciamento è dovuto esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento esistente richiesto dall’Utente o imposto dal Gestore nei casi previsti dal Regolamento.
3) Il pagamento del contributo non determina alcun titolo di proprietà in capo all’Utente sulle opere realizzate.
4) La domanda di allacciamento deve essere presentata al Gestore attraverso i canali di contatto messi a disposizione dei clienti dal gestore stesso (ad esempio sportelli fisici, call center, corrispondenza o fax, sito web).
5) La domanda di allacciamento non è impegnativa per le parti. Essa comunque decade qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente. L’accettazione del preventivo impegna l’Utente al pagamento del lavoro richiesto.
6) Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà, prima dell’inizio dei lavori l’Utente dovrà dichiarare il proprio assenso e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
7) Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo fornito dal Gestore. Il Gestore definisce la modulistica relativa alle pratiche di allacciamento, le modalità di consegna e/o spedizione e fornisce all’Utente le necessarie istruzioni.
Art. 10 - Preventivo
1) A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
2) Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per la stipula del contratto di fornitura.
3) I tempi massimi garantiti per l’emissione dei preventivi e per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
4) Il preventivo avrà validità 6 mesi dalla data di comunicazione all’Utente.
5) Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto qualora il richiedente non provveda ad effettuare il versamento nei tempi e con le modalità stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento.
Art. 11 - Contratto di fornitura
1) La fornitura dell’acqua è concessa a seguito di richiesta di attivazione della stessa.
2) L’Utente interessato all’attivazione di un’utenza idrica nuova, o precedentemente cessata per disdetta da parte del precedente intestatario, o cessata dal Gestore per prolungata morosità, o negli altri casi previsti dal Regolamento, dovrà provvedere alla stipula del contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento degli eventuali bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di apertura.
3) Il richiedente, nell’esprimere la volontà di effettuare un nuovo contratto, una cessazione o un subentro, si assume ogni responsabilità circa le conseguenti azioni di attivazione, disattivazione, corretta intestazione o cambio di intestazione del punto di consegna che il Gestore eseguirà con presunzione di buona fede.
4) Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato all'Azienda i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:
a. per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
b. per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti, alla persona fisica o giuridica che fa richiesta di fornitura e si intesta il contratto. Gli altri proprietari e conduttori saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio attraverso la figura dell’amministratore, a termini di legge;
c. per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione. L’intestatario del contratto ha l’obbligo di chiedere la cessazione dello stesso a ultimazione lavori e comunque entro la scadenza della concessione edilizia. In ogni caso il Gestore resta sollevato da ogni responsabilità connessa alla mancata richiesta di cessazione della fornitura nei termini sopra previsti.
5) È fatto obbligo all’Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
6) Per l’attivazione di utenze relative ad attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.), sia continuative che stagionali, l’Utente deve dichiarare, in fase di contratto, la portata massima richiesta in rapporto alle reali necessità. Il gestore installerà un misuratore idoneo alla portata massima richiesta, senza che questo costituisca impegno di minimo garantito.
Art. 12 - Durata del contratto
1) Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di apertura del contatore.
2) I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.
3) Il Gestore, in casi particolari come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di utenze analoghe.
4) Qualora il Gestore lo ritenga opportuno potrà imporre, anche nei casi di cui al comma 3, l'erogazione a contatore, applicando le tariffe in vigore per gli usi extradomestici e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere ed apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell'acqua.
Art. 13 – Recesso, subentro
1) Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione al Gestore attraverso i canali di contatto appositamente messi a disposizione.
2) La disdetta comporta la chiusura del contatore e la contemporanea effettuazione della lettura di cessazione entro i limiti di tempo previsti dalla Carta dei Servizi, la cessazione del rapporto contrattuale, l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione dell’anticipo o deposito cauzionale eventualmente versata.
3) L’emissione dell’ultima fattura a saldo non esime l’Utente dal pagamento di eventuali somme che risultassero dovute per situazioni pregresse.
4) Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale autorizzato dal Gestore.
5) Il venire meno della condizione di cui al comma precedente annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’Utente, che rimane Titolare dell’utenza e responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
6) Il Titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile. In questo caso non vi potrà essere la continuità di erogazione in quanto, a seguito della disattivazione della fornitura per recesso, un eventuale nuovo Utente dovrà stipulare un nuovo contratto richiedendo l’attivazione della fornitura che verrà eseguita dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
7) Si ha subentro contestuale (voltura) dell'utenza idrica quando un nuovo soggetto stipula un contratto d’utenza relativo ad un punto di consegna con fornitura già attiva intestata ad altro Utente.
8) Il nuovo soggetto nel momento della richiesta di voltura si assume la responsabilità circa la volontà di recesso del precedente intestatario e comunica la lettura del contatore (lettura di subentro) che sarà lettura finale per il precedente intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario. Nel caso il subentrante non sia in grado di effettuare la lettura di subentro il Gestore invierà un proprio letturista, con oneri a carico del subentrante.
9) In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente Utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
10) I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, dell’anticipo o deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
11) Il subentro dell'utenza idrica decorre dalla data di richiesta da parte del nuovo Utente oppure dalla data della lettura di subentro se eseguita dal Gestore.
12) I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l’eventuale anticipo o deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.
Art. 14 - Subentro a persona deceduta
1) L'istituto del subentro, riservato al coniuge o agli eredi o a persona convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, non comporta alcuna spesa.
2) Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
TITOLO III - NORME TECNICHE
Art. 15 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
1) Spetta esclusivamente al Gestore realizzare, direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati, le opere per l’allacciamento dell’utenza dalla derivazione dalla rete sino al punto di consegna definito al punto 21, art. 2, del Regolamento.
2) Il Gestore determina il punto di derivazione della presa, i diametri e l’ubicazione delle diramazioni fino al contatore, nonché il tipo ed il diametro del contatore.
3) I lavori saranno effettuati nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi.
4) Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili all'Utente, oltre 6 mesi, il Gestore ha facoltà di procedere all'aggiornamento dei costi d'opera.
5) Con l’esecuzione dei lavori il Gestore si impegna alla fornitura, la quale sarà comunque attivata nei tempi previsti dalla Carta dei servizi, solo ad avvenuta richiesta di attivazione e sempre che la rete dalla quale è stato derivato l’allacciamento sia rete gestita in servizio.
Art. 16 - Manutenzione degli allacciamenti
1) Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera, fino al punto di consegna, e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d’utenza.
2) Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con contributo degli utenti.
3) Il Gestore può intervenire in qualsiasi momento sulle opere di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare attività di conduzione e manutenzione dell’acquedotto.
4) Spettano altresì unicamente al Gestore tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso.
Art. 17 - Misura dell'acqua.
1) Il volume di acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore (contatore).
2) Dietro richiesta dell’Utente, qualora non fosse diversamente possibile, il Gestore potrà collocare un unico contatore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali. In tali casi l’intestatario del contratto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite e del loro uso.
Art. 18 - Installazione degli apparecchi di misura
1) Gli apparecchi di misura sono collocati, di norma, sul confine di proprietà, in un luogo stabilito dal Gestore, sentito l’Utente.
2) Nel caso di condotte di distribuzione posate in proprietà privata, il contatore sarà posto nelle immediate vicinanze della condotta, compatibilmente con le esigenze tecniche.
3) Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
4) L’Utente o il richiedente l’allacciamento deve mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa degli apparecchi di misura, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie, gli armadietti ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti e del gruppo di misura. Tutte le opere di alloggiamento e protezione del contatore restano di proprietà del privato.
5) Le dimensioni minime degli alloggiamenti sono stabilite dal Gestore, che potrà inoltre stabilire ulteriori parametri, al fine di consentire un facile ed agevole accesso al proprio personale e di rendere facilmente visibili i quadranti dei contatori per il personale addetto alla lettura.
6) L’Utente ha l’obbligo di mantenere sempre accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, per facilitare l’ispezione da parte del personale del gestore; ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza del contatore dovrà ottenere preventivamente il consenso del Gestore. Resta comunque ferma ogni responsabilità dell’Utente o del proprietario dell’immobile in caso di mancata o non tempestiva comunicazione al Gestore delle modifiche ambientali apportate.
7) Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese al ripristino dell’impianto.
8) Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza addebiti per l’Utente. Nel caso in cui l’Utente o suo delegato non fosse presente al cambio, il contatore dovrà essere reso disponibile per una verifica di lettura fino al giorno di scadenza del pagamento della bolletta contenente la lettura di sostituzione. Nel caso di mancanza del contatore, l’Utente avrà diritto, in alternativa alla lettura di sostituzione, ad una lettura stimata sui consumi degli ultimi 12 mesi.
Art. 19 – Spostamento degli apparecchi di misura e degli allacciamenti
1) L’Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal Xxxxxxx o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previa accettazione del preventivo, fermo restando l’obbligo per l’Utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento e collegamento all’interno della proprietà privata.
2) Il Gestore ha la facoltà di imporre, a spese dell’Utente, il cambiamento di posto del contatore qualora questo, per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, venga a trovarsi in luogo non idoneo, o quando la posizione dell’allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad esempio quando sopra l’allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento).
3) L’Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei lavori.
4) In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori di propria competenza, cioè fino al gruppo di misura, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
5) Il Gestore non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell’Utente dovuta al mancato tempestivo collegamento.
6) A seguito dello spostamento del contatore, l’Utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione.
Art. 20 - Custodia degli apparecchi di misura
1) L’Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione e di ogni danno ad essi arrecato per:
- inadeguatezza degli alloggiamenti, anche in relazione alla protezione dal gelo,
- mancate custodia e manutenzione.
2) La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell’erogazione dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell’Utente, delle spese di risigillatura, del costo dell’acqua nel frattempo consumata, oltre ad eventuali ulteriori danni. Il Gestore si riserva inoltre il diritto di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
Art. 21 - Guasti agli apparecchi di misura
1) Qualora l’Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che possa provvedere alle necessarie riparazioni.
2) Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’Utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
3) Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo o a incuria, sono a carico dell’Utente.
4) In caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal gestore, i consumi non misurati saranno ricostruiti con le modalità previste dalla Carta del Servizio.
Art. 22 - Verifiche del funzionamento del contatore
1) È diritto-dovere dell’Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
2) Qualora l’Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, può richiedere la verifica del corretto funzionamento, che sarà eseguita con le modalità e i tempi previsti dalla Carta del Servizio.
3) La verifica è effettuata dal gestore con proprio personale e proprie attrezzature, o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
4) La verifica effettuata sul luogo, senza rimozione del contatore, è condotta per confronto con un misuratore portatile dotato di valido certificato di taratura; l’esito della verifica è assunto positivo qualora si riscontrino differenze, in positivo o in negativo, comprese nell’intervallo +/- 3,5%. Nel caso in cui l’utente richieda la prova presso un laboratorio certificato, il contatore esaminato è ritenuto idoneo se le differenze riscontrate rientrano nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente.
5) Se la verifica conferma il corretto funzionamento del contatore, l’Utente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per la verifica effettuata di cui all’art. 34, che sarà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione oltre i limiti di tolleranza predetti, il costo della verifica sarà a carico del gestore, che provvederà anche, a proprie spese, alla sostituzione del contatore.
6) Il gestore procederà al ricalcolo dei consumi e al rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dal momento in cui si è verificata l’anomalia, se determinabile, fino ad un massimo di 365 giorni prima della verifica. Il rimborso è determinato sulla base dell’errore percentuale rilevato in sede di verifica.
Art. 23 - Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore
1) All’atto della messa in opera, rimozione o sostituzione dell’apparecchio misuratore è redatto un verbale: in tale verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
2) Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, spostati o sostituiti se non per disposizioni del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Art. 24 - Verifica del livello di pressione
1) I parametri di erogazione del sevizio idrico sono misurati al punto di consegna.
2) L’Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.
3) La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o da personale incaricato alla presenza dell’Utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
4) Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l’Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che sarà addebitato nella prima fattura utile.
5) Diversamente il Gestore interverrà a proprie spese per garantire lo standard di pressione di rete ritenuta normale in funzione del luogo, delle caratteristiche della rete, dei consumi nonché della posizione altimetrica del contatore.
Art. 25 - Bocche antincendio
1) Le bocche antincendio ad uso privato sono di norma situate all’interno delle proprietà e fanno parte della rete antincendio privata sulla quale non ha competenza il Gestore.
2) Tali bocche possono essere aperte esclusivamente in caso di incendio o per la periodica verifica.
3) Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Gestore. Un uso di tali impianti diverso da quello consentito ai sensi del presente articolo, sarà sanzionato con una penale corrispondente al volume di acqua consumata impropriamente moltiplicato per il doppio della tariffa eccedenza, fatti salvi gli oneri per eventuali danni causati al gestore.
4) È obbligatoria l'installazione di un idoneo misuratore a spese dell'Utente.
5) Per impianti antincendio preesistenti, non dotati di un misuratore per l’acqua prelevata ad uso antincendio, ma con presenza di una valvola in posizione chiusa e munita di sigillo, la bocca di uscita della valvola stessa rappresenta il punto di consegna.
6) Tale valvola potrà essere aperta dall’Utente solo in caso di incendio o di prova periodica dell’impianto e la sua apertura dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore che provvederà alla risigillatura.
7) Nel caso i cui l’Utente abbia la necessità o l’obbligo di mantenere tale valvola aperta, dovrà fare richiesta al Gestore di modifica dell’impianto e di posa del contatore pagando i relativi costi.
8) Per impianti antincendio preesistenti, non dotati di un misuratore per l’acqua prelevata ad uso antincendio e dove non sia neppure stata collocata una valvola chiusa nel punto di consegna (quindi allacciamento diretto dalla condotta stradale fino alle bocche antincendio private), il punto di consegna viene identificato nel confine di proprietà.
9) Nelle condizioni di cui al comma 8), l’Utente dovrà fare richiesta al Gestore di installazione di apposito misuratore con oneri a proprio carico entro 6 mesi dall’approvazione del presente Regolamento. Decorso tale periodo, il gestore potrà in qualunque momento e previo preavviso di almeno 30 giorni, secondo le modalità riportate nella Carta del Servizio, sospendere la fornitura.
10) Nelle more dell’installo del contatore il Gestore si riserva di munire di propri sigilli le bocche private al fine di evitare prelievi abusivi.
11) L’Utente ha l’obbligo di dichiarare il tipo ed il numero di bocche antincendio o altri sistemi equivalenti collegate a ciascun punto di consegna e l’eventuale presenza di vasche di accumulo, al fine dell’applicazione della relativa tariffa e delle previste scontistiche.
Art. 26 - Impianti interni alle utenze
1) All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l’esercizio dell’impianto interno secondo le vigenti normative.
2) L'Utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell’acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione.
3) In ogni caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua in caso di avaria delle apparecchiature posizionate lungo la rete interna.
4) L'Utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite di acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà ed al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
5) Gli utenti sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme:
- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
- le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell’attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. È opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell’acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull’impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell’allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell’applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- in presenza di un approvvigionamento di acqua da pozzi, sorgenti o vasche di accumulo, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l’acqua potabile erogata dal Gestore; tale separazione non potrà essere effettuata mediante l’interposizione di valvole chiuse, ma gli impianti dovranno essere fisicamente separati e permanentemente disconnessi.
- nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante. Dovrà essere inoltre previsto uno scarico di troppo pieno di adeguata portata ed a livello inferiore alla bocca di erogazione tale per cui, in caso di avaria
del sistema a galleggiante, il pelo libero dell’acqua all’interno della vasca resti convenientemente distante dalla bocca di erogazione.
6) L’impianto interno, per la parte collegata direttamente al contatore, anche se separato da valvole, non può essere messo in pressione per mezzo di pompe o di altre apparecchiature.
7) Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d’accumulo dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.
8) Il Gestore si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
9) In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell’acqua fino a quando l’Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
10) Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.
Art. 27 - Sistemi di disconnessione idraulica
1) L’Utente ha la responsabilità di eventuali immissioni in rete dai propri impianti.
2) Vengono definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.
3) Le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali:
- attività artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
- attività zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- edifici adibiti a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);
- edifici dotati di impianti centrali, condizionamento d'aria, di raffreddamento, di bocchette antincendio;
- unità abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- industrie insalubri a norma di legge;
sono tenute ad installare a propria cura e spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.
4) Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale. In ogni caso la responsabilità del corretto funzionamento e della rispondenza alle normative del sistema di disconnessione resta a totale carico dell’Utente.
5) Le utenze che rientrano nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti domestici in genere), sono tenuti ad installare dispositivi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna di tipo tradizionale, quali le valvole di non ritorno.
6) Eventuali valvole di non ritorno inserite dal gestore nell’allacciamento a protezione della rete pubblica non esimono l’Utente dalla propria responsabilità nel caso di ritorno di acqua dalla propria rete privata.
Art. 28 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature private; responsabilità dell'Utente.
1) Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stesso incaricato.
2) I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, possono accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o
guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.
3) In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
4) Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.
5) L'Utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e inosservanza di quanto sopra.
6) L'Utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell'originario stato di idoneità che ha determinato l'ottenimento della fornitura.
7) Il Gestore non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
TITOLO IV - NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Art. 29 - Tariffe in vigore
1) La tariffa del servizio, definita dall’art. 154 del D. Lgs. 152/2006, costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.
2) Le tariffe, articolate per tipologia d’uso e fascia di consumo, sono determinate dall’Agenzia sulla base della tariffa media definita ai sensi del Metodo Tariffario vigente.
3) L’Agenzia può modificare annualmente l’articolazione tariffaria.
Art. 30 - Determinazione dei consumi e fatturazione
1) La rilevazione dei consumi idrici avviene sulla base della lettura periodica dei contatori, secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.
2) L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare, al Gestore o ad un suo incaricato, l’accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
3) L'acqua è fatturata all'Utente in ragione del consumo misurato dal contatore, oppure, ai sensi del presente articolo, dal consumo stimato.
4) Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
5) Il Gestore può emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.
6) I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’Utente, mentre per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di utenza contrattuale di appartenenza.
7) In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’Utente, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina con avviso per effettuare la “autolettura”; la mancata comunicazione dell’autolettura comporterà l’addebito di un consumo stimato.
8) Il processo di fatturazione e le rettifiche in caso di individuazione di errori sono disciplinate dalla Carta del Servizio.
9) Fatta salva la possibilità per l’Utente di avanzare richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 37, eventuali dispersioni di acqua nell’impianto interno che hanno dato luogo a consumi regolarmente misurati dal contatore sono interamente addebitati all’Utente alle tariffe approvate dall’Agenzia, anche nel caso di mancate letture o ritardate fatturazioni da parte del Gestore.
Art. 31 - Anticipo o deposito cauzionale
1) All’atto della stipula del contratto di fornitura, l’Utente deve versare un anticipo o deposito cauzionale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell’Utente stesso.
2) Tale importo sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.
3) Per le utenze che scelgono la domiciliazione bancaria o postale, all’atto della stipula del contratto, non è dovuto alcun anticipo o deposito. Nel caso in cui la domiciliazione venga attivata in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, l’importo relativo ad anticipi e depositi sarà rimborsato assieme agli interessi maturati, nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.
4) In caso di revoca della domiciliazione, il Gestore provvederà all’addebito dell’anticipo o deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.
5) In caso di cessazione del rapporto di utenza tale importo sarà rimborsato con l’ultima fattura utile assieme agli interessi maturati.
6) L’anticipo o deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell’importo totale della morosità pregressa.
Art. 32 - Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento
1) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente inviate, nei tempi indicate sulle fatture stesse.
2) Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolate in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall’Utente.
3) Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Gestore applica gli interessi di mora, nella misura stabilita nella Carta dei Servizi, addebitandoli su successiva fattura.
4) Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore provvederà ad inviare all’Utente mediante raccomandata gli estremi o la copia delle fattura non pagata con il preavviso di chiusura, informandolo delle modalità per evitare la sospensione.
5) Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio.
6) Il ripristino della fornitura avverrà entro i termini previsti dalla carta del servizio una volta eseguito il pagamento, comprensivo di tutte le spese sostenute dal Gestore.
7) L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
8) Nel caso di contatore non accessibile per responsabilità dell’Utente o nel caso in cui a seguito di verifica dei sigilli il contatore risultasse abusivamente aperto il Gestore potrà effettuare la disattivazione della fornitura mediante le soluzioni ritenute più idonee.
9) Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa.
10) Nel caso di subentro ad Utente moroso, il Gestore potrà richiedere al nuovo Utente una dichiarazione di estraneità al precedente debito, eventualmente corredata da documentazione attestante tale estraneità. In ogni caso il subentrante non potrà essere una persona che di fatto già occupava a qualunque titolo l’immobile se prima non avrà provveduto all’intero saldo del debito.
Art. 33 - Consumi industriali
1) Il Gestore, previo parere dell’Agenzia, può adottare le seguenti misure nei confronti di grandi utenze:
- stabilire un consumo massimo per ogni contratto e fissare le modalità da seguire per il prelievo dell'acqua;
- fissare uno specifico impegno contrattuale determinato caso per caso;
- fissare altri criteri per l’interruzione della fornitura diversi da quelli previsti dal Regolamento.
Art. 34 - Addebiti vari
1) Gli utenti, laddove se ne verifichino le condizioni, sono tenuti al pagamento dei seguenti addebiti:
- corrispettivo per la verifica del contatore a richiesta dell’Utente;
- corrispettivo per la verifica del livello di pressione;
- anticipo o deposito cauzionale;
- addebiti per interessi di ritardato pagamento o rateizzazione;
- costi di allacciamento o per modifiche o soppressione dello stesso;
- corrispettivo per le volture dell’utenza;
- corrispettivo per chiusura/apertura del contatore;
- corrispettivo per lettura richiesta dall’utente.
2) Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e loro eventuali aggiornamenti sono disciplinati dall’Agenzia nella Convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato e resi pubblici dal Gestore.
Art. 35 - Ulteriori casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
1) Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d’emergenza idrica, senza che l’Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2) La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri;
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) prelievi abusivi;
d) cessione dell’acqua a terzi;
e) irregolarità nell’installazione degli impianti in proprietà privata;
f) opposizione dell’Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell’Azienda;
g) opposizione dell’Utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore;
h) in caso di pericolo per persone o cose o di pregiudizio all’erogazione del Servizio idrico;
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale affidate al gestore, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) allacciamento diretto senza contatore.
3) Nei casi a), b), e), g) j) la sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’Utente non abbia provveduto. Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i); non è invece dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h).
4) Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l’Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l’Azienda potrà rimuovere il contatore e/o effettuare il sezionamento dell’allacciamento con oneri a carico dell’Utente.
Art. 36 – Fondo fughe
1) L’utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e altre anomalie in genere nei propri impianti e apparecchiature, che possano provocare dispersioni di acqua e/o elevati consumi.
2) In caso di fughe occulte nella rete privata, l’utente può avanzare richiesta di concessione di rimborso, secondo quanto disciplinato dal “Regolamento per l’accesso al fondo per la concessione dei rimborsi all’utenza in caso di fughe occulte nella rete privata” (Fondo Fughe) allegato al Regolamento.
3) Il Gestore non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite e si riserva di chiedere il risarcimento di eventuali danni patiti.
PARTE III – FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 37 - Oggetto del Regolamento
1) Il presente Regolamento, in attuazione della normativa vigente in materia richiamata al successivo art. 38, stabilisce:
- le norme tecniche e comportamentali per l’allacciamento alla rete fognaria pubblica nera o mista e il successivo utilizzo;
- le procedure e le modalità del procedimento di autorizzazione e di ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- le modalità per il controllo degli scarichi che si immettono in pubblica fognatura per verificare l’accettabilità degli stessi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati e la tariffa applicata;
- i limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura di acque reflue industriali in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e/o della rete fognaria;
- la disciplina dei conferimenti di rifiuti costituiti da acque reflue;
- la disciplina della gestione amministrativa dell'utenza.
2) Le norme contenute nel presente Regolamento sostituiscono ogni norma, relativa alle stesse materie, contenute in atti regolamentari preesistenti approvati dai Comuni.
Art. 38 - Normativa di riferimento
1) Il Regolamento viene adottato in applicazione delle seguenti normative:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Delibera di Giunta Regionale 1053/2003 “Indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999,
n. 152)”, con riferimento al punto 8 “Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”, nel caso di recapito nelle reti fognarie miste o nere afferenti al Servizio Idrico Integrato;
- Delibera di Giunta Regionale 18 Dicembre 2006 n. 1860 “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G. R. n. 286 del 14/02/2005”.
Art. 39 - Definizioni
1) Agli effetti del Regolamento, oltre tutte quelle di cui all'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 valgono le seguenti definizioni:
a) opere afferenti al Servizio Idrico Integrato: acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica finalizzate alla gestione del S.I.I.; altre infrastrutture analoghe realizzate dai soggetti a cui sia stata affidata la gestione sulla base di apposita Convenzione con l’Agenzia. Le reti, le opere e gli impianti sono individuati in apposito inventario, che il Gestore mantiene aggiornato e rende disponibile in qualunque momento all’Agenzia ed ai Comuni.
b) reti fognarie pubbliche del Servizio Idrico Integrato: reti fognarie destinate all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati urbani definiti ai sensi di legge. Esse si distinguono in:
- reti fognarie nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali e delle acque derivate dalle opere di presa
che intercettano le fognature miste; ai sensi del Regolamento le reti fognarie nere si distinguono ulteriormente in:
⮚ reti fognarie nere di tipo A: se collettate direttamente all’impianto di depurazione;
⮚ reti fognarie nere di tipo B: se collettate a fognature miste, che recapitano all’impianto di depurazione mediante opera di presa dotata di scolmatore per le portate meteoriche eccedenti la quota da derivare all’impianto stesso;
- reti fognarie miste (o unitarie), quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica;
c) insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli allacciati alla rete fognaria pubblica e quelli prospicienti ad una strada, o comunque gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica a gravità, distante non più di 20 metri dal confine di proprietà.
d) impianto di depurazione: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:
- impianti di depurazione primari oppure di 1° livello, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;
- impianti di depurazione secondari oppure di 2° livello, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali;
- impianti di depurazione avanzati oppure di 3° livello, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti di secondo livello.
e) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
f) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
g) scarico provvisorio: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminati);
h) acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio: acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ...) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali;
i) acque di prima pioggia: i primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;
j) acque di seconda pioggia: acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;
k) acque reflue di dilavamento: acque meteoriche che dilavano superfici scoperte destinate ad attività commerciale o di produzione di beni, nonché le relative pertinenze, nei casi in cui il
dilavamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell’arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi;
l) acque reflue industriali assimilate alle domestiche: quelle definite assimilate dall’art. 101, co. 7, del D. Lgs. 152/2006 e dalla Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
m) allacciamento: tratto di tubazione che assicura la connessione tra l’utenza Titolare dello scarico e il collettore fognario pubblico, dal punto di consegna fino al punto di innesto sulla condotta stradale.
n) punto di consegna: il punto di consegna, o terminale di recapito, segna la fine della condotta di allacciamento e l’inizio del tratto di proprietà privata. Esso di norma è individuato al confine della proprietà servita, immediatamente prima del pozzetto di collegamento. In casi eccezionali, qualora imposto da necessità tecnico operative, il punto di consegna può essere collocato all’interno o all’esterno della proprietà privata. Nel caso la rete pubblica attraversi la proprietà del richiedente, il punto di consegna è posto alla distanza di 2 metri dal punto di innesto.
o) allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento;
p) scarico esistente: scarico domestico, industriale o assimilato già accettato/autorizzato alla data di entrata in vigore del Regolamento e attivato in conformità ai Regolamenti di Fognatura previgenti;
q) Titolare dello scarico: soggetto Titolare della attività che determina lo scarico di acque reflue industriali e assimilate;
r) Regolamento di fognatura previgente: Regolamento valido prima della entrata in vigore del presente Regolamento, redatto in conformità alla Legge 319/1976 o al D. Lgs. 152/1999.
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE
Art. 40 - Criteri generali e classificazioni degli scarichi
1) Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue sono classificati in:
a) scarichi di acque reflue domestiche: scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;
b) scarichi di acque reflue industriali: scarichi di qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
c) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: scarichi di acque reflue ai sensi dell’art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/03.
2) Con riferimento alla lettera c) del comma 1), sono assimilate alle domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata di acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e inferiori ai valori limite della tabella 1, punto 5, della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003, riportata nella tabella 4 dell’allegato C;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
3) Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D. Lgs. 152/2006, non rientrano nel criterio di assimilazione di cui al comma 2), gli scarichi finali di sostanze pericolose, come definite al comma 4). Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.
4) Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e quelle riportate nell'allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 (sostanze pericolose "diverse") e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.
5) Fatte salve le decisioni dell’Autorità competente in sede di autorizzazione degli scarichi non domestici e quanto precisato nei commi precedenti in ordine all’assimilabilità a scarichi domestici, si riporta nella tabella 3 dell’allegato C uno schema di riferimento orientativo per la classificazione degli scarichi delle attività produttive, industriali e commerciali.
6) I nuovi scarichi di acque reflue nella rete fognaria sono ammessi subordinatamente alla verifica, da parte del Gestore, della conformità dello scarico, della compatibilità con la capacità idraulica della rete, della capacità funzionale degli scolmatori e della potenzialità depurativa residua dell’impianto di depurazione asservito alla pubblica fognatura.
7) Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente:
- gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) sono sempre ammessi, nell’osservanza delle norme fissate dal Regolamento. In particolare, per le acque reflue assimilate alle domestiche il nullaosta allo scarico da parte del gestore è rilasciato sulla base degli indirizzi di cui al punto 2.3 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003;
- gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettere e), f) devono essere autorizzati, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006, seguendo la procedura di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento.
Capo I – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Art. 41 - Richiesta di allacciamento
1) Chiunque intenda realizzare un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura deve inoltrare la richiesta di “nulla osta per allacciamento” al Gestore, utilizzando le schede riportate nell'allegato A al Regolamento. Tale richiesta è da inoltrare anche nei seguenti casi:
- collegamento di una fognatura privata interna ad un allacciamento esistente mai utilizzato,
- regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma non accettato/autorizzato ai sensi del Regolamento previgente,
- modifica degli impianti fognari interni già allacciati nei termini previsti all’art. 46 e nell’allegato B al Regolamento.
2) Entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, il Gestore riscontra la richiesta e in caso di assenso (nulla osta per allacciamento) fornisce al richiedente:
- le indicazioni tecniche e operative necessarie da rispettare per la realizzazione e l’eventuale adeguamento delle reti fognarie interne private;
- le prescrizioni per la realizzazione dell’allacciamento e il preventivo per l’esecuzione dell’innesto, se non già presente, da considerare nel caso di allacciamento eseguito dal privato;
- il preventivo per la realizzazione dell’intero allacciamento, da considerare nel caso di allacciamento eseguito dal Gestore;
3) Di norma è previsto un unico allacciamento per ciascun fabbricato. Eventuali allacciamenti ulteriori al servizio del medesimo fabbricato od insediamento dovranno espressamente essere autorizzati dal Gestore. Nel caso di fabbricati con più proprietari, la domanda di nulla osta per allacciamento dovrà essere presentata da un solo soggetto proprietario in rappresentanza degli altri o dall’amministratore se presente.
4) In presenza contemporanea di fognature pubbliche nere e miste entrambe collettate all’impianto di depurazione, l’allacciamento delle acque reflue sarà collegato prioritariamente alla rete fognaria nera. Su espressa e motivata richiesta del Titolare dello scarico, il Gestore può concedere il nulla osta all’allaccio totale o parziale dei reflui del fabbricato alla rete mista collettata al depuratore.
5) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del comma 2 dell’art. 40, devono presentare al Gestore contestualmente alla richiesta di allacciamento, dichiarazione con annessa documentazione comprovante che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati agli scarichi delle acque reflue domestiche. Il Gestore si riserva il diritto di richiedere al Titolare dello scarico ulteriore documentazione per accertamenti sulla natura dello scarico, ai fini del rilascio del benestare allo scarico. Il Gestore può verificare in qualunque momento il mantenimento delle caratteristiche che ne hanno determinato l’assimilazione.
Art. 42 - Realizzazione dell’allacciamento
1) Il punto di consegna o terminale di recapito sono di norma concordati con il Titolare dello scarico o con il tecnico da esso designato, sulla base della configurazione della rete fognaria pubblica, della necessità di rispetto dei sottoservizi esistenti e delle prescrizioni impartite dagli Enti proprietari o concessionari della strada o delle aree pubbliche dove sarà realizzato l’allacciamento.
2) Nel caso sia già presente un allacciamento al lotto o al fabbricato, ancorché mai utilizzato, che presenti per l’utenza condizioni analoghe a quelle normalmente assicurate, sarà prioritariamente utilizzato tale allacciamento. Su richiesta del Titolare, il Gestore può prevedere la predisposizione di un nuovo allacciamento in sostituzione del preesistente. In tal caso sono a carico del Titolare i costi per la dismissione del preesistente allacciamento che sarà eseguita dal Gestore.
3) La realizzazione delle opere che compongono l’allacciamento può essere effettuata:
a) dal Gestore su esplicita richiesta del richiedente,
b) direttamente dal richiedente; resta comunque riservato al Gestore l’esecuzione dell’innesto della tubazione di allacciamento con il collettore fognario pubblico. In tal caso il richiedente, prima di avviare l’esecuzione dei lavori, deve comunicare al gestore la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori.
4) Nel caso in cui il Titolare dello scarico esegua direttamente i lavori di allacciamento anche per la parte ricadente in area pubblica, l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi. Nel caso in cui sia necessaria la realizzazione da parte del Gestore della predisposizione sul collettore stradale, il Titolare comunque dovrà
attendere la chiusura del cantiere da parte del Gestore, prima di procedere alla propria parte dei lavori.
5) Il Gestore può in ogni momento sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori durante il loro svolgimento, al fine di vigilare che non sia compromesso il regolare funzionamento della fognatura e dell’allacciamento e che i manufatti realizzati risultino conformi alle prescrizioni tecniche impartite. L'Utente pertanto dovrà consentire al personale del Gestore l'ingresso nel cantiere.
6) Il Gestore, su richiesta del Titolare dello scarico, esegue il sopralluogo a scavi aperti e tubo posato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Tale sopralluogo è condizione necessaria per il collaudo positivo delle opere.
7) Al termine dell’esecuzione delle opere da parte del privato, entro 10 giorni dalla richiesta dello stesso il Gestore esegue la verifica (collaudo) del corretto funzionamento e della rispondenza di quanto costruito alle prescrizioni impartite.
8) Se il collaudo finale dell’allacciamento si conclude con esito positivo, il Gestore rilascia al Titolare dell’allacciamento un’attestazione di corretta esecuzione e prende in carico formalmente le opere realizzate in area pubblica, per la successiva gestione e manutenzione.
9) Nel caso il collaudo non si concluda positivamente, entro 10 giorni dallo stesso il Gestore comunica al richiedente la necessità di adeguamento delle opere e i tempi massimi per l’adeguamento stesso, pena la decadenza della richiesta di allacciamento. Il Gestore non assume in carico opere eseguite in difformità dalle prescrizioni impartite o che non abbiano superato la fase di collaudo.
10) La presa in carico da parte del Gestore dell’allacciamento non esime l’esecutore dell’allaccio dalle responsabilità nei confronti dell’Ente proprietario delle strade interessate dai lavori, compresa l’effettuazione di eventuali ripristini che si rendessero necessari.
11) Nel caso di realizzazione di interventi di risanamento ambientale, separazione di reti esistenti e rifacimenti connessi a riqualificazioni urbane il Gestore esegue direttamente sia le opere connesse alla rete fognaria sia gli allacciamenti fino al confine di proprietà.
Art. 43 - Adeguamento di un allacciamento esistente
1) Gli allacci esistenti, definiti alla lettera o) dell’art. 40 del Regolamento, si intendono accettati se eseguiti in conformità ai Regolamenti di Fognatura previgenti, come attestato da idonea documentazione. In caso contrario dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all’allegato B del Regolamento a spese del Titolare dello scarico, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore e con le eventuali deroghe previste al comma 6) dell’art. 46.
Art. 44 - Manutenzione degli allacciamenti
1) Le opere di allacciamento, dalla pubblica fognatura sino al punto di consegna, una volta realizzate rientrano fra quelle afferenti al Servizio Idrico Integrato; pertanto i relativi oneri di gestione e manutenzione sono posti a carico della tariffa.
2) Eventuali oneri per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità delle opere di cui alla lettera a) dell’art. 39, sostenuti dal Gestore a seguito di comportamenti contrari a quanto prescritto dal presente Regolamento, sono posti a carico dell’Utente.
3) Restano a carico del Titolare dell’allaccio tutti gli interventi su tubazioni e impianti di proprietà privata posti a monte del punto di consegna.
Art. 45 - Contributo di allacciamento
1) Per ogni nuovo allacciamento alla pubblica fognatura e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento, il richiedente è tenuto a versare al Gestore un “contributo di allacciamento”, che comprende:
a) gli oneri amministrativi sostenuti dal Gestore per l’istruttoria della domanda;
b) gli oneri sostenuti dal Gestore per l’istruttoria tecnica compresi i sopraluoghi iniziali;
c) gli oneri di esecuzione dei lavori eseguiti dal Gestore, compresa la progettazione, in caso di esecuzione da parte del Gestore;
d) gli oneri per la sorveglianza dei lavori, il sopraluogo finale, il collaudo e le prove di tenuta e l’attivazione dello scarico, in caso di esecuzione da parte del richiedente.
2) In caso di lavori eseguiti dal richiedente, oltre al contributo di allacciamento di cui alle voci a),
b) e d) nulla è dovuto al Gestore.
3) Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono disciplinati dall’Agenzia nella Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato e resi pubblici dal Gestore.
Capo II – SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 7, LETTERE a), b), c), d), DEL D. LGS. 152/2006
Art. 46 - Obblighi e norme tecniche.
1) Gli insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria devono obbligatoriamente conferire i propri scarichi in fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura sono sempre ammessi, purché osservino le disposizioni del presente Regolamento, in particolare quelle contenute nell’allegato B.
2) A seguito del rilascio del nulla osta per allacciamento, di cui ai commi 1) e 2) dell’art. 41, e delle eventuali opere interne di adeguamento, il tecnico incaricato consegna al Gestore la dichiarazione di conformità al Regolamento del sistema fognario interno, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne e dell’eventuale allacciamento eseguito dal privato. A conclusione positiva del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della conformità, il Gestore rilascia un Benestare allo scarico in fognatura.
3) L’attivazione dello scarico o la modifica dello scarico esistente potrà avvenire solo dopo il rilascio da parte del Gestore del “Benestare allo scarico”.
4) Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione devono essere conformi alle norme tecniche di cui all’allegato B.
5) Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni esistenti devono essere resi conformi alle norme tecniche di cui all’allegato B in occasione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d’uso. Tale obbligo non si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d’uso che rispettino contemporaneamente i requisiti di seguito elencati:
a) gli edifici ed installazioni originano unicamente scarichi di acque reflue domestiche;
b) l’edificio è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura e non è stato modificato lo schema fognario dell’edificio;
c) non si determina un incremento quali - quantitativo delle acque reflue prodotte, del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari dell’edificio;
d) gli impianti di trattamento individuale presenti (fosse settiche tipo Imhoff o tradizionali) sono efficienti, di dimensioni adeguate e compatibili con la rete fognaria recapito dello scarico ed è presente, ove prescritto, il sifone “Firenze”.
In tali casi, il tecnico incaricato presenta al Comune di competenza una dichiarazione di conformità con allegata la planimetria catastale, lo schema fognario e copia della autorizzazione rilasciata in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura, utilizzando il modulo compreso in allegato A al Regolamento. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti sia il nulla osta per
l’allacciamento, sia il benestare allo scarico del Gestore. Il Comune invia ogni 6 mesi al Gestore la copia delle dichiarazioni presentate complete degli allegati.
6) Per gli edifici esistenti, su richiesta del Titolare o suo tecnico incaricato, possono essere rilasciate deroghe alle prescrizioni tecniche disposte all’allegato B nei seguenti casi:
- edifici già allacciati alla fognatura senza averne mai fatto richiesta, la cui situazione sia da regolarizzare a livello tecnico – amministrativo;
- edifici da allacciare alla fognatura, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di risanamento conservativo e di cambio di destinazione d’uso;
- edifici da allacciare alla rete fognaria per gli interventi di cui all’art. 63, comma 3)
7) Le deroghe non possono comunque riguardare:
a) l’obbligo della completa separazione delle acque reflue dalle acque di origine meteorica;
b) la dotazione nella colonna delle cucine del pozzetto trappola o degrassatore;
c) la realizzazione del pozzetto con sifone Firenze dotato di ventilazione a monte e a valle;
d) gli obblighi di cui ai punti d), e), h), i), k), l) m) del paragrafo 3.2 dell’allegato B.
8) Si intendono conformi al presente Regolamento tutti gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, come definiti alla lettera p) dell’art. 40, già dotati di autorizzazione o Nulla Osta ai sensi di Regolamenti di Fognatura previgenti, come definiti al punto 16 dell’art. 40 del Regolamento.
Art. 47 - Nuove urbanizzazioni, collaudo funzionale
1) Nelle fognature delle nuove urbanizzazioni l’attivazione degli scarichi privati è vincolata al positivo collaudo funzionale delle fognature di lottizzazione e alla loro messa in esercizio.
Capo III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 7, LETTERE e), f), DEL D. LGS. 152/2006
Art. 48 - Autorizzazione.
1) Gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e), f), del D. Lgs. 152/2006, possono essere ammessi nelle pubbliche fognature purché preventivamente autorizzati e in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. L’autorizzazione è rilasciata al Titolare dell’attività da cui origina lo scarico dal Comune competente per territorio, o dall’Amministrazione provinciale qualora il Titolare sia soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, su parere conforme del Gestore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.
2) Ove tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo.
3) Le nuove immissioni di scarichi industriali e di scarichi assimilati ai domestici sono ammesse solo se rispettano le prescrizioni ed i limiti di accettabilità stabiliti nell’atto di autorizzazione.
4) Il Comune trasmetterà al Gestore e ad ARPA, entro una settimana dal rilascio, copia dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sia per gli scarichi di acque reflue industriali che per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
Art. 49 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
1) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali/assimilate, che intendono allacciarsi alla rete fognaria, devono presentare domanda di autorizzazione al Comune territorialmente competente, secondo le modalità del presente Regolamento e allegando la documentazione prevista nell’allegato
A al Regolamento. Il Comune provvede ad inviare al Gestore e, per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D. Lgs. 152/2006, anche ad ARPA, copia della domanda compresa una copia della documentazione allegata.
2) La domanda di autorizzazione comprende anche la richiesta dell’eventuale allacciamento alla rete fognaria, se necessario.
3) Il Gestore e, nel caso di scarichi di sostanze pericolose, anche ARPA, formula il parere al Comune entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, salvo non vengano richieste integrazioni della documentazione, che danno diritto ad ulteriori 45 giorni.
4) Le determinazioni dell’Autorità competente sono assunte nei modi stabiliti dal proprio Statuto e sono comunicate al richiedente ed al Gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria di cui al comma 3), che devono essere comunicati dal Gestore al Comune.
5) Con il rilascio dell’autorizzazione il Gestore comunica al richiedente le modalità per l’esecuzione dell’eventuale allacciamento.
Art. 50 - Domanda di autorizzazione allo scarico.
1) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali/assimilate deve essere redatta secondo la modulistica di cui all’Allegato A e accompagnata:
- dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e, in particolare, la portata massima di punta, la portata massima giornaliera e la portata complessiva annua, nonché una analisi di caratterizzazione del refluo da scaricare;
- dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse (compresa la planimetria delle reti di scarico in scala adeguata sottoscritta da tecnico abilitato con l’individuazione di tutti i punti di connessione al/ai terminale/i di allacciamento da prevedere nell’atto autorizzativo e, per ognuno di questi, della tipologia di acqua di scarico da autorizzare);
- dalla descrizione dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi;
- dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
- dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
- dalla dichiarazione di assenza di sistemi di stoccaggio e/o diluizione tali da modificare le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico proveniente dal ciclo di lavorazione, salvo diversa prescrizione del Gestore in merito a sistemi di equalizzazione.
2) Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1) deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione, delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
3) Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti dal tecnico e dal Titolare dello scarico.
Art. 51 - Scadenza, rinnovo
1) L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Entro un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista dall’art. 50 del Regolamento. Anche ad autorizzazione scaduta, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini
sopra riportati. Tale principio non vale per gli scarichi che contengono le sostanze pericolose di cui al comma 4 dell’art. 40 del Regolamento.
2) Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
In particolare dovrà essere richiesta nuova autorizzazione quando le modificazioni siano tali che:
- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
- il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 10% il valore originario;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità previsti nell’autorizzazione originaria, o quando, a giudizio del Gestore, le nuove sostanze modifichino in misura apprezzabile il carico inquinante o quando trattasi di nuove sostanze pericolose.
3) Nelle ipotesi in cui debba essere modificato, anche temporaneamente, il punto di scarico in fognatura, seppure senza modifiche delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico stesso, deve essere data comunicazione preventiva al Gestore e all'autorità competente per la verifica della compatibilità dello scarico con il sistema fognario-depurativo e l’adozione dei provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Art. 52 - Parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato
1) Ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico, di un suo rinnovo o di una modifica dei limiti allo scarico, anche in sede di procedimento AIA, il parere di conformità del Gestore è vincolante. In particolare spetta al Gestore la definizione delle prescrizioni tecniche da rispettare e il rilascio di eventuale deroghe, se richieste, dei valori limite delle sostanze derogabili di cui alla tabella 1 e tabella 2, allegato C del Regolamento.
2) Il parere di conformità deve avere i seguenti contenuti minimi:
- idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
- prescrizioni relative alle tipologie di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico;
- prescrizioni relative ai limiti di accettabilità in fognatura;
- adeguatezza e funzionalità di eventuali impianti di pretrattamento;
- conformità ed accessibilità per i controlli del pozzetto di campionamento.
Sono fatte salve, anche se non espressamente riportate nel parere del Gestore e nella autorizzazione, le prescrizioni tecniche di cui all’allegato B al Regolamento.
3) Le modalità di immissione ed i limiti di accettabilità degli scarichi industriali sono definiti, all’atto della formulazione del parere di conformità, in rapporto alla consistenza dell’agglomerato servito dalla rete fognaria, alle caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali delle reti fognarie, degli scolmatori e degli impianti di depurazione, nonché del carico complessivo non domestico di cui sia già stata autorizzata l’immissione nella rete o negli impianti di depurazione, nel rispetto del criteri generali seguenti:
- devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità delle condotte della rete fognaria urbana rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare nella rete stessa in assenza dell’immissione dei reflui da autorizzare;
- il carico inquinante aggiuntivo dei reflui da autorizzare non deve comportare una variazione della classe attuale di consistenza di agglomerato a cui appartiene la rete fognaria di recapito né, in ogni caso, la necessità di un adeguamento della tipologia dell’impianto di depurazione terminale che non sia già previsto nei piani e nei programmi d’investimento approvati dall’Agenzia;
- l’impianto di depurazione terminale della rete fognaria di recapito deve avere un congruo margine di potenzialità non utilizzata rispetto alle condizioni di funzionamento più gravose previste in assenza dell’immissione dei reflui da autorizzare;
- né la rete fognaria né l’impianto di depurazione terminale possono avere funzione di diluizione delle concentrazioni di sostanze non suscettibili di normale riduzione mediante i processi depurativi che si instaurano usualmente nel sistema ricettore;
- l’immissione dei nuovi scarichi non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.
4) Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, i valori limite di accettabilità dei reflui sono stabiliti dal Gestore, in applicazione dei criteri generali di cui al precedente comma
3) ed assumendo a riferimento indicativo i valori per i parametri di qualità riportati nella tabella 1, allegato C.
5) Il Gestore può stabilire limiti più restrittivi di quelli indicati al comma 4) quando ciò sia necessario per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente in condizioni di particolare vulnerabilità o sensibilità del recapito finale, per la tutela delle risorse idriche con specifiche destinazioni funzionali e per la salvaguardia dell’integrità delle infrastrutture e del loro regolare ed economico funzionamento. A tal fine ne dà notizia al Comune, che dovrà recepirli in sede di rilascio/rinnovo/modifica dell’autorizzazione allo scarico.
6) Fermo restando quanto disposto al comma 3), il parere di conformità può prevedere eventuali deroghe, nei casi ammessi dal Regolamento, ai limiti di accettabilità degli scarichi, purché sia assicurato e mantenuto nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici nonché lo smaltimento dei fanghi residui dei depuratori terminali in conformità alla normativa vigente.
7) In caso di presenza di impianto con trattamento inadeguato al trattamento richiesto o nel caso in cui lo scarico determini un cambio di classe dell’agglomerato, il Gestore può negare il permesso senz’altra motivazione o prevedere, anche per scarichi assimilabili ai domestici, prescrizioni speciali o restrizioni allo scopo di assicurare e mantenere nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici.
8) Il parere di conformità può prevedere disposizioni più restrittive di quelle contemplate dal Regolamento in ordine ai limiti di accettabilità di determinate sostanze o anche fissare limiti o divieti di immissione per sostanze non contemplate quando l’immissione di tali sostanze possa, a parere insindacabile del Gestore, essere pericolosa per gli operatori addetti alla gestione o determinare dei rischi per le reti fognarie e gli impianti di depurazione.
9) Ferme restando le norme di legge imperative, il Gestore ha facoltà di indicare nel parere, specialmente nei casi di deroghe di cui al precedente comma 3), quali disposizioni hanno carattere provvisorio e sono suscettibili di revoca o successive modifiche ed integrazioni sulla base degli esiti dei controlli eseguiti dopo l’attivazione dello scarico.
10) In fase di istruttoria delle domande di autorizzazione il Gestore può richiedere il preventivo parere all’ARPA ed è tenuto ad assumerlo incondizionatamente, nel proprio parere di conformità, qualora lo scarico contenga o possa verosimilmente contenere sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose.
Art. 53 - Revoca dell’autorizzazione allo scarico
1) Il Gestore può chiedere al Comune competente la revoca dell’autorizzazione allo scarico mediante attivazione della procedura di cui all’art. 69, qualora:
- le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell’eventuale impianto di trattamento aziendale risultino non conformi al Regolamento o, comunque, difformi da quanto stabilito nell’atto autorizzativo in vigore;
- gli accertamenti analitici, eseguiti su campioni prelevati da scarichi di acque reflue classificate come assimilabili a domestiche nell’autorizzazione allo scarico, non confermino tale classificazione;
- si constatino difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo.
Art. 54 - Divieto di diluizione degli scarichi industriali.
1) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab. 5 dell’All. 5 del D. Lgs. 152/2006.
2) In sede di istruttoria il Gestore, o altra Autorità preposta al controllo, può prescrivere che scarichi parziali contenenti tali sostanze subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. e/o può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
3) L’immissione nella rete fognaria interna degli scarichi di acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento. Qualora detto scarico sia separato dallo scarico generale dello stabilimento, lo stesso è soggetto ad autorizzazione ed assoggettato ai valori limiti di emissione previsti dal Regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali.
Art. 55 - Accessibilità degli scarichi industriali
1) Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente e del Gestore, nel punto stabilito per la verifica e la misurazione di cui al comma 3 del successivo art. 68. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto per gli scarichi di sostanze pericolose, viene effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura pubblica. Allo scopo i titolari sono tenuti ad installare un idoneo pozzetto di campionamento, conforme allo schema tecnico fornito dal Gestore.
Art. 56 - Scarichi da attività sanitaria
1) Gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti utilizzati per il ricovero o la cura di pazienti affetti da patologie infettive, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione, oltre ad eventuali altri trattamenti per il rispetto dei limiti di accettabilità tabellari quando previsti.
Art. 57 - Acque meteoriche
1) Sono oggetto di questo Regolamento le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 286/2005, limitatamente al punto 8 “Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”, nel caso di recapito nelle reti fognarie miste o nere afferenti al Servizio Idrico Integrato.
2) Sono vietati gli scarichi in fognatura nera delle acque di origine meteorica con eccezione di quelle previste al successivo art. 58.
Art. 58 - Acque di prima pioggia e di dilavamento
1) Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e al punto 8 della Direttiva di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 286/05, agli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi, per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e siano dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito in rete fognaria.
2) Le acque di prima pioggia raccolte dalle fognature interne negli stabilimenti o insediamenti di cui al comma 1) sono soggette al regime di autorizzazione e a tutte le disposizioni del Regolamento previste per gli scarichi industriali.
3) Fatte salve le eventuali prescrizioni di ulteriori sistemi di accumulo e/o trattamento in sede di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Regolamento, è fatto obbligo, in linea generale, posizionare adeguati sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia), a monte dell’immissione nelle fognature pubbliche, per gli stabilimenti e insediamenti in cui si svolgono attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4) Tutte le opere relative ai sistemi di accumulo e/o trattamento delle acque di prima pioggia devono essere realizzate e gestite a cura e spese del Titolare dello scarico e i manufatti devono, in ogni caso, essere posizionati all’interno delle aree private.
5) Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia sono soggetti all’approvazione preventiva del Gestore, che darà le prescrizioni vincolanti ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria recettrice.
6) In particolare, lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia, se autorizzato con provvedimento specifico disgiunto da quello dello scarico delle altre acque reflue prodotte dallo stabilimento/insediamento, dovrà essere dotato di un misuratore di portata delle caratteristiche prescritte dal Gestore e di un sistema di regolazione della portata che consenta lo svuotamento in fognatura entro 48-72 ore dopo l’evento piovoso, con una portata compatibile con la capacità del sistema fognario depurativo a valle dello scarico.
7) Le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle raccolte dai tetti e quelle in generale di dilavamento non classificate come acque di scarico, devono essere convogliate alla fognatura bianca, o direttamente ai corpi idrici recettori se presenti.
8) Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali.
Art. 59 - Impianti di pretrattamento
1) Il Gestore può prescrivere agli utenti, in conformità alla disciplina regionale ed ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 152/2006, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue. Gli impianti di pretrattamento adottati, o eventualmente imposti agli utenti, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.
2) Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore ed al Comune. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Gestore, cui va formalmente comunicata la data dell'intervento.
Art. 60 - Scarichi tassativamente vietati
1) Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal Regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa,
ecc.;
d) sostanze tossiche che, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, possano costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° C e i 38° C, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto alla manutenzione o per l’ambiente.
2) L'inosservanza degli elencati divieti espone il Titolare dell’autorizzazione a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 per lo smaltimento incontrollato di rifiuti.
Art. 61 - Sversamenti accidentali
1) Il Titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell’incidente.
Art. 62 - Scarichi di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti
1) In conformità a quanto previsto al punto 6, comma 1, della Delibera di Giunta Regionale 1053/2003, gli scarichi in fognatura o con condotta dedicata e diretta di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti danno luogo a scarichi “di acque reflue industriali” ovvero “di sostanze pericolose”. A titolo esemplificativo, ricadono in questa tipologia di scarichi, i seguenti:
- scarichi di piattaforme per il trattamento chimico – fisico dei rifiuti;
- scarichi di percolati di discarica, anche per discariche esaurite o dismesse;
- scarichi di impianti di compostaggio o recupero.
2) Per questi scarichi, il cui carico veicolato in fognatura deve essere compatibile con il processo biologico di depurazione, si applicano i limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato C al Regolamento. In presenza di capacità residua dell’impianto di depurazione, calcolata con le modalità riportate in allegato E, su espressa richiesta del Titolare dello scarico, tali limiti possono essere derogati di norma limitatamente ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e del carico di azoto e fosforo. Possono altresì essere derogati, previa verifica della capacità di rimozione del carico delle singole sostanze da parte dell’impianto di depurazione ricevente, i parametri di cui alla nota 1, tab. 2, dell’allegato C del Regolamento.
3) Tenuto conto della particolare caratteristica dello scarico, anche in relazione alla presenza delle sostanze di cui alla tabella 2 dell’allegato C del Regolamento, per tale tipologia di impianti l’autorizzazione allo scarico sarà seguita da apposita convenzione concordata con l’Agenzia.
Capo IV ADEGUAMENTI ED ESTENSIONI DEL SISTEMA FOGNARIO – DEPURATIVO
Art. 63 - Separazione degli scarichi
1) Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i Titolari di scarichi in rete fognaria, di separare nel sistema fognario interno le acque di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa. In particolare è assolutamente vietato lo scarico delle acque reflue in fognatura bianca.
2) Nelle zone servite da sole fognature miste, l’obbligo di cui al comma 1) è valido per i nuovi scarichi; per quelli esistenti, il medesimo obbligo sussiste dal momento dell’effettuazione di interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d’uso del fabbricato da cui gli scarichi originano.
3) In caso di separazione di una preesistente pubblica fognatura di tipo misto, l’obbligo di cui al comma 1) riguarderà altresì tutti gli scarichi provenienti dai fabbricati esistenti allacciati alla rete mista; i titolari di tali scarichi sono tenuti pertanto a provvedere agli interventi di adeguamento necessari, secondo le prescrizioni e i termini impartiti dal Gestore con comunicazione scritta alle utenze interessate. Dalla data della comunicazione, i termini per la presentazione della domanda di nullaosta all’allaccio sono di almeno 45 giorni e i termini per l’esecuzione dei lavori sono pari ad almeno 6 mesi.
4) In caso di inadempienza rispetto ai modi e ai termini indicati, il Gestore richiede al Comune territorialmente competente l’emissione di apposite ordinanze relativamente ai fabbricati che non si sono adeguati, fornendo idonea documentazione circa i fabbricati da assoggettare al provvedimento. Il Comune disciplina con proprio provvedimento la procedura per l'emanazione delle ordinanze. Laddove il Comune non adotti un proprio provvedimento, il procedimento per l’emissione delle ordinanze è avviato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Gestore.
TITOLO III – TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE o RIFIUTI E MATERIALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE.
Art. 64 - Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue presso impianti di depurazione.
1) Nel rispetto di quanto previsto all’art. 110, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 il Gestore può accettare rifiuti e materiali presso gli impianti di trattamento di acque reflue urbane afferenti al Servizio Idrico Integrato individuati nell’allegato F, limitatamente alle tipologie e nel rispetto delle condizioni riportate nel medesimo allegato.
2) La quantità di rifiuti che può essere conferita è determinata dal Gestore previa verifica della capacità residua, dell’impianto di depurazione, tenuto conto della potenzialità teorica, dello stato di manutenzione, dei parametri di funzionamento e del carico afferente tramite fognatura, come stabilito nell’allegato E.
3) Xxxx’accettazione il Gestore terrà conto del seguente ordine di priorità:
- materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e dei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane del Servizio Idrico Integrato presenti nel territorio dell’Ambito;
- materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria di sistemi privati di trattamento delle acque reflue domestiche nel territorio dell’ambito;
- scarichi industriali dal territorio dell’ambito;
- fanghi provenienti dagli impianti minori e dalle fosse imhoff del Servizio Idrico Integrato presenti in altri Ambiti territoriali.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 65 - Tariffa di fognatura e depurazione
1) L’Utente allacciato alla pubblica fognatura è tenuto a pagare, nei modi e nei tempi riportati nella Carta del Servizio, la tariffa del servizio comprensiva della quota di fognatura e depurazione, quest’ultima se dovuta, determinata dall’Agenzia sulla base del Metodo Tariffario vigente.
2) Il pagamento della quota di fognatura e depurazione esenta l’Utenza dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente richiesta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
3) L’addebito della tariffa di fognatura e depurazione è effettuato di norma con la stessa bolletta con cui è addebitato il servizio acquedotto, fatta salva la possibilità di differente pattuizione tra Gestore ed Utente nei casi di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 4).
4) Ai fini del calcolo della Tariffa, il volume di acqua scaricato in fognatura è determinato con le modalità di seguito indicate:
a) per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da utenze allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato, la quantità di acqua scaricata è determinata in misura pari al volume di acqua fatturato.
b) per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da utenze allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato e che non prelevano da altre fonti, la quantità di acqua scaricata si assume pari al volume di acqua fatturato, fatta salva la possibilità per il Gestore di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cura e spese del Titolare dello scarico;
c) per gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e assimilate provenienti da utenze non allacciate agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato o che comunque utilizzano anche risorse idriche prelevate autonomamente da altre fonti, la quantità di acqua scaricata è determinata sulla base dell’autodenuncia annuale di cui all’art. 66. Resta salva la possibilità per il Gestore di imporre la messa in opera di idonei misuratori di portata degli scarichi terminali, a cura e spese del Titolare dello scarico.
5) La quantificazione, l’imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa sono soggette alle disposizioni di legge vigenti e alle modalità previste nella Carta del Servizio.
Art. 66 - Autodenuncia annuale
1) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche, che provvedono all’approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, su apposito modello riportato nell’allegato A del Regolamento, i seguenti dati:
- lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell’anno precedente;
- quantitativo, espresso in metri cubi, prelevato nell’anno precedente.
2) I titolari di scarichi di acque reflue industriali e assimilate sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso dell’ apposito modello riportato nell’allegato A. In particolare la denuncia dovrà riportare:
- i volumi prelevati da pubblico acquedotto;
- i volumi prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto (pozzi, acque superficiali);
- i volumi misurati con contatore allo scarico, dove presente.
3) In caso di assenza o malfunzionamento, nel corso dell’anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno applicati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali, ecc.) misurati mediante il contatore di utenza del Gestore, per quanto riguarda il prelievo dal pubblico acquedotto, e mediante misuratori al prelievo, comunque obbligatori per legge, da predisporre a cura e carico del Titolare, per quanto riguarda le altre forme di approvvigionamento idrico.
4) Il Gestore potrà predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle pubbliche autorità territorialmente competenti, per quanto attiene ad aspetti sia quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle tariffe, accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.
Art. 67 - Oneri per attività non comprese in tariffa
1) Sono soggette ad oneri a carico del richiedente, non compresi in tariffa, le seguenti attività effettuate dal Gestore a favore del richiedente/Utente:
a) istruttoria tecnico amministrativa relativa al rilascio di nulla osta all’allaccio e di Benestare allo scarico;
b) esecuzione di lavori, controlli e collaudi per la realizzazione o la modifica dell’allacciamento;
c) istruttoria tecnico amministrativa relativa al rilascio di pareri ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni o di rinnovi di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.
2) Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono disciplinati dall’Agenzia nella convenzione per l’affidamento e resi pubblici dal Gestore.
TITOLO V – CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI
Art. 68 - Accertamenti e controlli
1) Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature, il Gestore, ai sensi degli artt. 128 e 165 del D. Lgs. 152/2006, organizza un servizio di controllo, secondo le modalità previste nella Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta con l’Agenzia, avvalendosi di proprio personale e delle proprie strutture di laboratorio chimico e biologico per le attività di accertamento e campionamento, per l’espletamento delle analisi di personale incaricato e di strutture private convenzionate.
2) Il Gestore esegue il controllo di propria competenza delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi industriali e assimilati a domestici, sia direttamente nei punti di scarico sia lungo le reti fognarie, in sezioni di propria scelta.
3) I controlli diretti delle caratteristiche degli scarichi sono compiuti in apposito pozzetto installato nei punti indicati dall’atto di autorizzazione allo scarico e, se non specificato, nel pozzetto posto immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura. Nel caso in cui le acque reflue dello stabilimento contengano o possano contenere le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/2006, il punto di controllo si intende stabilito subito a valle dell’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di pretrattamento eventualmente presente.
4) I punti di controllo di cui al comma 2 e 3 devono essere in posizione resa facilmente accessibile al personale incaricato per tutte le operazioni necessarie e, comunque, in luoghi a disposizione del Titolare dello scarico.
5) Quando i controlli hanno lo scopo di accertare la rispondenza dello scarico ai limiti stabiliti dall’autorizzazione o il valore dei parametri necessari per l’applicazione della tariffa, tutti i prelievi devono essere suddivisi in due campioni contenuti in recipienti sigillati, uno dei quali è consegnato al Titolare dello scarico o ad un suo delegato. Il prelievo e l’analisi dei campioni sono effettuati secondo le procedure indicate al paragrafo 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.
6) Quando sia necessario, a giudizio del personale incaricato dei controlli, per migliori accertamenti di cui al comma 2, possono essere effettuati saggi, prelievi e misurazioni sulle linee di produzione e sui materiali coinvolti nei processi produttivi, specialmente nei casi in cui siano
stabiliti all’autorizzazione limiti riferiti ai quantitativi di materie prime o di prodotti o quando siano state date prescrizioni speciali.
7) I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico o sulle acque primarie utilizzate nei processi produttivi e nelle attività accessorie.
8) Al personale incaricato dei controlli deve essere prodotta, a richiesta, la documentazione relativa all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente, completa di tutti gli allegati. In mancanza, il Gestore ne dà comunicazione all’Autorità competente, per gli accertamenti della posizione del Titolare dello scarico e per l’assunzione di eventuali provvedimenti, in caso di irregolarità, inclusa la denuncia alle altre Autorità competenti ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 152/2006.
9) Di tutte le operazioni eseguite durante i controlli è redatto apposito verbale, un esemplare del quale è consegnato sul posto al Titolare o a suo delegato. Nel verbale devono essere indicate anche eventuali irregolarità riscontrate, fatte salve le successive risultanze delle analisi dei campioni, che sono comunicate al Titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione.
10) Il Gestore comunica, nel più breve tempo possibile, al Comune e, per opportuna conoscenza, alla sezione di ARPA competenti per territorio, le difformità o irregolarità, rispetto a quanto disposto nell’autorizzazione o dalla normativa vigente, accertate durante le operazioni di controllo nello stabilimento o a seguito delle analisi dei campioni ivi prelevati, per l’assunzione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 152/2006.
11) Quando il Gestore riscontri valori anomali dei parametri di qualità in uno o più punti della rete fognaria pubblica, riconducibili a immissioni illegittime di reflui o di rifiuti, senza potere individuare la provenienza delle immissioni o la causa delle anomalie, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Provincia competenti per territorio, con riserva di denuncia contro ignoti all’Autorità giudiziaria nel caso che le anomalie fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica.
12) Il Gestore ha facoltà di eseguire i controlli di cui al presente articolo anche ai fini della redazione e della conservazione del catasto degli scarichi produttivi nella pubblica fognatura. In tal caso ha diritto ad ottenere dal Titolare dello scarico tutte le informazioni rilevanti, anche mediante compilazione di appositi questionari.
13) Tutte le informazioni raccolte dal Gestore in occasione dei controlli di cui al presente articolo sono trattate ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
14) Il Gestore procederà a comunicare all’Autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato accertato nell'esercizio dell’attività di controllo.
Art. 69 - Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico
1) Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui alla parte terza, sezione II, titolo V, del D. Lgs. 152/2006, nonché delle norme di cui all'art. 71 del Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico il Comune, su indicazione del Gestore o di altra autorità competente al controllo, procede, secondo la gravità dell’infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono esser eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
- alla revoca dell’autorizzazione in casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
2) Per motivi di somma urgenza, per gravi e comprovati motivi di rischio ambientale, il Gestore potrà adottare tutti i provvedimenti necessari, compresa la interruzione degli scarichi nelle more della successiva formalizzazione da parte della competente Autorità Comunale.
Art. 70 - Danno ambientale
1) Ai sensi dell’art. 305 del D. Lgs. 152/2006, quando si è verificato un danno ambientale l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità competenti, con gli effetti ivi previsti e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; deve inoltre adottare tutte le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306 del D. Lgs. 152/2006.
Art. 71 - Sanzioni
1) Chiunque proceda o effettui comunque interventi sulle reti pubbliche di fognatura senza aver rispettato le procedure contenute nel Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa. Sono punite con sanzione amministrativa le violazioni al presente regolamento per le quali non sono specificatamente previste sanzioni amministrative da norma di legge, salvo che il fatto costituisca reato, e precisamente:
- chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognature senza il "benestare allo scarico" in conformità al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00;
- chiunque effettui allacciamenti in pubblica fognatura senza rispettare le prescrizioni stabilite agli articoli 41 e 42 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 500,00;
- l'inottemperanza all'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 63 è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00;
2) Le violazioni, che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, sono accertate e contestate dai soggetti legittimati a norma di legge, nonché da personale abilitato del Gestore, secondo quanto stabilito negli atti normativi in materia di sanzioni amministrative dei Comuni. L'applicazione delle sanzioni medesime e l'introito dei relativi proventi spettano al Comune competente per territorio
3) Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa:
• art.7-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.),
• D. Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi,
• L.689 del 24/11/1981.
4) Per quanto non espressamente normato al comma 1), si dovrà fare riferimento a quanto stabilito
dallo Statuto e dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative vigenti presso l’Amministrazione Comunale territorialmente competente.
5) Resta fermo l’obbligo di risarcimento, ai sensi dell’art.2043 c.c., per il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto.
6) Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento vengono disciplinate dalla normativa vigente.
7) Resta fermo quanto previsto dall'art.650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 72 - Divieto di cessione a terzi dell’uso dell’allacciamento
1) L’Utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l’utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.
Art. 73 - Immissione di acque da altri sistemi idraulici
1) Chiunque intenda effettuare scarichi saltuari di acque provenienti da altri corpi idrici o da sistemi di drenaggio, quali ad esempio le acque prelevate mediante impianti per il controllo della quota della falda acquifera (well-point e pozzi drenanti), nelle reti fognarie del Servizio Idrico Integrato, è tenuto a richiedere il benestare del Gestore e a corrispondergli un canone stabilito ai sensi del successivo comma 3).
2) Il Gestore, sentito il Comune interessato, esprime il benestare. Il Gestore comunica all’Agenzia, annualmente, le informazioni riguardo alle autorizzazioni rilasciate, ai volumi di acqua accettati nella rete e all’entità delle somme incassate come canone.
3) Il canone è stabilito dal Gestore in accordo con l’Agenzia.
4) L’Agenzia ed il Comune possono vietare le immissioni di acque di cui al comma 1) quando esse possano avere effetti negativi sulla gestione delle fognature o dei depuratori terminali e quando non siano state adottate, a spese del Gestore o di chi è interessato all’immissione, le misure appropriate ad evitare gli effetti negativi medesimi.
ATO 8
Forlì - Cesena
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Allegato A Modulistica
HERA FORLI’-CESENA s.r.l.
socio unico XXXX S.p.A. Sede: Xxx X. Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx (XX)
tel. 0000.000000 fax 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx
Rich. N° /
O.d.L N°
RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Il sottoscritto (1) C.F. residente in Via n. tel. CAP Comune Prov. in qualità di (2) per conto della proprietà/utilizzatore Sig./Soc. (3) C.F./P. IVA residenza /Sede Sociale in Via n. tel. CAP Comune Prov.
CHIEDE
al Gestore del Servizio Idrico Integrato il Rilascio del NULLA OSTA all’Allacciamento di Scarichi di Acque Reflue Domestiche alla Pubblica Fognatura per l’immobile ad uso: (4)
A tale scopo comunica di aver scelto quale Tecnico incaricato per controllare e certificare la conformità dei lavori il(6)
di
ubicato nel Comune di CAP Prov. Località Via n°
distinto al N.C.T. al Foglio mapp. con la seguente motivazione(5)
❑ Uffici privati e pubblici
❑ Pubblici esercizi
❑ Credito e assicurazione
❑ Attività Industriale
❑ Azienda Agricola
❑ Scuola
❑ Servizi ricreativi e Culturali
❑Altro
❑ Civile abitazione – Residenziale
❑ Attività commerciali al minuto
❑ Attività direzionali
❑ Attività Artigianale
❑ Attività Turistico - Alberghiera
❑ Impianti Sportivi
❑ Attività commerciali all’ingrosso, depositi e magazzini
❑ Attività di organizzazioni, professionali, sociali, religiose
Il Richiedente
RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto (a)
Collegio / Ordine n° , Cell. indirizzo e-mail
Studio Tecnico C.F. / P. IVA
Via _ n. , Tel. / _ Fax /
CAP Comune Prov.
in qualità di Tecnico Incaricato dichiara che dall’insediamento oggetto della richiesta originano:
❑ scarichi di Acque Reflue Domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie di tipo domestico);
❑ scarichi di Acque Reflue Assimilate alle Domestiche ai sensi dell’Art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006, in quanto derivanti dall’attività di
e fornisce le seguenti indicazioni tecniche:
Terminale di scarico acque reflue ubicato in Via (b
❑ Terminale in uso da regolarizzare;
❑ Terminale in uso già regolarizzato;
(allegare precedente documento autorizzativo)
❑ Terminale predisposto da attivare;
(allacci predisposti n° )
❑ Terminale da realizzare;
❑ Richiesta di Verifica Tecnica;
❑ Altro_
Recapito acque meteoriche ubicato in Via (
❑ In Fognatura con allaccio esistente;
❑ In Fognatura con allaccio da realizzare
❑ Fuori Fognatura (fosso, superficie);
❑ Altro_
Potenzialità dell’insediamento:
Potenzialità dell’insediamento da allacciare AE n° _ ; (
Scarichi provenienti da n° _ Unità Immobiliari Equivalenti (UI eq); (
Documentazione da allegare obbligatoriamente:
▪ Estratto di planimetria catastale in scala 1:1000, 1:2000 o 1:5000 se in zona rurale, con individuazione dell’insediamento oggetto della richiesta (n. 3 copie);
▪ Estratto di PRG sufficientemente esteso, con individuazione dell’insediamento oggetto della richiesta (n. 3 copie);
▪ Precedente Documento Autorizzativo (se esistente);
▪ Relazione Tecnica sulle caratteristiche quali – quantitative dello scarico, del processo produttivo e dei sistemi di trattamento previsti (se trattasi di Acque Reflue Assimilate).
Documentazione facoltativa:
Note (indicare eventuali richieste di deroghe):
Il Tecnico (timbro e firma)
I sottoscritti, dichiarano di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Il Richiedente Il Tecnico (timbro e firma)
Data
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal Richiedente e dal Tecnico Incaricato e consegnato o spedito presso gli uffici di HERA Forlì – Cesena Srl unitamente alla documentazione richiesta.
Note per la compilazione della Richiesta
(1) Indicare Cognome e Nome del Richiedente (Titolare della Richiesta) ovvero della persona fisica avente titolo a prendere decisioni sulla proprietà;
(2) Indicare se il Richiedente è Proprietario, Legale Rappresentante, Amministratore, Presidente di Società o Cooperativa, Dirigente di Ente pubblico ecc.;
(3) Indicare la persona fisica o giuridica proprietaria o utilizzatrice dell’immobile, nel caso di insediamento ove sussiste una attività produttiva indicare la Ragione Sociale dell'Attività insediata; a tale nominativo faranno capo le intestazioni di Fatture, preventivi ecc., salvo diversa indicazione da riportare in “Note”.
(4) Indicare con precisione la destinazione d'uso dell'insediamento (se si tratta di attività commerciali, Artigianali, Ricettive ecc. indicare in “Note” la tipologia e/o nome dell’attività.);
(5) Indicare la motivazione per cui si richiede il Nulla Osta: Realizzazione di nuovo edificio; Adeguamento dello scarico da fognatura a sistema Unitario a Separato; Regolarizzazione per abitabilità/agibilità; Ampliamento o variante ….ecc.;
(6) Indicare Titolo, Cognome, Nome, del tecnico incaricato prescelto.
Note per la compilazione della Relazione Tecnica
a) Indicare nell’ordine il titolo (Ing., Arch., Geom., ecc.), Cognome e Nome, Ordine o Albo Professionale di appartenenza e relativa Provincia, N° timbro professionale, Cellulare di servizio, indirizzo di posta elettronica, dati inerenti lo Studio Tecnico. L'indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato per le comunicazioni fra l'ufficio Scarichi Industriali e Domestici di Xxxx Xxxxx – Cesena Srl ed il Tecnico incaricato.
b) Fornire informazioni sul terminale di Scarico. Se esistente indicarne l’ubicazione. In caso di impianto già autorizzato allegare l'ultimo documento rilasciato dall'Ente Gestore della Fognatura (Autorizzazione allo Scarico, Benestare del Gestore, Dichiarazione di Conformità, Parere di Conformità, Nulla Osta, ecc.). Se predisposto indicare il numero di allacci.
c) Fornire informazioni su terminale di scarico e recapito delle acque meteoriche.
d) Indicare la potenzialità dell'insediamento secondo quanto indicato nella tabella sottostante:
Tipo di comunità | Parametro |
Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto) | 1 A.E. per superfici fino a 14 m2 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m2 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m2 di superficie eccedenti i 14 m2 |
Alberghi e complessi ricettivi Fabbriche, laboratori artigiani Ditte e uffici commerciali | 1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni) 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali 1 A.E: ogni 3 dipendenti fissi e stagionali |
Mense | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici |
complessive delle sale da pranzo per 1 m2). | |
Ristoranti e trattorie | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici |
complessive delle sale da pranzo per 1,5 m2). | |
Bar, circoli, club | 1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici |
complessive per 1,5 m2). | |
Cinema, stadi, teatri | 1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS |
Scuole | 1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva |
e) Riportare il numero di UIeq utilizzando la tabella sottostante.
- Uso domestico, uso servizi condominiali (*) | 1 UI eq = 1 UI effettiva |
- Alberghi, pensioni, residence alberghieri | 1 UI eq = 15 camere / appartamenti |
- Ospedali, case di cura, altre comunità numerose | 1 UI eq = 30 posti letto |
- Attività artigianali, industriali, zootecniche | 1 UI eq = 250 mq superficie utile coperta |
- Attività commerciali, di intrattenimento, impianti sportivi e tutto quanto non compreso nelle voci precedenti | 1 UI eq = 100 mq superficie utile coperta |
(*) Nel caso di fornitura per usi domestici, l'UIeq equivale all'utente finale (del. CIPE 52/2001) |
Nel caso di presenza contestuale per lo stesso allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico ed artigianale), il numero di UIeq si calcola come somma delle UIeq relative a ciascun utilizzo.
Le UIeq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all'intero più prossimo con un minimo di 1 UIeq.
1 Spett.le HERA Forlì – Xxxxxx Xxx
Xxx X. Xxxxxxxx xx 00
00000 XXXXXX
(Xxx. Prat )
OGGETTO: Dichiarazione di Conformità delle Opere per l’Allacciamento e Scarico di Acque Reflue Domestiche in pubblica fognatura.
Il sottoscritto Arch. con studio tecnico in via n° , al fine di ottenere il Benestare del Gestore del Servizio Idrico Integrato allo scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura
DICHIARA
A) che l’impianto fognante del fabbricato ad uso , di proprietà del Sig./ Soc. ,ubicato in , via n° ,
è allacciato alla Pubblica Fognatura così come prescritto nel NULLA OSTA rilasciato da XXXX Xxxxx – Cesena Srl, con Prot. n° del ;
B) che la rete interna è stata realizzata conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento del GSII e che essa corrisponde a quanto rappresentato nell'allegato schema dello Stato di Fatto presentato;
C) che i reflui generati dall’insediamento sono classificabili come:
❑ Acque Reflue Domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06.
❑ Acque Reflue Assimilate alle Domestiche ai sensi dell’Art 101, comma 7, lettera a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06.
Il Tecnico (timbro e firma)
li / /
ALLEGATI
❑ Planimetria generale dell’impianto fognario realizzato ( 4 copie);
❑ Scheda pozzi (qualora gli scarichi siano convogliati in fognatura);
❑ Relazione contenente motivazioni tecniche per deroga alle prescrizioni impartite.
Spett.le Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata del Comune di
Dichiarazione di conformità impiantistica della rete fognaria interna esistente
Il sottoscritto _ _ C.F._ _ Iscritto all’Albo/Collegio _ della Provi ncia di _ con studio tecnico in via__ _ _n._ _ CAP _ _ località _ Prov. _ tel. _ in qualità di tecnico incaricato per conto del Sig./Soc._ _
C.F./P. IVA _ Residenza /Sede Sociale in via _ _
n. CAP _ _ località _ _ _Prov. _
proprietario / utilizzatore dell’insediamento ubicato in via
n. _ distinta al N.C.T. al Foglio mapp. _ _ _
oggetto dell’intervento edilizio di
DICHIARA
che ai sensi dell’art. 45, comma 2) del Regolamento del SII, non sussiste l’obbligo di adempiere alla richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di acque reflue domestiche poiché sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
• dall’insediamento originano esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche;
• l’insediamento è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura come definito all’articolo 39 del Regolamento;
• non è modificato lo schema fognario fatto salvo l’obbligo di inserire il pozzetto trappola o sgrassatore, se non precedentemente previsto, nella colonna di scarico delle cucine ;
• non si determina un incremento quali-quantitativo delle acque reflue prodotte e/o del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o numero delle Unità Immobiliari dall’insediamento;
• gli impianti di trattamento individuale presenti (fosse settiche tipo Imhoff o tradizionali, pozzetti sgrassatori ecc.) sono efficienti, di dimensioni adeguate e compatibili con la rete fognaria recapito dello scarico ed è presente, ove prescritto, il sifone “Firenze”.
A tal fine allega alla presente:
a) estratto della planimetria catastale con individuazione dell’insediamento oggetto della dichiarazione;
b) n° 3 copie della planimetria generale dell’insed iamento raffigurante il percorso delle canalizzazioni degli scarichi delle acque nere e bianche, pozzetti di ispezione, sistemi di trattamento e terminali di scarico utilizzati per l’immissione in fognatura;
c) copia dell’Autorizzazione allo Scarico o nulla osta allo scarico (dichiarazione di conformità, idoneità o benestare allo scarico) rilasciata in ottemperanza al previgente Regolamento di Fognatura;
luogo_ _ data_ _
Timbro e Firma
_
INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/96
La informiamo che i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, esclusivamente per finalità connesse al servizio o all’adempimento di obblighi di legge. Nel caso il trattamento sia eseguito da terzi, esso avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Bollo
€ 14,62
AL SINDACO DEL COMUNE DI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA
🞏 ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE (art. 101 comma 7 lettere e) f))
🞏 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
🞏 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
🞏 ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO
_l_ sottoscritt_ (1)
nat_ a il
residente nel Comune di CAP Prov.
Via Codice fiscale
Tel. in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
Codice Fiscale/Partita IVA
sita in via/vicolo/P.zza n.
località CAP Comune
Prov. distinta al N.C.T. al Foglio mapp. dove si svolge l’attività di CHIEDE
di essere autorizzato a scaricare i propri reflui provenienti da ciclo produttivo, di cui all’allegata relazione tecnica, nella pubblica fognatura:
❑ nera di via
❑ mista di via
❑ altro (specificare)
A tal fine dichiara quanto segue:
Caratteristiche dello stabilimento
1) Principali produzioni ;
2) Materie prime e semilavorati impiegati ;
3) Numero addetti ; Numero giornate lavorative ;
4) Numero di mesi in cui l’insediamento è utilizzato ;
5) Attività di tipo stagionale: ❑ si (mesi di maggiore produzione );
❑ no
Prelievi idrici
6) la quantità di acqua da prelevare nel corso dell’anno solare per l’esigenza produttiva è pari a mc/anno. ;
6.1) la fonte di approvvigionamento idrico è:
❑ acquedotto pubblico (matricola contatore n. )
mc/anno da prelevare ;
❑ fonti autonome dotate di proprio contatore (2)
(matricola n. ) mc/anno da prelevare ;
Caratteristiche quali-quantitative dello scarico
7) il volume dello scarico è pari a mc. /annui;
8) la portata massima istantanea di scarico è: l/s mc/giorno ;
9) lo scarico è: ❑ continuo
❑ discontinuo: ore/giorno; giorni/settimana;
10) l’attività comporta la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06 e succ. mod. ❑ si ❑ no
in caso affermativo*:
- le sostanze sono ;
- le relative concentrazioni nello scarico sono dichiarate nelle analisi allegate;
- il settore produttivo è .
11) Lo scarico terminale è formato:
❑ dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo;
❑ dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi;
❑ dall’unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con altre acque reflue prodotte all’interno dello stabilimento (specificare):
❑ acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine ecc.);
❑ acque reflue di dilavamento superficie mq ;
❑ acque di prima pioggia superficie mq ;
12) Misuratore di portata allo scarico ❑ Si (matricola )
❑ No
Obblighi impiantistici (ai sensi dell’art. 2 punto 2.1 comma 4) dell’Allegato B - Norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
❑ provvederà all’installazione di una o più vasche di accumulo in grado di contenere almeno il refluo di 2 giorni di lavoro (allegare documentazione tecnica);
❑ si avvale della possibilità di deroga alla installazione delle vasche suddette per la quale la presente costituisce richiesta esplicita.
Impianto di depurazione
13) Tipo di impianto ;
14) Capacità di trattamento mc/giorno ;
15) Tipo di gestione: ❑ Individuale diretta ❑ Consortile
❑ Affidata a ditta esterna (3)
Strumentazione automatica di controllo
16) Campionatore automatico (4) ;
17) Analizzatori in continuo (4) ;
Sistemi di sicurezza
Sono disponibili sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento delle predite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti? ❑ Si ❑ No
Se si quali:
Sono state adottate procedure operative di intervento in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti? ❑ Si ❑ No
Se si quali:
Eventuali richieste di deroga ai valori limite di emissione (adeguatamente motivate)
Il sottoscritto dichiara inoltre di incaricare il tecnico sotto indicato per le comunicazioni o integrazioni di carattere tecnico che risulteranno necessarie:
- Titolo, cognome e nome:
- Indirizzo: Tel.
- e-mail:
Si allegano (5) copie di:
- planimetria rete fognaria interna indicante tutte le canalizzazioni, il collegamento alla rete fognaria pubblica e l’esatta posizione del pozzetto per il prelievo dei campioni che, in caso di presenza di un sistema di depurazione interno, dovrà essere a valle e a monte dell’impianto; e con l’indicazione degli impianti produttivi presenti nello stabilimento;
Si allegano (5) copie di:
- estratto P.R.G. recante la zonizzazione urbanistica con individuazione dell’edificio/installazione oggetto della richiesta, sufficientemente esteso;
- relazione tecnica sulle caratteristiche del processo produttivo, sul sistema di scarico e di depurazione con relativi dimensionamenti;
- schede di sicurezza e/o schede identificative dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo;
- esito delle analisi chimiche sugli scarichi dell’attività ovvero di reflui per produzioni analoghe (nel caso di richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa, allegare analisi di caratterizzazione delle acque reflue prima di ogni trattamento depurativo);
- scheda tecnica allacciamento HERA;
* per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 D.Lgs. 152/06 e succ. mod. derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella si allega una specifica relazione tecnica recante tutte le caratteristiche dello scarico e del processo produttivo, tenuto conto di quanto previsto agli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod.
luogo data
Il Tecnico (timbro e firma) Il Richiedente
I sottoscritti, dichiarano di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Note per la compilazione
(1) La richiesta deve essere fatta a nome del titolare/responsabile legale dell’attività da cui origina lo scarico;
(2) Pozzo, fiume, canale, lago o altro;
(3) Nome, indirizzo e n. di telefono della Ditta affidataria della gestione del depuratore aziendale;
(4) Marca e modello strumentazione;
(5) N° di copie stabilito dal Comune di competenza più una per l’Ente Gestore.
N.B.: il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e completo degli allegati richiesti, deve essere spedito o consegnato al Comune di riferimento.
Nome file: Rich scarico industriale A4 3.13
Bollo
€ 14,62
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
Il sottoscritto (1) nato a Prov. il residente a Prov. Via in qualità di della Ditta con Sede Legale in Via Prov. Codice Fiscale/Partita IVA Tel. esercente l’attività di per l’immobile sito in Comune di Prov. in via n. Tel CHIEDE
a norma degli artt.124 e 125 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, e del vigente Regolamento di fognatura
il RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (2)
P.G. N. DEL IN SCADENZA IL
nella fognatura di via delle acque provenienti dal processo produttivo svolto nel sopra indicato insediamento;
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
• che non vi è stata diversa destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l’attività non è stata trasferita in altro luogo;
• che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell’Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
Inoltre per quanto riguarda gli obblighi impiantistici derivanti dall’art. 2 comma 2.1. paragrafo 4 dell’Allegato B - Norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato:
❑ provvederà all’installazione di una o più vasche di accumulo in grado di contenere almeno il refluo di 2 giorni di lavoro (allegare documentazione tecnica);
❑ si avvale della possibilità di deroga alla installazione delle vasche suddette per la quale la presente costituisce richiesta esplicita.
Allegati in n. copie(3):
• Analisi qualitativa degli scarichi esistenti rilevabile da rapporto di prova avente data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda e firmato da tecnico abilitato. Il campione sottoposto ad analisi dovrà essere stato prelevato da personale del laboratorio effettuante l’analisi (4);
• Schede di sicurezza dei prodotti/sostanze utilizzate nel ciclo produttivo (se non già presentate).
• Copia dell’Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Firma
, lì
Il sottoscritto, dichiara di essere informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n.196 del 30/6/2003.
Data Firma
Note per la compilazione
(1) La richiesta deve essere fatta a nome del titolare/responsabile legale dell’attività da cui origina lo scarico.
(2) Il rinnovo va richiesto almeno 1 anno prima della scadenza dell’Autorizzazione allo scarico;
(3) N° di copie stabilito dal Comune di competenza più una per l’Ente Gestore.
(4) Allegare certificato di analisi in originale.
Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e completo degli allegati richiesti va inoltrato al Comune di riferimento.
Nome file: Rich Rinnovo Industriali 3.12
HERA FORLI’-CESENA s.r.l.
socio unico XXXX S.p.A. Sede: Vix X. Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx (XX)
tel. 0000.000000 fax 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx
Rich. N° /
O.d.L N°
SCHEDA TECNICA ALLACCIAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Il sottoscritto (a) Collegio / Ordine n° , Cell.. indirizzo e-mail Studio Tecnico C.F. / P. IVA
Via
n. , tel. /
fax /
CAP Comune Prov. in qualità di Tecnico Incaricato dal richiedente fornisce le seguenti indicazioni tecniche:
Terminale di scarico acque reflue ubicato in via (b) :
□ Terminale in uso da regolarizzare;
□ Terminale in uso già regolarizzato;
(allegare precedente documento autorizzativo)
□ Terminale predisposto da attivare;
(allacci predisposti n. )
Recapito acque meteoriche (c):
□ In Fognatura con allaccio esistente;
□ In Fognatura con allaccio da realizzare
Potenzialità dell’insediamento (d):
□ Terminale da realizzare;
□ Richiesta Verifica Tecnica;
□ Altro
;
□ Fuori Fognatura (fosso, superficie);
□ Altro ;
Potenzialità dell’insediamento da allacciare ab/eq. n° ; Scarichi provenienti da n° Unità Immobiliari Equivalenti (UIeq);
Note:
I sottoscritti, dichiarano di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Il Richiedente Il Tecnico (timbro e firma)
Data
Note per la compilazione
(a) Indicare nell’ordine il titolo (Ing., Arch., Geom., ecc.), Cognome e Nome, Ordine o Albo Professionale di appartenenza e relativa Provincia, N° timbro professionale, Cellulare di servizio, indirizzo di posta elettronica, dati inerenti lo Studio Tecnico. L'indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per le tutte le comunicazioni fra l'ufficio Fognature di Xxxx Xxxxx – Xxxxxx Xxx ed il Tecnico incaricato.
(b) Fornire informazioni sul terminale di Scarico. In caso di impianto già autorizzato allegare l'ultimo documento rilasciato dall'Ente competente (Autorizzazione allo Scarico, Benestare del Gestore ecc,.)
(c) Fornire informazioni sul recapito delle acque meteoriche.
(d) Indicare la potenzialità dell'insediamento calcolando il numero degli abitanti equivalenti. Distinguere altresì il numero di unità immobiliari abitative da quelle non abitative.
Riportare il numero di UIeq utilizzando la tabella sottostante. Nel caso di presenza contestuale per lo stesso allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico e artigianale), il numero di UIeq si calcola come somma delle UIeq relative a ciascun utilizzo. Le UIeq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all’intero più prossimo con un minimo di 1 UIeq.
Uso domestico, uso servizi condominiali (*) | 1 UI eq = 1 UI effettiva |
Xxxxxxxx, pensioni, residence alberghieri | 1 UI eq = 15 camere / appartamenti |
Ospedali, case di cura, altre comunità numerose | 1 UI eq = 30 posti letto |
Attività artigianali, industriali, zootecniche | 1 UI eq = 250 mq superficie utile coperta |
Attività commerciali, di intrattenimento, impianti sportivi e tutto quanto non compreso nelle voci precedenti | 1 UI eq = 100 mq superficie utile coperta |
(*) Nel caso di fornitura per usi domestici, l'UIeq equivale all'utente finale (del. CIPE 52/2001)
Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato va allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali da inoltrare al Comune di riferimento.
Nome file: Scheda tecnica allacciamento industriali 3.12
ATO 8
Forlì - Cesena
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Allegato B Norme Tecniche
HERA SpA
1. ALLACCIAMENTI
1.1. Modalità di esecuzione
1) Nella esecuzione di un nuovo allacciamento, come definito al punto 13 dell’articolo 39 del Regolamento, devono essere osservate le seguenti direttive:
a) le tubazioni per la connessione, nel tratto interessante la sede stradale o l’area pubblica, devono seguire il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione indicati dal Gestore, oppure, in mancanza, essere perpendicolari all’asse della conduttura stradale;
b) l’allacciamento deve avere sempre funzionamento a gravità, con un diametro esterno minimo di 160 mm ed una pendenza non inferiore all’1,0%, e la sua giunzione con il condotto stradale deve essere realizzata tramite idoneo manufatto d’immissione (pozzetto x xxxxx come da indicazione del Gestore riportata nel Nulla Osta per l’allacciamento in base anche alla tipologia della rete fognaria);
c) nel punto di immissione nella fognatura pubblica, il tubo non deve occupare la sezione utile della condotta principale;
d) tutti i tubi ed i manufatti in area pubblica devono essere posati in modo da assicurare la stabilità delle pavimentazioni e l’integrità dei componenti dell’allacciamento;
e) non sono consentite connessioni dirette con il condotto fognario urbano di tubazioni di mandata di stazioni di sollevamento appartenenti alla rete interna; le tubazioni in pressione devono recapitare al più in un pozzetto posto in prossimità del confine di proprietà;
f) i nuovi allacciamenti non potranno collettare a gravità utenze interne poste al di sotto del piano stradale dove è posizionata la pubblica fognatura;
g) l’immissione delle reti interne di acque meteoriche nelle reti fognarie miste, se concessa, deve avvenire o mediante apposita connessione alla condotta pubblica o utilizzando la medesima connessione delle acque reflue;
h) in caso di allaccio in braga il Gestore può prevedere un pozzetto di ispezione per manutenzione posto su suolo pubblico in prossimità del confine di proprietà.
2) Le connessioni di scarichi industriali sono soggette alle disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili, nonché a quelle speciali formulate dal Gestore al momento del rilascio del parere di conformità.
HERA SpA
2. SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILABILI (art. 101, comma 7, lettera e), f), del D.Lgs. 152/2006)
2.1. Generalità
1) Negli edifici ed installazioni originanti scarichi di acque reflue industriali o assimilabili a domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e), f), del D.Lgs. 152/2006, è prescritta l'installazione di un idoneo pozzetto per il prelievo di campioni, posizionato sulla linea di raccolta delle sole acque reflue non domestiche.
2) Può essere inoltre prescritta l'installazione della strumentazione e degli accessori, quali campionatori automatici in continuo refrigerati e misuratori di portata, necessari all'effettuazione (saltuaria, continua, manuale, in automatico) di misure, analisi e campionamenti, con o senza registrazione, anche in collegamento col sistema di telecontrollo del Gestore. Le spese per l’acquisto, l’installazione e manutenzione delle strumentazioni prescritte sono a carico del Titolare dello scarico.
3) Il Gestore può prescrivere, nell'autorizzazione allo scarico, la realizzazione di particolari impianti di trattamento individuali, con o senza vasche di accumulo o equalizzazione, nonché imporre limiti di portata e particolari modalità di scarico dei reflui.
4) Le reti fognarie interne di raccolta delle acque reflue industriali devono essere di norma dotate di una o più vasche di accumulo, in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione, da utilizzare in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario – depurativo. L’obbligo di cui al presente comma può essere derogato, a richiesta del titolare dell’autorizzazione allo scarico, senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti del Gestore per le conseguenze dovute alla sospensione temporanea del servizio.
5) I distributori di carburante, gli autolavaggi, le officine meccaniche, gli elettrauto, le carrozzerie, le verniciature, le attività di rottamazione e gli edifici ed installazioni che possano dar luogo a scarichi, anche saltuari, in fognatura bianca, mista o nera, di idrocarburi, di sostanze sedimentabili e simili, devono installare idonei separatori per trattenere tali sostanze. I separatori devono essere dimensionati in funzione della qualità e della quantità delle acque reflue da trattare. I separatori devono essere periodicamente puliti secondo le necessità ed il materiale separato deve essere correttamente smaltito.
2.2. Norme particolari
1) Le reti interne delle acque reflue domestiche e/o ad esse assimilate (provenienti da servizi igienici, mense, cucine etc) e quelle delle acque reflue industriali, devono essere separate.
2) Il Gestore si riserva inoltre di richiedere la separazione degli scarichi delle acque di raffreddamento, ove presenti nel ciclo produttivo, dagli scarichi delle acque reflue industriali.
3) Lungo il tratto finale della rete di raccolta degli scarichi industriali (separati dalle eventuali acque di raffreddamento), nelle immediate vicinanze del confine di proprietà, dovrà essere predisposto un pozzetto di ispezione e prelievo.
4) Tale pozzetto dovrà essere posizionato in area privata opportunamente protetta in modo che sia in qualsiasi momento liberamente accessibile dai tecnici del Gestore e agli Enti preposti al controllo degli scarichi. Eccezionalmente il Gestore potrà derogare sulla posizione del pozzetto purché sia comunque garantito, dal titolare dello scarico, il libero, agevole e sicuro accesso allo stesso.
5) La posizione del pozzetto e le sue condizioni di accessibilità dovranno essere indicati all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico.
6) La manutenzione del pozzetto sarà a cura della proprietà che rimane responsabile della corretta funzionalità dello stesso.
7) A valle della confluenza delle reti di raccolta delle acque, secondo le prescrizioni esposte precedentemente, verrà posizionato il pozzetto con il sifone tipo Firenze.
8) Se le condizioni di ammissibilità dello scarico nella rete fognaria sono raggiunte mediante impianto di trattamento, appositi pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere collocati a monte e a valle dello stesso impianto.
9) Tali impianti dovranno essere conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico.
10) Nell’eventualità di disservizi o avaria dell’impianto, l’utente deve dare immediata comunicazione al Gestore ed al Comune.
11) In presenza di scarico ritenuto dal Gestore particolarmente critico per la corretta funzionalità della rete fognaria e degli impianti di trattamento, questo si riserva il diritto di prescrivere l’installazione di un idoneo dispositivo di interruzione dello scarico (per es. valvola), anche azionato da sensori e telegestito, allo scopo di preservare la corretta conduzione del servizio fino alla soluzione dell’anomalia. Rimane in capo al titolare
HERA SpA
dello scarico l’onere di gestione dei reflui eventualmente prodotti dallo stabilimento nel periodo di interruzione dello scarico.
HERA SpA
3. IMPIANTI INTERNI
3.1. Generalità
1) Le tubazioni di collegamento al terminale di recapito predisposto dal Gestore provenienti dall’area privata dovranno avere area della sezione interna non superiore a quella della tubazione su cui si innestano. L'innesto di tali tubazioni al terminale di recapito dovrà essere realizzato a perfetta tenuta idraulica ed in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento.
2) Le tubazioni di collegamento potranno essere realizzate in PVC, grés ceramico, polietilene ad alta densità.
3) Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dello stabile, compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta del Proprietario il Gestore potrà concedere l’uso di scarichi con la bocca di captazione ad un livello inferiore al piano stradale , purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare il ritorno delle acque all’interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della rete fognaria gestita. Resta inteso che la concessione di tale deroga non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del Gestore.
4) Salvo casi eccezionali, tutti i manufatti idraulici privati (pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, impianti di sollevamento, ecc.) andranno posizionati in area privata.
5) Nei casi di allacciamento delle acque reflue domestiche alla rete fognaria nera, dovrà essere realizzato un pozzetto posto in prossimità confine all’interno della proprietà, a valle di tutti i manufatti eventualmente prescritti, contenente un sifone tipo Firenze a 2 tappi di ispezione adeguatamente ventilato (vedi annesso 1), dello stesso diametro della tubazione di immissione.
6) In relazione a particolari situazioni tecnico-funzionali del sistema fognario, il Gestore si riserva la facoltà, in funzione delle caratteristiche delle reti e degli impianti gestiti, di imporre l’installazione di pozzetti degrassatori, fosse tipo Imhoff con o senza filtri batterici e/o sistemi di trattamento più specifici di norma non previsti nelle diverse situazioni descritte al paragrafo 3.3 del presente allegato.
7) Il dimensionamento di tali impianti andrà effettuato sulla base del numero degli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico. A tale scopo si definiscono i seguenti parametri indicativi:
Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto) | 1 A.E. per superfici fino a 14 m2 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m2 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m2 di superficie eccedenti i 20 m2 |
Xxxxxxxx e complessi ricettivi | 1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni) |
Fabbriche, laboratori Artigiani | 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività |
Ditte e uffici commerciali | 1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività |
Mense | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 m2). |
Ristoranti e trattorie | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e del numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 m2). |
Bar, circoli, club | 1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e del numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive per 1,20 m2). |
Cinema, stadi, teatri | 1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS |
Scuole | 1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva |
HERA SpA
3.2. Prescrizioni generali per lo scarico di acque reflue domestiche
1) Le reti fognarie interne e gli impianti igienico-sanitari negli edifici ed installazioni di nuova costruzione ed in quelli soggetti ad interventi di ampliamento, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d’uso devono essere conformi alle norme del Regolamento.
In particolare:
a) deve essere realizzata la raccolta separata delle acque nere da quelle bianche;
b) tutte le canalizzazioni e relativi accessori devono essere realizzati con materiali idonei ed a perfetta tenuta;
c) i pozzetti di controllo ed ispezione della fognatura interna ai fabbricati dovranno avere ispezioni sigillate con tappo a tenuta;
d) nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dell’immobile, compresi i pozzetti dei cortili e delle aree esterne in genere, potrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale, essendo, in caso contrario, ogni possibile conseguenza imputata al Titolare;
e) quando per qualunque motivo, in conseguenza a quanto disposto alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1.1 del presente allegato, la quota della rete fognaria interna risulti inferiore alla quota di imbocco dell'allacciamento d'utenza alla fognatura stradale o comunque nel caso di apparecchi di scarico posti al di sotto del piano stradale dove è posizionata la fognatura pubblica, la rete interna relativa deve essere dotata di un’idonea stazione di sollevamento sulla cui mandata deve essere predisposto un efficace dispositivo anti-riflusso;
f) le colonne di scarico che raccolgono reflui derivanti dal metabolismo umano (provenienti da WC, orinatoi) devono essere distinte da quelle convoglianti gli altri scarichi;
g) ai piedi delle colonne convoglianti gli scarichi di acque reflue non derivanti dal metabolismo umano (bidè, docce, lavabo, lavandini, lavastoviglie, lavatoi, lavatrici, lavelli, vasche da bagno, ecc.) deve essere prevista la separazione dei grassi, degli oli e dei detersivi medianti idonei pozzetti trappola;
h) la manutenzione deve essere effettuata con prudenziale frequenza in modo da garantire la funzionalità degli impianti;
i) per l'immissione nelle fognature dotate di imbocchi predisposti devono essere usati unicamente tali imbocchi;
j) il diametro della condotta privata non deve eccedere il diametro degli imbocchi eventualmente predisposti;
k) gli apparecchi sanitari e gli elettrodomestici collegati alla rete idrica devono essere realizzati ed installati in modo tale da rendere impossibile il ritorno, anche accidentale, nella rete idropotabile, di acque di qualsiasi genere;
l) tutti gli apparecchi interni (idrosanitari, pilette in garage, ecc) atti allo scarico delle acque reflue, in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, devono essere muniti di chiusura idraulica realizzata con sifoni e dispositivi analoghi con adeguato battente d'acqua;
m) le reti fognarie interne devono essere opportunamente esalate e ventilate.
Per gli edifici esistenti, le prescrizioni di cui ai punti c), f) e g), su espressa e motivata richiesta, sono derogabili. La concessione delle deroghe non da diritto di rivalsa nei confronti del Gestore e lo sollevano dalle responsabilità circa eventuali malfunzionamenti del sistema fognario interno.
HERA SpA
3.3. Specifiche tecniche
TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI FOGNATURA NERA
Ai fini del rilascio delle prescrizioni La tipologia del servizio di fognatura nera è definita sulla base della tabella di seguito riportata. In casi particolari sono consentite diverse definizioni della tipologia di fognatura.
Tab. B1
Descrizione della fognatura nera | Potenzialità in AE dell’impianto di trattamento di acque reflue urbane recapito | |||
≥ 10000 | 2000÷10000 | 200÷2000 | < 200 | |
Fognatura collegata direttamente ad impianto di trattamento di acque reflue | A | A | A | B |
Fognatura collegata tramite rete fognaria mista (o assimilabile) ad impianto di trattamento di acque reflue urbane | B | B | B | B |
TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Scarico in Fognatura nera tipo A
Salvo i casi di cui al comma 6) del paragrafo 3.1 del presente allegato, non è ammessa la presenza di fosse settiche tipo Imhoff e fosse biologiche. In prossimità dell’allacciamento, sulla linea delle acque nere deve essere inserito il sifone Firenze adeguatamente esalato.
Il dimensionamento degli impianti di trattamento (pozzetti trappola) deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell’edificio.
Scarico in Fognatura nera tipo B
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.
Il dimensionamento degli impianti di trattamento (pozzetti trappola) deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell’edificio.
È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei soli reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.
In prossimità dell’allacciamento, sulla linea delle acque nere deve essere inserito di norma il sifone Firenze adeguatamente esalato.
Se è prevista la riclassificazione della fognatura nera tipo B in fognatura nera tipo A, è ammesso il dimensionamento degli impianti di chiarificazione in base al numero di AE effettivamente insediati.
Nel caso di riclassificazione della fognatura nera tipo B in fognatura nera tipo A, lo schema fognario interno dovrà essere adeguato alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore.
Fognatura mista collegata ad impianto di depurazione
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.
Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell’edificio.
E’ ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei soli reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.
Se è previsto il risanamento dell’area con fognatura nera di tipo A, è ammesso il dimensionamento degli impianti di chiarificazione in base al numero di AE effettivamente insediati.
Nel caso di qualificazione della rete fognaria mista a rete fognaria bianca mediante realizzazione di fognatura nera, lo schema fognario interno dovrà essere adeguato alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore.
HERA SpA
Fognatura mista non depurata con previsione di qualificazione a rete fognaria bianca (risanamento mediante realizzazione di fognatura nera).
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.
Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell’edificio.
Se è previsto il risanamento dell’area con fognatura nera di tipo A, è ammesso il dimensionamento degli impianti di chiarificazione in base al numero di AE effettivamente insediati.
È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.
All’attivazione della rete fognaria nera a risanamento dell’area lo schema fognario dovrà essere adeguato alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore.
Fognatura mista non depurata con previsione di collegamento ad impianto di trattamento di acque reflue urbane.
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere chiarificati attraverso fossa settica tipo Imhoff.
Il dimensionamento degli impianti di trattamento deve essere calcolato in base al numero di Abitanti Equivalenti potenziali dell’edificio.
È ammesso, per i soli impianti fognari preesistenti, il mantenimento delle fosse settiche o biologiche in essere con chiarificazione degli scarichi dei soli reflui derivanti dal metabolismo umano. In tal caso deve essere presente almeno un idoneo trattamento di separazione dei grassi e degli oli sulle acque nere non derivanti dal metabolismo umano.
SCHEMI FOGNARI TIPO
Si rimanda alle figure B1 e seguenti.
CONDOTTE
Diametro
Il diametro interno minimo per condotte fognarie interne orizzontali a terra nere e bianche è definito pari a 150 mm. Diametri interni minori, ma comunque non inferiori ai 110 mm, sono ammessi unicamente per le reti fognarie interne orizzontali a terra nere di edifici esistenti ubicati in centro storico che scaricano in reti fognarie miste collegate ad impianto di trattamento di acque reflue urbane (soluzione considerata definitiva).
Pendenza
La pendenza minima ammessa per condotte fognarie nere interne ai lotti è dell’1%, pari a 1,0 cm per ogni m di condotta posata.
Portata di dimensionamento
Fatto salvo le norme tecniche relative alla invarianza idraulica, le componenti di raccolta delle acque meteoriche al servizio degli edifici devono essere dimensionate utilizzando come intensità di pioggia di progetto (i):
- per gronde, pluviali e superfici limitate i=300 mm/h
- per reti fognarie bianche interne ai lotti i=200 mm/h
La portata di progetto può essere facilmente calcolata utilizzando la seguente formula:
Q = KA ⋅ S ⋅ i
P 3600
dove
QP = Portata di progetto espressa in l/s
K A = Coefficiente di afflusso in fognatura; per semplicità si assume
KA = 1.0 per il dimensionamento di gronde e pluviali
KA = 0.9 per il dimensionamento delle fognature bianche interne ai lotti
S = Superficie scolante espressa in mq
i = Intensità di pioggia di progetto espressa in mm/h; si assume
i = 300
mm/h per il dimensionamento di gronde e pluviali
i = 200 mm/h per il dimensionamento delle fognature bianche interne ai lotti
HERA SpA
Materiali
I materiali ammessi per la realizzazione delle reti fognarie interne sono indicati ai paragrafi seguenti:
a) Fognatura nera
- Tubi di PVC rigido (non plastificato), per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI EN 1401 Serie SN4/SN8.
- Tubi di PEAD polietilene alta densità, per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI 7613/76 Tipo 303.
- Ghisa sferoidale per fognatura avente rivestimento interno in materiale plastico o di cemento alluminoso
- Gres per fognatura
b) Fognatura bianca
- Tubi di PVC rigido (non plastificato), per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI EN 1401 Serie SN4/SN8.
- Tubi di PEAD polietilene alta densità, per condotte di reflui a pelo libero prodotti conformemente alle Norme UNI 7613/76 Tipo 303.
- Ghisa sferoidale per fognatura
- Gres per fognatura
- Calcestruzzo
CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI POZZETTI TRAPPOLA PER OLI E GRASSI
Dimensionamento semplificato per scarichi di edifici adibiti a civile abitazione
Il dimensionamento dei pozzetti trappola delle reti fognarie interne al servizio di edifici adibiti a civile abitazione deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a. per volumi utili superiori a 400 l i pozzetti trappola devono essere del tipo a doppia camera;
b. i pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono esclusivamente scarichi di cucine devono rispettare i requisiti minimi riportati nella tabella B2 dove A.E.K. è il numero complessivo di A.E. potenziali delle unità immobiliari le cui cucine recapitano alla colonna.
Tab. B2
Dimensionamento minimo pozzetti trappola ai piedi delle colonne che cucine | raccolgono scarichi di | ||
A.E.K. | Volume minimo(l) | Dimensioni minime | Tipologia |
≤ 5 | 200 | 60x60 | monocamera |
6÷8 | 280 | 70x70 | monocamera |
9÷00 | 000 | 00x00 | monocamera |
13÷16 | 480 | doppia camera | |
17÷20 | 580 | doppia camera | |
21÷25 | 700 | doppia camera | |
26÷30 | 840 | doppia camera | |
30÷40 | 1100 | doppia camera | |
40÷50 | 1250 | doppia camera |
c. i pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono gli scarichi non derivanti dal metabolismo umano dei bagni e gli scarichi delle lavanderie domestiche, e neppure gli scarichi delle cucine, devono rispettare i requisiti minimi riportati nella tabella B3, dove A.E.C. è il numero complessivo di A.E. potenziali delle unità immobiliari delle quali almeno uno scarico recapita alla colonna.
Tab. B3
Requisiti minimi dei pozzetti trappola ai piedi delle colonne che NON raccolgono scarichi di cucine | |||
A.E.C. | Volume minimo(l) | Dimensioni minime | Tipologia |
≤ 00 | 000 | 00x00 | monocamera |
11÷00 | 000 | 00x00 | monocamera |
21÷00 | 000 | 00x00 | monocamera |
d. I Pozzetti trappola ai piedi delle colonne che raccolgono sia scarichi delle cucine che scarichi diversi devono essere dimensionati nel contemporaneo rispetto di quanto riportato nelle tabelle B2 e B3
A titolo esemplificativo nel caso di colonna che raccoglie scarichi aventi contemporaneamente potenzialità A.E.K.=7 e A.E.C.=19 risulterebbe:
HERA SpA
- dall’applicazione della tab. B2 con A.E.K.=7 pozzetto trappola 70x70 imm.10 di volume utile minimo di 280 l
- dall’applicazione della tab. B3 con A.E.C.=19 pozzetto trappola 60x60 imm.10 di volume utile minimo di 200 l
Pertanto il dimensionamento del pozzetto deve essere 70x70 imm.10 di Volume utile minimo di 280 l
e. Il volume utile complessivo dei pozzetti trappola dell’edificio a servizio di bagni, cucine e lavanderie domestiche, esclusi i pozzetti trappola al servizio degli scarichi dei garage e delle autorimesse, deve essere non inferiore a quello indicato nella tabella 4, dove A.E.ed. è il numero complessivo degli A.E. potenziali dell’edificio
Tab. B4
Volume utile complessivo dei pozzetti trappola dell’edificio (esclusi garage e autorimesse) | |
A.E.ed. | Volume utile complessivo [l] |
≤ 5 | 250 |
6÷8 | 350 |
9÷12 | 600 |
13÷20 | 1200 |
21÷30 | 1600 |
31÷50 | 2000 |
> 50 | 40 l/A.E.ed. |
f. Pozzetti a servizio di autorimesse
Numero di posti auto | Volume utile (l) |
≤ 4 | 200 |
5 ÷ 8 | 280 |
9 ÷ 20 | 380 |
21 ÷ 40 | 480 |
I pozzetti trappola a servizio di autorimesse devono rispettare i requisiti minimi riportati nella tabella B5 Tab. B5
g. Manutenzione
Per mantenere in efficienza i pozzetti trappola è necessario che le semplici operazioni di manutenzione e conduzione siano effettuate con accuratezza e regolarità. La rimozione del materiale galleggiante e del materiale depositato deve essere effettuata almeno una volta l’anno. Se ciò non avviene si ha una riduzione dell’efficienza che si può riflettere sulle unità a valle del pozzetto trappola per il conseguente trascinamento del materiale galleggiante con l’effluente; inoltre può verificarsi l’emissione di cattivi odori.
Criteri di dimensionamento dei pozzetti trappola a servizio degli scarichi derivanti dalle cucine di mense, ristoranti e attività di ristorazione collettiva e preparazione pasti
Ristoranti:
VU = 0.9 ⋅ PS ⋅VS ⋅TA per scarichi in fognatura dove
VU = volume utile del pozzetto trappola [l] PS = Numero di posti nella zona pranzo VS = Volume scarico per pasto [l]
TA = Tempo di apertura del locale [h]
VS deve essere assunto pari a 15 l/pasto
Ospedali, case di riposo e cucine commerciali:
VU = 4,0 ⋅ P ⋅VS
dove
per scarichi in fognatura
VU = volume utile del pozzetto trappola [l] P = Numero di pasti al giorno
VS = Volume scarico per pasto [l]
VS deve essere assunto pari a 12 l/pasto
HERA SpA
Criteri per il dimensionamento e la verifica degli impianti di chiarificazione (fosse settiche tipo Imhoff e tipo tradizionale)
Fossa settica tipo Imhoff e tipo tradizionale - Generalità
Finalità e caratteristiche: le fosse settiche sono impianti finalizzati alla chiarificazione del liquame ed alla parziale digestione del fango, prefabbricati in cemento armato o vetroresina. Si distinguono due tipi di vasche settiche: di tipo tradizionale o di tipo Imhoff.
La norma tecnica italiana, Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento (C.I.T.A.I.) del 4 febbraio 1977 (Suppl. ordinario G.U. 48 del 21.02.1977), prevede che le vasche settiche siano completamente interrate, ma accessibili per l’estrazione periodica del fango (da una a quattro volte l’anno) e della crosta, distare almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, ed avere un tubo di ventilazione avente lo scopo di evacuare i gas odoriferi prodotti dalla fermentazione.
La vasca settica di tipo tradizionale si caratterizza per il fatto di avere comparti comuni per il fango e per il liquame, mentre la vasca settica di tipo Imhoff è una vasca a due scomparti sovrapposti e comunicanti: nello scomparto superiore si ottiene la chiarificazione del liquame in ingresso, in quello inferiore la digestione anaerobica dei fanghi sedimentati.
Fossa settica tipo Imhoff (caratteristiche tecnico-funzionali, dimensionamenti)
Il dimensionamento delle fosse Imhoff deve essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera
C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.
In generale le fosse tipo Imhoff devono avere capacità di 250 l per Abitante Equivalente così ripartite:
- comparto di sedimentazione con capacità di 50 l per A.E.
- comparto di digestione con capacità di 200 l per A.E.
Per impianti, o parti di impianto, di nuova realizzazione aventi potenzialità fino ai 20 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono riportati nella Tabella B6
Nelle verifiche di impianti, o parti di impianto, esistenti i dimensionamenti minimi da rispettare devono essere effettuato in accordo con quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, fermo restando il Volume di sedimentazione non inferiore a 300 l.
Nel caso di installazione di 2 fosse Imhoff in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse.
Il titolare dello scarico deve effettuare le operazioni di pulizia della fossa settica tipo Imhoff con prudenziale frequenza ed almeno una volta all’anno. Nel caso di edifici esistenti possono essere derogate le dimensioni minime di cui alla tabella B6. In questo caso le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite con la frequenza derivante dal dimensionamento del comparto fanghi dell’impianto installato. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata per almeno 5 anni e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tab. B6
A.E. potenziali (1) | Volume sedimentazione [l] (2) | Volume digestione [l] (3) | Volume totale [l] (2)+(3) |
1 | 000 | 000 | 000 |
2 | 000 | 000 | 000 |
3 | 000 | 000 | 000 |
4 | 340 | 800 | 1.140 |
5 | 380 | 1.000 | 1.380 |
6 | 420 | 1.200 | 1.620 |
7 | 460 | 1.400 | 1.860 |
8 | 500 | 1.600 | 2.100 |
10 | 580 | 2.000 | 2.580 |
12 | 660 | 2.400 | 3.060 |
14 | 740 | 2.800 | 3.540 |
16 | 820 | 3.200 | 4.020 |
18 | 900 | 3.600 | 4.500 |
20 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
HERA SpA
Vasche di trattamento tradizionali
È vietato l’uso di vasche di tipo tradizionale (fosse biologiche e fosse settiche) nelle nuove installazioni.
Per le installazioni esistenti, accettati previo dichiarazione del tecnico del buono stato di conservazione, si accettano i seguenti dimensionamenti:
- Fosse biologiche
Riguardo i criteri per la verifica delle Fosse biologiche esistenti, la norma tecnica italiana per la fossa di tipo tradizionale prevede i seguenti dimensionamenti minimi:
• un tempo di permanenza (t = V/Qm) di almeno 12 ore relativamente alla portata media giornaliera;
• un volume di circa 5-10 l/A.E. per l’accumulo dei fanghi.
Per impianti, o parti di impianto, aventi potenzialità inferiore ai 50 Abitanti Equivalenti i dimensionamenti minimi da rispettare sono pari a 150 l/A.E.
- Fosse settiche bicamerali/tricamerali
Per le installazioni esistenti si considerano idonee le fosse con caratteristiche minime riportate in tabella B7
Tab. B7
A.E. potenziali (1) | Capacità utile prima camera [l] | Capacità utile seconda camera [l] | Capacità utile terza camera [l] |
10 | 1.000 | 500 | 500 |
15 | 1.500 | 750 | 750 |
20 | 2.000 | 1.000 | 1000 |
30 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
40 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
50 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
Nel caso di presenza di 2 fosse in serie quella di monte dovrà avere una potenzialità compresa tra il 50% ed il 70% della somma delle potenzialità delle 2 fosse.
Sifone tipo Firenze e relativo pozzetto di alloggiamento
Il sifone tipo “Firenze” deve essere opportunamente ventilato attraverso doppia esalazione, condotta sino al tetto dell’edificio.
Il pozzetto di alloggiamento deve essere accessibile per le normali operazioni di manutenzione, mediante passo d’uomo dotato di botola in lamiera zincata, avente peso complessivo inferiore a 25 kg.
Il pozzetto di alloggiamento deve essere realizzato in modo opportuno al fine di evitare al suo interno il ristagno di acque meteoriche o di falda.
HERA SpA
1)
PROPRIETA' PRIVATA
ALLA FOGNATURA MISTA NON A DEPURATORE
HERA SpA
(FIGURA 2)
PROPRIETA' PRIVATA
ALLA FOGNATURA MISTA A DEPURATORE
HERA SpA
(FIGURA 3)
PROPRIETA' PRIVATA
ALLA FOGNATURA BIANCA
ALLA FOGNATURA NERA TIPO "B"
HERA SpA
(FIGURA 4)
ALLA FOGNATURA BIANCA
ALLA FOGNATURA NERA TIPO "A"
PROPRIETA' PRIVATA
ATO 8
Forlì - Cesena
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Allegato C
TABELLE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Tabella 1. Valori limiti di emissione in fognatura collegata a depuratore
N. parametro | PARAMETRI | U. di m. | Scarico in rete fognaria |
1 | pH | 5,5 ÷ 9,5 | |
2 | Temperatura | °C | 35 |
3 | Colore | Non percettibile con diluizione 1:40 | |
4 | Odore | Non deve essere causa di molestie | |
5 | Materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi Sospesi Totali | mg/l | ≤ 200 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/l | ≤ 250 |
8 | COD (come O2) | mg/l | ≤ 500 |
9 | Alluminio | mg/l | ≤ 2,0 |
10 | Arsenico | mg/l | ≤ 0,5 |
11 | Bario | mg/l | ≤ 20 |
12 | Boro | mg/l | ≤ 4 |
13 | Cadmio | mg/l | ≤ 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/l | ≤ 4 |
15 | Cromo VI | mg/l | ≤ 0,20 |
16 | Ferro | mg/l | ≤ 4 |
17 | Manganese | mg/l | ≤ 4 |
18 | Mercurio | mg/l | ≤ 0,005 |
19 | Nichel | mg/l | ≤ 4 |
20 | Piombo | mg/l | ≤ 0,3 |
21 | Rame | mg/l | ≤ 0,4 |
22 | Selenio | mg/l | ≤ 0,03 |
24 | Zinco | mg/l | ≤ 1,0 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/l | ≤ 1,0 |
26 | Cloro attivo libero | mg/l | ≤ 0,3 |
27 | Solfuri (come H2S) | mg/l | ≤ 2 |
28 | Solfiti (come SO3) | mg/l | ≤ 2 |
29 | Solfati (come SO4) | mg/l | ≤ 1000 |
30 | Cloruri | mg/l | ≤ 1200 |
31 | Fluoruri | mg/l | ≤ 12 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/l | ≤ 10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | ≤ 30 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/l | ≤ 0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg/l | ≤ 30 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | ≤ 40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/l | ≤ 10 |
38 | Fenoli | mg/l | ≤ 1 |
39 | Aldeidi | mg/l | ≤ 2 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/l | ≤ 0,4 |
41 | Solventi organici azotati | mg/l | ≤ 0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/l | ≤ 4 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/l | ≤ 0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/l | ≤ 0,05 |
Tra cui: | |||
45 | - xxxxxx | mg/l | ≤ 0,01 |
46 | - dieldrin | mg/l | ≤ 0,01 |
47 | - endrin | mg/l | ≤ 0,002 |
48 | - isodrin | mg/l | ≤ 0,002 |
49 | Solventi clorurati | mg/l | ≤ 2 |
51 | Saggio di tossicità acuta | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |
Tabella 2. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 1 per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura (1)
N. parametro | PARAMETRI |
1 | Arsenico |
2 | Cadmio |
3 | Cromo totale |
4 | Cromo esavalente |
5 | Mercurio |
6 | Nichel |
7 | Piombo |
8 | Rame |
9 | Selenio |
10 | Zinco |
11 | Fenoli |
12 | Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti |
13 | Solventi organici aromatici |
14 | Solventi organici azotati |
15 | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
16 | Pesticidi fosforati |
17 | Composti organici dello stagno |
18 | Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 , n.52, e successive modifiche. |
(1) L’ente gestore può adottare, per i parametri della tabella 2, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 1.
Tabella 3 – Schema orientativo di classificazione degli scarichi delle attività produttive, industriali e commerciali
Con riferimento all’art. 40 del Regolamento, nella tabella seguente è presentato uno schema orientativo per l’attribuzione degli scarichi di determinate attività produttive, industriali e commerciali, alla categoria delle acque reflue industriali, assimilate o domestiche. Restano ferme le disposizioni riguardo all’accertamento, in sede di rilascio delle autorizzazioni, delle caratteristiche effettive degli scarichi rispetto ai parametri ed ai valori limite di assimilabilità riportati nella tabella 4, per quegli scarichi industriali che facciano richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa ai sensi dell’Art. 101 Comma 7 Lettera e). Restano, inoltre, ferme per tutte le attività industriali e commerciali le prescrizioni dell’art. 58 del Regolamento in ordine alle acque di prima pioggia e alle acque reflue di dilavamento.
ATTIVITÀ (con scarico di acque di lavorazione) (***) | A. R. INDUSTRIALI | A. R. ASSIMILATE | A. R. DOMESTICHE |
Allevamenti ittici (****) | n | n | |
Magazzini ortofrutticoli (****) | n | n | |
Cave | n | ||
Produzione di sale | n | ||
Industrie alimentari della carne (lavorazione e conservazione) | n | ||
Industrie alimentari del pesce (lavorazione e conservazione) | n | ||
Industrie alimentari di frutta e ortaggi (lavorazione e conservazione) | n | ||
Industrie alimentari di oli e grassi (lavorazione e conservazione) | n | ||
Industria lattiero casearia (lavorazione e conservazione) | n | ||
Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei (****) | n | n | |
Cantine viti –vinicole (****) | n | n | |
Industrie di produzione bevande in genere (liquorificio, ecc.) | n | ||
Frantoi (****) | n | n | |
Ind. per l’alimentazione animale (lavorazione e conservazione) | n | ||
Produzione pasti industriali – mense (>50 Ab. Equivalenti) | n | ||
Ind. tessili con acqua di produzione | n | ||
Industria conciaria | n | ||
Industria del legno e derivati (con acque di lavorazione) | n | ||
Cartiera | n | ||
Ipermercati con attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue | n | ||
Produzione di prodotti dermocosmetici con lavorazione e lavaggio attrezzature | n | ||
Editoria – tipografia | n | ||
Raffineria | n | ||
Industria di prodotti chimici | n |
Industria delle materie plastiche | n | ||
Produzione di vetroceramici e/o ceramici | n | ||
Produzione e lavorazione di metallo | n | ||
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti | n | ||
Autolavaggi | n | ||
Auto officine con lavaggio pezzi | n | ||
Autodemolitori | n | ||
Lavaggio cisterne ed autocisterne | n | ||
Distributori di carburanti | n | ||
Commercio al dettaglio con lavorazione di generi alimentari (con meno di 10 dipendenti) | n | ||
Rivendita pane | n | ||
Laboratorio di produzione e lavorazione di generi alimentari finalizzato alla vendita all’ingrosso | n | ||
Pasta fresca – Rosticceria | n | ||
Chioschi per piadine – Gelaterie e similari | n | ||
Alberghi con ristorazione – Ristoranti (*) | n | ||
Alberghi senza ristorazione | n | ||
Aziende agrituristiche con trasformazione e valorizzazione della produzione agricola (*) | n | ||
Bar | n | ||
Impianti natatori (*) | n | ||
Lavanderie a secco a ciclo chiuso e lavanderie ad acqua per l’utenza residenziale – Stirerie (*) | n | ||
Lavanderie industriali | n | ||
Laboratori di parrucchieri, xxxxxxxx e istituti di bellezza | n | ||
Odontotecnici | n | ||
Imprese dedite ad allevamenti di bestiame (*) | n | ||
Stabilimenti termali (**) | n | ||
Reparti infettivi di ospedali e case di cura | n | ||
Laboratori di analisi con produzione di acque reflue | n | ||
Deposito prodotti vari (ferro, ecc.) con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento | n |
(*) con nulla osta e prescrizioni particolari
(**) con autorizzazione (comma 7, lettera f) Art. 101 D.Lgs 152/06)
(***) tutte le attività non aventi scarico di acque di lavorazione sono da considerarsi domestiche
(****) classificazione scarico in base ai criteri di cui all’art. 101 comma 7 lettere a), b), c), d) D.Lgs. 152/06
Tabella 4 – Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici
(estratto da punto 5 della delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003)
Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del decreto i valori limite fissati nella seguente Tabella 4. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo. Non rientrano nei criteri di assimilazione gli scarichi finali di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti classificati “scarichi di sostanze pericolose” ai sensi dell’Art. 108 del D.Lgs 152/06.
Parametro/sostanza | unita di misura | valore limite di emissione (*) |
Portata | m3/giorno | 15 |
pH | 5,5-9,5 | |
Temperatura | C° | < 30 |
Colore | Non percettibile con diluizione 1:40 | |
Materiali grossolani | Assenti | |
Solidi Sospesi Totali | mg/l | < 700 |
BOD5 (come ossigeno) | mg/l | < 300 |
COD (come ossigeno) | mg/l | < 700 |
Rapporto COD / BOD5 | < 2,2 | |
Fosforo totale (come P) | mg/l | < 30 |
Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | < 50 |
Azoto nitroso (come N) | mg/l | < 0,6 |
Azoto nitrico (come N) | mg/l | < 30 |
Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | < 40 |
Tensioattivi | mg/l | < 20 |
(*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell’allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali.
ATO 8
Forlì - Cesena
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Allegato D
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CONTRIBUTI
1. DISPOSIZIONI GENERALI
I prezzi definiti a forfait di cui al presente allegato non comprendono le prestazioni che, benché appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino esecuzioni complesse o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature specifiche (esempio: utilizzo opere provvisionali, cestelli elevatori, ecc.).
La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro alle attività tecniche di “tipo standard” è di esclusiva competenza del personale del Gestore a ciò incaricato.
1.1 Esecuzione delle operazioni
Le attività sono svolte dal Gestore o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento.
Il personale opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza Aziendali. In nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del lavoro sia in fase di realizzazione dello stesso.
In nessun caso, le attività di cui al presente Elenco, verranno eseguite in locali o luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.
1.2 Inclusioni/esclusioni dai prezzi dell’Elenco
I prezzi del “tipo standard” riportati nel presente Elenco comprendono, oltre quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente idraulico-impiantistico.
Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà richiedente, la prestazione (sia analitica che forfetaria) si considera soddisfatta alle seguenti condizioni:
• Le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità;
• In caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di ripristino sono a carico del richiedente o del Cliente Finale, ad esclusione delle superfici bitumate.
I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono:
• richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori nonché gli eventuali oneri comunali ove richiesti dalle Amministrazioni locali;
• lavori edili di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato;
• quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell’attività offerta.
1.3 IVA
Salvo diversa indicazione i prezzi del “ tipo standard” si intendono finali per il Cliente e non sono comprensivi di IVA.
1.4 Aggiornamento prezzi
L’aggiornamento dei prezzi è previsto di norma con cadenza annuale.
L’aggiornamento del listino è subordinato all’approvazione da parte del Gestore e dell’Agenzia, fatto salvo per gli adeguamenti imposti da nuove leggi o norme cogenti emanate dagli organismi competenti e per gli aggiornamenti di adeguamento al tasso di inflazione programmata previsto per la corrispondente tariffa di distribuzione con arrotondamento a € 0,5.
1.5 Contributo di allacciamento
Il contributo di allacciamento è l’importo richiesto all’utente per poter usufruire del servizio; Il contributo di allacciamento può essere: a) Forfetario; b) Analitico
Il contributo forfetario non è commisurato all'effettivo costo dell’intervento ma è determinato, in funzione del costo medio, con un criterio di perequazione in linea con gli indirizzi delle Autorità competenti.
Il contributo forfetario di allacciamento si applica ai servizi: a) Acquedotto Civile, b) Fognatura nera, c)
Fognatura mista, d) Fognatura bianca
Salvo i casi espressamente previsti dalle Convenzioni d’Ambito per il servizio acqua e fognatura, alla realizzazione dell’allacciamento con contributo dell’utente non corrisponde la proprietà dell'opera in capo al medesimo.
2. LISTINO DEI PREZZI FORFAIT 2.1 Lavori ACQUA
2.1.1 Costruzione allacciamento
Il Contributo di allacciamento è definito in modo FORFETARIO qualora siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- Lunghezza dell’allacciamento ≤ 40 metri
- Allacciamento in “zona servita”
• Quota fissa Euro/cad 600,00
• Quota variabile (valido per determinazione “contributo utente”) Euro/UIeq 300,00
• Contributo per oneri comunali (ove richiesti dalle Amministrazioni locali) Il prezzo indicato comprende l’installazione del contatore se previsto.
Si applica, qualora ne ricorrano i presupposti, agli interventi di:
- Costruzione di nuovo allacciamento comprensivo di attacco e contatore
- Aggiunta di attacco su allacciamento esistente comprensivo di contatore
In tutti gli altri casi il contributo di allacciamento acqua è definito in modo ANALITICO
Unità Immobiliari Equivalenti
La tabella sottostante riporta le equivalenze da utilizzare nel calcolo del contributo di allacciamento per nuovo allacciamento o attacco su allacciamento esistente.
Nel caso di presenza contestuale per lo stesso allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico e antincendio) il numero di UIeq si calcola come somma delle UIeq relative a ciascun utilizzo.
Le UIeq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all'intero più prossimo con un minimo di 1 UIeq.
- Uso domestico o assimilato, uso servizi condominiali (*) | 1 UI eq = 1 UI effettiva |
- Stralcio di allacciamento o allacciamento non definitivo | 1 UI eq |
- Alberghi, pensioni, residence alberghieri | 1 UI eq = 15 camere/appartamenti |
- Ospedali, case di cura, altre comunità numerose | 1 UI eq = 30 posti letto |
- Antincendio (**) | 1 UI eq = 10 mc/h |
- Attività di intrattenimento, impianti sportivi, usi irrigui/zootecnici, attività commerciali/artigianali/industriali non assimilati ai domestici, idroesigenze varie e tutto quanto non compreso nelle voci precedenti | 1 UI eq = 3 mc/h |
(*) nel caso di fornitura per usi domestici, l’UIeq equivale all’utente finale (del. CIPE 52/2001)
(**) Xxxxxxx / Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: - XXX 00 su naspo = 2,1 mc/h
- UNI 45 = 7,2 mc/h - UNI 70 = 18,0 mc/h - Sprinkler = indicata in progetto
2.1.2 Installo contatore
• Quota fissa Euro/cad 50,00
Il prezzo indicato comprende l’installazione del contatore e sostituisce la prestazione di apertura in sede di prima attivazione della fornitura.
2.1.3 Spostamento attacco fra due punti interni alla proprietà
• Quota fissa Euro/cad 360,00
Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di un attacco di qualsiasi DN/calibro fra due punti interni alla proprietà privata o fra due punti sul confine di proprietà lungo il tracciato dell’allacciamento esistente, in cui insiste l’attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari a 3 metri.
In presenza di contatore “aperto” a servizio del CLIENTE nella prestazione è compresa l’attività di “attivazione della fornitura” anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.
La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata ed inoltre si effettua qualora non sia necessaria la costruzione di un nuovo allacciamento.
2.1.4 Spostamento attacco dall’interno al confine della proprietà
• Quota fissa per qualsiasi DN/calibro Euro/cad 135,00
Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di un attacco di qualsiasi DN/calibro dall’interno della proprietà privata al confine della proprietà lungo il tracciato dell’allacciamento esistente, in cui insiste l’attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari ad 1 metro.
In presenza di contatore “aperto” a servizio del CLIENTE nella prestazione è compresa l’attività di “attivazione della fornitura” anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.
La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata ed inoltre si effettua qualora non sia necessaria la costruzione di un nuovo allacciamento.
2.1.5 Sezionamento allacciamento interrato dimesso
• Quota fissa Euro/cad 360,00
Il prezzo indicato comprende, per esigenze del CLIENTE, il sezionamento di un ALLACCIAMENTO D’UTENZA di qualsiasi DN/calibro e relativo/i PUNTO/I DI RICONSEGNA non più utilizzato/i, oppure in presenza di richiesta per spostamento/soppressione del PUNTO DI RICONSEGNA (attacco) che determini il non utilizzo dell’allacciamento esistente.
Il sezionamento comprende le opere edili necessarie sul suolo pubblico.
2.1.6 Soppressione attacco aereo
• Quota fissa Euro/cad 135,00
Il prezzo indicato comprende, per esigenze del CLIENTE, tutte le attività necessarie per la soppressione del PUNTO DI RICONSEGNA di qualsiasi DN/calibro su ALLACCIAMENTO D’UTENZA esistente senza determinarne il non utilizzo.
2.1.7 Sostituzione contatore per incuria/manomissione o variazione di portata in diminuzione
• Quota fissa Euro/cad 135,00
Il prezzo indicato comprende l’installazione del nuovo CONTATORE di qualsiasi DN/calibro e la rimozione del vecchio CONTATORE e gli adattamenti idraulico-impiantistici eventualmente necessari. Il prezzo si applicherà anche in presenza di sottrazione (furto/sparizione) dell’apparecchiatura dalla naturale ubicazione in presenza di contatore “aperto” a servizio del CLIENTE.
L’applicazione del prezzo per “variazione di portata in diminuzione” verrà determinata considerando il calibro del nuovo contatore da installare. In presenza di variazione di portata in diminuzione e/o cambio tariffa (cambio d’uso senza variazione di portata) su contatore esistente adeguato non sarà applicato alcun onere.
2.1.8 Sostituzione contatore per variazione di portata in aumento
• Quota variabile (da applicare alle sole UIeq aggiuntive) Euro/UIeq 300,00
Il prezzo indicato comprende l’installazione del nuovo CONTATORE e la rimozione del vecchio CONTATORE e gli adattamenti idraulico-impiantistici eventualmente necessari.
L’applicazione del prezzo per “variazione di portata in aumento” su attacco/contatore esistente adeguato e/o inadeguato (necessità di modifica attacco/sostituzione con nuovo contatore) verrà determinata sulla base delle effettive UIeq aggiuntive.
2.1.9 Distacco temporaneo del contatore
• Quota fissa Euro/cad 360,00
Il prezzo indicato comprende lo smontaggio temporaneo del CONTATORE di qualsiasi DN/calibro con consegna dello stesso in custodia al Cliente e successiva installazione compreso gli adattamenti idraulico- impiantistici eventualmente necessari.
In presenza di contatore “aperto” a servizio del CLIENTE nella prestazione è compresa l’attività di “attivazione della fornitura” anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.
2.1.10 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna
• Quota fissa Euro/cad 30,00
Il prezzo comprende: l’inserimento di apparecchio di registrazione, successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione al PUNTO DI RICONSEGNA secondo quanto disposto dalle vigenti norme.
2.2 Prestazioni Accessorie ACQUA
2.2.1 Attivazione di fornitura con intervento di lettura
• Quota fissa Euro/cad 50,00
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO su un CLIENTE nuovo o subentrante ad un precedente, con relativa lettura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato.
2.2.2 Attivazione di fornitura con intervento di lettura entro 3 giorni lavorativi
• Quota fissa Euro/cad 118,50
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO su un CLIENTE nuovo o subentrante ad un precedente, con relativa lettura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato.
2.2.3 Disattivazione fornitura/rimozione contatore per cessazione contratto
• Quota fissa Euro/cad 40,00
Il prezzo indicato comprende la cessazione del SERVIZIO tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del CONTATORE. L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato. Durante l’esecuzione di tale intervento il GESTORE si riserva la facoltà di procedere in assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per il CLIENTE, alla rimozione contestuale del CONTATORE.
2.2.4 Disattivazione fornitura per cessazione contratto entro 3 giorni lavorativi
• Quota fissa Euro/cad 118,50
Il prezzo indicato comprende la cessazione del SERVIZIO tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del CONTATORE. L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato. Durante l’esecuzione di tale intervento il GESTORE si riserva la facoltà di procedere in assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per il CLIENTE, alla rimozione contestuale del CONTATORE.
2.2.5 Subentro su contatore aperto con richiesta di esecuzione lettura
• Quota fissa Euro/cad 45,00
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO su un CLIENTE subentrante ad un precedente in presenza di Gruppo di Misura aperto, con relativa lettura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato.
2.2.6 Verifica metrologica del Gruppo di Misura effettuata sul punto d’utenza
• Quota fissa Euro/cad 45,00
Il prezzo, applicabile esclusivamente per Gruppi di Misura del calibro 3 x 15 e 5 x 20, comprende l’esecuzione della prova con utilizzo di Gruppo di Misura campione. Qualora si verifichino le condizioni che ne impediscono la prova in loco si effettuerà la verifica c/o un laboratorio certificato senza oneri aggiuntivi per il CLIENTE.
L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.
2.2.7 Verifica metrologica del Gruppo di Misura effettuata presso laboratorio
• Quota fissa per qualsiasi DN/calibro Euro/cad 135,00
Il prezzo comprende l’esecuzione della prova presso un laboratorio certificato. La prova verrà eseguita anche per i contatori del calibro 3 x 15 e 5 x 20 solo in presenza di esplicita richiesta del CLIENTE.
L’esecuzione della prova comporta la sostituzione del Gruppo di Misura di qualsiasi DN/calibro soggetto alla verifica con nuovo contatore che resterà installato definitivamente sul PUNTO DI RICONSEGNA.
L’importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.
2.2.8 Disattivazione fornitura/rimozione contatore per morosità
• Quota fissa Euro/cad 50,00
Il prezzo indicato si applica per singolo intervento. Nel caso delle morosità l’applicazione è indipendente dall’esito e comprende la comunicazione al CLIENTE dell’esito dell’intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura e l’interruzione/limitazione del SERVIZIO. I prezzi non comprendono l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.)
2.2.9 Disattivazione fornitura per motivi di sicurezza
• Quota fissa Euro/cad 50,00
Il prezzo indicato si applica per singolo intervento. Il prezzo comprende la comunicazione al CLIENTE dell’esito dell’intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura, la comunicazione della lettura e l’interruzione del SERVIZIO. I prezzi non comprendono l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.)
2.2.10 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità
• Quota fissa Euro/cad 40,00
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura al CLIENTE.
2.2.11 Installo contatore in seguito a chiusura per morosità
• Quota fissa Euro/cad 50,00
Il prezzo indicato comprende l’attivazione del SERVIZIO, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura al CLIENTE.
2.2.12 Verifica generica su contatore
• Quota fissa Euro/cad 45,00
Il prezzo si applica per ogni richiesta di verifica generica sul contatore, quali: ripiombatura contatore, piombatura/spiombatura contatori PRIVATI su POZZO, verifica sull’impianto privato, se richiesto dal CLIENTE.
2.2.13 Lettura del contatore
• Quota fissa per lettura singola Euro/cad 45,00
I prezzi si intendono applicabili per ogni richiesta di lettura singola.
2.3 Lavori FOGNATURA
2.3.1 Contributo allacciamento fognature eseguito dal Gestore (+IVA 10%)
Il Contributo di allacciamento è definito in modo FORFETARIO qualora siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- Lunghezza dell’allacciamento ≤ 20 metri
Lunghezza dell’allacciamento fognatura: Si definisce lunghezza dell’allacciamento la distanza, misurata lungo l’asse della condotta di derivazione (sviluppo lineare in pianta), fra il punto di innesto sulla condotta stradale (in condotta o in pozzetto) ed il punto di consegna, posto in corrispondenza del confine di proprietà.
- Profondità richiesta del punto di consegna al confine di proprietà ≤ a 1,50 m.
Per gli interventi di estensione rete fognaria per risanamento degli agglomerati, si applica sempre il contributo forfetario per l’allacciamento dei fabbricati esistenti. Per tali interventi il Gestore in accordo con l’Agenzia, può applicare degli sconti sui prezzi di listino
Il contributo dell’allaccio a forfait è composto dalle seguenti componenti:
Quota fissa: quota a compenso dell’istruttoria e gestione della pratica di richiesta/modifica dell’allacciamento alla rete fognaria
Quota variabile: quota definita in base al numero delle unità immobiliari equivalenti, ed applicabile solo nel caso di realizzazione - anche anticipata in concomitanza alla rete - di un nuovo/stralcio/completamento allacciamento con esecuzione dei lavori da parte del Gestore
Contributo per oneri comunali: oneri richiesti dalle Amministrazioni locali
Il contributo forfetario è così di seguito determinato in base alle Unità Immobiliari Equivalenti
• Quota fissa | Euro/cad | 200,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) per 1 UIeq | Euro/cad | 1.300,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 2 a 3 UIeq | Euro/cad | 2.000,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 4 a 5 UIeq | Euro/cad | 2.300,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 6 a 10 UIeq | Euro/cad | 2.800,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 11 a 15 UIeq | Euro/cad | 3.300,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 16 a 20 UIeq | Euro/cad | 3.800,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 21 a 25 UIeq | Euro/cad | 4.300,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 26 a 30 UIeq | Euro/cad | 4.800,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) da 31 a 35 UIeq | Euro/cad | 5.300,00 |
• Quota variabile (Contributo Utente) oltre 35 UIeq | Euro/cad | 5.800,00 |
Unità Immobiliari Equivalenti
La tabella sottostante riporta i parametri di equivalenza, relativi ad usi collettivi e produttivi, da utilizzare nel calcolo del contributo di allacciamento per nuovo allacciamento.
Nel caso di presenza contestuale per lo stesso allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico e artigianale) il numero di UIeq si calcola come somma delle UIeq relative a ciascun utilizzo.
Le UIeq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all'intero più prossimo con un minimo di 1 UIeq.
- Uso domestico, uso servizi condominiali | 1 UI eq = 1 UI effettiva |
- Alberghi, pensioni, residence alberghieri | 1 UI eq = 15 camere / appartamenti |
- Ospedali, case di cura, altre comunità numerose | 1 UI eq = 30 posti letto |
- Attività artigianali, industriali, zootecniche | 1 UI eq = 250 mq superficie utile coperta |
- Attività commerciali, di intrattenimento, impianti sportivi e tutto quanto non compreso nelle voci precedenti | 1 UI eq = 100 mq superficie utile coperta |
In tutti gli altri casi il contributo di allacciamento fognatura è definito in modo ANALITICO.
Sarà inoltre definito in modo ANALITICO in tutti i casi di esecuzione dell’allacciamento con impiego di tecniche di posa diverse dallo “scavo a cielo aperto” (es.: scavo in galleria, microtunneling, perforazione teleguidata, trivella, spingitubo, ecc.), indipendentemente dalla lunghezza e dalla profondità; tale condizione deve essere comunicata al cliente e indicata nel preventivo.
Il preventivo analitico è determinato mediante l’utilizzo delle voci:
• materiali
• prestazioni di impresa
Nella definizione del preventivo analitico sono inoltre comprese, oltre alle categorie sopra indicate, anche i seguenti costi:
• spese tecniche (prestazione esterna o manodopera/mezzi HERA)
• oneri sicurezza DL 494/96 e sue modifiche/integrazioni;
• oneri per servitù;
• spese amministrative per pratiche autorizzative c/o Enti;
• altre spese (non riconducibili alle categorie indicate sopra, compreso gli oneri comunali ove richiesti dalle Amministrazioni locali)
In particolare per “spese tecniche” si intende l’attività di: sopralluogo, istruttoria pratiche, rilascio pareri, progettazione, DL, supervisione ai lavori non eseguiti direttamente, ecc.
2.3.2 Sezionamento allacciamento interrato dimesso (+IVA 20%)
• Quota fissa Euro/cad 600,00
Il prezzo indicato comprende, per esigenze del CLIENTE, il sezionamento di allacciamento dismesso o da dismettere in seguito alla realizzazione di nuovo allacciamento.
Il prezzo non sarà applicato nei casi di realizzazione di nuovo allacciamento a cura ed onere del CLIENTE titolare dello scarico.
Il sezionamento comprende le opere edili necessarie sul suolo pubblico.
2.3.3 Contributo allacciamento fognature eseguito dal Privato (+IVA 20%)
• Quota fissa Euro/cad 200,00
Nella quota fissa sono comprese le attività di: sopralluogo, istruttoria pratiche, rilascio pareri, supervisione ai lavori eseguiti dal privato direttamente e collaudo.
Nel caso di mancanza di predisposizione in braga sulla rete fognaria o di foro in pozzetto, l’intervento di realizzazione della predisposizione è realizzato dal Gestore con contributo dell’utente determinato in maniera analitica.
2.4 Prestazioni accessorie FOGNATURA e DEPURAZIONE
2.4.1 Xxxxxxx istruttoria pareri per autorizzazioni allo scarico
rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per attività produttiva/commerciale/di servizio con scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ex-lege, ovvero per equivalenza quali-quantitativa:
• Quota fissa Euro/cad 50,00
rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per attività produttiva/commerciale/di servizio con scarico di acque reflue industriali
• Quota fissa se contenenti sostanze pericolose
(tab.5 all.5 D.Lgs 152/06) Euro/cad 200,00
• Quota fissa se non contenenti sostanze pericolose Euro/cad 150,00
rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per attività produttiva/commerciale/di servizio con scarico di acque reflue industriali nell’ambito della procedura di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
• Quota fissa Euro/cad 300,00
rilascio parere per nuova autorizzazione o rinnovo di autorizzazione allo scarico per acque reflue di prima pioggia e di dilavamento di aree impermeabili potenzialmente contaminate
• Quota fissa Euro/cad 100,00
I prezzi indicati comprendono le attività tecniche e amministrative finalizzate all’espressione dei pareri necessari per il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico per utenze industriali.
I prezzi saranno applicati anche in presenza di rinnovo.
Nel caso ricorrano nella stessa richiesta più casistiche tra quelle previste, si applicherà la tariffa relativa alla prestazione più onerosa sommando il 70% dell’importo delle altre voci.
2.4.2 Tariffa smaltimento rifiuto liquido codice CER 200304 – 000000 (xxxxx imhoff)
dal 01/01/2008 | dal 01/01/2009 | dal 01/01/2010 |
18 €/ton | 30 €/ton | 35 €/ton |
Il prezzo indicato comprende le attività di accettazione (compresa la pesa se l’impianto di trattamento ne è dotato), scarico, smaltimento del rifiuto liquido conferito. Sono escluse le attività di lavaggio delle autobotti e il carico di acqua.
3. Tariffa di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali e assimilati
La tariffa di fognatura e depurazione è applicata agli scarichi di cui alla lettera h, comma 1 articolo 74 del D.Lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 155 comma 5 del DPR 152/2006 e s.m.i. la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”.
A seguito dell’approvazione della nuova formula tariffaria su base regionale, a partire dall’anno 2008 si attuerà progressivamente il passaggio tra la tariffa precedente (ex DPR 24 maggio 1977) e la nuova tariffa, applicando una tariffa provvisoria ottenuta come media ponderata delle due tariffe riportate in tabella, seguendo il seguente schema:
Anno | quota tariffa DPR 24 maggio 1977 | quota tariffa DPGR 13 marzo 2006, n. 49 |
2008 | 20% | 80% |
2009 | 40% | 60% |
2010 | 60% | 40% |
2011 | 80% | 20% |
2012 | 100% | 0% |
- Formula ex DPR 24 maggio 1977:
T2 = F2 + [f2 + dv + K2 * (Oi / Of * db + Si / Sf *df) + da] * V
dove:
T2 = Tariffa anno (Euro/anno)
F2 = termine fisso per utenza (deliberato annualmente da ATO 8)
f2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio fognatura (deliberato annualmente da ATO 8)
dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (deliberato annualmente da ATO 8)
K2 = coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri di trattamento, dovuti alla peculiarità del singolo scarico, e sarà:
1) K2 = 0 per gli scarichi che rientrano nel limite di accettabilità previsti per l’effluente dell’impianto di depurazione nei riguardi dei parametri COD, SST.
2) K2 = 1 per gli scarichi che non rientrano nei limiti di cui al punto 1, ma rientrano in quelli per lo scarico in fognatura ed hanno un rapporto COD/BOD5 <=2,2
3) Per gli scarichi che non rispettano il limite per lo scarico in fognatura nei riguardi del COD e SST ed hanno un rapporto COD/BOD >2,2 il valore di K2 sarà scelto fra quelli definiti come segue:
1+1/3*(COD/BOD-2)
1+1/2*(COD/BOD-2)
dove:
COD = COD tal quale dell’effluente industriale in mg/l BOD = BOD tal quale dell’effluente industriale in mg/l
db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (deliberato annualmente da ATO 8)
df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (deliberato annualmente da ATO 8)
Oi = COD dell’effluente industriale (dopo un’ora di sedimentazione a Ph 7) in mg/l.
Of = COD del liquame grezzo totale affluente all’impianto dopo sedimentazione primaria in mg/l.
Si = materiali in sospensione totali dell’effluente industriale in mg/l
Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto in mg/l
dt = coefficiente di costo medio annuo (dv + db + df) (deliberato annualmente da ATO 8)
da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da COD e SST, calcolato secondo il seguente metodo:
1) per gli scarichi che rientrano nel limite di accettabilità previsti per l’effluente dell’impianto di depurazione da
= 0,
2) per gli scarichi che rientrano nel limite di accettabilità previsti per lo scarico in fognatura da = dt * 0,15
3) per gli scarichi che superano i limiti di accettabilità previsti per lo scarico in fognatura il da sarà conteggiato secondo la seguente formula:
da = dt * 0,15 * (1 +(X1-X1tab)/X1tab + (Xn-Xntab)/Xntab)
dove:
Xn = valore del parametro derogabile scaricato in fognatura Xtab = valore limite, per lo scarico in fognatura, del parametro V = volume dell’effluente industriale scaricato in fognatura
- Formula regionale (art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 marzo 2006, n. 49)
1. La tariffa di fognatura e depurazione, applicata agli scarichi di cui alla lett. h, comma 1 art. 2 del DLgs 152/99, è definita dalla seguente formulazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale:
T=F+{f + dv +Kb(Oi/Of) · db + (Si/Sf) · df + (Ni/Nf) · dn + (Pi/Pf) · dp + dt + dd + da}·Vs
dove:
T = tariffa [€ anno-1]
F = termine di costo fisso per l’utenza [€ anno-1]
f = coefficiente di costo medio del servizio di fognatura [€ mc-3]
dv = coefficiente di costo medio dei trattamenti preliminari e primari [€ mc-3]
Kb = coefficiente moltiplicativo che tiene costo dell’incidenza che le condizioni di biodegradabilità possono avere sui costi della fase di depurazione biologica
db = coefficiente di costo medio del trattamento secondario [€ m-3]
df = coefficiente di costo medio di trattamento e smaltimento dei fanghi primari [€ m-3] dn = coefficiente di costo medio di trattamento dell’azoto [€ m-3]
dp = coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo [€ m-3] dt = coefficiente di costo medio per i trattamenti terziari [€ m-3]
dd = coefficiente di costo medio per il trattamento di disinfezione [€ m-3]
Oi = concentrazione media del COD dell'effluente industriale dopo sedimentazione [mg COD l-1]
Of = concentrazione media del COD del liquame dopo sedimentazione trattato dai depuratori dell’ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo db [mg COD l-1]
Si = concentrazione media dei materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7) [mg SST l-1]
Sf = concentrazione media dei materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell’ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo df [mg SST l-1]
4
Ni = concentrazione media dell’azoto ammoniacale dell’effluente industriale [mg NH + l-1]
Nf = concentrazione media dell’azoto ammoniacale del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell’ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [mgNH4+l-1]
Pi = concentrazione media del Fosforo totale dell’effluente industriale [mg Ptot l-1]
Pf = concentrazione media del fosforo totale medio del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell’ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [mg Ptot l-1]
da = coefficiente di costo medio che tiene conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri inquinanti (J) diversi da materiali citati ai precedenti punti (es. cloruri, solfati, tensioattivi ecc..) [€ m-3]
Vs = volume annuo dell'effluente industriale scaricato in fognatura [m3 anno-1]
Il valore del fattore F è definito dalla seguente relazione
F = [Cind · QF · Vgi] / Σi Vgi
dove:
Cind = costo complessivo per la gestione del sistema depurativo che all’interno dell’ATO è imputabile agli scarichi industriali, comprensivo dei costi fissi e variabili
QF = quota percentuale di costi fissi rispetto al valore stimato di Cind: QF ≤0,3
Vgi = Volume massimo giornaliero autorizzato in fognatura che per lo scarico industriale iesimo (ovvero volume effettivo scaricato su base annuale)
Σi Vgi = Sommatoria di tutti i volumi massimi giornalieri autorizzati in fognatura (ovvero dei volumi effettivi scaricati su base annuale) per tutti gli scarichi industriali nell’Ambito Territoriale Ottimale
I parametri di costo specifici per fase di trattamento sono legati fra loro dalla relazione:
d = dv + db + df + dn + dp + dd + dt
dove d rappresenta il costo complessivo sostenuto per la depurazione di un mc di liquame standard caratterizzato da valori fissi per i parametri inquinanti Of, Sf, Nf, Pf.
In prima approssimazione tali parametri potranno essere assunti convenzionalmente pari ai valori indicati dalla tab. 3 alleg. 5 del DLgs 152/99 (colonna scarichi in pubblica fognatura); ciascuna Agenzia d’Ambito deve tarare i suddetti parametri in base alle particolari caratteristiche del sistema fognario e depurativo del proprio ambito territoriale e del particolare bilanciamento fra carichi inquinanti di origine civile e carichi di origine industriale che in tale Ambito vengono avviati al trattamento del depuratore per acque reflue urbane.
8. Le singole componenti di costo dv, db, df, dn, dp, dd e dt, che rappresentano una percentuale del costo complessivo di depurazione, vengono fissate dall’Agenzia d’Ambito come media ponderata, determinata sulla potenzialità di progetto espressa in abitanti equivalenti, dell’incidenza dei costi delle singole fasi di tutti gli impianti in esercizio all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale.
9. I coefficienti specifici di costo possono essere definiti all’interno dei campi di variazione rispetto al costo complessivo di depurazione d, di seguito indicati in tabella, la tabella riporta anche i valori indicativi consigliati:
Elemento di costo | Campo di variazione (% rispetto a d) | Valore consigliato (% rispetto a d) |
dv | 5 ÷ 15 | 10 |
db | 00 x 00 | 00 |
xx | 00 x 00 | 00 |
xx | 0 ÷ 15 | 10 |
dp | 5 ÷ 15 | 10 |
dt | 5 ÷ 10 | 5 |
dd | 1 ÷ 4 | 2 |
10. Relativamente all’applicazione delle componenti di costo specifiche per il trattamento del COD, dei Solidi Sospesi Totali, dell’Azoto Ammoniacale e del Fosforo si stabilisce che i rapporti (Oi/Of), (Si/Sf), (Ni/Nf) e (Pi/Pf), assumono convenzionalmente valore nullo nel caso i parametri Oi, Si, Ni e Pi rilevati sul refluo industriale abbiano un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa per l’effluente del depuratore pubblico ove tale refluo viene trattato.
13. Il fattore F, ed il fattore d di cui al precedente comma 7, nel caso siano presenti più gestioni nell’Ambito Territoriale Ottimale, possono essere definiti in modo differenziato per ciascuna di esse.
14. Il coefficiente da assume i seguenti valori:
a) Per scarichi industriali che assumono valori al di sotto dei limiti di scarico in acque superficiali per tutti i parametri dell'allegato 5 Tab. 3 DLgs 152/99: da = 0
b) Per scarichi industriali che assumono valori al di sotto dei limiti di scarico in pubblica fognatura per tutti i parametri dell'allegato 5 Tab. 3 DLgs 152/99, ma al di sopra dei limiti di scarico in acque superficiali, applicando a ciascuno una franchigia del 10%, nonché per i parametri derogati dalle specifiche autorizzazioni allo scarico diversi da COD, BOD, SST, Azoto e Fosforo:
da = Σi dai · [(Ji - J1)/J1]
dove
Ji concentrazione media dell’iesimo parametro qualitativo J rilevata sull’effluente industriale [mg l-1]
J1 concentrazione massima del parametro qualitativo J ammessa dalla normativa per il recapito in acque superficiali [mg l-1]
Σi sommatoria di tutti i termini dai x [(Ji -J1)/J1]
15. La determinazione degli specifici fattori di costo dai è effettuata dall’Agenzia d’Ambito tenendo conto del particolare refluo industriale scaricato e degli oneri indotti sul sistema depurativo dell’Ambito Territoriale Ottimale.
16. Il coefficiente da non può assumere di norma valori superiori a 1,5 ·d.
17. Il valore del coefficiente moltiplicativo Kb dipende dal rapporto COD/BOD, in base alle seguenti condizioni:
a) Se (COD/BOD) ≤ 2,2 (liquame facilmente biodegradabile) allora Kb = 1
b) Se (COD/BOD) > 2,2 (liquame scarsamente biodegradabile), si distinguono i seguenti casi:
- qualora gli scarichi industriali siano sottoposti a pretrattamento biologico prima dello scarico in fognatura:
1) se COD ≤ CODS allora Kb = [(CODi- CODlim)/ (CODS- CODlim)]1/3
dove i termini sopra riportati hanno il seguente significato:
CODlim limite del COD per l’effluente dell’impianto delle acque reflue urbane ai sensi del DLgs 152/99
CODi rappresenta il COD del refluo industriale immesso in fognatura
CODS valore di soglia di COD per l’applicazione delle situazioni 1) e 2): tale valore viene definito dall’Agenzia d’Ambito.
BODi rappresenta il BOD del refluo industriale immesso in fognatura.
2) - se COD > CODS allora Kb assume il valore inferiore fra quelli derivanti dalle seguenti formulazioni:
Kb = [(CODi/BODi)/2,2]
Kb = [(CODi- CODlim )/(CODS- CODlim )]1/3
- qualora gli scarichi industriali non siano sottoposti a trattamento prima dello scarico in fognatura:
Kb = [(CODi/BODi)/2,2]
18. Il fattore Vs è il volume annuale scaricato in fognatura.
Note
1) Per quanto riguarda la qualità delle acque scaricate, per il calcolo della tariffa, saranno prese in considerazione solo le analisi effettuate sui campioni effettuati dal Gestore, il quale si avvale di un laboratorio di sua fiducia. Se la Ditta invece intenderà avvalersi del laboratorio ARPA dovrà comunicarlo al momento del campionamento e inserire una nota nel verbale di prelievo; in tale caso il personale del Gestore provvederà alla consegna del campione al laboratorio ARPA e i costi dell’analisi ARPA saranno di competenza della Ditta.
2) Nel caso di presenza di misuratore di portata allo scarico, prescritto dal Gestore, per la determinazione della quantità di refluo scaricato nell’anno di riferimento (V), i volumi saranno misurati con contatore allo scarico.
In caso di malfunzionamento nel corso dell’anno dello stesso, saranno applicati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali, ecc.) misurati mediante il contatore di utenza del Gestore, per quanto riguarda il prelievo dal pubblico acquedotto, e mediante misuratori al prelievo comunque obbligatori per legge, per quanto riguarda le altre forme di approvvigionamento idrico.
3) Nel caso di assenza di misuratore di portata allo scarico, saranno applicati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali, ecc.) misurati mediante il contatore di utenza del Gestore, per quanto riguarda il prelievo dal pubblico acquedotto, e mediante misuratori al prelievo comunque obbligatori per legge, per quanto riguarda le altre forme di approvvigionamento idrico.
4) Per gli scarichi industriali assimilati ai domestici, si applicano le tariffe di fognatura e depurazione per gli scarichi domestici
ATO 8
Forlì - Cesena
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Allegato E
Calcolo della capacità residua di un impianto
Calcolo della capacità residua di un impianto
DESCRIZIONE | UdM | VALORE | |
Ptot | Potenzialità totale impianto | AE | da progetto |
BODi | COD medio in ingresso | mg/l | da misurazione |
Xx | Xxxxxxx in ingresso | mc/giorno | da misurazione |
Pf (*) | Potenzialità impegnata dal carico in ingresso fognatura | AE | (CODi x Qi)/120 |
CODindt | COD totale autorizzato per gli scarichi industriali compreso le deroghe | mg/l | da autorizzazioni |
Xxxxx | Xxxxxxx totale annua autorizzata per gli scarichi industriali | mc/anno | da autorizzazioni |
Pindt (*) | Potenzialità totale impegnata per gli scarichi industriali | AE | (CODindt x Qindt)/120 |
CODind | COD medio scaricato dagli scarichi industriali | mg/l | da misurazione |
Qind | Portata totale annua scaricata dagli scarichi industriali | mc/anno | da misurazione |
Pind (*) | Potenzialità totale utilizzata dagli scarichi industriali | AE | (CODind x Qind)/120 |
Pimp | Potenzialità marginale già impegnata con deroghe agli scarichi industriali e non utilizzata | AE | Pimp = Pindt - Pind |
Pc | Potenzialità riservata ai futuri collettamenti | AE | da progetto |
Cr | Capacità residua disponibile per conferimento rifiuti | AE | Cr = Ptot – Pf – Pimp – Pc |
CODb | COD medio bottini linea acque | mg/l | 2.000 |
Qrif | Quantità di rifiuti trattabili all'anno | mc/anno | ((Cr x 120)/2.000) x 365 |
(*) 1 AE = 60 gr BOD5/giorno = 120 gr COD/giorno
Sulla base dei valori calcolati o misurati delle grandezze descritte in tabella si determinano:
- Capacità residua in AE disponibile per conferimento rifiuti
Cr = Ptot – Pf – Pimp – Pc
- Quantità di rifiuti trattabili all’anno in mc/anno
Qrif = ((Cr x 120)/CODb) x 365 = ((Cr x 120)/2.000) x 365