GIOVANNI MAGLIARO
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Nel caso di un dipendente assunto con contratto accessorio pagato con voucher e poi riassunto come apprendista le cui mansioni assegnate non risultino cambiate nel susseguirsi dei due contratti si deduce che tali rapporti sono diversi solo nella forma e non nella sostanza. Pertanto il contratto deve considerarsi come unico e di tipo subordinato a tempo indeterminato. Il
lavoro accessorio non può essere legittimamente utilizzato per prestazioni dal contenuto estremamente semplice e svolte con le modalità del lavoro subordinato. Va valorizzata la reale consistenza della natura dell’unico rapporto desunta non da un’indagine del carattere della prestazione resa con riferimento al solo lavoro qualificato come accessorio ma dalla sostanziale uniformità della prestazione lavorativa anche nel successivo periodo destinato alla formazione. Ciò rivela l’adozione di uno schema formale divaricato rispetto alla sostanza del rapporto, connotato da elementi propri della subordinazione in relazione all’unitaria ricostruzione dello stesso. E’ evidente la mancanza di ogni ragione effettiva per fare ricorso alle due diverse tipologie contrattuali utilizzate in relazione ad un indistinto rapporto lavorativo solo formalmente precario. E’ del pari evidente l’avvenuta utilizzazione da parte della società datoriale di due forme contrattuali al
fine di coprire mansioni relativamente semplici, rimaste invariate nel corso dell’intero periodo lavorativo. Accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento va dichiarato illegittimo e il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro con pagamento dell’indennità risarcitoria dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra.
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9 gennaio 2020
a Corte di Cassazione, con sentenza n. 32702 del 12 dicembre 2019, si pronuncia su un interessante caso di rapporto inizialmente pagato attraverso voucher, poi trasformato in apprendistato. Al termine di questo secondo periodo il lavoratore ottiene dai giudici il riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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La sentenza della settimana
UFFICIO LEGALE
RA + APPRENDISTATO TO
CONTRATTO ACCESSORIO
PPORTO SUBORDINA
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e quindi della illegittimità del licenziamento irrogatogli.
La vicenda vede protagonista un dipendente della società Mc Xxxxxx’x di Milano. Il primo rapporto tra le parti era ricondotto ad un contratto di la- voro accessorio (compenso con voucher) della durata di circa due mesi ed il secondo, intervenuto alla scadenza del primo, a contratto di apprendistato professionalizzante della durata di trentasei mesi con allegato piano forma- tivo individuale.
Ma nella specie il lavoratore era stato sempre inserito nei turni di lavoro predisposti dalla società datoriale ed assegnato ai diversi reparti del ne- gozio di Assago dove prestava servizio, alla pari dei colleghi stabilmente assunti. Vi era stata per tutta la durata dei due rapporti una soggezione ad orari indicati dalla società ed alle direttive impartite dalla stessa in persona dei suoi responsabili. Pertanto non era rinvenibile una ragione effettiva per distinguere tra due diverse tipologie contrattuali, non essendo nemmeno accertato che il lavoratore avesse avuto per il successivo rapporto di appren- distato una reale formazione.
Secondo il Tribunale di Milano e poi la Corte d’Appello della stessa città era evidente che si era fatto ricorso ad una utilizzazione da parte della Società Mc Xxxxxx’x di due forme contrattuali al fine di coprire mansioni relativa- mente semplici nell’ambito di un unico e prolungato rapporto precario se- condo uno schema del tutto favorevole alla società.
Questa impostazione è condivisa dalla Cassazione che ha respinto i motivi del ricorso proposto dalla società ed ha confermato le decisioni dei giudici di merito. L’aspetto decisivo, secondo la Suprema Corte, è la reale consistenza della natura dell’unico rapporto desunta dalla sostanziale uniformità della prestazione lavorativa anche nel periodo destinato alla formazione. Dalla ri- costruzione effettuata è emersa evidente la sostanza unitaria del rapporto.