CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
OGGETTO: | BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA “GIARDINO PUBBLICO IN VIA TORRE COSTIERA” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED EVENTUALE AREA PER POSIZIONAMENTO TAVOLI E SEDIE DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE |
immagine a scopo esemplificativo
Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.
mq 90 (novanta)
mq. 120 (centoventi)
Oggetto del presente bando è l’assegnazione in concessione, per anni 10 (dieci) rinnovabili di ulteriori 5
(cinque), di un’area comunale di
di cui
da utilizzarsi per posizionare
mq. 30 (trenta)
una struttura prefabbricata (precaria e rimovibile) e i restanti da utilizzare al servizio della
struttura prefabbricata di cui sopra e utile al posizionamento di tavoli e sedie. L’area è situata all’interno del “Giardino Pubblico in via Torre Costiera”, è identificata catastalmente al foglio 19 mappali 1328, 1155, 1100, è accessibile da via Torre Costiera ed è meglio definita nella planimetria allegata alla presente.
La struttura prefabbricata dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, ciò al fine precipuo di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza ed al pubblico in generale il Giardino comunale.
La struttura, precaria, dovrà essere realizzata in ferro e/o altri materiali migliorativi rispetto al precedente, occupando la superficie massima di mq. 90, gli ulteriori mq. 30 di area pubblica potranno essere utilizzati unicamente per il posizionamento di tavoli e sedie pertinenziali all’attività di somministrazione.
Art. 2 - Decorrenza - durata della concessione - condizioni di improrogabilità e divieti di cessione/sublocazione
Decorrenza - La concessione avrà durata di anni 10 (dieci), decorrente dalla data di stipula del contratto, tutti gli effetti attivi e passivi della concessione inizieranno dalla data di stipula del relativo contratto di Convenzione.
La concessione non è soggetta a proroga automatica, la stessa potrà essere rinnovata, al massimo per una volta sola e per un periodo di ulteriori anni 5 (cinque), solo previa richiesta del concessionario, richiesta che deve e può essere presentata al Comune nel corso del decimo anno di concessione (2032). La proroga potrà essere concessa previo parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del concessionario, trascorso tale termine il silenzio dell’Amministrazione dovrà intendersi come assenso tacito alla richiesta di proroga medesima.
Non configurandosi la concessione dell’area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento commerciale.
Condizioni di improrogabilità - L’Amministrazione comunale si riserva di non concedere la proroga per i successivi e ulteriori cinque anni, qualora nel corso del primo periodo di concessione, il concessionario medesimo sia stato oggetto di almeno due segnalazioni da parte dell’Ente per mancato adempimento agli obblighi assunti con la convenzione e che non abbiano ovviamente determinato la revoca della concessione.
Nell’ipotesi di mancata proroga il concessionario dovrà lasciare liberi i beni da cose e/o persone, entro la data di scadenza del contratto. Inoltre, quest’ultimo, nulla potrà vantare, a nessun titolo e per nessun motivo, nulla essendo escluso, ivi comprese, per maggior chiarezza, somme eventuali a titolo di risarcimento del danno patito, penali per recesso anticipato e in relazione a qualsivoglia indennizzo per le opere concretamente realizzate, che potranno essere gratuitamente ed automaticamente acquisite al patrimonio comunale oppure, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, essere demolite a cura e spese del concessionario.
Divieto di cessione/sublocazione e altro - La concessione non è cedibile se non previo assenso dell’Amministrazione comunale. Il concessionario, senza autorizzazione dell’Amministrazione, non potrà altresì sublocare il manufatto, alienare l’attività svolta al suo interno.
Art. 3 - Oneri del Comune
Il Comune mette a disposizione l’area denominata “Giardino Pubblico Comunale” in buone condizioni
generali e specifica che non vi saranno oneri a carico del Bilancio comunale.
Art. 4 - Oneri del gestore/concessionario
Per ciò che concerne l’area oggetto di concessione di cui all’articolo 1, il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla realizzazione delle opere necessarie alla predisposizione e realizzazione completa della struttura prefabbricata e di quanto necessario a renderla pienamente funzionale all’attività che vi dovrà essere esercitata, in particolare:
a) Alla realizzazione e posa in opera di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua e del gas (alle utenze e gli impianti rimangono a carico dell’operatore);
b) Alla realizzazione delle condotte di scarico delle acque (si precisa che l’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell’operatore);
c) Alla realizzazione della piattaforma di appoggio;
d) All’intera realizzazione della struttura prefabbricata;
e) Al pieno ripristino dello spazio oggetto dei lavori di realizzazione della struttura prefabbricata;
f) Alla costante pulizia dell’area occupata mantenendola sempre, in ogni momento, in condizioni di pieno decoro.
g) A tutte le richieste necessarie per poter ottenere i pareri diversi dall’ente e per offrire i servizi oggetto del bando.
h) Alla predisposizione e gestione all’interno dell’area coperta del chiosco del Servizio di noleggio e-bike con un numero di biciclette elettriche minimo di 5;
i) Alla manutenzione delle aree verdi attigue con operazioni di sfalcio erba, manutenzione impianto di irrigazione, pulizia da spazzatura; a garanzia del decoro urbano. L’area minima di manutenzione è indicata nella planimetria a fianco e potrà subire eventuali variazioni;
Tali operazioni dovranno essere svolte con cadenza minima di 20 giorni cui potrà effettuarsi offerta migliorativa;
j) (opzionale) Alla realizzazione di pozzo artesiano di profondità di almeno 15 m con adeguamento all’impianto di irrigazione preesistente, con il fine di garantire la corretta
irrigazione dell’area tenendo conto delle scarsità idriche estive (tutte le opere dalla costruzione agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, permessi e quanto altro qui non prevedibile saranno a carico dell’operatore economico);
Dovranno essere rispettati il posizionamento della copertura come di seguito rappresentato e lo schema funzionale.
Ingombro massimo della struttura
Schema funzionale
Il Gestore dovrà garantire, ad esclusive sua cura e spese, con la propria organizzazione:
• la perfetta e continuativa gestione durante l’anno, dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come meglio specificato in appresso.
Il Concessionario/gestore è vincolato sin dalla presentazione della propria offerta alla sottoscrizione della convenzione ed agli adempimenti annessi e connessi, ivi incluso il deposito, prima della sottoscrizione della convenzione, delle spese contrattuali e delle cauzioni/polizze previste nel Capitolato Speciale.
Art. 5 – Canone
In luogo del canone annuo di concessione il concessionario assume su di sé, specificatamente, gli obblighi che seguono:
€ 2.209,20 € / annui
x. Xxxxxx annuo pari a su cui potrà effettuarsi offerta migliorativa;
b. Impegno a svolgere lavori di realizzazione del Chiosco;
c. Procedere a sua cura, oneri e spese, curare e a gestire con diligenza “professionale”, per tutta la
durata della concessione quanto concesso.
Il concessionario non potrà cedere a terzi l’espletamento del servizio di manutenzione del Giardino Comunale concesso salvo specifica autorizzazione del settore tecnico dell’Ente, ma in quest’ultimo caso, le relative spese rimarranno a carico unicamente del concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'Amministrazione Comunale che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.
Tutto quanto in codesto articolo costituisce elemento essenziale e imprescindibile della convenzione.
Art. 6 - Obblighi del gestore/concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo di:
1. Possedere, sin dal momento dalla sottoscrizione del contratto di concessione, i requisiti morali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e mantenere tali requisiti per tutta la durata della concessione;
2. Dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;
3. Ripristinare, a fine concessione, lo stato attuale dei luoghi a suo totale carico fatta salva diversa espressa volontà dal Comune di acquisire al suo patrimonio, gratuitamente ed automaticamente, senza spese di alcun genere, il manufatto realizzato; in tale ultima ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.
4. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell’area concessa, della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura prefabbricata (chiosco), del bagno e degli arredi esterni accessori all’attività, della manutenzione ordinaria dell’area del Giardino Comunale concesso garantendo il buono stato di conservazione a norma di legge.
5. Rimozione e eventuali smaltimenti di strutture esistenti ricadenti nell’area oggetto di concessione;
6. Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico, anche senza obbligo di consumazione, con forniture e messa a disposizione dei materiali igienici, servizi di cui all’art.7 che segue.
Art.6 - Destinazione dell’area e del chiosco.
La struttura prefabbricata che il concessionario andrà a realizzare dovrà essere destinata esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come lo spazio annesso dovrà essere utilizzato unicamente, come pertinenziale all’attività di somministrazione, per posizionare tavoli e sedie. L’attività dovrà essere esercitata secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande.
Area di posizionamento struttura (ingombro massimo)
Art. 7 - Caratteristiche del manufatto: Chiosco
La struttura prefabbricata da posizionare sull’area oggetto della concessione e da adibire a somministrazione -Chiosco- dovrà rispettare i seguenti indispensabili requisiti, che dovranno risultare dal progetto da allegare alla domanda:
• Possedere requisiti ecocompatibili ed ogni altro metodo per rendere la struttura a minore impatto
possibile verso l’ambiente.
• Dimensioni in pianta e di superficie massima: per il chiosco compreso eventuali servizi igienici (di cui almeno uno accessibile alle persone diversamente abili accessibile dall’esterno); altezza massima di metri 3,50;
• Organizzazione dello spazio interno: zona bancone bar, servizi igienici, deposito ecc... .
• La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico- ambientale;
• I tavoli, sedute e altro arredo dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza. Si precisa inoltre che:
• La tipologia, le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene, ambiente e sicurezza;
• Il chiosco dovrà essere provvisto di un servizio igienico connesso alla struttura, aperto al pubblico; quest’ultimo dovrà essere reso disponibile al pubblico, appositamente segnalato e accessibile anche da persona con disabilità; la manutenzione, la pulizia, l’apertura e la chiusura del servizio igienico aperto al pubblico sono a carico del Concessionario e devono essere garantite per tutto l’anno;
• I costi di realizzazione di chiosco, dei relativi allestimenti, le spese tecniche, allacciamenti nonché ogni qualsivoglia richiesta e parere esterno non di competenza Comunale sono a carico del concessionario, il quale sarà tenuto anche al pagamento di ogni e qualsiasi genere di tassa e/o tributo e imposta a lui spettante, nessuna esclusa;
• Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica ecc.,) se necessari ed autorizzati, devono essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista;
Art. 8 – Adempimenti e tempi di realizzazione del chiosco-bar.
1. La realizzazione del chiosco è subordinata al rilascio di permesso di costruire e deve avvenire nel più assoluto rispetto:
a) delle indicazioni contenute nella documentazione di gara;
b) del progetto presentato in sede di selezione ed approvato dall’Amministrazione;
c) di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti;
d) delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti.
e) Il concessionario dell’area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda di permesso di costruire presso il Settore competente entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione. I lavori dovranno terminare entro la fine del mese di settembre dell’anno in corso 2021;
f) L’attività dovrà essere avviata entro 30 (trenta) gg. dalla data di fine lavori;
In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti l’Amministrazione si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria.
g) Il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato ai pareri di eventuali ulteriori enti competenti. Pertanto l’aggiudicazione dell’area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
h) Al momento dell’avvio dell’attività il concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 e dovrà effettuare la prevista e dovuta comunicazione alle autorità sanitarie;
Art.9 – Apertura al pubblico dell’attività svolta nel chiosco e del parco giochi
Per l’attività svolta nel chiosco dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, salvo deroga motivata con ordinanza del Sindaco. Deve comunque essere garantito il periodo di apertura tutto l’anno con almeno un orario minimo di apertura giornaliera dalle 8,30 alle 20,30, salvo deroga concordata e concessa dall’Ufficio Tecnico comunale.
Art. 10 – Risoluzione del contratto.
Il concessionario non potrà mutare l’uso della struttura chiosco-bar né utilizzare l’area con scopi diversi da quelli individuati, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, necessaria anche per le manifestazioni/eventi di aggregazione che lo stesso intenderà svolgere.
Non potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l’autorizzazione
del Comune.
Gravi inadempienze rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale, anche parziali, genereranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni con escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali.
Costituisce inoltre causa di risoluzione della convenzione il mancato esercizio, anche parziale, dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni
anno, salvo causa maggiore e giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario e dal COVID 19.
Art. 11 - Penali
Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, siano esse quelle riguardanti l’area oggetto di concessione, la struttura prefabbricata che andrà realizzata e l’attività che vi sarà svolta, sia per la gestione del servizio igienico annesso alla struttura, sia per l’ordinaria manutenzione delle panchine/sedute ricadenti nell’area oggetto di concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza e/o all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. È espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione e della viabilità dell’area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di rifiuto, anche con l’escussione della polizza fideiussoria.
Art. 12 – Responsabilità del gestore/concessionario.
1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa;
2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell’impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività per un massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), come meglio definita nel successivo articolo “cauzioni” del presente capitolato.
Art. 13 – Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Chiosco dovrà essere esercitata per tutti i
mesi dell’anno, a pena di risoluzione della concessione, come disposto dal precedente art. 9.
2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e fiscale.
3. Il concessionario si impegna a rispettare le norme previste dalla raccolta differenziata e a curare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga correttamente, dovrà altresì adoperarsi per smaltire i rifiuti in maniera da ridurre il più possibile l’impatto ambientale.
4. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all’area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente Amministrazione Comunale;
5. Lo stesso dovrà concordare con l’Amministrazione il calendario degli eventi organizzati sull’area. Restano a cura e spese del concessionario il successivo conseguimento delle necessarie abilitazioni/autorizzazioni ad esercitare ogni altra attività nell’area oggetto di concessione (ad esempio attività di pubblico spettacolo/trattenimento, giochi gonfiabili, ecc..);
6. Divieti - Il concessionario con la stipula del contratto ha inoltre l’assoluto divieto di posizionare all’interno o all’esterno del chiosco o comunque nell’aree oggetto di concessone: slot macchine, macchinette per il gioco d’azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi.
7. La concessione non è cedibile se non previo assenso del concedente; nel caso di sub locazione o alienazione colui che subentra deve dichiarare in atto che recepisce e si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato e ai contenuti convenzionali, subentrando anche nel deposito delle garanzie fidejussorie.
Art. 14 – Ispezione del chiosco-bar.
Il Comune potrà in qualunque momento procedere all’ispezione del chiosco-bar e dell’area data in
concessione, senza preavviso al concessionario.
Art. 15 – Cauzione – assicurazione R.C..
Cauzione – Si rimanda all’articolo 10 del Disciplinare. Essa è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. Potrà in ogni caso essere attivata ed escussa
qualora il concessionario, senza valido e giustificato motivo, dovesse chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale nel periodo di durata della concessione o dovesse comunque di fatto interrompere l’erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione.
Si precisa inoltre che la polizza fideiussoria, costituita presso agenzia assicurativa o bancaria, dovrà riportare tra l’altro le seguenti prescrizioni: “La presente cauzione/fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in anno, sino allo svincolo”.
Assicurazione R.C. - Il concessionario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà sottoscrivere ed esibire al Comune una Polizza RCT con massimale di € 500.000,00, da rinnovarsi per tutto il periodo di durata della concessione e che deve prevedere le seguenti estensioni:
• esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
• RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
• L’assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da
fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
• Per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività.
• Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto Comune.
• Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Pescara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.
Art. 16 – Riconsegna dell’area ed eventuale consegna del chiosco-bar.
Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare l’area concessa ripristinando lo stato attuale dei luoghi o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, a cedere gratuitamente al Comune, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale. In questa seconda ipotesi il
manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.
Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l’obbligo della riconsegna dell’area concessa e del ripristino a sue spese o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, alla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ed eventuali altre strutture ivi realizzate anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.
In caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo semplice richiesta scritta al concessionario, il Comune concedente provvederà a spese del concessionario mediante escussione della cauzione, addebitando eventuali superiori spese al concessionario stesso. Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero entro la data di recesso comunicata dal concessionario potrà riservarsi la facoltà di valutare l’opportunità o meno di mantenere il manufatto, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Art. 17- Revoca e Recesso.
1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di:
a. motivi di pubblico interesse;
b. omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa con due richiami scritti da parte del Comune;
c. degrado della struttura realizzata e dell’area con due richiami scritti da parte del Comune;
d. omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico al pubblico, con due richiami scritti da parte del Comune;
e. modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione
Comunale;
f. mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte e tributi locale;
g. mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
h. mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del chiosco con due richiami scritti da parte del Comune;
i. perdita dei requisiti richiesti;
j. provvedimenti ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza
urbana;
k. mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.
4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.
5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
Art. 18 – Spese
Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze realizzazione di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua e del gas, realizzazione condotte di scarico delle acque (si precisa che l’autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell’operatore); pulizia dell’area occupata mantenendo decorosa l’area; acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa sia l’attivazione/intestazione delle stesse, imposte, tasse inerenti l'attività nonché spese ai fini dell’ottenimento di tutti i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande e servizio nolo e-bike.
Sono altresì a suo carico tutte le spese contrattuali inerenti alla convenzione ivi compresi bolli, diritti di segreteria e di rogito e le spese di registrazione.
Art. 19 - Foro competente
Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Pescara essendo esclusa ogni procedura arbitrale.
Il Concessionario/Gestore
Il Responsabile del Settore III – Xxxxxx X’Xxxxxx