Contract
Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro
per l’erogazione del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff
leasing)
Lotto unico - CIG: 823141066A
ID gara: 7704497
Disciplinare di gara e Capitolato tecnico
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TELEMATICA 4
2.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 5
3. OGGETTO DELL’ACCORO QUADRO, MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO E IMPORTO 5
3.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
3.2 MODALITà DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 8
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI 8
4.2 OPZIONI, RIPETIZIONI E rinnovi 8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 16
12. ISCRIZIONE AL SISTEMA START, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16
12.1 ISCRIZIONE AL SISTEMA START 16
12.2 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18
14.1.1 Domanda di partecipazione 18
14.1.2 Documento di gara unico europeo 18
14.1.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 19
14.1.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 21
14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 23
14.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 23
15. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 24
16. VALUTAZIONE (QUALITATIVA) DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI SU 100) 25
17. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 27
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 28
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 28
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 29
22. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
............................................................................................................................................................................................................... 30
1. PREMESSE
La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito, per brevità, anche soltanto “FST” o “Committente”) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d’Aosta, 9.
PREMESSO che FST ha evidenziato, nelle opportune sedi per la programmazione degli acquisti di beni e servizi, la propria necessità di avvalersi dei servizi di somministrazione di lavoro, erogati da un soggetto qualificato;
CONSIDERATO che FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai sensi della Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59;
VISTI i contenuti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto
“Codice”);
CONSIDERATO che per far fronte ai propri fabbisogni di forniture di beni e servizi FST opera nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; CONSIDERATO che gli appalti di servizi, sopra indicati in premessa, sono finanziati con il contributo erogato da Regione Toscana (costi fissi di funzionamento);
CONSIDERATO che FST al fine di avere a disposizione le necessarie capacità e servizi a prezzi prevedibili con adeguata garanzia di esperienza e qualità, intende redigere e quindi sottoscrivere, all’esito della presente procedura selettiva, con l’operatore economico selezionato, un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del sopracitato Codice;
VISTO che FST ha evidenziato la necessità di ricorrere al mercato per selezionare un operatore economico, in possesso dei requisiti di legge e capace - in un’ottica di ottimale rapporto tra qualità del servizio offerto e prezzo del corrispettivo per il servizio erogato - di fornire un servizio somministrazione di lavoro a tempo indeterminato a norma del D. Lgs. 81/2015 (staff leasing);
CONSIDERATA l’asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dal Referente per la commessa per FST
e Responsabile del procedimento (RUP);
VISTA l’autorizzazione a procedere del Consiglio di Amministrazione (verbale del CDA del 27/02/2020) in considerazione della congruità della spesa economica stimata.
FST ha deliberato di stipulare un contratto di Accordo quadro di servizi, articolato in un unico lotto, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing).
La selezione dell’operatore economico, sottoscrittore dell’accordo quadro di servizi, avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (quest’ultima individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo) ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
Il luogo di svolgimento del servizio è FIRENZE [codice NUTS. ITI14]
Lotto unico – CIG: 823141066A
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Responsabile Area
Risorse Umane di Fondazione Sistema Toscana.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara e Capitolato tecnico;
• Allegato 1 - DGUE;
• Allegato 2 - Dichiarazione integrativa dell’Allegato 2 – DGUE;
• Allegato 3 - Schema di Contratto di Accordo quadro;
• Allegato 4 - Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
• Allegato 5 - Schema di presentazione dell’offerta tecnica;
• Allegato 6 - Dettaglio dell’Offerta Economica.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxxxx- lerogazione-del-servizio-somministrazione-lavoro-tempo-indeterminato-staff-leasing/
2.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TELEMATICA
La presente procedura di selezione si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici invitati dovranno identificarsi sul sopra scritto Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite chiave di accesso (User ID) e password. Il certificato digitale e/o la chiave di accesso (User ID) e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081 0084010 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30) o tramite domande formulate per iscritto all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle trasmesse ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 76 comma 2-bis, 83 comma 9 e 76 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 (il cui invio è effettuato a mezzo di posta elettronica certificata, ex art. 5-bis d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 76 comma 6 d.Lgs. 50/2016), avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica, inviati dalla casella xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx, alle caselle di posta elettronica associate dagli stessi operatori economici al proprio profilo, sull’indirizzario di Start. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta che il concorrente ha associato al proprio profilo telematico, sull’indirizzario Start. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Committente e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e in ogni caso a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
2.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx. Attraverso lo stesso mezzo questa Committente provvederà a fornire le risposte.
Si precisa che FST fornirà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione.
Per consentire agli operatori economici invitati di poter formulare correttamente la documentazione di gara e le offerte, le loro richieste di chiarimenti a mezzo START dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 10/03/2020. FST si impegna a rispondere entro le 48 h lavorative successive.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste ritenute di pubblica utilità da parte di FST pubblicate in forma anonima sulla medesima piattaforma START nella sezione Chiarimenti.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche o trasmesse via mail.
3. OGGETTO DELL’ACCORO QUADRO, MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO E IMPORTO
3.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L'affidamento è articolato in un unico lotto funzionale:
Numero Lotto | Oggetto del lotto | CIG |
Lotto unico | Servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing) | 823141066A |
I servizi oggetto del lotto sono i seguenti:
Carattere del CPV P (principale) | CPV | Descrizione del CPV |
P | 79621000-3 | Servizi di fornitura di personale d'ufficio |
La presente procedura ha per oggetto l’individuazione di un’Agenzia di lavoro interinale con cui sottoscrivere un Accordo quadro per l’erogazione del servizio di somministrazione di lavoro, delle figure professionali le cui categorie contrattuali sono elencate di seguito.
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato a norma del D. Lgs. 81/2015 dovrà essere svolto dal fornitore aggiudicatario nel rispetto di quanto segue:
• L’attività di ricerca, selezione e gestione del personale
• La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e quindi la contrattualizzazione delle figure professionali che verranno richieste da FST con inquadramento del 3° livello del CCNL Commercio Terziario e Servizi; tale somministrazione dovrà includere:
o Retribuzione dei lavoratori comprendente:
▪ retribuzione lorda da CCNL
▪ ratei mensilità aggiuntive
▪ rateo ferie, rateo riduzioni orario di lavoro, rateo permessi aggiuntivi, rateo ex- festività se goduti durante il rapporto di somministrazione, la tariffa mensile non
subirà decurtazioni nel caso di godimento di xxxxx e permessi maturati da parte delle risorse assegnate a tempo indeterminato
▪ trattamento di fine rapporto (TFR)
▪ versamento dei contributi previdenziali e premi INAIL
o Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) e per Responsabilità Civile Professionale (E&O);
o la somministrazione di ticket restaurant elettronici (buoni pasto) da 7,00 €/giorno (cadenza mensile) trasmessi presso questa Fondazione alla cortese attenzione dell’Area Risorse Umane, all'indirizzo: xxx Xxxx x'Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx
I ticket restaurant, i buoni pasto e le note spese saranno fatturati separatamente comprensivi del servizio a
fronte dell’attività di gestione ovvero di acquisto, erogazione e pagamento degli stessi.
Altri oneri quali:
• ratei ferie, R.O.L., Ex-festività, non goduti e liquidati al lavoratore a fine assegnazione,
• festività cadenti di domenica,
• ore straordinarie,
• ore maggiorate (per la sola quota di maggiorazione),
saranno fatturati a cadenza mensile applicando il moltiplicatore proposto dall’Aggiudicatario dell’Accordo quadro.
I profili professionali richiesti e i tempi necessari per la selezione e il successivo inserimento verranno di volta in volta comunicati dalla Committente all’Aggiudicatario dell’Accordo quadro.
Le unità individuate saranno impiegate per tutta la durata del contratto senza interruzioni.
L’orario di lavoro è quello previsto dal CCNL di riferimento indicato.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MANODOPERA
1. l’Agenzia somministratrice aggiudicataria all’avvio del servizio, ove richiesto, dovrà procedere con l’iter di selezione nel rispetto dell’Offerta tecnica presentata;
2. il processo di selezione dovrà avvenire nell’osservanza delle indicazioni impartite da FST nella richiesta (requisiti posseduti dal candidato ideale, mansioni e livello di inquadramento di destinazione in FST etc.) e nel rispetto dei principi adottati da FST per le proprie selezioni del personale;
3. In caso di eventuali dimissioni da parte del lavoratore somministrato, la Committente è libera di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato;
4. l’Agenzia somministratrice porrà, preferibilmente, a disposizione della Committente prioritariamente candidati che abbia i titoli e abbia maturato esperienze e Know how come richiesto da FST;
5. l’Agenzia somministratrice metterà a disposizione della Committente un referente, il cui nominativo e recapito telefonico sarà comunicato alla Committente medesima;
6. in ogni caso, prima della stipula definitiva del singolo contratto di somministrazione, il candidato messo a disposizione dall’Agenzia somministratrice verrà sottoposto ad un colloquio, da parte del Direttore dell’esecuzione della Committente, teso ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per il profilo ricercato; in caso di esito negativo di tale colloquio l’Agenzia somministratrice aggiudicataria sarà tenuta a presentare candidature alternative;
7. Al buon esito della selezione, l’Agenzia somministratrice aggiudicataria sottoscriverà con il candidato scelto dall’Agenzia somministratrice, d’intesa con FST (e che presso FST sarà somministrato) un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (qualora non sussista già tale rapporto di lavoro tra l’Agenzia somministratrice ed il candidato scelto);
8. Il candidato scelto, prestatore di lavoro somministrato, sarà soggetto ad un periodo di prova presso FST, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal somministratore;
9. il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. In caso di mancato superamento della prova, al termine del periodo minimo pattuito con il lavoratore d’intesa con FST, l’Agenzia somministratrice aggiudicataria può legittimamente recedere dal contratto di lavoro stipulato con il prestatore;
10. l’orario di lavoro, fatta salva la possibilità di chiedere al lavoratore prestazioni straordinarie o in
regime di reperibilità, ove se ne verificasse la necessità, è specificato supra a questo Art.3;
11. i lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto di appartenenza come indicato nella richiesta di FST.;
12. il trattamento economico e normativo sarà corrispondente a quello previsto per i lavoratori di pari categoria applicato dalla Committente ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione;
13. si precisa altresì che la figura che verrà individuata dall’Affidatario della presente commessa dovrà
operare a supporto e sotto il coordinamento e la supervisione dei responsabili indicati da FST;
14. eventuali indennità accessorie (reperibilità), rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia somministratrice che provvederà ad erogare i corrispondenti valori economici, salvo rimborso da parte della Committente;
15. la retribuzione sarà liquidata ai lavoratori con periodicità mensile, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla prestazione e secondo quanto previsto nello Schema di contratto;
16. la Committente si impegna ad adottare nei confronti del lavoratore somministrato tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, salva la formazione di base;
17. l’Agenzia somministratrice provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i
rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso la Committente.
Tutte le tipologie di prestazioni sopra elencate costituiscono il contenuto essenziale e indefettibile dell’Accordo quadro per l’erogazione di servizi che sarà stipulato con l’operatore economico selezionato all’esito della presente procedura.
La stima dell’importo è stata costruita considerando la spesa che FST ha sostenuto per i servizi analoghi nei tre negli anni precedenti alla pubblicazione del presente bando.
L’ammontare dell’Accordo quadro coincide con l’utile massimo percepibile dall’Agenzia somministratrice. Tale ammontare è di € 108.000,00 (cento e ottomila/00) oltre IVA. L’utile (FEE) è pari alla differenza tra il costo del contratto del lavoratore somministrato, moltiplicato per un coefficiente (MOLTIPLICATORE), e il solo costo del contratto medesimo.
Il valore del MOLTIPLICATORE, che andrà applicato ad ogni singolo contratto di lavoro dei prestatori somministrati, selezionati e impiegati in esecuzione dell’Accordo quadro che deve affidarsi con questa procedura, determina direttamente il corrispettivo da riconoscersi all’Agenzia somministratrice (nel quale saranno ricompresi, pertanto, il costo del contratto del prestatore somministrato, il costo per l’erogazione del servizio da parte dell’Agenzia somministratrice, e l’utile dell’Agenzia oltre che gli “oneri per la sicurezza” a carico dell’Agenzia ai sensi della Determinazione AVCP 5 marzo 2008, n. 3).
Tale valore del MOLTIPLICATORE (più esattamente, il suo ribasso) costituisce il contenuto dell’offerta
economica formulata dai concorrenti.
Il valore del MOLTIPLICATORE, posto quale base d’asta soggetta a ribasso, è di 1,256 (uno virgola duecentocinquantasei). Gli Operatori economici concorrenti dovranno, in sede di offerta, indicare un valore del moltiplicatore pari o inferiore a 1,256.
Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’accordo quadro affidando non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.
L’IVA applicata alla FEE oggetto del presente contratto di Accordo quadro è al 22%.
3.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Nella vigenza dell’Accordo quadro, il RUP e responsabile delle Risorse Umane di FST trasmetterà - per dare avvio all’esecuzione del singolo appalto - un formale Ordine all’Agenzia affidataria, a mezzo di posta elettronica, che dovrà contenere i dati di seguito elencati.
• La tipologia di figura professionale richiesta (in considerazione di quanto descritto supra all’Art. 3);
• Il Codice commessa del Progetto entro il quale ricadranno le attività richieste all’affidatario dell’accordo quadro;
• Il CIG dell’Accordo quadro
• Il CIG specifico dell’appalto
• L’importo del corrispettivo per l’attività richiesta in considerazione del moltiplicatore proposto dall’Aggiudicatario in sede di gara;
• Le tempistiche di evasione della selezione, di avvio del singolo contratto di somministrazione.
L’Ordine è indirizzato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Concorrente aggiudicatario in sede di gara.
Gli Operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura di selezione si impegnano, con la presentazione della propria offerta, a dare (per il caso che risultino aggiudicatari dell’Accordo quadro) risposta scritta alle Richieste d’Ordine ricevute entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione della Richiesta medesima. Tale risposta scritta contiene la formale accettazione dei termini della Richiesta.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 48 (quarantotto) mesi, che decorreranno a partire dalla data della sigla dell’Accordo quadro medesimo oppure dall’aggiudicazione, in caso di avvio d’urgenza dell’esecuzione dello stesso Accordo quadro, se così espressamente indicato nella relativa comunicazione.
L’Accordo quadro si risolve ope legis, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016:
• allo scadere del termine finale;
• alternativamente, prima del termine finale sopra indicato, all’esaurirsi dell’ammontare dell’importo dell’accordo quadro medesimo.
Qualora i contratti di appalto (per la selezione del prestatore e l’impiego di quest’ultimo presso FST) discendenti dall’Accordo quadro abbiano una durata che oltrepassa il termine finale dell’Accordo quadro medesimo, quest’ultimo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell’esecuzione dei contratti di appalto ancora in essere e soltanto fino all’esaurirsi di questi ultimi.
Gli appalti derivanti dall’Accordo quadro possono avere quale oggetto le sole tipologie di prestazioni descritte
supra all’Art. 3.
4.2 OPZIONI, RIPETIZIONI E RINNOVI
a. L’Accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice, in caso di integrazione e/o aggiunta di servizi non determinabili all’atto dell’aggiudicazione per il quale il cambiamento di operatore economico sarebbe “impraticabile per motivi economici” (o quasi) e comporterebbe “notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”. Si precisa che qualora si verificasse tale evenienza si applicheranno gli stessi prezzi, quando possibile, e che si negozieranno nuovi prezzi per nuovi servizi, considerando comunque le soglie previste dalla norma.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 48 (quarantotto) mensilità, per un importo massimo presunto di € 100.000,00 (centomila//00) al netto di Iva. La committente esercita ognuna delle suddette facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta/00) giorni prima della scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’accordo quadro, è pari ad € 208.000,00 (euro duecentoottomila/00) al netto dell’IVA.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”).
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto, in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi per mezzo dell’applicativo AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano tale applicativo, istituito da ANAC, per la comprova dei requisiti].
Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti da parte della Stazione appaltate verrà condotta nei termini riportati
all’Art. 21 del presente Disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito (Allegato XVI del Codice).
b) Iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003.
L’Operatore economico concorrente attesta il possesso dei requisiti di idoneità compilando la Parte IV lettera A del DGUE (Allegato 1).
La verifica del possesso dei requisiti da parte della Stazione appaltate verrà condotta nei termini riportati all’Art. 21 del presente Disciplinare; per quanto concerne l’Iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie per il lavoro la comprova del requisito è fornita mediante la copia del suddetto certificato (questa Committente procederà a richiedere all’aggiudicatario medesimo copia conforme di tale certificazione, se non fornita in sede di gara).
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Non è richiesto alcun requisito.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato ed avere, in relazione ad esso, percepito una fee non inferiore ad euro 108.000,00 (centoottomila//00) oltre iva.
L’Operatore economico concorrente attesta il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, indicando nella Parte IV lettera C del DGUE (Allegato 3), le commesse (nome del committente, oggetto della singola commessa, anno e durata e importo) a conferma del possesso di suddetto requisito.
La comprova del requisito, ad aggiudicazione avvenuta come indicato sub infra Art.21, è fornita secondo
le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, parte II, del Codice.
• In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
1. originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
2. in alternativa, originale o copia conforme dei contratti siglati da ambo le parti, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
3. in alternativa, originale o copia conforme delle fatture quietanzate, nel cui oggetto sia
riportato l’oggetto della prestazione/ affidamento.
• In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
1. originale o copia conforme dei contratti siglati da ambo le parti, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
2. in alternativa, originale o copia conforme delle fatture quietanzate, nel cui oggetto sia
riportato l’oggetto della prestazione/ affidamento.
b) CERTIFICAZIONE ISO
E’ richiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UN EN ISO 9001:2008 e/o ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, di ricerca, selezione e servizi al lavoro.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata; come indicato sub infra Art. 21, questa Committente procederà a richiedere all’aggiudicatario medesimo copia conforme di tale certificazione, se non fornita in sede di gara:
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della relativa norma europea.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui all’Art.7.1 a) e b) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’Art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’Art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento
verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo
orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo all’esecuzione dei servizi analoghi di cui all’Art. 7.3 lett. a):
• nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e, comunque, in misura maggioritaria dalla mandataria);
• nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria.
Il requisito di cui al precedente Art. 7.3 lett. b) ovvero CERTIFICAZIONE ISO è posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al Art. 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui agli Artt. 7.2 e 7.3, ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UN EN ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata.
Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
In caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’Art. 14.1.2.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di Accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e
debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alle prestazioni subappaltate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico aggiudicatario che abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le prestazioni che intende subappaltare) deve depositare “il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”.
- Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’aggiudicatario e dal subappaltatore;
- Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore.
Alternativamente, il contratto e la dichiarazione (o le dichiarazioni) sopra indicati possono essere trasmesse a mezzo di posta raccomandata (o consegnate a mano) presso la Sede Legale di FST, sita in via Duca d’Aosta, 9 – 00000 Xxxxxxx.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
i. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo presunto massimo dell’Accordo quadro e precisamente di importo pari ad € 2.160,00 (duemilacentosessanta//00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
ii. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
ii. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria dello Stato di Firenze:
IBAN: XX00X0000000000000000000000
Siete pregati di riportare nella causale quanto segue:
• Cauzione provvisoria per la procedura "nome procedura";
• un vostro recapito mail e telefonico per ricevere poi la quietanza dall'Istituto.
Per la validità del documento farà fede la data del bonifico ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Per lo svincolo dovrete poi interfacciarvi con la Tesoreria di Stato.
Nel caso si adotti questa modalità per la cauzione provvisoria, nella busta telematica della documentazione amministrativa, andrà inserita l’apposita ricevuta del versamento e una dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Resta inteso quanto indicato nell’art. 93 del Codice in merito alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
iii. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
i. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
ii. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
iii. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
iv. avere validità per 180 (cento e ottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
v. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
i. documento analogico, in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
ii. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
iii. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
In considerazione della base d’asta (supra Art. 3) il contributo a favore dell’ANAC da parte dell’Operatore
economico è pari a 20,00 €.
Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell’Autorità
Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:
• "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., scegliendo tra i canali
di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
• "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
12. ISCRIZIONE AL SISTEMA START, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12.1 ISCRIZIONE AL SISTEMA START
La procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul suddetto Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l’userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081 0084010 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx. Si precisa sin da ora che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra FST e gli operatori economici avverranno su START.
12.2IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il termine per la presentazione delle Offerte a mezzo START scade il giorno 17/03/2020 alle ore 12:00.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive a corredo dell’Offerta (indicate in dettaglio infra sub Art. 14) si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Sulle dichiarazioni e sulle Offerte (tecnica ed economica) sono parimenti ammesse, alternativamente, la firma digitale o la sottoscrizione in calce sul documento originale analogico (del quale sia trasmessa - a mezzo START – la copia telematica).
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
i. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
ii. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
iii. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
iv. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
v. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è così articolata:
14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La BUSTA A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dall’applicativo START, compilando l’apposito form presente a Sistema.
14.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (Allegato 1): modello predisposto da questa Committente conformemente allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Precompilata da questa Committente.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 6 del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico (Sezioni A-B-C-D).
NB: in riferimento alla Parte III lettera A: il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese a seguito dell’aggiudicazione.
Inoltre, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (Allegato 2) in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. infra, Art. 14.1 del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente NON deve compilare la sezione α, ma deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
i. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità di cui all’Art. 7.1 del presente
Disciplinare e Capitolato Tecnico;
ii. la sezione B non deve essere compilata;
iii. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui all’Art. 3 del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico;
iv. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui all’Art. 7.3 del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.
Il DGUE deve essere presentato:
i. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
ii. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
iii. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente esprime, con la sottoscrizione dei documenti di gara, la propria incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
1. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrativa dell’Allegato 1– DGUE, relativa agli stati di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-bis) ed f-ter) (Allegato 2), firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante;
2. copia del presente Disciplinare e Capitolato tecnico, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante;
3. la copia dello Schema di Contratto di Accordo quadro, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante/Professionista (Allegato 3);
4. la comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4), firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante;
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al
concorrente;
Si rende noto che, con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche, l’ANAC ha disposto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di verificare i requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000, 00 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (accessibile tramite il sistema “AVCPass”). Si rende quindi indispensabile che ogni operatore economico che intenda partecipare alla procedura in oggetto si registri al sistema AVCPass secondo le modalità descritte sul portale dell’Autorità e generi il documento PASSOE da inoltrare, per via telematica assieme alla restante parte della documentazione amministrativa, per la verifica dei prescritti requisiti. Si fa presente che, a fronte della mancata registrazione dell’operatore economico sottoposto a verifica al sistema, questa committente non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. FST in questo caso provvederà ad assegnare un termine tassativo per la registrazione dell’operatore economico al sistema AVCPass e la trasmissione del PASSOE generato (5 giorni); qualora entro il termine concesso non venga trasmesso il PASSOE, il concorrente sarà escluso dalla procedura. FST si riserva di procedere all’acquisizione, in formato cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei requisiti di gara di cui al presente articolo, se resa necessaria da difetti di malfunzionamento del sistema AVCPASS. Ove vi siano eventuali previsioni di legge o provenienti da
ANAC sopravvenute, o modifiche nel sistema operativo, e tali da imporre al concorrente diverse modalità per l'acquisizione del PASSOE, questi dovrà chiaramente attenervisi, anche in deroga o ad integrazione del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui il concorrente partecipi in forma plurisoggettiva, il PassOE dovrà essere generato da ciascun operatore economico aderente (mandanti/associate/consorziate/ausiliarie) affinché la mandataria possa poi generare il PASSOE cumulativo, che dovrà da essa essere altresì stampato e DA TUTTI (capogruppo, mandanti, associate, consorziate, ausiliarie) firmato congiuntamente; nell’invio dell’Offerta su START, quale upload della relativa richiesta amministrativa, dovrà essere inserito soltanto il PASSOE cumulativo sottoscritto da tutti (non anche quello generato in precedenza da ciascuno) che contiene i dati complessivi del soggetto collettivo che partecipa alla gara.
Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxXxxx ass.
6. il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
7. la copia dell’iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie per il lavoro indicate come requisito
supra Art. 7.1 b);
8. la copia delle certificazioni indicate come requisito supra Art. 7.3 b);
9. la copia del versamento del contributo ANAC;
10. la copia del documento di identità del rappresentante legale e di tutti gli altri eventuali dichiaranti.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al Art. 12.2.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
i. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
i. dichiarazione attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
i. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
ii. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
i. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
ii. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati al DGUE.
14.1.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’Art. 12.2.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al precedente Art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. p otranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve essere redatta, nell’osservanza dei requisiti formali precisati all’Art.3 del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico deve contenere, a pena di inammissibilità, i contenuti minimi sotto descritti.
La BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”, pena l’esclusione dalla procedura di gara, deve contenere la Relazione tecnica dei servizi offerti, redatta nell’osservanza dei contenuti minimi e dei requisiti formali come riportato nell’Allegato 5 – Schema di presentazione dell’Offerta tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica, nel suo complesso deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui all’Art. 12.2.
Le offerte si intendono incondizionate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che dichiarano di poter raggiungere.
Le offerte tecniche non dovranno contenere nessuna stima di prezzi o costi proposti dagli offerenti, neanche per parti minori o per servizi aggiuntivi, pena esclusione dell'offerta.
14.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
La BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, l’Offerta Economica predisposta come generata dalla piattaforma START, relativamente al corrispettivo del MOLTIPLICATORE proposto per il CCNL supra Art.3 e il Dettaglio economico allegato (Allegato 6 – Dettaglio OE).
START impone ai Concorrenti la compilazione dell’Offerta economica attraverso un apposito form online:
• nel campo Importo offerto i Concorrenti dovranno inserire l’offerta come supra Art.3. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
• nel campo di cui oneri di sicurezza afferenti all’impresa deve essere inserito l’importo relativo alla sicurezza, al netto di IVA, che il Concorrente, se aggiudicatario, sosterrà durante l’esecuzione dell’Accordo quadro, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice e ai sensi della Determinazione dell’AVCP
n. 3 del 05/03/2008 lettera B, soggetto a ribasso d’asta ma diverso da zero, salvo debite giustificazioni. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro. Il suddetto importo è ricompreso nel valore dell’offerta economica.
Quindi, a compilazione avvenuta, i Concorrenti dovranno fare click su Salva a e genera PDF, poi su Scarica. In conclusione, i Concorrenti dovranno effettuare, nell’apposito spazio, l’upload del file generato e firmato (il file trasmesso - contenente l’Offerta Economica - può contenere alternativamente: la copia digitale del documento analogico firmato in calce dal Legale rappresentante, oppure lo stesso documento nativo digitale siglato con firma elettronica dal Legale rappresentante. Ovvero l’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’Art.12.2.
Parte integrante della OE è il Dettaglio economico (Allegato 6 – Dettaglio OE), che dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
● il MOLTIPLICATORE proposto per il CCNL supra Art.3 (dovrà essere espresso con max 2 cifre decimali);
● il MOLTIPLICATORE applicato ai successivi contratti di staff leasing attivati dopo il primo (dovrà essere espresso con max 2 cifre decimali).
● il VALORE DELLA RIDUZIONE DELLA PENALE proposto in seguito al recesso anticipato (come indicato nell’Allegato 5 – Art.22), espresso in percentuale (%) (dovrà essere espresso con max 2 cifre decimali).
In conclusione, i Concorrenti dovranno effettuare, nell’apposito spazio, l’upload dei rispettivi documenti:
• il file contenente l’Offerta Economica, generato come sopra descritto (copia digitale del documento analogico firmato in calce dal Legale rappresentante, oppure documento nativo digitale firmato digitalmente dal Legale rappresentante);
• il file contenente il Dettaglio economico (redatto come da Allegato 6 – Dettaglio OE) firmato (copia digitale del documento analogico firmato in calce dal Legale rappresentante, oppure documento nativo digitale firmato digitalmente dal Legale rappresentante).
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
L’offerta economica (compreso quanto contenuto nel Dettaglio economico) sarà fissa, irrevocabile e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intera durata dell’Accordo quadro, con decorrenza dalla data di accettazione e sigla dell’offerta prescelta.
15. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE
La selezione dell’Operatore economico aggiudicatario sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato da FST applicando la formula del
metodo aggregativo-compensatore, illustrato nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, denominate “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio
n. 424 del 2 maggio 2018:
C(a)=∑n [Wi*V(a)i]
dove
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi= punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n =sommatoria
Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.
Si stabiliscono le seguenti modalità di valutazione dell’Offerta tecnica di ogni Operatore economico
concorrente:
VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | Valutazione qualitativa: prende in esame gli elementi descrittivi idonei a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente contenuti nella Relazione tecnica stimandoli – in ragione dei Criteri di valutazione più sottoelencati - sulla base dei coefficienti algebrici corrispondenti al relativo Giudizio di valore della proposta descritti sub infra Art.16 | 70 |
Offerta economica | Valutazione quantitativa | 30 |
TOTALE | 100 |
16. VALUTAZIONE (QUALITATIVA) DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI SU 100)
La valutazione dell’OT da parte della Commissione giudicatrice avviene come segue:
i. la Commissione giudicatrice determina un coefficiente V(a)(i) per ciascun requisito di valutazione; tale coefficiente deve essere compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), ed espresso da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio | Coefficiente algebrico | Giudizio di valore della proposta |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
ii. l’attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di
discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
iii. per ciascun singolo Criterio di valutazione (i) è effettuata la media (con approssimazione alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario tra 0 e 1 (con un massimo di due cifre decimali) ed è individuato il relativo coefficiente; a questo punto i valori devono essere riparametrati: riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a)(i): il coefficiente della prestazione del Criterio di valutazione (i) dell’offerta del concorrente (a) compreso
tra 0 (zero) e 1 (uno);
P(i): la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del Criterio di valutazione (i) dell’offerta del
concorrente (a) in esame;
Pmax: la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al Criterio di valutazione (i) tra tutte le offerte;
iv. tale coefficiente dovrà essere moltiplicato per il peso massimo W attribuito al Criterio di valutazione
(i) in modo da ottenere il punteggio per ogni Criterio di valutazione (cosiddetto indice di valutazione):
Punteggio dell’offerta del concorrente (a) del requisito (i): V(a) (i) * W (i)
La valutazione dell'OT, in termini di assegnazione di un punteggio, è effettuata esaminando gli elementi descrittivi della Relazione tecnica proposti dall’Operatore economico offerente. Il punteggio complessivo di ogni singola OT per ogni singolo lotto è il risultato della sommatoria dei punteggi attribuiti nel rispetto dei criteri di valutazione sotto riportati:
Criterio | Sub criteri | Peso Max |
Qualità della struttura organizzativa del personale Nel rispetto di quanto richiesto nello Schema di Offerta tecnica (Allegato 5) Max: 65 pp. | 1.1 Adeguatezza dell’organizzazione interna che il fornitore intende darsi in relazione allo svolgimento del servizio, in relazione anche al ruolo svolto dalle singole figure professionali indicate; | 30 |
1.2. Adeguatezza delle figure professionali che si faranno carico della selezione | 20 | |
1.3. Gestione delle emergenze | 5 | |
1.4. Strumenti di monitoraggio dei lavoratori, messi a disposizione per la Committente | 10 | |
Qualità dei servizi aggiuntivi e migliorativi proposti Nel rispetto di quanto richiesto nello Schema di Offerta tecnica (Allegato 5) Max: 5 pp. | 2.1 Punteggio pari al calcolo della percentuale di riduzione dei tempi di recesso anticipato, rispetto al periodo di durata minima pari a 48 mesi (10% di giornate -> 1 punto; da 10,01% a 30% -> 2 punti; da 30,01% a 50 % -> 3 punti; da 50,01% a 80 % -> 4 punti, da 80,01% a 100% -> 5 punti) | 5 |
Si precisa che non supereranno la valutazione della OT e pertanto non saranno ammessi alla sottoscrizione
dell’AQ quelle proposte che avranno conseguito un punteggio tecnico totale inferiore a 40 punti su 70.
17. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La valutazione delle singole offerte e l’attribuzione del relativo punteggio è condotto come segue:
Il punteggio complessivo assegnato ad ogni offerta economica validamente presentata da ciascun operatore economico concorrente sarà la risultante della sommatoria dei punteggi assegnati da questa Stazione appaltante a ciascuna delle singole voci di offerta, sulla base del peso (in termini di punteggio massimo conseguibile in astratto) di ciascuna voce, indicato di seguito in tabella:
Punteggio max per ogni voce di costo dell’Offerta economica | ||
Punteggio 1 | MOLTIPLICATORE proposto in relazione al CCNL supra Art.3 | Max 15 punti |
Punteggio 2 | MOLTIPLICATORE applicato ai successivi contratti di staff leasing attivati dopo il primo | Max 10 punti |
Punteggio 3 | VALORE DELLA RIDUZIONE DELLA PENALE proposto in seguito al recesso anticipato (come indicato nell’Allegato 5 – Art.22), espresso in percentuale (%) | Max 5 punti |
La valutazione delle singole offerte e l’attribuzione del relativo punteggio sono condotti come segue:
Punteggio 1 (P1= 15 pp. su 30 pp.) e Punteggio 2 (P2 = 10 pp. su 30 pp.) in osservanza del criterio Retta prezzo minimo - rapporto min./ max. Tale criterio viene descritto dalla seguente formula:
P1(a) = P1max * (O1max + O1min- O1(a))/O1max
Dove:
P1(a)= punteggio economico dell’offerta in valutazione
P1max= punteggio economico massimo
O1max= valore del moltiplicatore offerto più alto
O1min= valore del moltiplicatore offerto più basso
O1(a)= valore del moltiplicatore dell’offerta in valutazione
Punteggio 3 (P3= 5 pp. su 30pp) sulla base della “formula con interpolazione lineare” (Linee Guida ANAC n. 2/2016, paragrafo IV):
P(a) = Pmax * (R(a)/Rmax)
Dove:
P(a)= punteggio economico dell’offerta in valutazione
Pmax = punteggio economico massimo
R(a) = ribasso percentuale dell’offerta in valutazione
Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti
Il PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE sarà dato dalla somma P1 + P2 + P3.
IMPORTANTE
Si precisa che i punteggi finali della valutazione della OE non corrisponderanno a quelli restituiti dalla piattaforma START poiché l’applicativo non consente il frazionamento del punteggio come invece previsto in questa procedura.
Pertanto, in sede di apertura delle OE i dati corretti (punteggi e relativa classifica), in considerazione di quanto indicato nel presente Disciplinare, verranno inseriti nel verbale e nelle comunicazioni agli offerenti.
18. VALUTAZIONE FINALE
Il punteggio totale del concorrente (a) si otterrà ovviamente dalla somma (Max 100):
Punteggio Totale (a) = OT(a) + OE(a)
La graduatoria dei concorrenti verrà predisposta a seconda del punteggio totale ottenuto.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta congrua e conveniente.
La Fondazione si riserva di non aggiudicare in base alla presente selezione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che in caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio sull'offerta tecnica.
Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, cooperando lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al x.Xxx. 19 aprile 2017, n.56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Bandi e Gare di appalto” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 e 3-bis, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente Art. 22.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Il Seggio di gara, in seduta pubblica, si riunisce xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxxx (Xxx Xxxx x'Xxxxx, 0 – 00000, Xxxxxxx) e provvede agli adempimenti burocratici; in particolare:
i. esamina la documentazione amministrativa;
ii. verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui all’Art.5, 6 e 7 del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico e l’assenza dei motivi di, attivando l’eventuale soccorso istruttorio, nel caso di attestazioni o documentazione incomplete, contraddittorie, errate;
iii. terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, apre le offerte tecniche, in seduta privata, e ne verifica la regolarità formale e consistenza;
iv. procede con le eventuali esclusioni dei concorrenti che abbiano presentato delle offerte tecniche irregolari;
v. rende disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini della loro valutazione.
La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti sulla base dei criteri stabiliti all’Art.15 - Criterio di valutazione delle offerte e di aggiudicazione. In particolare, la Commissione:
i. verifica la conformità della documentazione tecnica alle prescrizioni contenute nei documenti posti a base di gara;
ii. esamina gli elaborati e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
iii. esprime i giudizi su ciascun elaborato sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare e Capitolato Tecnico e nei documenti posti a base di gara, con specifica motivazione;
iv. assume le decisioni anche a maggioranza;
v. redige i verbali delle singole riunioni;
vi. redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
vii. consegna gli atti dei propri lavori al Seggio di gara.
Il Seggio di gara, in seduta pubblica, presente la Commissione giudicatrice:
i. comunica la valutazione condotta sotto il profilo tecnico alle singole offerte, inserisce detti punteggi nel sistema telematico, apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione.
ii. apre le offerte economiche imposte di default dalla Piattaforma START;
iii. approva la documentazione economica al fine di attribuire i punteggi e formulare la graduatoria della gara;
iv. se la migliore offerta non appare anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, chiede al Seggio di Xxxx se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione al Direttore Generale o se intende segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, e trasmette i verbali al Presidente del Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione della Commissione o con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa;
v. se la migliore offerta appare anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, trasmette i verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale attiva la verifica di congruità (con il supporto della Commissione giudicatrice). Il RUP, a conclusione del procedimento di anomalia, trasmette gli esiti al Seggio di gara.
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica possono assistere, in qualità di uditori, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.
FST si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell’accordo quadro al concorrente che segue in graduatoria, in caso di fallimento, di scioglimento del contratto con l’originario appaltatore, ovvero in caso
di mancata conferma dell’offerta o stipula del contratto con la ditta risultata aggiudicataria ovvero revoca dell’aggiudicazione per grave inadempimento nelle more della stipula del contratto in caso di avvio in regime di urgenza.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto di accordo quadro.
All’esito dell’aggiudicazione, questa committente procede ad acquisire d'ufficio ovvero richiede all’aggiudicatario medesimo (ma con facoltà di estendere le stesse attività anche riguardo al secondo in graduatoria e ad ogni altro concorrente), ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice tutti i certificati a comprova di quanto indicato nelle sue dichiarazioni, ai fini della verifica i circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
L'esito negativo dei controlli come per legge determinerà esclusione dalla gara e, per l'aggiudicatario, la
decadenza dall’aggiudicazione nonché l'applicazione delle sanzioni ove previste dalla normativa vigente.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC.
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui l’Accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’Accordo quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Una volta completata la verifica, si procederà alla stipula del contratto.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, eventualmente all’esito del sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’Art.20. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Accordo quadro.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 e 7.
La stipula del contratto di Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
L’Accordo quadro (avente oggetto, denominazione e codici identificativi gara indicati nell’epigrafe), ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto di Accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata.
Il contratto di accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – in caso di uso.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Direttore di Fondazione Sistema Toscana
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Per accettazione
Luogo, data