Contract
C O M U N E D I C I N I S E L L O B A L S A M O
PROVINCIA DI MILANO
Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali
Servizio Economato e Provveditorato
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DI
PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO ANNI 5 (CINQUE) 01.01.2018 – 31.12.2022
Art. | INDICE 1 – OGGETTO pag. | 3 |
Art. | 2 – DURATA pag. | 3 |
Art. | 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO pag. | 4 |
Art. | 4 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO pag. | 5 |
Art. | 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI pag. | 5 |
Art. | 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI pag. | 5 |
Art. | 7 – REVISIONE DEI PREZZI pag. | 6 |
Art. | 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO pag. | 6 |
Art. | 9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA pag. | 8 |
Art. | 10 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ pag. | 9 |
Art. | 11 – PENALITÀ A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA PER IRREGOLARITÀ pag. | 9 |
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag.10
Art. 13 – GARANZIA PER VIZI ................................................................................................................... pag.11
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA .............................................................................................................. pag.11 Art. 15 – SUBBAPPALTO E/O CESSIONE DEL CONTRATTO................................................................. pag.13 Art. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ ................................................................................................. pag.14 Art. 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI ...................................................... pag.14 Art. 18 – FORO COMPETENTE ................................................................................................................. pag.14
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI .......................................................................................................... pag.15
Art. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ................................................................................... pag.15
Art. 21 – NORME DI RINVIO ...................................................................................................................... pag.16
Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito denominato Capitolato, disciplina il Contratto del Servizio di assistenza, riparazione, fornitura di ricambi e accessori, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, piccoli interventi di carrozzeria per i veicoli del Parco Auto di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo di seguito denominato Servizio di Manutenzione del Parco Auto. La Stazione Appaltante - Comune di Cinisello Balsamo – Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali – Servizio Economato e Provveditorato, di seguito denominata Amministrazione Comunale, ha sede in via XXV aprile civ.4 – 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Il Servizio di Manutenzione del Parco Auto, di cui al comma precedente, è suddiviso in 2 (due) Lotti, come di seguito riportato:
Lotto 1: Assistenza, riparazione delle parti meccaniche e delle parti elettriche, fornitura di ricambi e accessori, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, revisioni ministeriali, piccoli interventi di carrozzeria per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell’Amministrazione Comunale
C.I.G 69171737BB
Lotto 2: Assistenza e riparazione pneumatici, compresa la fornitura di ricambi e accessori per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell’Amministrazione Comunale
C.I.G 69171905C3
3. La manutenzione riguarda i veicoli presenti nell’All.4 (Elenco veicoli), parte integrante del presente Capitolato.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, l’elenco di cui al precedente comma, nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o acquisto di nuovi veicoli.
5. Il Parco Auto è naturalmente soggetto ad invecchiamento e variazione di quantità, di marche o di modelli. La Ditta aggiudicataria di ciascun Xxxxx dovrà assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente Capitolato e tali variazioni non potranno costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale comunicare tutte le predette variazioni.
Articolo 2 - DURATA
1. Il Contratto riguarda il Servizio di cui all’art.1 del presente Capitolato e avrà una durata di anni
5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione (decorrenza 01.01.2018), indipendentemente dalla data di formale stipulazione del Contratto. Da tale data, 01.01.2018, decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria.
2. Salvo i casi di risoluzione anticipata previsti all’art.12 del presente Capitolato, alla scadenza del Contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. Ė escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico del Contratto in oggetto.
3. Il Contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei) come previsto dall’art.106 comma 11 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
4. La proroga contrattuale, di cui al comma precedente, può essere richiesta dall’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 (xxxxxx) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del Contratto, alle condizioni originarie.
5. La Ditta aggiudicataria, è tenuta a far pervenire la propria disponibilità a prorogare il Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta di proroga da parte dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
1. L’importo presunto complessivo, posto a base d’asta della presente procedura di Gara, per il periodo di cui all’art.2 del Capitolato è pari a:
€206.557,38= IVA 22% ESCLUSA (duecentoseimilacinquecentocinquantasette/38)
€252.000,00= IVA 22% INCLUSA (duecentocinquantadue/00) suddiviso in 2 (due) Lotti, come di seguito riportato:
Lotto 1: Assistenza, riparazione delle parti meccaniche e delle parti elettriche, fornitura di ricambi e accessori, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, revisioni ministeriali, piccoli interventi di carrozzeria per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell’Amministrazione Comunale
C.I.G 69171737BB - Importo a base d’asta per il quinquiennio 00.00.0000 - 00.00.0000:
€160.655,74=IVA ESCLUSA (centossesantamilaseicentocinquantacinque/74)
€196.000,00= IVA 22% INCLUSA (centonovantaseimila/00).
Lotto 2: Assistenza e riparazione pneumatici, compresa la fornitura di ricambi e accessori per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell’Amministrazione Comunale
C.I.G 69171905C3 - Importo a base d’asta per il quinquiennio 00.00.0000 - 00.00.0000:
€45.901,64=IVA ESCLUSA (quarantacinquemilanovecentouno/64)
€56.000,00= IVA 22% INCLUSA (cinquantaseimila/00).
2. Il Servizio di Manutenzione del Parco Auto di cui all’art.1 del presente Capitolato viene affidato con la formula del “contratto aperto” e pertanto l’indicazione dell’importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all’importo degli interventi effettuati in rapporto alle concrete esigenze e necessità dell’Amministrazione Comunale nel periodo di vigenza contrattuale. La Ditta aggiudicataria non potrà, quindi, vantare alcun diritto riguardo il raggiungimento dell’importo presunto dell’appalto.
Articolo 4 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è calcolato sulla base dei Buoni d’Ordine emessi dal Servizio Economato. L’importo massimo impegnabile è quello posto a base d’asta.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere, a seguito di richiesta di intervento, un preventivo secondo le modalità indicate all’art.8 comma 13 del presente Capitolato. Nel preventivo dovrà essere calcolata la percentuale unica di sconto offerta in sede di gara sui pezzi di ricambio rispetto ai listini prezzi originali delle case costruttrici (anno 2017) e sul costo orario della manodopera rispetto ai “tempari” come meglio indicato all’art.8 comma 16 del presente Capitolato.
3. I corrispettivi dovuti si riferiscono alla Manutenzione dei veicoli del Parco Auto e ai servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Articolo 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Cinisello Balsamo – Settore Affari Generali e Supporto agli Organi Collegiali – Servizio Economato e Provveditorato.
2. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere e a trasmettere le fatture secondo la modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. La fattura dovrà riportare il numero del buono d’ordine inviato dal Servizio Economato e Provveditorato, di seguito denominato Servizio Economato, e il numero di C.I.G.
4. Ciascuna fattura dovrà corrispondere ad un solo Buono d’Ordine, di cui all’art.8 comma 14 del presente Capitolato.
5. I pagamenti delle fatture, a seguito della regolare esecuzione dell’intervento richiesto, del riscontro positivo con il relativo Buono d’Ordine e del controllo della regolarità contributiva da parte del Servizio Economato, saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, come stabilito dall’art.4 del D.Lgs. del 9 novembre 2012 n.192 e successive modifiche e/o integrazioni.
Articolo 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art.3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare la Ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire gli estremi di cui al comma precedente con una comunicazione scritta conforme all’All. 5 (Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari).
3. In caso di variazione, nel corso del Contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all’Amministrazione Comunale i nuovi dati di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 7 – REVISIONE DEI PREZZI
1. La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art.106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
2. La revisione dei prezzi potrà essere operata annualmente non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di aggiudicazione, non ha efficacia retroattiva e deve essere concordata con l’Amministrazione Comunale, su istanza adeguatamente motivata da parte dell’Ditta aggiudicataria interessata.
Articolo 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1 La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il Servizio di manutenzione del Parco Auto con la seguente copertura oraria giornaliera: dalle ore 8.00/9.00 alle ore 18.00/19.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato.
2 La Ditta aggiudicataria dovrà avere la sede operativa (officina) nel raggio di non oltre 10 (dieci) km dal centro di Cinisello Balsamo.
3 La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare il Servizio di manutenzione del Parco Auto dei veicoli sia con propria manodopera, che con propri mezzi tecnici e finanziari.
4 La sede operativa (officina) dovrà essere dotata di un ponte sollevatore per veicoli pesanti.
5 Durante il periodo di intervento la Ditta aggiudicataria si impegna a ricoverare i mezzi da riparare.
6 La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Servizio Economato via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni, l’eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo della sede operativa (officina) e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio di interventi urgenti. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l’applicazione delle penali previste all’art.11 comma 4 del presente Capitolato.
7 La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, senza aumento del costo dell’intervento, il servizio di soccorso stradale per il recupero dei veicoli non marcianti entro il raggio di 20 (venti) km dal centro cittadino di Cinisello Balsamo e dei mezzi in avaria all’interno delle rimesse di proprietà comunale entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento. Il
mancato rispetto della tempistica indicata sarà considerata inadempienza e comporterà l’applicazione delle penali previste all’art.11 comma 1 del presente Capitolato.
8 Tutti gli interventi da eseguire dovranno essere effettuati a regola d’arte e garantire l’utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti in conformità alle disposizioni di legge in materia.
9 I pezzi di ricambio montati sui veicoli del Parco Auto si intendono garantiti per 2 (due) anni dalla data dell’intervento di montaggio.
10 Tutti gli interventi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata degli stessi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi e rendere i mezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati.
11 Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo da parte dell’Amministrazione Comunale.
MODALITÀ DI RICHIESTA DI INTERVENTO, PREVENTIVI E BUONI D’ORDINE
12. Le richieste di intervento verranno effettuate telefonicamente o personalmente presso la sede della Ditta aggiudicataria da parte dell’utilizzatore del veicolo.
13. A seguito di richiesta di intervento la Ditta aggiudicataria è tenuta ad inviare nel più breve tempo possibile via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx un dettagliato preventivo di spesa riportante i seguenti dati:
a) Marca, targa e modello del veicolo;
b) Km percorsi alla data del preventivo;
c) Descrizione dell’intervento e codice pezzi di ricambio rilevati dal listino prezzi in vigore;
d) Numero presunto di ore necessarie all’intervento;
e) Importi al netto e al lordo dell’I.V.A. e lo sconto offerto in sede di Gara;
f) Fotocopia del listino prezzi dei pezzi di ricambio attestante il costo degli stessi;
g) Fotocopia del tempario della casa costruttrice relativo al tipo di prestazione eseguita.
14. Il preventivo dovrà essere verificato e accettato dal Servizio Economato, che successivamente emetterà il Buono d’ordine e lo trasmetterà alla Ditta aggiudicataria via e-mail o a mezzo fax.
15. I lavori non confermati e privi di Buono d’ordine non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.
TEMPI DI INTERVENTO
16. Tenuto conto che il Comune di Cinisello Balsamo svolge un’attività di interesse pubblico tutti gli interventi da eseguire dovranno avere la precedenza ed essere effettuati in tempi rapidi, in particolare gli interventi sui veicoli in uso alla Polizia Locale. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i “tempari” delle case costruttrici con una tolleranza del 10% (dieci per cento), esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l’intervento nei tempi indicati, dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente al Servizio Economato le difficoltà
riscontrate ed attivarsi per provvedere al più presto. Per interventi di particolare complessità il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.
REVISIONI PERIODICHE – LOTTO 1
17. La Ditta aggiudicataria del Lotto 1 è tenuta ad effettuare le revisioni periodiche dei veicoli ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e/o integrazioni. Qualora la Ditta aggiudicataria debba effettuare la revisione presso altra ditta, dovrà provvedere a propria cura e spese alla consegna e al ritiro del veicolo.
18. L’Amministrazione Comunale, per l’intervento di cui al comma precedente, corrisponderà l’importo prescritto dal tariffario per l’attività di revisione contenuto nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 n.161 e successive modifiche e/o integrazioni.
VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE – LOTTO 1 e LOTTO 2
19. Tutti gli interventi di piccola manutenzione ordinaria che non necessitano di specifica attrezzatura d’officina, riguardanti i veicoli della Polizia Locale, dovranno essere effettuati presso la sede della stessa mediante un’officina mobile.
20. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono ricompresi i seguenti interventi di cui al comma precedente: sostituzione lampadina, sostituzione batteria, sostituzione tergicristalli, rabbocchi olio e fluidi, riparazione di pneumatico che non necessitino la sostituzione dello stesso.
21 L’officina mobile dovrà essere dotata di idonee attrezzature, necessarie alla riparazione dei veicoli presso la sede della Polizia Locale, senza costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Comunale. Il mancato utilizzo dell’officina mobile secondo quanto indicato, sarà considerata inadempienza e comporterà l’applicazione per ciascun intervento di cui al comma 19 del presente articolo delle penali previste all’art.11 comma 5 del presente Capitolato.
Articolo 9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA
1. La Ditta aggiudicataria di ciascuno dei due Lotti dovrà comunicare per iscritto l’indirizzo pec, l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), il numero di telefono e il numero di fax al fine di garantire un servizio di assistenza per tutte le attività inerenti l’appalto per tutta la durata del Contratto.
2. Entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi in caso di variazione dei dati nel corso del Contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, al Servizio Economato, quanto richiesto al comma precedente via e-mail all’indirizzo provveditorato@comune.cinisello- xxxxxxx.xx.xx.
3. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l’applicazione delle
penali previste all’art.11 comma 3 del presente Capitolato.
Articolo 10 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ
1. La Ditta aggiudicataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione da parte del Servizio Economato. Decorso tale tempo l’Amministrazione Comunale si riserva:
a) di applicare una penale secondo quanto stabilito dall’art.11 comma 2 del presente Capitolato;
b) di far eseguire le riparazioni in questione da altra ditta di propria scelta, addebitando alla Ditta aggiudicataria i costi sostenuti salvo il risarcimento del maggior danno mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione.
Articolo 11 – PENALITÀ A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA PER IRREGOLARITÀ
1. In caso di ritardo del servizio di soccorso stradale per il recupero dei veicoli non marcianti o dei mezzi in avaria all’interno delle rimesse di proprietà comunale di cui all’art.8 comma 7 del presente Capitolato. l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a €50,00= (cinquanta/00), fuori campo IVA, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui lo stesso intervento di manutenzione debba essere ripetuto nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla sua effettuazione, di cui all’art.10 del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a €100,00= (cento/00), fuori campo IVA e il primo intervento si intenderà come non effettuato.
3. In caso di mancata comunicazione per iscritto dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono e del numero di fax, di cui all’art.9 comma 1 del presente Capitolato, decorsi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione ovvero decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di variazione dei dati di cui sopra, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a €100,00 (cento/00), fuori campo IVA, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di chiusura non preventivata della sede operativa di cui all’art.8 comma 6 del presente Capitolato l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a €100,00= (cento/00), fuori campo IVA, per ogni giorno di chiusura ingiustificata oltre all’addebito dei costi di eventuali interventi indispensabili e improrogabili fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di mancato utilizzo dell’officina mobile per gli interventi di piccola manutenzione ordinaria per i veicoli della Polizia Locale, di cui all’art.8 comma 19 del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale per ciascun intervento pari a €50,00= (cinquanta/00), fuori campo IVA.
6. Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati alla Ditta aggiudicataria per iscritto mediante pec. La
Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall’Amministrazione Comunale ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.
7. L’Amministrazione Comunale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’art.14 del presente Capitolato ai sensi dell’art.103 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Qualora, a seguito dell’applicazione delle suddette penali, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, l’Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Capitolato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di gravi e/o reiterate inadempienze delle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere l’esatta esecuzione del Contratto, l’Amministrazione Comunale, formulerà, per iscritto via pec, la contestazione degli addebiti alla Ditta aggiudicataria per porre termine all’inadempimento.
2. La Ditta aggiudicataria, a sua volta dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall’Amministrazione Comunale ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, l’Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del Contratto, incamerando la garanzia definitiva di cui all’art.14 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione della propria attività l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del Contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. La risoluzione del Contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della Ditta aggiudicataria ai sensi dell’art.81 del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione Comunale provvederà a incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, di cui all’art.14 del presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Articolo 13 – GARANZIA PER VIZI
1. La Ditta aggiudicataria è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall’art.1490 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.
2. L’accettazione dell’effettuazione degli interventi di Manutenzione del Parco Auto, a seguito di Buono d’ordine, da parte dell’Amministrazione Comunale non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito alle difformità ed ai vizi apparenti od occulti dei servizi prestati seppure non rilevati all’atto della consegna del veicolo, ma accertati in seguito. In tali casi, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere come previsto dall’art.10 del presente Capitolato.
Articolo 14 – GARANZIA DEFINITIVA
1. La Ditta aggiudicataria di ciascuno dei due Lotti, al fine del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del Contratto, dovrà costituire, a favore dell’Amministrazione Comunale, una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
2. L’importo della garanzia definitiva, può essere ridotto ai sensi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni secondo quanto disposto all’art.93 comma 7 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:
a) del 50% (cinquanta percento) per gli Operatori economici concorrenti in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità aziendale. Tale certificazione deve essere conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
b) del 30% (trenta percento), cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, per gli Operatori economici concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% (venti percento), cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, per gli Operatori economici concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
c) del 20% (venti percento), cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b) del presente comma, per gli Operatori economici concorrenti in possesso, in relazione a servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta percento) del valore del Servizio oggetto della presente Gara, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi
del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
d) del 15% (quindici percento), cumulabile con la riduzione di cui ai punti a), b) e c) del presente comma, per gli Operatori economici concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
e) del 30% % (trenta percento), NON cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma, per gli Operatori economici concorrenti in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. del 08 giugno 2001 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell’operatività di qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
f) Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma sono cumulabili. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
g) La Ditta aggiudicataria, in possesso delle certificazioni sopra elencate, dovrà produrre la relativa documentazione ai fini della stipula del Contratto secondo le modalità indicate all’art.19 comma 1 del Disciplinare. Nel caso di R.T.I. o Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti gli Operatori economici costituenti.
3. La garanzia definitiva può essere costituita sottoforma di cauzione o fidejussione secondo le modalità indicate all’art.103 commi 1 e 4 e all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016
n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:
a) in caso di cauzione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all’art.103 comma 1 e all’art. 93 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, fermo restando il limite indicato all’art.49 comma 1 del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni, dovrà essere effettuato un versamento alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa - via Libertà civ.89 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
b) in caso di fidejussione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all’art.103 comma 4 e all’art. 93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni all’art.93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
4. In caso di garanzia definitiva, costituita mediante fideiussione, dovrà inoltre, a pena di esclusione, prevedere espressamente ai sensi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni secondo quanto disposto all’art.93 comma 4 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:
✓ la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
✓ la piena operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
5. Ai sensi dell’art.103 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento del Servizio, oggetto della presente Gara, e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art.13 del Disciplinare di Gara da parte dell’Amministrazione Comunale.
6. Qualora la garanzia definitiva debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, la Ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione.
7. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora della Ditta aggiudicataria in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
8. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l’irrogazione di ogni altra sanzione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente
9. La garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 comma 5 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, verrà progressivamente svincolata, per un importo pari al 10% (dieci per cento) alla data del 31 dicembre del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno contrattuale. Il restante 60% (sessanta per cento) della garanzia definitiva rimarrà vincolato fino alla fine del Contratto e comunque fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Articolo 15 – SUBAPPALTO E/O CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La Ditta aggiudicataria, non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il Servizio di Manutenzione del Parco Auto di cui all’art.1 del presente Capitolato, né cedere, per nessun motivo, il Contratto relativo o il credito che ne deriva, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, così come previsto dall’art.105 del D.Lgs. del 19 aprile 2016
n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
2. La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del Contratto stesso secondo le modalità indicate all’art.12 del presente Capitolato.
3. Qualora formalmente richiesto dalla Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale, a sua esclusiva discrezione, può autorizzare il subappalto come stabilito dall’art.105 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni l’eventuale subbapalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del presente contratto.
5. Gli Operatori economici concorrenti sono comunque tenuti ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intendessero subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.
6. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente Capitolato.
Articolo 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
1. La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative, in materia di tutela infortunistica e sociale, da parte dei propri dipendenti addetti al Servizio di Manutenzione del Parco Auto di cui all’art.1 del presente Capitolato.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi e alle assicurazioni obbligatorie.
4. La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose, verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio, di cui all’art.1 del presente Capitolato, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
1. L’esecuzione del Servizio di Manutenzione del Parco Auto, di cui all’art.1 del presente Capitolato, sarà regolata da apposito Contratto, immediatamente efficace, dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, per la Ditta aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.
2. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti il Contratto sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere corrisposte prima della sottoscrizione del Contratto stesso.
Articolo 18 – FORO COMPETENTE
1. Ogni controversia in relazione alla validità, all’interpretazione, alla risoluzione e alla esecuzione del presente contratto è decisa dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Monza.
Articolo 19 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali degli Operatori economici concorrenti, forniti nell’ambito della presente procedura di Gara, sono raccolti e trattati dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti alla procedura di Gara ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni, ed in particolare ai fini:
a) della stipula del Contratto;
b) della gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato.
2. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati, di cui al precedente comma, possono essere comunicati sono:
a) il personale interno all’Amministrazione Comunale;
b) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. I diritti spettanti ai soggetti, di cui al comma precedente, sono indicati all’art.7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni. Il soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione Comunale, mentre il Responsabile è il Dirigente del Settore del Servizio Economato del Comune di Cinisello Balsamo (MI).
4. Le Ditte aggiudicatarie dei due Lotti, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni, dovranno provvedere al trattamento dei dati personali, inclusi eventuali dati sensibili, che dovessero essere acquisiti in esecuzione del Servizio di Manutenzione del Parco Auto, di cui all’art.1 del presente Capitolato, assumendo direttamente nei confronti dei terzi, la veste di soggetti responsabili del trattamento.
5. Le Ditte aggiudicatarie dei due Lotti assumeranno la qualifica di soggetti titolari del trattamento dei dati.
Articolo 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni è il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, Dirigente del Comune di Cinisello Balsamo (MI).
Articolo 21 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e delle forniture in economia del Comune di Cinisello Balsamo alle seguenti fonti normative:
⮚ al Disciplinare di Gara;
⮚ al Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ al D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ al D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni
⮚ al D.Lgs. del 9 novembre 2012 n.192 e successive modifiche e/o integrazioni
⮚ alla Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ al D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 n.161 e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ al Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ al D.Lgs. del 08 giugno 2001 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni
⮚ al D.Lgs. del 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni
⮚ al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni;
⮚ alla Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni.