TURISMO CONFCOMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI
TURISMO CONFCOMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI
N.B. – Le riduzioni derivanti dalla tabella relativa agli esercizi minori non si applicano ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista inquadrati al 5° livello.
Esercizi minori
Minimi contrattuali
DATI RETRIBUTIVI
Febbraio 2018
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
8 febbraio 2018 | 1° gennaio 2018 | 31 dicembre 2021 | |
Parti stipulanti | Fipe, Angem, Lega Coop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
CCNL | 20 febbraio 2010 | 1° gennaio 2010 | 30 aprile 2013 |
Parti stipulanti | Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, rifugi alpini, nonché ai dipendenti di imprese che svolgano altre attività complementari a quella prevalente e rientrante nel campo di applicazione. Pubblici esercizi: - ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio; caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5, L. n. 287/1991; chioschi di vendita di bibite, gelati e simili; gelaterie, cremerie; negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate; - laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale; - posti di ristoro sulle autostrade; posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffet di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere; spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili); - pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi; - aziende per la somministrazione al domicilio del cliente; - ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande; - parchi a tema. Ristorazione collettiva: aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre) e aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale ed i servizi sostitutivi di mensa. Ristorazione commerciale: attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena (bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristori gestiti). |
Liv. | Paga base nazionale | Ind.conting. Edr | Ind.funzione | ||||
1.1.2018 | 1.1.2019 | 1.2.2020 | 1.3.2021 | 1.12.2021 | |||
A | 1.583,15 | 1.616,04 | 1.648,93 | 1.673,60 | 1.706,49 | 542,70 | 75,00 |
B | 1.429,61 | 1.459,31 | 1.489,01 | 1.511,28 | 1.540,98 | 537,59 | 70,00 |
1 | 1.295,17 | 1.322,08 | 1.348,99 | 1.369,17 | 1.396,08 | 536,71 | |
2 | 1.141,65 | 1.165,37 | 1.189,09 | 1.206,88 | 1.230,60 | 531,59 | |
3 | 1.049,09 | 1.070,88 | 1.092,67 | 1.109,02 | 1.130,81 | 528,26 | |
4 | 962,75 | 982,75 | 1.002,75 | 1.017,75 | 1.037,75 | 524,94 | |
5 | 872,02 | 890,14 | 908,26 | 921,85 | 939,97 | 522,37 | |
6S | 819,65 | 836,68 | 853,71 | 866,48 | 883,51 | 520,64 | |
6 | 800,60 | 817,23 | 833,86 | 846,33 | 862,96 | 520,51 | |
7 | 718,71 | 733,64 | 748,57 | 759,77 | 774,70 | 518,45 |
Liv. | Paga base nazionale | Ind.conting. Edr | Ind.funzione | ||||
1.1.2018 | 1.1.2019 | 1.2.2020 | 1.3.2021 | 1.12.2021 | |||
A | 1.577,47 | 1.610,36 | 1.643,25 | 1.667,92 | 1.700,81 | 542,19 | 75,00 |
B | 1.424,45 | 1.454,15 | 1.483,85 | 1.506,12 | 1.535,82 | 537,12 | 70,00 |
1 | 1.290,01 | 1.316,92 | 1.343,83 | 1.364,01 | 1.390,92 | 536,24 | |
2 | 1.137,26 | 1.160,98 | 1.184,70 | 1.202,49 | 1.226,21 | 531,20 | |
3 | 1.045,22 | 1.067,01 | 1.088,80 | 1.105,15 | 1.126,94 | 527,91 | |
4 | 959,39 | 979,39 | 999,39 | 1.014,39 | 1.034,39 | 524,64 | |
5 | 868,92 | 887,04 | 905,16 | 918,75 | 936,87 | 522,09 | |
6S | 816,81 | 833,84 | 850,87 | 863,64 | 880,67 | 520,38 | |
6 | 797,76 | 814,39 | 831,02 | 843,49 | 860,12 | 520,25 | |
7 | 716,13 | 731,06 | 745,99 | 757,19 | 772,12 | 518,22 |
DATI RETRIBUTIVI | |
Maturazione: fino a 6 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. L’anzianità utile per la maturazione del primo scatto decorre dal compimento del 18° anno di età. In caso di passaggio al livello superiore, il valore degli scatti maturati in precedenza viene ricalcolato al momento della maturazione del prossimo scatto (senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso). Disciplina in vigore dal 1.1.2018: gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza quadriennale. Lo scatto in corso di maturazione al 1° gennaio 2018 resta disciplinato dal c.c.n.l. 20 febbraio 2010. | |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di una mensilità della retribuzione in atto (paga base nazionale, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzi elementi, quote aggiuntive provinciali e trattamenti integrativi aziendali comunque denominati). L’importo matura per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Le frazioni di mese non interamente lavorato vengono sommate e danno luogo all’attribuzione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario e per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. Periodi non utili per la maturazione della tredicesima: assenze dal lavoro non retribuite per una delle cause previste dal c.c.n.l., salvo diverse disposizioni legali o contrattuali (il datore di lavoro deve integrare al 100% i ratei relativi al periodo di assenza obbligatoria per maternità). La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione mensile in atto al 30 giugno, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Base di computo: paga base nazionale, indennità di contingenza, terzi elementi, quote aggiuntive provinciali e trattamenti integrativi aziendali comunque denominati (dal 1° gennaio 2018 sono esclusi gli scatti di anzianità). Altri criteri: come per la tredicesima mensilità (nessun obbligo di integrazione per il periodo di assenza obbligatoria per maternità). |
Premio di risultato | Modalità e importo. Gli accordi integrativi, aziendali o territoriali, prevedono l’erogazione di un premio correlato al raggiungimento di obiettivi definiti dalle parti. I singoli accordi individuano i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico-produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati negativi rispetto ai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l’azienda non è tenuta all’erogazione del premio. Importo sostitutivo. Nelle aziende che non abbiano definito un accordo entro il 31 ottobre 2020, ai dipendenti qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita e che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno 6 mesi, vengono erogati gli importi di cui alla tabella che segue, da rapportare alle giornate di effettiva prestazione nell’anno precedente. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo è calcolato in proporzione all’entità della prestazione. L’importo del premio è omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali, compreso il tfr. Il premio è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo che venga riconosciuto dopo il 1° gennaio 2018 in aggiunta a quanto previsto dal c.c.n.l. (sono esclusi dall’assorbimento gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993). |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | |
Altre voci | Indennità per lavoro domenicale: ai lavoratori che usufruiscono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica compete un’indennità in cifra fissa, pari al 10% della paga base e dell’indennità di contingenza, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. Vitto: il prezzo da corrispondere per la fornitura del vitto è stabilito a livello provinciale. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 172 (40 ore settimanali), 190 (44 ore settimanali), 192 (45 ore settimanali). Numero di mensilità: 14. Elementi della retribuzione: paga base nazionale conglobata; eventuali trattamenti integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto contrattuale; indennità di contingenza (nella quale è conglobato l’e.d.r. ex a.i. 31.7.1992); eventuali scatti di anzianità. Assorbimenti: gli aumenti retributivi stabiliti dal c.c.n.l. non possono essere assorbiti da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto. Per il personale tavoleggiante la retribuzione è costituita, di norma, dalla percentuale di servizio che viene corrisposta, nell’ambito |
Scatti di anzianità | |||
Liv. | Importo | Liv. | Importo |
A | 40,80 | 4 | 33,05 |
B | 39,25 | 5 | 32,54 |
1 | 37,70 | 6S | 31,25 |
2 | 36,15 | 6 | 30,99 |
3 | 34,86 | 7 | 30,47 |
Livello | Importo |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 112,00 |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Straordinario diurno | 30% |
Straordinario notturno | 60% |
Notturno | 25% |
Festivo (festività nazionali e infrasettimanali) | 20% |
Il lavoro straordinario è ammesso fino a 260 ore annuali. Ai fini retributivi è considerato notturno il lavoro prestato dalle 24 alle 6. Per i lavoratori notturni, la relativa maggiorazione si applica alle ore prestate dalle 23 alle 6. La maggiorazione per lavoro straordinario notturno non è cumulabile con quella per lavoro ordinario notturno. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni. |
DATI RETRIBUTIVI | |
delle fasce stabilite dal c.c.n.l., mediante punteggi di ripartizione determinati dai contratti integrativi territoriali. Ristoranti: - esercizi extra dal 12% al 15%; esercizi di prima classe dal 11% al 13%; - esercizi di seconda e terza classe dal 11% al 12%; - esercizi di quarta classe (osterie con cucina), 10%. Bar/caffè: - esercizi extra dal 18% al 22%; - esercizi di prima e seconda classe dal 16% al 20%; - esercizi di terza classe dal 14% al 17%; - esercizi di quarta classe, 10%. Bottiglierie e fiaschetterie, 12%. Birrerie, 17%. Locali adibiti a biliardi, 15%. Banchetti e servizi affini con non meno di 10 persone, 12% (percentuale unica per tutti i locali). Locali notturni: sono previste disposizioni particolari. Maitres e capi camerieri: in aggiunta alla percentuale di servizio, viene corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilire a livello territoriale. Passaggio a paga fissa: il personale a percentuale può optare per la retribuzione fissa (l’opzione viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza degli interessati). Criteri di calcolo e liquidazione degli istituti: sono previste disposizioni particolari per il trattamento dei lavoratori retribuiti con la percentuale di servizio. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 290). Mansioni promiscue. In caso di mansioni promiscue si fa riferimento all’attività prevalente tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi. |
Periodo di prova | Criteri di computo: per la durata del periodo di prova si computano esclusivamente le giornate di effettiva prestazione, fermo restando il limite massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604/1966. Esclusioni: è dispensato dal periodo di prova il personale riassunto entro due anni presso la stessa azienda con la medesima qualifica. Recesso: al personale assunto fuori provincia e licenziato durante il periodo di prova compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali. L’orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che ne prevedano la realizzazione come media nell’arco di 6 mesi (estensibile a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa). La durata dell’intervallo per la consumazione dei pasti è stabilito dai contratti integrativi tra un minimo di mezz’ora e un massimo di un’ora al giorno. Distribuzione dell’orario settimanale: su 5 giornate e mezza. L’orario giornaliero non può essere suddiviso in più di due frazioni. Flessibilità dell’orario. Flessibilità ordinaria: l’orario contrattuale può essere superato fino a 4 settimane consecutive, fermo restando il limite di 8 ore giornaliere. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono recuperate con corrispondenti riposi compensativi entro 12 settimane. Flessibilità estesa: previo esame con la rappresentanza sindacale le aziende possono attuare, per due volte all’anno non consecutive, sistemi di distribuzione dell’orario che prevedono l’estensione della flessibilità a 12 settimane consecutive e dei termini di recupero a 24 settimane (per i lavoratori interessati il monte ore annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 116 ore). Flessibilità in deroga: una volta per trimestre l’orario può essere calcolato come media in un periodo di due settimane (ai lavoratori interessati è riconosciuta una riduzione di orario pari a un’ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione del meccanismo). Orario multiperiodale: per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa l’azienda può realizzare, previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali, regimi di orario diversi con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane e corrispondenti riduzioni per altrettante settimane. Riposo settimanale. Salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito a intervalli più lunghi di una settimana la sua durata complessiva ogni 14 giorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. |
Banca ore | Il sistema della banca ore può essere attivato a seguito di contrattazione aziendale sull’utilizzo delle prestazioni lavorative complessivamente dovute. Il sistema consente ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte delle prestazioni eccedenti l’orario medio annuo. Per i lavoratori interessati il monte annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 128 ore. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). |
Ferie | Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio. Ai fini del computo la settimana si intende composta di 6 giorni lavorativi qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (le frazioni di mese vengono sommate e comportano l’attribuzione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario e per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni) Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia. |
Livello | Durata |
A - B | 180 giorni |
1 | 150 giorni |
2 | 75 giorni |
3 | 45 giorni |
4 - 5 | 30 giorni |
6S | 20 giorni |
6 - 7 | 15 giorni |
ORARIO DI LAVORO | |
Permessi ROL - Ex festività | Maturazione: per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di assenza senza diritto alla retribuzione, maturano 104 ore di permessi retribuiti, di cui 32 ore per ex festività e 72 ore per riduzione annua dell’orario di lavoro. Ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018 vengono complessivamente riconosciute 32 ore di permesso per i primi due anni di servizio ed ulteriori 36 ore per i due anni successivi; decorsi quattro anni dall’assunzione spettano i permessi previsti per la generalità dei dipendenti (questa disposizione si applica anche ai contratti a tempo determinato con l’esclusione dei contratti di stagione e dei contratti stipulati per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi). Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: i permessi maturano in ragione di 1/12 per ciascun mese di servizio (le frazioni di mese vengono sommate e comportano l’attribuzione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario e per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni). Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi sono fruiti di norma entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione; i permessi non goduti entro il successivo mese di settembre sono liquidati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza. Ex festività del 4 novembre: - se il lavoratore è chiamato a prestare servizio riceve, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore effettivamente prestate (senza alcuna maggiorazione); in alternativa può usufruire di un corrispondente riposo compensativo; - al lavoratore che non sia chiamato a prestare servizio non viene effettuata nessuna detrazione sul normale trattamento mensile; - al lavoratore assente in quella giornata per riposo settimanale viene corrisposta una quota pari alla retribuzione giornaliera. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Criteri di computo. In caso di più malattie nel corso dell’anno i periodi di assenza si cumulano agli effetti del raggiungimento del limite massimo di conservazione del posto. Aspettativa. Il lavoratore che ne faccia richiesta con raccomandata a.r., prima della scadenza del 180° giorno, può usufruire (per una sola volta) di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Non sono ammessi al beneficio i lavoratori affetti da malattie croniche o psichiche. Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio solo in caso di successiva prosecuzione del rapporto. In presenza di gravi patologie oncologiche l’aspettativa generica può essere prorogata oltre il termine ordinario. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per un arco di cinque mesi durante il periodo di astensione obbligatoria. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: come per la malattia. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro al 100% della retribuzione fino ad esaurimento del comporto. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Il congedo deve essere richiesto con un preavviso di almeno dieci giorni e concesso con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Il lavoratore può chiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. Campo di applicazione: aziende con almeno 50 dipendenti. Requisiti dei corsi e monte ore: i lavoratori che, al fine di miglioramento culturale e professionale, intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per ogni dipendente occupato nell’unità produttiva all’inizio del triennio. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite nel triennio, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi: non possono superare il 2% della forza occupata nell’unità produttiva all’inizio del triennio. In ogni unità produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. |
Altri permessi e aspettative | Congedi per motivi familiari. In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità (coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, cognati) o di grave calamità, il lavoratore ha diritto a un congedo retribuito di durata rapportata alle reali esigenze di assenza fino ad un massimo di 5 giorni di calendario. Il congedo può essere prolungato fino ad ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. In altri casi di forza maggiore il lavoratore può usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie. In casi particolari il lavoratore può usufruire di brevi permessi da recuperare nel limite di un’ora al giorno. |
Trasferta | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Trasferimento | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Periodo di comporto | Integrazione a carico azienda |
180 giorni nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) | Malattie fino a 5 giorni: nessuna integrazione |
Malattie di durata superiore a 5 giorni: integrazione fino al 100% per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. Formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche: - liv. 2-3, 80 ore medie annue; - liv. 4-5-6S, 60 ore medie annue; - liv. 6, 40 ore medie annue. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dal termine del periodo stesso; durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto. Apprendistato in cicli stagionali. Lo svolgimento dell’apprendistato può essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Per il computo della durata sono utili anche le brevi prestazioni eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, rifiuto della proposta di rimanere in servizio, nonché i rapporti riguardanti gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista. |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: all’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano curricolare, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello: - 1° e 2° anno 50%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e ricerca: all’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito l’inquadramento finale nei livelli A, B, 1. La progressione retributiva è quella applicata per l’apprendistato professionalizzante. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Sono previsti i seguenti limiti numerici (la base di computo è costituita dai lavoratori occupati a tempo indeterminato al momento dell’attivazione dei singoli rapporti): - unità produttive da 0 a 4 dipendenti, 4 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 5 a 9 dipendenti, 6 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 10 a 25 dipendenti, 7 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 26 a 35 dipendenti, 9 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive da 36 a 50 dipendenti, 12 lavoratori a tempo determinato; - unità produttive con più di 50 dipendenti, 20% di lavoratori a tempo determinato (le frazioni di unità si computano per intero). Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (fino a 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa); - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; – per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno (connessi a festività religiose o civili, manifestazioni, iniziative promozionali, intensificazione stagionale o ciclica dell’attività per le aziende ad apertura annuale); - per cause di forza maggiore o calamità naturali. Periodo di prova: 10 giorni lavorativi per tutto il personale; è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale: - nell’ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; - nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio; - nella fase di avvio di nuove attività; - negli altri casi individuati dalla contrattazione di secondo livello. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto per effetto di una successione di contratti conclusi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la |
Regime generale | Figure professionali sovrapponibili a quelle artigiane | ||||
Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
2 | 1-12 | 80% | 2 | 1-12 | 80% |
13-24 | 85% | 13-24 | 85% | ||
25-36 | 90% | 25-36 | 90% | ||
3 | 1-12 | 80% | 37-48 | 95% | |
13-24 | 85% | 3 | 1-12 | 80% | |
25-36 | 90% | 13-24 | 85% | ||
4 | 1-12 | 80% | 25-36 | 90% | |
13-24 | 85% | 37-48 | 95% | ||
25-36 | 90% | 4 | 1-12 | 80% | |
5 | 1-12 | 80% | 13-24 | 85% | |
13-24 | 85% | 25-36 | 90% | ||
25-36 | 90% | 37-42 | 95% | ||
6s | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
25-36 | 90% | ||||
6 | 1-12 | 80% | |||
13-24 | 85% | ||||
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa al livello di destinazione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Esclusioni: contratti di lavoro a tempo determinato riconducibili alla stagionalità in senso ampio. Sostituzione di lavoratori assenti. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino alla metà della durata della sostituzione. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità può essere anticipata fino a tre mesi prima dell’inizio del congedo. La contrattazione integrativa può indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento. | |
Lavoro extra e di surroga | In occasione di servizi speciali è consentita l'assunzione per una durata non superiore a 3 giorni: - banquetting; - meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari; - attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; - fine settimana; - festività; - ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa. La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale. In mancanza, il compenso è fissato nelle seguenti misure dal c.c.n.l. Per i pubblici esercizi il compenso per lavoro extra viene detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza è a carico del datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga. Il compenso orario indicato in tabella è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di tfr. |
Lavoro a tempo parziale | Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di accordi integrativi, la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. La prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e della durata in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di variazione della collocazione temporale sono retribuite con la maggiorazione dell’1,50%; - le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione sono retribuite con la maggiorazione del 31,50% (30%+1,50%). In alternativa alla maggiorazione dell’1,50%, le parti interessate possono concordare la corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, avanzate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato. |
Lavoro stagionale | Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico. Periodo di prova: 10 giorni lavorativi per tutto il personale (è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio presso la stessa azienda). Rimborsi: spetta il rimborso del biglietto di ritorno in caso di licenziamento durante il periodo di prova o prima dello scadere del termine senza giustificato motivo. Retribuzione: ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli accordi integrativi provinciali, la retribuzione è maggiorata del 20% per ingaggi fino a un mese, del 15% per ingaggi fino a due mesi, dell’8% per ingaggi oltre due mesi e fino alla fine della stagione. A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata da parte del lavoratore, il datore di lavoro può effettuare una trattenuta sulla retribuzione fino al 50% della maggiorazione spettante, da restituire alla scadenza del contratto. |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. In ciascuna unità produttiva il numero dei lavoratori somministrati è contenuto entro il 10% dei dipendenti, con un minimo di 3 lavoratori somministrati. La base di computo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato e dagli apprendisti occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti (nelle aziende di stagione sono compresi nel computo anche i lavoratori assunti a tempo determinato). Le frazioni di unità si computano per intero. Il ricorso alla somministrazione è sempre consentito nel caso di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La singola riunione non può superare le tre ore di durata. Affissione: è consentito ai sindacati provinciali di categoria di far affiggere comunicati nell’apposito albo collocato in luogo non accessibile alla clientela. Dirigenti RSU aventi diritto ai permessi retribuiti: - 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; - 3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; - 3 dirigenti aggiuntivo ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Delegato aziendale: nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti le organizzazioni sindacali possono nominare congiuntamente un delegato aziendale. |
Livello | Importo * |
4 | 13,44 |
5 | 12,81 |
6S | 12,25 |
6 | 12,10 |
7 | 11,33 |
* Importi orari per servizio minimo di 4 ore risultanti dal c.c.n.l. 20.2.2010. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: i permessi retribuiti sono pari a 8 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi sono di 1 ora all’anno per ciascun dipendente. I dirigenti della RSU hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o riunioni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che fanno parte dei consigli o comitati direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sono concessi permessi retribuiti (riferiti a un componente per esercizio e per ogni organizzazione sindacale) nelle seguenti misure: - aziende da 6 a 15 dipendenti, 24 ore/anno; - aziende con più di 15 dipendenti, 70 ore/anno. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Fon.te: - a carico azienda: 0,55% della retribuzione utile per il computo del tfr - a carico lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (3,45% della retribuzione utile se l’attività è iniziata in precedenza). |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Est di assistenza sanitaria: - a carico azienda: 10 euro/mese, per 12 mensilità; il contributo è aumentato a 11 euro dal 1° febbraio 2018 e a 12 euro dal 1° gennaio 2019. Sono iscritti al fondo i lavoratori a tempo indeterminato (anche part-time). L’iscrizione è consentita anche ai lavoratori assunti a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’atto dell’assunzione assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati. L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro/mese per 14 mensilità; l’importo rientra nella retribuzione di fatto. Contribuzione alla cassa Qu.A.S. di assistenza sanitaria per i quadri - a carico azienda: 340 euro/anno - a carico lavoratore: 50 euro/anno. |
Polizze assicurative | Quadri. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Personale non soggetto ad assicurazione obbligatoria Inail: beneficia della tutela contrattuale per invalidità temporanea e nei limiti di un massimale di euro 7.746,85 per invalidità permanente e di euro 5.164,57 in caso di morte. |
Contributi contrattuali | Per il finanziamento degli enti bilaterali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,40% della paga base e dell’indennità di contingenza per 14 mensilità, di cui 0,20% a carico del lavoratore e 0,20% a carico del datore di lavoro. L’azienda che ometta il versamento del contributo è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità; l’importo rientra nella retribuzione di fatto. Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario): - a carico azienda: 50 euro/anno - a carico lavoratore: 25 euro/anno. La decorrenza del contributo sarà stabilita dalle parti, previa definizione di apposita convenzione. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | |
Trattamento di fine rapporto | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge e dispone in via transitoria – per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021 - l’esclusione degli scatti di anzianità dalla quota annua della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. |
Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
A - B | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
2 - 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
4 - 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6S - 6 - 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |