ACCORDO DI RISERVATEZZA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
PREMESSO CHE
a) Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa (di seguito “AFVG”) con sede legale in Via Aquileia 46, Ronchi dei Legionari, Partita Iva 00520800319 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Gorizia 00520800319, capitale sociale di euro 8.500.000,00 interamente sottoscritto e versato (ulteriori informazioni disponibili su xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx);
b) AFVG ha pubblicato un’indagine di mercato per l’acquisizione di offerte finalizzate all’affidamento del servizio finanziario e bancario relativo all’acquisizione di un finanziamento di euro 7.500.000,00 (di seguito, la «Procedura»);
Tutto ciò premesso e considerato,
Nella presente scrittura l’espressione “Informazioni Riservate” indica qualsiasi notizia o informazione che a noi verrà resa nota per iscritto, verbalmente o per il tramite di qualsiasi altro mezzo, da AFVG o da chiunque altro per conto della stessa, relativa a: situazione finanziaria, economica, patrimoniale, organizzativa, legale, contrattuale e di mercato e agli affari in genere di AFVG e/o comunque riconducibile alle attività nell’ambito della Procedura sopra richiamata. A fronte delle Informazioni Riservate che riceveremo a seguito della sottoscrizione del presente accordo di riservatezza (nel seguito, “Accordo di Riservatezza”), assumiamo gli impegni di riservatezza di seguito indicati. L’Accordo di Riservatezza dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri di tale sottoscrittore.
Art. 1 - Riservatezza su dati e notizie raccolte
1. Ci impegniamo a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Riservate, non divulgandole in qualsiasi forma e in qualunque modo, anche ai fini e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti, ed in particolare, senza pregiudizio per quanto di seguito previsto dal presente Accordo di Riservatezza:
A. terremo la documentazione e qualsiasi altro materiale relativo alle Informazioni Riservate presso i nostri uffici separato da ogni altra documentazione;
B. manterremo un elenco di tutte le copie da noi effettuate di documenti o altro materiale relativo alle Informazioni Riservate, con l’indicazione delle date in cui sono state effettuate, di chi ne ha preso
conoscenza, visione e a chi eventualmente siano stati comunicati o trasmessi. Detto elenco potrà essere ispezionato da AFVG, o da chiunque altro per conto di quest’ultima, in qualsiasi momento;
C. assicureremo adeguata protezione alle Informazioni Riservate, adottando ogni opportuna cautela atta ad impedire qualsiasi possibilità di accesso alle stesse da parte di estranei;
D. non renderemo noto a terzi che le Informazioni Riservate ci sono state messe a disposizione in funzione della Procedura e che sono in corso negoziazioni per la realizzazione della stessa; E. informeremo prontamente AFVG nel caso in cui a noi o ai nostri soggetti autorizzati fosse richiesto da Autorità competenti di comunicare Informazioni Riservate;
Art. 2 - Utilizzo delle Informazioni
1. Le Informazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di consentirci di valutare l’opportunità di partecipare alla Procedura.
Art. 3 - Divulgazione delle Informazioni
1. Ci impegniamo a non divulgare nessuna delle Informazioni Riservate a terzi con le seguenti eccezioni:
A. nostri dipendenti o consulenti, nei soli limiti in cui l’esame delle Informazioni Riservate da parte di costoro sia essenziale per consentirci di valutare la Procedura;
B. società nostre controllanti o controllate, direttamente o indirettamente o comunque anche a società facente parte del medesimo gruppo (dove per gruppo si intende l’insieme di società di capitali, direttamente o indirettamente controllate da un medesimo soggetto);
C. qualora qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate sia imposta per legge, ovvero da Autorità giurisdizionali o amministrative, con l’intesa che Vi informeremo previamente dell’insorgenza di tali obblighi.
2. Resta tuttavia fermo il nostro impegno, secondo quanto previsto dall’articolo 1381 c.c., ad assicurare il rispetto della riservatezza da parte di tutti i terzi che per nostro tramite venissero a conoscenza delle Informazioni Riservate e saremo in ogni caso responsabili per i danni arrecati dalla violazione dei succitati impegni da parte dei nostri consulenti e dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze, o da parte di società appartenenti al nostro gruppo.
Art. 4 - Durata
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza garantiamo inoltre quanto segue:
A. All’esito della Procedura ovvero qualora la Procedura (o la nostra partecipazione alla stessa) sia interrotta per qualsivoglia ragione, ci impegniamo a restituirVi, cancellare e/o distruggere tutta la documentazione messaci a disposizione in relazione alle Informazioni Riservate e tutte le copie della
xxxxxxxx nel frattempo eventualmente effettuate, nonché a non utilizzare le Informazioni Riservate da noi raccolte a qualunque fine ed in qualsivoglia contesto nell’ambito della nostra attività imprenditoriale; tale nostro obbligo di riservatezza avrà la durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
B. In ogni caso, ci impegniamo a restituire e/o distruggere, su richiesta scritta di AFVG ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta, tutte le Informazioni Riservate.
Art. 5 – Deroghe
1. Gli impegni da noi assunti con il presente Accordo di Riservatezza non opereranno con riferimento a Informazioni Riservate o parti delle stesse:
A. che siano di dominio pubblico, sempreché, ovviamente, la pubblicità non derivi da nostro fatto colposo o doloso;
B. di cui noi dimostriamo di essere in possesso già prima della data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza e che non sia oggetto di altro accordo di riservatezza o altro obbligo di segretezza nei confronti di AFVG.
Art. 6 - Legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali
1. Le disposizioni del presente Accordo di Riservatezza non potranno interpretarsi in modo da consentire alcuna violazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che disciplina la tutela dei dati personali e della riservatezza.
Art. 7 - Impegni Aggiuntivi
1. Con il presente Accordo di Riservatezza conveniamo inoltre che:
A. non vanteremo alcun diritto o facoltà relativamente alle Informazioni Riservate, se non nei limiti espressamente previsti nella presente scrittura;
B. non deriva a carico di AFVG alcuna responsabilità, nei nostri confronti o nei confronti di terzi, relativamente alla accuratezza o alla completezza di alcuna delle Informazioni Riservate in ordine alle quali AFVG non concede garanzia alcuna, espressa o tacita, e pertanto esoneriamo AFVG da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inesattezze od omissioni contenute nelle Informazioni Riservate;
C. il mancato esercizio da parte di AFVG di qualsiasi facoltà, diritto o prerogativa derivanti dal presente Accordo di Riservatezza non potrà essere interpretato come rinuncia definitiva all’esercizio di tali facoltà, diritti o prerogative, che AFVG si riserva comunque di esercitare in prosieguo di tempo;
D. considerata la natura dei diritti oggetto della presente scrittura e l’irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla loro lesione, riconosciamo sin d’ora che, per la tutela dei diritti medesimi, AFVG potrà avvalersi di ogni possibile azione di natura legale;
E. AFVG si riserva il diritto di divulgare, sia qualsiasi parte delle Informazioni Riservate, sia qualsiasi altra informazione concernente la partecipazione oggetto della presente scrittura, a terzi che siano interessati ad un analogo approfondimento conoscitivo dello stesso o che facciano richiesta di accesso ad esse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o infine allorché ciò si renderà necessario ai fini della tutela del pubblico interesse.
Art. 8 - Legge applicabile
1. Gli impegni di cui al presente Accordo di Riservatezza saranno regolati dalle leggi italiane. Eventuali controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Trieste.
(luogo) / (data) (timbro e firma)