EX ART. 61, CO. 1, D.LGS. N. 276/2003
CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RICOLLEGATA ALL’ATTIVITÀ DIRETTA DI VENDITA DI BENI E DI SERVIZI
EX ART. 61, CO. 1, D.LGS. N. 276/2003
La …………………..., in persona del suo legale rappresentante, sig. ……………., nato a …………..
(……) il …/…/…, con sede legale in ……………. (…), Via ……………….., C.F. e P.IVA:
…………….., di seguito denominata anche “COMMITTENTE”;
e
Il/La Sig. …………………… nato/a a ………………………… (…) il …/…/…, residente a
…………………………… (………), via ……………………………………………. n. C.F.
…………………………………......, di seguito denominato/a anche “COLLABORATORE”
premesso che:
a. La Committente ha come oggetto sociale l’esercizio di ................. (inserire l’oggetto sociale) Le attività della Committente comprendono, in particolare:
...........;
...........;
...........;
(nei punti precedenti descrivere in maniera più dettagliata l’oggetto sociale, specificando le attività in cui si estrinseca)
b. Per la realizzazione della propria attività di ......................... (inserire descrizione articolata della specifica attività all’interno della quale sarà costruito il progetto), che costituisce solo una parte della più ampia attività che la Committente realizza per la propria clientela, la Committente intende avvalersi della prestazione continuativa fornita da un Collaboratore in regime di autonomia, nei limiti del solo rispetto delle necessità di coordinamento con le esigenze organizzative aziendali.
c. Il/La sig. , in virtù della comprovata esperienza nel settore/del
percorso formativo fin qui seguito (se possibile allegare curriculum vitae), è in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto costituisce oggetto del progetto che la Committente intende attuare.
d. Il progetto concerne attività di vendita diretta di ………. (completare con beni e/o servizi) realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, secondo la definizione fornita dall’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003;
convengono quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto – Descrizione dell’attività del collaboratore
La Committente conferisce incarico al Collaboratore di svolgere – con gestione pienamente autonoma, salve le esigenze di coordinamento con la Committente – le attività necessarie al perseguimento del seguente progetto volto alla vendita diretta di ………….. (completare con “beni” o “servizi”):
…………………………………..
L’attività del Collaboratore consisterà, quindi, nella ,
nonché nella …………………………………………... (descrivere dettagliatamente ed in maniera articolata i CONTENUTI dell’attività che deve porre in essere il collaboratore) Essa sarà inoltre finalizzata al conseguimento dei seguenti risultati (o “del seguente risultato finale”):
- …………………………………….;
- ……………………………………;
- ……………………………………..;
- ……………………………………
(descrivere dettagliatamente ed in maniera articolata gli OBIETTIVI)
Art. 3 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di mesi, e decorre dal al
, data in cui si prevede avrà termine il progetto delineato dalla Committente, in quanto
. Il presente contratto potrà comunque cessare, oltre che alla scadenza prefissata, anche precedentemente, ove il collaboratore sia pervenuto con anticipo alla realizzazione del progetto concordato.
Art. 4 – Forme di coordinamento alla Committente ed autonomia del Collaboratore
Il presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del D.lgs 10.09.2003, n. 276 e sarà pertanto svolto in piena autonomia dal Collaboratore, senza alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico o disciplinare della Committente o di preposti di quest’ultima, fatte salve unicamente le esigenze di coordinamento con la Committente di seguito specificate. Sarà inoltre unicamente finalizzato alla realizzazione del progetto sopra indicato.
Si prevede fin d’ora che, ai fini del migliore coordinamento tra le parti, la Committente ed il Collaboratore si incontrino, con cadenza ……………………….. o con cadenze diverse di volta in volta concordate, per monitorare l’andamento del progetto, ciò anche al fine di evidenziare e risolvere concordemente in corso d’opera eventuali criticità che il medesimo dovesse presentare. Resta fatta salva, in ogni caso, la necessità che il Collaboratore, pur nella propria autonomia, operi in generale in coordinazione con la Committente, anche in ragione della necessità di un monitoraggio costante dei risultati raggiunti. A tal fine, il Collaboratore potrà predisporre, ove lo ritenga necessario ai fini della migliore organizzazione del lavoro, report periodici da scambiare direttamente, sempre nell’ottica del necessario coordinamento, con il/la sig. ,
responsabile, per la Committente, del suddetto coordinamento.
Tenuto conto che per la realizzazione del progetto si rende necessario l’utilizzo del sistema software installato su hardware presenti all’interno della sede aziendale della Committente, da un lato e, dall’altro, della riservatezza dei dati trattati, il Collaboratore svolgerà l’attività oggetto del presente contratto presso la sede della Committente di ………..…, Via ………….… ovvero presso eventuali altre sedi distaccate che verranno comunicate con separata corrispondenza, avvalendosi di una delle postazioni attrezzate, con possibilità per il Collaboratore di accedervi dal … al … dalle ore … alle ore … ed il … dalle ore … alle ore
…. Nell’ambito della fascia oraria concordata (all’inizio del rapporto – e per come eventualmente successivamente modificata –), il Collaboratore avrà la c.d. postazione di lavoro a sua esclusiva disposizione, ma presterà la propria opera unicamente per il tempo, eventualmente anche più breve, che riterrà più opportuno per la realizzazione dei propri obiettivi, potendo auto-determinare i propri ritmi di lavoro.
Art. 5 – Corrispettivo e rimborsi spese
Per l’esecuzione del progetto le parti pattuiscono in favore del Collaboratore un compenso complessivo pari ad euro Tale importo è corrisposto a cadenza .
(specificare il periodo e le modalità di pagamento, evitando, se possibile, corresponsioni mensili), e sarà dovuto per intero
anche nel caso in cui il contratto cessi prima della scadenza prefissata, a causa della anticipata realizzazione da parte del Collaboratore del progetto concordato.
Il Collaboratore avrà inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto, che siano debitamente documentate e comunque preventivamente concordate con la Committente secondo le modalità esecutive da definire di volta in volta.
Le parti dichiarano che il compenso erogato rispetta il parametro normativo per come definito dal
………………….. (indicare la contrattazione collettiva nazionale di riferimento), da qui intendersi espressamente richiamato.
Art. 6 – Sicurezza sul lavoro
Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme da qualunque fonte derivanti e attinenti alle attività oggetto del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l’attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede della Committente, quest’ultima si impegna a consegnare al Collaboratore copia del documento di valutazione del rischio, e a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore, a sua volta, si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.
La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.
Art. 7 – Obbligo di riservatezza
Salvo il diritto del Collaboratore a svolgere la sua attività per diversi committenti, il Collaboratore assume l’obbligo d’attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le notizie e qualsiasi altra informazione di cui verrà a conoscenza, anche occasionalmente, nel corso del periodo di validità del presente accordo.
Art. 8 – Divieto di concorrenza
In corso di rapporto al Collaboratore è fatto divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo - anche diverso dalla collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 e segg. d.lgs. 276/2003 -, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.
[ove le parti intendano poi prevedere un ulteriore comma che contempli, per il collaboratore, un divieto di concorrenza esteso anche al momento successivo alla scadenza del contratto, si segnala come negli ultimi tempi diverse sentenze abbiano ritenuto applicabile, in luogo dell’art. 2596 c.c. (che prevede, ai fini della validità del patto, che le parti provvedano a specificarne la durata – che deve essere coerente con l’attività concretamente svolta dal collaboratore per il committente, e non potrà in ogni caso essere superiore ai 5 anni nelle ipotesi di elevatissima professionalità della prestazione del collaboratore –), per analogia l’art. 2125 c.c. che disciplina il patto di non concorrenza per i lavoratori subordinati (prevedendo a pena di nullità, la forma scritta, la pattuizione di un corrispettivo – congruo – ed un contenimento del vincolo in termini di oggetto, tempo e luogo. In ogni caso, la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi e, se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata].
Il collaboratore è invece libero di espletare attività non concorrenziale.
In caso di inottemperanza al divieto di concorrenza come sopra descritto il collaboratore è tenuto alla corresponsione di una penale (dalle parti espressamente pattuita come irriducibile) nella misura di
……………………….., salvo il maggior danno in concreto subito dalla Committente. (tale ultimo comma è naturalmente facoltativo)
Art. 9 – Malattia, infortunio (e maternità) (questo articolo ripropone, nei fatti, la disciplina di legge. Si può
pertanto decidere se rendere edotto il collaboratore dei propri diritti oppure se omettere tale elemento dal documento contrattuale) Gli eventi malattia ed infortunio del Collaboratore, risultanti da idonea certificazione medica, non comportano lo scioglimento né la proroga della durata del contratto. Il Collaboratore, inoltre, al solo fine della corresponsione dell’indennità di malattia da parte dell’Inps, invierà alla Committente il relativo certificato medico, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 778, Legge n. 296/2006.
Per effetto di malattia ed infortunio il rapporto rimane sospeso (in assenza di corrispettivo) e la Committente ha diritto di recedere in caso di assenza prolungata in base a quanto disposto dall’articolo 66 d.lgs. n. 276/2003.
(solo per le collaboratrici: In caso di maternità della Collaboratrice, il contratto rimane sospeso senza erogazione del compenso per un periodo massimo di 180 giorni, compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi la data effettiva. La durata del rapporto è da intendersi automaticamente prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione del contratto. In virtù del decreto ministeriale 12 luglio 2007 è poi vietato far eseguire alla Collaboratrice eseguire la propria prestazione nei seguenti casi:
o durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
o durante i 3 mesi successivi al parto;
o durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Rimane in ogni caso ferma la facoltà della Collaboratrice di far slittare il periodo di sospensione di un mese in avanti, potendosi pertanto assentare sempre per complessivi 5 mesi, ma diversamente distribuiti.
(solo per i collaboratori: Ai sensi dell’art. 28 del d.lgs n. 151/2001, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di mote o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.)
In virtù della L. 296/2006, comma 788, al Collaboratore è poi riconosciuto il Congedo Parentale, ossia il diritto di assentarsi, senza erogazione del compenso, per un periodo massimo di 3 mesi da poter usufruire entro il 1° anno di vita del figlio. Entrambe le prestazioni verranno corrisposte direttamente dall’Inps a fronte di apposita richiesta del Collaboratore.
Art. 10 – Inquadramento fiscale e previdenziale - Norme applicabili
Sulle somme indicate all’art. 5, la Committente applicherà quanto stabilito dalla normativa vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del Collaboratore ai sensi e per gli effetti del T.U.I.R. e della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni.
Il Collaboratore provvederà a sua volta ad inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e comunicherà tempestivamente alla Committente qualunque variazione di tale stato di fatto. A seguito di quanto dichiarato dal Collaboratore, la Committente si obbliga a versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.
La Committente provvederà alla iscrizione del Collaboratore all’Inail, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Resta sin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della Committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.
Art. 11 – Estinzione del contratto
Le parti concordano sulle seguenti clausole di estinzione del contratto:
a) Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata, ovvero alla realizzazione del progetto.
b) Il presente contratto potrà altresì cessare senza preavviso:
(i) per recesso per giusta causa, così come previsto dall’art. 67 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003;
(ii) per accordo espresso delle Parti;
(iii) per risoluzione dovuta all’impossibilità del Collaboratore di ottemperare agli impegni previsti.
In particolare, le parti concordano che integrino ipotesi di recesso per giusta causa da parte della Committente, senza alcun termine di preavviso, con elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche:
- comportamenti del Collaboratore gravemente lesivi dell’immagine della Committente;
- danneggiamento o perdita di prodotti/attrezzature della Committente;
- appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei beni della Committente;
- imputazione del Collaboratore da parte dell’Autorità giudiziaria di reati la cui condanna risulti ostativa all’ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività connesse al presente incarico;
- elevazione di protesti di qualsiasi genere, esecuzioni, procedure esecutive e/o concorsuali a nome del Collaboratore, specialmente nel caso in cui quest’ultimo versi in stato di insolvenza, ovvero si renda responsabile di emissione di assegni a vuoto.
Il Collaboratore può liberamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine, rispettando un preavviso minimo di giorni trenta (30) di calendario da comunicarsi per iscritto alla Committente. (tale comma, prevedendo una disciplina contrattuale di miglior favore per il collaboratore, è eventuale, posto che consente allo stesso di poter recedere anticipatamente rispetto alla scadenza prevista)
Parte Committente potrà recedere nel caso siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. A tali fini, le parti di seguito esemplificano alcune ipotesi di inidoneità:
…
…
…
I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, con esclusione di qualsivoglia indennizzo, risarcimento o ulteriore compenso, neppure ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile. I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, con esclusione di qualsivoglia indennizzo, risarcimento o ulteriore compenso, neppure ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile.
ART. 12 – Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
La instaurazione del presente rapporto di collaborazione verrà comunicata dalla Committente al Servizio competente in base all’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge n. 296/2006.
Art. 13 – Clausole finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e ss. c.c., e agli artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003.
Letto, approvato e sottoscritto
, li
La Committente Il Collaboratore
Tutela della privacy Consenso al trattamento dei dati personali | |
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto: | |
acconsento | non acconsento |
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. NOME E COGNOME FIRMA ……….……………………………………. …………..………………….. | |
acconsento | non acconsento |
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. (*) NOME E COGNOME FIRMA ……….………………………………… …………..………………….. |
(*) tale riquadro va adottato ove le operazioni ivi richiamate siano previste nell’informativa