CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI – ACQUISTI “MEZZI & SERVIZI” DI PIAGGIO & C. SPA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI – ACQUISTI “MEZZI & SERVIZI” DI PIAGGIO & C. SPA
Le presenti condizioni generali di fornitura regoleranno i rapporti intercorrenti tra:
Xxxxxxx & C. S.p.A., con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 205.941.272,16, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 04773200011 (di seguito “Piaggio”),
e
Euro
, con sede a , capitale sociale
n.
, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
di , in persona di
, i cui poteri sono attestati dall’allegata visura camerale di data
non anteriore a 90 giorni rispetto a quella della sottoscrizione delle presenti condizioni generali (di seguito il “Fornitore”)
ARTICOLO 1 – NATURA ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
1.1. La sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “Condizioni Generali”) non crea di per sé alcun obbligo di Piaggio di affidare al Fornitore l’approvvigionamento di prodotti (di seguito “Prodotti”) né di quest’ultimo di eseguire tali forniture fino a che specifici contratti di fornitura (di seguito “Contratti di Fornitura”) non siano stati conclusi tra Piaggio e il Fornitore a seguito di ordini di Piaggio accettati dal Fornitore con le modalità di seguito specificate.
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni Ordine di acquisto (di seguito l’”Ordine”) emesso da Piaggio, tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti del Fornitore per la fornitura di Prodotti. Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell’Ordine cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno gli approvvigionamenti da eseguirsi in forza di specifici Contratti di Fornitura.
1.3 Il Fornitore dovrà comunicare a Piaggio l’accettazione dell’Ordine inviando agli Acquisti Mezzi & Servizi copia dell’ordine firmato per accettazione dal Legale Rappresentante, ovvero conferma elettronica dell’Ordine per mezzo del sistema SRM presente sul portale Piaggio (di seguito “Conferma d’Ordine”). Il Contratto di Fornitura si intende concluso al momento della ricezione, da parte di Piaggio, della Conferma d’Ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale Conferma d’Ordine, il Contratto di Fornitura si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali per silenzio assenso trascorsi 5 (cinque) giorni solari dalla data di invio dell’Ordine e, comunque, qualora il Fornitore dia inizio alla realizzazione e/o alla fornitura dei beni indicati nell’Ordine.
1.4 Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da Piaggio.
ARTICOLO 2 – CONSEGNA DEI PRODOTTI
2.1 Le modalità e i termini di consegna dei Prodotti sono specificati nell’Ordine. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati alla data e nel luogo specificati nell’Ordine. I termini convenuti per
la consegna si intendono tassativi: sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, a meno di espressa autorizzazione scritta di Piaggio.
2.2 Fermo restando ogni diritto di Piaggio al risarcimento del danno, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti, in tutto o in parte, rispetto alla data specificata nell’Ordine, Piaggio avrà facoltà di risolvere il Contratto Fornitura in tutto o per la parte oggetto dell’inadempienza.
2.3 Il diritto di proprietà e il rischio relativi ai Prodotti acquistati passa dal Fornitore a Piaggio nel momento in cui Piaggio emette il benestare alla fornitura tramite “Entrata Merci” sul sistema SRM.
ARTICOLO 3 –QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
3.1 I Prodotti dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali definite nell’Ordine.
3.2 Allo scopo di verificare tale conformità, Piaggio avrà diritto di ispezionare e/o far ispezionare da terzi da lui incaricati l’esecuzione dei Prodotti.
3.3 Qualora venga riscontrata nei Prodotti una difettosità e/o una non corrispondenza a quanto ordinato anche rispetto alle eventuali specifiche tecniche di Piaggio, il Fornitore dovrà prontamente porre rimedio riparando/sostituendo il Prodotto.
Nel caso di Prodotti non conformi, Piaggio, a sua scelta, avrà anche la facoltà, oltre al rimedio della sostituzione di cui sopra, di (a) recuperare i Prodotti non conformi con lavorazioni supplementari a propria cura e a spese del Fornitore, in base a preventivi accordi scritti in tal senso, ovvero (b) rifiutare i Prodotti stessi o l’intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione, risolvendo con semplice comunicazione scritta al Fornitore il relativo Contratto di Fornitura; in tale caso nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore.
Resta salvo ed impregiudicato il diritto di Piaggio di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso di mancata accettazione dei Prodotti per non conformità degli stessi rispetto a quanto ordinato.
3.4 I diritti di ispezione e/o di accettazione dei Prodotti non comportano alcuna rinunzia di Piaggio a far valere ogni altro suo diritto di legge e di Contratto, ivi espressamente inclusi la garanzia per vizi e/o difetti di funzionamento di cui all’articolo 4 e il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 4 –GARANZIA DA VIZI
4.1 Salvo diverso accordo scritto, tutti i Prodotti consegnati dal Fornitore saranno coperti da garanzia di buon funzionamento per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
4.2 Piaggio avrà facoltà di ottenere il risarcimento da parte del Fornitore dei danni diretti conseguenti alla difettosità e/o non conformità del Prodotto rispetto a quanto ordinato.
ARTICOLO 5 -RISERVATEZZA
Ogni informazione tecnica, tecnologica, costruttiva e di processo e qualsiasi dato, disegno o specifica di cui il Fornitore venga in possesso o comunque a conoscenza per effetto
dell’emissione di un Ordine o dell’esecuzione di un Contratto di Fornitura deve ritenersi strettamente confidenziale e pertanto soggetta all'obbligo di riservatezza.
Il Fornitore si obbliga ad utilizzare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura ed a mantenere l'obbligo di riservatezza per i 5 (cinque) anni successivi al completamento delle forniture.
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ARTICOLO 6 -SICUREZZA
Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente Prodotti conformi alla normativa vigente e privi di sostanze identificate come SVHC (Substances of Very Hight Concern) di cui al regolamento CE 1907/2006 “REACH” e successivi aggiornamenti ed integrazioni.
ARTICOLO 7 –RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Nel caso in cui Piaggio dovesse essere convenuta in giudizio per responsabilità civile e/o contrattuale, imputabile alla difettosità e/o non affidabilità dei Prodotti forniti dal Forniture, il Fornitore sarà obbligato a mantenere Piaggio indenne ed a risarcire i danni eventualmente subiti da Piaggio stessa. A tal fine, Piaggio informerà tempestivamente il Fornitore sulle contestazioni di terzi attribuibili alla difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti.
ARTICOLO 8 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE
I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da Piaggio, saranno di esclusiva proprietà di Piaggio, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.
ARTICOLO 9 –MARCHI
Il Fornitore non potrà modificare, alterare, oscurare, rimuovere od in altro modo interferire con qualsiasi marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo eventualmente apposti sulle forniture su espressa richiesta di Piaggio.
Il Fornitore si impegna a non apporre alcun proprio marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo su Prodotti forniti in base ad apposite specifiche tecniche di Piaggio, senza il previo consenso scritto di Piaggio.
Resta quindi convenuto che la violazione di tale divieto autorizzerà Piaggio a non accettare la suddetta fornitura, a risolvere il relativo Contratto di Fornitura e a ottenere il risarcimento del danno subito.
ARTICOLO 10 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Le fatture emesse dal Fornitore già inserito nel portale Piaggio SRM dovranno essere inviate a Piaggio in formato digitale per mezzo del portale SRM e riportare le indicazioni del numero di Ordine e del numero di Entrata Merci.
2. Le fatture emesse dal Fornitore non ancora inserito portale Piaggio SRM dovranno essere inviate a:
PIAGGIO & X. XXX
X/X XXXXXXX XXXXXXX 00
00000 XXXXXXXXX XX
e riportare le indicazioni del numero di Ordine e del numero di Entrata Merci. Il numero di Entrata Merci non è richiesto per forniture a listino.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità riportate nell’Ordine.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Nel caso di mancata o inesatta esecuzione dei Contratti di Fornitura da parte del Fornitore, Piaggio potrà risolvere i medesimi ai sensi dell’art. 1454 c.c., mediante diffida ad adempiere nel termine di 7 giorni solari dalla ricezione da inviare al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r.
Se entro tale termine il Fornitore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, ferma la conseguente risoluzione automatica del Contratto di Fornitura, Piaggio avrà diritto, senza necessità di azione giudiziale, di trattenere, a titolo di acconto sul risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, le somme comunque maturate a favore del Fornitore, anche in forza di forniture diverse da quella non eseguita o eseguita in modo inesatto, con rinuncia del Fornitore ora per allora a qualsiasi eccezione a riguardo.
ARTICOLO 12 – RECESSO
Piaggio si riserva la facoltà di recedere dai Contratti di Fornitura non ancora integralmente eseguiti dal Fornitore, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) cessione, da parte del Fornitore dell'azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui il Fornitore é obbligato ai sensi dei Contratti di Fornitura;
2) messa in liquidazione del Fornitore;
3) richiesta di fallimento del Fornitore o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale. Il Fornitore dovrà informare Piaggio a mezzo raccomandata A.R. del verificarsi di una delle suddette ipotesi, entro 15 (quindici) gg. solari dalla data dell'evento.
Piaggio potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al presente articolo dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata A.R., anticipata tramite fax o via e-mail, ed in tal caso farà fede la data del fax o della e-mail, da inviarsi entro 30 (trenta) gg. solari dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente. Il recesso avrà effetto immediato, salvo diversi accordi tra Piaggio e il Fornitore per il completamento delle forniture non ancora eseguite.
ARTICOLO 13 –FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali, degli Ordini emessi da Piaggio e dei relativi Contratti di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.
ARTICOLO 14 -CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA
Il Fornitore nell’esecuzione delle forniture a Piaggio, si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice etico e nelle Linee di Condotta di Piaggio pubblicate sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx_0.xxx , come di volta in volta integrate e modificate da Piaggio. Il Fornitore dichiara inoltre di avere separatamente sottoscritto per integrale accettazione una copia del predetto Codice etico e Linee di Condotta di Piaggio.
Letto confermato e sottoscritto li,
PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore
Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: 1.3 (accettazione tacita ordini), 2 (consegna dei Prodotti), 3 (qualità ed accettazione dei Prodotti), 4 (garanzia da vizi), 7 (responsabilità verso terzi), 8 (diritti di privativa industriale), 9 (marchi), 11 (risoluzione dei Contratti di Fornitura), 12 (recesso) e 13 (foro competente).
Data : Il Fornitore