Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 25 febbraio 2021, n. 356
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X– Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Determina a contrarre per l’affidamento al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandataria) e Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB (mandante) dell’incarico di prestare servizi analoghi a quelli già prestati in virtù del contratto rep. n. 000133 del 6/3/2018 per Servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del Sistema regionale delle competenze” (CIG: 71168144B3; CUP: B91H7000030009) ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii. in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”; Vista la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 36 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione”;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al X.X.xx n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217
Vista la relazione di seguito riportata:
Premesso che
• con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 617 del 15/05/2017 sono stati approvati i documenti per la gara a procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’acquisizione del “Servizio di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché assunto la prenotazione d’impegno di spesa;
• con successivo Atto Dirigenziale della Sezione Gestione Integrata Acquisti n. 22 del 20/06/2017 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio sopra emarginato;
• con Atto Dirigenziale della Sezione Gestione Integrata Acquisti n. 77 del 01/12/2017, preso atto delle
risultanze delle operazioni di verifica e valutazione, si è proceduto all’aggiudicazione della Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze” (CIG 71168144B3; CUP B91H17000030009), a favore del RTI composto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria), e da Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx (mandante), al prezzo complessivo di € 637.452,00 (IVA esclusa);
• con Atto Dirigenziale della Sezione Gestione Integrata Acquisti n. 5 del 26/01/2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione a seguito delle verifiche dovute per legge;
• con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 357 del 04/04/2018 è stato assunto l’impegno di spesa pari ad € 781.851,37, di cui € 777.691,44 (€ 637.452,00 di sorte capitale e € 140.239,00 di IVA al 22%) necessario alla copertura finanziaria del servizio;
• in data 06/03/2018 è stato sottoscritto il Contratto di appalto (repertoriato al n. 000133 del 6/3/2018 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 14/03/2018) tra la Regione Puglia ed il sopra citato RTI;
• con A.D. n. 938 del 31/07/2019 è stata approvata la proposta economica nell’esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato di gara, adottando il relativo impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 233.307,43 (di cui € 191.235,60 a titolo di sorte capitale, ed € 42.071,83 a titolo di IVA al 22%) in favore in favore del RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx (mandante);
• con A.D. n. 919 del 19/05/2020 si è preso atto dell’avvenuta scissione della mandataria PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. in favore della nuova PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. e del relativo subentro nel contratto in essere;
• con A.D. n. 2066 del 20/11/2020 si è preso atto dell’avvenuta scissione della mandante Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx in favore della nuova Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB, e del relativo subentro nel contratto in essere;
• con A.D. n. 1346 del 27/07/2020 è stata approvata variante incrementale ex art. 106, comma 12, del D.lgs.
n. 50/2016 per il complessivo importo di € 155.474,36 (di cui € 127.438,00 a titolo di sorte capitale, ed € 28.036,36, a titolo di IVA al 22%), secondo i volumi e la tempistica indicativa di impegno di cui alla proposta tecnico economica trasmessa dal RTI;
Considerato che
• il rapporto obbligatorio discendente dal suindicato contratto, con termine finale fissato per il giorno 06/03/2021, ha conosciuto sino ad oggi regolare esecuzione;
• accanto ed in aggiunta alle esigenze a cui è stato fatto fronte con l’affidamento contrattuale suindicato, dal momento dell’avvio della procedura di gara da cui tale affidamento deriva, intervenuto con Determinazione Dirigenziale della Sezione Gestione Integrata Acquisti n. 22 del 20/06/2017, sono emerse ulteriori circostanze in ragione delle quali si rende necessario acquisire dall’operatore economico selezionato servizi analoghi a quelli sin qui già prestati, in ogni caso coerenti e conformi rispetto al progetto base definito in sede di gara;
• tale acquisizione di servizi analoghi in ripetizione dei precedenti risulta nel caso di specie consentita in
quanto nel punto 2 del bando di gara pubblicato sulla GUUE, nel paragrafo 7 del capitolato prestazionale, così come nel paragrafo 2 del disciplinare di gara e nell’art. 3 del contratto stesso, è espressamente prevista la facoltà per l’Amministrazione regionale di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all’affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore (entro un limite di durata, comprensivo dell’affidamento iniziale, di 6 anni, ed entro un limite di corrispettivo, sempre comprensivo dell’affidamento iniziale, pari nel massimo ad € 1.962.000,00, oltre IVA);
• l’esigenza di acquisire detti nuovi servizi è andata definendosi e concretizzandosi solo in corso di rapporto, di modo che tali nuovi servizi non avrebbero potuto essere compresi già da subito negli atti originari di gara, se non appunto in forma di riserva, ai sensi della norma sopra citata; infatti, al momento dell’indizione della procedura di gara aperta da cui trae causa il presente affidamento, lo stato delle attività rientranti nell’alveo del Sistema regionale delle Competenze era tale da consentire solo una stima prudenziale della
consistenza delle attività di assistenza tecnica specialistica necessarie;
• in particolare, si fa riferimento:
✓ alla sperimentazione del sistema di Individuazione e Validazione delle Competenze e successiva Certificazione (cfr. D.G.R. n. 632/2019), funzionale ad incontrare le esigenze di riqualificazione manifestate sul territorio regionale, che ha comportato: (i) l’attivazione e la gestione di un tavolo interistituzionale con Università e CPIA (Ufficio Scolastico regionale);
(ii) la costruzione del modello operativo di servizio; l’istruttoria delle istanze dei destinatari;
(iii) l’adozione di una manifestazione d’interesse per i Soggetti titolati, con relativa istruttoria delle istanze; (iv) la formazione degli operatori dei soggetti titolati (7 edizioni di corso) e la relativa gestione degli elenchi; (v) il supporto tecnico costante nella fase di erogazione del servizio da parte dei soggetti titolati; (vi) il monitoraggio in loco presso i soggetti titolati e la somministrazione di questionari di soddisfazione per l’utenza; (vii) la costruzione dell’impianto metodologico della procedura di certificazione secondo le nuove disposizioni regionali (art. 22, L. R. 67/2018); (viii) l’organizzazione delle commissioni d’esame e la predisposizione degli attestati finali;
✓ alla necessità di completare la sperimentazione suddetta con l’analisi dei dati di monitoraggio e l’integrazione dei risultati della stessa in una nuova formulazione del modello di servizio di individuazione e validazione delle competenze da istituire a regime, che comporterà un nuovo percorso di ‘accreditamento’ dei soggetti titolati e l’avvio di interventi di IVC sugli individuandi target specifici;
✓ all’adozione della L.R. n. 67/2018 (art. 22), che ha modificato le modalità di attuazione della fase finale di certificazione delle competenze e che, a seguito di una prima applicazione attuata per le commissioni d’esame nell’ambito della sperimentazione suddetta, richiede la costruzione e gestione degli elenchi degli esperti componenti le nuove commissioni d’esame, la revisione delle linee guida per l’attuazione degli esami finali nonché la sistematizzazione dei modelli di attestazione;
✓ al supporto contenutistico per la strutturazione a regime di un sistema informativo per la certificazione delle competenze che contempli i risultati della prima sperimentazione della procedura di rilascio degli attestati in formato digitale nonché la registrazione di tutte le fasi di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
✓ al recepimento nel sistema regionale del recente Decreto 5 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, con cui il suddetto Ministero ha adottato talune disposizioni operative volte alla: (i) identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;; (ii) progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all’articolo 4, comma 51, della legge n. 92/2012; inoltre, con il precitato Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 13/2013, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale, e per l’aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni, prevedendo apposite procedure e rinviando per gli aspetti riguardanti le procedure di manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni ad appositi atti che verranno approvati, preliminarmente, in sede di Gruppo Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2015 e, successivamente, in sede di Comitato Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 13/2013;
✓ all’attivazione di una comunicazione esterna maggiormente mirata a rendere visibili i risultati delle azioni intraprese nella formazione, mediante interventi specifici come la “vetrina” della formazione autofinanziata;
✓ all’applicazione della piattaforma DLMA ai dati del sistema informativo del Lavoro, al fine di giungere ad analisi d’impatto dei Repertori regionali sulle politiche del lavoro e di supporto alle scelte di programmazione di nuovi interventi della istruzione e formazione;
✓ dal punto di vista della gestione dei Repertori Regionali, alla revisione delle associazioni delle Qualificazioni regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni, per effetto dei lavori di Manutenzione che saranno periodicamente effettuati sull’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni ed alla conseguente necessità di adeguamento da parte di tutte le Regioni;
✓ alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 che ha richiesto e tuttora richiede nuove modalità di confronto con il mondo delle imprese e con il territorio per approfondire e individuare percorsi innovativi per affrontare e mitigare gli effetti della crisi in atto e per uscire dalla stessa; per effetto della situazione di emergenza è stato necessario rinviare le iniziative programmate in presenza di scambio di buone prassi con altri sistemi europei ed extraeuropei di istruzione e formazione, nonché le iniziative di supporto al sistema imprenditoriale regionale nell’ambito di eventi di visibilità extraregionale;
✓ all’esperienza della gestione della situazione di emergenza, da cui è derivata una forte esigenza, da parte del sistema regionale, di aggiornamento degli standard formativi attraverso il potenziamento della parte di formazione pratica e l’adozione di specifiche tecniche per una formazione a distanza/e-learning di qualità, con una particolare attenzione allo sviluppo alle competenze digitali richieste dalle aziende;
✓ all’implementazione nel sistema regionale delle qualificazioni delle disposizioni applicative, tuttora in fase di discussione a livello nazionale, del Decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
• gli elementi precitati denotano in via obiettiva un fabbisogno di supporto aggiuntivo, al quale si rende appunto necessario far fronte mediante il ricorso a nuovo affidamento per servizi analoghi, ex art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, del quale sussistono tutti i presupposti legittimanti (meno di tre anni dalla stipula del contratto iniziale, originaria previsione negli atti di gara, conformità con il progetto base);
• con nota prot. n. AOO_137/50122 del 03/12/2020 la Sezione Formazione Professionale ha richiesto all’operatore affidatario di rappresentare la propria intenzione di addivenire ad un nuovo incarico contrattuale per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già prestati in virtù del sopra citato contratto, conformi al progetto a base di gara, per un valore complessivo comunque non superiore a quello di aggiudicazione, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al suddetto primo affidamento intervenuto ed in sostanziale continuità e ripetizione rispetto ai servizi già svolti nell’ambito del medesimo, contestualmente indicando gli elementi essenziali del nuovo eventualmente costituendo rapporto (salvo altro, durata, mantenimento delle tariffe unitarie stabilite per il primo contratto, volume di gg./lavoro ritenute occorrenti, per ciascuna figura, al fine di assolvere a regola d’arte ai compiti assegnandi), avente un valore complessivo pari ad € 531.210,00, oltre IVA al 22% per € 116.866,20;
• con nota del 30/12/2020, acquisita con prot. n. AOO_137/PROT/04/01/2021/0000060, l’operatore affidatario ha rappresentato la propria intenzione di addivenire ad un nuovo incarico contrattuale alle condizioni indicate nella nota AOO_137/50122 del 03/12/2020, trasmettendo a tal fine la relativa proposta tecnico-economica;
• tenuto conto altresì delle previsioni del paragrafo 2 del disciplinare di gara e dell’art. 3 del contratto
rep. n. 000133 del 6/3/2018 nonché anche del periodo di ammissibilità della spesa relativo al ciclo di programmazione 2014/2020 di cui art. 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è stata ritenuta congrua, per il nuovo affidamento, una durata di mesi 30 (trenta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 30/10/2023;
• con riferimento a PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: in particolare, risultano positivamente acquisite
– ad esclusione dell’informativa antimafia liberatoria provvisoria ad oggi non ancora pervenuta, seppur richiesta con nota prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0027726_20210202 - le verifiche attestate dai seguenti documenti:
1. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. 604233/2021/R del 03/02/2021;
2. Certificato di regolarità fiscale richiesto prot. N. 5640346 del 03/02/2021;
3. N. 21 certificati del Casellario giudiziale rilasciati dal Tribunale competente, acquisite alla data del 15/02/2021;
4. DURC on line prot. n. INPS_24322559 con scadenza validità 04/05/2021;
5. Certificazione di ottemperanza agli obblighi occupazionale ex lege n. 68/99 prot. 192770 del 25/01/2021;
6. Certificato di assenza di procedure concorsuali acquisito al prot. N. AOO_137/ PROT/16/02/2021/0007065;
7. Estratto annotazioni Casellario delle imprese acquisito in data 08/02/2021;
• con riferimento a Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB, sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: in particolare, risultano positivamente acquisite le verifiche attestate dai seguenti documenti:
1. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. 604584/2021/R del 03/02/2021;
2. Certificato di regolarità fiscale richiesto con nota prot. n. 5640391 del 03/02/2021;
3. N. 9 certificati del Casellario giudiziale rilasciati dal Tribunale alla data del 15/02/2021;
4. DURC on line prot. n. INAIL_25758754 con scadenza validità 20/05/2021;
5. Certificazione di ottemperanza agli obblighi occupazionale ex lege n. 68/99 richiesto con nota prot.
n. AOO_137/0043153 del 27/10/2020 ed acquisito in sede di verifica dei requisiti propedeutica al subentro nel contratto di cui all’A.D. n. 2066 del 20/11/2020, tuttora in corso di validità;
6. ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. riscontro prot. n. PR_RMUTG_ Ingresso_0412912_20201126, tramite B.D.N.A. recante liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 120/2020;
7. Certificato di assenza di procedure concorsuali richiesto con nota prot. n. 26/10/2020/0042828 ed acquisito in data 28/10/2020 in sede di verifica dei requisiti propedeutica al subentro nel contratto di cui all’A.D. n. 2066 del 20/11/2020, tuttora in corso di validità;
8. Estratto annotazioni Casellario delle imprese acquisito in data 08/02/2021;
• con riferimento a PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., non risulta ad oggi ancora pervenuta, seppur richiesta con nota prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0027726_20210202, informativa antimafia liberatoria provvisoria;
• dal combinato disposto degli artt. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 - ai sensi del quale “…nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia…” -, e 8, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020, - a mente del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs.
n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. (tra cui rientra l’insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011) e, quindi, ancor prima della declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 – emerge la sussistenza ex lege del requisito dell’urgenza anche ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
• nel caso di specie comunque ricorrono i presupposti dell’urgenza di cui all’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 stante, da un lato, la necessità di garantire la continuità del servizio, dall’altro lato, il termine di scadenza di tre anni dalla stipula del contratto iniziale ex art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016
Tutto ciò premesso e considerato, agli effetti ed in virtù di tutto quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario concludere con il RTI composto da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandataria) e Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB (mandante) - ricorrendone, come detto, tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - nuovo contratto per l’affidamento di servizi analoghi a quelli prestati in virtù del primo contratto stipulato, avente i contenuti specifici ed il valore economico definiti nelle note innanzi richiamate, redatto secondo lo schema sub allegato 1 unito al presente provvedimento, dando atto dell’esito positivo delle verifiche sopra richiamate, ad esclusione dell’informativa antimafia liberatoria provvisoria ad oggi non ancora pervenuta, seppur richiesta con nota prot. n. PR_MIUTG_ Ingresso_0027726_20210202, per PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2021 approvato con LL.RR. nn. 35-36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
− Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 11 - Sezione Formazione Professionale
− Copertura finanziaria effettuata con D.G.R. n.1915 del 30/11/2020
− Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 648.076,20, trova copertura così come segue:
Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011:1502 - Formazione Professionale Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti Piano dei Conti Finanziario: U.1.03.02.99.999
Codice identificativo delle transazioni, riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
− per ENTRATA: 1 (cap. E2052810); 1 (cap. E2052820)
− per SPESA: 3 (cap. U1165140) ; 4 (cap. U1166140) ; 7 (cap. U1167140)
PARTE ENTRATA
Viene effettuato l’ACCERTAMENTO ai sensi della D.G.R. n.1915 del 30/11/2020 sui capitoli:
Capitoli di Entrata:
E2052810 “SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA 62.06
− E.f. 2021 = euro 311.076,58
− E.f. 2022 = euro 207.384,38
E2052820 “SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06
− E.f. 2021 = euro 54.438,40
− E.f. 2022 = euro 36.292,27
Causale dell’ACCERTAMENTO:
D.G.R. n. 1915 del 30/11/2020: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. “Servizio di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze”. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e al Bilancio pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO di SPESA ai sensi della D.G.R. n.1915 del 30/11/2020:
della complessiva somma di € 648.076,20 (di cui € 531.210,00 a titolo di sorte capitale, ed € 116.866,20, a titolo di IVA al 22%), in favore di:
PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l. (mandataria) con: Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB (mandante) avente ad oggetto l’affidamento di:
Servizi analoghi a quelli già prestati in virtù del contratto rep. n. 000133 del 6/3/2018 per Servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del Sistema regionale delle competenze”, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016
CIG: 71168144B3 - CUP: B91H17000030009
sui Capitoli di Spesa come di seguito specificato:
− Capitolo di Spesa: U1165140 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.7 “Azioni di Sistema” - Spese per altri servizi - QUOTA UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99.999, Codice Transazione Europea:
3) euro 518.460,96 di cui:
E.f. 2021 = euro 311.076,58
E.f. 2022 = euro 207.384,38
− Capitolo di Spesa: U1166140 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.7 “Azioni di Sistema” - Spese per altri servizi - QUOTA STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99.999, Codice Transazione Europea: 4) euro 90.730,67 di cui:
E.f. 2021 = euro 54.438,40
E.f. 2022 = euro 36.292,27
− Capitolo di Spesa: U1167140 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.7 “Azioni di Sistema”- Spese per altri servizi - COFINANZIAMENTO REGIONALE” (Piano dei conti finanziario: U. 1.03.02.99.999, Codice Transazione Europea: 7) euro 38.884,57 di cui:
E.f. 2021 = euro 23.330,74
E.f. 2022 = euro 15.553,83
Causale dell’IMPEGNO DI SPESA:
D.G.R. n. 1915 del 30/11/2020: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. “Servizio di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze”. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e al Bilancio pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
❏ si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, secondo i cronoprogrammi sopra riportati;
❏ si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
❏ si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
❏ esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
❏ si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di affidare al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandataria) e Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB (mandante) – ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - la ripetizione di servizi analoghi a quelli dal medesimo già prestati in virtù del contratto stipulato in data 06/03/2018 (rep. 000133 del 6/3/2018, CIG 71168144B3; CUP B91H17000030009), aventi i contenuti specifici ed il valore economico definiti nelle note sopra richiamate;
- di approvare sub allegato 1) lo schema di contratto, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché, sub all 2) l’addendum di nomina dell’operatore affidatario quale Responsabile (esterno) del trattamento dei dati che in futuro saranno affidati ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs n. 196/2003 e smi;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 531.210,00, oltre IVA al 22% per € 116.866,20, trova copertura, giusta D.G.R. n. 1915 del 30/11/2020, secondo quanto indicato nella sezione adempimenti contabili del presente provvedimento;
- di dare atto ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 dell’esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del X.xx. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento (CIG 8593053BA7; CUP B91I20001250009), ad esclusione dell’informativa antimafia liberatoria provvisoria ad oggi non ancora pervenuta, seppur richiesta con nota prot. n. PR_MIUTG_ Ingresso_0027726_20210202, per PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, dirigente della Sezione Formazione Professionale;
- di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario della Sezione Formazione Professionale.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 pagine, più gli allegati 1), composto da n. 22 pagg, e 2), composto da 12 pagg, per complessive nn. 43 Pagg.;
• viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
• diventa esecutivo con l’apposizione del visto di legittimità da parte della Sezione Xxxxxxxx e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
• sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• sarà pubblicato sul portale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
• sarà pubblicato sul BURP.
• sarà trasmesso in copia al Soggetto attuatore beneficiario per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxx.xx
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
ALLEGATO 1
REGIONE PUGLIA
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PRESTARE SERVIZI ANALOGHI A QUELLI GIÀ PRESTATI IN VIRTÙ DEL CONTRATTO REP. N. 000133 DEL 6/3/2018 PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016
CIG 8593053BA7
CUP B91I20001250009
TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727), con sede in Xxxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxx, x. 00 (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da
, nata a il / / , nella qualità di Dirigente pro tempore della Sezione Formazione Professionale;
E
91, in persona del legale rappresentante/Procuratore Speciale
, nato/a a ( ) il / / , domiciliato per la carica presso la sede societaria (Giusta Procura Speciale autenticata, nella firma del notaio , in data / / , Repertorio nr. , Raccolta nr. _ ),
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, P. IVA 11088550964, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Monte Rosa n.
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo formato, oltre che dalla medesima, dalla mandante Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx
S.r.l. SB., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx, 00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12102591000, P. IVA 12102591000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx Xxxxxxxxx, 00, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
PREMESSO
- che con A.D. n. 22 del 20/06/2017 il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti ha determinato l’indizione di procedura di gara aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
ALLEGATO 1
n. 50/2016 finalizzata all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del sopra citato decreto, di servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze (CIG: 71168144B3; CUP: B91H7000030009);
- che, con Atto Dirigenziale n. 77 del 01/12/2017, preso atto delle risultanze finali della operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è stata aggiudicata in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., avente sede legale in Milano, mandataria, e la Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx con sede legale in Roma, mandante;
- che con Atto Dirigenziale n. 5 del 26/01/2018 la Sezione predetta, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, ha dato atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, in capo alla società mandataria e alla Fondazione mandante, autorizzando la sottoscrizione del contratto;
- che in data 06/03/2018 (rep. n. 000133 del 6/3/2018) le parti suindicate hanno stipulato contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze;
- che tale contratto è stato stipulato in esito alla sopra citata procedura di gara aperta indetta, giusto Atto Dirigenziale n. 22 del 20/06/2017 della Sezione Gestione Integrata Acquisti, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E., sulla GURI, sul sito xxx.xxxxxxx.xx, sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx nella Sezione trasparenza/avvisi e bandi di gara della Regione Puglia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;
- che con A.D. della Sezione Formazione Professionale n. 919 del 19/05/2020 si è preso atto dell’avvenuta scissione della mandataria PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. nella costituita PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. e del relativo subentro nel contratto in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- che con A.D. della Sezione Formazione Professionale n. 2066 del 20/11/2020 si è preso atto dell’avvenuta scissione della mandante Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx nella costituita Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- che, in particolare, il punto 2 del bando di gara pubblicato sulla GUUE, il paragrafo 7 del capitolato prestazionale, così come il paragrafo 2 del disciplinare di gara e l’art. 3 del contratto stesso, prevedono espressamente la facoltà per l'Amministrazione regionale di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs.
ALLEGATO 1
n. 50/2016, all'affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore (entro un limite di durata, comprensivo dell’affidamento iniziale, di 6 anni, ed entro un limite di corrispettivo, sempre comprensivo dell’affidamento iniziale, pari nel massimo ad € 1.962.000,00, oltre IVA);
- che nel frattempo sono sopravvenute, per la Regione, nuove ulteriori esigenze di supporto, da soddisfarsi attraverso la prestazione di servizi analoghi a quelli già oggetto del primo contratto stipulato;
- che, secondo quanto meglio rappresentato nella determina a contrarre di avvio della presente operazione contrattuale (adottata con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale n. del / / ) ricorrono tutti i
presupposti di legge per l'affidamento al medesimo prestatore dell’incarico di prestare servizi analoghi a quelli erogati in virtù del primo contratto stipulato, in conformità al progetto base di riferimento;
- che è stata verificata la disponibilità dell’operatore affidatario ad assumere detto nuovo incarico, ai medesimi patti e condizioni economiche stabilite per il contratto originario;
- che è stata a questo effetto acquisita dall’operatore affidatario (su espressa richiesta della Sezione Formazione Professionale avente prot. AOO_137 n. 50122 del 03/12/2020 – sub allegato
1 unita al presente atto) la propria disponibilità ad assumere nuovo incarico contrattuale avente ad oggetto la prestazione dei predetti ulteriori servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze, (rif. nota del 30/12/2020 acquisita con prot. n. . AOO_137/PROT/04/01/2021/0000060 - sub allegato 2 unita al presente atto);
- che la Regione ha comunque verificato la convenienza di tale proposta sotto il profilo economico, nonché naturalmente la rispondenza del medesimo allo specifico fabbisogno della Regione, secondo quanto meglio precisato nella già richiamata determina a contrarre;
- che i servizi oggetto del nuovo affidamento sono conformi al progetto a base di gara ed in sostanziale continuità e ripetizione rispetto ai servizi già svolti ed espressi nell'offerta tecnico- economica acquisita in sede di gara (aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016);
- tenuto conto altresì delle previsioni del paragrafo 2 del disciplinare di gara e dell’art. 3 del contratto rep. n. 000133 del 6/3/2018 nonché anche del periodo di ammissibilità della spesa relativo al ciclo di programmazione 2014/2020 di cui all’art. 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, viene ritenuta congrua, per il nuovo affidamento, una durata di mesi 30
ALLEGATO 1
(trenta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre il 30/10/2023;
- che il presente contratto trae dunque causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l’operatore affidatario, per quanto possa occorrere, in funzione del nuovo incarico, dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente:
• capitolato speciale di gara adottato dalla Regione a complemento del bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E.;
• offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dall’operatore affidatario nell'ambito della procedura indetta con il suindicato bando di gara;
• contratto intervenuto fra le medesime parti in data 06/03/2018 (rep. n. 000133 del 6/3/2018);
Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.
ART. 1 FONTI
I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:
a) dal Capitolato prestazionale e dal Disciplinare di gara adottati per la procedura di cui trattasi;
b) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore;
c) dall’offerta economica formulata dallo stesso Xxxxxxxxxxx;
d) dalle disposizioni tutte, di provenienza comunitaria, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e Disciplinare suindicati, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.
I contraenti dichiarano di conoscere i documenti indicati alle lettere a), b) e c), da intendersi qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
ART. 2 OGGETTO
La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione dei servizi individuati nel Capitolato prestazionale e nella correlata offerta presentata dall'Appaltatore, aventi ad oggetto
ALLEGATO 1
servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze.
L’Appaltatore si impegna quindi a fornire, nel periodo di validità del presente contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati.
Le modalità di erogazione dei servizi richiesti sono quelle già stabilite nell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, avuto riguardo all'impianto generale, alle specifiche metodologie applicate, alla tipologia di risorse dedicate, alla distribuzione dei compiti internamente al gruppo di lavoro, ai processi di interazione con gli uffici beneficiari ed in genere ad ogni altro aspetto funzionale ed operativo del rapporto.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà una durata di 30 (trenta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e comunque non oltre il 30/10/2023.
ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
È in facoltà della Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intero intervento.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme, quanto a profilo ed esperienza, a quello specificato negli atti di gara, e quanto a composizione con quello indicato in sede di offerta tecnica.
Entro 2 (due) giorni dalla stipula del contratto l'operatore aggiudicatario è tenuto a presentare l’elenco completo dei nominativi degli esperti individuati per ricoprire i ruoli suindicati, contestualmente fornendo per ciascun esperto il relativo
ALLEGATO 1
curriculum, redatto in formato europeo (sottoscritto dall'interessato e corredato da documento di identità del medesimo), dal quale si evinca con chiarezza il possesso dei requisiti curricolari stabiliti negli atti di gara e/o dichiarati in offerta.
La presentazione di tali curriculum e la corrispondenza dei profili ivi risultanti rispetto a quelli quivi stabiliti e/o dichiarati in offerta rappresenta condizione di accettazione della prestazione, con ogni relativa conseguenza in ipotesi di inadempimento all'obbligo suindicato.
È comunque in facoltà della Regione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Regione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Regione.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
ART. 5
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo massimo di competenza dell'appaltatore è pari ad
€ 531.210,00 (oltre IVA per € 116.866,20), ed è calcolato secondo i parametri quantitativi ed economici esposti nelle note innanzi richiamate e quivi allegate.
Il corrispettivo complessivo per l’espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
L’importo contrattuale sarà erogato, previa presentazione di fattura, con le seguenti modalità:
- 20% dell’importo entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvenuta sottoscrizione del contratto e contestualmente alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, del Piano di Lavoro;
- tranches trimestrali di importo variabile, su presentazione e previa valutazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, in ragione dell’impegno delle risorse umane concretamente registrati nel sotto periodo di riferimento, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all’uopo indicheranno nell’offerta economica;
ALLEGATO 1
- l’ultima tranche trimestrale su presentazione e previa valutazione di una relazione sullo stato finale di avanzamento delle attività svolte. in ragione dell’impegno delle risorse umane concretamente registrati nel sotto periodo di riferimento, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all’uopo indicheranno nell’offerta economica.
Le tariffe unitarie indicate in sede di offerta si intendono comprensive di ogni ulteriore onere connesso all’impiego della figura di riferimento (logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, ecc).
Nel caso in cui l'approvazione delle predette relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.
Qualora si tratti di carenze non suscettibili di utile recupero, l'appaltatore perderà il diritto ai relativi corrispettivi e l'Amministrazione potrà dar corso ai rimedi previsti ai successivi artt. 10 ed 11, salva comunque l'applicazione delle penali di cui all'articolo seguente.
Le relative liquidazioni verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
La liquidazione finale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
In ogni caso, le liquidazioni saranno subordinate alle verifiche previste dalla normativa vigente, tra cui l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del citato D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
ALLEGATO 1
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 7 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l’appaltatore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione committente, consultabile dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), e qui di seguito
ritrascritto: . La mancata o errata indicazione nella
fattura del codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.
Secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte dell’Amministrazione committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Sia il Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment.
Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall’appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; la Regione Puglia
ALLEGATO 1
erogherà all’appaltatore il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall’appaltatore.
Nel caso in cui l’appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all’Amministrazione committente secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010, restando estranea l’Amministrazione committente ai rapporti intercorrenti tra i componenti l’aggregazione. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti. Tuttavia, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in aggregazione emetteranno le fatture dei relativi compensi direttamente all’ufficio dell’Amministrazione committente, sulla base delle quote di partecipazione all’aggregazione.
In caso di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il pagamento verrà in ogni caso eseguito per intero nei confronti dell'affidatario. E' fatto obbligo, in questo caso, all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
L’appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione regionale si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
ART. 6 PENALI
La Regione accerta, tramite il Responsabile dell’esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono
ALLEGATO 1
in una non corretta erogazione delle attività progettuali, la Regione potrà applicare, oltre a quanto previsto nel contratto, le seguenti penali:
- per quanto riguarda l’omissione totale o parziale delle attività progettuali previste dal servizio, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo trimestrale (IVA inclusa);
- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione totale o parziale delle attività progettuali, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso trimestrale (IVA inclusa);
- per l’esecuzione del contratto con l’utilizzazione di personale non assunto regolarmente, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
A seguito dell’avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell’ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con contestuale incameramento della cauzione, salva l’applicazione della penale ed il risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dalla Regione Puglia sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.
ART.7
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione committente, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.
ALLEGATO 1
L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione committente, per quanto di propria competenza, le variazioni intervenute in ordine alle modalità di accredito dei pagamenti. In difetto di tale comunicazione, anche se le predette variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
L’appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8
OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Oltre ad assumere gli oneri descritti nel Capitolato prestazionale, in particolare artt. 5 e 9, l’Appaltatore è obbligato ad erogare il servizio in affiancamento con gli Uffici regionali preposti, anche espressamente in funzione di accrescimento delle capacità professionali del personale regionale ivi operante e quindi con modalità tali da consentire il trasferimento delle abilità professionali maggiormente significative.
Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo in ogni caso conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall’appaltante.
L’Appaltatore si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singola attività così come definite dalla documentazione di gara.
L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente appalto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:
a) immediata erogazione del servizio;
b) assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate;
c) continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale, che non potrà comunque superare il 50% nell'arco della durata del presente appalto;
ALLEGATO 1
d) qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato e addestrato a svolgere le attività richieste;
e) rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste;
f) flessibilità nell’orario di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali adottate;
g) partecipazione a riunioni/incontri periodici di coordinamento con l’Amministrazione;
h) tenere conto e, se necessario, raccordarsi con le altre attività di assistenza tecnica che la Regione Puglia ha affidato o intende affidare.
L’Appaltatore dovrà presentare un Xxxxx xx Xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvenuta sottoscrizione del contratto. Il committente potrà chiedere all’Appaltatore modifiche motivate al Piano di Lavoro in precedenza accettato; l’Appaltatore entro
20 (venti) giorni dalla richiesta trasmetterà al committente la proposta di modifica del Piano di Lavoro; il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato xxxxxxx. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall’Appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.
L’appaltatore, inoltre, si obbliga a:
a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, il servizio nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative ed operative, nonché le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, stabiliti nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel contratto;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
d) nel caso in cui, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, preventivamente darne
ALLEGATO 1
comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nel Capitolato.
L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.
L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.
ART. 9 RECESSO
La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.
Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.
Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.
ALLEGATO 1
Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.
La Regione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
ART. 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
• venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
• esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
• mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
• frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• violazione dell'obbligo di riservatezza;
ALLEGATO 1
• cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/16, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.
ART. 11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La Regione potrà verificare in ogni momento e con ogni mezzo consentito l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale o nell’Offerta Tecnica o di prestazione del servizio insufficiente o anche solo qualitativamente inadeguato, la Regione procederà a fissare all'Appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Anche in tale ipotesi la risoluzione potrà comportare l’incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno.
ART. 12
INCOMPATIBILITA’ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014, in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
ALLEGATO 1
Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare eventualmente in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
ALLEGATO 1
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
ART. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico dell’Amministrazione committente o in solido con l’ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’ente medesimo e di ogni indennizzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva
ALLEGATO 1
segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’appaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Direttore dell’esecuzione del contratto proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Regione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell’esecuzione del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
In caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Direttore dell’esecuzione del contratto inoltrerà le suddette richieste e le relative contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 15
ALLEGATO 1
CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell’appalto è opponibile alla Regione solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla stessa Regione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell’appalto è efficace e opponibile alla Regione qualora quest’ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Regione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.
ART. 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 17 SUBAPPALTO
L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ART. 18 CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di €
(in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della Regione. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione committente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
ALLEGATO 1
dell’appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 19
LICENZE, AUTORIZZAZIONI, DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE
Prima dell’inizio dell’attività l’Appaltatore dovrà essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.
Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia.
ART. 20
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto appaltatore e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
ALLEGATO 1
A tal fine l’appaltatore e i subappaltatori non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione vigente in materia di trattamento dei dati personali, viene designato Responsabile del trattamento dei dati acquisiti in funzione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell'art.
28 del Regolamento (UE) 679/2016. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi ed alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento.
L’appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel Regolamento (UE)
n. 679/2016 e nel D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L’appaltatore del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
ART. 21 FORO COMPETENTE
In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro esclusivamente competente è quello di Bari.
ART. 22
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione committente nomina quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto
, incardinato presso
.
ART. 23
SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO e PEC
ALLEGATO 1
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in alla via , PEC
.
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge.
Regione Puglia RTI
o è stato istituito il Registro delle attività di trattamento della Regione Puglia, in attuazione dell’art. 30 del RGPD la cui compilazione ricade sia sul Titolare che sui Responsabili del trattamento.
• con DGR 145 del 31.01.2019:
o sono stati indicati i Designati del trattamento di dati personali, in luogo dei Responsabili (secondo la precedente disciplina), per le strutture regionali della Giunta regionale, tra cui i Dirigenti di Sezione, ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al modello di organizzazione MAIA;
o sono stati individuati i compiti e delle funzioni di trattamento ad essi assegnati, di cui all’allegato A) intitolato “Compiti del Designato del Trattamento di dati personali”;
o è data facoltà ai Designati di stipulare accordi, convenzioni o contratti con i Responsabili esterni del trattamento.
CONSIDERATO CHE:
• con Atto del Dirigente Sezione Gestione integrata acquisti, n. 22 del 20/06/2017, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale delle competenze”;
• con Atto del Dirigente Sezione Gestione integrata acquisti n. 77 del 01/12/2017, preso atto delle risultanze di gara, si è proceduto all’aggiudicazione della gara (CIG 71168144B3 CUP B91H17000030009), in favore del RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxx 00 – 20149 (CF e PIVA 03230150967) – Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx (mandante) con sede legale in Roma, via Solferino n. 32 (CF 02072870583 – PIVA 01028621009);
• con Atto del Dirigente Sezione Gestione integrata acquisti n. 5 del 26/01/2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione a seguito delle verifiche dovute per legge;
• il contratto è stato sottoscritto in data 6/3/2018, repertoriato con n. 000133 del 6/3/2018 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 14/03/2018;
• il contratto è stato integrato con Atto n.938 del Dirigente Sezione Formazione Professionale in data 31/07/2019;
• con sucecssivo A.D. n. del è stata disposta la “Determina a contrarre per l'affidamento al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandataria) e Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB (mandante) dell'incarico di prestare servizi analoghi a quelli già prestati in virtù del contratto rep. n. 000133 del 6/3/2018 per Servizi di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del Sistema regionale delle competenze” (CIG: 71168144B3; CUP: B91H7000030009) ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016”;
• il relativo contratto è stato sottoscritto in data , repertoriato con n. del e registrato presso l’Agenzia delle Entrate il (di seguito “Incarico” o “Servizi”)
• le Parti hanno definito che l’esecuzione dei Servizi rende necessario il trattamento di dati personali in titolarità della Regione (di seguito “Dati Personali” o “Dati”) da parte dell’Aggiudicatario, e che lo stesso Aggiudicatario dovrà effettuare le operazioni di trattamento per conto della Regione e quindi in qualità di Responsabile esterno come previsto dall’articolo 28, GDPR;
• le attività di trattamento dei Dati Personali dovranno avvenire nel rispetto dei termini, delle condizioni e dalle istruzioni previste nel presente atto;
• è intenzione della Regione consentire il trattamento dei dati sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
La Dott.ssa in qualità di Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione
Puglia e Designato del trattamento dei dati, nomina la società PricewaterhouseCoopers Public Sector
S.r.l. (CF e PIVA 0323015067) e Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB. (CF 02072870583 – PIVA 01028621009) Responsabili (esterni) del trattamento dei dati di seguito individuati e di quelli che in futuro saranno affidati, disciplinando il rapporto di “responsabilità” di cui all’art. 28 del GDPR secondo le condizioni e le istruzioni di seguito riportate.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ALLEGATI
Si allegano al presente atto:
A. le istruzioni documentate fornite dall’Amministrazione (Art. 28, par. 3 del RGPD);
B. l’informativa (Art. 13 del RGPD) per il trattamento dei dati dell’Aggiudicatario da parte dell’Amministrazione;
C. lo schema di informativa (Art. 13 del RGPD), da adeguare in funzione della singola attività svolta, da fornire ai destinatari dei trattamenti effettuati dall’Aggiudicatario per conto dell’Amministrazione.
Gli allegati forniti costituiscono parte integrante del presente atto.
ACCETTAZIONE
Con l'apposizione della firma sul presente atto, i sottoscritti dichiarano, infine, di avere integralmente letto e approvato il suo contenuto.
Lì……………………, data ...............................
I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Rappresentante legale PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005
Rappresentante legale Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx S.r.l. SB. firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005
IL DESIGNATO DEL TRATTAMENTO
Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005
Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.
Non è consentita l’estrazione dei dati su server o dispositivi esterni/personali, che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Amministrazione regionale.
I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'erogazione del contratto in oggetto e all'espletamento delle funzioni istituzionali definite in particolare dalle seguenti norme:
• nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
• nel D.Lgs. 13/13 e nel Decreto interministeriale 30 giugno 2015.
Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal contratto in oggetto e dalle presenti istruzioni.
4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI
4.1 Tipo di dati personali
l dati oggetto di trattamento possono essere messi a disposizione Designato del Titolare o raccolti direttamente presso l’interessato; tali dati personali sono i seguenti:
• dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale);
• dati relativi ad esperienze di lavoro, formative, extraprofessionali utili per valorizzare le competenze comunque acquisite;
• dati anagrafici, comportamentali e di localizzazione provenienti dagli strumenti chat e/o di social networking dell’amministrazione.
4.2 Categorie di interessati
I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone coinvolte nelle attività di pertinenza del sistema regionale delle competenze.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate contenute nel presente documento.
5. DURATA DEI TRATTAMENTI
Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione del contratto in oggetto.
Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Designato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (quali a titolo di esempio, contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, dimostrare l’effettiva e corretta esecuzione dei servizi, nonché per esercitare ove del caso il proprio diritto di difesa in giudizio, ecc.).
6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO
Nello svolgimento delle attività previste nell’ambito del contratto in oggetto, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte del Responsabile (esterno), che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 679/2016, in particolare:
• adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del RGDP. Il Responsabile (esterno), tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
• nominare, ove applicabile, i soggetti che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l’elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
• vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con Designato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
• se del caso, assistere Designato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGPD;
• se richiesto, assistere Designato del Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP;
• qualora gli interessati esercitino i diritti di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP presso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Designato del Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
• se richiesto, assistere Designato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
• informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Designato del Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica va accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;
• ove si rendesse necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto e/o per finalità di conservazione dei Dati Personali, il Responsabile potrà effettuare trasferimenti di Dati personali verso Paesi posti al di fuori dell’Unione Europea, purché sulla base delle condizioni di legittimità e nel rispetto delle modalità previste negli articoli 44 e seguenti, GDPR.
7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Responsabile (esterno) si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell’attuazione del contratto in oggetto. A tal fine, il Responsabile
(esterno) si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell’erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10.
8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO
Il Responsabile (esterno) si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Designato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.
Il Responsabile (esterno) garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi.
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile (esterno) si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile (esterno) esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle attività nell’ambito del contratto in oggetto. Conseguentemente, i dati non saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse;
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse.
9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Il Responsabile (esterno) si impegna, nei casi previsti dall’art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Designato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.
10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.
Con il presente provvedimento, il Designato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art.28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile (esterno) si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il Responsabile (esterno), nei confronti del Designato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Designato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
Il Responsabile (esterno) informa il Designato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Designato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.
L’accettazione delle presenti istruzioni avviene tramite sottoscrizione del presente atto.
La presenza di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), comporta, limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali, in applicazione del Reg. (UE) 679/2016, l’obbligo di sottoscrizione del presente atto anche da parte dei mandanti nominati Responsabili (esterni) del trattamento.
11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE
Il Responsabile (esterno) mette a disposizione del Designato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile (esterno) riconosce al Designato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto allegato all’Atto unilaterale d’Obbligo. In ogni caso il Designato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Designato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo in ordine all'ottemperanza alle istruzioni ricevute, tutte le attività di revisione ed ispezione da parte del Titolare, verranno eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Il Titolare invierà preventivamente una richiesta scritta al Responsabile esterno ove viene indicata l’intenzione di avvalersi della facoltà di verifica e ispezione prevista nell’art. 28, par. 3, lett. (h), GDPR,
b) qualora il Titolare decida di ricorrere a un terzo per l’esecuzione delle verifiche, lo stesso non potrà essere un soggetto qualificabile come concorrente (diretto o indiretto) del Responsabile esterno,
c) il Titolare chiederà al Responsabile solo le informazioni e i documenti tramite i quali lo stesso Responsabile possa ragionevolmente dimostrare la propria conformità alle obbligazioni contenute nel presente atto di nomina in relazione all’esecuzione dei Servizi previsti nel contratto,
d) ogni informazione o documento acquisito dal Titolare verrà trattato in maniera confidenziale,
e) il Responsabile esterno sarà tenuto a fornire le informazioni richieste solo se e nella misura in cui non sia contrario alle norme di legge, a standard professionali, ovvero ad obblighi di confidenzialità nei confronti della propria clientela o di terzi e, in ogni caso, con modalità e tempistiche tali da non interferire con la normale esecuzione della propria attività professionale.
12. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del contratto di cui all’art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 sarà devoluta alla competenza del Foro di Bari ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.
quelli indicati, esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici);
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
• I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
− Autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
− Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
− Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
− Altre Direzioni/Settori della Regione Puglia per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
− ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea, saranno utilizzati per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.
Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente
Luogo e Data | |
Firma |
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
• I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di [indicare il periodo di conservazione] a partire dalla chiusura delle attività connesse con [indicare l’attività per il quale si raccolgono i dati, eventualmente la DD che approva/da inizio al procedimento] (i dati possono essere conservati anche per periodi più lunghi rispetto a quelli indicati, esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici);
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
• I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
− [specificare le istituzioni europee, nazionali e/o regionali a cui vengono inviati/comunicati i dati personali; nel caso di FSE, indicare sempre quanto segue: ]
− Autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
− Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
− Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
− Altre Direzioni/Settori della Regione per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………….…………………..
dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti precisati nell’informativa.
Luogo e Data | |
Firma dell’interessato |