Regolamento per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista
CITTÀ DI CARMAGNOLA
(Provincia di Torino)
Regolamento per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista
Approvato con delib. C.C. n. 47 del 30/05/2007
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1) Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate dalla legge n.161/1963, così come modificata dalla L.n.1142/1970 e dalla L.n.735/1984 (allegato A), dalla legge n.174/2005 (allegato E) e dalla L.n.1/1990 (allegato B), nonché dalla L.R.n.54/1992 (allegato C) e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2) L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente.
3) L’attività professionale di estetista consiste nelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n.1/1990 (allegato D) e secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. n.713/1986; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato alla L.1/90 , il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
4) Si intende per “solarium” un gabinetto predisposto esclusivamente per l’esposizione di viso e corpo ai raggi U.V.A. a scopo estetico, senza finalità terapeutiche.
5) Si intende per tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
6) Si intende per piercing l’inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
Articolo 2
Dichiarazione di inizio attività
Le attività di acconciatore di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetica di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la
conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Articolo 3
Modalità di svolgimento dell’attività
1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2) Tali attività sono consentite saltuariamente ed eccezionalmente, esclusivamente presso il cliente, da parte dei titolari di negozi da acconciatore e/o da estetista, o da loro dipendente incaricato, purché in normale orario di lavoro.
3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, alberghi, ospedali, case di cura, palestre, circoli privati, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, discoteche.
4) Le stesse attività possono essere anche svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria e consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.
5) Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, anche se a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro, o in occasione di fiere o manifestazioni, possono svolgersi previa comunicazione presentata almeno 20 giorni prima dell’evento contenente l’indicazione dei soggetti in possesso della qualifica professionale che effettueranno le prestazioni.
6) La comunicazione non è dovuta per iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle associazioni del comparto.
7) Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal c. 2 dell’art.9 L. n.1/1990.
8) La vendita di prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio (D.Lgs. 31/03/1998 n. 114)
Articolo 4
Attività esercitabili da un stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio e società infrasettoriali
1) Una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla L.n.443/1985 (impresa artigiana), non può presentare comunicazioni per l’apertura contemporanea di più esercizi posti in luoghi diversi.
2) In deroga al comma 1, una stessa impresa può esercitare le attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualifica professionale.
3) Una stessa società, avente i requisiti di cui alla L.n.443/1985, non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero di soci qualificati che operano professionalmente nell’impresa.
4) Una stessa società, non avente i requisiti di cui alla L.n.443/1985, può essere intestataria di esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale; in questo caso si deve comunicare al Comune la persona incaricata della direzione dell’azienda.
5) Una stessa persona non può essere titolare di più di un esercizio.
6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio da un’unica impresa.
7) In deroga ai punti precedenti, presso le convivenze, previo parere dell’A.S.L., lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di acconciatore congiunta a quella di estetista.
8) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, di cui all’art.1 del presente Regolamento, può essere svolto a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualifiche professionali per svolgere le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti; nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare una delle qualifiche, l’attività dovrà essere adeguata di conseguenza.
Articolo 5
Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e dagli addetti
1 - I requisiti igienici e sanitari dei locali in cui vengono esercitate le attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e dei locali in cui vengono esercitate le attività didattiche previste dall’articolo 3 sono accertati dalla S.C. di Igiene e Sanità Pubblica.
2 - Per l’apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all’esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc):
a) acconciatori: mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro in aggiunta primo. Si definisce “posto di lavoro” ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio
b) estetisti: mq 14 per un solo posto di lavoro, mq 6 per ogni posto di lavoro in aggiunta al primo.
3 - I locali adibiti all’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
a) altezza non inferiore a metri 3, salva deroga concessa a richiesta dell’interessato dal competente Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’ASL; tale deroga non può comunque essere concessa per altezze dei locali inferiori a metri 2,70.
b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L’aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell’A.S.L. Nel caso in cui l’illuminazione naturale sia insufficiente soprattutto sui piani di lavoro sarà indispensabile ricorrere all’illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156, art.10).
c) presenza di impianti di ricambio forzato dell’aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
d) servizi igienici interni all’edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in centro storico anche servizi igienici esterni all’edificio e/o in comune con altre attività, sempre che siano autorizzati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle in grès e comunque perfettamente solide e impermeabili; pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50 e dotati di lavandino all’interno e di tazza. Gli stessi servizi devono essere dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di cui al presente regolamento, di antilatrina con porta a chiusura automatica.
e) impianti elettrici e termoidraulici eseguiti nel rispetto della vigente normativa (legge 5/3/1990 n.46).
4 - Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all’ASL e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
-separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non deve comunque superare il 75 per cento nell’aria ambiente
-presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d’aria all’ora
-rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti
-impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5 - Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un’altezza di metri 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti. Le pareti possono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a metri 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico.
6 - Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL devono essere installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente di metri 0,30 dai bordi del lavabo.
Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
7 - I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l’acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
8 - Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d’aria.
9 - Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente
tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19/3/1956 n. 303 art.18).
10 - Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta dei rifiuti.
In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
11 - Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
12 - Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori). Dovrà inoltre essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
13 - Il mobilio e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l’attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
14 - Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
15 - Al titolare dell’autorizzazione o comunque dell’esercizio incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a – l’esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente
b – il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza
c - prima di iniziare ciascun servizio l’addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone
d – nelle attività che prevedono un contatto fisico diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento
e – per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura
f – le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite
g – tutti gli attrezzi occorrenti per l’esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno confezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell’uso nell’alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio
h – gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta sterilizzazione o disinfezione
i – in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico
l – dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e che la superficie rasata sia spruzzata consoluzione alcolica al 50 per cento o con altri appositi idonei preparati disinfettanti
m – le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio n – il talco può essere sparso esclusivamente con uso di polverizzatore. E’ proibito spargere il talco con l’uso di piumini
o – le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia Ed essere manipolati con l’utilizzo di guanti monouso
p – i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell’ambiente
q – il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l’emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mC/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa
r – durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell’esercizio siano accese fiamme libere
s – gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tale caso occorre assicurarsi dell’attività e della concentrazione del disinfettante, e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell’ammonio e la clorexidina.
t – gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi
16 - Il titolare dell’attività segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua attività. I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a segnalare all’Organo di Vigilanza dell’A.S.L. anche eventuali danni a propri dipendenti derivati o riferibili all’uso di tinture o di altri prodotti cosmetici (D.P.R. 1124/1965).
17 - Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/10/1967 n.977.
18 - Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista e simili sono equiparate a quelle derivanti da attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell’art.14 comma 2 punto B della L.R. 26/3/1990 n.13 assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art.14 purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all’allegato 3 della predetta legge regionale. Qualora detti scarichi recapitino in pubblica fognatura essi dovranno rispettare il Regolamento emanato dal Comune o dall’Ente che per esso gestisce l’impianto di depurazione della pubblica fognatura.
Articolo 6
Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti
1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi alle prescrizioni igienico - sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2) In tali casi dev’essere conseguito il preventivo nullaosta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n.8 in ordine alla qualificazione del personale e delle attrezzature disponibili. In caso di ricovero presso luoghi di cura per malattie infettive, il direttore sanitario, vista la particolare attività, deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.
3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
4) L’attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n.8, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati.
Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.
Articolo 7
Requisiti igienici per l’attività svolta a domicilio
1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell’esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:
locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all’allegato tecnico all’art.5 per quanto attiene a pavimento, pareti, lavandino e tazza.
impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all’esercizio:
deve essere installato almeno un lavabo in maiolica, smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo almeno mt. 0,30
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.
3. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all’allegato tecnico all’art.5 punti 6,7,9,10,11,13,14 devono essere rispettate.
4. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l’ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l’eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all’attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell’esercizio dall’abitazione.
Tale tolleranza verrà a cessare con il subentro della titolarità dell’esercizio.
Articolo 8 Altre disposizioni igienico sanitarie
Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n.8 potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
Articolo 9
Aperture e trasferimenti
1) L’apertura e il trasferimento di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990 e s.m.i., fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi e igienico sanitari.
2) Tale dichiarazione deve riportare:
a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
e) autocertificazione antimafia.
3) A tale dichiarazione devono essere allegati:
a) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualifica professionale del dichiarante ovvero dichiarazione attestante che la persona é già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualifica professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
b) documento (o relativa autocertificazione) comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario);
c)pianta planimetrica in scala dell'esercizio, sottoscritta da tecnico abilitato o dal richiedente, indicante ubicazione, piano, destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
d)ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
e)Il certificato di idoneità igienico sanitaria è condizione per l’esercizio dell’attività e il suo ottenimento dovrà essere comunicato unitamente alla comunicazione
dell’inizio attività da effettuarsi ai sensi dell’art.19, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i..
Articolo 10
Subingresso per atto tra vivi
1) Il subingresso nell’esercizio delle attività di acconciatore e di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico - sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell’interessato, ai sensi dell’art.19 della L.241/1990. L’interessato deve risultare in possesso del requisito di cui all’art.5 lett. a) e di quello dell’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o, in caso di società non artigiana, della regolare costituzione della società e dell’avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l’attività non appena presenta la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igieniche sanitarie.
2) Qualora il subentrante non presenti la dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l’attività.
Articolo 11
Invalidità, morte interdizione o inabilitazione del titolare dell’autorizzazione
1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono presentare, entro sei mesi dall'evento, dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art.9, anche in mancanza del requisito della qualifica professionale.
2) Tale dichiarazione consente lo svolgimento dell’attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni; decorso il quinquennio, o al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'intestatario dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter continuare l’attività.
Articolo 12
Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria
a. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposta, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
Articolo 13
Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - esposizioni obbligatorie
1) Fatto salvo l’art.6, in ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista é altresì obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:
a) orario di apertura settimanale;
b) calendario festività.
2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro, l'orario dev’essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco il quale, potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva in occasione di manifestazioni.
3) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari debbono scegliere un unico tipo di orario ed esporlo al pubblico a norma del punto 1).
Articolo 14
Sospensione e cessazione dell'attività
1) E’ possibile sospendere l’attività fino ad un anno; della sospensione e della ripresa dell’attività deve essere data comunicazione all’ufficio Attività Economiche del Comune.
2) Le sospensioni oltre l’anno potranno essere autorizzate su domanda al predetto ufficio e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell’eventuale documentazione allegata.
3) Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo di farne comunicazione all’ufficio Commercio del Comune entro il termine di 30 giorni.
Articolo 15
Comunicazione dei provvedimenti
I provvedimenti amministrativi sono comunicati per iscritto agli interessati.
Articolo 16
Vigilanza
1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2) Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l’obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:
a) copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune e relativa ricevuta di presentazione (o autorizzazione rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);
3) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali per l’attività svolta.
Articolo 17
Sanzioni
1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la comunicazione di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.5 della legge n.174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
2) Per l’attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di comunicazione di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall’art.12 della L.n.1/1990 e dall’art.13 della L.R.n.54/1992.
3) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
4) Si procede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:
a)svolgimento dell’attività senza la dichiarazione di inizio attività (o precedente autorizzazione);
b)svolgimento dell’attività in assenza del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali;
c)qualora venga accertata l’inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti oggettivi previsti per l’esercizio dell’attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere entro il termine massimo di 180 giorni le cause dell’inosservanza;
d)perdita o mancanza della qualifica professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 10;
e)sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa ai sensi dell’art.13, comma 2.
f)qualora un’ordine non venga eseguito entro 3 gg. dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell’esercizio.
Articolo 18
Abrogazione ed entrata in vigore
1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2) dalla sua entrata in vigore é abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di parrucchiere, estetista, centri per la valorizzazione del corpo e della figura, solarium, tatuaggio, piercing precedentemente approvato con provvedimento consiliare
ALLEGATI
Legge 14 febbraio 1963, n. 161 s.m.i allegato A
Legge 4 gennaio 1990, n. 1 allegato B
Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 allegato C
Xxxxxx apparecchi elettromeccanici ad uso estetico allegato D
Legge 17 agosto 2005, n. 174 allegato E
Decreto legge 31.01.2007 n. 7 allegato F
ALLEGATO A
Legge 14 febbraio 1963, n. 161
(in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 66).
Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini. Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere per signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.
Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Art. 2.
Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.
L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun Comune.
La qualificazione professionale di cui alla lettera c) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.
La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.
Art. 3.
L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.
Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.
Art. 4.
Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 già esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Art. 5.
A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.
ALLEGATO B
L. 4 gennaio 1990, n. 1 (1). Disciplina dell'attività di estetista.
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1990, n. 4.
1. 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
2. 1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.
3. 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle
cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
4. 1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
6. 1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:
a) un componente designato dalla regione;
b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria
a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di
prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
8. 1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi
2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.
6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico- pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
9. 1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in
possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. I xxxxxxxx e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
10. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
11. 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Nel casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
13. 1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
ALLEGATO C
Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
All. A.
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista, nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 2.
(Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, e' aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 10, comma 1.
4. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Art. 3.
(Conseguimento della qualificazione professionale)
1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato in possesso di apposita autorizzazione
amministrativa comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.
Art. 4.
(Requisiti delle imprese)
1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.
6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Art. 5.
(Programmazione delle attività)
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze sociali, la Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di Sviluppo, programma un'equilibrata distribuzione sul territorio delle attività di estetista. A tale fine si avvale di:
a) regolamenti comunali previsti dall'articolo 6;
b) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. La dislocazione degli esercizi e' programmata dai Comuni nel rispetto della vigente legislazione.
3. I corsi di formazione professionale sono programmati dalla Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 6.
(Regolamento comunale)
1. I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attività di estetista ai sensi delle norme contenute nella legge n. 1/1990, e nella presente legge regionale.
2. I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.
4. Lo stesso si applica altresì alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista, come definite dalla legge n. 1/1990.
5. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;
b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, tenuto conto del numero degli esercizi già esistenti, degli addetti occupati e delle superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
c) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del Comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale e agli altri requisiti della normativa vigente;
e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
f) le caratteristiche e la destinazione d'uso nonché i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
g) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;
h) le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.
6. Le imprese e le attività già esistenti, di cui al comma 4, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione della presente legge, fissato dal Comune ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 11, comma 2; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.
7. Il regolamento comunale può essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della legge n. 1142/1970, rispetto alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n. 1/1990.
Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e' presentata al Comune competente e deve essere corredata dalla certificazione del possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge n. 1/1990 da parte dei titolari e dei contitolari che esercitano professionalmente l'attività di estetista per quanto riguarda le imprese artigiane. Per le imprese diverse da quelle previste dalla legge
n. 443/1985, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di assunzione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione di estetista.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltre corredata dalle documentazioni
relative agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati ed ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e' rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si svolge l'attività, sentita la Commissione Comunale di cui all'articolo 9.
4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere notificato e motivato.
Art. 8.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Il Sindaco può sospendere l'autorizzazione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti nella stessa previsti, e contestualmente notifica all'estetista apposita diffida a rimuovere, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della sospensione le cause che l'hanno motivata.
2. Qualora, trascorso inutilmente tale termine, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno motivato la sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. Il Sindaco provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora l'attività di estetista non venga più esercitata, senza giustificato motivo, per il periodo di un mese.
4. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'attività di estetista venga esercitata in difformità delle disposizioni contenute nel regolamento comunale, nella presente legge e nella legge n. 1/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 9.
(Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)
1. La Commissione provinciale per l'artigianato, previa valutazione dei titoli e dei documenti presentati, accerta ed attesta il periodo di attività lavorativa qualificata e lo svolgimento del rapporto di apprendistato, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione teorico pratica previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
2. La Commissione provinciale per l'artigianato certifica altresì la qualificazione professionale dell'estetista conseguita a norma dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
3. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
4. Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato, l'interessato può presentare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
Art. 10.
(Composizione della Commissione comunale)
1. La Commissione comunale di cui all'articolo 3 della legge n. 1142/1970 e' integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali.
Art. 11.
(Corsi di Formazione Professionale)
1. I Corsi di Formazione Professionale di cui all'articolo 3 , sono istituiti dalla Regione annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati presso gli enti di cui all'articolo 5 della legge n. 845/1978, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionalità adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 1/1990 ed agli effetti dell'articolo
24 della legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980.
2. I contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a quanto previsto dalla
legge 1/1990, articoli 3, 6, commi 2 e 3, 8, commi 4 e 7, 10.
3. I soggetti gestori dei corsi di cui al comma 1, dovranno garantire l'idoneità dei locali e le norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico, certificate dal Comune. La Regione esercita la vigilanza tecnica sulle attività di estetista attraverso le Unità Socio Sanitarie Locali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1/1990.
4. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione nomina commissioni d'esame ai sensi della legge regionale n. 8/1980, articolo 25, così composte:
a) un funzionario regionale della Formazione Professionale con funzione di presidente;
b) un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;
c) un esperto designato dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
d) due esperti designati dagli organi provinciali delle Organizzazioni delle categorie a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 3.
5. La Regione Piemonte a seguito del superamento dell'esame teorico pratico, rilascia un attestato di specializzazione professionale di estetista. Viene altresì rilasciato, al termine del corso biennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e previo superamento di apposito esame presso le Commissioni di cui al comma 4, attestato di qualifica professionale ai sensi della legge n. 845/1978, articolo 14, comma 2.
Art. 12.
(Compiti delle Unità Socio Sanitarie Locali)
1. Le Unità Socio Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, esprimono al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti all'esercizio di tali prestazioni così come previsto dall'articolo 6, lettera f), accertano lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate sia nello svolgimento delle attività di estetica che nelle strutture formative presso le quali si svolgono attività corsuali autorizzate dalla Regione, nonché i requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.
2. Allo stesso fine, le Unità Socio Sanitarie Locali effettuano controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 10, comma 1.
Art. 13.
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sulle osservazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990, articolo 3 viene esercitata dalle UU.SS.SS.LL., dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
2. Chi esercita attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n. 1/1990, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni con le procedure di cui alla legge regionale n. 38/1987.
3. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al secondo comma e' il Sindaco del Comune in cui e' avvenuta l'infrazione.
Art. 14.
(Norme transitorie)
1. La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, articolo 1 come sostituito dalla legge n. 1142/1970, articolo 1;
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla legge n. 1142/1970, articolo 2;
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista e' altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi
2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore, istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 11, al termine dei quali e' rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. La qualificazione professionale di estetista e' altresì conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx professionali per estetiste ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, articolo 28, a condizione che i programmi e la durata in ore dei corsi, debitamente documentati dalle scuole professionali, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a).
6. Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinnanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla legge n. 845/1978, articolo 14, comma 2; gli stessi soggetti conseguono la qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione della durata di novecento ore ed a seguito del superamento dell'esame teorico pratico.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, articolo 1, come sostituito dalla legge n. 1142/1970, articolo 1, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d'estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata di cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui articolo 11, comma 4.
8. Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti della qualificazione professionale di estetista.
Art. 15.
(Attivita' di estetista parrucchiere)
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla legge n. 443/1985, articolo 3, comma 2. In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. I xxxxxxxx ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
ALLEGATO D
Allegato A: Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico
Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a quattro milliampere (mA). Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondita'. Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacera per cerette.
Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza). Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici. Apparecchi per massaggi subacquei. Apparecchi per presso massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Laser estetico.
Saune.
ALLEGATO E
Legge 17 agosto 2005, n. 174
" Disciplina dell’attività di acconciatore "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
Art. 1.
(Principi generali)
1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività.
2. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l’esercizio dell’attività, l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell’attività di acconciatore)
1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Art. 3.
(Abilitazione professionale)
1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Art. 4
(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l’attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L’attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell’attività.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l’esercizio dell’attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione di cui all’articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione di cui all’articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;
c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
Art. 7.
(Termine di applicazione della legislazione vigente)
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.
ALLEGATO F
Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2007
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche,
nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle
strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilita' del credito
o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del
codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via
telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui
al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente
comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore
turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente:
«dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico».
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente
importati. Le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Art. 12.
Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi
1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei
confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della
contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e successive modificazioni, e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e
gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo
III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' «poli tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I
«poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le
misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e'
aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli
1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesialle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e xxxx' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 0000 XXXXXXXXXX
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Xxxxxxx, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Xxxxxxx, Ministro della pubblica istruzione
Xxxxxx, Ministro per le politiche europee
Xxxxxxxxxxx, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Xxxxxxx, Ministro dei trasporti Xxxxxxxx, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ministro delle comunicazioni
Xx Xxxxxx, Ministro delle infrastrutture
Xxxxx Xxxxxxxx, Ministro dell'economia e delle finanze
Xx Xxxxxx, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella