Contract
Xxxxx Xxxxx 0 - 00000 XXXXXX | ||
PREVIBANK FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL | 00.00.00.00.00 | |
SETTORE BANCARIO E DELLE SOCIETA’ DI RISCOSSIONE TRIBUTI Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1059 | ||
Istituito in Italia |
Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 28/02/2023)
Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
PREVIBANK è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 01/03/2023)
Fonte istitutiva: Il Fondo è il risultato della fusione tra il Fondo Pensione Previbank, costituito il 2 marzo 1988, su iniziativa dell’Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito – Assbank e dell’Istituto Centrale di Banche e Banchieri, e Previfondo, Fondo pensione a favore dei dipendenti del settore bancario, costituito il 21 febbraio 1990, su iniziativa del Consorzio per i Servizi Elettrocontabili fra Banche Popolari Italiane e il Consorzio fra le Banche Popolari Italiane dell’Xxxxxx Xxxxxxx Marche. Al Fondo si applicano le disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs. 252/2005 e s.m.i., in quanto risultante dalla Fusione di Fondi già istituiti al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Destinatari: considerata la natura interaziendale del Fondo, l’individuazione dei destinatari è demandata alle fonti istitutive aziendali, nell’ambito delle previsioni statutarie.
Possono associarsi al Fondo i soggetti indicati all’art. 5 comma 9 dello Statuto del Fondo e cioè:
a) i dipendenti degli enti aderenti, che abbiano aderito al Fondo (di seguito, “aderenti”);
b) gli iscritti al Fondo, per i quali siano venuti meno i requisiti di partecipazione o siano stati maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, i quali abbiano deciso la permanenza nel Fondo (di seguito, “dipendenti iscritti cessati”);
c) coloro che fruiscono delle prestazioni pensionistiche ai sensi del successivo articolo 10 (di seguito, “beneficiari”);
d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, dei dipendenti iscritti cessati e dei beneficiari che abbiano richiesto
l’iscrizione al Fondo.
Nonché:
a) i dipendenti degli enti aderenti che abbiano conferito al Fondo, tacitamente o esplicitamente, il TFR, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 252/05 e s.m.i.;
b) sulla base di appositi accordi aziendali i dipendenti degli enti aderenti, ancorché abbiano già aderito al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito” di cui al D.M. 28 aprile 2000 n. 158.
Nel caso in cui un ente aderente al Fondo o un suo ramo aziendale confluisca, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione in una azienda o ente non rientrante fra quelli di cui all’art. 5 comma 1 dello Statuto – c.d. “Enti aderenti” –, quest’ultimo subentra nella adesione al Fondo, previ appositi accordi, al fine di mantenere la continuità dell’iscrizione e della contribuzione a favore dei soli dipendenti già iscritti al Fondo.
Il Fondo ha natura interaziendale e vi possono aderire:
• le banche;
• le società di intermediazione mobiliare (SIM) che applicano il CCNL del credito;
• le società non esercenti attività bancaria che applicano il CCNL del credito;
• le società che svolgono attività di riscossione tributi;
• le associazioni del settore creditizio;
• le società e gli enti appartenenti a un gruppo creditizio cui appartiene una banca aderente;
• le società e gli enti che svolgono un’attività finanziaria o strumentale all’attività bancaria o finanziaria, se partecipati
da uno o più enti aderenti;
• gli enti di cui ai precedenti punti che decidono di trasferire al Fondo Pensione Previbank una forma di previdenza complementare già esistente.
Il Fondo Pensione PREVIBANK offre l’opportunità di iscrivere al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, dei dipendenti iscritti cessati e dei beneficiari. Gli Associati possono perfezionare l’adesione al Fondo dei propri soggetti fiscalmente a carico tramite l’area riservata del sito web del Fondo, seguendo le istruzioni riportate nel “Regolamento e manuale operativo per gli aderenti” (disponibile nell’area riservata iscritti).
È possibile acquisire tutte le informazioni utili consultando il “Regolamento per l’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico” disponibile sul sito web del Fondo (cfr. sezione fondo documenti – altri regolamenti del fondo).
Contribuzione: la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
Resta ferma la possibilità per l’associato di elevare liberamente la contribuzione a suo carico ovvero determinarla liberamente in caso di mantenimento della posizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con ente aderente. Considerata la natura interaziendale del Fondo, la contribuzione a carico aziendale e quella a carico del dipendente ed eventualmente la diversa Indennità di Base da quella minima per la copertura accessoria automatica è disciplinata dagli accordi aziendali di adesione al fondo (c.d. fonti istitutive aziendali).
Se previsto da accordo aziendale è possibile anche versare il tuo TFR pregresso (ante 2007).
Per i “familiari iscritti” è prevista una contribuzione annua minima di euro 120,00.
Per ulteriori informazioni sul tema, si rinvia al “Regolamento per l’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico” disponibile
sul sito web del Fondo.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVIBANK nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’). |