Verbale di Accordo
Verbale di Accordo
Roma, 6 aprile 2020
tra TIM S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU
Premesso che:
- il livello di attenzione all’interno dell’azienda sul tema Coronavirus continua ad essere molto elevato e l’azienda è quotidianamente impegnata nell’adozione di misure di prevenzione per tutelare la salute di ciascuno sul luogo di lavoro;
- fra le misure predisposte, TIM S.p.A. ha previsto la temporanea chiusura di numerose sedi aziendali, riorganizzato le attività in modo da consentire la maggiore diffusione possibile dello svolgimento del lavoro da remoto, programmato interventi straordinari di igiene sui luoghi di lavoro in tutto il territorio nazionale;
- in questi momenti di estrema difficoltà per il nostro Paese, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, TIM S.p.A. è impegnata a gestire le inevitabili ripercussioni negative all’interno dell’Azienda, attraverso l’adozione di specifiche iniziative, in linea con quanto previsto dalle disposizioni governative;
- l’esigenza di TIM S.p.A. di assicurare la continuità del servizio deve essere contemperata con la necessità di mettere in campo gli idonei strumenti previsti dalle autorità sanitarie utili a garantire la tutela della salute dei lavoratori per il periodo di durata dell’emergenza e, al contempo, gestire l’inevitabile calo di volumi che deriva dall’attuale situazione di sospensione della maggior parte delle attività economiche nel Paese;
- in tale contesto le Parti intendono ricercare ogni possibile soluzione per la gestione in modo sostenibile di tale esigenza, individuando forme di flessibilità nell’applicazione degli strumenti e degli Accordi condivisi e già applicati in Azienda, nel comune intento di cercare di evitare il ricorso a strumenti alternativi specificamente messi a disposizione dai recenti interventi governativi;
- in data 9 gennaio 2019 è stato sottoscritto un Accordo che definisce le modalità di programmazione e fruizione delle spettanze di ferie;
- in data 2 agosto 2019 è stato stipulato in sede governativa il Contratto di Espansione (CdE) - di cui all’art 41 del d.lgs. n. 148/2015, come sostituito dall’art 26-quater del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019 - con validità dal 2 agosto 2019 al 31 dicembre 2020.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
A) Contratto di Espansione
1. Il CdE prevede un’articolazione della riduzione degli orari di lavoro di tipo verticale su base e cadenza mensile per giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa.
Le percentuali di riduzione dell’orario di lavoro su base mensile adottate sono pari a 1,9% e 6%, diversificate per ambiti organizzativi.
Per l’anno 2020 le giornate di riduzione oraria su base mensile sono pari a cinque per le strutture
con riduzione oraria all’1,9% e a quindici per le strutture con riduzione oraria al 6%;
2. Le Parti, al fine di gestire in modo sostenibile la fase di emergenza in corso, condividono di utilizzare in maniera flessibile il CdE sottoscritto in sede governativa il 2 agosto 2019, come di seguito stabilito:
- rimodulazione del calendario delle giornate di riduzione oraria, concentrando nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 tutte le sospensioni previste per il periodo aprile – dicembre 2020;
- rimodulazione del programma degli impegni assunti nel CdE per consentire all’Azienda di
riorganizzare le attività alla luce del mutato contesto.
3. Riduzioni dell’orario di lavoro
3.1 A parziale modifica di quanto riportato nel paragrafo 3 del CdE 2 agosto 2019, le giornate di riduzione oraria su base mensile relative al periodo 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2020 già previste dai calendari “standard” - allegati B e C del CdE - e dai calendari plurimensili di cui è prevista comunicazione da parte dell’Azienda per le strutture identificate dal CdE come “casi particolari”, saranno anticipate e ripartite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
3.2 In considerazione di quanto sopra:
- per le strutture con riduzione oraria su base mensile dell’1,9%, destinatarie di calendario “standard” - di cui all’allegato B del CdE - il predetto calendario è modificato, per le giornate residue di riduzione oraria, come segue:
CALENDARIO DELLE GIORNATE DI SOSPENSIONE Percentuale applicata: 1,9% n. giornate di sospensione per il periodo 1/04/2020 – 31/12/2020: 3 |
24 aprile 2020 |
8 maggio 2020 |
1° giugno 2020 |
- per le strutture con riduzione oraria su base mensile del 6%, destinatarie di calendario “standard” - di cui all’allegato C del CdE- il predetto calendario è modificato, per le giornate residue di riduzione oraria, come segue:
CALENDARIO DELLE GIORNATE DI SOSPENSIONE Percentuale applicata: 6% n. giornate di sospensione per il periodo 1/04/2020 – 31/12/2020: 12 |
10 aprile 2020 17 aprile 2020 24 aprile 2020 29 aprile 2020 |
8 maggio 2020 15 maggio 2020 22 maggio 2020 29 maggio 2020 |
1° giugno 2020 12 giugno 2020 19 giugno 2020 26 giugno 2020 |
- Per le strutture identificate dal CdE quali “casi particolari” e pertanto destinatarie di calendari plurimensili, fermo restando il numero di sospensioni così come ridefinito dal presente accordo, la percentuale minima di presenza riportata nel CdE potrà essere rimodulata in considerazione delle effettive esigenze di servizio determinate dallo stato emergenziale.
- Per quanto qui non espressamente previsto resta fermo quanto riportato nel paragrafo 3 del CdE 2 agosto 2019.
3.3 Al fine di limitare i riflessi economici della presente manovra sulle retribuzioni dei lavoratori interessati, l’Azienda concederà un prestito di importo predeterminato sulla base dei giorni di CdE oggetto di anticipazione per coloro che ne facciano richiesta dal 7 al 13 aprile 2020 accedendo - tramite il link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx - all’apposita maschera web presente sul sito di Accenture HR Services.
Tale prestito sarà erogato - in un’unica soluzione – il 27 aprile 2020; la relativa restituzione avverrà in sei rate mensili, a decorrere da luglio 2020.
4. Programma assunzionale e progetto di formazione e di riqualificazione.
4.1 In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle evidenti restrizioni stabilite dalle disposizioni governative, ivi compresa quella di evitare la formazione in aula sostituendola con modalità on line, le Parti convengono altresì sulla necessità di sospendere dal 15 marzo 2020 e per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- Il programma assunzionale, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato previste a partire da aprile 2020;
- Il progetto di formazione e di riqualificazione, con particolare riferimento ai programmi formativi che prevedono modalità di erogazione in aula e “training on the job”; l’Azienda, nel confermare la centralità della leva formativa quale investimento fondamentale sulle persone, orienterà, laddove possibile, l’erogazione dei contenuti formativi in modalità on line.
4.2 Alla luce di quanto sopra, TIM S.p.A. procederà a una successiva ridefinizione dei termini di completamento del programma assunzionale e di realizzazione dei piani formativi.
5. Le Parti si danno atto che il contenuto della presente sezione è conforme a quanto indicato nel parere reso con la nota 7406 del 1° aprile 2020 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione.
B) Ferie 2020 e smonetizzazione festività nazionale del 1° novembre 2020
1. Ferie collettive
1.1 L’Accordo Sindacale del 9 gennaio 2019 al capitolo 1.5 prevede, con esclusivo riferimento alle strutture c.d. “non operative”, che siano considerate ferie per chiusura collettiva la settimana comprensiva del 15 agosto e ulteriori cinque giornate, di norma contigue a festività nazionali, calendarizzate per l’anno in corso nelle giornate del 30 aprile, 3 giugno, 23, 28 e 31 dicembre.
1.2 In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 citata in premessa, a parziale modifica di quanto precedentemente comunicato, si conviene di anticipare la collocazione delle giornate del 23, 28 e 31 dicembre 2020 alle seguenti date: 11 e 18 maggio e 15 giugno 2020. Sono
confermate le giornate di ferie per chiusura collettiva già programmate per il 30 aprile e 3 giugno e la prevista settimana comprensiva del 15 agosto.
1.3 Per il restante personale (c.d. “strutture operative”), in deroga al predetto Accordo e in via transitoria per l’anno 2020, sono previste tre giornate di ferie, relative alla spettanza 2020, da collocarsi nel trimestre aprile-giugno. Tale programmazione sarà effettuata su richiesta del lavoratore e previa approvazione dal responsabile diretto compatibilmente con le esigenze di servizio.
1.4 Tutti i lavoratori che abbiano esaurito i residui ferie anni precedenti e già fruito di quota parte delle proprie spettanze ferie 2020, dovranno fruire esclusivamente dell’eventuale delta rispettivamente a 5 giornate (strutture non operative) o 3 giornate (strutture operative) sulle spettanze 2020.
1.5 Per l’anno 2020, in deroga a quanto disposto nel punto 1.3 dell’Accordo 9 gennaio 2019, il termine della pianificazione e comunicazione dal dipendente al diretto responsabile del periodo feriale ivi previsto è posticipato dal 30 aprile al 31 maggio.
1.6 Per quanto non espressamente previsto, resta fermo quanto riportato nel paragrafo 1
dell’Accordo 9 gennaio 2019.
2. Smonetizzazione festività nazionale del 1° novembre 2020
Le Parti prevedono inoltre che, in relazione alla festività nazionale del 1° novembre 2020 cadente di domenica, in luogo del regime economico e normativo di cui all’art. 28 del vigente CCNL TLC, saranno riconosciute a tutto il personale:
a) un giorno di permesso retribuito, da fruirsi secondo la disciplina di cui al capitolo 1
dell’Accordo del 9 gennaio 2019;
b) 4 ore di permessi retribuiti, da fruirsi secondo la disciplina di cui ai capitoli 3 e 5 del dell’Accordo del 9 gennaio 2019, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.
3. Ulteriori misure per le persone di TIM
3.1 In relazione alla difficoltà della situazione attuale e allo scopo di fornire un ulteriore segnale concreto ai lavoratori, le Parti prevedono, infine, di erogare l’intero importo del Premio di Risultato relativo all’anno 2019 il giorno 2 maggio. Per consentire tale anticipazione, in deroga all’accordo del 13 giugno 2017 - che ha definito i meccanismi e le modalità di erogazione del
Premio per TIM e le aziende del Gruppo – si prevede il superamento delle previsioni di cui al
punto 4 “servizi welfare” non prevedendone l’attivazione.
3.2 In via del tutto eccezionale, le retribuzioni dei mesi di aprile e maggio saranno erogate rispettivamente in data 15 aprile e 15 maggio.
3.3 Con riferimento alla fruizione delle giornate di Congedo Parentale COVID-19 indennizzato al 50%, le Parti concordano, in via eccezionale, che tale assenza non produrrà effetti sulla maturazione dei relativi ratei delle ferie, della tredicesima mensilità e del Premio annuo.
Letto, confermato e sottoscritto.
per TIM S.p.A. | |
per SLC-CGIL | per FISTel-CISL |
per UILCOM-UIL | per UGL Telecomunicazioni |
Coordinamento Nazionale RSU |