CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII (REGIONE MARCHE)
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Articolo 1 – Oggetto Articolo 2 – Destinatari Articolo 3 – Prestazioni
Articolo 4 – Ammissione al servizio, modifiche e cessazioni Articolo 5 – Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio Articolo 6 – Orari e sedi di lavoro
CAPO II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Articolo 7 – Assegnazione del personale
Articolo 8 – Caratteristiche del personale addetto al servizio e mansioni Articolo 9 – Referente operativo del servizio
Articolo 10 – Qualità e comportamento degli operatori Articolo 11 – Organizzazione del lavoro e del personale
Articolo 12 – Rispetto delle norme contrattuali e di rapporti con il personale
CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO
Articolo 13 – Xxxxxx e valore stimato dell’accordo quadro Articolo 14 – Obblighi del Fornitore nei confronti del personale Articolo 15 – Fatturazione e Pagamenti
Articolo 16 – Responsabilità e Garanzie e Assicurazioni Articolo 17 – Controlli e verifiche
Articolo 18 – Penalità
CAPO IV – RISOLUZIONE, STIPULA, CONTROVERSIE.
Articolo 19 – Risoluzione del Contratto tra Fornitore e Comune di riferimento Articolo 20 – Risoluzione dell’Accordo Quadro
Articolo 21 – Divieto di subappalto e cessione del contratto Articolo 22 – Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore
Articolo 23 – Stipula dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici Articolo 24 – Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
Articolo 25 – Spese contrattuali Articolo 26 – Controversie Articolo 27 – Rinvio
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Articolo 1 Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento, con le modalità dell’Accordo Quadro ( di seguito indicato anche con la dicitura A.Q.), del servizio di assistenza per l’autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII (di seguito denominato ATS XXII), inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dei Comuni dell’Ambito stesso o di altro Comune nell’ambito del territorio della Provincia di Ascoli Xxxxxx, ai sensi delle Legge 104/92, della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 18/96 e successive modifiche e integrazioni.
Il servizio di assistenza scolastica è costituito da un complesso di interventi e prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili presso i servizi prescolastici e scolastici.
Articolo 2 Destinatari
Destinatari dell’intervento sono gli alunni in situazione di disabilità come definita all’articolo 3 della legge n. 104/92 e riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria, che non abbiano superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell’anno di competenza dell’intervento e residenti nei seguenti Comuni dell’ ATS XXII (Ascoli Xxxxxx, Acquasanta Terme, Maltignano, Roccafluvione, Venarotta, Folignano, Palmiano, Xxxxxxxxxx, Arquata del Tronto ).
Nel caso di minori che non abbiano compiuto dieci anni di età nell’anno di competenza dell’intervento, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 104/92, si può prescindere da tale attestazione ed avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall’Area vasta dell’ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000.
Articolo 3 Prestazioni
L’aggiudicatario (di seguito denominato fornitore) dovrà assicurare l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica statale, utilizzando personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni del presente capitolato.
Il servizio viene prestato per garantire l’autonomia, la socializzazione e la comunicazione degli alunni in situazione di disabilità, nel rispetto del calendario scolastico, con l’obiettivo di:
- garantire il diritto all’educazione e all’istruzione della persona disabile;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comuni, istituzioni scolastiche e servizi territoriali dell’Area Vasta).
Articolo 4
Ammissione al servizio, modifiche e cessazione
L’ammissione al servizio di assistenza scolastica dei disabili avviene in seguito alla domanda delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base di specifica certificazione del competente servizio dell’Area Vasta (UMEE o Centro convenzionato).
La domanda è presentata al Comune di residenza che, verificate le condizioni di ammissione, il tempo scuola e la disponibilità di ore, predispone un apposito elenco di allievi con l’indicazione del monte ore di assistenza assegnate a ciascuno su base settimanale.
E’ compito del “Gruppo di lavoro H”, costituito da rappresentanti dell’istituzione scolastica, da un assistente sociale del Comune, dal referente del servizio e/o dall’operatore individuato dal fornitore, dal rappresentante dell’ufficio competente dell’ASUR (UMEE) e dal familiare del disabile, monitorare il servizio di assistenza scolastica e, se necessario, proporre eventuali modifiche da sottoporre alla Unità Valutativa costituita da UMEE/UMEA e Servizi Sociali Comunali.
I cambiamenti della situazione della persona assistita possono comportare una ridefinizione dell’intervento e variazione del monte ore.
La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune di residenza.
La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta:
- per non rispondenza dell’intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- in caso di raggiungimento degli obiettivi;
- per la cessazione della frequenza scolastica.
Art. 5
Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio
L’attività suddetta si svolgerà prevalentemente all'interno dell'ambiente scolastico e dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato dal fornitore.
Il servizio di assistenza deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio - educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa – POF che le scuole redigono ai sensi del D.P.R. 275/99), secondo il monte ore assegnato dal Comune, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’UMEE.
Il servizio di assistenza per l’autonomia, la socializzazione e la comunicazione dovrà essere erogato ai soggetti di cui all’art. 2 e con le modalità di ammissione descritte all’art. 4 del presente capitolato. Il fornitore si dovrà attenere alle direttive del Servizio Comunale competente, che comunicherà al medesimo l’elenco degli alunni che fruiranno dell’assistenza, il monte ore settimanale assegnato ad ognuno di essi, l’istituto scolastico e tutti gli ulteriori dati necessari all’espletamento del servizio.
Per il servizio dovrà essere garantito un rapporto personale/utente pari a 1/1, salvo diverse disposizioni impartite dal competente servizio comunale.
Le prestazioni dovranno essere svolte secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con il Comune competente, secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento del servizio.
In occasione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione o esami da sostenersi al termine del ciclo scolastico, il monte ore di assistenza assegnato a ciascun allievo non potrà subire variazioni. Di ciò si dovrà tener conto in sede di programmazione delle suddette attività, al fine di contemperare le esigenze di assistenza ordinaria con quelle derivate dalle circostanze sopra descritte.
Per quanto concerne l’effettuazione di progetti specifici inclusi nel PEI e di quelli di alternanza scuola-lavoro, gli operatori potranno espletare la propria attività entro il limite del monte ore settimanale attribuito a ciascun studente.
Nel caso di assenza dell’alunno beneficiario del servizio non è previsto il recupero delle ore di assistenza non fruite. Qualora l’assenza dell’alunno beneficiario non sia comunicata con un preavviso di almeno dodici ore, alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuta un’ora di servizio.
Il fornitore si obbliga inoltre a:
- garantire i servizi programmati assicurando un’organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare riunioni per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il raccordo programmatico ed operativo;
- partecipare periodicamente ai Gruppi H, interventi di programmazione e verifica delle attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglia, Comune, ASUR, istituzioni scolastiche), secondo modalità concordate con l’Ufficio comunale competente.
- presentare relazioni quadrimestrali, o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sia sull’andamento complessivo del servizio per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente vistate dal responsabile individuato dal fornitore;
- partecipare ai processi di revisione/aggiornamento della regolamentazione del servizio e a rendersi disponibili ad adattare il progetto del servizio in rispondenza alla regolamentazione vigente.
Per la partecipazione ai Gruppi H (un’ora ad alunno per due incontri per anno scolastico) sarà riconosciuto il prezzo orario offerto in sede di gara dal fornitore.
Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, il fornitore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Servizio Comunale competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.
In tale quadro il fornitore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Articolo 6 Orari e sedi di lavoro
Il fornitore dovrà assicurare il servizio di assistenza scolastica nell’arco di apertura della scuola. L’inizio e la fine del servizio coincideranno indicativamente con l’inizio e la fine dell’anno scolastico per le varie tipologie di scuole.
Il servizio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al sabato.
Il fornitore, sulla base degli elenchi nominativi forniti dall’Amministrazione Comunale competente, provvederà all’assegnazione del personale assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni dei responsabili che hanno in carico l’utente stesso.
La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune competente che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del presente capitolato.
Il Comune competente non fornirà agli operatori né il materiale né le attrezzature o automezzi per lo svolgimento del servizio.
CAPO II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Articolo 7 Assegnazione del personale
Il fornitore dovrà assegnare il proprio personale ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:
• requisiti professionali previsti dall’art. 8 del presente capitolato;
• garanzia del principio della continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso l'utente. Le proposte di modifica del principio della continuità del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Servizio Sociale del Comune di competenza.
L’operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all’operatore subentrante ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata.
Articolo 8
Caratteristiche del personale addetto al servizio e mansioni
Le prestazioni di cui all’art. 3 saranno svolte dal fornitore mediante propri operatori di ambo i sessi, in numero adeguato al regolare svolgimento del servizio e con un rapporto personale/utente pari a 1/1.
La figura professionale di riferimento è quella di operatore socio–assistenziale in possesso di diploma di scuola media superiore e almeno 1 anno di esperienza specifica nel settore dei servizi educativo/assistenziali per disabili o titoli superiori (qualifica professionale attinente conseguita dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni; laurea in discipline sociali o umanistiche - scienze della formazione e dell’educazione, psicologia, scienze sociali - del vecchio ordinamento universitario; diploma universitario o laurea di primo livello attinente).
L’assistente dovrà avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle seguenti tipologie di handicap: fisico, psichico e sensoriale, in modo da potere garantire interventi socio- educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.
L'assistente dovrà svolgere le attività proposte dal Piano Educativo Individualizzato assicurando inoltre l'assistenza alla persona, ove richiesto dalle specifiche situazioni dell'handicap, qualora le stesse siano previste espressamente nella scheda di attivazione del servizio di assistenza.
L'attività in oggetto viene ad integrarsi con le attività assistenziali di base ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica.
Il personale assistente dovrà inoltre partecipare agli incontri di programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi ( Gruppi H).
Si riportano, di seguito, per esemplificazione, le attività da svolgere da parte dell’assistente all'autonomia e alla comunicazione di alunni in situazione di disabilità:
- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
- attiva interventi educativo/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- attiva interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale collaboratore scolastico, qualora gli stessi siano previsti nella scheda di certificazione handicap quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi volti allo sviluppo dell'autonomia personale.
Articolo 9
Referente operativo del servizio
Con riferimento a ciascun appalto specifico concluso nell’ambito dell’A.Q. il fornitore sarà tenuto a nominare uno o più referenti operativi le cui generalità saranno comunicate alla stipula del medesimo appalto specifico.
Il Referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.
Il fornitore, tramite il referente del servizio, è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio stesso.
Articolo 10
Qualità e comportamento degli operatori
Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di assistenza scolastica ai disabili oltre ad avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.
Il fornitore presenta al competente Servizio del Comune competente, sin dall’inizio della gestione, una proposta di assetto organizzativo coerente con il progetto presentato in sede di gara, indicante l’elenco degli operatori assegnati al servizio.
Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, nonché del personale scolastico, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso gli utenti, i loro familiari ed il personale scolastico.
Ogni Comune aderente all’accordo quadro, tramite il competente Servizio, si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento del personale addetto che durante l’orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti difformi con quanto previsto al precedente comma 2.
In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di cinque giorni.
Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente.
Articolo 11 Organizzazione del lavoro e del personale
L’organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all’utenza.
Il fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, l’impiego di personale con i requisiti richiesti. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di riferimento.
Il fornitore è tenuto ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del personale assente con personale avente i requisiti di cui al presente capitolato.
In ogni caso, il fornitore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turn–over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.
In caso di astensione dal lavoro per sciopero, il fornitore dovrà comunque attenersi alle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Art 12
Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale
Il servizio dovrà essere svolto dal fornitore esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d’impresa.
Il fornitore assicura le prestazioni con il proprio personale regolarmente inquadrato, per il quale solleva ogni Comune aderente all’A.Q. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il fornitore si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, ivi comprese quelle sul collocamento dei disabili prescritte dalla L. 68/99, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.
I comuni appartenenti all’ATS XXII sono assolutamente estranei al rapporto di lavoro costituito tra il fornitore e il proprio personale addetto al servizio e non potranno mai essere coinvolti in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale e il Comune aderente all’A.Q..
Il fornitore è obbligato a presentare al Servizio del Comune di riferimento, sin dall’inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura in cui è svolto il servizio. Resta inteso che il fornitore è sempre l’unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.
Il fornitore deve fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono altresì a carico del fornitore i corsi di formazione e aggiornamento del personale in base alla D.Lgs. 81/08.
CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO
Articolo 13
Xxxxxx e valore stimato dell’accordo quadro
Il presente Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, di procedere al rinnovo per un periodo di ulteriori dodici mesi previa comunicazione scritta al Fornitore da parte del Comune di Ascoli Xxxxxx almeno due mesi prima della scadenza.
Il prezzo orario previsto per l’esecuzione del servizio posto a base d’asta è pari ad euro 18,00 IVA esclusa.
Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.
Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro stesso e con riferimento alla durata di tre anni è il seguente: Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) Iva esclusa. Alla scadenza dell’Accordo Quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi per un valore presunto IVA esclusa, pari a Euro 800.000,00 (ottocentomila/00)
Si precisa che il valore dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all’Ambito che utilizzeranno lo stesso nell’arco temporale di durata. Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, sia per il Comune di Ascoli Xxxxxx sia per le altre Amministrazioni dell’Ambito.
A titolo meramente esemplificativo, sulla base del dato storico a disposizione del Comune capofila dell’ATS XXII, si riporta la possibile incidenza sul suddetto valore dell’A.Q. delle necessità dei Comuni afferenti all’ATS XXII che ad oggi hanno attivato il servizio:
per il Comune di Ascoli Xxxxxx 86 %; per il Comune di Maltignano 3,5 % ;
per il Comune di Acquasanta Terme 4%; per il Comune di Roccafluvione 4,5%; per il Comune di Venarotta 2%.
La data di inizio e termine del servizio, per ciascuno dei suddetti periodi, verrà comunicata dall’Amministrazione Comunale con preavviso di 10 giorni. In caso di mancata comunicazione il servizio si intende concluso con la fine dell’anno scolastico stabilito per ciascun ordine di scuola.
Al termine del periodo naturale di vigenza dell’accordo quadro, il fornitore è comunque tenuto a garantire le prestazioni agli stessi patti e condizioni vigenti fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio, che siano state indette prima della scadenza naturale dell’accordo quadro.
Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all’art. 311 co 2 del DPR 207/2010, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, il Comune di Ascoli Xxxxxx si riserva la facoltà di variare nell’arco della durata contrattuale il valore dell'Accordo Quadro previsto nei limiti di legge.
In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Articolo 14
Obblighi del Fornitore nei confronti del personale
Prima dell’inizio del servizio, il fornitore consegna al Servizio competente del Comune aderente all’A.Q. una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l’immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.
Su richiesta del Comune di riferimento, il fornitore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all’aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il fornitore medesimo è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sono motivo di rescissione dell’accordo quadro. In tal caso il Comune competente, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura per le prestazioni relative ad ogni appalto specifico concluso dai comuni nell’ambito dell’A.Q., al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
Ciascun Comune aderente all’A.Q., si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii..
Unitamente alle fatture dovrà essere prodotto l’elenco degli utenti fruitori del servizio con a fianco di ciascuno indicato il nominativo dell’operatore, le prestazioni complessive rese e le ore di servizio effettuate nell’arco del mese di riferimento.
Le schede mensili di registrazione riferite ai singoli utenti riepilogative delle prestazioni e ore effettuate da ciascun operatore saranno depositate agli atti dal fornitore, che si impegna ad esibirle a richiesta dell’Amministrazione Comunale.
In caso di mancanza di pagamento delle penalità da parte del Fornitore, esse saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione.
I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 16 Responsabilità, Garanzie e Assicurazioni
Il Comune aderente all’A.Q. è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del fornitore e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
Il fornitore risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto del fornitore medesimo e dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila).
Con riferimento al singolo appalto specifico, si precisa che il Fornitore dovrà rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto a favore dell’Amministrazione aderente all’Accordo Quadro. L’importo della garanzia definitiva sarà calcolato sull’importo massimo dello specifico atto di adesione secondo il disposto dell’art. 113, co. 1, del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 17 Controlli e verifiche
Ciascun Comune aderente all’A.Q. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte così come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l’osservanza di quanto in esso e nel contratto di servizio disposto.
Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità della Ditta aggiudicataria.
Articolo 18 Penalità
Il fornitore nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale di riferimento.
A tal fine è fissata una penale da € 50,00 a € 600,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito individuate rilevate dal Comune aderente all’A.Q.:
- caso in cui il fornitore si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- caso in cui il fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- caso in cui il fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- caso in cui il fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente;
- caso in cui il fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
- caso in cui il fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Comune di riferimento; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
CAPO IV – RISOLUZIONE, STIPULA, CONTROVERSIE.
Articolo 19
Risoluzione del Contratto tra Fornitore e Comune di riferimento
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione competente per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l’ Amministrazione competente potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, l’A.Q. si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b) in caso di subappalto;
c) applicazione di n. 6 penali;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio;
h) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
i) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.
Articolo 20 Risoluzione dell’Accordo Quadro
Nei seguenti casi la Stazione appaltante procederà ad avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione dell’Accordo Quadro nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione:
- nel caso in cui il Fornitore non rilasci la garanzia definitiva a favore di una o più Amministrazioni all’atto della conclusione di ogni singolo appalto specifico;
- nel caso in cui uno o più Comuni di riferimento non possa sottoscrivere l’accordo specifico per cause imputabili al fornitore o proceda alla risoluzione del contratto nei confronti di quest’ultimo nei casi previsti al precedente articolo 19.
Articolo 21
Divieto di subappalto e cessione del contratto
E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.
Articolo 22
Oneri ed obblighi diversi a carico del Fornitore
Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico del fornitore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:
a) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni;
b) mettere in atto, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, tutte le misure di sicurezza fisiche, organizzative e logiche prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati, compreso ma non limitato a quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003, o impartite dall’Amministrazione Comunale;
c) spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
d) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i;
e) predisporre di una sede organizzativa ed operativa situata nel territorio di uno dei Comuni dell’ATS 22 al fine di consentire adeguati contatti con l’utenza.
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell’offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con la propria organizzazione d’impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’esecutore uscente
Articolo 23
Stipula dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici
La stipula dell’Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall’art. 9 del Disciplinare di gara.
Nelle more della firma dell’Accordo Quadro, l’aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all’ATS n. XXII, all’esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara.
L’Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all’ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell’A.Q.
Articolo 24
Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Articolo 25 Spese contrattuali
Le spese inerenti e conseguenti il contratto di accordo quadro sono a carico del fornitore.
Articolo 26 Controversie
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ascoli Xxxxxx.
Articolo 27 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell’accordo quadro.