CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Foglio informativo
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
1 giugno 2011
(D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche – Deliberazione CICR del 04.03.03)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE S.p.A.
Sede legale: xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Sede amministrativa: xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Telefono: 000 00000
Fax: 000 0000000
Indirizzo telematico: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Codice ABI: 3043
Numero di iscrizione all’Albo delle banche
presso la Banca d’Italia: 5319
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Bancario Veneto Banca (iscritto all’Albo dei gruppi bancari
tenuto dalla Banca d’Italia con codice n. 5035.1)
Numero di iscrizione al Registro delle
imprese di Torino: 02751170016
Dati e qualifica soggetto incaricato all’offerta fuori sede:
nome e cognome
indirizzo
telefono
qualifica
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2010: di cui: | 353.866.382 |
Capitale sociale | 156.209.463 |
Riserve | 205.371.913 |
Azioni proprie | (34.415.919) |
Riserve da valutazioni | (3.321.989) |
Strumenti di capitale | 30.022.914 |
CHE COS’È IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Caratteristiche
Il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico con il quale si rilascia una garanzia senza che ci sia alcun carattere di accessorietà (caratteristica invece peculiare della fideiussione) rispetto all’obbligazione principale.
Con il rilascio di questa forma di garanzia il Garante garantisce la Banca sino alla concorrenza dell’importo massimo garantito stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca dal Debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura.
Principali rischi
Tra i principali rischi va tenuto presente:
- pagamento da parte del Garante di quanto dovuto dal Debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Non sono previste condizioni economiche applicabili al contratto autonomo di garanzia.
RECESSO E RECLAMI
RECESSO
Il Garante può recedere dal contratto autonomo di garanzia dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di trenta giorni calendariali.
Il Garante risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore principale in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza e/o in relazione ai rapporti esistenti al momento sopraindicato.
In espressa deroga a quanto sopra previsto, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il Debitore principale, il recesso del Garante ha effetto solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del Debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.
RECLAMI
I reclami vanno inviati all’Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx (Xxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx c/o Funzione Legale, fax n. 011/0000000, @mail xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo inerisce i servizi bancari, 90 giorni dal ricevimento se il reclamo inerisce i servizi di investimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i sopra citati termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), specificatamente per le controversie relative ai servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca/Intermediario.
- Ombudsman-Giurì Bancario (Via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma) presso il Conciliatore Bancario Finanziario ovvero alla Camera di Conciliazione presso la Consob istituita con Delibera Consob 16763/2008, specificatamente per le controversie relative ai servizi di investimento.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00/000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le modalità per avvalersi di tali servizi sono indicati negli appositi regolamenti i cui testi sono a disposizione della clientela presso tutte le Filiali di BIM.
LEGENDA
Garante | E’ la persona che sottoscrive il contratto autonomo di garanzia a favore della Banca |
Debitore principale | E’ la persona il cui adempimento viene garantito dal garante nei confronti della Banca |
Importo massimo garantito | E’ la somma complessiva (per capitale, interessi, spese) che il garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale. |
Reviviscenza della garanzia | Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. |
Solidarietà fra fideiussori | E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo. |
Regresso | E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca. |