BANDO RETTIFICATO
BANDO RETTIFICATO
COMUNE DI BUSCA - TERRITORIO DI VALMALA – GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIA VERIFICA SUSSISTENZA AVENTI DIRITTO ALL'USO CIVICO, PER CONCESSIONE DI TERRENI COMUNALI GRAVATI D'USO CIVICO.
Articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 s.m.i.. Regolamento comunale per esercizio uso civico di pascolo.
Bando – avviso pubblicato all’albo pretorio il 07/05/2020 prot. n. 0009011
Descrizione e caratteristiche concessione.
COMPRENSORIO “1 - UNO”
Concessione annuale - comprensorio 1 (UNO) | ||
euro | a base di gara €/ha | |
foglio 14 | ||
mappali | superficie catastale | |
ettari | canone annuale in euro | |
84 | 3,68 | 184 |
La superficie è da intendersi catastale, e senza dotazione di attrezzature.
Durata: concessione ANNUALE.
Importo concessorio complessivo: come sopra indicato.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento Comunale vigente ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° 20 del 12 febbraio 2020, il giorno GIOVEDI’ 18 del mese di MAGGIO anno 2020, presso la sede del Comune di Busca Via Cavour n. 28 Busca, c/o – Ufficio Tecnico, II° Piano, alle ore 14.00, si procederà alla gara in questione, previo esame delle manifestazioni di interesse all'uso civico, alle prelazioni o preferenze.
La concessione sarà stipulata applicando l'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001 s.m.i., in deroga ai patti agrari, e nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni professionali agricole.
L'utilizzazione ammessa è quella pascoliva, in considerazione del vincolo di destinazione dei terreni stessi.
L'utilizzo dei terreni, peraltro, è da intendersi ammesso compatibilmente con la natura dei terreni stessi così come risultanti di fatto, non assumendo il Comune alcun onere o impegno circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo dei terreni stessi. Il Comune, pertanto, non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale tale utilizzo.
La procedura viene espletata con le modalità predette, in considerazione della natura soggettiva che viene richiesta ai partecipanti (allevatori) in relazione alla natura dei terreni e alla volontà di mantenere in attività i terreni in relazione all’uso di pascolo.
Verifica aventi diritto all'uso civico di pascolo.
Si procederà alla verifica delle richieste di manifestazione d'interesse da parte di aventi diritto all'uso civico secondo il regolamento.
In tal caso, la presente procedura s'intende sospesa o revocata, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione nel sito web xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx.
Ove sorgano aventi diritto negli esercizi successivi, la concessione sarà suscettibile della conseguente riduzione, fino al recesso in tutto o in parte, senza che il concessionario possa avere diritto a indennizzi, corrispettivi o altro; al riguardo, in ordine a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001, si dà atto che il preavviso non sarà inferiore a sei mesi, e salvaguarderà l'intera annata agraria; pertanto l'indennità ivi prevista per le coltivazioni in corso non verrà attribuita.
Si richiama integralmente il relativo regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 19 febbraio 2014.
Verifica aventi diritto a prelazioni o preferenze.
Entro il termine previsto dal presente bando, gli aventi diritto a prelazioni e/o preferenze a' sensi di legge, ove già non vi abbiano rinunziato o non vi rinunzino, dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse.
Dato il vincolo d'uso civico, i richiedenti dovranno essere “allevatori”, e sottostare ai requisiti di cui al presente avviso.
Le prelazioni e le preferenze, nell'ordine, riguarderanno:
− i precedenti concessionari (prelazione agraria);
− aventi diritto ai sensi art. 6, comma 0 xxx, x. xxx. x. 000/0000 (xxxxxxx imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni);
− art. 22 legge n. 11/1971.
Nel caso degli aventi diritto alla prelazione agraria, la prelazione sarà disposta con riferimento al miglior prezzo per il Comune raggiunto in sede di gara o manifestazione di interesse.
L’aggiudicazione all'offerente sarà soggetta alla eventuale condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 228/2001, da parte del
concessionario uscente ed avverrà in base alle offerte economiche o manifestazioni di interesse pervenute.
Nel caso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del d. lgs. n. 228/2001, l'assegnazione avviene al canone BASE indicato nell'avviso pubblico; in caso di pluralità di richieste da parte di tali soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.
Nel caso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 11/1971, con riferimento al miglior prezzo offerto in gara, si riconosce la preferenza agli allevatori insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione; qualora vi sia pluralità di richieste, si procede alla concessione mediante sorteggio, sempre con riferimento al miglior prezzo offerto in sede di gara. Il sorteggio viene disposto in sede di gara, redigendo una graduatoria dei soggetti che poi potranno rinunciare alla preferenza, preso atto dell'importo del canone incrementato per effetto della gara.
Se alla gara partecipino soltanto soggetti titolari del diritto di prelazione (e non partecipino, quindi, terzi offerenti), si procederà all’aggiudicazione alla migliore offerta.
Se alla gara partecipino titolari del diritto di prelazione e terzi, e l’offerta migliore sia stata formulata dal titolare del diritto di prelazione, si aggiudicherà il singolo comprensorio a quest’ultimo, alle condizioni della sua offerta.
Ferme restando le prelazioni e preferenze di cui sopra, quando due o più concorrenti, presenti alla gara, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile e la migliore, si procederà come indicato dall’art. 77 del R.D. n. 23.5.1924 n. 827 1. Nel caso una delle offerte uguali e migliori sia presentata da un avente diritto alla prelazione, si procederà invece subito all’aggiudicazione a favore dell’avente diritto alla prelazione.
Il termine che verrà assegnato per l'esercizio della prelazione o preferenza sarà perentorio e a pena di decadenza.
Durata e caratteristiche della concessione.
Considerato che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritti nel contratto e nel capitolato allegati, sia per la durata sia per l’entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole, ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203.
1 Si riporta l’art. 77 citato: “Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l’ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell’art. 75 e all’ultimo comma dell’art. 76, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.”
Durata della monticazione e carico
Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare quando le condizioni di vegetazione siano idonee.
Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni.
Norme per la partecipazione
Possono partecipare alla procedura:
- A) le imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano bovini, ovini, caprini ed equini;
- B) le cooperative agricole che allevano bovini, ovini, caprini ed equini;
- C) le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente da soggetti di cui al punto A).
Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell’associazione di scopo dovrà essere almeno di anni uno, ovvero pari al periodo di concessione.
La documentazione dovrà essere costituita da più documenti
Allegato A (DICHIARAZIONE) come da modello, attestante il possesso dei requisiti e il possesso di condizioni di prelazione o preferenza e RELATIVI ALLEGATI;
Allegato B (OFFERTA ECONOMICA) come da modello, ovvero (per i giovani imprenditori agricoli) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rispetto al canone a base di gara.
Per quanto riguarda l'OFFERTA (Allegato B) o la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, esse andranno redatte in carta bollata, sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore, e dovranno
contenere, rispettivamente, l'indicazione in cifre e in lettere dell'offerta presentata (che non potrà essere al ribasso, ma superiore o almeno pari a quella a base di gara) o la manifestazione di interesse. In caso di discordanza, varrà l'offerta più favorevole per il Comune.
La documentazione di partecipazione alla gara e prescritta dal presente avviso, dovrà essere presentate alla stazione appaltante, mediante supporto informatico CD/chiavetta USB sul quale occorre salvare tutti i file inerenti la documentazione di gara, racchiuso all’interno di un plico sigillato.
La DOCUMENTAZIONE ALLEGATO A (dichiarazione) e allegati devono essere debitamente sottoscritti digitalmente o con firma autografa con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente e dovrà essere contenuta in apposita cartella informatica, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA COMPRENSORIO n. …”. La cartella o i file in PDF della documentazione amministrativa dovranno essere protetti da password. Tale password, dovrà essere contenuta in specifica busta, chiusa e sigillata, a sua volta contenuta nel plico generale contenente il supporto informatico, riportante la dicitura “password documentazione amministrativa”.
La DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO B (offerta o manifestazione di interesse) devrà essere debitamente sottoscritta digitalmente o con firma autografa con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente e dovrà essere contenuta in apposita cartella informatica, recante la dicitura “OFFERTA COMPRENSORIO n. …”. La cartella o i file in PDF della documentazione offerta o manifestazione di interesse dovranno essere protetti da password. Tale password, dovrà essere contenuta in specifica busta, chiusa e sigillata, a sua volta contenuta nel plico generale, contenente il supporto informatico, riportante la dicitura password “offerta comprensorio n.
…”.
Le due cartelle contenenti la documentazione di gara dovranno essere salvate su un supporto informatico CD/chiavetta USB comprendente la documentazione di gara e inserite in un PLICO CHIUSO, SIGILLATO O CONTROFIRMATO SUI LEMBI, recante la dicitura “CONCESSIONE TERRENI VALMALA – COMPRENSORIO N. …” All’interno del plico
dovranno essere contenute, oltre al CD/chiavetta USB, le due buste, contenenti le password rispettivamente delle cartelle informatiche riportanti la dicitura PASSWORD “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA COMPRENSORIO n. …” e PASSWORD “OFFERTA COMPRENSORIO n. …”.
Il plico dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12.00 del giorno 14 maggio 2020, a pena di decadenza.
L’Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.
Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide. Non sarà possibile presentare offerte sostitutive.
Si potrà procedere anche in caso di presentazione di una sola offerta o manifestazione di interesse valide.
In ordine alle cause di esclusione, si richiamano in via di analogia le indicazioni dell'ANAC e le norme del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come ulteriormente chiarite dalla giurisprudenza prevalente. In particolare, si procederà all'esclusione delle offerte presentate qualora sia riscontrata una delle fattispecie previste dall'art. 80 del codice (documenti e informazioni complementari – tassatività delle cause di esclusione) ovvero: in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice appalti, dal regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Criteri di individuazione del concessionario
Verrà stilata una graduatoria sulla base del miglior prezzo offerto che terrà conto dei criteri di prelazione e preferenza sopra indicati, e previsti dalla legge, come integrati dal presente avviso.
I partecipanti inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dall’aggiudicazione.
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione dei verbali da parte dell'Ente concedente e l’accertato mancato esercizio dei diritti di prelazione e preferenza prevalenti rispetto a quelli dell’aggiudicatario, oltre che dell’insussistenza di aventi diritto all’uso civico.
L’Ente Concedente inizierà le procedure connesse immediatamente.
Contratto
Entro 15 giorni dall’approvazione del verbale di gara e della scadenza dei termini per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione verrà predisposto apposito contratto.
Qualora l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
Analogamente si procede ove l'aggiudicatario, entro il termine assegnato con apposita nota, non produca la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti o per la stipula del contratto.
Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.
Canone di concessione
Il canone di concessione dovrà essere pagato a cura dell’aggiudicatario per il 1° anno alla firma del contratto entro 15 giorni dalla richiesta del concedente.
Deposito cauzionale
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l’affittuario dovrà produrre prima della stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari all’importo del canone annuale, sotto forma o di versamento presso la tesoreria dell’Ente concedente o di fideiussione bancaria o assicurativa, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente medesimo (senza che il beneficiario sia tenuto a provare l’inadempimento del debitore e senza poter opporre eccezioni relative all’inesistenza o all’inesigibilità del credito), che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la rinunzia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del terrreno stabilito dall’ente concedente.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.
Se il concessionario non dovesse versare il corrispettivo o le penalità previste dal capitolato e regolamento, oltre che dal contratto, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario (qualora il deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
Disposizioni finali
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al contratto, al capitolato, alle norme agrarie vigenti in materia, applicate in deroga ai sensi di legge, al regolamento sopra citato, alle disposizioni forestali e agricole regionali e nazionali.
La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale o in autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento della concessione, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dal concedente al concessionario.
In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatta salva l'indennità di cui all'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 228/2001 che si richiama per l'applicazione in via di analogia. Ovviamente ove sia stata salvaguardata l'annata agraria in corso, nulla spetterà.
Normativa a tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del reg. UE 2016/679 e del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della gara oggetto della presente procedura. Il Titolare del trattamento è il Comune di Busca, come meglio identificata in epigrafe, che si potrà contattare ai recapiti indicati. I dati sono trattati dal Titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comune di Busca si avvarrà come responsabili del trattamento e potranno inoltre essere comunicati a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara nonché ai soggetti che vi abbiano interesse ai sensi dell’art.53 D. Lgs. n. 50/2016, della Legge 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006, oltre che a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per tutta la durata dell’appalto.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di gara; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.
Si segnala che l’Ente proprietario è soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all’apertura delle buste contenenti le manifestazioni di interesse e offerte.
Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico sottoscritto.
Per tutte le informazioni relative è possibile rivolgersi agli Uffici dell’ Ente concedente - tel. 0000- 000000 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e-mail xxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx.
Busca, 20.04.2020 Il Responsabile del Servizio Patrimonio Moi Xxxxxxxx
(Documento firmato digitalmente)
SCHEMA CONTRATTO COMUNE DI BUSCA
Premesso che:
- il Comune di Busca di seguito denominato proprietà, in data ..……….. ha esperito …………
procedura di individuazione aventi diritto, per selezionare l’impresa agricola cui concedere in concessione i propri terreni ………………………………………. /ovvero ha individuato gli aventi diritto all'uso civico di pascolo;
1) l’impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo
……………………………………., di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria dei terreni, così come risulta da atto di assegnazione ;
L’anno ………. il giorno ……. del mese di ………., presso gli uffici del Comune (o altro Ente)
.……………., ubicati in ……………, via , n° …
TRA
il Comune (o altro Ente),– C. F. ………………, nella persona di …………………….
Dirigente/Funzionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento ,
………………….,
E
il Sig. ……………………….., in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
…………….. (C. F. ……………………..) con sede in ……………….., via n° ……
/dell’Associazione temporanea di scopo fra le imprese……………………………(C. F.
……………………..), che per la stipula del presente atto ha richiesto l’assistenza della
……………………………… …………….. ……………… ……………….. alla quale è associata e nella quale si riconosce:
(in alternativa):
- uso civista …
- non uso civista in quanto non avente diritto, ma assegnatario di terreno gravato d'uso civico da considerarsi “esuberante” ai sensi del vigente regolamento comunale;
stipulano quanto segue:
Art. 1 – (Oggetto del contratto – natura della concessione – possibilità di riduzione o recesso parziale o totale).
Il Comune di Busca concede in concessione all’impresa/uso civista …………………. (di seguito denominata concessionario), che accetta, i terreni riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha…………..., così identificati, su terreni gravati totalmente/parzialmente d'uso civico:
…
…
...
Il terreno si intende concesso a corpo secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale, sempre osservati e riconosciuti.
L’identificazione, la delimitazione dei confini si avvale anche dei dati e delle informazioni contenute nel Piano forestale territoriale della Regione Piemonte.
All’arredo degli eventuali fabbricati provvederà il concessionario a sua cura e spese.
Il concessionario è autorizzato ad esercitare nei terreni di cui al presente contratto anche le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario e nel rispetto dei vincoli e destinazioni d’uso.
Tali terreni sono concessi nelle condizioni in cui si trovano. Il riferimento al termine “pascoli”, è da intendersi come puramente relativo all'eventuale tale utilizzo dei terreni da parte del concessionario, ma il Comune non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale utilizzo in tal senso. La disciplina di tale attività viene peraltro prevista in capitolato e contratto, per mera esigenza di tutela del bene comunale.
Peraltro i terreni debbono essere utilizzati in relazione all'attività zootecnica aziendale. A tale scopo, viene richiesta la documentazione di cui all'art. 4 del capitolato.
Ove durante il periodo di concessione a non uso civisti pervengano richieste di uso civisti, esse saranno soddisfatte nei limiti del carico ammesso, e le concessioni a non usocivisti potranno essere suscettibili della conseguente riduzione, fino al recesso in tutto o in parte, senza che il concessionario possa avere diritto a indennizzi, corrispettivi o altro; al riguardo, in ordine a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001, si dà atto che il preavviso non sarà inferiore a sei mesi, e salvaguarderà l'intera annata agraria; pertanto l'indennità ivi prevista per le coltivazioni
in corso che vadano perdute non verrà attribuita.
Trova applicazione l’art. 6 del d. lgs. N. 228/2001 s.m.i
Art. 2 (Durata della concessione)
La durata della concessione decorre dall'aggiudicazione a termine di legge per una annata agraria. La concessione cesserà senza necessità di disdetta a tale termine, entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.
Art. 3 (Canone)
Il canone annuo, determinato in € .................... (in lettere €… ).
Art. 4 (Pagamento del canone)
Il canone dovrà essere pagato a cura dell’aggiudicatario per il 1° anno alla firma del contratto entro 15 giorni dalla richiesta del concedente.
In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l’interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre configura inadempienza contrattuale grave e comporta la risoluzione del contratto, ove l'ente proprietario si avvalga di tale facoltà.
Art. 5 (Garanzie)
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il concessionario ha effettuato il deposito cauzionale di € ……………….pari ad una annualità del canone di concessione mediante
………………………….. riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario senza eccezioni, e senza che il beneficiario sia tenuto a provare l’inadempimento del debitore, nonché senza poter opporre eccezioni relative all’inesistenza o all’inesigibilità del credito; la cauzione dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la rinunzia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del terreno stabilito dall’ente concedente.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.
Se il concessionario non dovesse versare il corrispettivo o le penalità previste dal capitolato e regolamento, oltre che dal contratto, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di
pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario (qualora il deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).
Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.
Art. 6 (Responsabilità)
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo dei terreni, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all’interno dei terreni di bestiame proveniente da terreni confinanti o limitrofi.
La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, i terreni non possano essere praticati per l’intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'utilizzo dei terreni venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria, o non sia possibile per qualunque altro motivo.
Il concessionario dichiara di aver stipulato polizza per responsabilità civile verso terzi come di seguito indicato: …………………………………….
Art. 7 (Obblighi delle parti)
Il concessionario deve provvedere al regolare pagamento del canone, rispettare quanto previsto dal capitolato e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.
E’ espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 8 (Decadenza della concessione)
Il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta la concessione qualora sia accertata la violazione dell’art. 7 e nel caso in cui il concessionario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal capitolato, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.
La concessione inoltre può venire meno in relazione a quanto indicato all'art. 1, e per ogni altra evenienza prevista dal capitolato, dal bando, dal regolamento comunale per utilizzo usi civici e pascoli.
In particolare, il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.
Le situazioni di morosità comporteranno, previa diffida, la decadenza dalla concessione.
Art. 9 (Capitolato)
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 10 (Norma di rinvio e risoluzione/recesso per annullamento)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessione di beni pubblici demaniali, in combinato disposto con art. 6 decreto legislativo 228/2001 s.m.i., e inoltre si richiama integralmente il capitolato, allegato al presente, nonché il regolamento comunale per l'esercizio del diritto di uso civico e utilizzo beni comunali. Le norme di tale regolamento si applicheranno come segue:
• ove il concessionario sia uso civista: applicazione di tutte le norme sull'uso civico;
• ove il concessionario non sia uso civista: applicazione parziale delle norme, come indicato dal regolamento stesso.
Inoltre, per quanto non specificatamente contenuto nel presente atto come integrato dagli altri documenti sopra richiamati, si fa riferimento alle norme agrarie vigenti in materia, applicate in deroga ai sensi di legge, al regolamento sopra citato, alle disposizioni forestali e agricole regionali e nazionali.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale o in autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento della concessione, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dal concedente al concessionario.
In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale
che extracontrattuale, fatta salva l'indennità di cui all'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 228/2001 che si richiama per l'applicazione in via di analogia. Ovviamente ove sia stata salvaguardata l'annata agraria in corso, nulla spetterà.
Art. 11 (Spese contrattuali)
Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate di Saluzzo.
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.
Luogo e data
Per il Comune: Sig. ……………………
Per il concessionario Sig. ……………………
Il concessionario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli della presente concessione:
1) Oggetto – natura della concessione – possibilità di riduzione o recesso parziale o totale 2) Durata;
3) Canone; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Decadenza; 9) Capitolato; 10) Norma di rinvio e risoluzione/recesso per annullamento.
IL CONCESSIONARIO
Il concessionario ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, approva espressamente i seguenti articoli della presente concessione:
1) Oggetto – natura della concessione – possibilità di riduzione o recesso parziale o totale 2) Durata;
3) Canone; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Decadenza; 9) Capitolato; 10) Norma di rinvio e risoluzione/recesso per annullamento.
IL CONCESSIONARIO
Si attesta che per la stipula del presente atto il concessionario e’ stato assistito dai Sigg……………………………………….e , nella loro qualità di
funzionari della ……………………………………………. di…………………. i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto richiamati dall’art. 6 del d. lgs. N. 228/2001, hanno, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali concessorie.
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig.
…………………………………………
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig.
…………………………………………
CAPITOLATO CONCESSIONE TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA INSISTENTI SU TERRENI DI USO CIVICO.
COMUNE di BUSCA
Territorio di VALMALA
Premessa
Il presente capitolato è parte integrante del contratto di concessione n. …… in data tra
(nome Ente proprietario)…………………………… e (nome imprenditore concessionario/uso civista)…..……………………. relativo ai terreni………………………..
………..………………………………….
Tali terreni sono concessi nelle condizioni in cui si trovano. Il riferimento al termine “pascoli”, è da intendersi come puramente relativo all'eventuale tale utilizzo dei terreni da parte del concessionario, ma il Comune non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale utilizzo in tal senso. La disciplina di tale attività viene peraltro prevista in capitolato, per mera esigenza di tutela del bene comunale.
Peraltro i terreni debbono essere utilizzati in relazione all'attività zootecnica aziendale. A tale scopo, viene richiesta la documentazione di cui all'art. 4.
Art. 1 (Individuazione e descrizione dei terreni – natura della concessione – possibilità di riduzione o recesso totale o parziale)
Il presente capitolato disciplina la concessione dei fondi ……………………. su terreni gravati d'uso civico del Comune di Busca nel territorio di Valmala, ubicata/e in località ……...…………….
, la cui consistenza è data da:
a) Xxxxxxx, nelle condizioni di fatto in cui si trovano, di ha ;
b) N° fabbricati dotati di impianti ed attrezzature, dettagliatamente elencati nello contratto e nel verbale di consegna.
Ove durante il periodo di concessione a non uso civisti pervengano richieste di uso civisti, esse saranno soddisfatte nei limiti del carico ammesso, e le concessioni a non usocivisti potranno essere suscettibili della conseguente riduzione, fino al recesso in tutto o in parte, senza che il concessionario possa avere diritto a indennizzi, corrispettivi o altro; al riguardo, in ordine a quanto
previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001, si dà atto che il preavviso non sarà inferiore a sei mesi, e salvaguarderà l'intera annata agraria; pertanto l'indennità ivi prevista per le coltivazioni in corso che vadano perdute non verrà attribuita.
Trova applicazione l’art. 6 del d. lgs. N. 228/2001 s.m.i
Art. 2 (Durata della monticazione e carico)
In caso di utilizzo a pascolo, il periodo di monticazione potrà iniziare quando le condizioni della vegetazione siano idonee, e dovrà avere la durata minima di giorni 70.
E’ comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale ovvero nel rispetto di altre disposizioni del soggetto competente.
Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.
Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni.
Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:
-1 vacca = 1 U.B.A.
-1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
-1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
-1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A
-1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
-1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
-1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
-1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
-1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A
L’età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e’ accertato all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.
Art. 3 (Tecnica di pascolo)
In caso di utilizzo a pascolo, tutta la superficie, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.
E’ espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli
immobili oggetto del presente atto.
Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)
Allo scopo di verificare l'utilizzo dei terreni per esigenze connesse con la propria attività agricola zootecnica, alla stipula della concessione ed alla sottoscrizione del presente capitolato, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà. In caso di utilizzo a pascolo, entro 10 giorni dall’inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l’elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.
Art. 5 (Verifiche e penalità)
L’Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.
Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.
E’ facoltà del Comune delegare a soggetti terzi il controllo dell’applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto Pac o del Piano di Sviluppo rurale.
Qualora i terreni non vengano caricati con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente non sia compreso nell’elenco del modello sanitario presentato, l’Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizioni emesse dall’autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.
Nel caso in cui il terreno non sia monticato, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone, e l’Ente proprietario potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni causati al pascolo dalla mancata monticazione, salvo che provi comunque l'utilizzo a fini zootecnici dei terreni.
Art. 6 (Consegna e riconsegna dei terreni)
All'inizio e alla scadenza della concessione l’Ente proprietario, in contraddittorio con l’affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dei terreni, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione dei terreni, dei fabbricati eventuali, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Alla scadenza della concessione, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale (fideiussione/contratto di garanzia assicurativo/bancario) sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.
Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione agraria a cura del personale dell’Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico).
L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.
Art. 7 (Manutenzioni)
Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna ai terreni e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, al cui riscontro si procederà anno per anno (comprendenti opere di pulizia, manutenzione, ripristino aree pascolive, sistemazione viabilità, sistemazione fruibilità sorgenti).
La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, o la non effettuazione dei miglioramenti, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni o il diverso termine fissato, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.
In tal caso il concessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del
concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in assegnazione e la loro migliore manutenzione ordinaria.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.
Art. 8 (Migliorie)
Fatti salvi gli obblighi in tal senso a carico del concessionario, l’ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire egli stesso opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di concessione, entro i limiti contrattualmente previsti. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d’alpeggio o zootecnica, potranno essere valutate riduzioni del canone, comunque mai eccedenti il 20%.
Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.
Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il concessionario, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l’obbligo del ripristino a proprie spese.
Art. 9 (Oneri generali a carico del concessionario)
Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).
Nello svolgimento delle attività è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.
Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.
Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all’affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.
Durante il periodo di concessione, l'assegnatario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.
Egli resterà l’unico responsabile di fronte ai terzi.
Art. 10 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dei terreni)
Nella conduzione dei terreni il concessionario deve osservare i seguenti impegni:
A) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività d’alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall’Autorità sanitaria;
B) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
C) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
D) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
E) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
F) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc.);
G) limitare la concimazione minerale entro i limiti stabiliti imposti dalla normativa di settore;
H) mantenere e gestire i terreni nel rispetto del piano di gestione predisposto d’intesa con la proprietà, secondo le disposizioni dell’azione –Sistemi pascolivi estensivi – delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 e successivi comunque vigenti;
I) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all’concessionario è fatto obbligo di:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo
di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
- pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;
Art. 11 (Oneri per la proprietà)
L'Ente proprietario concede i terreni nelle condizioni di fatto esistenti, senza alcun onere di miglioramento fondiario, manutenzione straordinaria, realizzazione opere di approvvigionamento idrico ed energetico.
Art. 12 (Divieti)
Durante il periodo di validità dell’affitto, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:
• utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
• asportare il letame dal pascolo;
• superare la soglia di legge con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell’eventuale fertilizzazione chimica;
• effettuare il pascolo vagante;
• effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
• pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
• circolare con veicoli non autorizzati;
• alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nei terreni.
Art. 13 (Responsabilità)
Il concessionario è ritenuto esclusivo e unico responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell’utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull’alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili.
Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
Art. 14 (Inadempienze e penalità)
Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l’inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.
Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.
Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell’Ente proprietario:
1) art. 2 durata della monticazione e carico:
- violazione periodo minimo di monticazione: € 15,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA
2) art. 10 oneri particolari per la gestione dei terreni:
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed i): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 300,00.
3) art. 12 contravvenzione ai divieti:
- € 200,00.
Busca, 20.04.2020 Il Responsabile del Servizio Patrimonio Moi Xxxxxxxx
(Documento firmato digitalmente)