ACCORDO
FORMAT CONTRATTUALE
ACCORDO
tra
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. con sede legale in Segrate - Aeroporto di Linate - iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, numero di iscrizione, Codice fiscale e partita IVA n. 00826040156, REA n. 472807, con Capitale Sociale di Euro 27.500.000,00.= interamente versato, rappresentata…………………………., agente in forza dei poteri conferiti, nel prosieguo denominata per brevità “S.E.A.”,
e
Denominazione Sociale Operatore sede in ………… iscritta al Registro delle Imprese di ….………. al n. … partita IVA – C.F.
………………… Capitale Sociale di Euro , rappresentata da
………………… agente in forza dei poteri a Lui conferiti, nel prosieguo denominato per brevità "Operatore", congiuntamente definite “le Parti”.
P R E M E S S O
- che S.E.A. ha istituito, realizzato e ha in gestione sino al 2043, in virtù della legge 18.4.1962 n. 194 e della conseguente convenzione 7.5.1962 n.191, novata dalla convenzione tra S.E.A. ed E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in data 4.9.2001 la (“Convenzione”), gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, che sono stati riconosciuti sistema aeroportuale privato (ai sensi degli artt. 694 e segg. C.N.);
- che S.E.A. ha effettuato una selezione per l'affidamento della gestione e organizzazione, non in esclusiva, dell'attività di somministrazione di bevande calde e fredde, snack, mediante distributori automatici presso gli Aeroporti di Linate e Malpensa.
- che con la presente scrittura le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti, relativamente alle attività svolte dall’Operatore presso gli scali e agli spazi a tal fine assegnati;
- che a tal fine l’Operatore dà atto di aver preso conoscenza delle leggi e della Convenzione sopra citate;
- che l’Operatore ha preso visione dei luoghi interessati dalla fornitura ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che derivano dall’attività aeroportuale, anche in relazione alla sua continuità;
- che l’Operatore dichiara altresì di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, attestazioni e/o certificazioni, attrezzature, richieste da leggi o regolamenti, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo, e si impegna ad adeguarle e a mantenerle per tutta la durata di quest’ultimo
- che l’Operatore è consapevole che, operando nel sedime aeroportuale, è obbligato al rispetto delle disposizioni emanate dalla Direzione Aeroportuale ENAC, dalla Dogana, dalla Pubblica Sicurezza e dalle altre Autorità competenti in conseguenza dell’attività svolta e come di seguito definita;
- l’Operatore dichiara di aver letto i documenti inerenti i requisiti e le prescrizioni, che un soggetto che opera in aeroporto è obbligato a
rispettare e, in particolare, la seguente documentazione adottata da
S.E.A. e scaricabile dal sito internet S.E.A., xxx.xxxxxxxxx.xx/x0x:
✓ “Regolamento di Scalo” Aeroporto di Milano Linate/Malpensa che disciplina, tra le altre, la procedura per il rilascio dei permessi di accesso all’aeroporto e alle altre previsioni applicabili all’attività esercitata;
✓ “Manuale Tecnico”, contenente procedure, indicazioni e vincoli relativi a interventi di progettazione, realizzazione e utilizzo di spazi in sedime aeroportuale;
✓ i principi espressi nella procedura relativa al “Sistema Integrato Gestione Ambientale e dell’Energia” applicato da SEA ai propri fornitori (“S.G.A.E.”);
✓ “Carta dei Servizi” S.E.A.;
✓ sistema “SEA LINK RETAIL” e relativo manuale di utilizzo, previo ottenimento di apposito codice di accesso da parte di S.E.A.;
✓ regolamento antincendio per la conduzione degli spazi assegnati da S.E.A.
Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.
***
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “Accordo”).
Art. 1) OGGETTO
1.1 S.E.A. consente all’Operatore di organizzare e gestire, nei limiti e alle condizioni previste nel presente accordo commerciale, non in esclusiva, negli Aeroporti di Linate e Malpensa T1 e T2, attività di somministrazione di bevande calde e fredde, snack, mediante distributori automatici di proprietà dell’Operatore destinati a dipendenti del Gruppo S.E.A., ad operatori aeroportuali ed al pubblico (di seguito l’“Attività”).
E’ previsto inoltre il posizionamento di vending per la vendita di dispositivi di protezione individuale (mascherine certificate chirurgiche o FFP2 oltre ad eventuale gel sanificante e/o guanti monouso), oltre che di vending per la vendita di sacchetti per il contenimento dei liquidi da trasportare a bordo aereo.
La suddetta Attività dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto nel presente contratto nonché nel Capitolato tecnico (Allegato A) e nell’offerta tecnico-qualitativa (Allegato B), che ne costituiscono parte integrante, pena l’applicazione della penale di cui all’ art. 22.
1.2. Al fine esclusivo e strettamente correlato allo svolgimento dell’Attività, S.E.A., previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna o di verbale di immissione nel possesso degli spazi, consente all’Operatore l’utilizzo dei seguenti spazi, come specificato negli elaborati grafici allegati al presente contratto (ALLEGATO C), ove posizionare:
n. 209 distributori ad uso dei dipendenti del Gruppo SEA ed operatori aeroportuali così suddivisi:
⮚ LINATE: n. 97
⮚ MALPENSA T1 e T2: n. 112
n. 112 distributori ad uso del pubblico così suddivisi
⮚ LINATE: n. 17
⮚ MALPENSA T1: n. 95
n. 7 vending per la vendita di dispositivi di protezione individuale così suddivisi:
⮚ LINATE: n. 2
⮚ MALPENSA T1: n. 5
n. 2 vending per la vendita di sacchetti per il contenimento dei liquidi da trasportare a bordo aereo così suddivisi:
⮚ LINATE: n. 1
⮚ MALPENSA T1: n. 1
1.3 Le Parti concordano che sono accessori agli spazi assegnati i servizi di cui al successivo Art. 3 “Corrispettivi e Obbligo comunicazione dati”.
1.4 Variazioni: SEA si riserva la facoltà di apportare variazioni alle attività oggetto dell’Accordo, sia in aumento che in diminuzione, nel limite del 15% di distributori automatici, senza che l’Operatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.
Eventuali variazioni in diminuzione oltre i limiti indicati, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, con riferimento alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità.
L’Operatore si impegna, in ogni caso, a comunicare preventivamente a SEA, per ottenere autorizzazione dalla stessa, l’eventuale rimozione di distributori automatici nonché a concordare preventivamente il posizionamento di ulteriori distributori automatici. Ogni intervento di rimozione/posizionamento verrà effettuato a cura e spese dell’Operatore.
Art. 2) DURATA - RICONSEGNA E PENALE PER RITARDO NELLA RICONSEGNA
2.1 Il presente Accordo avrà una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal primo giorno del mese di installazione di almeno un lotto pari a nr. 50 vending machines, che dovrà essere formalmente comunicata a SEA e che dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni consecutivi dalla data di consegna degli spazi da parte SEA.
Le successive vending machines dovranno essere installate entro e non oltre 5 giorni consecutivi dalla data di relativa consegna degli spazi da parte SEA.
Gli spazi su cui posizionare i distributori saranno messi a disposizione indicativamente a decorrere dalle seguenti date:
A decorrere dall’1.12.2021:
n. 97 vending per dipendenti/operatori a Linate
n. 112 vending per dipendenti/operatori a Xxxxxxxx X0-X0 n 1 vending per il pubblico a Linate
n. 43 vending per il pubblico e Malpensa T1 (di cui 19 legati al contratto con Xxxxxxxx e 24 a quello con IVS)
n. 2 vending per la vendita di dispositivi di protezione individuale a Linate
n. 5 vending per la vendita di dispositivi di protezione individuale a Malpensa T1
n. 1 vending per la vendita di sacchetti per il contenimento dei liquidi da trasportare a bordo aereo a Linate
n. 1 vending per la vendita di sacchetti per il contenimento dei liquidi da trasportare a bordo aereo a Malpensa T1
A decorrere dall’1.5.2022:
n 17 vending per il pubblico a Malpensa T1 A decorrere dall’1.6.2022:
n. 11 vending per il pubblico a Cargo City
Ulteriori 24 vending per il pubblico a Malpensa T1 e 11 a Linate verranno posizionati a decorrere dall’1.1.2024, mentre 5 distributori ubicati in area Taxi a Linate verranno posizionati a decorrere dall’ 1.1.2025.
2.2 Il presente Accordo non è soggetto a rinnovo tacito. L’eventuale inerzia delle Parti successivamente alla scadenza, non potrà essere in alcun modo considerata quale volontà di prorogare il termine di durata.
2.3 Alla scadenza del presente accordo, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso o di recesso, l’Operatore si impegna a riconsegnare gli spazi assegnati e i relativi impianti, a restituire immediatamente a S.E.A. i tesserini di riconoscimento per l’accesso al sedime aeroportuale rilasciati a nome dell’Operatore ai propri
dipendenti/collaboratori, sottoscrivendo il relativo verbale di riconsegna.
2.4. L’Operatore concede e riconosce a S.E.A. facoltà e, a tal fine, espressamente sin da ora autorizza S.E.A., decorsi 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data in cui gli spazi devono essere riconsegnati, a procedere allo sgombero e al ripristino degli stessi, nonché al ricovero in magazzini, anche a pagamento, delle cose, anche di terzi, trovate in loco, il tutto a spese e rischio dell’Operatore e, quindi, senza alcuna responsabilità in capo a S.E.A. per danni alle cose traslocate e detenzione delle stesse.
S.E.A. procederà al recupero delle spese sostenute a tal fine, addebitando all’Operatore i relativi costi, rivalendosi sulla Garanzia di cui al successivo art. 5 (se attiva) salvo, comunque, il suo diritto di agire per l’eventuale risarcimento del danno e, comunque, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi.
2.5 In caso di mancato rispetto del termine di scadenza e conseguentemente di mancata cessazione dell’attività negli spazi assegnati, e/o di mancata restituzione degli stessi, o nelle more del rilascio anche coattivo, saranno dovuti a S.E.A., a titolo di penale, i medesimi importi di cui al successivo Art.3, maggiorati dello 0,5% dell’importo annuo minimo garantito, per ogni giorno di ritardo, fino a che l’Operatore non riconsegni gli spazi, sottoscrivendo il relativo verbale e fatti salvi eccezionali accordi modificativi intercorsi tra le Parti.
2.6 L’Operatore, in ogni caso, autorizza sin d’ora SEA a effettuare sopralluoghi negli spazi assegnati, durante l’ultimo semestre di decorrenza del presente accordo, con terzi soggetti interessati al loro successivo ed eventuale affidamento.
Art. 3) CORRISPETTIVI E OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI
3.1 A fronte della facoltà di organizzare e gestire l’attività e dell’utilizzo dei correlati spazi, l’Operatore riconosce a S.E.A. quanto segue (tutti i corrispettivi si intendono, oltre IVA, se dovuta):
3.1.1 CORRISPETTIVI PER SPAZI
A) CORRISPETTIVO VARIABILE
Corrispettivo variabile, da applicare sul fatturato al netto dell’IVA per ciascun anno contrattuale e sino a scadenza come da “Schema di offerta economica presentata dall’Operatore” (Allegato D ) pari a:
1) Vending machine per la somministrazione di cibo e bevande per dipendenti gruppo SEA ed operatori aeroportuali pari a +IVA
2) Vending machine per la somministrazione di cibo e bevande per il pubblico pari a +IVA
3) Vending machines per la vendita di dispositivi di protezione individuale nonché di sacchetti per il contenimento dei liquidi pari al 22% +IVA.
B) MINIMO GARANTITO
In relazione al corrispettivo variabile indicato nel precedente punto A), l’Operatore si impegna a riconoscere a S.E.A. un minimo garantito complessivo, per il primo anno contrattuale, pari ad € ………………
+IVA , corrispondente al 50% del minimo garantito offerto di cui allo “Schema di offerta economica presentata dall’Operatore” (Allegato D). Per il secondo anno contrattuale, il minimo garantito sarà pari ad €
……………… +IVA , corrispondente al 100% del minimo garantito offerto di cui allo “Schema di offerta economica presentata dall’Operatore” (Allegato D).
A partire dalla terza annualità contrattuale il minimo garantito sarà pari
al 90% di quanto effettivamente corrisposto a SEA nell’anno contrattuale precedente e così anche per le successive annualità, fermo restando che in ogni caso non potrà mai risultare inferiore al minimo garantito della seconda annualità contrattuale.
Nel caso in cui l’Operatore venga immesso nel possesso degli Spazi, prima della formalizzazione del presente Accordo, S.E.A. procederà, comunque, alla fatturazione dei corrispettivi di cui sopra a fronte dell’occupazione provvisoria degli stessi.
I corrispettivi di cui al presente punto 3.1.1. tutti insieme definiti “Corrispettivi Spazi”.
3.1.2 CORRISPETTIVI PER SERVIZI
A) Servizi relativi a “spazi di uso comune”
I corrispettivi relativi ai servizi di illuminazione, pulizia e manutenzione degli “spazi di uso comune” sono compresi nei Corrispettivi Spazi.
B) Servizio di Riscaldamento e Condizionamento
I corrispettivi relativi ai servizi di riscaldamento e condizionamento, da considerarsi irrinunciabili, sono compresi nei Corrispettivi Spazi e verranno assicurati, da S.E.A. e/o da altra società incaricata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo gli standard di aeroporto.
C) Servizi Accessori e utenze
I corrispettivi relativi a tali servizi, quali i servizi di pulizia, manutenzione ordinaria ed eventuali utenze dei singoli Spazi concessi in uso all’Operatore, non sono compresi nei Corrispettivi Spazi.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’Operatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere ad approvvigionarsi presso un operatore di mercato autorizzato, fermo restando l’impegno dell’Operatore di inviare a
S.E.A. copia del contratto di fornitura di energia elettrica (o copia della prima fattura).
D) Servizi di Gestione Rifiuti
I corrispettivi relativi a tali servizi non sono compresi nei Corrispettivi Spazi e pertanto l’Operatore sarà tenuto a rimborsare a S.E.A., limitatamente agli Spazi in uso, gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati, comprensivi dei tributi comunali, e di ogni altro onere legato alla gestione dei rifiuti, movimentazione interna al sedime, trasporto e smaltimento.
In ogni caso, grava sull’Operatore ogni eventuale tributo e onere aggiuntivo relativo all’Attività oggetto del presente Accordo.
Eventuali servizi di sgombero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati, da effettuarsi con modalità differenti rispetto a quelle assicurate dall’Ente Territoriale competente verranno assicurati da
S.E.A. a spese dell’Operatore.
I corrispettivi di cui al presente punto 3.1.2 insieme con i Corrispettivi Xxxxx, i “Corrispettivi”.
3.2 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DATI
3.2.1 L’Operatore, dalla data di inizio attività, dovrà provvedere all’inserimento dei dati giornalieri relativi alle vendite effettuate nel sistema “SEA LINK RETAIL”.
Il rendiconto delle vendite effettuate dovrà riportare i seguenti dati:
- fatturato lordo IVA
- fatturato netto IVA
Le modalità di comunicazione dati, a scelta dell’Operatore, sono le seguenti:
- inserimento manuale sulla WEB application (attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso al sistema “SEA LINK RETAIL” fornite da S.E.A.). Cadenza settimanale, con inserimento entro le ore 11:00 del martedì successivo;
- trasferimento giornaliero via FTP di un file di dati (.csv) secondo il tracciato record stabilito da S.E.A.;
3.2.2 Fermo restando quanto sopra previsto, l’Operatore, inoltre, ai fini dell’applicazione del corrispettivo variabile di cui al punto 3.1.1.A, dovrà far pervenire a S.E.A., all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, entro il giorno 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento, il rendiconto delle vendite effettuate nel corso del mese precedente, riportante i seguenti dati suddivisi per Terminal e per singola posizione (OL)
- fatturato lordo IVA;
- fatturato netto IVA;
3.2.3 La reiterata violazione contestata per iscritto da S.E.A. per tre volte, anche non consecutive, nel corso della durata del presente Accordo degli obblighi di cui al presente punto 4.2 potrà essere causa di risoluzione del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
3.2.4 L’Operatore autorizza sin d’ora SEA a fornire i predetti dati di fatturato e di rendiconto delle vendite a terzi soggetti eventualmente interessati all’affidamento degli spazi assegnati a seguito della scadenza del presente accordo ai fini della formulazione dell’offerta economica
Art. 4) MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
4.1 Il minimo Garantito di ciascun anno contrattuale, come indicato al punto 3.1.1., lett. B), sarà versato a S.E.A. con cadenza quadrimestrale anticipata.
A partire dal secondo anno contrattuale, la prima rata di anticipo del minimo garantito sarà pari all’importo dell’ultima rata anticipata dell’anno contrattuale precedente; a seguito della determinazione del nuovo minimo garantito, l’importo della seconda rata anticipata conguaglierà, se necessario, quanto fatturato in anticipo con la prima rata.
4.2 S.E.A. si riserva di effettuare verifiche con le modalità previste all’Art. 17 “Audit”. A tale fine l’Operatore acconsente, sin da ora, tali attività di verifica.
4.3 Il conguaglio conseguente all’applicazione dei corrispettivi variabili di cui al punto A) sarà riconosciuto a S.E.A. nel corso di ogni mese successivo al quadrimestre di riferimento.
Al termine del secondo quadrimestre contrattuale, nonché al termine dell’anno contrattuale di riferimento, ove il totale di minimo garantito e di corrispettivo variabile versato fosse superiore a quanto effettivamente dovuto a S.E.A., verrà liquidato all’Operatore quanto percepito in eccedenza.
4.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 (trenta) giorni data fattura, sul c/c comunicato da S.E.A. L’Operatore valuterà, altresì, se predisporre l’addebito diretto (SEPA Direct Debit) su semplice richiesta S.E.A..
4.5 Le Parti concordano, e l’Operatore espressamente accetta, che nel caso di mancata riconsegna degli Spazi, per qualsivoglia motivo, oltre il termine di cessazione dell’Accordo, ivi espressamente incluso il
periodo di eventuale negoziazione di un nuovo accordo o di nuovi termini e condizioni economiche, SEA procederà, a fronte del perdurare dell’occupazione degli Spazi, alla fatturazione di tutti i corrispettivi previsti dal presente Accordo, salvo eventuale conguaglio a seguito di redazione di apposito verbale di riconsegna.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la fatturazione dei corrispettivi da parte di S.E.A., oltre la data di cessazione del presente Accordo, non potrà in alcun caso interpretarsi quale volontà di S.E.A. e/o delle Parti medesime di rinnovare tacitamente il presente Accordo. Conseguentemente, S.E.A. avrà il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie, giudiziali e non, per rientrare nel pieno possesso degli Spazi.
4.6 In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, tutte le fatture aventi a oggetto i corrispettivi generati dal contratto in essere saranno trasmesse da SEA all’Operatore tramite la piattaforma ministeriale SdI, in modalità elettronica e formato xml, al seguente indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) facente capo all’Operatore medesimo: [XXX].
Art. 5) GARANZIA
A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti verso
S.E.A. in virtù del presente Accordo nonché di altri contratti stipulati con S.E.A. e, comunque, inerenti l’attività svolta e/o i servizi e infrastrutture utilizzate negli aeroporti gestiti da S.E.A., l’Operatore, pena la risoluzione del presente Accordo, si impegna a fornire
contestualmente alla consegna degli Spazi, fideiussione bancaria a favore di S.E.A., per un importo pari a Euro (+IVA) (di seguito
la “Garanzia”) pari al minimo garantito offerto e come da schema di fideiussione allegato (Allegato E).
Detta fideiussione, escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e senza che il fideiussore possa opporre le eccezioni spettanti dal debitore principale in deroga all’art. 1945 cod. civ. o la scadenza dell’obbligazione principale ex art. 1957, secondo comma, cod. civ., dovrà essere rilasciata da banca operante sul territorio nazionale ai sensi del T. U. bancario, o da succursale di banca comunitaria o extracomunitaria, costituita ai sensi del T.U. bancario.
La stessa dovrà avere una durata estesa a 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza della convenzione e dovrà essere redatta secondo lo schema S.E.A.
La presentazione e la permanente validità della fideiussione per tutta la durata del presente Accordo è condizione perché lo stesso acquisti e mantenga nel tempo efficacia.
In caso di escussione della fideiussione l’Operatore, a pena di risoluzione del presente Accordo, dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 (quindici) giorni dall’escussione.
SEA ha la facoltà di chiedere di integrare il valore della fideiussione in proporzione all’eventuale aumento del minino garantito durante la vigenza del presente accordo, sulla base di quanto previsto all’art. 3.1.1 che precede.
Art. 6) RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi e con riferimento, tra l’altro a quanto previsto nel D. Lgs. 231/02 e successive modifiche, S.E.A., senza obbligo di costituzione in mora, potrà addebitare all’Operatore gli interessi nella misura del tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, così come indicato dall’Art. 5 del predetto decreto legislativo, maggiorato di 3,50 punti percentuali, dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
In caso di protratto mancato pagamento dei corrispettivi S.E.A. si riserva di risolvere il presente Accordo ex Art. 1456 c.c.
Art. 7) RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONI
7.1 – RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’Operatore è responsabile dei danni diretti e indiretti che dall'esercizio della propria attività o, comunque, dall'esecuzione del presente Accordo possano derivare a S.E.A. e/o a qualunque terzo e si impegna a tenere indenne e manlevare S.E.A. da qualunque richiesta conseguente.
L’Operatore esonera espressamente S.E.A. e i suoi dipendenti, salvo il caso di dolo o colpa grave, da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di altri soggetti operanti nell’aeroporto e/o di terzi, nonché per danni diretti o indiretti compresi quelli che potessero derivare da scarsità o mancanza di energia elettrica o da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi altro servizio che non sia di pertinenza S.E.A..
7.2 – ASSICURAZIONI
L’Operatore, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo e pena la risoluzione dello stesso, dovrà dimostrare, inviandone copia conforme all’originale a S.E.A., di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazioni avente, al momento della sottoscrizione del presente contratto, rating minimo B+ AmBest, o in alternativa A- Standard&Poors, o in alternativa A- Fitch, o in alternativa A3 Moody’s, adeguate polizze, regolate dalle norme di diritto italiano, per la copertura dei seguenti rischi:
a) “Responsabilità civile verso terzi’’ con massimale d’importo minimo di Euro 5.000.000,00 con estensione ai danni di interruzione di attività di terzi ed all’attività di installazione e manutenzione dei distributori;
b) “Ricorso Vicini’’, comprensivo dei danni da interruzione di attività, con massimale d’importo minimo di Euro 2.000.000,00
c) “Rischio locativo” in relazione agli spazi assegnati in cui si svolge l’attività oggetto del presente Accordo, con massimale pari al valore degli stessi. L’Operatore dichiara di essere consapevole che tale formula è utilizzata al solo fine di definire detta tipologia di polizza assicurativa, senza che in alcun modo essa possa attribuire valore locativo al presente accordo.
d) “RCO” a copertura dell’attività dei prestatori di lavoro, con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 e sottolimite di Euro 2.500.000,00 milioni per persona;
e) “RC da prodotto” a copertura dei danni derivanti da difetti del prodotto. Non essendo l’Appaltatore produttore o distributore di
prodotti a proprio marchio, dovrà essere data prova della validità di idonea polizza, per l’intera durata contrattuale;
f) “RC Smercio” per il contenuto e per rischi connessi all’alterazione dello stato originario del prodotto venduto.
S.E.A. riserva la possibilità di richiedere un incremento dei massimali delle coperture, fornendo all’Operatore motivazione per tale richiesta. Nelle polizze dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto di assicurazione, senza il preventivo consenso di S.E.A..
Con cadenza annuale, l’Operatore invierà a S.E.A. una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.
L’inadempimento a tali obblighi costituirà causa di risoluzione del presente Accordo.
La stipula della predetta assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell’Operatore a norma delle obbligazioni di cui al presente Accordo e delle leggi vigenti; l’Operatore, pertanto, risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti o non fossero coperti per qualsiasi motivo, tenendo indenne S.E.A. da eventuali richieste di terzi da ciò derivanti.
Art. 8) MANUTENZIONE
8.1 Con riferimento all’attività di manutenzione, troveranno applicazione le previsioni di cui al regolamento di Scalo, nonché tutte le altre previsioni di cui alla documentazione indicata in Premesse e accettata dall’Operatore.
Ne consegue che sono a cura e spese dell’Operatore gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione preventiva degli Spazi e degli impianti di propria competenza, e gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti eventualmente dallo stesso realizzate o relative a migliorie e modifiche dallo stesso richieste.
8.2 L’Operatore, per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a mantenere in buono stato di manutenzione, a verificare il funzionamento e garantire il corretto uso degli Spazi e relativi impianti di propria competenza.
8.3 S.E.A., ove rilevasse la mancata esecuzione da parte dell’Operatore di interventi di manutenzione posti a suo carico, decorsi 15 (quindici) giorni dalla segnalazione, eseguirà direttamente l’intervento, addebitando i relativi costi e rivalendosi, se necessario, sulla Garanzia.
8.4 Ove S.E.A. esegua interventi manutentivi all’interno dello spazio assegnato, l’Operatore, in quanto committente di tali interventi, dovrà assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza.
Art. 9) - MODIFICHE
9.1 Ove dovessero essere realizzate a cura di S.E.A., su richiesta dell’Operatore, opere eccedenti e/o di tipologia diversa rispetto allo standard previsto, i relativi oneri saranno addebitati all’Operatore.
9.2 Ogni miglioria o addizione ancorché autorizzata, alla scadenza del presente Accordo diverrà di proprietà di S.E.A., senza che da ciò possa derivare all’Operatore diritto a compenso alcuno salvo, comunque,
l’obbligo dell’Operatore, a richiesta di S.E.A., di riduzione degli Spazi in pristino stato.
Art. 10) IMPIANTI SERVIZI TECNOLOGICI E RELATIVA DISCIPLINA
10.1 É a carico dell’Operatore il pagamento di ogni onere relativo all’uso e alla conduzione degli impianti per la distribuzione interna di cablaggio elettrico, dati e fonia, eventualmente dedicati o dallo stesso installati previa autorizzazione di S.E.A..
10.2 E’ possibile richiedere a S.E.A. l’implementazione di nuove utenze sia elettriche che dati e fonia. Per queste ultime le modalità di effettuazione richiesta sono evidenziate nel sito S.E.A. al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/0000. Per scaricare il listino, la password può essere richiesta inviando e-mail a: xxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
10.3 Si precisa che, relativamente ai servizi telefonici e/o di telecomunicazione (dati e fonia richiesti a provider terzi) è a cura di
S.E.A. l’installazione e manutenzione degli impianti di collegamento (tratte interne all’aeroporto) tra i punti di consegna dell’ente erogatore competente (provider) e il punto d’ingresso e alimentazione dei singoli spazi concessi in uso.
A fronte di tali interventi saranno dovuti a S.E.A. i corrispettivi, di cui al “Listino Prezzi dei Servizi Tecnologici”, pubblicato sul sito internet
S.E.A. e consultabile previa richiesta di specifica password. Eventuali revisioni di tale documento verranno comunicate da S.E.A., che
riserva, tra l’altro, il diritto di applicare corrispettivi per eventuali ulteriori servizi resi su richiesta dell’Operatore.
Per la cessazione delle utenze richieste a S.E.A., l’Operatore dovrà obbligatoriamente comunicare disdetta nei termini previsti.
La fornitura di tali servizi accessori cesserà in ogni caso con la riconsegna dello spazio e la sottoscrizione del relativo verbale, salvo espressa diversa indicazione dell’Operatore.
10.4 L'Operatore non potrà installare apparecchiature a radiofrequenza operanti in qualsiasi ambito senza l'autorizzazione scritta di S.E.A. Qualora l'Operatore dovesse procedere con l'installazione delle suddette apparecchiature senza l'autorizzazione di S.E.A., quest'ultima avrà il diritto di adottare tutte le misure tecniche necessarie a far cessare le eventuali interferenze causate dai sopra citati apparecchi e, comunque, potrà risolvere di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nel caso in cui S.E.A. dovesse autorizzare l'installazione di tali apparecchiature, tutti gli oneri, anche economici, relativi alla verifica di compatibilità saranno sostenuti dall'Operatore.
Art. 11) - TRASFERIMENTI
Qualora, per sopravvenute ragioni di carattere contingente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esigenze sanitarie, manutenzione e ristrutturazione delle piste e/o dell’aerostazione o altre esigenze di ordine operativo), si rendesse necessario cambiare gli Spazi, con altri idonei nell’ambito dello stesso aeroporto o altra area
che potrebbe essere proposta in alternativa, l’Operatore si impegna a trasferirsi senza avanzare pretese di indennizzo o di rimborso spese. Le modalità e le condizioni relative al trasferimento saranno comunque concordate tra le parti secondo buona fede.
Art.12) – SAFETY, SECURITY, GESTIONE RIFIUTI E ACQUE
A) Sicurezza sul lavoro
12.1 Sono a carico dell’Operatore tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di ambiente, sicurezza e prevenzione e protezione incendi.
12.2 L’Operatore sarà l’unico responsabile sotto il profilo civile e penale, degli adempimenti stessi, esonerando S.E.A. da qualsiasi responsabilità.
12.3 L’Operatore si impegna, altresì, a consentire a S.E.A. l’accesso agli Spazi affinché quest’ultima possa verificare la corretta conduzione degli impianti ai fini del rispetto della normativa antincendio.
B) Gestione Rifiuti
12.4 Con riferimento alla gestione rifiuti, l’Operatore s’impegna a:
a) sgomberare i rifiuti, prodotti negli Spazi e a trasportare i rifiuti solidi urbani fino ai punti di raccolta individuati da S.E.A.;
b) conferire, secondo le indicazioni fornite da S.E.A., le frazioni differenziate di rifiuti solidi urbani prodotti (c.d. raccolta differenziata);
c) nel caso di eventuali necessità di servizi di sgombero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati, con modalità differenti rispetto a quelle assicurate dall’Ente Territoriale
competente, concordare con S.E.A. la gestione di tali rifiuti a fronte di corrispettivo da determinarsi di volta in volta.
12.5 È fatto divieto di abbandonare sul sedime aeroportuale ogni tipologia di rifiuto; eventuali necessari interventi di ripristino e rimozione di rifiuti abbandonati o normalizzazione di conferimenti impropri ascrivibili all’Operatore saranno effettuati da S.E.A. con oneri a carico dell’Operatore.
12.6 È fatto divieto di conferire nel ciclo di raccolta dei rifiuti di tipo urbano ogni altra tipologia di rifiuto/materiale.
12.7 La gestione dei rifiuti Speciali prodotti, ivi compreso il loro deposito temporaneo, è, ai sensi di legge, a totale carico gestionale ed amministrativo dell’Operatore;
È fatto assoluto divieto di conferire tale tipologia di rifiuto nelle dotazioni S.E.A. dedicate alla raccolta dei rifiuti o abbandonarli sul sedime aeroportuale.
Art. 13) PERSONALE
13.1 L’Operatore dichiara e garantisce la professionalità del personale impiegato per lo svolgimento dell’Attività.
L’Operatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione infortuni e assicurazioni sociali obbligatorie. S.E.A. dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità derivante dalla violazione di tali disposizioni.
13.2 L’Operatore organizzerà l’Attività gestendo in autonomia le proprie risorse. Il personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni da
questo impartite, restando esclusa l’instaurazione di alcun rapporto lavorativo tra S.E.A. e il personale dell’Operatore. L’Operatore resta responsabile verso S.E.A. e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio personale.
13.3 Sono a carico dell’Operatore tutte le incombenze e gli oneri relativi al rilascio delle tessere di accesso all’aeroporto per i propri dipendenti. A tale proposito l’Operatore dichiara di essere stato reso edotto del fatto che, secondo quanto stabilito dalle vigenti ordinanze in materia emanate da ENAC (DA locale), ai fini dell’ottenimento delle tessere che abilitano all’accesso alle aree aeroportuali, i richiedenti devono partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza tenuto da formatori abilitati.
L’elenco di tali formatori potrà essere richiesto a ENAC (DA locale). L’Operatore si impegna a restituire immediatamente a S.E.A. i tesserini di riconoscimento per l’accesso al sedime aeroportuale, rilasciati a nome dell’Operatore ai propri dipendenti/collaboratori alla scadenza del tesserino stesso o nei casi in cui vengano meno le circostanze che ne legittimavano il possesso e/o mantenimento (ad esempio, fallimento dell’Operatore, cambio di denominazione sociale, cessione di ramo d’azienda, ecc.), o a seguito di interruzione del rapporto di lavoro tra l’Operatore e il titolare del tesserino, o per altre cause che comunque non giustifichino più il possesso del tesserino da parte del titolare.
In relazione al S.G.A.E. e con particolare riferimento agli aspetti ambientali connessi allo svolgimento dell’attività in oggetto, l’Operatore si impegna a fornire adeguata formazione/informazione al
personale dallo stesso adibito all’esecuzione dell’attività oggetto del presente accordo commerciale.
13.4 Nel caso in cui l’attività dell’Operatore venga svolta a contatto con il pubblico viaggiante, tra cui passeggeri con disabilità o mobilità ridotta, lo stesso si impegna, a propria cura e spese, prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività, a sottoporre il personale impiegato ad adeguata formazione in materia di assistenza ai PRM, secondo quanto espressamente indicato dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 e dalla Circolare ENAC GEN 02 A. A tal fine l’Operatore manleva e tiene indenne SEA da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante e/o connessa al mancato e/o inadeguato rispetto di tali disposizioni, ivi espressamente incluso il versamento di eventuali importi posti a carico del gestore a titolo di sanzione e/o costi e spese derivanti dall’inadempimento del presente articolo.
Art. 14 OBBLIGHI ED ONERI DELL’OPERATORE
In aggiunta a quanto previsto nelle clausole del presente Accordo, nel Capitolato Tecnico e nell’allegato F Tabella “Costi e dati”, sono a carico dell’Operatore gli oneri ed obblighi di cui ai punti seguenti dei quali dichiara di aver tenuto conto nel formulare la sua offerta e che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o diminuzione di quanto pattuito.
L’Operatore dovrà attenersi all’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza delle attrezzature oltre che di somministrazione di bevande e alimenti nonché dei regolamenti
emanati dalle autorità competenti inerenti lo specifico ambito aeroportuale durante tutto il periodo di durata del contratto.
L’Operatore dovrà mantenere il possesso, per tutta la durata dell’accordo, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di cui all’oggetto, dichiarati in sede di gara. L’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto. L’Operatore dovrà fornire ed installare tutti i distributori automatici nei locali prestabiliti con le tempistiche operative concordate con SEA nonchè entro 60 giorni dalla fine delle operazioni di installazione un elenco dettagliato di tutti i distributori automatici forniti, distinto per sito e tipologia dei prodotti erogati.
L’Operatore dovrà garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati e delle zone circostanti, come richiamato nel Capitolato Tecnico all’art. 4) procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e i prodotti utilizzati nei distributori in conformità ai criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.
All’Operatore compete, inoltre, la pulizia ordinaria del locale ubicato in area Taxi, sia a Linate che a Malpensa, nel quale verranno posizionate le vending machines oltre alla pulizia delle vetrate interne ed esterne (la pulizia dei bagni adiacenti resta di competenza S.E.A). A carico dell’Operatore il posizionamento di tavolini e sedute all’interno dei locali in area Taxi di Linate e di Malpensa.
L’Operatore dovrà garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella erogazione degli stessi
L’Operatore dovrà utilizzare sia prodotti alimentari che non (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, sanità etichettatura, tracciabilità e riciclabilità;
L’Operatore dovrà usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
L’Operatore dovrà provvedere su richiesta di SEA allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
L’Operatore dovrà provvedere su richiesta di SEA allo spostamento temporaneo o definitivo di distributori per consentire l’esecuzione di lavori edili ed impiantistici da parte di SEA;
L’Operatore dovrà garantire in caso di mancato funzionamento dei distributori o in caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
Art. 15) ONERI SEA
S.E.A. si impegna a far erogare all’Operatore elettricità ed acqua secondo le necessità, purché i relativi allacciamenti siano disponibili e secondo le diverse caratteristiche presenti nei diversi luoghi di installazione.
A carico S.E.A il posizionamento dei portarifiuti e la rimozione dei rifiuti prodotti dagli utenti.
Art. 16) QUALITA' DEL PRODOTTO
L'Operatore garantisce il costante impegno ad assicurare l’elevato livello qualitativo delle derrate alimentari e bevande somministrate, che dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia.
E’ vietata ogni forma di riciclo dei prodotti.
Art. 17) AUDIT
17.1 S.E.A. potrà effettuare i controlli che riterrà più opportuni, tramite propri auditor, previo preavviso (7 giorni), per verificare la veridicità dei dati forniti in relazione all'Attività svolta in aeroporto e il completo rispetto di ogni clausola contrattuale. In particolare, gli auditor S.E.A., potranno esaminare gli Spazi assegnati e le relative attrezzature/impianti, ovvero prendere in visione e, a semplice richiesta, estrarre eventualmente copie di tutta la documentazione necessaria per il controllo degli adempimenti anche relativamente ai Corrispettivi, garantendone la riservatezza. Inoltre, gli auditor S.E.A. potranno accedere agli eventuali magazzini/depositi dell'Operatore siti in aeroporto, al fine di verificare le giacenze fisiche delle merci.
I controlli di cui al presente articolo potranno essere svolti anche dopo la scadenza o risoluzione/estinzione dell’Accordo, entro il termine di 1 (un) anno dalla scadenza o risoluzione/estinzione dell’Accordo stesso.
16.2 In caso di reiterato rifiuto da parte dell’Operatore di consentire l’espletamento degli accertamenti di carattere economico e amministrativo da parte di S.E.A., l’Accordo si risolverà di diritto, previa semplice comunicazione scritta da parte di S.E.A.
Art. 18) MODIFICHE ALLA STRUTTURA E COMPAGINE SOCIETARIA
18.1 Ogni significativa modifica alla struttura e/o alla compagine societaria dell’Operatore (quali fusione, scissione, trasferimento del controllo societario, ingresso di nuovi soci di controllo, modifiche alla forma giuridica) dovrà essere preventivamente comunicata a S.E.A. e sarà soggetta a consenso da parte di quest’ultima. In difetto, S.E.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo.
18.2 L’Operatore si obbliga altresì a comunicare a S.E.A., ai fini delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”), le variazioni dell’assetto societario e/o gestionale intervenute nel corso di durata del presente Accordo.
Art. 19) CESSIONE DELL’ACCORDO
19.1 L’eventuale cessione dell’Accordo da parte dell’Operatore alla propria società capogruppo o a società da questa controllate, si intenderà autorizzata, previa comunicazione a S.E.A., a condizione che il cessionario: i) assuma tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo, ii) fornisca la Garanzia di cui all’Art. 5.
19.2 Fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 18.1, è esclusa la cessione, totale o parziale, a titolo oneroso o gratuito del presente Accordo, salvo espressa autorizzazione scritta di S.E.A..
19.3 In assenza di quanto previsto dai precedenti punti 19.1 e 19.2,
S.E.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo.
Art. 20) MANCATA OPERATIVITÀ AEROPORTUALE
Qualora, per esigenze straordinarie e contingenti di S.E.A. (quali ad es. ristrutturazione, manutenzione delle piste e/o dell'aerostazione o altre esigenze di ordine operativo e/o gestionale di natura straordinaria) o a seguito di disposizioni delle Autorità e/o per cause di forza maggiore (quali ad es. cattive condizioni atmosferiche), venisse disposta la chiusura dell’aeroporto di Linate e/o di Malpensa, sospesa o preclusa l’operatività aeroportuale e da ciò derivasse l’impossibilità per l’Operatore di svolgere l’Attività, l’Operatore non potrà, in virtù di ciò, avanzare pretese di indennizzo e/o di rimborso spese o riduzione del corrispettivo, salvo la possibilità di concordare con S.E.A. la riparametrazione del corrispettivo sulla base dei giorni di effettiva operatività, ove tale periodo sia superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi e solo con riferimento ai Corrispettivi dovuti oltre tale periodo.
Art. 21) RISOLUZIONE E RECESSO
21.1 RISOLUZIONE
Il presente Accordo si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., oltre che nelle ipotesi già altrove indicate, anche nei casi di:
1) revoca in capo all’Operatore di autorizzazioni e/o licenze, necessarie allo svolgimento dell’Attività;
2) grave inadempimento alle disposizioni, norme e regolamenti richiamati in premesse (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, Regolamento di Scalo e Manuale Tecnico);
3) sopravvenienza a carico dell'Operatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa nonché mancata presentazione della certificazione attestante l'inesistenza di tali provvedimenti e/o procedimenti;
4) qualsiasi modifica dell’Attività o esecuzione di attività che esulano da quella del presente Accordo e non espressamente autorizzate da S.E.A.;
5) esecuzione di allestimenti e parti impiantistiche difformi dal progetto approvato da S.E.A.;
6) cessazione dell’esercizio dell’Attività;
7) violazioni ripetute e gravi delle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale e dell’Energia (S.G.A.E.).
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo per inadempimento dell’Operatore spetteranno a S.E.A., a titolo di penale, oltre ai corrispettivi già maturati, gli importi, così come contrattualmente previsti, per un periodo di sei mesi a partire dalla data di risoluzione. Qualora tale risoluzione si verifichi nei primi dodici mesi contrattuali,
S.E.A. avrà comunque diritto alla corresponsione dei corrispettivi previsti per un periodo minimo pari a dodici mesi.
In tutti i casi è fatto salvo il diritto di S.E.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
21.2 RECESSO
A) A S.E.A. è consentita la facoltà di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione e senza che l’Operatore possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno, nell'eventualità di:
⮚ revoca, anche parziale, o risoluzione della Convenzione ed eventuali sue modifiche;
⮚ obbligo per S.E.A. di destinare a diversa utilizzazione gli Spazi assegnati con il presente accordo, con impossibilità da parte della medesima di sostituirli con altri di analoga funzionalità;
⮚ sopravvenute ragioni di carattere contingente, legate agli obblighi che a S.E.A. derivano dalla Convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti Autorità.
Il recesso dal presente accordo da parte di S.E.A. comporterà l’obbligo per l’Operatore di restituire, entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell’evento, gli Spazi assegnati.
Art. 22) PENALI
22.1 In aggiunta a quanto previsto nelle clausole del presente Accordo, in caso di inosservanze degli obblighi contrattualmente assunti o di disposizioni espressamente comunicate o di ritardato adempimento alle obbligazioni, S.E.A. potrà, previa contestazione scritta, applicare all’Operatore una penale di Euro 500,00 per ogni violazione contestata e/o per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, anche mediante escussione della Garanzia prevista all’art. 5.
Le penali previste nel presente Accordo sono cumulabili. S.E.A. si riserva di applicarle per ogni singola violazione anche in caso di reiterazione della medesima inadempienza.
In tali casi S.E.A., comunque, si riserva di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi e di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.
Art. 23) ATTIVITA’ DI MARKETING E COMUNICAZIONE
Per quanto concerne il listino prezzi dei prodotti posti in vendita per i dipendenti del Gruppo SEA e per gli Operatori Aeroportuali si richiama quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico.
Il listino prezzi dei prodotti posti in vendita nelle vending machines per il pubblico non dovrà superare il livello medio applicato, per la stessa categoria, in analoghi luoghi di traffico nella città di Milano (ad es. Stazioni Ferroviarie, Metropolitane).
L’Operatore, se richiesto, si impegna a fornire a S.E.A. un’analisi di confronto tra i prezzi applicati e quelli di riferimento.
I prezzi dovranno essere esposti permanentemente al pubblico in maniera chiara, ben visibile e senza eccezioni.
La qualità del servizio erogato, oltre all’immagine del punto vendita, devono essere coerenti con il contesto internazionale in cui il punto vendita è collocato. Xxxxxx, quindi, essere accettate le principali carte di credito e di pagamento nazionali e internazionali. S.E.A. si riserva la facoltà di verificare gli standard qualitativi di servizio offerto tramite analisi ad hoc.
Sarà cura dell’Operatore provvedere al costante rifornimento dei distributori sui quali peraltro, dovrà comparire, ben leggibile, il
nominativo e recapito, anche telefonico, dell’Operatore quale unico responsabile degli eventuali disservizi causati delle apparecchiature.
Tutte le attività di comunicazione in aeroporto, incluse quelle relative ai singoli punti vendita, dovranno essere comunicate ed autorizzate con S.E.A..
L’Operatore dovrà preventivamente informare S.E.A. in merito a ogni eventuale attività pubblicitaria programmata all’interno del proprio punto vendita e nelle vetrine. Detta attività pubblicitaria dovrà essere legata all’attività oggetto del presente Accordo e ai prodotti commercializzati all’interno dello spazio.
L’Operatore si impegna, altresì, a comunicare preventivamente a
S.E.A. la tempistica di ulteriori attività promozionali legate, ad esempio, a particolari eventi/momenti.
S.E.A. si riserva la possibilità, in accordo con l’Operatore, di dare visibilità di tali eventi e promozione tramite i propri canali di comunicazione in aeroporto e on line (in tal caso esclusivamente su siti
S.E.A. e con espressa esclusione dei siti di social network quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter ecc.).
S.E.A. si riserva, inoltre, la possibilità di dare visibilità alla presenza del brand dell’Operatore all’interno della comunicazione commerciale dell’aeroporto (directory commerciali, siti internet, application mobile, digital signage) anche tramite l’utilizzo dei loghi sia nominativi che figurativi dell’Operatore. In particolare, l’Operatore, in qualità di titolare di tutti i diritti di sfruttamento del proprio marchio e logo, autorizza, sin d’ora, espressamente S.E.A. a utilizzare i propri marchi
(nominativi e figurativi) e/o i propri loghi, presenti negli aeroporti di Milano ai sensi del presente Accordo, mediante riproduzione degli stessi all’interno della comunicazione commerciale dell’aeroporto.
Art. 24) ORARIO
I distributori automatici dovranno essere operativi sette giorni su sette per tutto l’anno per 24 ore giornaliere.
Eventuali interruzioni del servizio devono essere segnalate al pubblico con le modalità concordate con S.E.A.
Art. 25) SEGNALETICA
25.1 Si richiama quanto previsto nel Manuale Tecnico, citato in premesse.
25.2 Le imposte sulla segnaletica, se dovute, saranno a carico dell’Operatore.
25.3 E’ vietato l’uso di vetrofanie e adesivi, salvo approvazione da parte di S.E.A.
25.4 L’Operatore acconsente a che S.E.A. utilizzi, a scopo di informativa al pubblico e di segnaletica di indirizzo, l’insegna del punto vendita, senza, peraltro, utilizzare il logo aziendale se non previa autorizzazione dell’Operatore stesso.
Art. 26) CODICE DI CONDOTTA
Nell’intento di perseguire e ottemperare al meglio ai principi che animano ogni iniziativa e attività che svolge, S.E.A. S.p.A. agisce nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Condotta adottato dalla stessa (di seguito il “Codice di Condotta”) e pubblicato sul sito
S.E.A. al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx- condotta, che si considerano anch'esse parte integrante del presente Accordo. Resta inteso, a tal proposito, che all’interno di detto Xxxxxx di Condotta, si intendono implicitamente ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), che S.E.A. fa propri nell’ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di “lotta alla criminalità organizzata”.
S.E.A. si impegna, pertanto, a collaborare solo ed esclusivamente con soggetti che risultino conformi ai requisiti di cui alla predetta normativa antimafia. A questo fine, ai sensi e per gli effetti del presente Accordo - (i) salvo che il soggetto terzo non sia già parte degli appositi elenchi istituiti presso ogni Prefettura dove sono listati i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (di seguito le “White List”, di cui all’art. 1, commi da 52 a 57, del D.lgs. 190/2012), ove applicabile; ovvero (ii) salvo che il soggetto terzo non risulti iscritto nella “Banca Dati Antimafia Nazionale” istituita presso il Ministero dell’Interno e che consente la consultazione diretta verificando in tempo reale la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa – il medesimo soggetto terzo dovrà agire in conformità con le disposizioni di cui alla normativa antimafia.
L’Operatore dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti,
somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’atto stesso.
Resta, in ogni caso, inteso tra le Parti che, qualora S.E.A. apprenda attraverso qualsiasi canale che l’Operatore agisca in difformità rispetto ai principi stabiliti dal Codice di Condotta e, pertanto, non risulti in regola con quanto disposto ai sensi della normativa antimafia, S.E.A. considererà tali circostanze quali gravi inadempimenti e, pertanto, avrà il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e senza il riconoscimento di alcun risarcimento nei confronti dell’Operatore.
Art. 27) - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI RESPOSANBILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE
L’Operatore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, il disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “Decreto”).
S.E.A. dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il “Modello 231”); (ii) di aver nominato un organismo di vigilanza (di seguito l’”OdV”) deputato a controllare l’osservanza ed effettiva attuazione del Modello
231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iii) di avere efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel
Modello 231 ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto Decreto.
L’Operatore prende atto dell'adozione da parte di S.E.A. del Modello 231, che sarà consultabile da parte dell’Operatore sul sito S.E.A. al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- organizzazione-gestione, impegnandosi sin da ora a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima S.E.A..
A tal fine l’Operatore si impegna a:
(i) segnalare direttamente all’OdV eventuali violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate da S.E.A. per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;
(ii) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da S.E.A. e/o da parte dell’OdV.
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore degli obblighi sopra previsti così come l’adozione da parte della medesima di comportamenti difformi a quanto stabilito nel Modello 231, S.E.A. avrà diritto di risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni, mediante lettera raccomandata A/R o pec contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
L’esercizio di tale diritto avverrà a danno dell’Operatore, addebitando a quest’ultimo tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico del medesimo Operatore la
responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza, nonché l’obbligazione di manlevare e tenere indenne S.E.A. per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
Art. 28) - RISERVATEZZA
Ciascuna Parte è obbligata a non comunicare in alcun modo a terzi i contenuti del presente Accordo e qualsiasi altra informazione appresa in occasione della conclusione dell’Accordo o della sua esecuzione, salvo che nella misura strettamente necessaria all’adempimento di disposizioni di legge e/o regolamentari, all’ottemperanza di ordini disposti da autorità giudiziarie.
Art. 29) – PRIVACY
Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 e ss. mm. (“Codice Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente Accordo e di adempiere a ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui tali rispettivi
trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Accordo e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente l’inserimento dei dati propri e del proprio personale nelle banche dati dell’altra Parte, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare tali dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite all’Accordo: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso;
(e) finalità statistiche e rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.
I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell’ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora
una delle Parti intenda trasferire i dati trattati in relazione al presente Accordo in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all’altra Parte.
A ciascuna Parte sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, consistenti nel diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge e di ricevere dall’altra Parte informazioni in merito all’esistenza del trattamento, nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.
Ciascuna Parte si impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell’inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.
Art. 30) - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 31) - SPESE E ONERI DI GESTIONE
Le spese e gli oneri derivanti dalla gestione del presente Accordo, ivi compresi quelli di natura tributaria, sono interamente a carico dell'Operatore.
Art. 32) - REGIME FISCALE
I corrispettivi dovuti sulla base del presente Accordo sono assoggettati a IVA, a norma del D.P.R.633/72 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 33) - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
L’Operatore si impegna a presentare, secondo le tempistiche previste dalla legge o concordate con S.E.A., certificati, autorizzazioni e permessi derivanti dalla documentazione indicata nelle premesse, nonché la documentazione necessaria all’acquisizione della certificazione ai fini antimafia (ex D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), ove applicabile.
Resta inteso che, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente Art. 33 da parte dell’Operatore, S.E.A. avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
Art. 34) - MISCELLANEA
34.1 Tutte le comunicazioni da farsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere predisposte per iscritto e inviate agli indirizzi delle Parti indicati a pagina 1 del presente Accordo.
34.2 L’Accordo può essere modificato o emendato esclusivamente mediante un atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
Art. 35) - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
Allegato A: Capitolato tecnico
Allegato B: Offerta tecnico/qualitativa presentata dall’Operatore
Allegato C: Planimetria degli Spazi concessi in uso
Allegato D: Schema di offerta economica presentata dall’Operatore Allegato E: Fideiussione
Allegato F: Tabella “Costi e dati”
S.E.A. S.p.A. | [L’Operatore] |
Ai sensi degli Artt. 1341-1342 c.c. l’Operatore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:
Art.2) Durata - Riconsegna e Penale per ritardo nella riconsegna; Art.3) Corrispettivi e Obbligo comunicazione dati; Art.4) Modalità di
Pagamento e Fatturazione; Art.5) Garanzia; Art.6) Ritardato pagamento; Art.7) Responsabilità per danni e Assicurazioni; Art. 9) Modifiche; Art. 11) Trasferimenti; Art. 12) Safety and Security; Art.13) Personale; Art.17) Audit; Art. 18) Modifiche alla struttura e compagine societaria; Art. 19) Cessione dell’Accordo; Art. 20) Mancata operatività aeroportuale; Art. 21) Risoluzione e Recesso; Art.
22) Penali; Art. 23) Attività di Marketing e Comunicazione; Art. 26) Codice di Condotta; Art. 27) Rispetto normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche; Art. 30) Foro competente; Art.33) Documentazione da presentare.
[L’Operatore]