CONVENZIONE DI SERVIZIO
CONVENZIONE DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CON GEOVEST S.R.L.
APPROVATA CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D’AMBITO N. 14 DEL 07/04/2016
SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premesse
Art. 2 Strumenti di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Art. 3 Oggetto della convenzione
Art. 4 Durata
Art. 5 Competenze dell‘Agenzia
Art. 6 Bacino territoriale di affidamento Art. 7 Obblighi e responsabilità del Gestore
Art. 8 Piano d’ambito per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani Art. 9 Piano annuale delle attività
Art. 10 Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 11 Dotazione del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani Art. 12 Gestione dei beni destinati all’esercizio del servizio
Art. 13 Trasferimento di personale Art. 14 Smaltimento e recupero
Art. 15 Livelli di qualità, interventi e organizzazione del servizio Art. 16 Varianti al Piano annuale delle attività
Art. 17 Adeguamento normativo
CAPO II CONTROLLO
Art. 18 Controllo da parte dell’Agenzia Art. 19 Comunicazione dati sul servizio Art. 20 Carta del servizio
CAPO III REGIME FISCALE
Art. 21 Imposte, tasse, canoni
CAPO IV ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE
Art. 22 Divieto di cessione o subaffidamento Art. 23 Restituzione dei beni strumentali
CAPO V GARANZIE, PENALI E CONTENZIOSO
Art. 24 Cauzione e coperture assicurative Art. 25 Penali
Art. 26 Sostituzione coercitiva: sostituzione provvisoria Art. 27 Comunicazione di modificazioni soggettive Art. 28 Cause di risoluzione della convenzione
Art. 29 Elezione di domicilio Art. 30 Foro Competente
L’anno 2016 (duemilaesedici), il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, presso la sede dell’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, Xxxxx Xxxx Xxxx 00, Xxxxxxx;
tra
1) l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, C.F. 91342750378, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx 00 (di seguito “Agenzia”), rappresentata dal Dr. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d’ambito n. 14 del 07 aprile 2016;
2) Geovest S.r.l., C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. MO 02816060368, con sede legale in Crevalcore (BO), Via dell’Oasi 373 (di seguito “Gestore”), rappresentata dal Dr. Xxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Gestore, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore;
PREMESSO
1. che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente), ha costituito a far data dall’1 gennaio 2012 l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, attribuendo ad essa le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e già esercitate dalle (soppresse) Autorità d’ambito territoriale di cui all’art. 30 della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), in attuazione della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), art. 2, comma 186-bis;
2. che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l.r. n. 23/2011, all’Agenzia partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. n. 152/2006 per l’intero territorio regionale, costituito quale ambito territoriale ottimale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima l.r. n. 23/2011;
3. che, nell’esercizio dei propri compiti di regolazione e organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’Agenzia procede all’affidamento dei servizi secondo le forme consentite dall’ordinamento giuridico vigente, stipulando con il soggetto affidatario apposita convenzione di servizio pubblico;
4. che, ai fini della definizione dei contenuti della convenzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’Agenzia elabora, nel rispetto della pianificazione regionale sovraordinata, un Piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo, secondo quanto previsto dall’art. 203, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006;
5. che ai sensi della l.r. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) le Autorità d’ambito di Modena e di Bologna, mediante provvedimenti tra loro coordinati, hanno individuato il bacino territoriale interprovinciale comprendente 11 Comuni, tra loro confinanti, coincidenti con l’area omogenea della pianura nord-occidentale, 8 dei quali in provincia di Bologna (Anzola dell’Xxxxxx, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Xxxxxxxx in Persiceto e X. Xxxxx Xxxxxxxxx) e 3 in provincia di Modena (Finale Xxxxxx, Nonantola e Ravarino), quale bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
6. che il bacino territoriale di cui al precedente punto 5. è attualmente gestito da Geovest S.r.l., società a totale partecipazione pubblica secondo il modello dell’in house providing, sulla base di convenzioni stipulate rispettivamente con l’Autorità d’ambito di Modena e con l’Autorità d’ambito di Bologna e destinate a cessare il 31 dicembre 2016 ai sensi delle convenzioni medesime;
7. che dall’1 gennaio 2012 l’Agenzia è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle (soppresse) Autorità d’ambito territoriale di cui alla l.r. n. 10/2008 e pertanto anche nelle convenzioni di servizio indicate al precedente punto 6.;
8. che con nota del 2 aprile 2013 a firma dei Sindaci degli 11 Comuni soci, la società Geovest ha trasmesso all’Agenzia il Progetto di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea della pianura nord-occidentale di competenza del gestore Geovest S.r.l. – individuazione del bacino territoriale, dando atto, ai fini di un nuovo affidamento, della volontà di costituire una società a partecipazione mista pubblica e privata per la gestione integrata del servizio rifiuti urbani nel territorio di riferimento, deliberata all’unanimità dall’Assemblea dei Comuni soci di Geovest nella seduta del 28 marzo 2013;
9. che, con deliberazioni n. 4 del 27.05.2013 e n. 4 del 03.06.2013 rispettivamente del Consiglio locale di Modena e del Consiglio locale di Bologna, l’Agenzia ha disposto di mantenere il bacino territoriale comprendente i Comuni dell’area omogenea della pianura nord-occidentale di cui al precedente punto 5. quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
10. che con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 15 del 5 giugno 2013 l’Agenzia ha approvato, in relazione al bacino territoriale individuato come al precedente punto 9., il Progetto presentato dai Comuni soci di Geovest per l’avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gara a doppio oggetto), nel rispetto dei principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato;
11. che i Comuni soci di Geovest S.r.l. hanno dichiarato la volontà di operare la trasformazione della società Geovest S.r.l. in società mista mediante le seguenti deliberazioni di Consiglio:
deliberazione C.C. Anzola dell’Xxxxxx n. 67 del 17.10.2013; deliberazione X.X. Xxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000; deliberazione X.X. Xxxxxxxxx xx Xxxx x. 00 xxx 00.00.0000; xxxxxxxxxxxxx X.X. Xxxxxx Xxxxxxxx n. 51 del 25.09.2013; deliberazione X.X. Xxxxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000; xxxxxxxxxxxxx X.X. Xxxxxx Xxxxxx n. 115 del 06.11.2013; deliberazione X.X. Xxxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000; deliberazione X.X. Xxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000; xxxxxxxxxxxxx X.X. Xxxx Xxxxxxxxx n. 40 del 11.07.2013; deliberazione X.X. X. Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000;
deliberazione X.X. X. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000;
12. che mediante le deliberazioni indicate al precedente punto 11. i Comuni soci di Geovest S.r.l. hanno disposto:
i) di approvare, quale parte integrante e sostanziale, il Progetto di riassetto societario ed organizzativo tramite parziale privatizzazione della società Geovest S.r.l. per un nuovo affidamento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e i relativi documenti allegati: Piano di sostenibilità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Statuto della costituenda società mista, Xxxxx parasociali tra soci pubblici e socio privato;
ii) di approvare l’aumento del 20% del capitale sociale di Geovest S.r.l., con rinunzia al diritto di opzione;
iii) di delegare il Comune di Crevalcore per lo svolgimento della procedura amministrativa di selezione ad evidenza pubblica in conformità al Progetto approvato, salve le competenze dell’Agenzia;
13. che con la suindicata deliberazione n. 74 del 30.09.2013 il Comune di Crevalcore ha preso atto delle deleghe ricevute dagli altri Comuni soci di Geovest
S.r.l. e ha dato mandato ai propri Uffici competenti per l’espletamento della procedura di gara “a doppio oggetto” per la selezione del socio privato della costituenda società mista;
14. che con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 43 del 29 luglio 2014 l’Agenzia ha preso atto della volontà deliberata dai Comuni soci di Geovest S.r.l., secondo gli specifici contenuti delle deliberazioni consiliari e dei documenti allegati di cui ai precedenti punti 11. e 12., per lo svolgimento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, mediante la cessione di una quota pari al 20% del capitale sociale, e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, secondo il modello organizzativo del Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato delineato dalle fonti comunitarie (Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, COM(2004) 327, 30.4.2004 e Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico- privati istituzionalizzati (PPPI) del 5.2.2008 in G.U.C.E. C 91/4 del 12.4.2008);
15. che con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 66 del 17 dicembre 2014 l’Agenzia ha approvato il Piano d’ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel bacino interprovinciale costituito dai territori dei Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Xxxxxx, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, S. Xxxxxxxx in Persiceto e S. Agata Bolognese (“bacino Geovest”), in conformità alla proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti adottata con deliberazione di Giunta n. 103 del 3 febbraio 2014;
16. che con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 67 del 17 dicembre 2014 l’Agenzia ha approvato i documenti, ivi indicati, relativi alla procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della società Geovest e per la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, organizzata secondo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale individuati attraverso la pianificazione d’ambito;
17. che con la medesima deliberazione del Consiglio d’ambito n. 67 del 17 dicembre 2014 l’Agenzia ha approvato altresì lo schema della convenzione di servizio per la gestione dei rifiuti urbani;
18. che con deliberazione di Giunta n. 135 del 19 dicembre 2014 il Comune di Crevalcore ha approvato la documentazione di gara e ha autorizzato l’avvio del procedimento per la selezione del socio privato di Geovest S.r.l. e per la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
19. che con determinazione n. 576 del 20 dicembre 2014 il Direttore dell’Area Amministrativa del Comune di Crevalcore ha avviato il procedimento per l’aggiudicazione della gara di cui al precedente punto 18., approvando il relativo bando;
20. che con deliberazione di Giunta n. 67 del 17 luglio 2015 il Comune di
Crevalcore ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Xxxxxxx Xxxxxxxxx Soc. Coop. a r.l. (Capogruppo mandataria), Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx di Comacchio (FE), Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a r.l. (Mandante), Xxx Xxxxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxx xx Xxxxx (XX) e X.X.XXX Servizi Ecologici S.r.l., Xxx Xxxxxxx Xxxx 000, 00000 Xxxxxxxxx, alle condizioni economiche e normative/contrattuali di cui rispettivamente all’offerta formulata e alla documentazione di gara;
21. che con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 52 del 10 novembre 2015, l’Agenzia ha approvato l’esito della procedura di gara di cui al punto 20 curata dal Comune di Crevalcore;
22. che, in esecuzione degli obiettivi ed alle condizioni della procedura di gara “a doppio oggetto” aggiudicata, con atto a rogito notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Ferrara in data 9 dicembre 2015, n. 46587/27050 di rep., registrato a Ferrara, il 14 dicembre 2015, al n. 7228, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna, è stata costituita tra la società “Xxxxxxx Xxxxxxxxx Soc. Coop. a r.l.”, il “Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a r.l.” e la società “X.X.XXX Servizi Ecologici S.r.l.", la società “SELVABELLA AMBIENTE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.” con sede a Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 000/0, con capitale sociale deliberato e sottoscritto di euro 576.975 (cinquecentosettantaseimilanovecentosettantacinque) e versato per euro 144.245 (centoquarantaquattromiladuecentoquarantacinque), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03502771201, R.E.A. numero BO-524402, al fine di coordinare le attività dei soci consorziati per la gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
23. che, in data 18 dicembre 2015, l’Assemblea della Società Geovest S.r.l, ex verbale repertorio n. 57230, raccolta n. 36437, ha deliberato in particolare:
i) di prendere atto dell’esito della procedura ristretta per la selezione del socio privato industriale di minoranza di Geovest S.r.l.;
ii) di trasferire la sede sociale dall’attuale indirizzo al nuovo indirizzo di xxx xxxx'Xxxx x. 000, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX), località Beni Comunali;
iii) di approvare lo schema di Regolamento di conferimento da far sottoscrivere al socio privato industriale;
iv) di adottare un nuovo testo di Xxxxxxx, portante capitale sociale di euro 725.000 (settecentoventicinquemila);
v) di aumentare il capitale sociale dall’attuale importo di euro 725.000 (settecentoventicinquemila) a euro 906.250
(novecentoseimiladuecentocinquanta) e, quindi, per euro 181.250
(centottantunomiladuecentocinquanta);
vi) di prendere atto che, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i soci pubblici hanno rinunciato al diritto di opzione loro spettante sul deliberando aumento di capitale e che pertanto il medesimo aumento può essere offerto ai terzi, previa applicazione di un sovrapprezzo di euro 1.978.625
(unmilionenovecentosettantottomilaseicentoventicinque);
vii) di esprimere, ai sensi dell’art. 6.2 dello Statuto, il gradimento relativamente all’ingresso del nuovo socio;
24. che, nella stessa seduta del 18 dicembre 2015, dando immediata esecuzione a quanto disposto dall’Assemblea, la Società “SELVABELLA AMBIENTE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.” ha sottoscritto e versato interamente il deliberato aumento di capitale, e precisamente l’importo complessivo di € 181.250 (centottantunomiladuecentocinquanta), unitamente all’interno sovrapprezzo di € 1.978.625 (unmilionenovecentosettantottomilaseicentoventicinque), mediante n. 9 (nove) assegni circolari non trasferibili, intestati alla società Geovest S.r.l.;
25. che, contestualmente a quanto sopra, l’Assemblea della società Geovest ha pertanto ed inoltre deliberato di modificare il testo dell’art. 5.1. dello Statuto sociale vigente, stabilendo che il capitale sociale è fissato in Euro 906.250 ed è diviso tra i Comuni (o Soci Pubblici) ed il Socio Privato individuato all’esito della procedura competitiva ad evidenza pubblica (con riguardo a quest’ultimo, nella misura del 20%), dando atto, in tal modo, della parziale privatizzazione di Geovest S.r.l.;
26. che deve considerarsi concluso il processo di parziale privatizzazione di Geovest S.r.l., con atto a rogito del Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 18 dicembre 2015, Repertorio n. 57230/Raccolta n. 36437, registrato a Imola il 24 dicembre 2015 al n. 3933, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna;
27. che, con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 13 del 7 aprile 2016, l’Agenzia ha approvato lo Schema tipo di Carta del servizio di gestione integrata rifiuti urbani per tutti i gestori attivi del territorio regionale;
28. che, con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 14 del 07 aprile 2016, l’Agenzia ha disposto l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei comuni di Anzola dell’Xxxxxx (Bo), Argelato (Bo), Calderara di Reno (Bo), Castel Maggiore (Bo), Crevalcore (Bo), Sala Bolognese (Bo), S.Xxxxxxxx in Persiceto (Bo), X. Xxxxx Xxxxxxxxx (Bo), Finale Xxxxxx (Mo), Nonantola (Mo), Ravarino (Mo) alla società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l., approvando la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 e art. 3-bis del d.l. n. 138/2011;
29. che, con la medesima deliberazione n. 14 del 07 aprile 2016, il Consiglio d’ambito dell’Agenzia ha approvato la presente Convenzione di servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposta secondo lo Schema già approvato con la suindicata deliberazione n. 67/2014, come integrato a seguito dell’individuazione del socio privato di Geovest S.r.l., unitamente ai seguenti allegati:
1) Disciplinare Tecnico;
2) Elenco beni strumentali allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
3) Polizza assicurativa RCT/RCO n. 60/130686466 stipulata da Geovest S.r.l. con UNIPOLSAI SPA Divisione La Fondiaria, agli atti di questa Agenzia al prot. n. 2132 del 29/03/2016;
4) originale fidejussione bancaria rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Cento attestante la costituzione del deposito cauzionale a favore dell’Atersir;
e ha conferito mandato al Direttore dell’Agenzia di provvedere alla stipula della medesima con la società mista Geovest S.r.l.;
30. che, con la deliberazione n. 14 del 07 aprile 2016, il Consiglio d’ambito dell’Agenzia ha dichiarato pertanto cessati anticipatamente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, gli effetti delle precedenti convenzioni di servizio sottoscritte dalle ex Autorità d’ambito di Bologna e di Modena rispettivamente in data 20/12/2004 e 22/12/2006;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Strumenti di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Sono strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:
a) il Piano d’ambito e relative integrazioni e variazioni;
b) la regolamentazione vigente di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
c) la Convenzione per la gestione integrata dei rifiuti urbani da stipularsi con il Gestore affidatario del servizio;
d) il Disciplinare tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
e) il Piano annuale delle attività, attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi del servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, nel rispetto della pianificazione d’ambito.
Art. 3
Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione regola i rapporti tra l’Agenzia e il Gestore affidatario in esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come definito nel presente articolo.
2. Il Gestore si obbliga ad erogare il servizio nel rispetto della presente convenzione nonché degli atti di pianificazione, regolazione e organizzazione indicati nel precedente art. 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato e regolato con la presente convenzione comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
a) spazzamento e lavaggio delle strade, piazze ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, prodotti all’interno del bacino territoriale di affidamento;
c) operazioni di avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Le Parti si danno atto che il servizio affidato non è comprensivo delle attività di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti, che il Gestore è comunque tenuto a garantire per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 14.
5. Il servizio oggetto della convenzione rappresenta servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della l . 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituisce attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
6. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
7. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
8. Ogni riferimento fatto alla “convenzione” dovrà intendersi rivolto al presente documento e agli atti di pianificazione, regolazione e organizzazione indicati nel precedente art. 2 che ne costituiscono parte integrante.
Art. 4 Durata
1. La durata dell’affidamento regolato con la presente convenzione è di 15 (quindici) anni, ai sensi dell’art. 203, c. 2, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata della convenzione, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nella presente convenzione, fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo Gestore. Nell’anno antecedente alla scadenza della convenzione l’Agenzia espleta le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 Competenze dell’Agenzia
1. Le determinazioni di competenza dell’Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione vengono adottate nel rispetto di quanto prescritto dalla l.r. n. 23/2011.
Art. 6
Bacino territoriale di affidamento
1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio affidato all’interno del bacino territoriale costituito dai Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Xxxxxx, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, X. Xxxxxxxx in Persiceto e X. Xxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 7
Obblighi e responsabilità del Gestore
1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d’arte le attività oggetto della presente convenzione, è responsabile del buon funzionamento del servizio e dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione, dal disciplinare tecnico e dagli altri atti indicati al precedente art. 2.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani affidati al medesimo o realizzati direttamente dal Gestore. Il Gestore si impegna ad adeguare tali beni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza.
3. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio di gestione dei rifiuti urbani e con i beni strumentali
all’esercizio del servizio medesimo affidati al Gestore.
4. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
5. Il Gestore assume l’impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l’obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
6. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle garanzie di carattere tecnico-operativo ed economico-finanziario in base alle quali ha ricevuto l’affidamento del servizio.
Art. 8
Piano d’ambito per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il Gestore accetta il programma degli interventi e il piano tecnico-economico- finanziario di cui al Piano d’ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani previsto dall’art. 13 della l.r. n. 23/2011 e al Piano annuale delle attività di cui al successivo art. 9. Il Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffa.
2. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
a) la tariffa, così come definita nel successivo art. 10;
b) il finanziamento diretto degli Enti locali;
c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dagli organi competenti dell’Agenzia.
3. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi e il piano economico finanziario sono determinati dal Piano d’ambito approvato dall'Agenzia con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 66 del 17 dicembre 2014. Il Piano d’ambito sopra menzionato ha validità sino alla scadenza della presente convenzione ai sensi del precedente art. 4 e sarà aggiornato nei casi in cui ciò fosse necessario per il rispetto di disposizioni di legge o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.
4. Il Piano d’Ambito fissa gli obiettivi di miglioramento del livello di erogazione del servizio, da conseguire con gradualità nel periodo di durata della convenzione.
Art. 9
Piano annuale delle attività
1. Il Piano annuale delle attività è un documento tecnico ed economico finanziario, attuativo del Piano d’ambito e del disciplinare tecnico, a contenuto eminentemente operativo, che articola anno per anno e per ciascun Comune il programma delle attività, degli interventi e degli investimenti indicato nel Piano d’ambito, definendo indicatori, standard, quantità previsionali e relativi costi sulla base dei prezzi unitari previsti nel Piano d’ambito.
2. Il Piano annuale delle attività è approvato dall’Agenzia nel rispetto degli obiettivi previsti dalle disposizioni di legge, dopo concertazione con il Gestore e con i Comuni del bacino servito.
Art. 10
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. I costi del servizio, in conformità al piano economico contenuto nel Piano annuale di cui al precedente art. 9 e approvato dall’Agenzia, sono coperti ai sensi della normativa vigente dagli importi dovuti a titolo di tassa comunale sui rifiuti urbani corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. I Comuni verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi nel piano economico finanziario approvato dall’Agenzia.
3. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all’aggiornamento e/o alla variazione del Piano d’ambito e/o del Piano annuale delle attività.
4. Così come previsto dalla disciplina legislativa vigente, i Comuni che realizzeranno sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico potranno prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa. La tariffa corrispettiva sarà applicata e riscossa dal Gestore del servizio dei rifiuti urbani.
5. Le Parti si danno atto che la tariffa corrispettiva di cui al precedente comma 4 sarà determinata dall’Agenzia, in applicazione dei criteri di calcolo che saranno riportati in apposito Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’Agenzia.
6. Le Parti si danno atto che la quota parte dei costi di funzionamento dell’Agenzia resta a carico della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e sarà versata direttamente dal Gestore all’Agenzia con cadenza annuale.
Art. 11
Dotazione del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per tutta la durata dell’affidamento del servizio e per lo svolgimento delle relative attività, il Gestore utilizza i beni, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali di cui sia legittimo proprietario nonché quelli di proprietà dei Comuni ad esso concessi in uso, così come risultanti dall’inventario riportato in allegato alla convenzione. L’inventario dovrà essere mantenuto aggiornato e trasmesso all’Agenzia con modalità e periodicità stabilita dalla stessa.
Art. 12
Gestione dei beni destinati all’esercizio del servizio
1. La gestione dei beni destinati all’esercizio del servizio di cui al precedente art. 11 non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Gestore ha già in disponibilità i beni di proprietà dei Comuni di cui al precedente art. 11, beni che quindi il Gestore accetta nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della stipula della convenzione e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i medesimi beni.
3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni concessi in uso durante lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e a causa di esse. Il Gestore, per l’intera durata della convenzione di affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
Art. 13 Trasferimento di personale
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il personale è già in servizio presso il Gestore, pertanto non si deve far luogo ad alcun trasferimento.
2. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 28, il Gestore si obbliga a consentire al trasferimento al nuovo Gestore del personale dipendente esclusivamente adibito al servizio oggetto della convenzione.
3. Al trasferimento di personale si applica l’art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dalla normativa regionale.
4. Il Gestore si impegna ad applicare ai propri dipendenti il vigente CCNL del settore dell’igiene ambientale.
Art. 14 Smaltimento e recupero
1. Il Gestore è obbligato a conferire le frazioni destinate a smaltimento presso gli impianti, regolarmente autorizzati, individuati dall’Agenzia nell’esercizio dei propri poteri di regolazione del servizio di smaltimento secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e dall’art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011.
2. Il Gestore si obbliga a conferire le frazioni destinate agli impianti individuati ai sensi del precedente comma 1 al prezzo regolato dall’Agenzia in applicazione dei criteri stabiliti dalla disciplina statale e regionale, da imputare alla tariffa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Il Gestore provvederà a conferire le frazioni destinate a recupero ai Consorzi di filiera o ai soggetti che presentano le migliori condizioni economiche individuati tramite procedure ad evidenza pubblica. I ricavi derivanti da tale conferimento vanno a beneficio della tariffa del servizio. Il Gestore si obbliga a fornire all’Agenzia i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti ai singoli impianti di recupero e i relativi corrispettivi riscossi, allegando i relativi contratti.
Art. 15
Livelli di qualità, interventi e organizzazione del servizio
1. Nel Piano d’ambito e nel disciplinare tecnico sono stabiliti gli interventi, l’organizzazione del servizio e gli standard di qualità che dovranno essere raggiunti nei tempi e secondo le modalità ivi previsti. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dall’art. 25 della presente convenzione e dal disciplinare tecnico.
Art. 16
Varianti al Piano annuale delle attività
1. Il Gestore può apportare varianti ai moduli organizzativi per l’erogazione del servizio, purché ciò non comporti variazioni tariffarie e/o degli standard di servizio.
2. Le varianti strutturali (es.: ristrutturazione batteria cassonetti stradali), del calendario delle raccolte domiciliari e degli orari di apertura delle stazioni ecologiche attrezzate (SEA) proposte dal Gestore, che non comportano variazioni
tariffarie e/o agli standard del servizio, con l’assenso del Comune interessato, sono previamente comunicate dal Gestore all’Agenzia.
3. Le varianti che comportano variazioni tariffarie e/o degli standard di servizio devono essere espressamente autorizzate dall’Agenzia.
Art. 17 Adeguamento normativo
1. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, verrà adeguato, d’accordo fra le Parti, il contenuto delle disposizioni di cui alla presente convenzione, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.
CAPO II CONTROLLO
Art. 18
Controllo da parte dell’Agenzia
1. L’Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti.
2. L’Agenzia si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare l’esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella convenzione.
3. L’Agenzia controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
a) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’ambito e dai documenti indicati al precedente art. 2;
b) valutare e monitorare l'andamento economico finanziario della gestione;
c) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d’ambito e dei documenti indicati al precedente art. 2.
4. Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a fornire gli elementi di rendicontazione richiesti dall’Agenzia nei tempi, nei modi e nei formati previsti dal disciplinare tecnico, dal Piano annuale delle attività e dal Piano d’ambito.
5. Il Gestore consente all’Agenzia, alla Regione e agli altri organismi competenti ai sensi di legge l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere e dotazioni attinenti il servizio oggetto della convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
6. Il Gestore presta all’Agenzia o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.
Art. 19 Comunicazione dati sul servizio
1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione degli interventi nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa e nel rispetto di quanto disposto dalla Regione ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 23/2011.
2. Il Gestore assume l’obbligo di cui al precedente comma 1, anche al fine di consentire alla Regione, in raccordo con le Autonomie locali, l’accesso alle informazioni e ai dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica per lo svolgimento delle proprie attribuzioni in materia di regolazione del servizio.
3. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili secondo le disaggregazioni richieste dall’Agenzia.
4. Nel disciplinare tecnico viene riportato il riepilogo delle comunicazioni che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'Agenzia, con la specifica delle relative frequenze, formati e modalità di trasmissione.
5. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste all'art. 25 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 28 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
Art. 20 Carta del servizio
1. Le Parti si danno atto che l’Agenzia, con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 13 del 7 aprile 2016, assicurando la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito ai sensi dell’art. 15, comma 4, della l.r.
n. 23/2011, ha approvato lo schema tipo della Carta del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard delle singole prestazioni di servizio nonché delle condizioni di tutela degli utenti, in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e alla normativa vigente in materia.
2. Il Gestore redige la Carta del servizio, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema tipo deliberato dall’Agenzia. Il Gestore sottopone la Carta adottata all’Agenzia per l’approvazione.
3. Le Parti concordano sull’opportunità di dare corso a periodiche verifiche della Carta del servizio adottata dal Gestore e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
4. Le eventuali modifiche della Carta del servizio adottata dal Gestore che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate con l'Agenzia.
CAPO III REGIME FISCALE
Art. 21 Imposte, tasse, canoni
1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
CAPO IV
ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE
Art. 22
Divieto di cessione o subaffidamento
1. E’ fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell’Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per l’esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed
economico-finanziari.
Art. 23
Restituzione dei beni strumentali
1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 28 tutti i beni strumentali al servizio concessi in uso dai Comuni al Gestore e quelli successivamente realizzati a spese dei Comuni e parimenti conferiti al Gestore devono essere restituiti gratuitamente ai Comuni in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
2. I beni strumentali finanziati tramite la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti saranno restituiti nella disponibilità dell’Agenzia che a tal fine prevederà nel bando di gara o comunque nella delibera di affidamento l’obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento al Gestore uscente del valore netto contabile residuo dei beni non ammortizzati. Il pagamento da parte del nuovo Gestore avrà luogo entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore uscente. Nei casi previsti dal presente comma i Comuni disporranno della proprietà dei beni ai sensi della normativa vigente.
3. Alla scadenza dell’affidamento il Gestore dovrà trasferire gratuitamente al Gestore subentrante la banca dati degli utenti del servizio.
CAPO V
GARANZIE, PENALI E CONTENZIOSO
Art. 24
Cauzione e coperture assicurative
1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di importo pari a € 370.000,00 (trecentosettantamila) mediante fideiussione prestata dalla Cassa di Risparmio di Cento con modalità "a prima richiesta". Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto in misura pari all’importo sopra indicato per tutto il periodo di validità della convenzione.
2. Da detta cauzione l’Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penali eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti e previsti nella convenzione e nel disciplinare tecnico.
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta dell’Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
4. Si prende atto che il Gestore ha stipulato presso UNIPOLSAI SPA Divisione La Fondiaria la polizza assicurativa RCT/RCO n. 60/130686466, per i seguenti massimali:
i) Responsabilità civile verso terzi (RCT):
euro 7.000.000,00 (settemilioni) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni ) per danni cose, anche se appartenenti a più persone;
ii) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di euro 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni infortunato.
Tale polizza viene allegata alla presente convenzione sotto il numero 3).
5. Il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia della polizza di cui sopra.
Art. 25 Penali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione o nel disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio ovvero in caso di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all’Agenzia o agli Enti locali associati, l’Agenzia stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, procederà all’addebito di penali commisurate alla gravità dell’inosservanza e al danno eventualmente subito dall’Agenzia o dagli Enti locali associati.
2. Al Gestore saranno applicate le penali previste dal disciplinare tecnico.
3. In caso di accertamento di inadempimenti, l’Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine con lettera raccomandata a/r e dopo aver valutato le eventuali osservazioni presentate dal Gestore entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della diffida, applica le penalità previste e provvede all’immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore ai sensi dell’art. 24 della presente convenzione.
4. E’ comunque fatta salva la possibilità dell’Agenzia di agire per ottenere il
risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito.
Art. 26
Sostituzione coercitiva: sostituzione provvisoria
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione del Gestore sarà preceduta dalla messa in mora con la quale l’Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuoverne le cause entro un termine proporzionato alla gravità.
Art. 27
Comunicazione di modificazioni soggettive
1. Al di fuori dei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare entro e non oltre 30 (trenta) giorni siffatte operazioni all’Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.
2. La mancata comunicazione delle modificazioni soggettive e il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di cui al precedente comma 1 costituiscono rispettivamente causa di risoluzione di diritto della convenzione.
Art. 28
Cause di risoluzione della convenzione
1. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l’Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.
3. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell’art.1456 del c.c.:
a) la cessione o il subaffidamento del servizio in violazione dell’art. 22;
b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all’art. 27;
c) il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di cui all’art. 27;
d) il mancato mantenimento del deposito cauzionale in misura pari ad € 370.000,00 (trecentosettantamila) per tutto il periodo di validità della convenzione.
4. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione;
c) il mancato pagamento della quota parte dei costi di funzionamento dell’Agenzia di cui al precedente art. 10, comma 6.
5. Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del c .c. l’Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un termine non inferiore a 15 ( quindici) giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto della convenzione.
6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
Art. 29 Elezione di domicilio
1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Crevalcore (BO), Via dell’Oasi 373.
Art. 30 Foro competente
1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dalla presente convenzione, o connessa alla stessa, è competente il Foro di Bologna.
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Ai sensi della vigente normativa la presente convenzione è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di acquisizione delle firme digitali avvenuta in presenza delle parti in data 16 giugno 2016.