SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato n. 3 al Disciplinare di Gara
GARA A PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA
CPV: 79111000-5 (SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA) CIG: 7566035997
CUP: F89E18000040008
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ACCORDO QUADRO TRA
Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx n. 26/a – 00184, e partita IVA n. 05950941004, nella persona del suo , dott. ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n.
, in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
− Lazio Innova intende affidare l’incarico per l’appalto dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica;
− il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG: 7566035997, CUP F89E18000040008) ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
− il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale –
Contratti Pubblici, n. del . .2018, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
“Servizio Contratti Pubblici” il . .2018 e sul sito informatico di Lazio Innova dal . .2018;
− la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di /100, con un’offerta economica avente ad oggetto un costo uomo a giornata complessivo offerto pari all’importo di Euro
, al netto dell’IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera “A” e che forma parte integrante del presente Accordo;
− le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati, che si allegano sub lettera “B”, e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “C”; entrambi formano parte integrante del presente Accordo.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 (Definizioni)
1.1 Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:
− “Accordo” o “Accordo Quadro” si intende il presente documento;
− “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente;
− “Allegati” si intendono gli allegati al presente Accordo:
• Offerta economica del Prestatore (Allegato “A”);
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (Allegato “B”);
• Offerta tecnica del Prestatore (Allegato “C”);
• tutti gli atti della procedura di gara.
Articolo 2
(Valore delle premesse e degli allegati)
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Offerta economica del Prestatore), l’Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati) e l’Allegato “C” (Offerta tecnica del Prestatore).
Articolo 3
(Oggetto e finalità dell’Accordo)
3.1 Forma oggetto del presente Accordo l’appalto dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica:
− nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2014-2020 e per la fase di completamento del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007-2013;
− in tema di diritto societario;
secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati e nell’Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
Articolo 4
(Norme regolatrici dell’appalto)
4.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
− dal presente Accordo;
− dalle prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
− da tutti gli allegati al Disciplinare di Xxxx;
− dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
− dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
− dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
− dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
− dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR);
− dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
− dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Articolo 5 (Condizioni di esecuzione)
5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario per l’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte.
Articolo 6
(Durata dell’appalto)
6.1 L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, come meglio precisato all’art. 4.1 del Disciplinare di Gara
Articolo 7 (Prezzo dell’appalto)
7.1 L’importo complessivo stimato annuale delle attività oggetto dell’appalto, è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa, sulla base della tariffa giornaliera onnicomprensiva offerta pari ad Euro
,00 ( /00).
7.2 Il prezzo si intende comprensivo di CPA nonché di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo.
7.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
7.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
7.6 L’ammontare massimo delle giornate uomo, nell’arco temporale di 24 mesi, sarà pari a (numero incrementale rispetto alle 285 giornate stimate), la cui distribuzione potrà subire variazioni quantitative nel rispetto dell’importo di aggiudicazione. Resta inteso che la suddetta stima assume un carattere previsionale non garantendo Lazio Innova S.p.A. l’assegnazione di servizi fino al massimale sopra indicato. Pertanto, il corrispettivo complessivo corrisposto sarà dato dal costo uomo a giornata moltiplicato per il numero di giornate effettivamente prestate.
7.7 I servizi specificamente commissionati al Fornitore potranno essere cofinanziati dai fondi del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2014-2020.
Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti)
8.1 I pagamenti dei servizi saranno disposti mensilmente, previa verifica delle prestazioni e delle giornate effettivamente rese.
8.2 Ciascuna fattura, contenente il riferimento al presente Accordo, il CIG n. 7566035997 ed il CUP n. F89E18000040008, dovrà essere inviata mediante posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
8.3 Il mandato di pagamento sarà esigibile mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data fattura fine mese. Il termine di 30 gg. per il pagamento della fattura sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
8.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.
8.5 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
8.6 Resta inteso che sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituzione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
9.1 Con riferimento al presente Accordo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
9.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nat
.
a il , C.F.
9.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
9.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
9.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
9.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 10 (Garanzia definitiva)
10.1 Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo il Prestatore ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, mediante
polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n. emessa da
in data pari ad euro
(10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
10.2 Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
Articolo 11 (Adeguamento del corrispettivo)
11.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Accordo.
Articolo 12 (Personale addetto ai servizi)
12.1 Le risorse componenti il Gruppo di Lavoro comunicate per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento, entro 10 giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva non saranno sostituibili se non a fronte di richiesta motivata da parte del Prestatore e a condizione che il profilo subentrante sia, a esclusivo giudizio di Lazio Innova, di livello professionale equivalente o superiore. È comunque richiesto un anticipo di n. 10 giorni lavorativi per dare il tempo a Lazio Innova di valutare le motivazioni della richiesta e il CV del subentrante. Lazio Xxxxxx potrà, inoltre, chiedere in ogni momento la sostituzione di una o più
risorse del Prestatore che, dalla ricezione della richiesta, avrà a disposizione n. 5 giorni lavorativi per presentare uno o più CV delle risorse in sostituzione.
12.2 Il Prestatore dovrà, altresì, indicare il nominativo del soggetto coordinatore delle attività che dovrà svolgere anche la funzione di Responsabile amministrativo e a cui il Direttore dell’esecuzione potrà rivolgersi per le eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione del servizio. Spetta a Lazio Innova la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
12.3 Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui al successivo art. 16.
Articolo 13
(Termini di erogazione dei servizi)
13.1 I servizi di cui all’art. 3 saranno erogati secondo i termini indicati all’art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Articolo 14 (Vigilanza)
14.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Accordo il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
14.2 Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’esecuzione verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull’efficienza del servizio.
14.3 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Articolo 15 (Inadempienze e Penali)
15.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi cui al paragrafo 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In caso di mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, dei termini di consegna su indicati, Lazio Innova applicherà una penale pari ad Euro 200,00, per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.
Le penali saranno irrogate con provvedimento di Lazio Innova immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dal Prestatore, sarà trattenuto da Lazio Innova in sede di
pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva.
15.2 Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 20% dell’importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente Accordo, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Xxxxxx ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
Articolo 16
(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
16.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
16.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
16.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
16.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
16.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
16.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
16.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Articolo 17
(Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex X.Xxx. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità)
17.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Xxxxxx potrà revocare l’Accordo. In tal caso Lazio Xxxxxx sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.
18.1 Il Prestatore si impegna:
Articolo 18 (Dichiarazioni di garanzia)
− a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente Accordo;
− ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
18.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
Articolo 19
(Efficacia dell’Accordo)
19.1 Il presente Accordo è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione. In ogni caso, l’Accordo è subordinato alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli relativi alla certificazione antimafia effettuati da Lazio Innova.
Articolo 20 (Riservatezza)
20.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo e anche successivamente, le Parti non faranno uso di
tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
20.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
20.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo.
Articolo 21
(Subappalto e divieto di cessione dell’Accordo)
21.1 Al Prestatore è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, nonché di cedere l’Accordo Quadro stipulato a terzi, pena la risoluzione dell’Accordo medesimo.
Articolo 22 (Domicilio legale)
22.1 A tutti gli effetti del presente Accordo, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
Articolo 23 (Recesso)
23.1 E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’Accordo in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.
23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
23.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Accordo sino alla data di recesso.
Articolo 24
(Risoluzione)
24.1 Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente Accordo, al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché all’offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, Lazio Innova potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente Accordo previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r. o PEC.
24.2 Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente Accordo si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore di Lazio Innova.
24.3 In ogni caso, il presente Accordo si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall’Accordo medesimo, anche per i seguenti motivi:
− applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
− grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
− sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
− concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.
Articolo 25
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
25.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
25.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 26 (Clausola risolutiva)
26.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
26.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Accordo qualora fossero accertati, successivamente alla stipula dell’Accordo medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
26.3 L’Accordo è condizionato in xxx xxxxxxxxxx xxx'xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.
26.4 In tali ipotesi l’Accordo si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Articolo 27
(Trattamento dei dati – consenso al trattamento)
27.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
27.2 In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
27.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/2003 è Lazio Innova. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
27.4 Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’ Accordo.
27.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
27.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
27.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
27.8 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
27.9 Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Accordo in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Poiché l’attività oggetto dell’Accordo comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.A., Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Accordo designa il Prestatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Accordo soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio
inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.
Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d’ora a sottoscrivere e che definirà l’oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
In ogni caso, nell’esecuzione del presente Accordo non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione dell’Accordo con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento dell’Accordo. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione dell’Accordo sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
Articolo 28 (Varie)
28.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell’Accordo rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
28.2 Accordo non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Accordo e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
28.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente Accordo, dovrà essere effettuata mediante pec all’indirizzo:
Per Lazio Innova: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Per il Prestatore:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Se a Lazio Innova:
xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx. Se al Prestatore:
Xxx /Xxxxxx
Xxxxxxxx 00 (Xxxx Xxxxxxxxxx)
Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto Roma,
Per Lazio Innova Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:
8. (Fatturazione e pagamenti); 14. (Vigilanza); 15. (Inadempienze); 16. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 18. (Dichiarazioni di garanzia); 19. (Efficacia dell’Accordo); 20. (Riservatezza); 23. (Recesso); 24. (Risoluzione); 25. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 26. (Clausola risolutiva); 27. (Trattamento dati - consenso al trattamento); 28. (Varie); 29 (Foro Competente)
Roma,
Per il Prestatore