CONTRATTO INTEGRATIVO
ALLEGATO 2
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO DELLA BIBLIOTECA” DI PROPRIETA’ REGIONALE SITO IN XXX XXXXXXXXX 00 XX XXXXXXXXX (XX) CUP H44E17000290002 - CIG 7878159E75
REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio f r a
la Regione del Veneto – Giunta Regionale, C.F. 80007580279, (di seguito denominata “Stazione Appaltante”) con sede in Venezia, c/o “Palazzo Balbi”, Dorsoduro n. 3901, rappresentata da , nato a
il e domiciliato per la carica in Venezia, c/o “Palazzo della Regione”, Xxxxxxxxxx x. 00, nella sua qualità di direttore della Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio, il quale agisce non in nome proprio, bensì in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della L.R.V. 54/2012.
e
il sig. , nato a , il ,
in qualità di dell’impresa
(di seguito denominata “Appaltatore”), con sede legale in , C.F./P.IVA.
, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del suddetto operatore economico potendo, in virtù della
sua carica di legale rappresentante, impegnare legalmente il medesimo con la sua firma.
Premesso che:
a) la Stazione Appaltante deve procedere alla realizzazione dei “Lavori di consolidamento strutturale dell’immobile denominato “Palazzo della Biblioteca” di proprietà regionale sito in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX)”;
b) con decreto del direttore della Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio n. 87 del 17 aprile 2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi;
c) il Comune di Monselice ha espresso il proprio parere preventivo favorevole al progetto con nota in data 25 gennaio 2019, acquisita al protocollo in data 30 gennaio 2019 al n. 40632;
d) l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha decretato la compatibilità delle opere proposte al proprio Piano Ambientale, giusta parere formulato dalla Commissione Tecnica del medesimo Ente in data 30 gennaio 2019 (nota del Commissario Straordinario dell’Ente prot. 1029/2019/0068 in data 4 febbraio 2019, acquisito al protocollo in data 5 febbraio 2019 al n. 49299);
e) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha autorizzato il predetto progetto, giusta nota acquisita agli atti della Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio al prot. n. 141355 in data 9 aprile 2019 ;
f) la Commissione Tecnica Decentrata di Padova (CTRD) ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 12 aprile 2109 e che il progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D.lgs. 50/2016, con atto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in contraddittorio con il progettista dell’opera data 16 aprile 2019. .
g) con il richiamato decreto del direttore della Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio n. 87 del 17 aprile 2019 è stata autorizzata l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori, preceduta da una indagine di mercato per la individuazione degli operatori da invitarsi, e successiva procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c) e 66 co. 1 del Codice, rivolta agli operatori economici abilitati ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia e dalle Condizioni Particolari di RdO e di Contratto, assumendo a riferimento il bando MePA di Consip S.p.A. “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”;
h) con decreto del direttore
n.
del
l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’operatore economico
che ha offerto, così come si evince dalla documentazione generata dal portale Xx.XX di Consip S.p.A. depositata agli atti d’ufficio, un ribasso del % ( percento) sull’importo posto a base di gara;
i) il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dal verbale del Responsabile del procedimento agli atti d’ufficio;
j) con la pubblicazione sul profilo del Committente, sezione “Amministrazione trasparente”, è stata resa pubblica l’aggiudicazione;
k) l’Appaltatore e il RUP hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;
l) l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante;
m) l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di RdO e di Contratto e nell’art. 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante;
n) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nelle Condizioni Particolari di RdO e di Contratto, e nei documenti ivi allegati, compreso il presente Contratto integrativo;
o) con il presente Contratto integrativo, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a all’Appaltatore, l’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori in epigrafe.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto integrativo, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse ed allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
a) Condizioni Particolari di RdO e di Contratto;
b) l’Offerta, come infra definita;
c) la polizza, richiamata nelle superiori premesse;
d) “Il Progetto Esecutivo”;
e) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel successivo articolo 9;
f) la garanzia definitiva di cui alle superiori premesse.
Le Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Contratto, che i documenti di cui al punto 1 che precede, integrano e sostituiscono, quando incompatibili, le clausole contrattuali riportate nelle “Condizioni Generali di Contratto” – al Bando
MePA di Consip S.p.A. "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
Art. 2 - Definizioni
Nell’ambito del presente Contratto s’intende per:
Appalto: l’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra definiti;
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..;
Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;
Direzione Lavori: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 101 co. 2 del Codice dei Contratti;
Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto;
Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’appalto;
Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori del presente Contratto, indicati nelle superiori premesse;
Progetto Esecutivo: Progetto Esecutivo dell’Intervento, posto a base di gara; Regolamento: il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente;
RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 3 – Oggetto
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei lavori qui di seguito individuati:
“Lavori di consolidamento strutturale dell’immobile denominato “Palazzo della Biblioteca” sito in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX)”.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al progetto posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o
Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.
Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo altresì di attenersi sia alle norme in materia di sicurezza che alle prescrizioni contenute nei relativi piani redatti ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm.ii.
Art. 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento
L’importo complessivo del contratto ammonta a € =, di cui €
per lavori e € 38.021,85= per oneri della sicurezza, più IVA di legge.
Il corrispettivo, stabilito a “misura” per l’esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.
L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa l’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Opera stessa.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà determinato in relazione alle lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del Codice, sarà dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) del valore stimato dell’appalto, la quale sarà pagata secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto, ferma restando la previa costituzione, da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria nelle misure stabilite dall’art. 35, co. 18, del Codice (pari all’importo dell’anticipazione concessa, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).
Art. 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali L’Appaltatore deve ultimare l’esecuzione dei lavori entro e non oltre 165 (centosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale riportata nel verbale di inizio lavori.
Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma determinerà l’applicazione della penale prevista all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La stessa penale si applica anche in tutti gli altri casi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le modalità ivi previste.
Art. 6 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi
Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte. A
tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, rifacimenti, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari
tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.
La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.
Art. 7 - Certificato di regolare esecuzione
Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori, dal direttore dei lavori e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di cui al precedente comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Trova applicazione la disciplina dell’articolo 237 del Regolamento nonché la previsione di cui all’art. 150 del Codice dei contratti.
Art. 8 - Subappalto
L’Appaltatore ha dichiarato
, così come dichiarato al Capo
D) del Documento di Gara Unico Europeo presentato in sede di gara.
Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9 - Cauzione definitiva. Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e a garanzia del saldo.
L’Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita, ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei
Contratti, mediante emessa
per l’importo garantito di € =. L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.
Art. 10 - Revisione prezzi
Ai sensi della vigente normativa non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi.
Art. 11 - Polizze assicurative
L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, apposita polizza assicurativa secondo le modalità ed importi indicati all’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, rubricato “Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore”.
Art. 12 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nazionale e territoriale, compresi gli eventuali adempimenti di accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 13 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la documentazione dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla L. n. 68/1999.
Art. 14 - Obblighi in materia di norme di sicurezza
L’Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii..
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.
Art. 16 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto
La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 17 - Risoluzione e recesso
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.
Qualora le comunicazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.
Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano dispo- ste, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 quinques della Legge n. 726/1982;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
k) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti;
nonché
l) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nei documenti di gara.
Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
d) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo che segue.
Art. 18 - Domicilio legale
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge l’Appaltatore si impegna ad eleggere domicilio presso l’Ufficio di direzione dei lavori che sarà comunicato alla Regione del Veneto e si impegna a mantenerlo per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresì a
comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché nei propri organi tecnici ed amministrativi.
Art. 19 - Costituzione in mora dell’Appaltatore
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.
Art. 20 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa. Sono tra l’altro a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 22 - Controversie e clausola arbitrale
L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario come previsto dall’art. 205 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al Foro del Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145. E’ in ogni caso esclusa la clausola arbitrale.
Art. 23 - Riservatezza e proprietà dei documenti
L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.
Art. 24 - Trattamento dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 25 - Proroghe
Ai sensi dell’art 107, comma 5 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 26 -Accesso agli atti
Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del D.lgs. 50 del 2016, sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa.
Art. 27 - Foro esclusivo
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.
Art. 28 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come soprarichiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 in quanto applicabile, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145 ss.mm.ii., e al D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.