REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA
BOZZA DI CONTRATTO CHE XXXX’ REDATTO NEI DETTAGLI ALL’ATTO DELLA STIPULA
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Cod. Prat. CIG
Rep. n° …..………. del ………………
Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura ristretta in ambito Unione Europea/WTO, per la provvista di :
( Xxxx’ indicato il materiale oggetto della fornitura )
L'anno duemila addì del mese di presso la Direzione degli Armamenti Terrestri – Via Marsala n.104 – 00000 Xxxx – che per brevità sarà in appresso chiamata Ente appaltante, codice fiscale n. 97154840587, innanzi a me Ufficiale Rogante ………………, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso sono presenti:
• il…………………..in nome e rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa (A.D.);
• il Sig. , nato a
il
in qualità di
Procuratore speciale della Soc. con sede legale in , giusta Procura Speciale n……. in data
………..legalizzata dal in data , che nel corso del
presente atto sarà semplicemente chiamata Società, (cod. fiscale n°
……………………………), come risulta dal Certificato della Camera di Commercio.
• Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di impegnare le parti, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno chiesto la stipulazione del presente atto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO CHE:
- il Ministero della Difesa, Direzione degli Armamenti Terrestri, con lettera d’invito n………del…………., ha diramato una procedura ristretta in ambito UE per la provvista di……………..per un importo complessivo di Euro……………
(XXX xxxxxxx);
− i risultati della gara sono riportati nel verbale di apertura offerte e aggiudicazione n………di rep in data……….e nel relativo Decreto di aggiudicazione definitiva in data ;
− come risulta dal sopracitato decreto, la fornitura è stata aggiudicata alla Società
…………….., che si è impegnata ad eseguirla alle condizioni riportate nella lettera d’invito e nel presente contratto, per l’importo totale di Euro
……………..……… (diconsi Euro ) esclusa I.V.A.(
22%) a carico dell’A.D.;
− la presente provvista sarà eseguita sotto l’osservanza:
a) della vigente normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006, DPR 207/2010 e/o D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento approvato con il D.P.R. 49/2013);
b) del nuovo Capitolato Generale d’Xxxxx per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa, approvato con D.P.R. n. 236 del 15.11.2012, registrato alla Corte dei Conti il 18.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.1.2013 – Serie Generale n.
5, che fa parte integrante del presente contratto senza che, peraltro, sia ad esso allegato, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e che la Società dichiara di accettare dopo averne preso piena conoscenza;
c) delle clausole del presente contratto e delle relative Condizioni Particolari Tecniche;
− le imposte di bollo e di registro e le spese di stampa inerenti al presente contratto sono a carico della Società;
− in caso di mancata approvazione, la Società avrà diritto al rimborso, senza interessi, delle spese contrattuali già sostenute;
− tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi in giorni solari;
− il presente contratto, mentre vincola fin d’ora la Società, obbligherà l’Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà definitivamente approvato, registrato e reso esecutivo nei modi di legge.
La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 1 - OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO
La Società………… con sede in si
obbliga di fornire alla Direzione degli Armamenti Terrestri ………………………….
L’importo complessivo della provvista è di Euro (diconsi Euro /00, di cui Euro………../00 per i costi propri della sicurezza) al netto dell’IVA.
Detto importo è fisso per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale e non soggetto a revisione prezzo. Esso è comprensivo degli oneri che la Società dovrà sostenere per gli adempimenti relativi alla “Clausola standard di codificazione Nato e codice a barre”, di cui all’art. 14 del presente contratto.
Ai sensi del disposto di cui agli artt. 272, comma 5, e 300, comma 2, del D.P.R.207/2010, Ente responsabile dell’esecuzione del contratto è l’U.T.T. di TORINO.
ART. 2 – CAUZIONE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 113, del D. Lgs. N.163/06, la Società ha presentato, a garanzia della esatta esecuzione del presente contratto, valida fidejussione rilasciata da fino alla concorrenza della somma di € corrispondente al 5% (cinque per cento), IVA esclusa, dell'importo della fornitura.
Tale fidejussione sarà svincolata al verificarsi delle condizioni poste dalla normativa vigente, dopo la scadenza del periodo di garanzia, salvo i casi di rivalsa e di confisca previsti dalle norme in materia di appalti pubblici.
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Il materiale in provvista dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche riportate nelle Condizioni tecniche allegate al presente contratto.
ART. 4 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
1. La Ditta dovrà mettere in atto un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.
L’A.D. si riserva la facoltà, di verificare l’applicazione del Sistema Qualità adottato dalla Ditta, attraverso un sistema di verifiche ispettive effettuate dai propri incaricati.
Ad integrazione del Manuale Qualità, la Ditta produrrà un Piano della Qualità che comprende tutte le necessarie prescrizioni aggiuntive legate alla commessa specifica. Tali prescrizioni aggiuntive devono comprendere in particolare:
• obiettivi qualità attesi;
• attività di verifiche tecniche, ispezioni e verifiche funzionali previste per il prodotto oggetto di fornitura;
• procedure e ispezioni particolari.
Tale piano sarà firmato per coordinamento e approvazione dal responsabile della Funzione della qualità della Ditta e notificato all'U.T.T. prima dell’inizio delle lavorazioni.
Resta inteso che il tempo intercorrente tra la ricezione da parte della Ditta dell’avvenuta approvazione del contratto e la ricezione da parte dell’U.T.T., del Piano Qualità è compreso nei tempi dell’esecuzione contrattuale.
La Ditta deve:
• su esplicita richiesta dell’A.D. mettere a disposizione un locale uso ufficio, comprese le necessarie attrezzature;
• garantire al personale dell’A.D. incaricato delle verifiche ispettive, per quanto attiene la fornitura oggetto del presente contratto, l’accesso alle infrastrutture ed alla documentazione propria e degli eventuali subfornitori;
• mettere a disposizione la strumentazione necessaria per le verifiche del materiale oggetto della fornitura.
Si intende che le verifiche sopracitate non esimono in alcun modo la Ditta dalle responsabilità che possono derivarle in caso di esito negativo del collaudo.
2. Subforniture
La Ditta deve accertarsi che presso i propri subfornitori sia istituito ed attuato un sistema della qualità adeguato alla natura delle subforniture. Per le subforniture che richiedano un sistema per la qualità, il piano della qualità della Ditta conterrà l’indicazione della norma prevista per il sistema qualità, la ragione sociale del subfornitore, l’indirizzo delle unità produttive interessate alla subfornitura e l’oggetto della subfornitura. Qualora sia richiesto al subfornitore il Piano della Qualità relativo alla subfornitura esso dovrà essere approvato dal Responsabile Qualità della Ditta assuntrice.
3. Dichiarazione di Conformità.
La Ditta presenterà al collaudo i materiali allegando una dichiarazione di conformità attestante che i materiali forniti sono stati costruiti, controllati e deliberati conformemente alle prescrizioni previste dalle specifiche
contrattuali e nel pieno rispetto delle norme cui si riferisce il sistema di qualità adottato.
Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere i seguenti dati:
• generalità della Ditta;
• estremi del contratto/ordine;
• elenco dei materiali (numero d’ordine/item, numero identificativo/disegno, denominazione/descrizione, quantità, numero degli imballi) a cui si riferisce la dichiarazione.
Tale dichiarazione potrà essere redatta, in alternativa, utilizzando il modello “Allegato A” al presente contratto. A richiesta dell’Amministrazione della Difesa dovranno essere prodotti i documenti aziendali atti a fornire la dimostrazione della conformità ai requisiti tecnici contrattuali.
In caso di subforniture, la Ditta contraente, si assumerà la responsabilità della subfornitura.
La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal rappresentante della Ditta che sarà all’uopo indicato nel Piano Qualità.
4. Assicurazione Governativa della Qualità.
Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette alla Assicurazione della Qualità Governativa.
Per quanto riguarda le subforniture, l’U.T.T. competente stabilirà per quali di esse sia necessario l’intervento presso il subfornitore dell’Assicurazione della Qualità Governativa.
Negli ordini per tali subforniture la Ditta garantirà all’Autorità Governativa competente l’accesso agli Stabilimenti del subfornitore ed alla documentazione, per quanto attiene alla subfornitura.
Per le subforniture realizzate all’estero, l’A.D. potrà eseguire le attività di Assicurazione della Qualità Governativa direttamente, oppure potrà delegare le proprie competenze, per i paesi NATO, in base allo STANAG 4107, oppure in base ad accordi bilaterali, qualora esistenti, per Paesi diversi da quelli NATO.
ART. 5 – TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO
Il materiale dovrà essere approntato al collaudo come riportato nella scheda tecnica allegata al presente contratto, di cui è parte integrante.
I termini di approntamento al collaudo decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, dell’avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.
La Ditta deve comunicare all’Ente Gestore la data in cui il materiale sarà pronto per il collaudo. Tale comunicazione, come pure tutte quelle soggette a termini, ai sensi del contratto, deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:
a) xxxxxxx, confermato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita contestualmente; in tal caso si prescinderà dalla data di ricezione della stessa;
b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno e dell’ora di ricezione da parte dell’Ente gestore.
Per le comunicazioni inoltrate in difformità da quanto precisato, farà fede il timbro dell’Ufficio ricevente dell’Ente Gestore. Qualora nelle comunicazioni venga indicata una data di approntamento posteriore a quella di cui sopra, tale data sarà considerata utile ai fini della determinazione dei termini di cui si tratta.
ART. 6 – COLLAUDO
Il collaudo del materiale verrà effettuato con le modalità riportate nelle condizioni tecniche e norme di collaudo allegate al presente contratto, presso la ditta, a cura di una commissione nominata dall’Amministrazione della Difesa.
Tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei collaudi saranno a carico della Ditta. La Ditta contraente dovrà fornire l’assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione del collaudo, nonché eventualmente i locali, il personale ed i mezzi necessari. L’A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante della ditta.
La Commissione di collaudo dovrà accertare, tra l’altro, l’esatta esecuzione degli obblighi posti a carico della Ditta dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, facendone esplicita menzione nel verbale.
Nel caso in cui la Commissione accerti l’inosservanza degli obblighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni di collaudo invitando la Ditta, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o fax, ad eseguire correttamente le attività richieste dalla clausola standard summenzionata.
Dal momento in cui la Ditta avrà ricevuto il citato invito, riprenderà a decorrere il termine previsto in contratto per l’approntamento al collaudo.
La Commissione di collaudo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni della Ditta contraente, propone all’Amministrazione, con apposito certificato, l’accettazione della fornitura sottoposta al collaudo ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.
Qualora la ditta contraente non concordi con l’esito del collaudo, entro 20 giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata o posta elettronica certificata con la quale è stato trasmesso il certificato, può inviare alla Commissione di collaudo controdeduzioni e documentazioni da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dalla ditta contraente, la Commissione di collaudo, entro 10 giorni dalla relativa ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L’Organo competente assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione alla ditta contraente. Tale atto potrà essere impugnato presso gli Organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui detto Xxxxxx competente decida il rifiuto della fornitura, questa, dovrà essere presentata ad un nuovo collaudo, in un tempo massimo non superiore alla somma della parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti in contratto per l’esecuzione e della metà dei termini stessi. Si precisa che, qualora la nuova presentazione al collaudo avvenga in un tempo superiore alla parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti per l’esecuzione, o tale parte non sussista, la Ditta sarà soggetta a penale ai sensi del successivo art.10.
Qualora il materiale non sia presentato al secondo collaudo entro il tempo massimo indicato al precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto, l’Amministrazione Difesa avrà facoltà di risolvere il contratto con la confisca della cauzione, essendo sufficiente, a tal fine, una semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
ARTICOLO 7 – CONSEGNA
Il materiale dovrà essere consegnato, a cura e spese della ditta, entro giorni 30, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della ditta stessa della comunicazione dell’esito favorevole dell’avvenuto collaudo, presso l’Ente riportato nella scheda tecnica allegata
ART. 8 – SUBFORNITURE
8.1 Nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell’A.D, potranno essere affidati in subfornitura lavorazioni di parti o approvvigionamenti di materiali che non rientrino nel normale ciclo produttivo del contraente, alle condizioni di seguito fissate:
a) il piano delle subforniture dovrà essere presentato non oltre 20 (venti) giorni dalla approvazione del contratto, in unica soluzione, motivando per ciascun particolare la necessità di ricorrere a subfornitori;
b) l'entità delle subforniture richiesto non potrà superare il 30% dell'ammontare del contratto stesso (dovrà quindi, per ogni particolare, essere indicata la relativa incidenza).
In caso di inosservanza di tale divieto sarà applicato quanto previsto dalla normativa vigente.
8.2 Resta inoltre stabilito quanto segue:
x. Xxxx da considerarsi subfornitrici le ditte cui vengono affidati lavorazioni o la fornitura di prodotti inerenti l’esecuzione della provvista, con esclusione dei fornitori di materie prime e di manufatti commerciali;
b. sulla Società ricade la responsabilità della scelta di subfornitori tecnicamente idonei in relazione ai manufatti da allestire;
c. la Società è tenuta a fornire alle ditte subfornitrici tutte le informazioni e
l'assistenza tecnica necessaria per l'avviamento, la condotta ed il controllo delle lavorazioni e, pertanto, ogni richiesta di subappalto dovrà essere
corredata da esplicita dichiarazione mediante la quale la Società stessa si rende pienamente garante e responsabile per quanto concerne:
− impiego delle materie prime prescritte;
− osservanza della documentazione tecnica ed impiego degli strumenti verificatori contrattuali;
− assistenza tecnica nello studio e nell'avviamento delle lavorazioni;
− collaudo dei prodotti finiti, che deve risultare in appositi certificati da consegnare all'Ente Gestore;
d. La Società deve accertarsi che presso i subfornitori sia istituito ed attuato un sistema per la qualità adeguato così come previsto dall'art. 4 del presente contratto.
8.3. Adempiuti gli incombenti di cui ai precedenti punti e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Difesa di effettuare preliminari accertamenti tecnici presso le ditte proposte, potrà essere concessa l’ autorizzazione provvisoria alla subfornitura, da rendersi definitiva dopo l'avvenuto collaudo favorevole di una eventuale campionatura a carico della Società la cui entità potrà essere stabilita di volta in volta dall'Ente Gestore.
8.4. Se nel corso della produzione venisse riscontrata la non idoneità della Ditta subfornitrice a produrre, secondo i requisiti richiesti, quanto ad essa affidato, l'A.D. potrà revocare l'autorizzazione alla subfornitura a completo danno della Società assuntrice del contratto, la quale non potrà in nessun caso addurre eventuali conseguenti ritardi nelle consegne come cause di forza maggiore per eventuali bonifici.
8.5. Qualora la Società richiedesse la collaborazione tecnica di personale dell'A.D., civile o militare, presso subfornitori non residenti nella sede dello Stabilimento della Società, le spese di missione sono a carico della Società stessa.
ARTICOLO 9 – GARANZIA
La Ditta garantisce il materiale oggetto del presente contratto per un periodo di garanzia indicato nella scheda tecnica allegata, dalla data di consegna dello stesso, obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze che si dovessero riscontrare, imputabili a difetti di qualsiasi natura, non rilevati all’atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o di cattivo impiego. Tali prestazioni saranno effettuate dalla Ditta nei modi e nei tempi stabiliti dalle condizioni tecniche, senza alcun onere aggiuntivo per l’A.D. La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.
ART. 10 - PENALITA’
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art.145 del D.P.R n.207/2010, le parti concordano che, in caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto per l’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penalità dello 0,1 (zerovirgolauno) per cento per ogni giorno di ritardo. Le penalità saranno applicate sul solo valore dei materiali interessati da ritardo, per un ammontare complessivo non superiore al 10% del valore dei materiali stessi.
Al fine di determinare se vi è ritardo nell’esecuzione del contratto, si farà riferimento al periodo complessivo, costituito dalla somma del termine stabilito per l’approntamento al collaudo e di quello stabilito per la consegna presso l’A.D. dei materiali collaudati positivamente. Per quanto riguarda l’attività di codificazione si farà riferimento al periodo complessivo costituito dalla somma di tutti i termini stabiliti nella clausola standard di codificazione e codice a barre.
L’eventuale domanda di disapplicazione delle penalità dovrà essere presentata, pena decadenza, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di applicazione della penale effettuata dall’A.D. con raccomandata A.R.o con posta elettronica certificata.
Detta domanda, in bollo, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenenti l’espressa riserva della loro presentazione, dovrà essere indirizzata, per le
decisioni di competenza, al Ministero della Difesa – Direzione degli Armamenti Terrestri, 9^ Divisione – tramite l’Ente responsabile per l’esecuzione del contratto, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.
ART 11 – PROROGHE
Si stabilisce che eventuali scioperi a carattere nazionale delle maestranze della Ditta, purché denunciati all’Ente Gestore entro un massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si darà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di fermo produzione causate dallo sciopero ed il numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di lavoro di categoria.
Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini contrattuali.
ART 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La Società emetterà fattura, o fatture, nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge in vigore per il materiale consegnato ed accettato al collaudo e provvederà ad inviarla alla D.A.T. - 10^ Divisione - in originale e tre copie, tramite l’Ente gestore. I conti di liquidazione saranno curati dall’Ente gestore.
In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante mandato diretto.
Qualora, al momento in cui si debba pagare il saldo del prezzo le operazioni relative alla codificazione non siano completate, sarà trattenuto, a titolo cautelativo, il 2% (due per cento) dell’importo complessivo contrattuale.
Stante l’esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nella Amministrazione della Difesa hanno complessa articolazione sul territorio, le parti, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 192/2012 e per le concorrenti necessità applicative indotte dal comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/4/2011
n. 123, convengono che il pagamento sarà eseguito, dopo l’assunzione in carico dei
materiali, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti da quello in cui si saranno realizzate tutte le seguenti condizioni:
1) accettazione al collaudo dei materiali;
2) avvenuto accertamento, da parte dell’ente ricevente, della regolare consegna dei materiali presso il luogo specificato in contratto o, comunque, anche successivamente indicato dall’Amministrazione della Difesa;
3) ricevimento da parte della 10^ Divisione (tramite l’Ente Gestore) della fattura regolarmente redatta, nonché di tutta la documentazione necessaria ad effettuare il pagamento.
In applicazione dell’art. 542 del D. Lgs. N.66/2010, qualora l’assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamento in conto del 90% previa ricezione della dichiarazione di ricevimento del consegnatario e successivo saldo del 10%.
Nel caso in cui il pagamento avvenga dopo la scadenza indicata al precedente capoverso, potranno essere chiesti gli interessi moratori.
Gli interessi in parola decorreranno dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le condizioni sopra indicate ; essi saranno corrisposti su presentazione di fattura e di idonea documentazione, dalla quale risulti la data in cui la somma oggetto del pagamento è stata accreditata alla Ditta.
Le parti concordano, infine, che oltre i precitati interessi maturati, l’Amministrazione Difesa non avrà alcun altro obbligo nei confronti della Ditta.
ART 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Amministrazione della Difesa effettuerà i pagamenti dovuti alla Ditta, in dipendenza del presente contratto, mediante accreditamento sul conto corrente n°
……………Codice intestato alla Ditta stessa.
La Ditta comunicherà ogni variazione nelle modalità di riscossione del suo credito. In assenza di tale comunicazione, l’A.D. non sarà responsabile dell’eventuale pagamento già disposto.
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
Inoltre, essa dichiara che il conto corrente IBAN sopraindicato è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Le generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sui predetti conti correnti sono i seguenti:……………………………………………………………….
Nei contratti sottoscritti dalla Ditta con i subappaltatori/subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge 136/2010.
Resta inteso che, ove le transazioni concernenti il presente contratto siano eseguite in modo difforme da quanto previsto dalla legge n. 136/2010, il contratto si intenderà risolto giusta il comma 9 bis dell’art.3.
Art. 14 - CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE
I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale che il Fornitore si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.
Si precisa che il Fornitore dovrà presentare ugualmente i dati sopra indicati, anche se gli stessi siano stati già forniti precedentemente, quindi codificati o siano in corso di fornitura a fronte di altri contratti.
A CODIFICAZIONE DEI MATERIALI
1 Operazioni Preliminari
Il Costruttore/Fornitore nazionale ed estero di articoli di rifornimento, subito dopo la firma del contratto, deve:
a) provvedere a richiedere, qualora ne fosse sprovvisto, l’assegnazione del Codice NATO (NCAGE), mediante domanda scritta da compilare su apposito modulo, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx, che dovrà essere spedita all’Organo Centrale di Codificazione (OCC) mediante: fax (00-00000000), e-mail (xxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxx.xx) o lettera (SEGREDIFESA - VI Reparto - 3° Ufficio, Xxx XX Xxxxxxxxx, 000/X, 00000 XXXX) ed inviata per conoscenza all’Ente Gestore del contratto (nel seguito E.G.);
b) effettuare la registrazione al Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) collegandosi via internet alla Home Page del sito della difesa (xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx), necessaria per le successive operazioni di codifica. Successivamente, ricevuta l’e-mail di conferma, sarà possibile effettuare l’interscambio dati, mediante l’accesso al SIAC Online oppure utilizzando la procedura stand alone SIAC Offline (scaricabile nella sezione Servizi/Procedura Offline).
2 SPLC (Spare Parts List for Codification) Preliminare
Il Fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’approvazione del contratto, dovrà inviare, preliminarmente , a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, all’E.G. la sottoelencata documentazione:
a) la lista SPLC preliminare consigliata di tutti i materiali in approvvigionamento e di quelli ritenuti di eventuale rifornimento, facenti parte dell’oggetto contrattuale, in copia cartacea, redatta con il programma SIAC, completa dei dati identificativi compreso il NUC se conosciuto; si precisa che nella schermata iniziale della procedura SIAC devono essere inseriti i seguenti dati:
1. Xxxxxx XXXXXXX dell’Ente Appaltante (Gestore Amministrativo): 900024
2. Codice CEODIFE dell’Ente Gestore Contrattuale che è per: UTT TORINO 900113.
b) il “breakdown logistico” completo del Sistema in approvvigionamento (scomposizione del sistema in assiemi, sottoassiemi e item singoli);
c) i dati sulla gestione in sicurezza in copia cartacea (qualora trattasi di materiale pericoloso da trattare con particolare cura) secondo quanto specificato al punto ”B2, B3 note in chiaro/sicurezza”.
Successivamente qualora necessario, visti i documenti sopra indicati, su richiesta dell’E.G., il fornitore dovrà partecipare alla “Riunione Preliminare”, per concordare la lista SPLC definitiva ove verranno definiti gli articoli da codificare.
3 SPLC (Spare Parts List for Codification) Definitiva
3.1 Operazioni di Screening
1.
Successivamente all’invio della lista SPLC preliminare e/o dopo la Riunione Preliminare il Fornitore, su disposizioni dell’E.G., dovrà inviare entro 30 gg. o secondo i tempi decisi in sede di Riunione Preliminare, le liste SPLC definitive di tutti gli articoli concordati, eventualmente complete delle schede CM03 e GM02 (non obbligatorio durante la fase di Screening), ai seguenti indirizzi:
All’E.G., una copia cartacea a mezzo Raccomandata R.R.
all’O.C.C. (Organo Centrale per la Codificazione) per via telematica con le modalità informatiche specificate al punto 1.b. notificando l’inserimento dei dati nel SIAC mediante lettera (SEGREDIFESA - VI Reparto - 3° Ufficio, Xxx XX Xxxxxxxxx, 000/X, 00000 XXXX)
Dopo l’invio della documentazione, l’E.G. responsabile per il vaglio tecnico delle informazioni rese dalla ditta, potrà intervenire, in caso di errori e/o omissioni, entro 30 gg in assenza di schede CM03 e GM02 o 60 gg in presenza delle schede, per validare o bloccare lo screening e/o la codifica degli articoli e richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Il fornitore dovrà effettuare le correzioni, entro 30 gg dalla richiesta dell’E.G., inviando nuovamente le liste SPLC e/o le schede CM03 e GM02 corrette, per via telematica all’OCC e a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata all’E.G..
Successivamente all’approvazione della documentazione da parte dell’E.G., l’O.C.C. provvederà entro 15 gg ad effettuare lo screening (in assenza di schede CM03 e schede GM02) o ad effettuare la codificazione entro 45 gg. (in presenza delle schede CM03 e schede GM02).
3.2 Operazioni di codifica
Alla fine delle operazioni di Screening il fornitore, su richiesta dell’E.G., entro 30 gg. dovrà inviare (se non già inviate) le schede CM03 e le schede GM02:
1. All’E.G., una copia cartacea a mezzo Raccomandata R.R.
2. all’O.C.C. (Organo Centrale per la Codificazione), per via telematica con le modalità informatiche specificate al punto 1.b., notificando l’inserimento dei dati nel SIAC mediante lettera (SEGREDIFESA - VI Reparto - 3° Ufficio, Xxx XX Xxxxxxxxx, 000/X, 00000 XXXX)
Dopo l’invio delle schede CM03 e le schede GM02, l’E.G. responsabile del vaglio tecnico delle informazioni rese dalla ditta, potrà intervenire, in caso di errori e/o omissioni, entro 30 gg per bloccare la codifica e richiedere al Fornitore le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Il fornitore dovrà effettuare le correzioni, entro 30 gg dalla richiesta dell’E.G., inviando nuovamente le schede corrette, per via telematica all’OCC e a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata all’E.G..
Successivamente all’approvazione della documentazione da parte dell’E.G., l’O.C.C. provvederà entro 30 gg ad effettuare la codifica, procedendo all’assegnazione dei NUC ed informandone il fornitore, l’ente gestore e tutti gli enti interessati.
4 Precisazioni
Le liste SPLC (preliminari e definitive) dovranno essere suddivise:
a) per materiali di origine nazionale, complete delle proposte delle schede di codificazione CM03 (per i materiali non codificati) e dei dati di gestione GM02;
b) per materiali di origine estera (una lista per ogni paese estero), il Fornitore dovrà completare la documentazione per la codificazione (oltre alle liste SPLC), con informazioni aggiuntive, compilando l’apposito modulo AC/135 n° 7 (un modulo per ogni Paese produttore estero) secondo le modalità contenute nella pubblicazione ALL-G-006 “Guida al sistema di codificazione NATO”;
La documentazione prevista ai punti A.2., A.3., inviata a mezzo Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, è quella giuridicamente valida ai fini della verifica dei tempi di consegna rispetto a quelli previsti contrattualmente.
5 Penalità
Il ritardo del Fornitore nell’adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti A2 , A3, comporterà una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari all’importo complessivo calcolato con la formula: € 100,00 moltiplicato per il numero degli articoli elencati nella/e lista/e SPLC definitiva/e (ciò vale anche se i materiali sono già codificati), con un minimo di € 1.000,00 (mille).
Si precisa che il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se non fino alla completa codificazione definitiva di tutti i materiali (convalidata/sanzionata dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti).
6 Normativa
Il Fornitore, per inviare la documentazione necessarie alla codificazione per via telematica potrà utilizzare le procedure rese disponibili dall’O.C.C., oppure collegandosi via Internet al sito: xxx.xxxx.xxxxxx.xx attraverso il quale è possibile scaricare la normativa ed i supporti didattici per la codificazione dei materiali.
B ETICHETTATURA DEI MATERIALI CON ISCRIZIONI CON IL CODICE A BARRE ED IN CHIARO
1. Generalità
Il Fornitore si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura corredati dei dati di identificazione a mezzo di una o più etichette, stampigliature od altro idoneo sistema (che sarà comunicato al Fornitore) mediante il Codice a Barre (CAB).
Il C.A.B. dovrà essere realizzato secondo lo standard EAN 128. Tali dati dovranno essere apposti anche in chiaro in lingua italiana. I dati di identificazione dovranno comprendere rispettivamente:
a) Note con il C.A.B.
- NUC (se conosciuto e sanzionato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tempo utile);
- codice NATO della Ditta (N/CAGE Code) e denominazione della Ditta (per esteso). In ogni caso deve essere riferito al vero costruttore e poi all’eventuale fornitore inteso come contraente contrattuale;
- Denominazione del materiale in approvvigionamento;
- Part Number (P/N) o numero di riferimento del materiale (sia del vero costruttore e sia di quello del fornitore).
b) Note in CHIARO (in lingua italiana)
- Quelle sopra indicate al punto B1 (stessi dati del contenuto delle etichette con il CAB);
- Note per il maneggio, l’immagazzinamento e la gestione in sicurezza dei materiali (vedasi punto 3);
- quantità della confezione, e qualora trattasi di armi o munizioni il n° matricola il n° del lotto, il mese ed anno di costruzione.
Tali dati devono essere inviati, preliminarmente per approvazione, entro i tempi contrattualmente previsti al punto A 2) e cioè prima della realizzazione delle etichette.
2 Sicurezza
Per i materiali da trattare con particolare cura, da maneggiare in sicurezza e da impiegare correttamente, a salvaguardia del personale, del materiale e del sito ove immagazzinarli, la Società contraente dovrà fornire tutti i dati ritenuti necessari, da apporre mediante etichette (od altro idoneo sistema atto ad essere visualizzato da almeno due metri di distanza) sui contenitori, in chiaro e redatte in lingua italiana.
Tali dati B.2 dovranno essere proposti in allegato alla lista SPLC di cui al punto A 2) per l’approvazione da parte dell’E.G..
L’omissione da parte del Fornitore delle informazioni di cui al presente punto B.2 costituisce inadempienza contrattuale ai fini delle penalità ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla non adeguata gestione logistica del materiale.
Le etichette con il CAB e quelle in chiaro dovranno essere apposte sia sugli imballaggi sia sul manufatto in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280 e 4281 (deve essere compatibile con la natura del prodotto ed il suo impiego).
3 Penalità
La mancata esecuzione, il ritardo, l’erronea formulazione di quanto prescritto al punto B.1a, B.1.b comporterà una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari all’importo complessivo calcolato dalla formula: € 100,00 moltiplicato il numero degli articoli elencati sulla lista SPLC definitiva.
L’inottemperanza dei dati di cui al punto B.2 sulla sicurezza, comporterà ulteriori penali così calcolate: 100,00 euro moltiplicato il numero di articoli (elencati nella SPLC) da gestire in sicurezza, con un minimo di 1.000,00 euro.
Le penalità di cui al punto A si sommano a quelle di cui al punto B.
Pertanto, il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se non fino alla completa esecuzione ed apposizione delle etichette con CAB ed in chiaro e le eventuali informazioni aggiuntive in chiaro per la sicurezza del personale e la gestione in sicurezza del materiale.
C ASSICURAZIONE DELL’OTTEMPERANZA ALLA PRESENTE CLAUSOLA NEL VERBALE DI COLLAUDO
Il Certificato di Xxxxxxxx finale dovrà contenere esplicita assicurazione sull’ottemperanza alla presente clausola delle incombenze prescritte ai punti A e B.
Il collaudatore dovrà verificare, altresì, che le etichette con il CAB e quelle in chiaro contengano tutti i dati richiesti dal contratto, attestata mediante dichiarazione rilasciata dall’E.G.
Tali dati devono essere quelli convalidati/sanzionati dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.
ART 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL LAVORO
La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell' Amministrazione Difesa, l'adempimento di tutti gli obblighi previsti da disposizioni legislative e regolamentari relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed, in particolare modo, agli obblighi sulla "Previdenza Sociale" (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a tutti quelli che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.-
La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.
Resta convenuto che se durante l'esecuzione del contratto o, comunque, prima dell'emissione del mandato di saldo, la Società venisse denunciata, dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro, per inadempienza dei predetti obblighi, l'Amministrazione Difesa sospenderà la liquidazione del saldo o, se ancora non eseguito in tutto o in parte, anche il pagamento degli acconti fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo.-
L'aliquota delle somme così trattenute sarà corrisposta all'assuntore soltanto previa autorizzazione dell'Ispettorato Regionale del Lavoro che dichiari la cessazione della situazione di inadempienza.
ART 16 – COSTI INERENTI I RISCHI DA INTERFERENZA E LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Per quanto attiene il disposto dell’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parti contraenti prendono atto che l’oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza installazione.
Il responsabile del sito, che riceverà i materiali, metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della ditta incaricata della consegna e il personale dell’Amministrazione Difesa o altro, comunque presente nel luogo della consegna medesima. A tal fine il predetto responsabile provvederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che, per quanto detto, non è previsto alcun costo per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del precitato
D. Lgs. n. 81 del 2008.
La Ditta dichiara, inoltre, che nello stabilimento, dove saranno eseguite le lavorazioni inerenti il presente contratto, vengono osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e che sono già poste in essere tutte le misure richieste dal predetto decreto. Si impegna, inoltre, a mantenere l’osservanza della citata normativa durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i provvedimenti idonei a tal fine.
I costi relativi alla presente commessa sono quelli indicati all’art.1 del presente contratto.
Resta inteso che, ove siano accertate inadempienze alla predetta normativa, l’Amministrazione tratterrà il 20% dei pagamenti dovuti alla Ditta, fino a quando la competente Azienda sanitaria locale non avrà comunicato l’eliminazione delle inadempienze in parola.
La Ditta riconosce che in tal caso non potrà avanzare alcuna rivendicazione per il ritardato pagamento.
ART. 17 - BREVETTI E PRIVATIVE
L’Amministrazione della Difesa è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni Tecniche.
ART 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, notizie e dati riguardanti la presente provvista e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati.
La Società rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per lavorazioni concernenti la presente provvista.
In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione della Difesa avrà la facoltà di risolvere il contratto con la confisca della cauzione ovvero di applicare una penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, salva la facoltà di escludere la Società stessa dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni e salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino, in detta inosservanza, gli estremi di reato.
ART. 19 - DOMICILIO
La Società elegge il domicilio civile, ai sensi dell'art. 47 del c.c, in
……………………………………………
ART.20 - DECADENZA DA DIRITTI
Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti nel presente contratto, la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione che la Ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza, all’Amministrazione della Difesa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ammissione al pagamento del mandato di saldo.
ART 21 – RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi del Dlgs. 159/2011 , come integrato dal Dlgs 218/2012, è previsto il recesso automatico dal contratto per la P.A. nelle ipotesi ivi configurate.
ART 22 – PATTO DI INTEGRITA'
Nel caso di mancato rispetto degli impegni anti corruzione assunti nel Patto di Integrità, allegato e facente parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto.
A richiesta delle parti, io Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta ed intellegibile voce alle parti stesse le quali da me interpellate, senza l’assistenza dei testimoni, con me in calce lo sottoscrivono e siglano a margine di ciascun foglio. E’ scritto a macchina da persona di mia fiducia, ma per mia cura datato a mano e consta di n° pagine di cui righe della pagina ….., n° Scheda tecnica e n° disegni.
p. LA SOCIETA' p. L’AMMINISTRAZIONE
L’UFFICIALE ROGANTE
Allegato “A”
Certificato di Conformità – Parte I Certificate of Conformity – Part I | 1. N. progressivo del Fornitore: Supplier Serial No. | |||
2. Fornitore (indicare il nome, indirizzo, tel., email) Supplier (Include Name, Address, Email etc.) | 3. Numero del contratto/ordin:e Contract Number | |||
4. Numero della variante al contratto/ordine: Contract Modification number | ||||
5. Deroghe e/o Concessioni approvate: Approved Deviation and/or Concessions | 6. Acquisitore (indicare il nome, indirizzo, tel., email): Acquirer (Include Name, Address, Email etc.) | |||
7. Indirizzo per la consegna: Delivery Address | 8. Applicabile a: Applicable to N. documento spedizione parziale: Partial Delivery Number N. documento spedizione finale: Final Delivery Number | |||
8. Item contrattuale: Contract Item | 9. Descrizione prodotto o P/N Product Description or Part/N | 10. Quantità in consegna: Delivered Quantity | 11. Documento di trasporto Shipment Document | 12. Quantità rimanente: Undelivered Quantity |
13. Annotazioni e/o commenti: Remarks or Comments | ||||
14. Dichiarazione del Fornitore: Supplier Statement Si certifica che i prodotti sopra riportati sono conformi sotto ogni aspetto ai requisiti contrattuali a meno delle deroghe e/o concessioni approvate di cui alla casella #5. It is certified that apart from the approved deviation permits/concessions noted in block #5 above, the products listed above conform in all respects to the contract requirements. | ||||
Data: Date | Nome e Titolo del Fornitore: Supplier Name and Title | Firma del Fornitore: Supplier Signature |
Allegato “A”
Certificato di Conformità – Parte II Certificate of Conformity – Part II | 1. N. del C.C del Fornitore: Supplier C. of C. Serial No. | |
3. Fornitore: 4. Supplier | ||
3. Numero del contratto/ordine: Contract Number | 5. Numero della variante al contratto/ordine: Contract Modification Number | |
5. Annotazioni e/o Commenti: Remarks or Comments | ||
6. Dichiarazione del Rappresentante della Assicurazione della Qualità Governativa (GQAR): Government Quality Assurance Representative Statement of GQA Si attesta che la fornitura identificata nella Parte I del presente C. di C. è stata assoggettata alla Assicurazione della Qualità Governativa nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. This is to confirm that the supplies identified in Part I of the C. of C. have been subjected to Government Quality Assurance within the provisions of the contract. | ||
Data: Date | Informazioni sul GQAR: GQAR Information | Firma del GQAR: GQAR Signature |
Nome: Name | ||
N. telefonico: Phone Number | ||
Indirizzo Email: Email Address |