CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI NONCHÉ’ MEDIAZIONE
Spett.le
Banca Popolare Vesuviana s.c. Filiale di
CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI NONCHÉ’ MEDIAZIONE
Il/i sottoscritto/i ( di seguito indicato/i come il “Cliente”): PERSONA FISICA
- Cognome e Nome/Ragione Sociale
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- Data e Luogo di nascita
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- Indirizzo/Sede Legale
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- Documento d’identità (Tipo, numero e data di rilascio)
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- Codice Fiscale - Nazionalità
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- Indirizzo e-mail - Telefono
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- Fax
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Primo cointestatario (se esistente):
- Cognome e Nome
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- Data e Luogo di nascita
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- Indirizzo
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- Documento d’identità (Tipo, numero e data di rilascio)
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- Codice Fiscale - Nazionalità
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- Indirizzo e-mail - Telefono
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- Fax
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PERSONA GIURIDICA
- Ragione o denominazione sociale
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- Indirizzo e sede legale
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- Codice fiscale e P.IVA
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- Registro Imprese di
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- REA
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- Documento di identificazione
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- Visura Camerale n.
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- Rilasciata il
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INFORMAZIONI SUL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Cognome e Nome
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- Data e Luogo di nascita
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- Indirizzo
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- Documento d’identità (Tipo, numero e data di rilascio)
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- Codice Fiscale - Nazionalità
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- Indirizzo e-mail - Telefono
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- Fax
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PREMESSO CHE
- il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Vesuviana s.c., con sede in San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (NA) in xxx Xxxxxxxx,x. 00 codice fiscale/partita Iva n. 01536681214(di seguito indicato come la “Banca”), un contratto avente ad oggetto la ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione .
- la Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ed accessori di cui al presente Contratto;
- il Cliente conferma di voler ricevere dalla Banca e/o fornire alla stessa le informazioni richieste dalla vigente normativa e dal presente contratto con le modalità indicate nell’informativa pre- contrattuale ed ai recapiti sopra indicati, mediante
◻ supporto cartaceo ◻ altro supporto duraturo
- la Banca ha provveduto a rilevare, attraverso la compilazione di apposito questionario di Appropriatezza la situazione finanziaria del Cliente, i suoi obiettivi di investimento, la sua conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, con l'impegno di comunicare eventuali variazioni delle informazioni fornite. Il Cliente è stato reso edotto che in assenza delle citate informazioni, la Banca non sarà in grado di fornire un adeguato livello di protezione del Cliente;
- il Cliente è stato classificato dalla Banca come:
◻ Cliente al dettaglio;
◻ Cliente professionale classificato come Cliente al dettaglio.
- Il Cliente è stato avvertito ed ha ricevuto informativa sulla possibilità e sulle modalità con le quali poter chiedere alla Banca una sua diversa classificazione sia limitatamente ad alcune operazioni sia per tutti i servizi e/o operazioni che intende porre in essere con la Banca.
- Il Cliente dichiara di aver letto, compreso, sottoscritto ed accettato quale parte integrante del presente Contratto l’informativa pre – contrattuale che la Banca ha messo a sua disposizione anche sul relativo sito internet della stessa, in tempo utile e prima della conclusione del presente contratto, contenente, tra l’altro, informazioni:
- sull’impresa di investimento, sui suoi servizi, sui metodi di comunicazione tra Banca e cliente, sulle modalità di trattazione dei reclami, sull’eventuale utilizzo di promotori finanziari e sulla politica di gestione dei conflitti d’interesse ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
- sulle modalità di deposito degli strumenti e delle somme di denaro del cliente e sugli strumenti di salvaguardia degli stessi ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
- sulla natura e sui rischi generali connessi alle operazioni di investimento in strumenti finanziari ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente;
- sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente
- sui termini ed i contenuti generali del contratto.
- Il Cliente è stato inoltre informato:
- sul fatto che i singoli contratti sottoscritti nell’ambito del presente incarico qualora siano stati conferiti,ai sensi dell’art. 30, comma 6 del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998 e/o successive integrazioni o modificazioni, dalla data di sottoscrizione decorrono i sette giorni entro i quali è possibile far pervenire alla Banca o al Promotore Finanziario comunicazione scritta di recesso, inviata tramite lettera raccomandata A/R, periodo durante il quale l’efficacia del contratto rimane sospesa.
- sul fatto che l’efficacia del contratto, qualora sia promosso e collocato a distanza, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata A/R.
- il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Promotore finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti, qualora il presente servizio sia stato offerto fuori sede, pubblicata e resa disponibile anche attraverso il sito internet della Banca xxx.xxxxxx.xx.
- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali, disponibili anche sul sito Internet della Banca indicato nella citata informativa pre-contrattuale, di seguito riportate e dichiara di accettarle integralmente;
- il Cliente è stato informato della possibilità di ricevere informazioni ulteriori sulla gestione dei conflitti d’interessi
- il Cliente ha preso completa cognizione delle prescritte informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla Banca contenute nell’informativa precontrattuale e da il proprio consenso alla stessa;
- il Cliente dichiara di aver preso completa visione dell’informativa sul Trattamento dei dati personali (X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) e di aver espresso il suo consenso;
- il Cliente dichiara di aver preso completa visione degli allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiara di accettare integralmente
- il Cliente dichiara, ai sensi della vigente normativa fiscale (D.Lgs. n.461/1997) di:
o optare per il regime del risparmio amministrato
o non optare per il regime del risparmio amministrato
TUTTO CIÒ PREMESSO
il Cliente Vi conferisce l'incarico di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, i seguenti servizi o attività di investimento od accessori
o RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
o MEDIAZIONE
San Xxxxxxxx Xxx.xx, ……….
IL CLIENTE
CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI
Sezione I – Servizi di investimento e accessori
1. Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la prestazione da parte della Banca a favore del Cliente di uno o più dei servizi od attività di investimento od accessori indicate precedentemente.
In tale ambito il Cliente potrà conferire alla Banca ordini di acquisto, vendita e sottoscrizione aventi ad oggetto strumenti finanziari nonché disposizioni volte ad ottenere dalla Banca un finanziamento finalizzato a consentirgli di porre in essere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ovvero istruzioni per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
E’ facoltà del Cliente, ai sensi del successivo articolo 21 del presente Contratto, richiedere che siano esclusi dal presente Contratto uno o più dei citati servizi.
2. Rischi delle operazioni
Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell’informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del presente contratto, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:
a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l’eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
Il Cliente, consapevole dell’importanza che tali informazioni hanno al fine di assicuragli un’appropriata valutazione dell’operazione richiesta, informerà prontamente il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.
3. Conferimento degli ordini
Gli ordini potranno essere di regola conferiti secondo le modalità indicate nell’informativa pre- contrattuale (ovvero per iscritto, telefonicamente o trading on line). All’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia al Cliente una attestazione contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e le conserva per almeno 5 anni.
Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla Banca ovvero a mezzo di promotori finanziari. In tale ultimo caso i promotori rilasciano al Cliente, all’atto di ricevimento dell’ordine, una attestazione cartacea analoga a quella prevista in caso di ordini conferiti presso la sede o le dipendenze della Banca. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori sono tenuti alla registrazione della relativa telefonata.
Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli
obblighi derivanti dal presente contratto. Gli obblighi previsti nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dal Cliente direttamente per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. La Banca non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’ordine.
Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nel relativo Allegato che gli viene consegnato unitamente al presente contratto ovvero oggetto di separata consegna nel caso di richiesta della modalità trading on-line in un momento successivo alla sottoscrizione del presente.
4. Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti
L’esecuzione di un ordine da parte della Banca non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell’ordine stesso, la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nella strategia di esecuzione dallo stesso adottata e alle disposizioni CONSOB di tempo in tempo vigenti.
Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell’operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Gli altri fattori di valutazione della qualità dell’esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell’ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente. Nel determinare l’importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nell’ Execution policy la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.
Conformemente a quanto previsto dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente, l’Execution policy fornisce adeguate informazioni sulla strategia di esecuzione di cui sopra. La Banca informerà prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di esecuzione e darà al Cliente, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni.
Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull’esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nell’Execution policy e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questo previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche in ordine alle modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell’ordine stesso.
Ai fini di quanto precede, la Banca si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall’indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse, laddove ritenga probabile che tali istruzioni potrebbero impedirgli di ottenere il miglior risultato possibile. Nonostante quanto sopra, la Banca potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede sulla quale eseguire l’ordine, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione.
Il Cliente può esprimere il proprio consenso espresso e generale all’esecuzione di ordini fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, barrando la relativa clausola
autorizzativa riportata all’articolo 21 del presente contratto. Qualora non esprima il proprio consenso generale, il Cliente si riserva il diritto di autorizzare la Banca all’esecuzione di singole operazioni fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Qualora il Cliente abbia espresso il consenso (generale o su singole operazioni) di cui al precedente comma, la Banca potrà soddisfare l’ordine del Cliente in qualità di controparte diretta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente. Il rispetto di tali limiti andrà valutato con riferimento al momento dell’offerta da parte della Banca e non al momento successivo dell’accettazione da parte del Cliente. Qualora, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l’offerta e l’accettazione, l’offerta risulti tuttavia manifestamente superata, la Banca si asterrà dall’eseguire l’operazione, fatta salva l’eventuale diversa istruzione specifica del Cliente.
La Banca eseguirà gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.
E’ facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l’ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
5. Ricezione e trasmissione di ordini
La Banca trasmetterà tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nell’ordine in cui sono stati ricevuti.
Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca assicurerà la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all’investimento.
La Banca, in presenza di un giustificato motivo, potrà rifiutare di trasmettere un ordine. Il rifiuto di trasmettere un ordine verrà immediatamente comunicato al Cliente indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.
6. Mediazione
Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto il Cliente con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca comunicherà al Cliente le circostanze ad esso note relative alle caratteristiche dell’operazione.
Il Cliente riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione come specificato nell’informativa pre-contrattuale, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione.
La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori.
7. Concessione di finanziamenti
La Banca potrà concedere al Cliente unicamente finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Ai fini del presente articolo le parti possono configurare quale concessione di finanziamenti le operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse o corrispettivo:
a) il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca;
b) in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie, di regola rappresentate dagli stessi strumenti oggetto delle operazioni di cui alla lettera a). Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alle diverse tipologie di finanziamento sono indicate nella informativa pre-contrattuale che il Cliente ha ricevuto prima di sottoscrivere il presente Contratto.
8 Norme applicabili a tutti i servizi prestati
La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
Ferma restando l’informativa acquisita dal Cliente attraverso il questionario di adeguatezza e appropriatezza, la Banca acquisirà da parte del Cliente di volta in volta eventuali ulteriori informazioni in relazione alle singole operazioni richieste dal Cliente. Se l’ordine impartito dal Cliente risulterà non appropriato, con riferimento alle informazioni acquisite attraverso il questionario la Banca avvertirà, in base alle modalità indicate precedentemente, il Cliente di tale circostanza ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente, esponendo, ove possibile, le ragioni della non appropriatezza. Qualora, anche a seguito dell’avvertimento, il Cliente richieda comunque l’esecuzione dell’operazione non appropriata, la Banca la eseguirà ai sensi del presente Contratto.
In caso di cointestazione del presente Contratto, ogni cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l’aggiornamento delle informazioni necessarie per il giudizio di appropriatezza, anche in suo nome e per suo conto e prende atto che ai fini della valutazione della non appropriatezza stessa la Banca potrà considerare le informazioni del cointestatario ordinante ovvero, in assenza o in caso di ordini impartiti dal delegato, le eventuali informazioni rilasciate dagli altri contestatari.
La presente clausola non sarà applicabile ove: a) ricorrano le ipotesi di “mera esecuzione o ricezione di ordini” previste e disciplinate dalla normativa CONSOB, riportate altresì nell’informativa pre-contrattuale; e b) il Cliente abbia richiesto espressamente, barrando la relativa scelta all’articolo 21 del presente Contratto, l’esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi ovvero c) il Cliente abbia richiesto la prestazione del servizio e sia stato informato dell’esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi.
Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite qualora venga superata la soglia convenuta tra la Banca ed il Cliente nell’ambito dell’atto integrativo o dell’apposita modulistica che disciplina la compravendita di strumenti finanziari derivati e/o di warrant.
La Banca provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dalla Regolamentazione CONSOB, la Banca potrà aggregare l’ordine del Cliente con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per il Cliente. Ove la Banca abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla normativa CONSOB, nel rispetto del principio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati del Cliente con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente.
Anche in quest’ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l’aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l’ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
Nello svolgimento dei servizi di investimento regolati dal presente contratto la Banca potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante i suddetti servizi. Il Cliente non potrà invece richiedere alla Banca la prestazione di raccomandazioni personalizzate ai sensi del presente contratto, senza pregiudizio alcuno per l’eventuale prestazione di tale ulteriore attività
in base ad un contratto separato di consulenza in materia di investimenti concluso dalle parti contestualmente o successivamente alla conclusione del presente contratto.
Salva diversa volontà espressa dal Cliente ai sensi dell’articolo 21, la Banca avrà la facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente.
9. Conflitti di interesse
La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.
La Banca, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, esso o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del cliente; oppure e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Restano ferme le specificazioni dell’adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi della Regolamentazione congiunta Banca d’Italia – Consob emanata ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Ove l’operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l’informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente contratto, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.
10. Versamento della provvista e dei margini di garanzia
Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. L’informativa pre- contrattuale ricevuta dal Cliente specifica le ipotesi di versamento dei margini di garanzia, le modalità di determinazione del loro calcolo e del loro versamento. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.
Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto di cui all’articolo 15 e fatto salvo il risarcimento del danno.
La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le
eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di …… giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
E’ fatto divieto al Cliente di consegnare a promotori finanziari di cui la Banca eventualmente si avvalga denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei promotori finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
11. Compensi e spese
Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione dei servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nell’informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente ovvero indicato nell’Allegato “Compensi e spese”. Il Cliente ha inoltre ricevuto l’informativa riguardante l’esistenza, la natura, l’importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura non monetaria da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB. Nella citata informativa, nel caso in cui il Cliente richieda la concessione di finanziamenti, vengono indicati anche i costi e gli oneri a questi connessi.
Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, le spese elencate nell’informativa pre-contrattuale, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari del Cliente.
Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
12. Documentazione delle operazioni eseguite
In relazione a ciascuna operazione di negoziazione, la Banca invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l’informativa pervenga dal terzo medesimo, la nota informativa redatta conformemente alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare alla Normativa CONSOB. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca, qualora non abbia già provveduto il terzo, potrà altresì effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
Su richiesta, la Banca fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.
Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese sostenute, la Banca invierà al Cliente i documenti e le registrazioni riferibili al Cliente.
Sezione II – Deposito ed amministrazione delle somme e degli strumenti finanziari del Cliente
13. Conto denaro e deposito titoli
Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto sono custodite ed amministrate dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente, ai sensi del successivo articolo 21, ha chiesto alla Banca di sottoscrivere ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio.
E’ fatto divieto al Cliente di consegnare a promotori finanziari di cui la Banca eventualmente si avvalga denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei promotori finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
Sezione III - Disposizioni varie
14. Cointestazione
Qualora il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini alla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatari.
Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatari, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
La revoca dell’incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dell’incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questo non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad un ordine di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi ai strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, la Banca potrà eseguire tale ordine e quelli successivi solo se approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione.
Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all’indirizzo indicato nel presente contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell’incapace. Nei casi di cui al presente comma, sarà necessario il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.
15. Xxxxxx, efficacia e modifiche del contratto
Il presente contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
Ove il presente contratto sia concluso mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come “consumatore” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, l’efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all’art. 11 del predetto d.lgs. 190/2005.
La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.
Il presente contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:
a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.
A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l’automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell’avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.
In ogni caso di scioglimento del presente contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l’esercizio del mandato a vendere di cui ai precedenti articoli 10 e 11, fatto salvo l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il presente contratto, ivi inclusi gli Allegati, salvo quanto stabilito dall’ultimo paragrafo del presente articolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse (indicate nell’informativa pre-contrattuale ) si intenderanno accettate dal Cliente all’atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. Le eventuali modifiche all’Allegato questionario di Adeguatezza/Appropriatezza conseguenti alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente articolo 2 non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.
16. Computo dei termini
Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
17. Comunicazioni tra le parti
Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell’avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l’invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata con le seguenti modalità a scelta del Cliente:
□ via posta, all’indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
□ via posta elettronica all’indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
□ via fax indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ove il Cliente opti per l’invio di comunicazioni via posta elettronica, la Banca potrà adempiere i propri obblighi informativi relativi alle modifiche degli Allegati al presente Contratto o alla documentazione alla quale il presente Contratto fa rinvio, rinviando con il messaggio di posta elettronica a specifiche sezioni del proprio sito web xxx.xxxxxx.xx.
Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
19. Conciliazione
Il Cliente e la Banca si obbligano, al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ad adire il Conciliatore Bancario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5 e dell’articolo 7 del DM 23 luglio 2004, n. 222.
20. Clausola arbitrale
Qualora il Cliente non sia un “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico.
La parte attrice dovrà inoltrare la pretesa alla controparte e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale di Nola di nominare l’arbitro unico. L’arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall’arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all’arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall’arbitro stesso, nonché agli avvocati delle parti saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.
21. Autorizzazioni specifiche
Eventuali servizi o attività di investimento o accessori esclusi dal contratto:
……………………..
……………………..
□ Autorizzo espressamente l’esecuzione di ordini al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
□ Esprimo il mio consenso alla strategia di esecuzione di ordini, così come descritta nell’informativa precontrattuale.
□ Sono consapevole che la conformità della esecuzione degli ordini alle specifiche istruzioni da me impartite può pregiudicare l’ottenimento del “miglior risultato possibile per i clienti”,così come definito nella Strategia di esecuzione degli ordini della Banca.
□ Ove ricorrano ipotesi di “Mera esecuzione o ricezione di ordini”, richiedo l’esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi,per le seguenti categorie di strumenti finanziari:
□Azioni
□Obbligazioni
□Etf
□PCT
Altre specifiche indicazioni:
Luogo, data,
Il Cliente
Banca Popolare Vesuviana s.c.
per identificazione e autenticità delle firme
Banca Popolare Vesuviana s.c.
per accettazine
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:
Articolo 2 (rischi delle operazioni)
Articoli 3 e 10 (limitazione di responsabilità) Articoli 4 e 5 (facoltà di non eseguire l’ordine)
Articolo 8 (facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente) Articolo 14 (cointestazione del rapporto)
Articolo 20 (clausola arbitrale) Articolo 21 (Autorizzazioni specifiche)
Luogo data Il Cliente