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OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BOLLATE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNNR) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.15, COMMA 2, DELLA LEGGE N.241/1990.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Legge 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane indirizza gli enti me- tropolitani a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e co- munali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
PREMESSO, altresì, che:
• lo Statuto della Città metropolitana, all'art.30 e ss., prevede e disciplina le diverse for- me di collaborazione fra la Città metropolitana ed i Comuni;
• i mutamenti, determinati dall'evoluzione della normativa statale (L.56/2014) e dalla normativa regionale successivamente approvata (L.R. 32/2015), hanno finalmente prodotto una ridefinizione del livello di governo intermedio;
• la Città Metropolitana ha proposto ai Comuni metropolitani di concludere un accordo quadro per favore il migliore esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento in diversi ambiti di materie a rilevanza metropolitana in relazione all’attuazione del PNRR;
PREMESSO inoltre che:
• L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e ri- forme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di svilup- po, investimenti e riforme.
• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del pro- gramma Next Generation EU (NGEU); La principale componente del programma
NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevo- lati).
• ll Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizza- zione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si organizza lungo sei missioni: “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”; “Rivoluzione Ver- de e Transizione Ecologica”; “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”; “Istruzione e Ricerca”; “Inclusione e Coesione” e la missione, “Salute”; si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a ri- solvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostan- ziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.
• Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Ammini- strazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme, di cui sono i soggetti attuatori, entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed effi- cace delle risorse. È significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali, a cui com- petono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro;
• Che con il D.L. 6 maggio 2021 n.59 è stato approvato il Piano per gli investimenti complementari al PNNR, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
• il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attua- zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR pos- sono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento di personale specifica- mente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazio- ne, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di co- sto del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in de- roga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata
di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
• Ie amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
• Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Mini- stro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascu- no degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incari- chi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse te- nendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
DATO ATTO che:
• la Città Metropolitana si è dotata del proprio Piano strategico di cui all'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metro- politane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
• il Piano strategico costituisce atto di indirizzo per l'ente metropolitano e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio;
• con successive deliberazioni del Consiglio metropolitano è stato altresì approvato il Piano Territoriale Metropolitano ed il Piano urbano della mobilità sostenibile;
• gli obiettivi e le azioni descritte negli strumenti di programmazione richiamati sono obiettivi comuni agli enti sottoscrittori della presente Intesa e sono coerenti con le in- dicazioni del PNRR;
ATTESO che;
• per l’attuazione degli obiettivi descritti negli strumenti di programmazione citati è ri- chiesta una intensa collaborazione tra gli enti essendo le politiche di area vasta e quel- le di prossimità perseguibili solo con un più intenso raccordo delle azioni poste in es- sere dai diversi governi locali, raccordo che presuppone e richiede la definizione di una più intensa collaborazione tra gli apparati e le strutture organizzative, anche indi- rette, degli enti;
• che Questa Amministrazione è interessata a migliorare la propria capacità di investi- mento e a semplificare le procedure in funzione dell’attuazione delle misure e dell’uti- lizzo delle risorse contenute e stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano per gli investimenti complementari al PNNR di cui all’art.1 del D.L. 59/2021;
CONSIDERATO che
• è interesse di Questa Amministrazione addivenire alla stipula di un accordo ex-art 15 della legge 241/90 con la Città Metropolitana di Milano, per favorire un’azione coor- dinata dei rispettivi uffici, intesa che si inserisce all’interno del quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche;
• il comma 44 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino de- gli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la città metropoli- tana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
• l’art. 30 del Tuel prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servi- zi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilen- do i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
• il comma 4 dell’art. 30 del Tuel stabilisce che le convenzioni possono prevedere an- che la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
• nel novero degli uffici possono essere inclusi tanto le unità organizzative in cui si arti- cola la struttura organizzativa dell’ente, quanto le aziende speciali o le società parteci- pate in house, soggetti questi ultimi che solo formalmente sono terzi rispetto all’ente controllante, ma che sostanzialmente, per una serie di specificità, possono essere equi- parati a un «ufficio interno» dell’amministrazione di riferimento;
• l’art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivi- tà di interesse comune;
CONSIDERATO che l’accordo di cui all’oggetto è aperto all’adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Città Metropolitana di Milano;
DATO ATTO che a valle dell’accordo in oggetto saranno sottoscritti specifici accordi attua- tivi che individueranno la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse effettivamente disponibili;
VISTO lo schema di accordo in oggetto, che della presente deliberazione forma parte inte- grante e sostanziale, già adottato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione assunta in data 21/07/2021;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art.42, comma 2, del TUEL;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedi - mento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla si - tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Dato corso alla votazione........., presenti n.… Consiglieri, Votanti n........
DELIBERA
1. Di APPROVARE l’allegato schema di accordo, regolante i rapporti tra la Città Me- tropolitana ed i Comuni, per la migliore attuazione delle politiche descritte dal Piano strategico metropolitano e per il miglioramento delle capacità di investimento in rela- zione all’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilien- za, e nel Piano per gli investimenti complementari al PNRR, con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione socia- le.
2. DI DARE ATTO che a valle dell’accordo in oggetto saranno sottoscritti specifici ac- cordi attuativi che saranno sottoposti all’esame ed approvazione consiliare, con i quali sarà individuata la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea, tra quelle ipotizzata dall’accordo, in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili;
3. Di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse dell’ente, del deliberato accordo; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL’ ART 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA’ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera a), X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente atto;
- l’art. 38, comma 2, X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 14 aprile 2020 n. 27;
- l’art. 1 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87;
- lo Statuto dell’Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22/05/2018 che ha approvato il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 25/02/2019 e n. 50 del 26/10/2020 di modifica al Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
Rilevato che:
- l’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 14 aprile 2020 n. 27 consente di operare, durante lo stato emergenziale, in video conferenza anche in assenza di una disciplina regolamentare, con l’intento di adottare qualunque strumento utile per consentire lo svolgimento dell’attività degli organi dell’Ente e contrastare la situazione pandemica in atto;
- lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’ art. 6, comma 1 del D.L. 23 luglio 2021, convertito in Legge 16 settembre 2021, n. 126;
Tenuto conto che l’occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi sanciti dall’art. 73 citato;
Ritenuto, quindi, che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute che si svolgono da remoto, anche in modalità mista, come previsto dalla modifica dell’art. 3, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) e dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che integrerà in via permanente il Regolamento generale, rendendosi così applicabile anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza pandemico;
Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute consiliari è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;
Considerato che l’adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza da remoto, anche in modalità mista, può soddisfare l’esigenza di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell’operato dell’Ente, anche in situazioni diverse da quelle emergenziali;
Ritenuto, per quanto meglio sopra specificato, di approvare :
• la modifica dell’art. 3, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
• il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare :
• la modifica dell’art. 3, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
• il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel testo di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che i Regolamenti di cui al punto 1. saranno efficaci dalla data di efficacia della relativa deliberazione di approvazione;
3. di disporre la pubblicazione dei Regolamenti di cui al punto 1. sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.