ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL XXXXXX
Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx (Xx)
C.M. MOIC81900N - C.F. 00000000000 Tel. 000000000 - Fax 000000000
xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx – xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx,
contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale
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l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL XXXXXX , rappresentato legalmente dalla Prof.ssa XXXXX XXXXX XXXXX, dirigente scolastico pro tempore, nata a RAVENNA (RA) il 04/12/1956, e domiciliato per la sua carica presso l’ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXX XXXXXX, codice fiscale 82003010368
E
la dott.ssa XXXXX XXXXX nata a Mirandola (MO) il 11/09/1963 residente a Concordia , in via Marchesi, n. 40 - C.F. BDRPLA63P51F240T
PREMESSO
- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto in logopedia.
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "colla- borazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
-Che l’accordo di rete a livello distrettuale prevede la realizzazione del progetto formativo “Leggere e scrivere…tutti insieme” rivolto agli alunni delle sezioni di cinque anni delle scuole dell’infanzia e delle classi prime e seconde delle scuole primarie degli Istituti del Distretto ;
- che il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2018/19 prevede, la continuità di adesione al suddetto progetto del nostro Istituto Comprensivo;
- che la scuola capofila del suddetto progetto ha individuato nella Sua persona la logopedista esperta esterna incaricata della formazione del personale docente statale delle nostre sezioni e classi che aderiscono;
- visto l'art.53 del Dlgs 30/03/2001 n. 165 comma 6 f-bis introdotto dall'Art.7 novies della Legge 43 del 31/03/2005 poi così modificata dall’art. 2 comma 13- quinquies legge 125/2013 ;
- che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
- che l’art. 44 del D.I.129/2018 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
si conviene e si stipula
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 1 - RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile , un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L'oggetto della prestazione è il seguente:
Il "Collaboratore" si impegna, a svolgere attività di formazione rivolta ai docenti coinvolti nel progetto .
ART. 3 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui ai presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare ia realizzazione dell'attività.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
L'incarico avrà inizio il giorno 23 gennaio 2019 e terminerà il giorno 30 maggio 2019 con la consegna del materiale prodotto .La prestazione deve essere resa per n. 9 ore.
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ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale
di lavoro autonomo viene determinato in euro 540,00(euro cinquecentoquaranta ), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente da corrispondersi previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta.
Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:
- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, au- tonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dall'Istituto Scolastico.
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Non è dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.
L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pa- gamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
ART. 6 - RECESSO
L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal pre- sente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al la- voro effettivamente svolto. Il collaboratore potrà recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni , solo al fine di evitare pregiudizio all'Istitu- to Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effet- tivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, ai compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.
ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ'
Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.
ART. 9 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI
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Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. Per il trattamento dei dati personali degli esperti l’amministrazione si atterrà all’Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D lgs. 30/6/2003 n. 196 consegnata e sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto .
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Bologna .
Art. 13 – OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Letto, confermato, sottoscritto
Il Collaboratore L'istituto Scolastico
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 - (Recesso) Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità) Art. 12 - (Foro competente)
Il Collaboratore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs. 39/93