SINTESI CCNL PESCA UNIMPRESA – CONF.A.I.L.
SINTESI CCNL PESCA UNIMPRESA – CONF.A.I.L.
Giugno 2020
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
CCNL | 01 Giugno 2020 | 01 Giugno 2020 | 31 Maggio 2023 |
Parti stipulanti | UNIMPRESA; UNIMPRESA – PESCA.; CONF.A.I.L.; | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, ai rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato delle imprese del settore Pesca PMI e Cooperativa: ai lavoratori dipendenti imbarcati da imprese e cooperative di pesca; al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da imprese e soci di cooperative di pesca. L'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente: a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante; b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari. |
DATI RETRIBUTIVI
1-Costiera locale | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a- 14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 958,39 | 215,23 | 125,55 | 111,60 | 1.410,77 | 325 | 1.735,77 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 105 | 852,80 | 197.63 | 115,28 | 102,48 | 1.268,19 | 325 | 1.593,19 |
Marinaio | 102 | 828,47 | 193,57 | 112,92 | 100,36 | 1.235,32 | 325 | 1.560,32 |
Giovanotto | 101 | 820,32 | 192,22 | 112,13 | 99,67 | 1.224,34 | 325 | 1.549,34 |
Mozzo | 100 | 812,19 | 190,87 | 111,34 | 98,96 | 1.213,36 | 325 | 1.538,36 |
TABELLA 1 (categoria a) SEGMENTO DI OPERATIVITÀ"
2- Costiera ravvicinata | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a- 14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1.072,10 | 234,18 | 136,61 | 191,42 | 1.634,31 | 325 | 1.959,31 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 120 | 974,63 | 217,94 | 127,13 | 113 | 1.432,70 | 325 | 1.757,70 |
Xxxxxxxx | 115 | 934,02 | 211,18 | 123,18 | 109,49 | 1377,87 | 325 | 1.702,87 |
Giovanotto | 103 | 836,56 | 194,92 | 113,71 | 101,07 | 1246,26 | 325 | 1.571,26 |
Mozzo | 100 | 812,19 | 190,87 | 111,34 | 98,16 | 1213,36 | 325 | 1.538,36 |
TABELLA 1 (categoria a) SEGMENTO DI OPERATIVITÀ'
3- Mediterranea | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a- 14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 146 | 1185,80 | 253.14 | 147.66 | 131.25 | 1717,85 | 325 | 2042,85 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 134 | 1088,34 | 236.89 | 138.19 | 122.83 | 1586,25 | 325 | 1911,25 |
Marinaio | 129 | 1047,73 | 230.12 | 134.23 | 119.32 | 1531,40 | 325 | 1856,40 |
Giovanotto | 107 | 869,04 | 200.34 | 116.86 | 103.88 | 1290,12 | 325 | 1615,12 |
Mozzo | 104 | 844,68 | 196.28 | 114.49 | 101.77 | 1257,22 | 325 | 1582,22 |
TABELLA 1 (categoria a) SEGMENTO DI OPERATIVITÀ"
TABELLA 2 (sottocategoria b1) Pesca costiera locale - Legge 250/58
MMG per giornata di pesca Giornate di pesca inferiori a 48 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 36,85 | 8,27 | 4,82 | 4,29 | 54,23 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 105 | 32,80 | 7,60 | 4,43 | 3,94 | 48,77 |
Marinaio | 102 | 31,86 | 7,44 | 4,34 | 3,86 | 47,50 |
Giovanotto | 101 | 31,55 | 7,39 | 4,31 | 3,83 | 47,08 |
Mozzo | 100 | 31,24 | 7,33 | 4,28 | 3,80 | 46,65 |
TABELLA 3 - (sottocategoria b2) Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parte variabile Giornate di pesca tra 48 e 140 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 36,85 | 8,27 | 4,82 | 4,29 | 54,23 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 105 | 32,80 | 7,60 | 4,43 | 3,94 | 48,77 |
Marinaio | 102 | 31,86 | 7,44 | 4,34 | 3,86 | 47,50 |
Giovanotto | 101 | 31,55 | 7,39 | 4,31 | 3,83 | 47,08 |
Mozzo | 100 | 31,24 | 7,33 | 4,28 | 3,80 | 46,65 |
TABELLA 3 - (sottocategoria b2) Pesca costiera locale - Legge 250/58
Parte fissa Giornate di pesca tra 48 e 140 | |||||
Parametri | 13/a-14/a | Ferie | TFR | Importo di salvaguardia | |
B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 215,23 | 125,55 | 111,60 | 489,23 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 105 | 197,63 | 115,28 | 102,48 | 448,19 |
Marinaio | 102 | 193,57 | 112,92 | 100,36 | 438,71 |
Giovanotto | 101 | 192,22 | 112,13 | 99,67 | 435,57 |
Mozzo | 100 | 190,87 | 111,34 | 98,96 | 432,41 |
TABELLA 4 - (sottocategoria b3) Pesca costiera locale - Legge 250/58
Giornate di pesca superiori a 140 | ||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 958,39 | 215,23 | 125,55 | 111,60 | 1410,77 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 105 | 852,80 | 197,63 | 115,28 | 102,48 | 1268,19 |
Marinaio | 102 | 828,43 | 193,57 | 112,92 | 100,36 | 1235,28 |
Giovanotto | 101 | 820,32 | 192,22 | 112,13 | 99,67 | 1224,34 |
Mozzo | 100 | 812,19 | 190,87 | 111,34 | 98,96 | 1213,36 |
TABELLA 2 (sottocategoria b1) Pesca costiera ravvicinata
MMG per giornata di pesca - Legge 250/58 | ||||||
Giornate di pesca inferiori a 48 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 41,23 | 9,00 | 5,25 | 4,67 | 60,15 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 120 | 37,48 | 8,38 | 4,88 | 4,34 | 55,08 |
Marinaio | 115 | 35,92 | 8,12 | 4,73 | 4,21 | 52,98 |
Giovanotto | 103 | 32,17 | 7,50 | 4,37 | 3,88 | 47,92 |
Mozzo | 100 | 31,24 | 7,33 | 4,28 | 3,80 | 46,65 |
TABELLA 3 - (sottocategoria B2) Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 Parte VARIABILE
Giornate di pesca tra 48 e 140 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 41,23 | 9,00 | 5,25 | 4,67 | 60,15 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 120 | 37,48 | 8,38 | 4,88 | 4,34 | 55,08 |
Marinaio | 115 | 35,92 | 8,12 | 4,73 | 4,21 | 52,98 |
Giovanotto | 103 | 32,17 | 7,50 | 4,37 | 3,88 | 47,92 |
Mozzo | 100 | 31,24 | 7,33 | 4,28 | 3,80 | 46,65 |
TABELLA 3 - (sottocategoria b2) Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58
Parte FISSA | |||||
Giornate di pesca tra 48 e 140 | |||||
Parametri | 13/a-14/a | Ferie | TFR | Importo di salvaguardia | |
B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 234,18 | 136,61 | 121,42 | 533,44 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 120 | 217,94 | 127,13 | 113,00 | 495,85 |
Xxxxxxxx | 115 | 211,18 | 123,18 | 109,49 | 479,77 |
Giovanotto | 103 | 194,92 | 113,71 | 101,07 | 441,87 |
Mozzo | 100 | 190,87 | 111,34 | 98,96 | 432,41 |
TABELLA 4 - (sottocategoria B3) Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58
Giornate di pesca superiori a 140 | ||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1072,10 | 234,18 | 136,61 | 121,42 | 1564,31 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 120 | 974,63 | 217,94 | 127,13 | 113,00 | 1432,70 |
Xxxxxxxx | 115 | 934,02 | 211,18 | 123,18 | 109,49 | 1377,87 |
Giovanotto | 103 | 836,56 | 194,92 | 113,71 | 101,07 | 1246,26 |
Mozzo | 100 | 812,19 | 190,87 | 111,34 | 98,96 | 1213,36 |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimo monetario garantito MMG | il minimo monetario garantito è valido per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della legge previdenziale di riferimento; categoria b): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo uno schema riportato nelle corrispondenti Tabelle: b1) giornate di pesca inferiori a 48 giorni: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero; b2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140 giorni: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero. L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica; b3) giornate di pesca all'anno oltre 140 giorni: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica. Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per la quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso. |
Mensilità aggiuntive – tredicesima e quattordicesima | Ai marittimi sono erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali. Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13ma e la 14ma mensilità sono corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto il rateo. Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del minimo monetario garantito cui è da ragguagliare la "parte" ogni trimestre solare. La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 20. |
Premio di produttività | Ferma restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti ritengono pur tuttavia che possono essere individuati, nell'ambito della contrattazione territoriale, elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo. |
Indennità: Altre voci. Panatica | Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di euro 35,00 (trentacinque) per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo. Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo. L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco. Qualora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore. Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore. |
Parametri retributivi | La retribuzione mensile e i relativi istituti contrattuali, è articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito. (MMG) La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica articolata su 5 livelli. 1) Comandante motorista – Capopesca; 2) Marianio polivalente; 3) Xxxxxxxx; 3) Giovanotto; 4) Mozzo. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei xxxxx. Xx la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti. In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco. Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti. Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra. Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della |
determinazione della parte. I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico. | |
Festività | Sono considerati giorni di festività: tutte le domeniche; Le festività infrasettimanali; 1° gennaio; 6 gennaio; Lunedì di Pasqua; 25 aprile - festa della liberazione; 1° maggio - la festa del lavoro; 2 giugno – festa della repubblica; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre e 26 dicembre; Il Santo Patrono. Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni: Vigilia di Natale; Vigilia di Pasqua. Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di xxxxxx. Xx marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione. Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo. |
Ferie | A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario. Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo: - per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione; - per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto. Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione - è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la "parte" ogni quadrimestre solare. La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo. |
MALATTIA | |
Xxxxxxxx | Le parti concordano nell'istituire, all'interno del tavolo di cui all'articolo 53, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi della legge 413/84 e quelli assicurati ai sensi della legge 250/58 limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l'infortunio comporta lo sbarco). Sarà costituita un'apposita cassa con gestione paritetica avente lo scopo di attivare una indennità giornaliera, a carico dell'impresa di pesca, pari ad euro 10 per un numero massimo di gg 180 di inabilità temporanea al lavoro al lavoro nei casi previsti. Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli |
infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto. Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie. A norma dell'art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 i contributivi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ma e 14ma mensilità, valore mensa ai fini previdenziali. L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza. | |
Servizio militare | Come previsto dalle norme in vigore. |
Diritto allo studio | Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio, sono, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario. Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame. |
DISCIPLINE SPECIALI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie. Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie. Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri. |
Trattamento di fine rapporto | In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco viene corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297 La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell'articolo 2120 cc è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - importo fisso; - rateo tredicesima e quattordicesima mensilità; - eventuale premio di produzione; - valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali; |
- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione. La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori. Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l'armatore è tenuto a evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e a effettuare i relativi conguagli. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Assistenza integrativa | Le Parti intendono integrare il Servizio Sanitario Nazionale con prestazioni aggiuntive obbligatorie cui provvederà L’Ente Bilaterale attraverso l’individuazione di un Fondo convenzionato cui aderiranno i lavoratori. |
Contributi contrattuali | Il marittimo può presentare direttamente, o tramite l'organizzazione sindacale, all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal xxxxxxxxx. Xx versamento di cui sopra viene effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa è efficace fino a quando non viene espressamente revocata. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Permessi retribuiti | I membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti che non potranno essere inferiori a 10 ore mensili. |
Attività sindacale | Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in xxxxxx. Xx ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede dell’impresa e della cooperativa. |