CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CONTRATTO ANNUALE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI SU CHIAMATA O
A GUASTO NEI LOCALI DELL’EDIFICIO “XXXXX XXXX”
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA RELATIVO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO ANNUALE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DELL’EDIFICIO “XXXXX XXXX” DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA ASSEGNATI ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, AL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI ED INTERCULTURALI, AL DIPARTIMENTO ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI (ISO), AL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)
Art. 1
Premesse e oggetto del contratto
Il presente Capitolato disciplina il rapporto tra la Facoltà di Lettere e Filosofia nella sua qualità di Centro di raccordo contabile (nel prosieguo, per brevità, “Centro di raccordo”) e l’impresa che risulterà aggiudicataria della procedura (nel seguito, per brevità, “Contraente”).
Il contratto ha ad oggetto piccoli interventi di manutenzione ordinaria comprensivi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di servizi di fabbro, idraulica, elettricista, falegnameria, facchinaggio, smontaggio e montaggio arredi e tinteggiatura finalizzati a:
- Riparazione e/o sostituzione nei casi in cui le componenti non risultino riparabili, di ferramenta ed accessori come ad esempio: serrature, maniglie, maniglioni antipanico (certificati), cerniere, molle chiudiporta, piastre etc.;
- Riparazione di componenti degli arredi, ovvero sostituzione nei casi in cui non risultino riparabili, della ferramenta come maniglie di ogni tipo, cerniere, serrature etc.;
- Interventi manutentivi nelle aule didattiche/laboratori (banchi, sedute, lavagne, impianti etc.);
- Interventi tecnici su supporti didattici, quali videoproiezioni, schermi, microfoni, audio etc;
- Sostituzione di punti luce, interruttori, prese etc.;
- Opere di tinteggiatura di parti di uffici e/o spazi comuni e connettivi, a parete e a soffitto, fino all’altezza di mt.6,00 (l’onere di ponteggi e ponti mobili è ricompreso nel prezzo);
- Ripristino e rifacimento di parti d’intonaco (normali, speciali o deumidificanti);
- Interventi in genere per il ripristino della funzionalità di strutture metalliche o opere metalliche;
- Piccoli interventi idraulici di manutenzione volti a ripristinare il funzionamento dei servizi igienici (disostruzione/pulizia degli impianti idraulici di scarico, sanificazione etc.);
- Altri interventi di piccola manutenzione su impianti idrico-sanitari, finalizzati anche alla riparazione e/o sostituzione di lampadine, interruttori, rubinetti, filtri etc;
- Riparazioni e sostituzioni di elementi di schermatura solare, interventi su tendaggi, fornitura o sostituzione vetri, etc.;
- Interventi di sistemazione e revisione di porte in ferro e alluminio, scorrevoli, tagliafuoco, cancelli e similari;
- Realizzazione di piccole opere di carpenteria metallica;
- Realizzazione di piccole opere di sigillatura su pareti, serramenti, pluviali e caditoie.
- Servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari.
Art. 2
Stipula del Contratto:
Il Contratto di appalto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Xxxxx parte integrante del contratto i seguenti documenti:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Capitolato Tecnico;
- Capitolato Amministrativo;
- "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010; Deliberazione 6 agosto 2012,
n. 412; 28/08/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 41 – Supplemento n.1 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxxxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxx/XXXX_00_00_0000.xxx;
- Elenco prezzi Aggiuntivo (Allegato 1);
- Offerta e relativa documentazione del contraente (Allegato 2);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) da redigere a cura della S.A. (PTO).
Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico nonché nell’offerta presentata dal Contraente in sede di manifestazione di interesse.
Art. 3
Durata e importo economico del contratto:
Il contratto avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula e comunque entro il limite di spesa di
€ 38.500,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.000,00, oltre iva al 22%.
I Centri di spesa potranno affidare al Contraente i servizi che nel periodo di validità del contratto si rendessero necessari per la manutenzione ordinaria dei locali dell’Edificio Xxxxx Xxxx loro assegnati fino all’importo sopra specificato.
Il corrispettivo del contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito dal Contraente in funzione delle singole prestazioni di volta in volta espletate.
Il Contraente è tenuto ad eseguire, sulla base delle modalità descritte nell’articolo 5, tutti gli interventi richiesti dal Presidio Tecnico Operativo “Xxxxx Xxxx” (di seguito PTO).
Considerata la non prevedibilità del numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora l’importo complessivo si esaurisse prima della sua scadenza, il contratto sarà anticipatamente chiuso.
Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione degli interventi effettivamente ordinati ed eseguiti nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, l’operatore economico non potrà eccepire alcunché.
Art. 4
Modalità di esecuzione degli interventi
Salvo diverse disposizioni, i Centri di Spesa, di norma, effettueranno e riceveranno tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il PTO.
Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal PTO. Detto presidio avrà il compito di controllare che gli interventi di manutenzione siano eseguiti secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e in coerenza con le caratteristiche tecniche del singolo intervento.
Il Contraente dovrà fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico Referente Tecnico, da individuare all’atto della stipula del contratto, con adeguate e certificate competenze tecniche, al quale il PTO potrà rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
Di tale Referente Tecnico, il Contraente dovrà fornire il telefono cellulare e una casella di posta elettronica tramite i quali dovrà garantire la reperibilità in tutti giorni feriali negli orari di apertura dell’Edificio “Xxxxx Xxxx” (ovvero, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 20:00).
Il Referente Tecnico provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase del contratto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del PTO.
L’eventuale nomina di un nuovo Referente Tecnico per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto al Centro di Spesa di raccordo e al PTO con un anticipo di almeno dieci giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
Il PTO ha il diritto, previa motivata comunicazione al Contraente, di esigere il cambiamento del Referente Tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Il Contraente deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei servizi di manutenzione.
Il Contraente è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficienti a garantire giornalmente l’esecuzione di più interventi di manutenzione nelle varie strutture dell’Edificio “Xxxxx Xxxx”. Costituisce onere del Contraente valutare l’entità degli interventi ordinati dal PTO e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea.
A seguito della sottoscrizione del contratto, il PTO procederà ad ordinare al Contraente l’esecuzione degli interventi di manutenzione che si rendono necessari, attraverso l’invio degli ordini di lavoro (O.D.L.), preventivamente concordati con il Centro di Spesa di competenza, tramite la casella di posta elettronica indicata dal Contraente.
Il Contraente per ogni ODL dovrà fornire tempestivamente il preventivo di spesa da sottoporre, a cura del PTO, alla preventiva approvazione del Centro di Spesa di competenza. Con l’accettazione del preventivo il contraente dovrà provvedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione nei tempi indicati dal PTO in funzione delle caratteristiche tecniche dei singoli interventi e comunque non oltre le 48 ore dall’approvazione del preventivo.
Il Contraente non può ritardare l’avvio degli interventi in funzione dell’accorpamento di più interventi che insistono su più locali dello stesso edificio, ma sono stati ordinati in tempi successivi.
A seguito della ricezione di un O.D.L., il Contraente deve dare inizio tempestivamente agli interventi, salvo diversa disposizione data dal PTO. Il Contraente potrà comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con il PTO un diverso termine di inizio dell’intervento, senza arrecare pregiudizio alle ordinarie attività istituzionali.
Una volta iniziato, l’intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate. Tali difficoltà devono essere comunicate al PTO al fine di concordare una sospensione parziale per parte o per la totalità dell’intervento.
A conclusione dell’intervento, il relativo ordine di servizio deve essere datato e controfirmato dal RUP o da personale dallo stesso autorizzato. Il RUP del PTO dovrà trasmettere al Centro di raccordo:
- Ordine di lavoro attivato ed inviato;
- Preventivo di Spesa del Contraente;
- Eventuale documentazione a supporto di interventi e materiali;
- Attestazione di regolare esecuzione dell’intervento.
Art. 5
Regola di esecuzione degli interventi:
Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti secondo la normativa vigente a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa del PTO, nel rispetto del presente capitolato, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e incondizionata, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all’esecuzione del contratto.
Il Contraente è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dei Centri di spesa per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Compete al Contraente l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione degli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali compreso il ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi e l’eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
Art. 6
Condotta nell’esecuzione degli interventi: Xxxx’espletamento delle sue attività, il Contraente dovrà:
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali dei Centri di Spesa;
- eseguire gli interventi in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione da sottoporre contestualmente all’esame del PTO e del Centro di raccordo;
- organizzare le aree di intervento in modo da garantire il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene;
Il PTO, incaricato della direzione e del controllo tecnico-amministrativo dell'esecuzione degli interventi può procedere a controlli (anche parziali) su campione dei materiali e componenti utilizzati oppure richiedere un attestato di conformità degli stessi alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Tutti i materiali/componenti dovranno riportare la marcatura CE, ed essere accompagnati da relativa certificazione.
Art. 7 Ultimazione degli interventi:
Gli interventi ultimati saranno accettati dal PTO in coordinamento con i Centri di spesa al fine di accertare la regolare esecuzione/conformità a quanto previsto nell’ordine di servizio.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di esecuzione, il Contraente è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal PTO, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dai Centri di spesa.
Art. 8 Sospensione delle prestazioni:
Il Contraente non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sapienza Università di Roma.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché la sospensione di tutti i pagamenti relativi ad interventi pregressi e ancora da liquidare.
In tal caso il centro di spesa di raccordo si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti dall’attivazione di un nuovo rapporto contrattuale.
Art. 9 Fatturazione e Pagamenti:
Il pagamento dei corrispettivi, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Le fatture inerenti gli eventuali vari ODL eseguiti e controfirmati dal RUP dovranno essere emesse con cadenza mensile sulla base dei singoli interventi espletati nel mese di competenza, in conformità a quanto regolarmente eseguito e preventivamente accertato dal PTO come previsto dagli artt. 4, 5, 6 e 7.
Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal MEF riportando le righe di dettaglio relative ai singoli interventi espletati.
La fattura dovrà essere intestata al Centro di raccordo, utilizzando il relativo codice univoco ufficio (8IRCSG) e il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) già indicato all’atto della sottoscrizione del contratto.
Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.
Il Contraente non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al centro di raccordo, le variazioni che occorressero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari:
Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini di tutti pagamenti concernenti il contratto, uno o più conti correnti bancari o postali “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche.
Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai Centri di Spesa e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo di gara “derivato”, richiesto di volta in volta dal Centro di spesa competente e appositamente fornito, preventivamente, al PTO.
Art. 11 Prezzi contrattuali:
Tutti i prezzi contrattuali si riferiscono a interventi interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel Capitolato Tecnico ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri.
Il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari riportati nella “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412/2012 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 - supplemento n. 1.). Il ribasso offerto sarà applicato su tutti i prezzi del Tariffario Regione Lazio 2012.
Il medesimo ribasso offerto verrà altresì applicato per le voci non contemplate nel Prezzario Regionale, come i nuovi prezzi e/o le voci descritte nell’elenco Prezzi Aggiuntivo (Allegato I) e verrà applicato sul costo orario della mano d’opera nei casi eccezionali in cui il servizio richiesto non sia ricompreso nei documenti sopra citati. I prezzi così ribassati, costituiscono i prezzi unitari contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e da indicare nei preventivi di spesa da sottoporre all’approvazione del PTO e dei Centri di spesa.
Art. 12 Invariabilità del corrispettivo:
Resta, altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente contratto e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata del contratto.
Art. 13 Nuovi prezzi
Nei casi previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si procederà con le regole ivi indicate alla determinazione dei “nuovi prezzi”. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dal Contraente in sede di manifestazione di interesse.
Nell’eventualità di eseguire interventi la cui tipologia non rientra tra quelli esplicitati nella documentazione di gara, il nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra il RUP e il Contraente utilizzando prioritariamente prezzari locali specifici per le manutenzioni e, solamente qualora non rinvenibili, i prezzi di manodopera (così come definiti nel decreto direttoriale Ministero del Lavoro n. 23 del 3 aprile 2017, recante le nuove tabelle provinciali).
Art. 14 Interventi a misura
La misurazione e la valutazione degli interventi a misura, pur sempre nel limite massimo di € 500,00 + IVA, sono effettuate secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione dell’intervento a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 (riportate nel seguito), e nell’elenco prezzi aggiunto in allegato.
Nessun compenso può essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo la regola dell’arte.
Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei interventi, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi prezzi citati, al netto della variazione di gara. Tuttavia, per ogni singolo ordine di servizio, l’importo dei servizi in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell’ordine stesso (al netto del ribasso d’asta).
Art. 15 Interventi in Economia
Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di prezzo dell’elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate “in economia”, ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia, si procederà moltiplicando il costo orario della manodopera, come sopra definito, per il tempo d’intervento documentato dal Contraente.
A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall’elenco prezzi “Regione Lazio”), moltiplicato per la quantità.
Gli interventi ovvero le parti d’intervento da eseguire in economia devono sempre preventivamente essere autorizzate dal RUP, previa valutazione del caso specifico ed in coordinamento con i Centri di spesa.
Vista la natura del contratto e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti la verifica in contraddittorio con il Contraente avverrà, oltre che in conformità a sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.
Art. 16
Tutela dei dati personali:
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Art. 17 Obblighi di riservatezza:
Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dei Centri di spesa, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto del contratto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Centro di raccordo avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
Art. 18 Responsabilità per infortuni e danni:
Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione del contratto.
Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il PTO compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per i Centri di spesa le conseguenze dannose.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 19
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro:
Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 e s.m.i..
Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Centro di Raccordo, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, i Centri di Spesa acquisiranno ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali una inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Centro di Raccordo trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l’importo corrispondente all’inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Centro di raccordo della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
In caso di D.U.R.C. “negativo” per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Mancato rispetto dei tempi:
Art. 20 Penali
In caso di ritardo nella attivazione dell’esecuzione interventi per emergenze, è previsto il pagamento di una penale pari all’esecuzione gratuita dell’intervento;
in caso di ritardo nella attivazione dell’esecuzione interventi per le urgenze, è previsto il pagamento di una penale pari al 20% del pagamento complessivo dell’intervento;
in caso di ritardo anche parziale, dell’erogazione di interventi concordati con il PTO a cronoprogramma, non dipendente da forza maggiore o da fatto imputabile ai Centri di Spesa, il Contraente sarà tenuto al pagamento di una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 200,00 (duecento/00).
Mancato rispetto degli impegni contrattuali:
per il mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto delle opere da realizzare sarà applicata una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 100,00 (cento/00);
per la mancata sostituzione del personale inadeguato in ordine alla specifica mansione affidata (€ 110,00);
per la mancata reperibilità negli orari e nei giorni definiti nell’art. 4 sarà tenuto al pagamento di una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 200,00 (duecento/00);
per la mancata osservanza del codice di comportamento richiamato nell’art. 25 sarà tenuto al pagamento di una penale in misura di Euro 100 (cento)
per la mancata comunicazione delle variazioni del Referente Tecnico e degli addetti (€ 50,00);
Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del PTO da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il Contraente abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dell’intervento nel quale è assunto il provvedimento.
L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dai Centri di spesa.
L’importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell’importo globale del contratto. Superato il 10% dell’importo, il contratto è risolto di diritto.
Art. 21
Risoluzione per inadempimento e recesso:
Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, i centri di Spesa potranno risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al Contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con i Centri di Spesa x Xxxxxxxx Università di Roma;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
i) utilizzo di materiali e componenti scadenti ovvero non accompagnati da idonea documentazione e/o certificazione e non riportanti la marcatura CE.
I Centri di Spesa hanno diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ai Centri di Spesa. Il Centro di raccordo ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso i Centri di Spesa avranno la facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti dai Centri di Spesa, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegna a fornire al Centro di Raccordo tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, il Centro di Raccordo provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno risposto all’avviso di manifestazione d’interesse, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Capitolato. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta.
Art. 22
Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012
I Centri di spesa si riservano, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, i Centri di spesa saranno tenuti al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso.
Art. 23
Divieto di subappalto, subcontratto e cessione del credito
Non sono ammessi il subappalto, il subcontratto e la cessione del credito, pena rescissione del contratto.
Art. 24
Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito della stipula della Trattativa Diretta sul MEPA.
Qualora il Contraente sia Impresa “individuale”, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dei Centri di spesa proseguire l’Accordo Quadro con i suoi eredi o “aventi causa”, ovvero, recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, il Centro di Raccordo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse, al fine di stipulare un nuovo contratto, tramite Trattativa Diretta MEPA, per il completamento delle prestazioni oggetto della procedura. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Contraente.
Art. 25
Variazioni introdotte nel Contratto:
Non è possibile introdurre variazioni al contratto nel corso della sua esecuzione.
Art. 26
Norme operative di sicurezza
Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il PTO promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente Capitolato ed in tale ambito forniranno al Contraente il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo.
Tale documento sarà anticipato all’impresa partecipante alla Trattativa Xxxxxxx e dovrà essere restituito, debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato tiene conto degli oneri per la sicurezza che il Contraente dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal PTO, non possono essere soggetti al ribasso.
Art. 27
Codice di comportamento:
Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), e i codici di Ateneo in materia di comportamento e di etica, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
Art. 28 Spese contrattuali:
Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo per i contratti sottoscritti digitalmente.
Art. 29 Controversie:
È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
Per tutte le controversie insorte tra il Centro di Raccordo e il Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Art. 30
Documenti che fanno parte dell’Accordo: Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo:
a) Avviso di manifestazione di interesse;
b) Capitolato Tecnico;
c) Capitolato Amministrativo;
d) "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010
Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412; 28/08/2012 BOLLETTINO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX X. 00 Supplemento n.1 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxxxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxx/XXXX_00_00_0000.xxx;
e) Allegato 1 – Elenco Prezzi Aggiuntivo;
f) Offerta e relativa documentazione del contraente (Allegato 2);
g) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) da redigere a cura della
S.A. (PTO).
Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di interventi pubblici e in particolare:
a) Il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50;
b) Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo);
c) Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010);
d) Il decreto legislativo n. 81/2008, con i relativi allegati così come modificato dal d.lgs. 106/09;
e) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013);
f) Il Codice di comportamento adottato in Ateneo xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xx- comportamento;
g) Il Codice etico adottato in Ateneo xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xx-xxxxxx.