PROCEDURA DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PROCEDURA DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – CIG: 714504774E
SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente appalto ha per oggetto l’individuazione, nelle forme di legge, dell’Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di “somministrazione lavoro a tempo determinato”, nei casi e con le modalità previste dalla Legge e dal vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali stipulato il 17 giugno 2011 e s.m.i., per soddisfare esigenze di carattere temporaneo dell’ASMIU di Massa.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, per il potenziamento delle attività istituzionali dell’ASMIU non fronteggiabili con il proprio personale dipendente.
Si prevede l’impiego di n. 15 risorse umane con orario di lavoro di 30 ore settimanali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali sottoscritto il 17 giugno 2011 e s.m.i. di cui: n. 12 persone nella categoria 1° Liv con mansioni di operatore ecologico. Tale personale verrà adibito alle mansioni proprie della categoria e della posizione economica, secondo le declaratorie approvate dal CCNL.
Le singole forniture di somministrazione di lavoro saranno richieste, di volta in volta, all’Agenzia che risulterà aggiudicataria, in ragione delle effettive necessità dell’ASMIU.
La stipula del contratto non costituisce comunque obbligo per l’ASMIU di effettuare forniture, se non in relazione a specifiche ed effettive esigenze.
L’appalto del servizio di somministrazione comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.
In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente contratto, l’Impresa aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’ASMIU, una o più somministrazioni singole o plurime esclusivamente finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ancorché riferibili all’ordinaria attività istituzionale dell’ASMIU.
Art. 2 - Normativa di riferimento e norme di rinvio
Il servizio di somministrazione lavoro temporaneo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al vigente CCNL dei servizi ambientali sottoscritto il 17 giugno 2011.
L’appalto verrà eseguito in stretta osservanza di tutto quanto stabilito nel presente capitolato speciale, dalla lettera d’invito, nonché, per quanto ivi non previsto dalla normativa vigente.
Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo
L’importo complessivo massimo dell’appalto non potrà superare € 200.000,00 compresi eventuali rinnovi su espressa richiesta della Stazione appaltante.
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste sulla base dell’effettivo fabbisogno di personale,
tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo.
Art. 4 - Durata del servizio
L’appalto avrà durata fino a concorrenza del importo indicato all’art. 3 non ulteriormente prorogabile.
I singoli contratti di somministrazione avranno durata indicativa di mesi due, prorogabile nei limite di legge per l’attivazione dei singoli rapporti di somministrazione lavoro.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.
Art. 5 Corrispettivo del servizio
A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, l’ASMIU corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate.
Il prezzo orario offerto dal Somministratore ed accettato dall’ASMIU per la realizzazione del servizio, si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale.
Per il servizio di somministrazione, l’ASMIU si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario complessivo offerto in sede di gara.
Il prezzo orario complessivo (tariffa oraria prevista dal CCNL + maggiorazione richiesta dall’Agenzia) si intende compensativo e comprende in particolare, i seguenti oneri:
1) ricerca, selezione e formazione del personale;
2) retribuzione, ivi compreso il trattamento accessorio, tredicesima, ferie, ex festività e quant’altro previsto dal CCNL per i servizi ambientali vigente;
3) oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR ed eventuali contributi ad enti bilaterali costituiti a norma di CCNL;
4) premio assicurativo INAIL;
5) sostituzione del personale;
6) oneri per la sicurezza del lavoro;
7) oneri di cui ai fondi per la formazione;
8) assicurazione di responsabilità civile per danni casuali a terzi e all’ente in cui prestano servizio;
9) congedi, permessi, ed altre assenze legittime;
10) visite mediche ed accertamenti preliminari all’assunzione;
11) costi amministrativi generali e specifici del personale;
12) utile d’impresa.
L’ASMIU si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Per le ore straordinarie saranno applicate le maggiorazioni tariffarie orarie nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per i servizi ambientali e verrà applicato sempre l’aggio offerto in sede di gara.
L’ASMIU, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l’applicazione del riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.
Se a seguito di eventuali accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di forme di salario accessorio, laddove previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, tale salario sarà corrisposto, su richiesta di ASMIU, dal Somministratore e rimborsato dall’ASMIU senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo a fronte di tale servizio.
Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dall’ASMIU al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Prestatore.
SEZIONE 2^ - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 6 - Attivazione delle somministrazioni
L’ASMIU procederà, sulla base delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno, all’inoltro di apposita richiesta scritta al Somministratore, il quale dovrà darvi esecuzione entro i successivi n. 2 giorni lavorativi.
La richiesta sarà formulata utilizzando apposita scheda sottoscritta dal Responsabile incaricato.
L’inoltro potrà avvenire mediante posta elettronica o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dal Somministratore.
Nei casi di urgenza, l’ASMIU ha facoltà di anticipare la richiesta per via telefonica con riserva di successiva formalizzazione entro le successive ventiquattro ore.
La scheda dovrà indicare, necessariamente:
❑ numero, categoria e profilo professionale dei lavoratori da avviare;
❑ destinazione funzionale;
❑ la decorrenza e durata delle singole somministrazioni;
❑ orario e sede di lavoro;
❑ mansioni sommarie.
Le eventuali informazioni ulteriori saranno fornite per iscritto tramite fax o posta elettronica agli indirizzi comunicati dal Somministratore ed eventualmente anticipate telefonicamente in caso d’urgenza.
Dal momento di invio della richiesta decorrono i tempi previsti per l’esecuzione della somministrazione dei Prestatori che dovrà avvenire nel rispetto dei termini contrattualmente convenuti.
Art. 7 - Contratti di somministrazione di lavoro
Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di appositi contratti stipulati di volta in volta in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai seguenti elementi:
a. estremi dell’autorizzazione rilasciata al Somministratore;
b. numero dei lavoratori da somministrare;
c. indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
d. data di inizio e durata del contratto;
e. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
f. luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
g. assunzione della obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al prestatore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali.
Il Somministratore si obbliga altresì a comunicare per iscritto al prestatore, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell’assegnazione all’utilizzatore, le informazioni di cui al precedente comma.
Il Somministratore ha l'obbligo di trasmettere all’ASMIU, prima dell'inizio dell’attività lavorativa, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici nonché, copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori adottate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Per tutti gli altri adempimenti si rimanda agli obblighi per le società di somministrazione lavoro a tempo determinato indicati dalle leggi in materia.
Art. 8 - Tipologia di lavori somministrabili. Requisiti prestatori
Il Somministratore dovrà fornire le figure professionali individuate al 3° comma dell’art. 1 precedente.
I prestatori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per i profili citati e saranno adibiti alle mansioni previste sulla scorta di quanto stabilito dal CCNL per i servizi ambientali.
L’onere dell’accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore.
I prestatori avviati dovranno in ogni caso possedere oltre alla necessaria preparazione di base, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I prestatori dovranno pertanto essere già sufficientemente dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualificativo e quantitativo minimo di prestazione conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.
SEZIONE 3^ OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 9 - Obblighi a carico del Somministratore
Il Somministratore si obbliga nei confronti dell’ASMIU alle seguenti prestazioni:
a) avere assunto il lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
b) versamento dei contributi previdenziali;
c) iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) corresponsione ai prestatori avviati presso l’ASMIU di una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL per i servizi ambientali, per la categoria professionale e relativa posizione economica corrispondente a quella che si intende coprire con i lavoratori avviati presso l’ASMIU.
e) liquidazione della retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
Il Somministratore si obbliga ad effettuare informazione e formazione professionale di base dei lavoratori ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 ed effettuare gli accertamenti sanitari pre-assuntivi. Il personale richiesto dall’ASMIU dovrà essere già istruito e formato, a cura del Somministratore in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’ASMIU.
Il Somministratore si impegna ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’ASMIU per tutta la durata del contratto.
Il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte.
Art. 10 - Obblighi a carico di ASMIU
L’ASMIU si obbliga ad:
a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la formazione e l’addestramento specifico, di natura teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;
b) assicurare ai prestatori la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti addetti alla medesima sede di lavoro;
c) comunicare al Somministratore il CCNL da applicarsi nonché il relativo trattamento retributivo, fondamentale e accessorio;
d) assicurare al Lavoratore il diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente.
Art. 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’ASMIU ha la facoltà di effettuare tutte le verifiche ed i controlli in ordine alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
L’ASMIU ha la facoltà di verificare l’applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei prestatori avviati dell’esatta retribuzione in base al vigente CCNL per i servizi ambientali
Art. 12 – Fatturazione
Le somministrazioni saranno fatturate mensilmente. La fatturazione potrà riguardare la singola somministrazione ovvero riferirsi a più somministrazioni, purché riferite in ogni caso alla medesima struttura organizzativa di destinazione.
Alla fattura dovranno obbligatoriamente necessariamente essere allegati:
❑ il riepilogo delle ore lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia ed inoltre l’indicazione delle eventuali ore straordinarie, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo Prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale;
❑ attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
❑ l’imponibile IRAP.
Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione cui si riferiscono e gli estremi del provvedimento dell’ASMIU con cui si impegna la spesa.
Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso.
In tal caso, l’ASMIU provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al Somministratore gli elementi mancanti, incompleti o non chiari. I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.
I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese di emissione.
Art. 13. Sostituzione dei prestatori in caso di assenza
Nel caso di assenze continuative del prestatore che superino il 10% della durata della singola somministrazione, il Somministratore si impegna a sostituire il lavoratore con altro di pari profilo professionale tempestivamente e comunque entro due giorni dalla richiesta da parte di ASMIU. L’ASMIU è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.
Art. 14 - Interruzione del rapporto di somministrazione
In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore o al prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente e comunque entro due giorni dalla comunicazione di ASMIU, un nuovo lavoratore in sostituzione di quello cessato.
L’ASMIU potrà, a propria insindacabile discrezione, chiedere la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo di attività in base a quanto richiesto da ASMIU, ovvero per sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.
SEZIONE 4^ GARANZIE, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 15 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà versare, prima della stipula del contratto, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo del valore del 10% dell’importo stimato nel contratto, al netto dell’IVA.
Tale deposito deve essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa stipulata con imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichino significative variazioni (purché in misura almeno pari o superiore al 15%) nell’ammontare (al netto dell’IVA) delle somministrazioni richieste ed effettuate, la cauzione dovrà essere proporzionalmente integrata o ridotta su richiesta della parte che vi abbia interesse.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione dovrà inoltre recare le seguenti dichiarazioni:
a. di aver preso visione dei documenti contrattuali;
b. di rinunciare al beneficio del termine di cui all’art.1957 del codice civile;
c. di ritenere valida ala garanzia fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale.
La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L’attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal Responsabile incaricato.
Art. 16 - Divieto di cessione
E’ fatto divieto al Somministratore di subappaltare il servizio e/o di cedere, neppure parzialmente, il contratto, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del presente capitolato, per cessione del contratto si intendono anche i casi di fusione per incorporazione del Somministratore in altra azienda, cessione d’azienda o di ramo d’azienda e altri casi di trasformazione, a seguito dei quali venga meno l’originaria identità giuridica soggettiva del Somministratore.
Art.17 – Penalità
Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, il Somministratore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, l’ASMIU applicherà una penale, previa comunicazione scritta nella misura di € 300,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi di seguito specificate:
1. la fornitura dei prestatori avvenga oltre il termine stabilito di 2 giorni lavorativi di cui all’art. 6 del presente capitolato;
2. mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati negli artt. 14 e 15 del presente capitolato.
Art. 18 - Clausola risolutiva
L’ASMIU ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 8 giorni lavorativi dalla richiesta dell’ASMIU senza che siano avviati i prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dall’ASMIU; in tale caso l’ASMIU, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre agenzie la fornitura del personale richiesto;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’agenzia aggiudicataria;
- violazione del divieto di cessione del contratto, anche parziale;
- violazione del divieto di subappalto;
- inadempimento del Somministratore all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge.
SEZIONE 5^: DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali dei Prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con DLgs 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, sia con riguardo al trattamento dei rispettivi dati personali che con riferimento al trattamento dei dati personali di ogni singolo Prestatore avviato nell’ambito del contratto di somministrazione. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 20 - Foro competente
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Massa (MS).
Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto generale e dei conseguenti contratti attuativi saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria del servizio.
Art. 22 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal bando di gara si richiamano espressamente ed integralmente il
D. Lgs 163/2006, nonché il CCNL per i servizi ambientali e quelli per le imprese di lavoro temporaneo.
Il presente capitolato speciale, sottoscritto dalle parti contraenti, sarà allegato al contratto che sarà stipulato con l’impresa aggiudicataria per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 23 - L. N. 136/2010
L’affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Massa Carrara - della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
I