CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI CIG 6692404A7B
Rieti,
tra
la ASM Rieti S.p.A., con sede in Rieti, Via Donatori di Sangue 7, C.F. 90024440571, P.IVA 00852040575, in persona del Presidente , in seguito anche “Stazione appaltante”
e
…, con sede in …., Via …, C.F. …., P.IVA …, in persona del …. Sig. …., in seguito anche “Impresa”, in seguito anche “Impresa”
premesso
- che in data … con determinazione a contrarre n. … del …, assunta ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163 del 2006, è stato definitivo l’importo a base d’asta e sono stati approvati gli atti per la gara con procedura aperta di affidamento a cottimo e criterio di aggiudicazione mediante offerta al massimo ribasso;
- che con determinazione n. … del … il contratto è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa;
- che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.lgs 163 del 2006;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito positivo;
- che in data … è stato acquisito il DURC;
- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto dall’art. 11 del D.lgs 163 del 2006, quale condizione per la stipula del contratto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
si stipula e si conviene quanto segue
1. Oggetto
La stazione appaltante affida all’Impresa l’accordo quadro per la fornitura triennale di farmaci e prodotti di farmacia, nonché per altri servizi connessi, destinati alle seguenti farmacie gestite dalla stazione appaltante:
FARMACIA ASM1: X.xx Xxxxxxxxx, 00 FARMACIA ASM2: X.xxx Xxxxxxxxx
FARMACIA ASM3: Xxx Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx X. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx XXXXXXXX ASM4: Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx. Xxxxxxx Xxxxxx (XX) La stazione appaltate si riserva di incrementare il numero delle farmacie servite e di variarne l’ubicazione, mediante semplice comunicazione scritta all’Impresa.
L’accordo quadro ha valenza normativa e fissa unicamente i prezzi nell’ipotesi in cui la stazione appaltante intenda avvalersene mediante la trasmissione di uno specifico ordine di fornitura durante il periodo di validità del contratto. Nessun corrispettivo, indennizzo o risarcimento sarà dovuto all’Impresa nell’ipotesi in cui i quantitativi di acquisto dovessero risultare inferiori a quanto stimato in sede di gara ed a quanto ipotizzato, anche oltre la misura di un quinto. A tale riguardo l’Impresa dichiara che la fornitura è per la stessa remunerativa anche tenendo conto del costo unitario di ogni singolo farmaco fornito.
2. Importo contrattuale
Il valore indicativo del presente accordo quadro è pari a € …. (…) oltre IVA.
3. Durata contrattuale
Il contratto ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
4. Modalità di fornitura
L’Impresa è tenuta a garantire almeno 2 (due) forniture giornaliere ciascuna secondo modalità orarie da concordarsi nel rispetto delle esigenze della farmacia richiedente. La consegna dovrà avvenire nel termine di 2 (due) ore lavorative dalla richiesta, salvo deroghe che saranno concordate tra le parti.
In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili ai fornitori
aggiudicatari, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.
L’Impresa dovrà comunque garantire, in accordo con la stazione appaltante almeno una consegna in occasione di ciascun servizio festivo e notturno.
I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.
I prodotti oggetto di fornitura dovranno avere, al momento della consegna, data di scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi. L’Impresa si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente contratto, ed il rispetto di tutte le disposizioni pro tempore vigenti al riguardo.
Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di ciascuna farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell’Impresa.
A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore di ciascuna farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna.
I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto, compatibile con i sistemi in uso presso le farmacie interessate dal presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione immediata da parte dell’Impresa dei prodotti mancanti.
In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello tematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.
L’Impresa che dovrà anche attivare un apposito numero verde per assicurare la
non onerosità di detti rapporti per le farmacie.
Tutti gli obblighi di cui sopra saranno adempiuti a cura e spese dell’Impresa senza alcun incremento dei prezzi previsti dal presente contratto.
5. Ulteriori obblighi
L’Impresa, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti entro 60 giorni dalla data di scadenza, al valore corrente di fornitura.
Di tale facoltà la stazione appaltante potrà avvalersi fino ad un massimo dello 0,10 (zerovirgoladieci) per mille del rispettivo ammontare dei prodotti acquistati per ogni anno.
L’Impresa dovrà altresì provvedere al ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.
Di tutti i prodotti ritirati o di quelli erroneamente non consegnati, l’Impresa emetterà la relativa nota di credito entro trenta giorni dall'avvenuta consegna e/o dalla comunicazione.
Qualora l’Impresa non ottemperi a tali indicazioni, la stazione appaltante, dopo aver consegnato i prodotti all’Impresa stessa, provvederà ad addebitare direttamente il costo dei prodotti resi al fornitore inadempiente, dopo 30 giorni dall’avvenuta consegna.
L’Impresa è tenuta ad assicurare:
- il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
- ad inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del contratto,
effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l’extra sconto rispetto a quello contrattuale;
- rendere disponibile, ai fini dell’ordine, la documentazione contenente la specifica merceologica dei beni forniti, conformemente alla ripartizione contenuta nell’offerta economica;
- in sede di fatturazione tutti i prodotti forniti indicare specificamente il prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e latti e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica.
6. Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione
Il Responsabile del Procedimento del presente contratto è …. Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto è …
E’ facoltà della stazione appaltante sostituire in ogni momento tali figure.
7. Direttore del servizio dell’Impresa
L’Impresa affida la direzione del servizio al Sig. … che si rapporterà direttamente con il responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione.
8. Importo stimato e prezzi
L’importo complessivo triennale dell’accordo quadro di fornitura oggetto del presente contratto e meramente indicativo, è di € ….,00 (…) al netto dell’IVA e soggetto al ribasso d’asta indicato di seguito.
Il prezzo di ogni singolo farmaco e prodotto è determinato in base all’offerta economica formulata dall’impresa in sede di gara ed allegata sub. A, i cui ribassi si applicano sia all’elenco prezzi FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.
Per i prodotti il cui prezzo non sia ricavabile dagli elenchi prezzi contrattuali l’Impresa si impegna ad applicare le migliori condizioni economiche di acquisto praticate ai propri clienti.
Tali prezzi sono comprensivi di tutti i costi e gli oneri connessi alla fornitura
quali, in maniera meramente esemplificativa, i costi di trasporto, distribuzione,
xxxxxxx, confezione nonché quelli connessi alla stipula del contratto. Tali costi sono, pertanto, da ritenersi a completo carico dell’Impresa.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni fine mese data fattura con riepilogo mensile. L’impresa potrà emettere fattura al termine della consegna di ciascuna tranche di fornitura, indicando il numero del relativo ordinativo e il CIG
Sulla base delle norme vigenti la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà avvenire separatamente. Inoltre, le fatture di ciascun mese, articolate per farmacia, dovranno essere riepilogate in un documento che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento; in difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza suindicata, senza alcun onere per la stazione appaltante. La documentazione contabile dovrà essere fornita anche a livello informatico se richiesto dalla stazione appaltante.
9. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si risolverà di diritto previa semplice comunicazione scritta della stazione appaltante, senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno, in caso di:
a) contestazione di cinque irregolarità nella fornitura nel corso dell’anno;
b) singolo ritardo superiore a cinque giorni nell’evasione completa dell’ordine rispetto al termine contrattuale previsto;
c) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d’esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione delle farmacie pubbliche gestite dalla stazione appaltante rispetto all’insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti insufficienti;
d) fornitura di prodotti in palese violazione di quanto stabilito dalle norme di buona conservazione dei farmaci;
e) fornitura di farmaci d’importazione, senza l’autorizzazione preventiva della stazione appaltante. In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, il fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la stazione appaltante di affidare a terzi le forniture in danno del fornitore inadempiente, addebitando a quest’ultimo le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della stazione appaltante, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.
10. Penali
Le penalità di seguito indicate, salvo il risarcimento del danno, saranno applicare in seguito ai seguenti inadempimenti contrattuali:
1) forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate ripetutamente in ritardo, ferma restando la facoltà delle farmacie gestite dalla stazione appaltante di provvedere all’approvvigionamento in modo alternativo, anche tramite ricorso all’aggiudicatario dell’altro lotto, qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali indicate di seguito ed al risarcimento del danno ulteriore, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
2) mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della Società (se richiesti);
3) mancata attivazione del numero verde adeguato e giustamente dimensionato nei rapporti, con i clienti e mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore;
4) mancata applicazione dei prezzi fissati dal presente contratto e discendenti dai ribassi formulati in sede di gara;
5) mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.
Nei suddetti casi saranno applicate le seguenti penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate e comprovate:
A) per il punto 1 si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Qualora la ritardata o mancata fornitura si riferisca a specialità medicinali con un presso al pubblico superiore a €
100.00 sarà applicata una penale di € 100,00 (cento). Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora l’Impresa informata non provveda ad adeguare l’orario della consegna al rapporto contrattuale, entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un’ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato;
B) per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura;
C) per il punto 3 sarà applicata una penale giornaliera di € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo;
D) per i punti 4 e 5, la stazione appaltante, oltre ad avere la facoltà di trattenere l’importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 30% dell’importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, l’Impresa provveda ad adeguare gli sconti e l’emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.
L’applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell’ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora l’Impresa, dopo la notifica dell’applicazione di penali, non proceda all’emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo
apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura
soggetta a penalità avverrà solo successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l’importo indicato nella nota di debito.
In caso di risoluzione del contratto all’Impresa sarà applicata la penale di € 5.000, salvo il risarcimento del danno, che potrà essere trattenuta anche mediante escussione della garanzia definitiva.
11. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n. 81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.
Resta inteso che per l’Impresa rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta.
12. Garanzia definitiva
L’Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna garanzia definitiva di importo pari a € …,00 (…/00), rilasciata dalla … il …. (n. …). La garanzia è conforme all’art. 113 del D.lgs 163 del 2006. In caso di escussione anche parziale della garanzia l’Impresa è tenuta a ricostituirla entro i successivi sette giorni pena la risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora.
13. Polizza assicurativa
L’Impresa si assume ogni responsabilità civile e penale connessa alla gestione del servizio appaltato, nessuna esclusa.
A tale scopo l’Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto
consegna polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi con adeguati massimali.
Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nella polizza assicurativa resteranno comunque a carico dell’Impresa.
14. Protezione dei dati personali
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 2003, è stata resa all’Impresa in fase di gara.
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196 del 2003 l’Amministrazione nomina l’Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L’Impresa si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e\o diffusione.
15. Recesso
Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo la stazione appaltante potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all’Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d’ora rinuncia.
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rieti della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto
corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice
Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.
17. Spese
Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l’imposta di bollo e di registro, sono ad integrale carico dell’Impresa.
18. Foro
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Rieti.
LA STAZIONE APPALTANTE L’IMPRESA
…………….. ………………
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole:
1. Oggetto
2. Importo contrattuale
3. Durata contrattuale
4. Modalità di fornitura
5. Ulteriori obblighi
6. Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione
7. Direttore del servizio dell’Impresa
8. Importo stimato e prezzi
9. Clausola risolutiva espressa
10. Penali
11. Sicurezza nei luoghi di lavoro
12. Garanzia definitiva
13. Polizza assicurativa
14. Protezione dei dati personali
15. Recesso
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
17. Spese
18. Foro
L’IMPRESA
A. Offerta economica formulata in sede di gara.